Conclusioni dell avvocato generale
1. Il presente ricorso è diretto contro la sentenza del Tribunale di primo grado 18 dicembre 1997, Ajinomoto e NutraSweet/Consiglio .
Le società Ajinomoto Co. Inc. (in prosieguo: la «Ajinomoto») e NutraSweet Co. (in prosieguo: la «NutraSweet») chiedono alla Corte di annullare la sentenza impugnata in quanto ha respinto i ricorsi che esse avevano presentato nei confronti del regolamento (CEE) del Consiglio 27 maggio 1991, n. 1391, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di aspartame originario del Giappone e degli Stati Uniti d'America .
I - Contesto normativo
2. La normativa applicabile alla presente controversia è il regolamento (CEE) del Consiglio 11 luglio 1988, n. 2423, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea .
3. L'art. 2, n. 1, di tale regolamento dispone che: «Un dazio antidumping può essere imposto su qualsiasi prodotto oggetto di dumping la cui messa in libera pratica nella Comunità causi un pregiudizio».
4. Ai sensi dell'art. 2, n. 2, del medesimo regolamento, «Un prodotto è considerato oggetto di dumping quando il suo prezzo all'esportazione verso la Comunità è inferiore al valore normale di un prodotto simile».
5. L'art. 2, n. 3, del regolamento di base definisce il «valore normale» di un prodotto simile nel seguente modo:
«Ai fini del presente regolamento, per valore normale s'intende:
a) il prezzo comparabile realmente pagato o pagabile nel corso di normali operazioni commerciali per un prodotto simile, destinato al consumo nel paese d'esportazione o di origine (...)
b) oppure quando, nel corso di normali operazioni commerciali sul mercato interno del paese di origine o d'esportazione, non si ha nessuna vendita di un prodotto simile, o quando vendite di tal genere non consentono un valido confronto,
i) il prezzo comparabile di un prodotto simile, se quest'ultimo è esportato verso un paese terzo (...), o
ii) il valore costruito, calcolato addizionando il costo di produzione e un equo margine di profitto (...)» .
6. L'art. 2, n. 6, del regolamento di base prevede quanto segue:
«Se un prodotto non è importato direttamente dal paese d'origine, ma è esportato verso la Comunità da un paese intermedio, il valore normale sarà il prezzo comparabile, realmente pagato o pagabile per un prodotto simile sul mercato interno del paese di esportazione o del paese di origine. Quest'ultima base potrebbe essere appropriata, tra l'altro, se il prodotto transita semplicemente nel paese di esportazione, o se tali prodotti non sono fabbricati nel paese di esportazione, oppure se non esistono prezzi comparabili per tali prodotti nel paese di esportazione».
II - Fatti e procedimento
Fatti all'origine della controversia
7. Il prodotto sul quale verte il regolamento controverso è l'aspartame. Si tratta di un surrogato dello zucchero utilizzato principalmente nei prodotti alimentari.
8. L'aspartame veniva scoperto nel 1965 da un ricercatore della società americana G. D. Searle & Co., divenuta in seguito NutraSweet. Dopo tale scoperta, la NutraSweet otteneva brevetti di utilizzazione per l'aspartame negli Stati Uniti e in parecchi Stati membri. Essa beneficiava della tutela del suo brevetto in Germania sino al 1986, nel Regno Unito sino al 1987, in altri paesi della Comunità sino al 1988 e negli Stati Uniti sino al 1992.
9. Nel corso del periodo oggetto dell'inchiesta, compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1989, la NutraSweet era l'unico produttore di aspartame negli Stati Uniti. La Ajinomoto era, anch'essa, il solo produttore di aspartame in Giappone. Ad eccezione di alcune vendite dirette a clienti indipendenti stabiliti nella Comunità o negli Stati Uniti per un'esportazione verso la Comunità, l'aspartame era distribuito in quest'ultima attraverso una controllata comune della NutraSweet e della Ajinomoto, la società svizzera NutraSweet AG.
10. In seguito ad una denuncia presentata dalla società Holland Sweetener Company Vof, la Commissione avviava, il 3 marzo 1990, un procedimento antidumping relativo alle importazioni di aspartame originario del Giappone e degli Stati Uniti .
11. Il 26 novembre 1990 essa istituiva un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni controverse . La NutraSweet e la Ajinomoto (in prosieguo: le «ricorrenti») presentavano le loro osservazioni sul regolamento provvisorio con lettere del 6 e 30 dicembre 1990.
12. Il 22 marzo 1991 la Commissione comunicava loro i principali fatti e considerazioni sulla cui base essa intendeva proporre al Consiglio l'istituzione di un dazio antidumping definitivo.
13. Il 27 maggio 1991 il Consiglio adottava il regolamento controverso, il quale istituiva un dazio antidumping definitivo sulle importazioni delle ricorrenti . L'art. 2 di tale regolamento ingiungeva la riscossione definitiva dei dazi antidumping provvisori a concorrenza dell'aliquota del dazio definitivamente istituito .
I regolamenti controversi
14. Per calcolare il margine di dumping dell'aspartame delle ricorrenti, la Commissione ed il Consiglio (in prosieguo: le «istituzioni») hanno effettuato un confronto tra il valore normale del prodotto e il suo prezzo all'esportazione verso la Comunità.
15. Il valore normale dell'aspartame originario degli Stati Uniti è stato determinato, conformemente all'art. 2, n. 3, lett. a), del regolamento di base, sulla base dei prezzi effettivi praticati sul mercato americano.
16. Le istituzioni hanno anche preso in considerazione i prezzi effettivi americani per quanto riguarda l'aspartame giapponese. Infatti, il Consiglio ha accertato che tale prodotto non era importato direttamente dal Giappone nella Comunità, ma che era venduto alla NutraSweet per essere esportato di nuovo verso il mercato comunitario. In forza dell'art. 2, n. 6, del regolamento di base, il Consiglio ha pertanto determinato il valore normale dell'aspartame giapponese sulla base del prezzo realmente pagato o pagabile sul mercato interno del paese di esportazione, vale a dire gli Stati Uniti.
17. Infine, le istituzioni, fondandosi sull'art. 13, n. 3, del regolamento di base, hanno fissato l'importo dei dazi antidumping non in funzione del margine di dumping accertato, ma ad un livello che è stato ritenuto necessario per eliminare il pregiudizio subito dall'industria comunitaria.
Procedimento in primo grado
18. Le ricorrenti presentavano il loro ricorso in primo grado il 6 settembre 1991 . Esse chiedevano l'annullamento del regolamento controverso nella sua totalità o, in subordine, nella parte in cui le riguardava.
19. A sostegno del loro ricorso le ricorrenti facevano valere diversi motivi, di cui quattro erano relativi ad: (1) una violazione dell'art. 2, n. 3, del regolamento di base; (2) una violazione dell'art. 2, nn. 3 e 6, del regolamento di base; (3) una violazione delle forme sostanziali nonché dell'art. 7, n. 4, lett. a) e b), del regolamento di base e (4) una violazione delle forme sostanziali nonché degli artt. 7, n. 4, lett. b), e 8, n. 4, del regolamento di base.
III - La sentenza impugnata
20. Con il loro primo motivo le ricorrenti hanno sostenuto che il Consiglio aveva commesso un errore manifesto di valutazione e aveva violato l'art. 2, n. 3, del regolamento di base determinando il valore normale dell'aspartame americano sulla base dei prezzi effettivi praticati negli Stati Uniti .
Esse hanno ricordato che, durante il periodo d'inchiesta, la produzione e la commercializzazione dell'aspartame erano tutelate da un brevetto negli Stati Uniti (in vigore sino al 1992) mentre i brevetti che coprivano il territorio degli Stati membri erano già scaduti (nel 1988).
Le ricorrenti ritenevano che, in tali circostanze, i prezzi praticati sul mercato degli Stati Uniti non consentivano un confronto valido ai sensi dell'art. 2, n. 3, lett. a) e b), del regolamento di base e non risultavano da operazioni commerciali normali. Infatti, contrariamente al mercato comunitario, pienamente concorrenziale, il mercato americano sarebbe stato monopolistico per via del brevetto che tutelava l'aspartame. Ora, in un mercato non concorrenziale, le istituzioni sarebbero tenute a calcolare il dumping sulla base di un valore costruito, in applicazione dell'art. 2, n. 3, lett. b), ii), del regolamento di base .
Le ricorrenti hanno sostenuto altresì che il regolamento controverso non era sufficientemente motivato rispetto ai requisiti stabiliti dall'art. 190 del Trattato CE (divenuto art. 253 CE) .
21. Il Tribunale ha respinto tale primo motivo per le seguenti ragioni:
«126 Il testo del regolamento base non subordina l'istituzione di dazi antidumping ad un qualsiasi motivo diverso da una differenziazione recante pregiudizio dei prezzi praticati sul mercato nazionale (nella fattispecie il mercato degli Stati Uniti), da una parte, e sul mercato di esportazione (nella fattispecie il mercato comunitario), dall'altra.
127 In quanto tali, i criteri della struttura del mercato o del grado di concorrenza non sono determinanti per accogliere il metodo del valore normale costruito piuttosto che quello del valore normale fondato su prezzi effettivi, se questi ultimi sono il risultato dell'andamento del mercato. Infatti, come la Commissione ha ritenuto nel suo regolamento (punto 16 dei considerando, confermato dal punto 8 dei considerando del regolamento del Consiglio), una "differenza tra l'elasticità dei prezzi sul mercato statunitense e su quello comunitario" è "un requisito preliminare della differenziazione dei prezzi" e, se occorresse tenerne conto, "sarebbe impossibile prendere provvedimenti contro le pratiche antidumping". Poiché le ricorrenti non hanno dimostrato che i prezzi presi in considerazione per determinare il valore normale non risultavano dall'andamento del mercato o non traducevano la situazione reale sul mercato degli Stati Uniti, non vi era alcun motivo per costruire il valore normale piuttosto che basarsi sui prezzi effettivamente pagati sul mercato degli Stati Uniti».
Per quanto riguarda la censura relativa ad una motivazione insufficiente, il Tribunale ha dichiarato che gli elementi esposti nei regolamenti controversi «erano sufficienti per consentire agli interessati di conoscere le giustificazioni del provvedimento adottato al fine di tutelare i loro interessi e al giudice comunitario di esercitare il suo controllo» .
22. Con il secondo motivo la Ajinomoto ha sostenuto che le istituzioni avevano violato l'art. 2, nn. 3 e 6, del regolamento di base determinando il valore normale dell'aspartame giapponese sulla base dei prezzi effettivi praticati negli Stati Uniti.
La Ajinomoto faceva valere che, in forza dell'art. 2, n. 6, del regolamento di base, le istituzioni erano tenute a determinare il valore normale del prodotto sulla base di un «prezzo comparabile». Ora, nella fattispecie, il prezzo di vendita dell'aspartame negli Stati Uniti non sarebbe stato «comparabile» con il suo prezzo all'esportazione a causa del brevetto di cui la NutraSweet era titolare sul mercato americano. Le istituzioni avrebbero dovuto quindi determinare il valore normale dell'aspartame giapponese sulla base del prezzo nel paese d'origine, vale a dire il Giappone .
23. Su tale punto, il Tribunale ha affermato che:
«179 (...) le istituzioni comunitarie hanno determinato il valore normale sulla base del prezzo pagato o pagabile sul mercato interno del paese d'esportazione (il mercato degli Stati Uniti).
180 Limitandosi ad affermare che questo prezzo non poteva essere preso in considerazione poiché il prodotto considerato costituiva ivi oggetto di un brevetto, [la Ajinomoto] non ha dimostrato che esso non era comparabile (v. supra, punti 126-129).
181 Inoltre, le condizioni che avrebbero autorizzato le istituzioni comunitarie a prendere in considerazione i prezzi del paese d'origine (nella fattispecie il Giappone) non erano soddisfatte nella fattispecie (...).
182 Ne deriva che le istituzioni comunitarie hanno giustamente determinato il valore normale sulla base del prezzo pagato o pagabile sul mercato degli Stati Uniti».
24. Infine, con il loro terzo e quarto motivo, le ricorrenti hanno sostenuto che le istituzioni avevano violato l'art. 7, n. 4, lett. a) e b), del regolamento di base nonché il principio del rispetto dei diritti della difesa .
Infatti, le istituzioni sarebbero tenute a comunicare alle parti interessate le informazioni disponibili sulle affermazioni e sulle prove presentate dalla(e) denunciante(i), da un lato, e sulla sussistenza e pertinenza dei fatti allegati nonché sugli elementi di prova acquisiti, dall'altro. Un tale obbligo esisterebbe nei confronti delle istituzioni già prima dell'istituzione di dazi antidumping provvisori. Ora, nella fattispecie la Commissione avrebbe omesso di comunicare alle ricorrenti i principali fatti e considerazioni sulla cui base essa intendeva istituire i dazi antidumping provvisori.
25. Ai punti 87 e 88 della sentenza impugnata, il Tribunale ha affermato quanto segue:
«87 Anche supponendo che, come sostengono le ricorrenti, il principio del rispetto dei diritti della difesa richieda che gli esportatori siano informati dei principali fatti e considerazioni sulla cui base si è inteso istituire dazi provvisori, il mancato rispetto di questi diritti non può, in quanto tale, avere per effetto di viziare il regolamento che istituisce i dazi definitivi. Poiché un tale regolamento è distinto da quello che istituisce i dazi provvisori, anche se è collegato a quest'ultimo al punto da sostituirvisi, a talune condizioni (...), la sua validità dev'essere valutata in relazione alle norme che presiedono alla sua adozione. Qualora nel corso della procedura di adozione di un regolamento che istituisce un dazio definitivo si sia posto rimedio ad un vizio che ha inficiato la procedura di adozione del regolamento corrispondente che istituisce un dazio provvisorio, l'illegittimità di quest'ultimo regolamento non comporta quella del regolamento che istituisce il dazio definitivo. Solo in quanto non si sia posto rimedio a questo vizio, e il regolamento che istituisce un dazio definitivo faccia riferimento al regolamento che istituisce un dazio provvisorio, l'illegittimità di quest'ultimo comporta quella del primo.
88 Di conseguenza, nella fattispecie, occorre esaminare se i diritti della difesa delle parti interessate siano stati rispettati nell'ambito della procedura di elaborazione del regolamento impugnato che istituisce un dazio definitivo e che ordina la riscossione definitiva dei dazi provvisori».
26. Continuando il suo ragionamento , il Tribunale ha accertato che i diritti della difesa delle ricorrenti erano stati effettivamente rispettati durante il procedimento di adozione del regolamento controverso. Esso ha pertanto dichiarato il motivo non fondato e respinto l'insieme del ricorso.
IV - Il ricorso contro la pronuncia del Tribunale di primo grado
27. Con il presente ricorso le ricorrenti domandano alla Corte di annullare la sentenza impugnata e statuire nel merito della controversia. Esse chiedono quindi alla Corte di annullare il regolamento controverso e condannare il Consiglio alle spese dei due gradi del giudizio.
28. Le istituzioni, da parte loro, concludono per il rigetto del ricorso e la condanna delle ricorrenti alle spese del presente grado del giudizio.
29. A sostegno del loro ricorso le ricorrenti deducono tre motivi comuni:
- una violazione dell'art. 2, n. 3, del regolamento di base;
- una violazione dell'art. 190 del Trattato;
- una violazione delle forme sostanziali.
30. Inoltre, la Ajinomoto deduce un motivo supplementare, relativo alla violazione dell'art. 2, nn. 3 e 6, del regolamento di base.
31. Esaminerò uno dopo l'altro questi quattro motivi nel loro ordine di presentazione.
Primo motivo: violazione dell'art. 2, n. 3, del regolamento di base
Argomenti delle ricorrenti
32. Le ricorrenti sostengono che il Tribunale ha violato l'art. 2, n. 3, del regolamento di base dichiarando che le istituzioni avevano giustamente determinato il valore normale dell'aspartame americano sulla base dei prezzi effettivi praticati negli Stati Uniti.
33. Le ricorrenti sottolineano che l'art. 2, n. 3, del regolamento di base stabilisce un requisito di «comparabilità» tra i prezzi effettivi ed i prezzi all'esportazione verso la Comunità.
In forza di tale disposizione il valore normale potrebbe essere determinato sulla base dei prezzi effettivi solo se tali prezzi sono sufficientemente «comparabili» con i prezzi all'esportazione verso la Comunità. Per valutare la «comparabilità dei prezzi», le istituzioni sarebbero tenute a prendere in considerazione l'insieme dei fattori che influiscono sulla formazione dei prezzi sul mercato interno dell'esportatore e, in particolare, sulla struttura del mercato nonché sull'esistenza di una tutela per la proprietà intellettuale.
Se un brevetto tutela la commercializzazione del prodotto sul solo mercato interno dell'esportatore (ad esclusione del mercato comunitario), i prezzi effettivi ed i prezzi all'esportazione verso la Comunità cesserebbero di essere sufficientemente «comparabili» ai sensi dell'art. 2, n. 3. In tal caso, le istituzioni non potrebbero più fondarsi sui prezzi effettivi, ma sarebbero tenute a stabilire il valore normale del prodotto sulla base di un valore costruito, conformemente all'art. 2, n. 3, lett. b), ii), del regolamento di base.
34. Ora, nella fattispecie la valutazione del Tribunale sarebbe fondata su un'interpretazione errata del regolamento di base.
Infatti, nella sentenza impugnata, il Tribunale avrebbe affermato che l'esistenza di un brevetto che tutela la commercializzazione del prodotto sul mercato interno dell'esportatore non poteva, in nessun caso, influire sulla «comparabilità dei prezzi» ai sensi dell'art. 2, n. 3, del regolamento di base.
Le ricorrenti riconoscono che la sentenza impugnata non ha espressamente affrontato la questione dell'interpretazione dei termini «prezzo comparabile» o «valido confronto» che figurano all'art. 2, n. 3. Esse ritengono tuttavia , per deduzione, che la sola conclusione possibile sia che il Tribunale ha escluso l'esistenza di un brevetto dagli elementi in grado di influire sulla «comparabilità dei prezzi».
35. Per suffragare la propria interpretazione dell'art. 2, n. 3, del regolamento di base, le ricorrenti si fondano su diversi elementi, vale a dire: il tenore letterale di tale disposizione ed in particolare il termine «prezzo comparabile»; la struttura del regolamento di base; gli obiettivi della legislazione antidumping comunitaria; l'accordo generale sulle tariffe doganali e l'accordo relativo all'attuazione dell'art. VI dell'accordo generale sulle tariffe e sul commercio ; il diritto americano nonché il diritto di proprietà intellettuale.
Valutazione
36. A sostegno del loro primo motivo le ricorrenti deducono essenzialmente due argomenti. Esse sostengono che:
a) il Tribunale ha commesso un errore di diritto in quanto ha dichiarato che l'esistenza di un brevetto sul mercato interno dell'esportatore non poteva mai influire sulla «comparabilità dei prezzi» ai sensi dell'art. 2, n. 3, del regolamento di base; e che
b) l'art. 2, n. 3, del regolamento di base prevede che, se i prezzi effettivi non sono sufficientemente «comparabili» ai prezzi all'esportazione verso la Comunità, il valore normale deve essere stabilito sulla base di un valore costruito, conformemente all'art. 2, n. 3, lett. b), ii).
37. Ritengo che tali due argomenti si fondino tuttavia su una lettura errata della sentenza impugnata e del regolamento di base.
38. In primo luogo, la sentenza impugnata non ha, contrariamente all'affermazione delle ricorrenti, escluso ogni possibilità che l'esistenza di un brevetto sul mercato interno possa influire sul metodo di determinazione del valore normale.
Risulta chiaramente dal punto 127 della sentenza impugnata che il Tribunale si è limitato ad esaminare l'argomento delle ricorrenti secondo cui, «in un mercato non concorrenziale, le istituzioni comunitarie sarebbero tenute a calcolare il dumping sulla base di un valore costruito» .
A tal proposito, il Tribunale ha dichiarato che: «In quanto tali, i criteri della struttura del mercato o del grado di concorrenza non sono determinanti per accogliere il metodo del valore normale costruito (...)», se i «prezzi effettivi [sono] il risultato dell'andamento del mercato» .
Il Tribunale ha quindi preteso che le ricorrenti forniscano la prova di un elemento preciso. Esso ha chiesto loro di dimostrare che, a causa dell'esistenza del brevetto di cui la NutraSweet era titolare, i prezzi praticati sul mercato americano non potevano più essere considerati come il «risultato dell'andamento del mercato», vale a dire come il risultato del gioco normale dell'offerta e della domanda. Ora, nella fattispecie, le ricorrenti non hanno fornito la prova di tale elemento. Infatti, il Tribunale ha respinto il loro argomento in quanto:
«Poiché le ricorrenti non hanno dimostrato che i prezzi presi in considerazione per determinare il valore normale non risultavano dall'andamento del mercato o non traducevano la situazione reale sul mercato degli Stati Uniti, non vi era alcun motivo per costruire il valore normale piuttosto che basarsi sui prezzi effettivamente pagati sul mercato degli Stati Uniti» .
Contrariamente a quanto sostengono le ricorrenti, il rigetto di tale argomento non equivale alla constatazione secondo la quale l'esistenza di un brevetto sul mercato interno del paese d'esportazione non può, in nessun caso, influire sulla maniera in cui le istituzioni devono stabilire il valore normale. Al contrario, il Tribunale ha rilevato che così potrebbe essere ove sia stabilito che, a causa dell'esistenza del brevetto, i prezzi effettivi non sono più il «risultato dell'andamento del mercato».
39. In secondo luogo, occorre ricordare che l'art. 2, n. 3, del regolamento di base enuncia tre metodi distinti per stabilire il valore normale.
Secondo il primo metodo, il valore normale deve essere determinato sulla base del prezzo effettivo, vale a dire sulla base del «prezzo comparabile realmente pagato o pagabile nel corso di normali operazioni commerciali per un prodotto simile, destinato al consumo nel paese d'esportazione o di origine» [art. 2, n. 3, lett. a)].
In base al secondo metodo, il valore normale deve essere calcolato in riferimento al «prezzo comparabile di un prodotto simile, se quest'ultimo è esportato verso un paese terzo» [art. 2, n. 3, lett. b), i)].
Infine, secondo il terzo metodo, le istituzioni devono determinare il valore normale sulla base di un «valore costruito» [art. 2, n. 3, lett. b), ii)].
40. L'art. 2, n. 3, lett. b), del regolamento di base precisa che le istituzioni devono far ricorso agli ultimi due metodi di calcolo quando «nel corso di normali operazioni commerciali non si ha nessuna vendita di un prodotto simile» o quando «vendite di tal genere non consentono un valido confronto».
41. A tal proposito, la Corte e il Tribunale hanno costantemente dichiarato che:
«secondo la lettera e il sistema dell'art. 2, n. 3, lett. a), del regolamento di base, va prima preso in considerazione, per stabilire il valore normale, il prezzo realmente pagato o da pagare nel corso di operazioni commerciali normali (...). Emerge, infatti, dall'art. 2, n. 3, lett. b), del regolamento di base che è possibile discostarsi da questo principio solo se nessuna vendita di un prodotto simile è stata effettuata nel corso di operazioni commerciali normali o se vendite del genere non consentono un valido confronto» .
La Corte e il Tribunale hanno anche precisato che:
«la nozione di normali operazioni commerciali fa riferimento al carattere delle vendite in sé stesse considerate. Tale nozione intende evitare che, per il calcolo del valore normale, siano prese in considerazione le situazioni in cui le vendite sul mercato interno non sono effettuate in condizioni commerciali normali, in particolare allorché il prodotto è venduto ad un prezzo inferiore al costo di produzione o quando la relativa operazione avviene tra parti associate, o vincolate fra loro da un accordo di compensazione» .
Peraltro, «Il criterio secondo cui le vendite interne devono consentire un valido raffronto riguarda la questione se tali vendite siano sufficientemente rappresentative per servire come base ai fini della determinazione del valore normale. Le operazioni commerciali compiute sul mercato interno devono infatti riflettere un comportamento normale degli acquirenti ed essere il risultato del meccanismo normale di formazione dei prezzi» .
42. Come risulta da tale giurisprudenza, le due ipotesi elencate dall'art. 2, n. 3, lett. b), del regolamento di base rivestono un carattere tassativo. Le istituzioni possono derogare al principio secondo cui il valore normale deve essere stabilito sulla base del prezzo effettivo solo quando «nel corso di normali operazioni commerciali non si ha nessuna vendita di un prodotto simile» o quando «vendite di tal genere non consentono un valido confronto».
43. Affinché il ricorso sia accolto, le ricorrenti devono quindi dimostrare che il Tribunale ha commesso un errore di diritto rifiutando di ammettere che la situazione controversa rientrava nell'ambito di applicazione di una delle due deroghe previste dall'art. 2, n. 3, lett. b), del regolamento di base.
44. Ora, nella fattispecie, le ricorrenti non invocano alcuna di tali due circostanze. Mai nel presente procedimento esse hanno sostenuto che, a causa dell'esistenza del brevetto di cui la NutraSweet era titolare, le vendite di aspartame sul mercato americano non si effettuavano nel corso di «operazioni commerciali normali» o non consentivano un «valido confronto».
L'argomento delle ricorrenti consiste, al contrario, nel sostenere che l'art. 2, n. 3, del regolamento di base enuncia, oltre alle due deroghe di cui sopra, un requisito di «comparabilità dei prezzi». Esse ritengono che le istituzioni siano tenute a ricorrere al valore costruito se i prezzi effettivi non sono «comparabili» ai prezzi all'esportazione verso la Comunità. Le ricorrenti aggiungono così al testo dell'art. 2, n. 3, una deroga che tale disposizione non prevede .
45. Ritengo che, di fronte ad un tale argomento, la Corte sarà indotta ad operare una scelta particolare. La Corte potrà decidere di respingere il primo motivo sulla sola base dei principi ricordati in precedenza oppure potrà anche decidere di interpretare il motivo nel senso che mira a dimostrare che l'esistenza di un brevetto a tutela della commercializzazione del prodotto sul mercato interno del paese d'esportazione rientra nell'ambito di applicazione di una delle due deroghe previste dall'art. 2, n. 3, lett. b), del regolamento di base.
46. Da parte mia, sarei piuttosto propenso a proporre alla Corte di accogliere la prima soluzione.
Infatti, ritengo che, contrariamente all'art. 234 CE, che può autorizzare la Corte a desumere il vero oggetto di una domanda di pronuncia pregiudiziale in base alla collaborazione giudiziaria che istituisce , gli artt. 168 A del Trattato CE (divenuto art. 225 CE) e 51 dello Statuto CE della Corte non conferiscano alla Corte la possibilità di porre rimedio alle insufficienze eventuali di un ricorso, in particolare, sostituendo un dato argomento a quello di cui si avvale la parte ricorrente.
Inoltre, osserverò che, nella fattispecie, le ricorrenti hanno esposto il loro argomento consapevolmente poiché, nel suo controricorso il Consiglio si è preoccupato di ricordare i principi enunciati dall'art. 2, n. 3, del regolamento di base e dalla giurisprudenza della Corte nella causa Goldstar/Consiglio.
47. Tuttavia, se la Corte decidesse di non accogliere tale soluzione, proporrò alla Corte, in subordine, di dichiarare che la situazione controversa non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 2, n. 3, lett. b), del regolamento di base.
48. Da un punto di vista economico il «dumping» è tradizionalmente definito come una «discriminazione mediante i prezzi tra i mercati nazionali».
A tal proposito, gli economisti considerano generalmente che sono necessarie tre condizioni perché una tale discriminazione possa esistere . Occorre: (1) una certa potenza economica - un monopolio o un oligopolio - dell'artefice del dumping sul mercato in cui i prezzi sono elevati; (2) una «separabilità» dei diversi mercati considerati, e (3) una differenza di elasticità nei prezzi tra i mercati.
Nel loro libro Anti-Dumping and Anti-Subsidy Law , Beseler e Williams hanno presentato queste tre condizioni nel seguente modo:
«To the economist, dumping is traditionally defined only as price discrimination between national markets (...) A necessary condition for price discrimination is that the total market for a product can be broken down into two or more sub-markets and that at least one of the sub-markets is isolated from the others. In addition, the seller has to have a certain degree of monopoly power in one or more of the isolated sub-markets. In these circumstances, price discrimination is profitable if there is a difference in the elasticities of demand in the separate sub-markets, thus enabling a higher price to be charged for the product in the sub-markets in which the demand is less elastic» .
(«Per l'economista, il dumping è tradizionalmente definito semplicemente come una discriminazione di prezzo tra mercati nazionali (...). Condizione necessaria perchè vi sia discriminazione di prezzo è che il mercato globale di un prodotto possa essere scisso in due o più sottomercati, e che almeno uno dei sottomercati sia isolato rispetto agli altri. Inoltre, il venditore deve possedere un certo grado di potere monopolistico in uno o più sottomercati isolati. In queste circostanze, la discriminazione di prezzo è vantaggiosa se vi è una differenza nelle elasticità di domanda nel sottomercato isolato, consentendo così di applicare un prezzo più elevato al prodotto nei sottomercati in cui la domanda è meno elastica»).
49. Ne risulta che, da un punto di vista strettamente economico, l'esistenza di un monopolio sul mercato interno dell'esportatore e l'esistenza di una differenza nell'elasticità dei prezzi tra il mercato interno e il mercato all'esportazione sono intesi come elementi essenziali della discriminazione mediante i prezzi. Di conseguenza, non capisco bene i motivi per cui, giuridicamente, l'esistenza di un tale monopolio e l'esistenza di una tale differenza nell'elasticità dei prezzi potrebbero costituire motivi sufficienti per escludere il metodo di determinazione del valore normale fondato sui prezzi effettivi.
50. Le istituzioni hanno peraltro adottato un ragionamento identico nel corso della loro prassi regolamentare. Esse hanno ritenuto che l'esistenza di un monopolio o la mancanza di concorrenza sul mercato interno non le privasse della possibilità di calcolare il dumping sulla base dei prezzi effettivi .
Così, in taluni procedimenti antidumping, le istituzioni hanno determinato il valore normale del prodotto sulla base dei prezzi effettivi, sebbene la concorrenza sul mercato interno del paese d'esportazione fosse limitata a causa di un sistema di controllo dei prezzi da parte delle autorità pubbliche . Nella causa denominata «congelatori originari dell'Unione sovietica» , la Commissione ha anche rilevato che essa:
«non ritiene che l'espressione "normali operazioni commerciali" presupponga l'esistenza di condizioni di concorrenza perfetta; anche quando sulla concorrenza influiscono fattori quali un cartello, un monopolio o un regime di prezzi minimi, i prezzi di vendita intervengono nel corso di normali operazioni commerciali, purché siano accessibili in linea generale a tutti gli acquirenti reali e potenziali e coprano la totalità dei costi di produzione» .
51. Come ha sottolineato giustamente la dottrina , il ragionamento seguito dalla Commissione in tali cause deriva logicamente dalla concezione economica del dumping.
52. Anche un altro motivo mi induce a ritenere che l'esistenza di un brevetto sul mercato interno dell'esportatore non consenta di derogare al principio sancito dall'art. 2, n. 3, lett. a), del regolamento di base.
53. Come già visto, l'art. 2, n. 3, lett. b), autorizza le istituzioni a stabilire il valore normale sulla base del prezzo effettivo solo se le vendite interne consentono un «valido confronto».
Ai sensi della giurisprudenza della Corte, tale requisito riguarda la questione se le vendite interne siano sufficientemente rappresentative per servire come base al calcolo del valore normale. Esso mira a garantire che le operazioni compiute sul mercato interno riflettano un «comportamento normale degli acquirenti» e siano il risultato del meccanismo «normale di formazione dei prezzi» , vale a dire del gioco normale dell'offerta e della domanda.
54. Ora, mi sembra che, anche quando la concorrenza sul mercato interno è limitata a causa dell'esistenza di un brevetto, le vendite interne continuino, in via di principio, a riflettere un «comportamento normale degli acquirenti» e ad essere il risultato del meccanismo «normale di formazione dei prezzi».
Infatti, anche in posizione di monopolio il titolare di un brevetto continua a determinare i suoi prezzi in funzione della propria strategia commerciale. Egli può così decidere di praticare prezzi elevati se desidera massimizzare rapidamente i profitti della sua invenzione o di presentare il suo prodotto come un articolo di lusso . Al contrario, egli può decidere, nonostante il suo monopolio, di praticare prezzi relativamente bassi se desidera penetrare rapidamente il mercato o reperire una clientela più vasta.
Ma soprattutto, il titolare del brevetto resta, in una certa misura, soggetto alle normali forze del mercato, vale a dire alla legge dell'offerta e della domanda. Per determinare i suoi prezzi egli dovrà tener conto di elementi come l'esistenza o l'assenza di una domanda per il suo prodotto, l'esistenza o l'assenza di concorrenza esercitata da prodotti di sostituzione, nonché il comportamento degli acquirenti che possono accettare o rifiutare il livello dei prezzi praticati o ancora indirizzarsi verso altri prodotti qualora ritengano che il prezzo proposto sia eccessivo.
55. Alla luce di quanto sopra, l'esistenza di un brevetto che tuteli la commercializzazione del prodotto sul mercato interno dell'esportatore non mi sembra costituire, in sé, una ragione sufficiente per ritenere che le vendite interne non consentano un «valido confronto» ai sensi dell'art. 2, n. 3, lett. b), del regolamento di base.
56. Propongo pertanto alla Corte di respingere il primo motivo in quanto non fondato.
Secondo motivo: violazione dell'art. 190 del Trattato
57. Con il loro secondo motivo le ricorrenti sostengono che il Tribunale ha violato l'art. 190 del Trattato.
Esse gli contestano di aver dichiarato, ai punti 130-133 della sentenza impugnata, che il regolamento controverso era sufficientemente motivato, mentre il Consiglio non avrebbe indicato le ragioni per cui i prezzi effettivi praticati sul mercato americano erano «comparabili» ai prezzi all'esportazione verso la Comunità.
58. Occorre ricordare che, ai sensi dell'art. 51 dello Statuto CE della Corte, il ricorso è limitato alle questioni di diritto. Peraltro, l'art. 112, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura della Corte enuncia che l'atto di impugnazione deve specificare i motivi e gli argomenti di diritto che sostengono le conclusioni del ricorrente. Ai sensi di una giurisprudenza costante, la Corte afferma che:
«Deriva da dette disposizioni che un ricorso contro una decisione del Tribunale di primo grado deve indicare in maniera precisa gli elementi contestati della sentenza di cui si chiede l'annullamento nonché gli argomenti di diritto su cui si fonda in maniera specifica tale domanda» .
Nella sentenza 4 luglio 2000, causa C-352/98 P, Bergaderm e Goupil/Commissione , la Corte ha precisato quanto segue:
«Non è conforme a tali precetti il ricorso che, senza neppure contenere un argomento specificamente diretto ad individuare l'errore di diritto che vizierebbe la sentenza impugnata, si limiti a riprodurre i motivi e gli argomenti già presentati dinanzi al Tribunale. Infatti, un ricorso di tal genere costituisce in realtà una domanda diretta ad ottenere un semplice riesame dell'atto introduttivo presentato dinanzi al Tribunale, che esula dalla competenza della Corte» .
59. Ora, nella fattispecie, le ricorrenti si limitano a reiterare gli argomenti che hanno presentato in primo grado, senza individuare precisamente l'errore di diritto che vizierebbe la sentenza impugnata.
Infatti, dinanzi al Tribunale esse hanno sostenuto che, «non avendo indicato i motivi per cui egli considerava che i prezzi che fruiscono della protezione del brevetto erano comparabili ai prezzi all'esportazione verso la Comunità, il convenuto [ha] violato il suo obbligo di motivazione (art. 190 del Trattato)» .
E, nel presente motivo, le ricorrenti ritengono che il Tribunale abbia commesso un errore di diritto in quanto «l'inadempimento del Consiglio al suo obbligo di far valere i motivi minimamente validi a sostegno della conclusione secondo cui i prezzi dell'aspartame negli Stati Uniti erano comparabili ai prezzi comunitari, nonostante l'esistenza di un brevetto negli Stati Uniti, era equivalente ad una violazione dell'art. 190 [del Trattato] (...)» .
60. Poiché le ricorrenti cercano di ottenere un semplice riesame degli argomenti dedotti in primo grado, il secondo motivo deve essere respinto in quanto manifestamente inammissibile.
Terzo motivo: violazione delle forme sostanziali
Argomenti delle ricorrenti
61. Con il loro terzo motivo le ricorrenti sostengono che il Tribunale ha violato le forme sostanziali.
Esse gli contestano di aver dichiarato, al punto 87 della sentenza impugnata, che una violazione eventuale dei diritti della difesa nel corso del procedimento di adozione del regolamento provvisorio costituisce un vizio che non pregiudica la validità del regolamento definitivo qualora sia stato posto rimedio a tale vizio nel corso del procedimento di adozione del regolamento definitivo .
62. Le ricorrenti ricordano che il rispetto dei diritti della difesa costituisce un principio fondamentale del diritto comunitario. Esse ritengono che, in forza di tale principio, la Commissione sia tenuta a comunicare alle parti interessate, prima dell'adozione del regolamento provvisorio, i principali fatti e considerazioni sulla cui base essa prevede di istituire dazi antidumping provvisori.
63. Ora, contrariamente a quanto dichiarato dal Tribunale, una violazione di tale obbligo nel corso del procedimento di adozione del regolamento provvisorio inficerebbe irreversibilmente la legittimità della riscossione definitiva dei dazi provvisori.
64. A sostegno della loro tesi le ricorrenti deducono essenzialmente due argomenti .
In primo luogo, la giurisprudenza citata dal Tribunale al punto 87 della sentenza impugnata sarebbe priva di pertinenza. Essa verterebbe sui presupposti di ricevibilità di un ricorso di annullamento presentato nei confronti di un regolamento provvisorio e non, come nella fattispecie, su una violazione del principio del rispetto dei diritti della difesa.
In secondo luogo, deriverebbe dall'art. 12, n. 2, lett. a), del regolamento di base che l'esistenza di dazi antidumping provvisori è una condizione preliminare alla riscossione definitiva di tali dazi. Infatti, la riscossione definitiva dei dazi provvisori potrebbe essere disposta solo se i dazi provvisori sono stati previamente istituiti dalla Commissione. Di conseguenza, qualsiasi illegittimità che viziasse il regolamento provvisorio dovrebbe necessariamente comportare l'illegittimità della riscossione definitiva dei dazi provvisori.
Valutazione
65. Le ricorrenti sostengono, in sostanza, che una violazione dei diritti della difesa nel corso del procedimento di adozione del regolamento provvisorio comporta necessariamente l'illegittimità della riscossione definitiva dei dazi antidumping provvisori.
66. Ritengo che la Corte abbia già preso posizione su tale tipo di argomenti nella sentenza 11 luglio 1990, Neotype Techmashexport/Commissione e Consiglio .
In tale causa, la Neotype chiedeva l'annullamento di un regolamento provvisorio e di un regolamento definitivo che erano stati adottati dopo un procedimento di riesame. La ricorrente riteneva che il regolamento provvisorio fosse illegittimo in quanto la Commissione (1) l'aveva avvertita soltanto con molto ritardo della riapertura del procedimento d'inchiesta e (2) aveva adottato il regolamento provvisorio a una data in cui le sue osservazioni potevano ragionevolmente essere state esaminate . La Neotype sosteneva che, a causa dell'illegittimità del regolamento provvisorio, occorreva annullare la disposizione del regolamento definitivo che riguardava la riscossione definitiva dei dazi antidumping provvisori.
67. La Corte si è pronunciata su tale motivo procedendo alla seguente valutazione :
«La Neotype sostiene (...) che la riscossione definitiva ai sensi dell'art. 2 del regolamento definitivo, degli importi costituiti in garanzia a titolo di dazio antidumping provvisorio è illegittima in quanto il regolamento provvisorio era nullo e non poteva pertanto essere confermato dal regolamento definitivo.
A questo proposito si deve rilevare anzitutto che la legittimità del regolamento definitivo che dispone la riscossione del dazio antidumping provvisorio può essere invalidata dall'eventuale illegittimità del regolamento provvisorio solo qualora questa si sia estesa al regolamento definitivo.
Si deve rilevare che i motivi invocati dalla Neotype nei confronti del regolamento provvisorio non possono essere invocati nei confronti del regolamento definitivo. Il primo motivo dedotto dalla Neotype, secondo cui il regolamento provvisorio sarebbe illegittimo a causa di un'irregolarità commessa nella procedura di audizione, non invalida la riscossione definitiva del dazio provvisorio. Infatti, anche se la Neotype non fosse stata informata in tempo utile dell'istituzione del dazio provvisorio, questa circostanza è ininfluente sulla riscossione definitiva del dazio in quanto la Neotype ha avuto la possibilità di far conoscere le proprie ragioni prima dell'emanazione del regolamento definitivo».
68. Come risulta chiaramente dalla sentenza Neotype, un'illegittimità eventuale del regolamento provvisorio inficia la legittimità della riscossione definitiva dei dazi provvisori solo se tale illegittimità si sia estesa al regolamento definitivo.
69. Contrariamente a quanto sostengono le ricorrenti , ritengo che i principi elaborati dalla Corte nella sentenza Neotype possano essere interamente trasposti nella presente controversia.
Infatti, come nella causa Neotype, le ricorrenti ritengono che il regolamento provvisorio sia illegittimo a causa di una violazione dei loro diritti della difesa intervenuta nel corso del procedimento di adozione di detto regolamento. Come nella causa Neotype, le ricorrenti sostengono che l'illegittimità del regolamento provvisorio comporta necessariamente l'illegittimità della riscossione definitiva dei dazi antidumping provvisori. Ora, come nella causa Neotype, il giudice comunitario ha accertato che le ricorrenti avevano avuto la possibilità di far valere le loro ragioni prima dell'adozione del regolamento definitivo .
70. Tenuto conto della sentenza Neotype, ritengo che il Tribunale non abbia commesso un errore di diritto dichiarando che una violazione eventuale dei diritti della difesa delle ricorrenti nel corso del procedimento di adozione del regolamento provvisorio inficia la legittimità del regolamento definitivo solo se tale illegittimità si sia estesa al regolamento definitivo.
71. Propongo pertanto alla Corte di respingere il terzo motivo in quanto non fondato.
Quarto motivo: violazione dell'art. 2, nn. 3 e 6, del regolamento di base
72. Infine, la Ajinomoto sostiene che il Tribunale ha violato l'art. 2, nn. 3 e 6, del regolamento di base dichiarando che le istituzioni avevano giustamente determinato il valore normale dell'aspartame giapponese sulla base dei prezzi praticati negli Stati Uniti.
73. La ricorrente non invoca tuttavia nessun argomento autonomo a sostegno di tale censura. Essa si limita a rilevare che, per le ragioni riferite nell'ambito del primo motivo , i prezzi praticati sul mercato americano non potevano servire come base al calcolo del valore normale dell'aspartame giapponese.
74. Mi permetto quindi di rinviare la Corte alle considerazioni svolte ai paragrafi 36-56 delle presenti conclusioni.
75. Per i motivi che precedono, propongo alla Corte di respingere il ricorso nel suo insieme.
Sulle spese
76. Ai sensi degli artt. 69, n. 2, e 118 del regolamento di procedura della Corte, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Le ricorrenti sono rimaste soccombenti e vanno quindi condannate alle spese, conformemente alle conclusioni in tal senso delle istituzioni.
Conclusione
77. Sulla base delle considerazioni che precedono, propongo quindi alla Corte di:
«1) respingere il ricorso;
2) condannare le ricorrenti alle spese del presente grado del giudizio».
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