Conclusioni dell avvocato generale
1. Con il presente ricorso la Commissione delle Comunità europee, in forza dell'art. 181 del Trattato CE (divenuto art. 238 CE), chiede alla Corte di giustizia che, di fronte all'inadempimento contrattuale che addebita all'impresa TVR-Tecnologie Vetroresina SpA (in prosieguo: la «convenuta» o la «TVR»), condanni quest'ultima a restituirle taluni importi ed a versarle un risarcimento danni.
I - Il contratto
2. In data 12 e 21 dicembre 1989 la Commissione e la convenuta hanno firmato il contratto Breu-0114-I(A) nell'ambito del programma di ricerca e sviluppo tecnologico nel campo delle tecnologie delle industrie manifatturiere e delle applicazioni di materiali avanzati (Brite/Euram) . Oggetto del contratto erano la realizzazione di un progetto di ricerca intitolato «Progettazione di strutture in materiali compositi utilizzando la tecnica CAD-CAM ed il raggiungimento di un prototipo completamente automatizzato per la produzione utilizzando la tecnologia del filament-winding».
3. Gli articoli del contratto che hanno incidenza diretta sulla controversia sono i seguenti:
- la durata del progetto era di 36 mesi a decorrere dal mese successivo a quello della firma del contratto (dal 1° gennaio 1990 al 31 dicembre 1992); qualsiasi ritardo doveva essere notificato alla Commissione (art. 2). La TVR doveva presentare alla Commissione una relazione semestrale sullo stato di avanzamento dei lavori, una relazione di medio termine al quindicesimo mese e, al completamento dei lavori, una relazione finale sui risultati ottenuti (art. 6.1). Le relazioni semestrali e quella di medio termine dovevano essere inviate entro un mese dalla fine del periodo in questione [art. 6, n. 1, lett. b), dell'allegato II - condizioni generali].
- La TVR poteva associarsi con terzi per fare eseguire parzialmente il progetto (art. 1.3). Tuttavia, anche in tale caso continuava ad essere responsabile di fronte alla Commissione della corretta esecuzione del contratto (art. 3, n. 2, dell'allegato II). Nel contratto vero e proprio era indicato che la TVR si sarebbe associata con l'Imperial College of Science and Technology (in prosieguo: l'«ICST») e con la DSM Limburg BU (in prosieguo: la «DSM») (art. 10.2).
- Il contributo finanziario della Commissione (fino ad un massimo di ECU 1 161 150) si divideva in un anticipo iniziale di ECU 460 000 e pagamenti successivi, effettuati periodicamente in funzione dei rendiconti delle spese (art. 4.1).
4. Entrambe le parti potevano risolvere il contratto per uno dei motivi previsti all'art. 8 dell'allegato II. In concreto, secondo il n. 2, lett. d), di questo articolo, il contratto poteva essere risolto dalla Commissione in caso di inadempimento da parte del contraente di una delle obbligazioni contrattuali, salvo che esistessero motivi tecnici o economici ragionevoli e giustificati, e di persistenza dell'inadempimento un mese dopo la ricezione della diffida scritta ad adempiere che la Commissione gli avesse inviato, mediante lettera raccomandata, intimandogli di adempiere tali obblighi.
5. Ai sensi dell'art. 12 dell'allegato II, alla Corte di giustizia delle Comunità europee spetta la competenza esclusiva a conoscere qualsiasi controversia relativa al contratto. In base all'art. 11, il contratto è disciplinato dalla legge italiana.
II - I fatti
6. Il giorno stesso della firma, la Commissione ha versato alla convenuta l'anticipo di ECU 460 000 previsto all'art. 6.1 del contratto.
7. Da quanto risulta dal fascicolo, la TVR ha iniziato i suoi lavori il 1° gennaio 1990 e la DSM il 30 marzo dello stesso anno. L'ICST invece non ha potuto assumere il personale necessario per dare inizio alla sua parte dei lavori fino alla firma dell'accordo con la TVR il 21 maggio 1990.
8. A parte questo ritardo nell'inizio dell'esecuzione del contratto, il primo anno del progetto è trascorso normalmente. Per tale motivo la Commissione, in data 22 luglio 1991, ha versato alla TVR ECU 128 418,20 sulla base dei rendiconti presentati dalla convenuta.
9. Il 13 novembre 1991 la TVR ha elaborato una relazione relativa al periodo 1° gennaio - 31 ottobre 1991. Con lettera 2 dicembre 1991 la Commissione ha ricordato alla TVR che il periodo cui si riferiva ogni relazione doveva essere di sei mesi, mettendo in evidenza al tempo stesso l'importanza della relazione di medio periodo.
10. Il 20 gennaio 1992 la Commissione ha chiesto alla convenuta che le inviasse la relazione di medio periodo, che avrebbe dovuto essere terminata entro aprile 1991 e per la quale detta istituzione aveva già concesso una proroga fino a settembre 1991.
11. Tre giorni dopo, il 23 gennaio 1992, la Commissione ha inviato una nuova lettera alla TVR, con la quale, facendo riferimento al ritardo nella presentazione delle relazioni periodiche, le ricordava che, in base alle condizioni generali, poteva risolvere il contratto in caso di inadempimento da parte del contraente di una delle obbligazioni e chiedere la restituzione degli importi versati.
12. Infine, il 30 gennaio 1992, la TVR ha inviato alla Commissione una serie di documenti tra i quali si trovava la relazione di medio periodo. La Commissione ha affidato allora a un perito esterno una valutazione del lavoro effettuato fino a quel momento. Nella sua perizia il perito ha espresso un giudizio negativo su tale lavoro.
13. Il 25 marzo 1992 la Commissione ha comunicato alla convenuta la sua intenzione di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 8, n. 2, lett. a) e d), dell'allegato II. La Commissione faceva presente che con tale lettera cominciava a decorrere il preavviso di un mese previsto per la risoluzione del contratto.
14. Il 15 aprile 1992, giorni prima che si concludesse il termine di un mese, la TVR ha risposto alla lettera della Commissione, affermando che gli obiettivi e i lavori concordati con tale istituzione, e che figuravano nel contratto di ricerca, erano stati realizzati entro le date stabilite. Secondo la Commissione, questa risposta è stata sottoposta di nuovo al perito, che ha ribadito il proprio parere negativo sullo sviluppo del progetto.
15. Il 4 maggio 1992 la Commissione ha inviato una lettera alla convenuta, nella quale criticava in termini molto duri il lavoro svolto dalla DSM nonché il modo in cui la TVR aveva svolto il ruolo di coordinatore per l'esecuzione del contratto.
16. La Commissione si è rivolta di nuovo alla convenuta il 10 giugno 1992. Dopo aver ricordato la sua decisione del 25 marzo 1992 di risolvere il contratto che la vincolava alla TVR, le intimava di presentare i rendiconti delle spese per i tre contraenti associati, relativi al 1991 e al periodo tra il 1° gennaio e il 31 maggio 1992.
17. Il 2 luglio 1992 la TVR ha inviato i rendiconti delle spese, che sono stati accettati in un primo momento dalla Commissione. Tuttavia, il 23 marzo 1993, la Commissione ha comunicato alla convenuta una liquidazione finale delle spese, nella quale venivano ridotti sensibilmente gli importi relativi al 1992. Questa liquidazione è stata contestata dalla TVR nella sua lettera del 29 marzo 1993, al che la Commissione le ha chiesto di restituire ECU 109 444,80, che rappresentano la differenza tra gli importi già versati alla convenuta e le spese accettate.
18. Il 13 agosto 1993 la Commissione ha affidato alla società Ernst & Young una verifica dei conti della TVR relativi all'esecuzione del contratto.
19. In seguito al risultato di questa verifica contabile, la Commissione ha comunicato alla TVR, in data 6 giugno 1995, che aveva deciso di ridurre a ECU 77 558,80 l'importo che la convenuta doveva restituire.
20. Con lettere in data 14 luglio e 2 novembre 1995 la TVR si è opposta alla restituzione richiesta dalla Commissione. In particolare, l'impresa convenuta riteneva che, oltre alla verifica amministrativa della Ernst & Young, che confermava nella sostanza le spese che aveva presentato, la Commissione avrebbe dovuto disporre una verifica tecnica del progetto.
21. Di fronte al rifiuto della TVR di restituire l'importo richiesto, la Commissione ha introdotto il presente ricorso dinanzi alla Corte di giustizia.
III - Le domande delle parti
22. La Commissione chiede che la convenuta sia condannata:
- alla restituzione di ECU 77 558,80 oltre ai relativi interessi dalla data del 1° febbraio 1990 al saldo;
- a pagare ECU 7 700, o altra somma ritenuta equa, a titolo di risarcimento;
- alle spese di giudizio.
23. Dal canto suo, la TVR chiede che la Corte di giustizia voglia:
- dichiarare inammissibile la domanda per carenza di previa risoluzione del contratto;
- in via subordinata, rigettare la domanda restitutoria, dal momento che il contratto non è mai stato validamente risolto e non esiste prova del preteso credito della Commissione;
- in ulteriore subordine, rigettare la domanda di risarcimento del danno;
- in accoglimento della domanda riconvenzionale, dichiarare che la Commissione è tenuta ad adempiere il contratto e quindi a pagare il resto del contributo finanziario previsto nel medesimo, in quanto la TVR ha costruito il macchinario costituente l'oggetto del progetto;
- condannare la Commissione alle spese.
IV - L'ammissibilità della domanda
24. La TVR sostiene che la domanda dev'essere dichiarata inammissibile poiché, essendo applicabile il diritto italiano, gli effetti restitutori di cui all'art. 1458 del codice civile possono aver luogo solamente in presenza di una pronuncia di risoluzione giudiziale del contratto per inadempimento di una delle parti. La Commissione, non avendo chiesto alla Corte di giustizia che il contratto venisse dichiarato risolto per inadempimento della convenuta, non può chiedere la restituzione delle somme versate in esecuzione del contratto. Inoltre, la convenuta sostiene che non si può ritenere che la Commissione abbia risolto il contratto unilateralmente, in quanto non esiste alcun atto formale di risoluzione.
25. Nella replica la Commissione afferma innanzi tutto di aver rispettato lo schema della risoluzione per inadempimento previsto nel contratto. Quindi, il contratto si è risolto di diritto e non vi è alcun motivo per chiedere alla Corte di giustizia che dichiari detta risoluzione.
La Commissione fa riferimento poi alla giurisprudenza della Corte suprema di cassazione relativa all'art. 1453 del codice civile italiano in tema di risoluzione contrattuale. Essa afferma che, secondo detta giurisprudenza, non è necessario che la volontà di risolvere un contratto per inadempimento risulti da una domanda espressamente proposta in giudizio, ben potendo essere implicitamente contenuta in altre domande che, sia pure di diverso contenuto, presuppongono la domanda di risoluzione . Secondo la Commissione, la Corte suprema di cassazione ha ritenuto, in particolare, che la volontà di risoluzione di un contratto possa essere implicitamente contenuta nella domanda con la quale uno dei contraenti chiede giudizialmente la condanna dell'altro, rimasto inadempiente, alla restituzione della somma al medesimo versata al momento della stipulazione del contratto .
Alla luce di tali osservazioni e, per quanto lo ritenga superfluo dato che la domanda di accertamento dell'avvenuta risoluzione è comunque implicita nella richiesta di rimborso del finanziamento e di risarcimento dei danni, la Commissione chiede alla Corte di giustizia di dichiarare la risoluzione effettiva del contratto.
Per quanto riguarda il secondo motivo di inammissibilità dedotto dalla convenuta, la Commissione afferma che la corrispondenza successiva alla risoluzione del contratto non fa che confermare che esso era stato risolto a causa degli inadempimenti della TVR.
26. Nella sua sentenza nella causa Commissione/SNUA , alla quale farò riferimento più avanti, la Corte di giustizia ha respinto un'eccezione di inammissibilità analoga, dopo aver verificato la validità della risoluzione unilaterale del contratto operata dalla Commissione . Alla luce di questa giurisprudenza occorre esaminare se, nel presente procedimento, il contratto tra la Commissione e la TVR sia stato risolto di pieno diritto per inadempimento della convenuta.
27. Secondo la Commissione, il contratto è stato risolto in applicazione della clausola risolutiva contenuta nel suo testo. Benché la convenuta non abbia fatto valere l'invalidità di tale clausola, ritengo opportuno svolgere alcune osservazioni al riguardo
A - La validità della clausola risolutiva contrattuale
28. Le clausole risolutive sono disciplinate dall'art. 1456 del codice civile italiano , che consente ai contraenti di convenire espressamente la risoluzione di diritto del contratto in caso di inadempimento di una determinata obbligazione. Due requisiti sono necessari, secondo la giurisprudenza della Corte suprema di cassazione, perché una parte possa risolvere unilateralmente il contratto, basandosi su una clausola risolutiva: che tale clausola sia valida e che l'inadempimento sia imputabile all'altra parte.
29. Relativamente al primo requisito, la Corte suprema di cassazione ha interpretato l'art. 1456 del codice civile italiano nel senso che, affinché sia valida, la clausola risolutiva deve riferirsi a obbligazioni determinate derivanti dal contratto, dovendosi ritenere «clausole di stile» e, quindi, inefficaci quelle che si riferiscono in generale all'inadempimento di tutte le obbligazioni contenute nel contratto . Queste clausole di stile non consentono ai contraenti di risolvere unilateralmente il contratto: devono seguire la via giudiziale.
30. Certo, alla luce della giurisprudenza della Corte suprema di cassazione, la clausola risolutiva che figura nel contratto della Commissione con la TVR potrebbe essere considerata una clausola di stile. Infatti, come già indicato, la Commissione si riservava il diritto di risolvere il contratto in caso di inadempimento da parte del contraente di una qualsiasi delle obbligazioni contrattuali.
31. Ritengo tuttavia che la giurisprudenza della Corte di giustizia consenta di esentare il contratto stipulato tra la Commissione e la TVR dal requisito di specificità dell'obbligazione, il cui inadempimento può dar luogo alla risoluzione unilaterale.
32. Nella citata sentenza SNUA, la clausola risolutiva inserita nel contratto tra la Commissione e l'impresa convenuta, disciplinato anch'esso dal diritto italiano, era redatta in termini diversi, in quanto stabiliva che il contratto avrebbe potuto essere risolto «di pieno diritto dalla Commissione in caso di inadempienza da parte del contraente di uno degli obblighi derivantigli dal presente contratto, in particolare in caso di inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 4.3 (...)» . Quest'ultima menzione ha indotto la Corte di giustizia a ritenere che la clausola risolutiva soddisfacesse l'obbligo di specificità richiesto, ai fini dell'applicazione dell'art. 1456 del codice civile italiano, dalla Corte suprema di cassazione.
33. Tuttavia, l'impresa convenuta ha sostenuto che, come ammetteva la Commissione, l'inadempimento del contratto era dovuto a ragioni di forza maggiore, cosicché nessuna contestazione poteva esserle mossa e, in ogni caso, non si poteva far valere nei suoi confronti una clausola risolutiva espressa, la cui applicazione è soggetta alla condizione dell'imputabilità dell'inadempimento al contraente.
34. La Corte di giustizia non ha accolto questo argomento, ritenendo che dalla clausola risolutiva contenuta nel contratto emergesse che la facoltà di risoluzione di diritto non era subordinata a una colpa del contraente, bensì soltanto all'inadempimento di talune obbligazioni contrattuali, qualunque ne fosse la causa o l'origine.
La Corte di giustizia aggiungeva: «Vero è che la giurisprudenza della Corte suprema di cassazione subordina l'operatività delle clausole risolutive espresse di cui all'art. 1456 del codice civile italiano all'imputabilità dell'inadempimento al contraente inadempiente; ciò non toglie che, con l'art. 1322, lo stesso codice riconosce alle parti, nell'ambito dell'autonomia contrattuale, il diritto di determinare liberamente il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge. Esso non osta quindi a che le parti contraenti scelgano di introdurvi una clausola risolutiva non soggetta alla condizione di imputabilità dell'inadempimento al contraente, in deroga al regime comune dei contratti di diritto italiano» .
35. La Corte di giustizia ha ritenuto che l'intenzione delle parti di prevedere specifiche modalità di risoluzione del contratto risultasse chiaramente, soprattutto alla luce della natura particolare dei rapporti tra la Comunità e l'impresa cui essa aveva erogato un aiuto nonché delle possibilità pratiche per la Commissione di seguire l'esecuzione del programma di lavoro, che erano strettamente connesse alle relazioni che il contraente doveva trasmetterle in conformità all'art. 4.3 del contratto. Perciò la Corte di giustizia ha concluso che la Commissione si è fondata legittimamente sulla clausola risolutiva contenuta nel contratto per dichiararne la risoluzione di diritto.
36. A mio parere, gli stessi criteri utilizzati dalla Corte di giustizia relativamente al requisito dell'imputabilità dell'inadempimento contrattuale possono essere applicati alla condizione imposta dal diritto italiano alle clausole risolutive, consistente nel fatto che siano specificate le obbligazioni alle quali tali clausole si applicano.
37. In tal modo, si può ritenere che, facendo uso dell'autonomia contrattuale che riconosce loro l'art. 1322 del codice civile italiano e tenuto conto della natura speciale dei rapporti tra la Commissione e l'impresa alla quale eroga un aiuto , le parti abbiano convenuto liberamente nel contratto che qualsiasi inadempimento da parte della TVR dei suoi obblighi contrattuali avrebbe consentito alla Commissione di risolverlo unilateralmente, nonostante le norme vigenti del diritto italiano. La chiarezza e la precisione con cui sono disciplinati nel contratto il procedimento e le conseguenze della risoluzione unilaterale da parte della Commissione in caso di inadempimento della TVR corroborano questa valutazione tenendo conto in particolare del principio di buona fede nei contratti al quale fa riferimento la Commissione nella replica .
38. Occorre poi verificare se la Commissione abbia rispettato il procedimento previsto nella clausola risolutiva e se vi sia stato l'inadempimento addebitato alla convenuta.
B - L'effettuazione della diffida ad adempiere prevista nella clausola risolutiva
39. Il primo punto controverso tra le parti consiste nel determinare in quale momento la Commissione abbia rivolto alla convenuta la diffida ad adempiere di cui all'art. 8, n. 2, lett. b), dell'allegato II del contratto. Nel ricorso la Commissione sostiene che tale diffida era contenuta nella lettera che ha inviato alla TVR il 23 gennaio 1992 e che la risoluzione è avvenuta con lettera raccomandata in data 25 marzo dello stesso anno. Certo, l'istituzione ricorrente ha ammesso all'udienza che la formulazione di quest'ultima lettera non consente di affermare che con essa fosse risolto il contratto.
40. Dal contenuto della lettera del 23 gennaio 1992 non si deduce in alcun modo che la Commissione stesse facendo uso della clausola risolutiva del contratto. A mio parere, si tratta piuttosto di un avvertimento di risoluzione del contratto, rivolto alla convenuta, di fronte all'indiscutibile ritardo con il quale stava presentando le sue relazioni periodiche. Va segnalato che l'ampia facoltà di cui dispone la Commissione nel risolvere unilateralmente il contratto richiede, come contropartita, che tale istituzione manifesti chiaramente la sua volontà di utilizzare questa facoltà.
41. Pertanto, concordo con la convenuta nel ritenere che la diffida ad adempiere è avvenuta con la lettera della Commissione inviata il 25 marzo 1992.
42. Una volta determinata la data d'invio della diffida ad adempiere, si deve esaminare quale sia stato l'inadempimento addebitato alla convenuta.
C - L'inadempimento contrattuale della convenuta
43. L'istituzione ricorrente iniziava la sua diffida ad adempiere affermando che «la Commissione, ai sensi dell'art. 8 e, più in particolare, del n. 2, lett. a) e d), ha intenzione di risolvere il contratto dopo la riunione di valutazione di medio termine del progetto», dal che si deduce che il motivo di risoluzione del contratto non era solo l'inadempimento da parte della convenuta di alcune delle sue obbligazioni [lett. d)], ma il fatto che la Commissione temeva che la continuazione del progetto non avesse più alcuna utilità per ragioni tecniche o per un cambiamento nella gestione potenziale dei risultati del contratto [lett. a)].
La Commissione elencava poi i motivi concreti per cui intendeva risolvere il contratto .
Infine, la Commissione faceva presente: «questa lettera dev'essere considerata come il preavviso di un mese richiesto prima della risoluzione ai sensi dell'art. 8, n. 2, lett. b), e), f) e g) del contratto».
Quest'ultimo riferimento risulta alquanto strano, in quanto non coincide con le disposizioni del contratto menzionate nel primo paragrafo della lettera, essendo stata omessa la lettera a) (nella quale si stabiliva un preavviso di due mesi) ed essendo stato aggiunto un riferimento alle lett. e), f) e g), che disciplinano altre cause di risoluzione del contratto .
44. Nel ricorso la Commissione intende chiarire la questione dell'inadempimento addebitato alla TVR facendo presente che esso è consistito, da un lato, nel ritardo con cui la convenuta aveva presentato le relazioni periodiche e, dall'altro, nella cattiva gestione del progetto.
45. E' indiscutibile che la convenuta non ha rispettato i termini stabiliti nel contratto per elaborare le sue relazioni periodiche. La relazione relativa al primo semestre del 1991, che doveva essere presentata entro un mese a decorrere dalla fine del periodo, non è stata comunicata sino al 13 novembre dello stesso anno, con un ritardo quindi di più di tre mesi. La relazione di medio periodo, che doveva essere consegnata nell'aprile del 1991 (salvo la concessione da parte della Commissione di una proroga al 30 settembre 1991), è stata comunicata il 30 gennaio 1992, dopo due solleciti da parte della Commissione.
46. A titolo di giustificazione, la TVR chiarisce, nel controricorso, che l'inizio dell'esecuzione del contratto aveva subito un ritardo di vari mesi, per il fatto che fino al 30 maggio 1990 non si era potuto firmare l'accordo tra la convenuta e la DSM e l'accordo tra la TVR e l'altro associato, l'ICST, è stato firmato solo «parecchi mesi dopo», a motivo dell'impossibilità per l'ICST di nominare un ricercatore.
47. Dopo avere ricordato che la TVR era responsabile per la corretta esecuzione del contratto, la Commissione nella replica fa presente che il ritardo nell'inizio dei lavori da parte dell'ICST era imputabile alla convenuta in quanto l'ICST non poteva assumere un ricercatore finché non fosse stato firmato il contratto di associazione con la TVR.
48. Nella controreplica la TVR fa riferimento alla giurisprudenza della Corte suprema di cassazione in materia di risoluzione dei contratti per mancato rispetto dei termini, secondo cui il termine è essenziale - e il suo mancato rispetto giustifica la risoluzione del contratto - quando il decorso dello stesso fa venir meno l'interesse dell'avente diritto alla prestazione. Nella presente fattispecie, afferma la TVR, il ritardo nella presentazione delle relazioni periodiche non ha fatto venir meno in alcun modo l'interesse della Commissione alla realizzazione del progetto .
49. Secondo quanto risulta dal verbale di una riunione tenutasi negli uffici della TVR a Roma il 5 aprile 1990 (allegato agli atti dalla convenuta), alla quale hanno partecipato rappresentanti delle tre imprese associate nonché la Commissione, il motivo per cui l'ICST ha iniziato i suoi lavori con un ritardo di cinque mesi è stato che tale istituto non era autorizzato ad assumere il personale necessario per la ricerca finché non avesse sottoscritto il contratto di associazione con la TVR e la DSM, le cui trattative sono durate vari mesi.
50. Da questo punto di vista, la TVR non può pretendere di essere del tutto esente da colpa per il ritardo nell'inizio dei lavori da parte dell'ICST. Infatti, si deve ricordare che il contratto tra la Commissione e la TVR è stato sottoscritto sulla base di un progetto presentato dalle tre società, le quali tuttavia per vari mesi non sono riuscite a raggiungere un accordo sulle modalità di realizzazione del progetto.
51. La responsabilità della TVR per tale ritardo è rafforzata dal fatto che, in base all'art. 1.4 del contratto e all'art. 3, n. 2, del suo allegato II, sulla TVR gravava l'intera responsabilità nei confronti della Commissione per la corretta esecuzione del contratto, anche se si fosse associata con terzi per la realizzazione del progetto. Pertanto il ritardo nell'inizio dell'esecuzione del contratto da parte della DSM e dell'ICST non può servire alla convenuta per giustificare il ritardo nella presentazione delle relazioni periodiche.
52. Il requisito posto dalla giurisprudenza della Corte suprema di cassazione affinché il mancato rispetto di un termine possa essere considerato una causa di risoluzione , deve essere esaminato nel contesto generale del contratto. Infatti, il mancato rispetto dei termini contrattuali riveste maggiore gravità quando l'esecuzione del contratto sta avvenendo in maniera non conforme a quanto stabilito dalle parti. Secondo la Commissione, poi, e questo è il secondo addebito che rivolge alla convenuta, il progetto era mal gestito da parte della TVR.
53. La Commissione basa la sua valutazione su due pareri di un perito esterno indipendente, il professor Goedel dell'Università di Aquisgrana. Nel primo di questi pareri, in data 4 febbraio 1992, il professor Goedel sosteneva: «I risultati sono stati presentati con un notevole ritardo (circa nove mesi). I contraenti dovrebbero coordinare meglio il loro lavoro. Nelle relazioni sono indicati gli obiettivi della ricerca, i motivi del ritardo e viene fornita un'analisi della dottrina scientifica disponibile, però sono fornite poche informazioni sul risultato della propria ricerca». Il professor Goedel qualificava come «cattivi» i risultati raggiunti fino allora e concludeva sottolineando la necessità che intervenisse un «coordinatore forte». Successivamente, la risposta della TVR alla diffida ad adempiere del 25 marzo 1992 ha costituito oggetto, secondo la Commissione, di un secondo parere negativo del professor Goedel .
54. La ricorrente ha ripreso questa valutazione nella sua diffida ad adempiere del 25 marzo 1992 e l'ha confermata successivamente nella lettera inviata alla convenuta il 4 maggio 1992.
55. Nel controricorso la TVR afferma che il professor Goedel ha emesso il primo parere senza esaminare nessun documento e senza visitare gli impianti della convenuta a Pontinia, dove era in corso la realizzazione del progetto.
Per quanto riguarda il secondo parere negativo, la convenuta, dopo aver sollevato dubbi sulla sua esistenza, in quanto la Commissione non ha potuto allegarlo agli atti, osserva che, qualora esistesse, non ha rilevanza per il presente procedimento, in quanto si riferirebbe all'utilità stessa del progetto approvato dalla Commissione.
56. Nella replica, la Commissione afferma che il perito, professore universitario di fama internazionale, aveva esaminato con la massima attenzione il materiale presentato dalla TVR che si trovava già in possesso della Commissione e che, nei giorni che hanno preceduto l'elaborazione del parere, si è limitato ad analizzare gli ultimi documenti ricevuti. Inoltre, il professor Goedel ha seguito la riunione per la valutazione di medio periodo, ponendo molte domande alle imprese partecipanti.
La Commissione sostiene che il secondo parere negativo è stato formulato oralmente in diverse riunioni con i suoi dipendenti.
57. A mio parere, è non solo tollerabile ma anche auspicabile che, in programmi di ricerca quali quello di cui trattasi nella presente causa, la Commissione si basi sul parere di periti di nota fama per poter in tal modo valutare la qualità del progetto sviluppato. Tuttavia, ritengo anche che la Commissione non possa basarsi sul contenuto dell'asserito secondo parere negativo del professor Goedel non esistendo, in maniera abbastanza sorprendente, alcuna traccia scritta del suo contenuto.
58. Nel primo parere la valutazione del professor Goedel del lavoro svolto fino a quel momento da parte della TVR e dei suoi associati è chiaramente negativo. Il perito è pervenuto a scrivere, sotto il titolo «Necessità di nuovi associati», l'espressione «Need for a "strong" coordinator», mettendo in discussione il lavoro della TVR come coordinatore del progetto.
59. In presenza di questo parere e dei ritardi che si stavano verificando nella presentazione delle relazioni periodiche, la Commissione ha potuto, a mio avviso, ritenere che il progetto avesse perso la sua ragione di esistere e che, per tale motivo, fosse necessario sospendere il finanziamento comunitario.
60. D'altra parte va sottolineato che, in ogni caso, l'art. 4 dell'allegato I del contratto («Disposizioni tecniche») consentiva alla Commissione di procedere alla risoluzione unilaterale del contratto basandosi sulla propria valutazione dei risultati presentati nella riunione di valutazione di medio periodo del progetto.
61. Per tutto questo pervengo alla conclusione secondo cui la Commissione era legittimata a risolvere il contratto ai sensi dell'art. 8, n. 2, lett. d), dell'allegato II.
62. La convenuta afferma che, nella sua lettera del 15 aprile 1992, ha confutato punto per punto le accuse contenute nella diffida ad adempiere della Commissione. Dato che questa lettera non ha ricevuto alcuna risposta, si dovrebbe ritenere che la Commissione abbia accettato le sue giustificazioni.
63. Nella replica la Commissione fa presente che la diffida ad adempiere aveva come finalità di chiedere l'esecuzione del contratto, cioè la realizzazione delle prestazioni che costituivano il suo oggetto. Essa ritiene evidente che tali prestazioni avrebbero potuto essere realizzate nel breve periodo di un mese soltanto se fossero state in fase avanzata, quando è stata inviata la diffida ad adempiere, il che non sussisteva nella fattispecie, in considerazione dell'enorme ritardo accumulato dalla TVR. La Commissione ritiene che la risposta della convenuta in data 15 aprile 1992 rappresenti un mero intento di giustificazione, il che non ha nulla a che vedere con l'esecuzione richiesta.
64. Sarebbe stato forse auspicabile che la Commissione rispondesse alla lettera della convenuta del 15 aprile 1992 basandosi sugli elementi forniti dal perito nel suo secondo parere negativo, che non risulta documentato. Tuttavia, va riconosciuto che la TVR, con la lettera menzionata, non ha posto fine al suo inadempimento. Infatti ritengo, unitamente alla Commissione, che la convenuta non poteva porre rimedio, entro un mese, agli addebiti che le erano stati rivolti.
65. Inoltre, la convenuta fa valere che il comportamento della Commissione successivo all'invio della diffida ad adempiere conferma che il contratto non era stato risolto. Si basa a tal riguardo sul fatto che la Commissione ha manifestato la sua soddisfazione per la nomina di un nuovo direttore del progetto e che non ha dichiarato formalmente la risoluzione del contratto.
66. La Commissione respinge questa affermazione della convenuta. La nomina, nel febbraio 1992, di un nuovo direttore del progetto, pur trattandosi di una persona conosciuta ed esperta, non poteva ristabilire una situazione che in quel momento era già irrimediabilmente compromessa. Per quanto riguarda l'omessa risoluzione formale del contratto, la Commissione fa presente che, ai sensi degli artt. 1455 e 1456 del codice civile italiano, la risoluzione del contratto è avvenuta di pieno diritto, in quanto non era necessaria una dichiarazione giudiziale.
67. A mio parere, anche questa affermazione della TVR dev'essere respinta. Da un lato, il fatto che, nel febbraio 1992 e subito dopo le critiche ricevute, la convenuta decidesse di sostituire il direttore del progetto non impediva alla Commissione di procedere alla risoluzione del contratto in base alla clausola risolutiva. Dall'altro, né questa clausola né le norme vigenti del diritto italiano imponevano alla Commissione l'obbligo di confermare la risoluzione del contratto una volta trascorso il termine di un mese. Ad ogni modo, tale conferma era a mio parere contenuta nella lettera che la Commissione ha inviato alla TVR il 10 giugno 1992, nella quale, ricordando la sua decisione di risolvere il contratto, comunicata il 25 marzo 1992, chiedeva alla convenuta di presentare il rendiconto finale delle spese entro un mese. In risposta a questa lettera la TVR ha inviato questo rendiconto il 2 luglio 1992, per cui si deve dedurre che la convenuta era del tutto consapevole della risoluzione del contratto.
68. Per i motivi esposti ritengo che il contratto tra la Commissione e la TVR sia stato risolto di pieno diritto in applicazione della clausola risolutiva contenuta nel suo testo. In conformità alla giurisprudenza della Corte di giustizia che ho menzionato, deve poi essere respinta l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla convenuta, poiché, essendo già risolto il contratto, la Commissione è legittimata a chiedere la restituzione delle somme e il risarcimento dei danni senza che le si debba richiedere, come requisito preliminare e necessario, la presentazione di una domanda di risoluzione giudiziale del contratto.
V - Il merito
A - La restituzione di parte dell'anticipo versato
69. La Commissione chiede la restituzione di ECU 77 558,80, importo che rappresenta la differenza tra le spese effettive (cioè causate da lavori effettivamente realizzati in esecuzione del contratto) e gli importi che ha versato alla convenuta, rispettivamente il 21 dicembre 1989, a titolo di anticipo, per ECU 460 000, e il 21 giugno 1991, per il primo anno del progetto, per ECU 128 418,20.
70. La convenuta ha presentato il rendiconto finale delle spese il 2 luglio 1992. Questo rendiconto è stato accettato, in un primo momento, dalla Commissione. Tuttavia, in data 23 marzo 1993, la Commissione ha inviato alla convenuta una lettera con cui respingeva il rendiconto finale delle spese e chiedeva la restituzione di ECU 109 444,80.
71. Avendo la convenuta contestato la liquidazione, la Commissione ha affidato alla società Ernst & Young una revisione contabile del progetto. Nella relazione dell'8 settembre 1994 la Ernst & Young indicava che, a suo parere e salvo talune inesattezze contabili , le spese dichiarate corrispondevano a quelle che figuravano nei registri della TVR e a quanto stipulato nel contratto.
72. Il 6 giugno 1995 la Commissione ha inviato una nuova lettera alla convenuta con la quale ha ridotto l'importo richiesto a ECU 77 558,80.
73. La TVR sostiene che la Commissione è incorsa in una contraddizione accettando il rendiconto finale delle spese e chiedendo successivamente la restituzione di ECU 109 444,80. Inoltre ritiene che, sulla base della verifica contabile della Ernst & Young, l'unico importo che la Commissione può chiederle sia quello di LIT 22 000 000.
74. La Commissione nega che vi sia tale contraddizione. Menziona a tale riguardo l'art. 21, n. 4, dell'allegato II del contratto, in base al quale «fatto salvo quanto disposto dall'art. 39 di questo allegato, i pagamenti periodici effettuati a fronte dei costi accertati devono essere considerati come anticipi fino ad approvazione, conformemente alla procedura specificata nell'allegato I, degli elementi che devono essere presentati in base a tale allegato o, se non è specificata la presentazione di nessun elemento, fino ad accettazione della relazione finale». Secondo la Commissione, questa disposizione le consente di chiedere la restituzione dei fondi versati, se dal controllo effettuato ai sensi dell'art. 39 dell'allegato II del contratto risultano gravi inadempimenti.
La Commissione fa presente di aver fatto valutare il lavoro svolto dalla TVR sotto due profili: finanziario (Ernst & Young) e tecnico (professor Goedel). Essa sottolinea che la società di revisione può effettuare solo un controllo finanziario, che è diverso da una valutazione tecnica. In altri termini, i revisori di conti possono valutare il costo di un'ora di lavoro per persona, ma non sono in grado di stabilire se sia tecnicamente ragionevole dedicare dieci ore a un'operazione che ne richiede solo due. Per tale motivo la valutazione finanziaria dev'essere affiancata da una valutazione tecnica, che, nella presente fattispecie, è stata effettuata dal professor Goedel e le sue conclusioni sono state negative.
75. Nella controreplica la TVR sottolinea che la Commissione non ha fornito alcuna prova del fatto che siano state «gonfiate» le ore effettivamente dedicate al progetto. Per quanto riguarda la valutazione tecnica, la TVR fa presente che il professor Goedel nel suo parere non ha affrontato la questione delle ore di lavoro.
76. Occorre respingere innanzi tutto l'affermazione della TVR basata su un'asserita contraddizione della Commissione, allorché ha accettato in un primo momento e ha poi respinto il rendiconto finale delle spese. Infatti, l'art. 39 dell'allegato II del contratto stabilisce che i rendiconti delle spese possono essere oggetto di controllo, anche dopo che le spese sono state rimborsate dalla Commissione. Pertanto, la convenuta doveva essere consapevole del fatto che la Commissione poteva, così come ha fatto, effettuare una verifica, contabile e tecnica, e chiedere, eventualmente, la restituzione degli importi che non corrispondessero alle spese realmente effettuate.
77. Le spese che la Commissione non accetta sono le seguenti :
- Costi di lavoro: secondo la TVR, ammontavano a LIT 333 272 000, mentre la Commissione accetta solo LIT 115 530 000.
- Spese di utilizzo di beni durevoli: in base alle conclusioni dei revisori dei conti, la Commissione riduce di LIT 22 000 000 l'importo dichiarato dalla convenuta.
- Spese per consulenze esterne: delle LIT 26 481 050 dichiarate dalla TVR, la Commissione rifiuta l'importo di LIT 8 100 000, per il quale i revisori di conti non hanno trovato alcuna giustificazione, e l'importo di LIT 13 770 000 che, secondo la Commissione, non può essere preso in considerazione a tale titolo.
- Spese generali: la Commissione le accetta per un importo pari al 25% dei costi di lavoro (come hanno suggerito i revisori dei conti). Poiché, secondo la Commissione, i costi di lavoro ammontano a LIT 115 530 000, le spese generali sono di LIT 22 882 500 (e non LIT 73 683 000 come ha dichiarato la TVR).
78. Con queste riduzioni la Commissione perviene alla conclusione che le spese accettabili per il 1992 ammontano a ECU 115 689,45 che, sommate alle spese del 1990 (ECU 128 418,20) e del 1991 (ECU 226 744,75), fanno un totale di ECU 510 852,40. Poiché i pagamenti già effettuati alla convenuta ammontano a ECU 588 418,20, la TVR è tenuta a restituirle la differenza, ossia ECU 77 565,80 .
79. Questa richiesta della Commissione solleva il problema dell'onere della prova: sorge la questione se la Commissione possa ridurre liberamente l'importo delle spese dichiarate dal contraente e, in caso affermativo, entro quali limiti.
80. Alla luce di quanto stabilito dall'allegato II del contratto, la prima questione dev'essere risolta affermativamente. Infatti, l'art. 8, n. 4, primo comma, stabilisce che «(...) in caso di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 8, n. 2, lett. (...) d) (...), la Commissione può chiedere la restituzione totale o parziale del suo contributo finanziario tenendo conto, nella misura in cui sia giusto e ragionevole, della natura e dei risultati del lavoro effettuato e della sua utilità per la Commissione nell'ambito di un programma comunitario di ricerca e sviluppo tecnologico». L'art. 21, n. 4, sopra menzionato, corrobora questa facoltà della Commissione.
81. Ora, né le disposizioni menzionate né le regole di equità consentono di affermare che questa facoltà della Commissione sia illimitata. A mio parere, entrambe le parti del contratto sono obbligate a giustificare adeguatamente il proprio calcolo di spesa, con la differenza tuttavia che, se l'impresa non fornisce dati sufficienti, si deve riconoscere alla Commissione un più ampio margine per adeguare gli importi indicati da tale impresa.
82. Seguendo questo ragionamento, bisogna anzitutto esaminare, sulla base dei documenti di causa, se la convenuta abbia giustificato sufficientemente le sue spese.
83. La corrispondenza che si riferisce alle spese effettuate nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 maggio 1992 è la seguente:
- Nella risposta della TVR alla diffida ad adempiere della Commissione (lettera del 15 aprile 1992) la convenuta ha allegato un programma di lavoro dettagliato, con indicazione delle spese corrispondenti, per il semestre compreso tra il 1° aprile e il 9 ottobre 1992. Tuttavia, si tratta solo di un programma di lavoro e non vi è alcuna prova che sarebbe stato portato a termine.
- A quanto pare, la TVR ha allegato il suo rendiconto delle spese per il periodo di cui è causa alla lettera inviata alla Commissione il 2 luglio 1992. La convenuta tuttavia non ha ritenuto necessario presentare alla Corte di giustizia questo rendiconto.
- La lettera della Commissione del 14 settembre 1992 contiene un «estratto conto» analitico che riflette le spese dichiarate dalla convenuta. Ora, da un lato, la Commissione stessa ha respinto successivamente gli importi di questo estratto e, dall'altro, manca qualsiasi informazione sul lavoro effettuato.
- Infine, nella lettera della TVR in data 29 marzo 1993, con la quale la convenuta impugnava la liquidazione definitiva della Commissione, viene indicato il numero di ore lavorate e le spese effettuate per una serie di rubriche, ma di nuovo senza fornire alcun dato circa il lavoro effettuato. Inoltre, come fa valere la Commissione, una di queste rubriche è, in ogni caso, inaccettabile in quanto si riferisce ad un lavoro che, in base all'allegato I del contratto, doveva essere effettuato dall'ICST.
84. Si deve pervenire alla conclusione che non risulta che la convenuta giustifichi sufficientemente il suo calcolo delle spese e che, conformemente alle disposizioni del contratto, la Commissione poteva ridurre il suo importo in base alla sua stessa valutazione tecnica.
85. Di conseguenza, propongo alla Corte di giustizia che, accogliendo la domanda di restituzione di somme presentata dalla Commissione, condanni la convenuta a rimborsare ECU 77 565,80 .
B - Gli interessi
86. Ai sensi dell'art. 8, n. 4, dell'allegato II del contratto, in caso di risoluzione ha luogo non solo il rimborso dei pagamenti effettuati dalla Commissione a titolo di anticipo, ma anche quello degli interessi, calcolati a decorrere dal giorno in cui tali pagamenti sono stati ricevuti dall'altro contraente. Il tasso di interesse è quello applicato dal Fondo europeo di cooperazione monetaria per le sue operazioni in ECU, pubblicato il primo giorno lavorativo di ogni mese, aumentato di due punti percentuali.
87. Di conseguenza, la Commissione chiede il pagamento di interessi ad un tasso dell'11,75%, a decorrere dalla data in cui la convenuta ha ricevuto l'anticipo (1° febbraio 1990), che corrisponde a ECU 24,97 giornalieri . La convenuta non svolge alcuna osservazione al riguardo, ma si limita a negare l'esigibilità dell'obbligazione principale di rimborso.
88. Poiché la TVR è obbligata a restituire alla Commissione ECU 77 565,80, a titolo di obbligazione principale, questa stessa conclusione si applica anche all'obbligazione accessoria - esplicitamente convenuta - di pagare gli interessi corrispondenti .
C - Il risarcimento dei danni causati
89. Infine, la Commissione chiede alla Corte di giustizia di condannare la TVR al pagamento di un risarcimento per i danni subiti a causa dell'inadempimento che ad essa addebita, i quali danni, a suo parere, sono i seguenti:
- Diversi suoi funzionari hanno dedicato un rilevante numero di ore di lavoro al controllo dell'attività della convenuta e per sollecitare il rispetto dei termini previsti per la presentazione delle relazioni periodiche .
- La Commissione ha dovuto incaricare una società di revisione per una verifica contabile del lavoro svolto dalla TVR.
- La Commissione non ha potuto beneficiare degli eventuali vantaggi previsti dall'art. 19 dell'allegato II al contratto, in tema di utilizzazione delle conoscenze acquisite o dei brevetti derivati dalle ricerche finanziate.
- Concludendo un contratto con un soggetto che risulta inadempiente, la Commissione ha subito una lesione in termini di credibilità nei confronti di tutti quei soggetti potenzialmente interessati a concludere contratti con essa.
90. La Commissione valuta il risarcimento globale di questi danni in ECU 7 700, salvo che la Corte di giustizia possa valutarli diversamente, facendo uso della facoltà che le offre l'art. 1226 del codice civile italiano, il quale stabilisce che, se non può essere provato il preciso ammontare del danno, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa.
91. Di tutti questi danni - la cui esistenza è negata dall'impresa convenuta - solo il secondo e, eventualmente, il terzo, meritano, a mio parere, di essere accolti. Gli altri due devono essere respinti, poiché:
a) Il lavoro dei dipendenti della Commissione durante il periodo precedente la risoluzione del contratto non può essere considerato un danno: è loro compito normale seguire gli effetti dei contratti sottoscritti dall'istituzione. Le vicissitudini del rapporto contrattuale tra la Commissione e la TVR non sembrano, da questo punto di vista, tanto straordinarie da richiedere un'attenzione sproporzionata, a discapito di altri compiti amministrativi, suscettibile di risarcimento. Per quanto riguarda il periodo successivo alla risoluzione del contratto, la Corte di giustizia ha già dichiarato che le spese sostenute dalle parti ai fini del procedimento giurisdizionale non possono, in quanto tali, in ogni caso, essere considerate un danno distinto rispetto all'onere delle spese del giudizio .
b) Non si vede alcuna «perdita di credibilità» nei confronti dei terzi per il fatto che, nell'ambito di un rapporto contrattuale come quello di cui è causa, una delle parti non adempie tutte le sue obbligazioni e dà luogo alla risoluzione del contratto.
92. Per quanto riguarda la perdita degli eventuali vantaggi derivanti dall'utilizzazione delle conoscenze acquisite o dei brevetti derivati dalle ricerche finanziate, nulla ne impedirebbe, in via di principio, la valutazione. Va messo tuttavia in evidenza il carattere meramente ipotetico di quei vantaggi nel caso di specie, sui quali nessun dato agevola la ricorrente. La Commissione infatti fa riferimento ad essi in termini generici e astratti, senza fornire elementi di prova concreti sui quali basare una valutazione, quanto meno approssimativa, del lucro cessante. In tale situazione, neanche il richiamo al giudizio di equità previsto dall'art. 1226 del codice civile italiano consentirebbe una pronuncia valutativa della Corte, che in tal caso agirebbe piuttosto «alla cieca» nella valutazione dei danni.
93. Per contro, sono sufficientemente comprovate le spese (ECU 6 610) derivate dal contratto di consulenza sottoscritto dalla Commissione con l'impresa Ernst & Young per determinare il saldo finale dei rapporti contrattuali. Tuttavia, poiché nella causa C-40/98, che oppone le stesse parti del presente procedimento in relazione all'esecuzione di un altro contratto di ricerca, propongo alla Corte di giustizia di condannare la convenuta a rimborsare alla Commissione l'importo del costo della revisione contabile e poiché la fattura presentata dalla Ernst & Young alla Commissione si riferisce congiuntamente alla verifica dei due contratti, occorre, per evitare un indebito arricchimento della Commissione, respingere, nella presente causa, questa domanda della Commissione.
VI - La domanda riconvenzionale
94. Tenuto conto del fatto che, a mio parere, si deve accogliere il ricorso della Commissione, occorre respingere la domanda riconvenzionale presentata dalla TVR.
VII - Le spese
95. Poiché la domanda è praticamente accolta nella sua totalità e la ricorrente ha chiesto la condanna della convenuta alle spese, quest'ultima deve essere condannata alle spese ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura.
VIII - Conclusione
96. In base alle considerazioni esposte, propongo alla Corte di giustizia di accogliere nella sostanza il presente ricorso condannando l'impresa convenuta a pagare alla Commissione:
- l'importo di 77 565,80 euro, oltre agli interessi pari a 24,97 euro giornalieri, a decorrere dal 1° febbraio 1990 fino alla data del completo pagamento del debito e
- le spese di causa.
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