Conclusioni dell avvocato generale
I - Il contesto normativo e fattuale della causa principale e le odierne questioni pregiudiziali
1 Con ordinanza iscritta a ruolo il 2 aprile 1998 la High Court of Justice, Queen's Bench Division, ha sollevato in via pregiudiziale due questioni di interpretazione: i) della direttiva del Consiglio 26 gennaio 1965, 65/65/CEE, per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alle specialità medicinali, come più volte modificata sulla base dell'esperienza acquisita successivamente alla sua adozione ed al fine di adeguarla al progresso scientifico (in prosieguo: la «direttiva») (1), nonché ii) delle disposizioni del Trattato concernenti la libera circolazione delle merci.
2 Con la direttiva, basata sull'art. 100 del trattato CE (divenuto art. 94 CE) (2), il legislatore comunitario si è proposto di rimuovere gli ostacoli agli scambi di medicinali e allo sviluppo dell'industria farmaceutica nel mercato interno, dovuti alle disparità fra gli ordinamenti degli Stati membri con riguardo alla produzione e alla distribuzione di tali prodotti. Per realizzare la libera circolazione dei medicinali si è scelta la via del progressivo riavvicinamento delle disposizioni nazionali, le quali, come è stato espressamente precisato, «dev[ono] avere come obiettivo essenziale la tutela della sanità pubblica» (3). In particolare, la direttiva ha largamente armonizzato i criteri di qualità, sicurezza ed efficacia che vanno tenuti in conto dalle autorità chiamate ad autorizzare l'immissione dei medicinali in commercio.
3 Nessun medicinale può essere posto in vendita in uno Stato membro senza aver ottenuto dalle autorità competenti di detto Stato un'autorizzazione all'immissione in commercio (in prosieguo: l'«AIC») a norma della direttiva stessa (v. art. 3, primo comma, della direttiva) (4). La domanda di AIC di un medicinale, presentata dal responsabile dell'immissione in commercio, deve contenere le informazioni ed essere corredata dei documenti dettagliatamente indicati nell'art. 4 della direttiva, anche nel caso in cui il medicinale considerato benefici già di un'AIC rilasciata dalla competente autorità di un altro Stato membro (5). Secondo quanto stabilito nell'allegato della direttiva 75/318/CEE (6), le specifiche e i documenti allegati ad una domanda di AIC presentata in conformità del citato art. 4 si compongono delle parti seguenti: i) sommario del fascicolo; ii) prove chimiche, farmaceutiche e biologiche dei medicinali; iii) prove tossicologiche e farmacologiche, e iv) documentazione clinica. La domanda deve contenere tutti i dati necessari ai fini della valutazione della specialità in questione, incluse eventuali informazioni sfavorevoli. Inoltre, ai fini del controllo degli effetti positivi e negativi dopo il rilascio dell'AIC, il titolare deve comunicare alle autorità competenti tutti i cambiamenti dei dati, le nuove informazioni non contenute nella domanda iniziale e le relazioni di farmacovigilanza (v. infra, nota 25 e relativa parte del testo).
4 L'autorità competente può rifiutare di concedere un'AIC solamente se, concluso l'esame della relativa domanda, essa stabilisce che: a) le informazioni e i documenti forniti dal richiedente sono irregolari o incompleti; b) la specialità è nociva nelle normali condizioni d'impiego; c) il suo effetto terapeutico è carente o non è stato sufficientemente giustificato dal richiedente, ovvero d) la specialità non presenta la composizione qualitativa e quantitativa dichiarata (v. artt. 5 e 21 della direttiva). Un'AIC, valida per cinque anni, può essere rinnovata per periodi di pari durata su richiesta presentata dal titolare almeno tre mesi prima della scadenza (v. art. 10, primo comma). Come precisa l'art. 9 della direttiva, la concessione di un'AIC non esclude, peraltro, la responsabilità civile e penale del fabbricante ed eventualmente del responsabile dell'immissione in commercio.
5 L'art. 11 (in combinato disposto con l'art. 21) della direttiva dispone, poi, che un'AIC già concessa può essere sospesa o revocata solamente per uno dei seguenti motivi: a) la specialità è risultata nociva nelle normali condizioni d'impiego, o b) non consente di ottenere risultati terapeutici, o c) non presenta la composizione qualitativa e quantitativa dichiarata dal richiedente; d) le informazioni che figurano nel fascicolo sono errate o non sono state modificate in conformità con l'art. 9 bis (concernente l'adeguamento dei metodi di preparazione e il controllo al progresso scientifico e tecnico), ovvero e) non sono stati eseguiti i controlli sui componenti, sui prodotti intermedi e su quelli finiti, secondo i metodi descritti dal richiedente.
Come più ampiamente descritto infra (v. paragrafo 10), l'odierno giudizio ha ad oggetto proprio un provvedimento di revoca di un'AIC di un medicinale. Nel caso di specie, peraltro, la revoca presenta la peculiarità di essere stata disposta dalla competente autorità nazionale su richiesta del titolare dell'AIC, motivata da cogenti esigenze di tutela della salute pubblica. Più precisamente, è controverso nella causa principale se ed in quale misura la revoca dell'AIC originaria possa incidere sulla libertà, riconosciuta agli operatori economici estranei al circuito di distribuzione ufficiale del titolare dell'AIC, di importare in via parallela una variante del prodotto da altri Stati membri in cui essa è venduta a prezzi inferiori a quelli praticati nel Paese di importazione.
6 Come codesto Collegio ha affermato nella causa De Peijper, la libertà di importazione parallela dei medicinali regolarmente immessi in commercio è riconosciuta dall'ordinamento comunitario, nonostante la vigenza negli Stati membri di sistemi di AIC con effetti limitati al territorio nazionale. Secondo la Corte, la circostanza che gli importatori paralleli offrano assai spesso il prodotto ad un prezzo inferiore a quello praticato dall'importatore ufficiale «dovrebbe indurre le autorità sanitarie a non ostacolare le importazioni parallele, visto che un'efficace tutela della salute e della vita delle persone dipende anche dal prezzo ragionevole dei medicinali» (7). Secondo tale giurisprudenza, si dovrebbe ritenere che, in materia di libera circolazione dei medicinali, l'esigenza di proteggere la salute dei cittadini abbia una duplice valenza. Da un lato, essa può giustificare che ai sistemi nazionali di AIC, costituenti misure statali equivalenti a restrizioni quantitative all'importazione, si applichi la deroga prevista dall'art. 36 del trattato CE (divenuto, a seguito di modifica, art. 30 CE) (8) al divieto di siffatte misure contenuto nell'art. 30 del trattato CE (divenuto, a seguito di modifica, art. 28 CE). Dall'altro, quando si tratti di verificare se sussistono i requisiti per l'applicazione della deroga richiamata, tra cui quello che impone che il pregiudizio arrecato dalla misura nazionale restrittiva agli scambi intracomunitari sia quello minimo richiesto dall'interesse generale alla protezione della salute umana, occorre tenere conto che tale interesse può essere efficacemente perseguito dagli Stati membri proprio con l'assicurare la libertà degli operatori economici di farsi una vivace concorrenza di prezzo grazie alle importazioni parallele.
7 In De Peijper, il procuratore del circondario di Rotterdam aveva avviato un procedimento penale per violazione della legislazione sanitaria olandese nei confronti di un importatore non autorizzato di certi medicinali, il quale operava senza disporre del fascicolo (relativo al medicinale in astratto) e dei cosiddetti protocolli (verbali di controllo relativi ai singoli lotti di merce importata) relativi ai prodotti in questione. L'imputato, direttore di una società che aveva acquistato i medicinali da un grossista britannico, si era difeso asserendo di non essere riuscito ad ottenere i documenti prescritti dalla legislazione olandese né dal produttore né dal suo concessionario esclusivo nei Paesi Bassi (9). Rispondendo ai due quesiti pregiudiziali sollevati in quella causa dal pretore di Rotterdam (10), la Corte ha sancito, anzitutto, che è incompatibile con l'art. 30 del trattato CE una normativa o prassi nazionale che abbia per risultato la canalizzazione delle importazioni a favore soltanto di alcuni operatori economici. La Corte ha, poi, interpretato l'art. 36 del trattato CE nel senso che detto disposto «non può servire a giustificare normative o prassi [nazionali] anche utili, che tuttavia presentino aspetti restrittivi motivati essenzialmente dalla preoccupazione di ridurre l'impegno dell'amministrazione o le spese pubbliche, a meno che, in mancanza delle predette [misure], tale impegno o tali spese risultino eccessivamente onerosi» (11). Nelle circostanze descritte nella prima questione del giudice olandese (v. supra, nota 10), ha precisato la Corte, il criterio di proporzionalità risulta offeso da una normativa o prassi che subordini la concessione dell'AIC di un medicinale alla condizione che l'importatore parallelo fornisca alla competente autorità dello Stato membro di importazione documenti identici a quelli già depositati dal fabbricante o dal suo concessionario esclusivo. In questo caso, infatti, a questi ultimi interessati sarebbe consentito di monopolizzare l'importazione e lo smercio del medicinale in questione mediante il rifiuto di esibire i documenti relativi al prodotto in generale o ad un singolo lotto del medesimo. Una misura nazionale come quella della specie potrebbe, invece, beneficiare della deroga contemplata dall'art. 36 del trattato CE qualora risulti chiaramente che qualsiasi altra misura imporrebbe all'amministrazione nazionale un impegno assai più gravoso del normale (12). Infine, come mostra il punto 3 del dispositivo della sentenza De Peijper, i principi qui richiamati si applicano a ciascuno dei procedimenti autorizzativi che si rendano in ipotesi necessari qualora dai documenti depositati dal fabbricante o dal suo concessionario esclusivo a corredo della domanda di AIC risulti: i) che più varianti di un medicinale vengono prodotte e commercializzate sotto la stessa denominazione in vari Stati membri, e che ii) le differenze fra l'una e l'altra variante, relative al procedimento di fabbricazione o alla composizione qualitativa e quantitativa del prodotto in questione, incidono sul suo effetto terapeutico. Solo in questo caso, secondo la Corte, «sarà lecito considerare le diverse varianti come medicinali differenti, per quanto riguarda l'autorizzazione allo smercio ed il deposito dei relativi documenti» (13).
8 In seguito alla pronuncia della sentenza De Peijper, la Commissione ha ritenuto utile presentare al Consiglio una proposta di direttiva sulle importazioni parallele di specialità medicinali (14). Ritenendo, però, l'approvazione del documento da parte del Consiglio «improbabile», in particolare a seguito delle obiezioni formulate dal Comitato economico e sociale nonché del voto contrario espresso il 16 ottobre 1981 dal Parlamento europeo, la Commissione ha successivamente deciso di ritirare la citata proposta. I principi ispiratori del documento hanno, tuttavia, costituito oggetto di pubblicazione sotto forma di linee-guida ad uso degli Stati membri e degli operatori economici interessati (15). Mi è parso interessante richiamare in questa sede la suddetta iniziativa della Commissione perché, come è indicato nell'ordinanza di rinvio, alla citata comunicazione si è ampiamente ispirata nel 1984 la Medicines Control Agency (in prosieguo: la «MCA»), vale a dire l'organismo esecutivo al quale vengono delegati i poteri regolamentari della Licensing Authority istituita dal Medicines Act 1968, quando essa ha adottato a sua volta linee-guida concernenti le modalità di presentazione delle domande di AIC di medicinali importati per via parallela nel Regno Unito (16).
9 Il MAL 2 (PI) definisce un'«importazione parallela» come un'operazione rispondente a due requisiti: il prodotto è assoggettato a un'AIC nel Regno Unito e l'interessato intende importare da un altro Stato membro una versione di tale prodotto già munita di un'AIC rilasciata in un altro Stato membro. In tal caso la MCA ricorre ad una procedura semplificata, in genere più rapida di quella prevista dalla direttiva, secondo la quale chi richiede un'AIC di medicinali importati per via parallela [cosiddetta Product License (Parallel Import); in prosieguo: «PL(PI)»] è tenuto a fornire informazioni più limitate rispetto a quelle necessarie per una domanda effettuata ai sensi della direttiva. Per beneficiare di tale procedura, il medicinale considerato deve soddisfare più condizioni, tra cui, in particolare, quella di essere stato preparato da o su licenza del fabbricante del prodotto coperto dall'AIC ottenuta nel Regno Unito o da un membro del medesimo gruppo di società (17).
10 Codesto Collegio ha adottato un'altra importante pronuncia concernente l'importazione parallela di medicinali nel 1996, ossia poco più di vent'anni dopo quella resa nel caso De Peijper. La High Court of Justice (vale a dire lo stesso giudice dal quale promanano le odierne questioni pregiudiziali) aveva chiesto alla Corte di fornirle i necessari elementi interpretativi relativi alla direttiva, nonché agli obblighi connessi con l'AIC di medicinali, ai fini della definizione delle controversie che opponevano, da un lato, la società Smith & Nephew Pharmaceuticals (in prosieguo: «S & N») alla MCA ed alla società concorrente Primecrown e, dall'altro, la stessa Primecrown alla MCA (18). Dette controversie traevano origine dal rilascio a Primecrown nell'agosto 1993 di una PL(PI) per un medicinale prodotto in Belgio, dove esso beneficiava di un'AIC. Il prodotto di origine belga recava la medesima denominazione - e veniva fabbricato in forza di un accordo di licenza concluso con il medesimo concedente - di un prodotto per il quale S & N era titolare di un'AIC per il Regno Unito sin dal gennaio 1991 (19). Poiché la PL(PI) era stata concessa a Primecrown sul falso presupposto dell'esistenza fra S & N e Marion Merrel Dow Belgium del legame societario prescritto ai fini dell'applicazione della procedura semplificata (v. supra, nota 17 e relativa parte del testo), il provvedimento veniva successivamente revocato dalla MCA dopo l'accertamento dell'errore. La Corte ha rilevato, anzitutto, che l'obbligo di produzione, da parte del richiedente di un'AIC, delle informazioni e dei documenti che la direttiva prescrive per il controllo dell'efficacia e innocuità di un medicinale si giustifica solo con riguardo a medicinali immessi in commercio per la prima volta. Siffatto obbligo non può, pertanto, essere fatto valere dalla competente autorità di uno Stato membro, a fini di tutela della salute pubblica, con riguardo ad un medicinale che beneficia già di un'AIC in altro Stato membro e la cui importazione nel primo Paese costituisce un'importazione parallela rispetto ad un prodotto che già vi fruisce di un'altra AIC (20). Secondo la Corte, poi, ad un caso come quello della specie - in cui il medicinale prodotto nello Stato di importazione e quello importato in via parallela, pur essendo fabbricati su licenza da società indipendenti, condividevano l'origine ultima dallo stesso licenziante - doveva applicarsi la giurisprudenza De Peijper (v. supra, paragrafo 7), a pena di consentire che attraverso siffatti accordi di licenza possa pervenirsi alla compartimentazione del mercato interno lungo i confini nazionali (21). Tale giurisprudenza, ha precisato la Corte al punto 26 della sentenza, è applicabile non soltanto se il medicinale coperto da un'AIC originaria nello Stato di importazione e quello importato in via parallela sono identici sotto tutti gli aspetti, ma anche qualora i due medicinali «siano stat[i] quanto meno fabbricat[i] secondo la medesima formula ed utilizzando il medesimo ingrediente attivo e[d] (...) inoltre abbiano i medesimi effetti terapeutici». Di conseguenza, codesto Collegio ha concluso che l'ente competente di uno Stato membro - qualora concluda che un medicinale che beneficia di un'AIC in un altro Stato membro ed un medicinale per il quale ha già rilasciato un'AIC, fabbricati da società indipendenti a seguito di accordi con un medesimo concedente di licenza, pur senza essere identici sotto ogni aspetto, sono stati quanto meno fabbricati secondo la medesima formula ed utilizzando il medesimo ingrediente attivo ed hanno gli stessi effetti terapeutici - deve fare beneficiare della detta AIC il prodotto importato. Detto obbligo viene meno solamente in presenza di ragioni relative ad un'efficace tutela della vita e della salute delle persone. Qualora, invece, l'autorità nazionale competente pervenga alla conclusione che il medicinale che si intende importare in via parallela non soddisfa i criteri qui richiamati - e non può, di conseguenza, considerarsi come già immesso in commercio nello Stato membro di importazione - si renderà necessaria una nuova AIC, che potrà essere concessa esclusivamente nel rispetto delle condizioni enunciate negli artt. 3 e 4 della direttiva (22).
11 Questo il contesto normativo e giurisprudenziale nel quale vanno collocate le odierne questioni pregiudiziali. Vediamo adesso gli antefatti della causa principale, come descritti dal giudice a quo. Nel 1989 e nel 1993 la MCA ha concesso a May & Baker (in prosieguo: «M & B») un totale di cinque autorizzazioni all'immissione in commercio nel Regno Unito (23) per lo zopiclone, un ipnotico utilizzato per la cura a breve termine dell'insonnia, commercializzato nella maggior parte degli Stati membri sotto il marchio Imovane e nel Regno Unito con la denominazione Zimovane. Con accordo concluso nel 1992, M & B ha nominato Rhône-Poulenc Rorer (le due società sono indicate collettivamente qui di seguito come «RPR») come proprio agente per la produzione e distribuzione di determinati medicinali, fra cui lo Zimovane. Nel 1996 RPR ha messo a punto, a seguito di attività di ricerca e sviluppo durate oltre tre anni e costate all'incirca UKL 1 500 000, una nuova versione dello Zimovane che fornisce un particolare beneficio per la salute pubblica, descritto nell'allegato confidenziale all'ordinanza di rinvio (in prosieguo: l'«allegato confidenziale»). Il «nuovo Zimovane» contiene lo stesso ingrediente attivo ed ha lo stesso effetto terapeutico del «vecchio Zimovane», ma viene preparato mediante un diverso processo di produzione ed utilizzando eccipienti diversi (un eccipiente è una sostanza inerte utilizzata come diluente o sostanza vettrice per un farmaco). Per porre in commercio la nuova versione del prodotto nel Regno Unito, RPR ha ottenuto nel luglio 1996, dopo aver fornito alla MCA le informazioni e i documenti prescritti dalla direttiva, le modifiche di due autorizzazioni (nn. 0012/0259 e 0012/0260) fino ad allora rimaste inutilizzate. Su richiesta di RPR, la MCA ha, inoltre, disposto la revoca dell'AIC n. 0012/0162, sulla base della quale il vecchio Zimovane era stato distribuito nel Regno Unito, e delle autorizzazioni (inutilizzate) nn. 0012/0163 e 0012/0164. A far data dal 1_ agosto 1996, RPR ha, così, cessato di immettere in commercio, direttamente o su licenza, il vecchio Zimovane nel Regno Unito e vi distribuisce soltanto la nuova versione in compresse da 3,75 mg o da 7,5 mg. Il vecchio Zimovane continua, invece, ad essere distribuito negli altri Stati membri (ad eccezione del Portogallo). Tuttavia, sarebbe intenzione di RPR di sostituire la vecchia con la nuova versione del medicinale, analogamente a quanto avvenuto nel Regno Unito, a mano a mano che la messa in commercio del nuovo Zimovane verrà autorizzata dalle autorità competenti degli altri Stati membri (24). RPR ritiene che sarebbe incorsa in un illecito penalmente sanzionato sia qualora avesse distribuito la nuova versione dello Zimovane sulla base di una delle autorizzazioni applicabili alla vecchia sia qualora avesse commercializzato il vecchio Zimovane sulla base dell'AIC del nuovo prodotto.
12 A norma del n. 12 del MAL 2 (PI) (v. supra, nota 17), sette autorizzazioni all'importazione parallela del vecchio Zimovane nel Regno Unito, che erano state in precedenza concesse a cinque operatori, sono divenute invalide a partire dal 31 luglio 1996 per effetto della revoca dell'AIC «madre», decisa dalla MCA su richiesta di RPR (v. supra, paragrafo 11). Su segnalazione della MCA [in conformità con il disposto del n. 21 del MAL 2 (PI)], i titolari delle autorizzazioni in questione hanno, pertanto, richiesto i cambiamenti necessari al fine di «ancorarle» ad una valida AIC di riferimento, precisamente all'AIC n. 0012/0259. La decisione della MCA di concedere o mantenere in vigore, mediante la procedura semplificata, le sette autorizzazioni per il vecchio Zimovane (in compresse da 7,5 mg) è uno dei due provvedimenti impugnati da RPR nella causa principale. Il secondo provvedimento attaccato da RPR è la decisione adottata dalla MCA di concedere ad altri tre operatori, sempre con la procedura MAL 2 (PI), altrettante autorizzazioni all'importazione parallela del vecchio Zimovane (in compresse da 7,5 mg) nel Regno Unito dalla Spagna.
13 Secondo la High Court of Justice, per definire la causa principale occorre che la Corte risolva le questioni interpretative seguenti:
«1) Se il soggetto che intende importare e commercializzare una specialità medicinale X dallo Stato membro A nello Stato membro B possa richiedere ed ottenere un'AIC dall'autorità competente dello Stato membro B senza soddisfare i requisiti della direttiva qualora:
i) la specialità medicinale X sia oggetto di un'AIC concessa nello Stato membro A e sia stata oggetto di un'AIC, divenuta inefficace, nello Stato membro B;
ii) la specialità medicinale X abbia gli stessi ingredienti attivi e lo stesso effetto terapeutico della specialità medicinale Y, ma non sia stata prodotta secondo la stessa formula della specialità medicinale Y;
iii) la specialità medicinale Y sia oggetto di un'AIC concessa nello Stato membro B, ma non di un'AIC concessa nello Stato membro A;
iv) le autorizzazioni all'immissione in commercio menzionate supra sub i) e iii) siano state concesse a diversi membri dello stesso gruppo di società e i produttori delle specialità medicinali X e Y siano altresì membri di quel gruppo di società; e
v) società dello stesso gruppo a cui appartiene il titolare dell'AIC per la specialità X continuino a fabbricare e a commercializzare la specialità X in Stati membri diversi dallo Stato membro B.
2) In che misura sia rilevante per la soluzione della questione 1):
i) che l'AIC per la specialità medicinale X ha cessato di avere effetto nello Stato membro B a seguito di una rinuncia volontaria da parte del soggetto al quale era stata concessa; e/o
ii) che la formula della specialità medicinale Y sia stata sviluppata e introdotta per procurare un beneficio alla salute pubblica che la specialità medicinale X (prodotta secondo una differente formula) non procura; e/o
iii) che detto beneficio per la sanità pubblica non verrebbe conseguito qualora la specialità X e la specialità Y fossero contemporaneamente disponibili sul mercato dello Stato membro B; e/o
iv) che le differenze nella formula fra le specialità medicinali X e Y siano tali che nessuno dei due prodotti può essere legalmente commercializzato ai sensi dell'AIC applicabile all'altro; e/o
v) che l'autorità competente disponga dei dati rilevanti prescritti dalla direttiva in relazione sia al prodotto X che al prodotto Y; e/o
vi) che l'autorità competente ritenga che il divieto di importare il prodotto X dallo Stato membro A avrebbe l'effetto di compartimentare il mercato; e/o
vii) che l'autorità competente ritenga che non sussistano ragioni ai sensi dell'art. 36 del trattato CE che giustifichino un divieto di importare e di vendere il prodotto X».
II - Gli argomenti fatti valere dalle parti della causa principale nonché dagli Stati membri e dalla Commissione nelle loro osservazioni
14 RPR ribadisce che le norme comunitarie in materia d'importazione parallela di medicinali si applicano solo fintantoché il prodotto in questione risulti coperto da valide autorizzazioni simultaneamente nello Stato membro di esportazione ed in quello di importazione. Secondo la ricorrente, il ricorso alla procedura MAL 2 (PI) al fine di autorizzare le importazioni nel Regno Unito del vecchio Zimovane successivamente al 31 luglio 1996 è stato illegittimo. Da un lato, infatti, l'AIC «madre» della vecchia versione del prodotto è stata revocata e, dall'altro, non sarebbe neanche stato soddisfatto il criterio della «fabbricazione secondo la stessa formula», stabilito dalla Corte in Smith & Nephew, in base al quale un medicinale importato può beneficiare dell'ammissione alla procedura semplificata in forza di un'AIC originaria rilasciata per un prodotto simile dall'ente competente dello Stato membro di importazione. RPR sostiene che la vecchia e la nuova versione dello Zimovane non vengono fabbricate secondo la medesima formula. Tale nozione, in effetti, andrebbe intesa come sinonimo di «ricetta» e includerebbe sia gli ingredienti attivi sia l'eccipiente. Pertanto, la MCA avrebbe dovuto esigere dagli importatori paralleli la produzione di un fascicolo completo, secondo la procedura prevista e regolata dalla direttiva.
15 RPR aggiunge che la propria decisione di distribuire nel Regno Unito solamente il nuovo Zimovane e rinunciare alle autorizzazioni all'immissione in commercio relative alla vecchia versione non ha avuto come oggetto né come effetto un artificiale frazionamento del mercato interno. Se è stata data la precedenza all'introduzione del nuovo Zimovane nel Regno Unito, ciò si spiega con la necessità di realizzare anzitutto in detto Stato membro il beneficio per la sanità pubblica descritto nell'allegato confidenziale. Tale beneficio non potrebbe, peraltro, essere conseguito qualora la vecchia e la nuova versione del prodotto fossero entrambe disponibili sul mercato britannico.
16 Secondo il Regno Unito, nelle circostanze della specie la MCA è tenuta, in forza dell'art. 30 del trattato CE a lasciar continuare l'importazione parallela del vecchio Zimovane nel mercato britannico. Non sussisterebbe, infatti, alcuna ragione per considerare le due versioni del prodotto come medicinali differenti, con la conseguente necessità per gli importatori paralleli del vecchio Zimovane di ottenere un'AIC ai sensi della direttiva, sempre ammesso che ciò fosse possibile in concreto (si pensi alla difficoltà insormontabile costituita dalle prove chimiche, farmaceutiche e biologiche prescritte dalla direttiva). Il vecchio ed il nuovo medicinale, fabbricati dallo stesso gruppo societario, sarebbero dal punto di vista terapeutico, nelle normali condizioni d'impiego, versioni equivalenti di un prodotto con un'origine comune ed il medesimo ingrediente attivo (lo zopiclone). La modifica degli eccipienti di un medicinale sarebbe, in via generale, neutra sul piano dell'incidenza terapeutica. Pur ammettendo che le ricorrenti non hanno cercato coscientemente di isolare il mercato britannico dal resto di quello comunitario, le autorità britanniche deducono che la revoca volontaria dell'AIC del vecchio Zimovane avrebbe per effetto proprio siffatto frazionamento, qualora gli argomenti sollevati da RPR venissero accolti.
17 Il Regno Unito deduce, infine, che l'interesse generale alla protezione della salute pubblica, anche a volerlo intendere secondo la nozione invocata da RPR e descritta nell'allegato confidenziale, non richiede una misura drastica quale il blocco completo delle importazioni parallele della vecchia versione del prodotto. Nonostante la formale revoca dell'autorizzazione madre, la MCA avrebbe pur sempre a disposizione tutti i dati, i documenti ed i dettagli prescritti dall'art. 4 della direttiva per il controllo dell'efficacia e dell'innocuità del medicinale che si intende importare in via parallela. La MCA deduce di averli ricevuti da RPR nel contesto della procedura di rilascio dell'AIC per la nuova versione del prodotto in questione, che contiene gli stessi principi attivi ed ha gli stessi effetti terapeutici.
18 La Francia e la Commissione hanno sottoposto alla Corte argomenti sostanzialmente analoghi a quelli di RPR. La Commissione sostiene, in particolare, che l'asserita disponibilità da parte della MCA delle informazioni pertinenti per entrambe le varianti dello Zimovane (v. supra, paragrafo 17), pur sussistendo al momento della rinuncia alle autorizzazioni all'immissione in commercio relative alla vecchia versione, è venuta meno con il passare del tempo. Dal 1_ agosto 1996 RPR non è più tenuta a fornire alla MCA, a scadenze periodiche o in occasione di una richiesta di rinnovo di un'AIC, le informazioni concernenti il vecchio Zimovane, prescritte dalle norme in materia di farmacovigilanza (v. art. 29 quinquies della direttiva 75/319/CEE e art. 10 della direttiva 65/65/CEE) (25). A siffatti obblighi, d'altra parte, non sarebbero soggetti neanche gli importatori paralleli, restando impregiudicata la questione se detti operatori economici dispongano in concreto dei dati pertinenti. La Commissione deduce, perciò, che la MCA non è più in grado di valutare la sicurezza della versione del medicinale importata in via parallela nel Regno Unito sulla base dei dati scientifici più aggiornati. Le autorità britanniche ribattono che il rispetto delle esigenze di farmacovigilanza richiamate dalla Commissione potrebbe essere assicurato: i) per effetto dell'obbligo di RPR di fornire informazioni aggiornate con riguardo al nuovo Zimovane, ovvero ii) quand'anche si ammettesse che le due varianti del medicinale costituiscono prodotti differenti, grazie alla collaborazione con le altre autorità nazionali, secondo il criterio posto dalla Corte al punto 27 della sentenza De Peijper, che agevoli l'accesso ai documenti e ai dati prodotti da RPR o da altre società del suo gruppo per la vecchia versione negli Stati membri in cui questa viene ancora commercializzata sulla base di una valida AIC.
III - Analisi giuridica
19 L'odierno giudizio presenta, a mio avviso, un'importante peculiarità che vale a distinguerlo sia dai due precedenti più volte richiamati sia dalla quasi totalità delle cause in cui la Corte è stata chiamata a pronunciarsi sull'interpretazione delle norme del Trattato concernenti la libera circolazione delle merci. Qui è l'amministrazione statale a dedurre che una certa misura, invocata da un operatore economico, sarebbe nelle circostanze della specie contraria all'art. 30 del trattato CE in quanto indebitamente restrittiva delle importazioni parallele. Si tratta nella specie della decisione di condizionare alla presentazione di una domanda conforme ai requisiti della direttiva il rilascio di un'autorizzazione all'importazione parallela di un medicinale per il quale non sussiste più un'AIC «madre» nello Stato membro di importazione. Il privato controinteressato sostiene, per parte sua, che l'adozione della misura in questione sarebbe imposta da ragioni di tutela della salute dei cittadini sulla base dell'art. 36 del trattato CE. L'analisi delle questioni pregiudiziali odierne non può prescindere, poi, dalla considerazione della specifica natura dei medicinali (26), in ragione della quale, come ho già più volte osservato, la libertà di circolazione garantita dal Trattato non si applica a queste merci in maniera incondizionata. In effetti, come risulta dalla vostra giurisprudenza, «allo stato attuale dell'armonizzazione, in mancanza di un procedimento di autorizzazione comunitaria o di reciproco riconoscimento delle autorizzazioni nazionali (27), gli Stati membri sono autorizzati a imporre il divieto puro e semplice del commercio nel loro territorio dei medicinali che non vi sono stati autorizzati dalla competente autorità nazionale» (28). La Corte ha giustificato tale posizione con il fatto che spetta agli Stati membri, entro i limiti imposti dal Trattato, stabilire il livello al quale essi intendono assicurare la tutela della salute e della vita delle persone ed imporre al riguardo controlli più o meno severi (29). La competenza normativa esclusiva degli Stati membri si estende, per altro verso - sempre nei limiti del rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento comunitario e tenuto conto degli obiettivi perseguiti dalla direttiva -, all'AIC dei medicinali di importazione parallela. Neanche quest'ultima materia ha infatti costituito oggetto di armonizzazione.
20 Posto ciò, mi sembra, anzitutto, opportuno indagare se una rinuncia volontaria ad un'AIC in corso di validità da parte del suo titolare possa dirsi oppur no conforme al sistema istituito dalla direttiva. Si tratta di un punto sostanzialmente non controverso nella causa principale, ma che la High Court ha richiamato nella sua seconda questione [sub punto i); v. supra, paragrafo 13], interrogandosi sulla rilevanza di tale circostanza ai fini della soluzione della prima questione. Il dubbio al riguardo è lecito a fronte del tenore testuale del citato art. 21 della direttiva, secondo cui: «L'autorizzazione all'immissione in commercio può essere rifiutata, sospesa o revocata, solamente per i motivi enunciati nella presente direttiva» (il corsivo è mio; v. supra, paragrafi 4 e 5). La Commissione ha, peraltro, correttamente osservato che uno dei principi fondamentali della normativa farmaceutica comunitaria, alla quale è del tutto estranea la nozione di licenza obbligatoria, è costituito dal pieno potere dispositivo del richiedente durante l'intera procedura di rilascio di un'AIC. L'interessato, perciò, è del tutto libero di decidere se e quando avviare una procedura di richiesta, di ritirare anteriormente all'adozione del provvedimento finale la richiesta già presentata, nonché di chiedere oppur no il rinnovo di un'AIC scaduta (v. art. 10 della direttiva). Non vedo, pertanto, come possa sostenersi che al titolare sia precluso rinunciare ad un'AIC ancora in corso di validità, vale a dire ad un provvedimento a lui favorevole e adottato prevalentemente nel suo interesse. Ritengo, quindi, che la norma stabilita dal citato art. 21 vada interpretata come avente ad oggetto i soli casi di vera e propria revoca, disposta dall'ente nazionale competente contro la volontà del titolare.
21 Posto ciò, la pronuncia interpretativa che la High Court vi ha richiesto ai fini della definizione della causa principale concerne essenzialmente la questione se, in circostanze quali sono quelle della specie, l'assenza di differenze sostanziali sul piano dell'efficacia terapeutica fra vecchia e nuova versione del medicinale sia sufficiente a sollevare gli importatori paralleli dall'obbligo di fornire al competente ente nazionale tutte le informazioni prescritte dall'art. 4 della direttiva per il controllo dell'efficacia e dell'innocuità del prodotto in questione, nonostante nello Stato membro di importazione non esista un valida AIC «madre» per la vecchia versione. Le autorità britanniche ritengono di sì, e ciò - come esse hanno chiarito in udienza - a prescindere dal fatto che il vecchio Zimovane fosse stato in precedenza coperto da un'AIC originaria britannica, oramai inefficace. Quello che conta, esse deducono, è unicamente il fatto che i dati, i documenti ed i dettagli forniti da RPR ai sensi della direttiva in occasione della procedura di rilascio dell'AIC per il nuovo Zimovane non differirebbero da quelli relativi alla vecchia versione, che si intende importare in via parallela (30). Del resto, a norma del n. 4, lett. d), del MAL 2 (PI), è sufficiente che il prodotto oggetto di importazione parallela non presenti differenze che incidono sull'effetto terapeutico rispetto ad un prodotto coperto da un'AIC originaria per il Regno Unito (v. supra, nota 17). Il Regno Unito deduce che la posizione qui descritta è conforme al parametro per la qualificazione delle diverse varianti di un prodotto come medicinali differenti ai fini dell'autorizzazione allo smercio, che codesto Collegio ha posto per la prima volta nella causa De Peijper (v. supra, nota 12 e relativa parte del testo) e successivamente richiamato nel punto 22 della motivazione della sua pronuncia Smith & Nephew. Secondo il Regno Unito, inoltre, il triplice parametro stabilito dalla Corte in Smith & Nephew andrebbe interpretato nel senso che esso pone l'accento sull'ingrediente attivo della specialità farmaceutica. Qualora, invece, il criterio in questione venisse applicato secondo la sua accezione letterale, ogni minima modifica nella formula di un medicinale, benché priva di incidenza sui suoi effetti terapeutici, potrebbe legittimamente produrre come risultato l'interruzione delle importazioni parallele della precedente versione del prodotto. Inoltre, secondo le autorità britanniche, in Smith & Nephew la Corte non ha inteso porre un criterio di applicazione universale nei casi di importazione parallela, ma si è limitata ad applicare al contesto fattuale della specie i principi elaborati in De Peijper. Pertanto, il criterio dedotto in giudizio sarebbe applicabile solo qualora il medicinale importato in via parallela e quello che beneficia di un'AIC nello Stato membro di importazione non vengano fabbricati da società facenti parte dello stesso gruppo.
22 Si tratta di obiezioni di una certa serietà e consistenza. Esse hanno il merito di chiarire la fondamentale diversità esistente fra una situazione «di tipo De Peijper» (medicinale omonimo prodotto da un unico gruppo societario in più Stati membri, con varianti nazionali contenenti eccipienti diversi) rispetto ad una situazione «di tipo Smith & Nephew» (medicinale omonimo prodotto in più Stati membri, su licenza di uno stesso produttore, da fabbricanti indipendenti l'uno dall'altro, con varianti nazionali contenenti eccipienti diversi) nonché gli effetti che si ricollegano sul piano giuridico a tale diversità. Nel primo caso, è lecito domandarsi - come ha fatto a suo tempo l'avvocato generale Mayras - «quale interesse possa avere un fabbricante di prodotti farmaceutici a differenziare medicinali che saranno venduti tutti sotto lo stesso nome, pur se in paesi diversi, e che dovrebbero, in base ad un'impostazione razionale della produzione e dei costi, essere composti, preparati e controllati tutti allo stesso modo. Senza dubbio, alcune differenze possono essere imposte da particolari discipline nazionali in materia di sanità pubblica. Ma, anche se si tien conto di queste discipline, la domanda rimane spesso senza risposta, salvo pensare che si tratti di differenze stabilite per ragioni puramente commerciali allo scopo di frazionare il mercato e di conseguire una rendita di posizione». Ritengo che in De Peijper l'avvocato generale Mayras abbia suggerito alla Corte, per le ragioni qui richiamate, di adottare una regola presuntiva secondo cui eventuali differenze di formula fra i prodotti in questione, oggettivamente prive di rilevanza terapeutica, possono spiegarsi unicamente con l'intenzione del fabbricante di isolare i singoli mercati (31). Come la Corte ha poi affermato, a tali differenze non può, perciò, riconoscersi alcuna rilevanza al fine di determinare se la variante che si intende importare in via parallela sia già stata immessa in commercio oppur no nel Paese membro di importazione. Pur avvertendo che la soluzione consistente nel far prevalere le esigenze della libera circolazione delle merci sugli imperativi della sanità pubblica è tutt'altro che priva di rischi, l'avvocato generale Mayras ha ritenuto che in un caso come quello dedotto nel giudizio De Peijper - a fronte della forte tentazione per i produttori di giocare sulle differenti normative per realizzare ingenti profitti ed isolare i mercati - essa rappresentasse «il rischio minore e che [valesse] la pena di correrlo» (32). Tale soluzione riposa, evidentemente, sulla proposizione - che ritengo riflettesse lo stato del pensiero tecnico-scientifico del tempo - secondo cui l'identità di effetto terapeutico fra due specialità medicinali implica di per sé stessa la loro identità anche ai fini del controllo sulla sicurezza dell'utilizzatore.
23 Con la pronuncia Smith & Nephew la Corte ha però ritenuto, se non mi inganno, del tutto legittimo che i singoli licenziatari nazionali, non legati dall'appartenenza allo stesso gruppo societario, possano decidere di fabbricare la specialità medicinale oggetto di licenza secondo specificazioni differenti, in particolare con riferimento agli eccipienti utilizzati, senza che tale circostanza possa attribuirsi, anche solo a livello presuntivo, ad un intento concertato di isolare i rispettivi mercati nazionali. Si ricordi che S & N era stata costretta ad effettuare prove cliniche supplementari ed a modificare la formula (più esattamente, gli eccipienti utilizzati) del Ditropan fabbricato nel Regno Unito rispetto a quello prodotto negli Stati Uniti dalla società licenziante Marion Merrel Dow (e in Belgio da una sua società controllata), data la necessità di dimostrare alla MCA l'assenza di carattere potenzialmente cancerogeno del prodotto (33).
24 Per altro verso, la sentenza Smith & Nephew ha riconosciuto, quanto meno implicitamente, che, quand'anche alle differenze di formula fra le diverse varianti di un prodotto non corrispondano effetti diversi sul piano della rispettiva incidenza terapeutica, dette differenze rientrano pur sempre nel novero degli elementi di cui l'ente competente (soggetto al sindacato del giudice nazionale) deve tener conto, in sede di controllo della qualità, sicurezza ed efficacia delle varianti in questione, al fine della loro qualificazione come medicinali simili o differenti in vista dell'autorizzazione allo smercio (34). Come hanno dedotto le odierne ricorrenti, la Francia e la Commissione, il principio secondo cui l'autorità competente deve tenere in conto non solo la rispettiva efficacia terapeutica, ma anche la rispettiva composizione, in principi attivi ed eccipienti, delle diverse versioni di una stessa specialità medicinale si desume da numerosi elementi normativi. Ho già ricordato come le competenti autorità nazionali siano tenute ad istruire le domande di autorizzazione conformemente ai protocolli descritti nel citato allegato della direttiva 75/318 (v. supra, nota 6 e relativa parte del testo). A norma dei detti protocolli, la composizione qualitativa di tutti i componenti della specialità - che il richiedente di un'AIC deve fornire ai sensi dell'art. 4, secondo comma, punto 3, della direttiva - consiste nella designazione, o nella descrizione, non solo dei principi attivi e dei costituenti della forma farmaceutica destinati ad essere somministrati al paziente, ma anche dei costituenti dell'eccipiente, qualunque ne siano la natura ed il quantitativo impiegato (compresi coloranti, conservanti, coadiuvanti, stabilizzanti, ispessenti, emulsionanti, correttori del gusto ed aromatizzanti). I costituenti dell'eccipiente la cui conoscenza è necessaria per una buona somministrazione del medicinale fanno parte - sempre nel quadro della composizione qualitativa e quantitativa - anche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, che deve essere fornito da chi richieda un'AIC (v. art. 4, secondo comma, punto 9, della direttiva) (35). L'interessato è, inoltre, tenuto a spiegare la funzione prevista per gli eccipienti nel prodotto finito, corredando tale spiegazione di dati scientifici sullo sviluppo galenico. Ancora, nel quadro della descrizione del metodo di preparazione - da presentarsi unitamente alla domanda ai sensi dell'art. 4, secondo comma, punto 4 -, la formula effettiva di fabbricazione deve contenere l'indicazione quantitativa di tutte le sostanze impiegate, inclusi gli eccipienti (pur se per questi ultimi è prevista la possibilità di indicarne le quantità in modo approssimativo «nella misura in cui la forma farmaceutica lo esiga»). L'identificazione e il dosaggio dei costituenti dell'eccipiente rientrano, poi, tra le informazioni relative ai controlli effettuati sul prodotto finito, che il richiedente è tenuto a fornire ex art. 4, secondo comma, punto 7, della direttiva (36).
La parte introduttiva del citato allegato della direttiva 75/318/CEE stabilisce, d'altra parte, che nella preparazione del fascicolo i richiedenti devono tener conto degli orientamenti stabiliti dalla Comunità in materia di qualità, sicurezza ed efficacia dei medicinali e pubblicati dalla Commissione nella sua guida sulla regolamentazione dei medicinali nell'Unione europea. Ora, dalle osservazioni della Commissione, così come dall'ultima edizione della guida qui richiamata (37), emerge che modifiche alla formula di un medicinale concernenti gli eccipienti possono incidere sulla durata di conservazione e biodisponibilità del prodotto (38); inoltre, gli eccipienti possono sollevare problemi di sicurezza, e così, anche in caso di accertata bioequivalenza fra due medicinali, tali prodotti non possono considerarsi necessariamente come equivalenti sul piano dell'effetto terapeutico (v. supra, nota 38 e relativa parte del testo). Sulla base dei principi ai quali mi riferisco, nella recente sentenza Generics codesto Collegio ha riconosciuto che uno dei casi nei quali un prodotto generico - pur soddisfacendo i criteri dell'identità della composizione qualitativa e quantitativa in principi attivi, dell'identità della forma farmaceutica e della bioequivalenza - non può essere considerato «essenzialmente simile» ad una specialità medicinale originale, ai fini dell'ammissione del secondo richiedente di un'AIC alla procedura abbreviata istituita con l'art. 4, punto 8, secondo comma, lett. a), sub iii), della direttiva, è proprio quello in cui le conoscenze scientifiche indicano che il prodotto in questione presenta differenze significative rispetto alla specialità originale, per quanto riguarda la sicurezza o l'efficacia, in relazione agli eccipienti in esso contenuti (39).
25 Mi chiedo, a questo punto, quali considerazioni ostino eventualmente ad applicare nell'odierno giudizio la dottrina Smith & Nephew, che, come ho appena osservato (v. paragrafo 24), ha il merito di riflettere i risultati acquisiti a seguito della più recente evoluzione tecnico-scientifica. Il giudice del rinvio ha indicato nella sua prima questione [sub punto iv)] che i titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio ed i produttori del vecchio e del nuovo Zimovane sono società appartenenti allo stesso gruppo d'imprese. Al caso di specie occorre, perciò, applicare la regola presuntiva sancita in De Peijper (v. supra, paragrafo 22). Ritengo, però, che a tale regola vada apportata un'importante precisazione. Il Regno Unito ne propone un'applicazione meccanica. Più esattamente, esso la interpreta come una presunzione assoluta (iuris et de iure) che imporrebbe di trattare due varianti di un medicinale aventi lo stesso effetto terapeutico come lo stesso prodotto. E ciò sempre e comunque, anche a prescindere da eventuali differenze negli eccipienti utilizzati, o comunque nella ricetta, e quale che sia la ragione di tali differenze. La deduzione delle autorità britanniche qui richiamata non mi trova d'accordo.
26 Come avvertiva l'avvocato generale Mayras in De Peijper, si tratta di ricercare in questa materia un delicato equilibrio fra le contrapposte esigenze della libera circolazione delle merci e della protezione della sanità pubblica, fra l'obiettivo di rimuovere ogni misura statale che riservi le importazioni di una specialità medicinale agli operatori appartenenti al canale distributivo ufficiale del titolare dell'AIC e quello di assicurare il controllo rigoroso dell'efficacia e dell'innocuità dei prodotti disponibili sul mercato nazionale, eventualmente anche attraverso una duplicazione dei relativi controlli amministrativi. La libertà delle importazioni parallele va correttamente garantita - e condiziona l'applicabilità della deroga ex art. 36 del trattato CE alla misura restrittiva, consistente nella necessità di un'AIC per l'importazione di medicinali che già fruiscano di un'AIC in altro Stato membro - quando risulti o possa presumersi l'intenzione del produttore delle diverse varianti di un medicinale di compartimentare il mercato comunitario e, in particolare, di isolare i mercati nazionali in cui riesce a praticare i prezzi più elevati. Tale libertà non va, però, intesa come un dogma. Pertanto, a mio avviso, l'autorità statale competente sarà tenuta a trattare come prodotti differenti, ai fini dell'autorizzazione allo smercio sul mercato nazionale, le varianti di un medicinale aventi una formula diversa qualora il ricorso a tale politica di diversificazione da parte dell'unico fabbricante appaia fondato su ragioni genuine ed oggettivamente verificabili attinenti alla protezione della salute pubblica. Si osservi del resto, mutatis mutandis, come anche secondo la giurisprudenza Smith & Nephew l'obbligo del competente ente nazionale di uno Stato membro di far beneficiare dell'AIC originaria, rilasciata in quello Stato, una variante di un medicinale i) importata in via parallela da altro Stato membro in cui la sua messa in commercio è regolarmente autorizzata e ii) identica a quella autorizzata nello Stato membro di importazione, secondo tutti e tre i parametri stabiliti dalla Corte, venga meno qualora a ciò ostino ragioni relative ad un'efficace tutela della vita e della salute delle persone (40).
27 Concludo, perciò, che la presunzione stabilita dalla vostra sentenza De Peijper (differenze di formula prive di incidenza terapeutica = identico livello di qualità e sicurezza per gli utilizzatori delle diverse varianti nazionali = intenzione del fabbricante di frazionare il mercato) va intesa come una presunzione semplice (iuris tantum), superabile se è fornita la prova contraria. Se il produttore è in grado di dimostrare, con piena soddisfazione della competente autorità nazionale, che la diversità di formula risponde a genuine ed oggettive preoccupazioni di sanità pubblica, e solo in tal caso, dovrà concludersi che le diverse varianti della specialità in questione costituiscono prodotti diversi e che, perciò, tale autorità non dispone per entrambi dei dati rilevanti prescritti dalla direttiva. Aggiungo che fra gli elementi che l'ente competente (ed eventualmente il giudice) dello Stato membro di importazione è tenuto a prendere in considerazione, in sede di valutazione della serietà e genuinità delle ragioni di protezione della salute dei cittadini invocate dal produttore a giustificazione della diversità di formula delle diverse varianti, rientra la circostanza eventuale che la versione ritirata dal mercato nazionale in questione continui nondimeno ad essere prodotta e commercializzata dal medesimo, o da società del suo stesso gruppo, in Stati membri diversi. Siffatta circostanza dovrà, allora, essere convincentemente motivata, spiegando perché le dette preoccupazioni di salute pubblica non ricorrano con riguardo ai Paesi in questione, ovvero adducendo fattori ulteriori quali, per esempio, le caratteristiche del mercato della specialità farmaceutica in questione o l'esistenza di particolari relazioni contrattuali negli Stati membri interessati, a pena di far «pendere il piatto della bilancia» a favore della conclusione della sostanziale identità delle diverse varianti. Con riguardo al caso di specie, osservo che dal fascicolo di causa non è possibile desumere le ragioni per le quali un'AIC del nuovo Zimovane non sia stata richiesta in Francia, Grecia, Italia e Spagna (v. supra, paragrafo 11 e nota 24). Tuttavia, come ha osservato il giudice a quo, qui sono le stesse autorità britanniche ad escludere che lo sviluppo e l'introduzione della formula del nuovo Zimovane abbiano avuto l'oggetto di isolare il mercato del Regno Unito dal resto di quello comunitario (v. supra, paragrafo 16).
28 Qualora risulti provato che le differenze nella formula delle diverse varianti rispondono all'obiettivo di proteggere la salute pubblica, dovrà dirsi legittimo in base al disposto dell'art. 36 del trattato CE l'eventuale rifiuto della competente autorità nazionale di autorizzare mediante la procedura semplificata ad hoc l'importazione parallela di una specialità omonima di quella per la quale esista una valida AIC nello Stato membro di importazione, anche se la prima ha lo stesso effetto terapeutico e contiene lo stesso principio attivo della seconda. In tal caso, infatti, occorrerà ritenere, da un lato, che la prevalente esigenza della tutela della salute e della vita degli uomini non possa essere soddisfatta, in maniera altrettanto efficace, attraverso misure meno restrittive del commercio intracomunitario di quanto non sia l'onere di presentazione da parte dell'importatore parallelo di una richiesta di AIC conforme ai requisiti stabiliti dalla direttiva. Dall'altro, nelle circostanze qui indicate, nulla consente di affermare che il requisito dell'AIC per i prodotti importati da altri Stati membri, nei quali ne è autorizzata l'immissione sul mercato, risulti divergere dall'obiettivo suo proprio per essere utilizzato in modo da discriminare arbitrariamente i medicinali originari di altri Stati membri o proteggere indirettamente la produzione nazionale. La soluzione che qui suggerisco consente, peraltro, di evitare che i produttori di una data specialità medicinale possano, introducendo strumentalmente una qualsiasi modifica marginale nella formula del prodotto, pervenire agevolmente a bloccare le importazioni parallele di una sua variante di accertata sicurezza, come viene paventato dalle autorità britanniche.
29 Ciò posto, va ribadito che compete al Regno Unito, avuto riguardo allo stato di armonizzazione della normativa comunitaria nella materia che ci occupa, stabilire entro i limiti imposti dal Trattato il livello al quale esso intende assicurare la tutela della salute e della vita delle persone nel proprio territorio (v. supra, nota 2 e relativa parte del testo). La MCA ha deciso che non sussistono dubbi circa l'innocuità del medicinale dedotto in giudizio nelle normali condizioni d'impiego e che le ragioni descritte nell'allegato confidenziale, che nel 1996 hanno indotto RPR a commercializzare la nuova versione dello Zimovane e a ritirare al contempo dal commercio quella precedente, non possono ricondursi all'interesse generale alla tutela della salute delle persone, com'esso è inteso nell'ordinamento britannico. L'applicabilità dell'art. 36 del trattato CE al caso di specie è stata, peraltro, esclusa dalla MCA sulla base dell'asserita assenza di prove concrete delle circostanze fattuali che sarebbero all'origine delle preoccupazioni di tutela della sanità pubblica dedotte da RPR, piuttosto che di un giudizio di inadeguatezza in astratto delle ragioni allegate dalle ricorrenti. Fermo restando che l'ultima parola spetta al giudice nazionale in sede di sindacato della valutazione espressa dall'amministrazione resistente, osservo incidentalmente che la stessa amministrazione resistente non sembra contestare in linea di principio che il controllo sulla sicurezza delle specialità medicinali immesse in commercio deve comprendere anche gli effetti collaterali negativi nelle reali condizioni d'uso. Si tratta, non a caso, di un principio fondamentale dell'ordinamento comunitario in questa materia. Si pensi agli obblighi, richiamati dalla Francia e dalla Commissione nelle loro osservazioni, che discendono dalla disciplina concernente lo scambio di informazioni e le attività di cooperazione fra autorità nazionali nel settore della farmacovigilanza (41). In particolare, l'art. 29 bis della citata direttiva 75/319/CEE, a norma del quale gli Stati membri sono tenuti ad istituire sistemi nazionali per la raccolta e la valutazione scientifica delle informazioni utili per la sorveglianza degli effetti collaterali negativi dei medicinali per l'uomo, dispone che detti sistemi devono «anche raccogliere informazioni sull'uso improprio frequentemente osservato dei medicinali nonché sul grave abuso dei medesimi». Concordo, infine, con la deduzione delle autorità francesi secondo cui l'ente competente o il giudice nazionale dello Stato membro di importazione, nell'analizzare a quale livello la tutela della salute e della vita delle persone è assicurata nell'ordinamento nazionale, è tenuto a verificare l'esistenza di principi di precauzione ed azione preventiva, analoghi a quelli che in forza del Trattato si applicano all'azione delle autorità comunitarie (42).
IV - Conclusioni
30 Per le considerazioni sopra svolte, propongo alla Corte di risolvere nei termini seguenti le odierne questioni pregiudiziali della High Court of Justice:
«Gli artt. 30 e 36 del Trattato CE (divenuti, a seguito di modifica, rispettivamente artt. 28 e 30 CE) vanno interpretati nel senso che chiunque intenda importare dallo Stato membro A in uno Stato membro B una specialità medicinale X, che utilizza il medesimo ingrediente attivo ed ha i medesimi effetti terapeutici, ma è fabbricata secondo una formula diversa da quella di una specialità medicinale Y, la quale beneficia di un'autorizzazione all'immissione in commercio nello Stato membro B, è tenuto a richiedere ed ottenere un'autorizzazione all'immissione in commercio dall'autorità competente dello Stato membro B, ai sensi e per gli effetti della direttiva del Consiglio 26 gennaio 1965, 65/65/CEE, per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alle specialità medicinali, come modificata, qualora:
i) la specialità medicinale X sia oggetto di un'AIC concessa nello Stato membro A, ma non di un'autorizzazione all'immissione in commercio concessa nello Stato membro B;
ii) la specialità medicinale Y sia oggetto di un'autorizzazione all'immissione in commercio concessa nello Stato membro B, ma non di un'autorizzazione all'immissione commercio concessa nello Stato membro A;
iii) le autorizzazioni all'immissione in commercio menzionate sub i) e ii) siano state concesse a diversi membri dello stesso gruppo di società e i produttori delle specialità medicinali X e Y siano altresì membri di quel gruppo di società,
iv) la formula della specialità medicinale Y sia stata sviluppata e introdotta per procurare un beneficio alla salute dei cittadini che la specialità medicinale X (prodotta secondo una differente formula) non procura;
v) non sia possibile conseguire detto beneficio per la sanità pubblica qualora la specialità X e la specialità Y siano contemporaneamente disponibili sul mercato dello Stato membro B, e
vi) società dello stesso gruppo a cui appartiene il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio per la specialità X continuino a fabbricare e a commercializzare tale specialità in Stati membri diversi dallo Stato membro B, purché il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio sia in grado di dimostrare sulla base di giustificazioni obiettive che la commercializzazione della specialità X in tali Stati membri non presenta rischi per la salute delle persone analoghi a quelli che essa solleverebbe nello Stato membro B.
In assenza di armonizzazione comunitaria dei requisiti nazionali per l'immissione in commercio di specialità medicinali importate per via parallela, spetta all'autorità competente per il rilascio delle autorizzazioni all'immissione in commercio, ed eventualmente al giudice nazionale, stabilire se le ragioni per le quali è stata sviluppata e introdotta la formula della specialità medicinale Y possano ricondursi all'interesse generale alla protezione della salute e della vita delle persone, quale esso è inteso nell'ordinamento nazionale».
(1) - GU 1965, n. 22, pag. 369. Le modifiche della direttiva rilevanti ai fini delle presenti conclusioni sono quelle apportate: dalla seconda direttiva del Consiglio 20 maggio 1975, 75/319/CEE, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alle specialità medicinali (GU L 147, pag. 13; v. artt. 35 e 36); dalla direttiva del Consiglio 26 ottobre 1983, 83/570/CEE, che modifica le direttive 65/65/CEE, 75/318/CEE e 75/319/CEE per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alle specialità medicinali (GU L 332, pag. 1; v. art. 1, punti 1-6); dalla direttiva del Consiglio 22 dicembre 1986, 87/21/CEE, che modifica la direttiva 65/65/CEE (GU 1987, L 15, pag. 36; v. art. 1, punto 1); dalla direttiva del Consiglio 3 maggio 1989, 89/341/CEE, che modifica le direttive 65/65/CEE, 75/318/CEE e 75/319/CEE (GU L 142, pag. 11; v. art. 1, punti 1-4), e dalla direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/39/CEE, che modifica le direttive 65/65/CEE, 75/318/CEE e 75/319/CEE relative ai medicinali (GU L 214, pag. 22; v. art. 1). La direttiva 93/39 ha istituito, con effetto dal 1_ gennaio 1995, una procedura decentralizzata di mutuo riconoscimento delle autorizzazioni all'immissione in commercio nazionali, abbinata ad un arbitrato vincolante della Comunità in caso di disaccordo tra Stati membri (v. artt. 4, secondo comma, punto 11, 7, n. 2, e 7 bis della direttiva 65/65/CEE e artt. 8-15 quater della direttiva 75/319/CEE). Le procedure nazionali indipendenti permangono, ma dal 1_ gennaio 1998 (termine finale del periodo transitorio per la nuova procedura) sono rigorosamente limitate alla sua fase iniziale (rilascio dell'AIC da parte dello «Stato membro di riferimento») e ai medicinali che non sono commercializzati in più di uno Stato membro.
(2) - Le citate direttive 89/341/CEE e 93/39/CEE (v. supra, nota 1) sono però state adottate sulla base dell'art. 100 A del trattato CE (divenuto, a seguito di modifica, art. 95 CE).
(3) - V. preambolo della direttiva 65/65/CEE (citata supra, nota 1 e relativa parte del testo), in particolare primo `considerando'.
(4) - Oppure un'AIC comunitaria concessa a norma del regolamento (CEE) del Consiglio 22 luglio 1993, n. 2309, che stabilisce le procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce un'Agenzia europea di valutazione dei medicinali (GU L 214, pag. 1).
(5) - Come la Corte ha avuto modo di sottolineare (v. sentenza 5 ottobre 1995, causa C-440/93, Scotia Pharmaceuticals, Racc. pag. I-2851, punti 24-25), il potere discrezionale di cui gode l'ente competente al rilascio delle autorizzazioni di uno Stato membro è, nel contesto della direttiva, assai limitato. La possibilità di rilasciare un'AIC va, perciò, esclusa qualora non siano state fornite tutte le informazioni menzionate nell'art. 4 o non siano state effettuate le prove prescritte (chimico-fisiche, biologiche o microbiologiche, farmacologiche e tossicologiche nonché cliniche).
(6) - V. direttiva del Consiglio 20 maggio 1975, 75/318/CEE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti le norme ed i protocolli analitici, tossico-farmacologici e clinici in materia di sperimentazione delle specialità medicinali (GU L 147, pag. 1). Al fine di facilitare il rilascio di autorizzazioni ad immettere in commercio una stessa specialità medicinale in più Stati membri, le direttive 75/318/CEE e 75/319/CEE (citate supra, nota 1) hanno armonizzato i metodi di controllo dei medicinali commercializzati, in particolare imponendo alle competenti autorità nazionali di istruire le domande di autorizzazione conformemente ai protocolli descritti nell'allegato richiamato nel testo. Detto allegato è stato sostituito dalla direttiva della Commissione 19 luglio 1991, 91/507/CEE, che modifica l'allegato della direttiva 75/318/CEE (GU L 270, pag. 32), al fine di adeguarlo al progresso tecnico.
(7) - V. sentenza 20 maggio 1976, causa 104/75, De Peijper (Racc. pag. 613, punto 25).
(8) - A norma del citato art. 36 del Trattato: «Le disposizioni degli articoli 28 e 29 lasciano impregiudicati i divieti o restrizioni all'importazione (...) giustificati da motivi (...) di tutela della salute e della vita delle persone (...). Tuttavia, tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri». Secondo la vostra costante giurisprudenza, «l'art. 36 del Trattato resta applicabile nell'ambito della produzione e del commercio delle specialità farmaceutiche sino a quando l'armonizzazione delle normative nazionali non sia stata interamente realizzata» (v., ex multis, sentenze 7 marzo 1989, causa 215/87, Schumacher, Racc. pag. 617, punto 15; 21 marzo 1991, causa C-369/88, Delattre, Racc. pag. I-1487, punto 48; 16 aprile 1991, causa C-347/89, Eurim-Pharm, Racc. pag. I-1747, punto 26; 8 aprile 1992, causa C-62/90, Commissione/Germania, Racc. pag. I-2575, punto 10; 1_ giugno 1994, causa C-317/92, Commissione/Germania, Racc. pag. I-2039, punto 14, e 10 novembre 1994, causa C-320/93, Ortscheit, Racc. pag. I-5243, punto 14).
(9) - Si noti che il medicinale importato dal distributore ufficiale autorizzato dei Paesi Bassi e quello ivi messo in commercio dall'importatore parallelo avevano una comune origine, essendo prodotti - rispettivamente in Svizzera e Regno Unito - da fabbricanti appartenenti allo stesso gruppo di società.
(10) - In De Peijper il giudice olandese ha chiesto alla Corte: I) se l'art. 30 del trattato CE va interpretato nel senso che è compatibile con tale disposto una misura nazionale che subordina la concessione dell'AIC di un medicinale alla condizione che l'importatore parallelo fornisca alla competente autorità documenti identici a quelli già depositati dal fabbricante o dal suo concessionario esclusivo, qualora: i) il medicinale in questione, preparato secondo metodi uniformi e recante una composizione qualitativa e quantitativa omogenea, venga commercializzato in uno o più Stati membri sulla base di altrettante regolari autorizzazioni, ii) in ciascuno dei predetti Stati membri l'autorità competente abbia reso noto ai terzi la concessione dell'AIC mediante gli opportuni mezzi di pubblicità, iii) un operatore stabilito in uno di tali Paesi membri che intenda importarvi parallelamente il medicinale in questione possa ottenere i dati relativi alla preparazione ed alla composizione qualitativa e quantitativa di detto medicinale soltanto se il produttore o i distributori ufficiali nello Stato di importazione sono disposti a fornirglieli, e iv) le autorità sanitarie di detto Stato dispongano già dei relativi documenti, a suo tempo prodotti a sostegno della domanda di AIC; e II) se la soluzione fornita con riguardo alla prima questione rimane valida anche qualora fra prodotto autorizzato nello Stato membro di importazione e prodotto omonimo oggetto di importazione parallela da altro Paese membro sussistano differenze (relative al procedimento di fabbricazione o alla composizione qualitativa e quantitativa), peraltro talmente irrilevanti «da lasciar presumere la manifesta ed esclusiva intenzione di servirsi di tali differenze per impedire od ostacolare (...) eventuali importazioni parallele» (v. sentenza 20 maggio 1976, citata supra, nota 7, punti 10, 11 e 33).
(11) - V. sentenza 20 maggio 1976 (citata supra, nota 7), punto 18.
(12) - V. id., punti 20-32. La Corte ha, anzitutto, escluso che la deroga ex art. 36 del trattato CE possa essere invocata con riguardo all'obbligo di produzione, da parte dell'importatore parallelo, di un documento quale il fascicolo previsto e regolato dalla legislazione olandese: «se le autorità dello Stato membro d'importazione sono già in possesso, in seguito ad una precedente importazione, di tutte le indicazioni farmaceutiche ritenute indispensabili per il controllo dell'efficacia e dell'innocuità del prodotto stesso, risulta ovviamente superfluo [- avete affermato -] esigere da un secondo operatore, che importi un medicinale assolutamente identico, il deposito degli stessi dati, in quanto la protezione della salute e della vita delle persone è già sufficientemente garantita» (v. id., punto 21; il corsivo è mio). Per quanto attiene, invece, all'obbligo di produzione di documenti quali i protocolli relativi a ciascuna partita di prodotto importata per via parallela, la Corte ha osservato che innegabilmente le competenti autorità nazionali devono poter verificare, con assoluta sicurezza ed in qualsiasi momento, se una determinata partita è conforme oppure no alle indicazioni contenute nel fascicolo. Tuttavia, secondo codesto Collegio, anche qualora il regime amministrativo vigente nello Stato membro di importazione sia informato alla regola secondo cui incombe all'importatore parallelo di provare la conformità fra partita importata e descrizione del medicinale, «non si può pretendere, sulla base dell'art. 36 che quest'ultimo produca documenti a lui inaccessibili, quando l'amministrazione o, se del caso, il giudice constati che la prova può essere fornita con altri mezzi», quali lo scambio fra amministrazioni nazionali dei «documenti relativi a certi prodotti di grande diffusione, più o meno standardizzati» (v. id., punti 29 e 27).
(13) - V. id., punto 36 della motivazione e punto 3º del dispositivo.
(14) - V. proposta di modifica delle direttive 65/65/CEE e 75/319/CEE del 2 giugno 1980 (GU C 143, pag. 8).
(15) - V. nota della Commissione sulle importazioni parallele di specialità medicinali la cui immissione in commercio è già stata autorizzata (GU 1982, C 115, pag. 5).
(16) - V. Notes on Application for Product Licenses (Parallel Importing) (Medicines for Human Use), come modificato [in prosieguo: il «MAL 2 (PI)»].
(17) - Ai sensi del n. 4 del MAL 2 (PI), il medicinale che si intende importare per via parallela deve essere: a. oggetto di importazione da uno Stato membro della Comunità europea; b. una specialità medicinale (come definita dall'art. 1 della direttiva) per la cura o profilassi delle malattie dell'uomo; c. munito di un'AIC ancora valida concessa ai sensi dell'art. 3 della direttiva dall'autorità competente di uno Stato membro; d. privo di differenze, sul piano dell'effetto terapeutico, da un prodotto coperto da un'AIC per il Regno Unito; e. preparato da, o su licenza di: i) il fabbricante del prodotto coperto dall'AIC nel Regno Unito, ovvero ii) un membro del suo stesso gruppo societario. Se anche uno solo dei suddetti requisiti non risulta soddisfatto, la domanda di PL(PI) non può essere accolta ed il richiedente viene invitato a presentare domanda di AIC secondo la procedura normale (MAL 2). Ai sensi del n. 12 del MAL 2 (PI), una PL(PI) rimane in vigore solamente finché sono valide sia l'AIC per il Regno Unito (talvolta indicata come l'autorizzazione di riferimento o «madre») sia l'AIC comunitaria di riferimento. Se una delle due autorizzazioni cessa di essere valida per qualsiasi motivo (ad esempio, scadenza o revoca) anche la PL(PI) diviene invalida. Il n. 21 del MAL 2 (PI) stabilisce, infine, che alle variazioni apportate ad una PL(PI) su richiesta del titolare si applica la disciplina ordinaria. L'autorità competente accerta che i termini dell'autorizzazione rimangano conformi con le disposizioni rilevanti della pertinente AIC ed informa il titolare di una PL(PI) delle attività che si rendano eventualmente necessarie per effetto di variazioni apportate all'AIC di riferimento nel Regno Unito. Il titolare di una PL(PI) è tenuto a notificare all'autorità competente qualsiasi variazione dell'AIC comunitaria di cui abbia notizia ed è tenuto ad ottenere una variazione della PL(PI) per poter mettere in commercio nel Regno Unito il prodotto modificato.
(18) - V. sentenza 12 novembre 1996, causa C-201/94, Smith & Nephew e Primecrown (Racc. pag. I-5819).
(19) - Più precisamente, la società statunitense Marion Merrel Dow aveva concesso in licenza il diritto di produzione e commercializzazione del medicinale Ditropan a S & N per il Regno Unito ed alla società Marion Merrel Dow Belgium per il Belgio.
(20) - V. sentenza 12 novembre 1996 (citata supra, nota 18), punti 19-21.
(21) - V. sentenza 12 novembre 1996 (citata supra, nota 18), punto 25.
(22) - V. id., punto 1 del dispositivo. «Sarebbe pertanto in contrasto con la direttiva (...) [- ha osservato ancora la Corte -] il fatto che un'autorità competente, nel contesto di una domanda di AIC rientrante nella sfera di applicazione di tale direttiva, utilizzi, a corredo di una domanda di AIC, relativa ad un'altra specialità medicinale, le informazioni fornite da una società indipendente, senza l'accordo di questa» (v. id., punto 31).
(23) - Si tratta delle autorizzazioni nn. 0012/0162 (Zimovane in compresse da 7,5 mg), 0012/0163 (Zimovane in capsule da 3,75 mg), 0012/0164 (Zimovane in capsule da 7,5 mg), 0012/0259 (Zolerim in compresse da 7,5 mg) e 0012/0260 (Zimovane in compresse da 3,75 mg). Soltanto l'AIC n. 0012/0162 risulta essere stata effettivamente utilizzata.
(24) - Il rappresentante di RPR ha dichiarato all'udienza che un'AIC del nuovo Zimovane è già stata concessa anche in Svezia, nel cui territorio la vecchia versione non verrebbe più distribuita. Un'AIC del nuovo Zimovane è stata richiesta anche in altri otto Stati membri (Irlanda, Danimarca, Francia, Germania, Belgio, Lussemburgo, Finlandia e Paesi Bassi) e in Norvegia.
(25) - A norma dell'art. 29 quinquies della direttiva 75/319/CEE, il responsabile dell'immissione in commercio è tenuto a: i) notificare senza ritardo alle autorità competenti tutti i casi di gravi effetti collaterali negativi segnalati dal personale sanitario e ii) tenere rapporti dettagliati concernenti tutti gli altri casi di effetti collaterali negativi, corredati di una valutazione scientifica, presentandoli alle autorità competenti immediatamente su richiesta, ovvero almeno ogni sei mesi durante i primi due anni dal rilascio dell'AIC e una volta l'anno nei tre anni successivi. Inoltre, prima di decidere su una richiesta di rinnovo di un'AIC, l'autorità competente esamina un fascicolo contenente lo stato dei dati della farmacovigilanza (ivi inclusi i menzionati rapporti sui casi di effetti collaterali negativi non gravi) e le altre informazioni pertinenti per la sorveglianza del medicinale in questione (v. art. 10, primo comma, della direttiva 65/65/CEE). Ritengo opportuno richiamare anche il disposto degli artt. 4 ter, secondo comma, e 7, secondo comma, della direttiva 65/65/CEE, che, al duplice fine di garantire una migliore tutela della salute delle persone ed evitare un'inutile duplicazione dei lavori d'istruzione delle domande di AIC, impongono agli Stati membri di elaborare sistematicamente relazioni di valutazione per ogni medicinale da essi autorizzato, di scambiarsele su richiesta quando per un medicinale già autorizzato in uno Stato membro penda una richiesta di AIC in altro Paese membro e di aggiornarle ogniqualvolta pervengano nuove informazioni rilevanti ai fini della valutazione della qualità, sicurezza o efficacia del medicinale in questione.
(26) - E' stato giustamente osservato come il medicinale costituisca un prodotto paradossale nel senso che, benché la sua funzione essenziale sia evidentemente quella terapeutica, esso può anche generare stati patologici qualora sia difettoso o sia assunto erroneamente (v. E. Cadeau -J.-Y. Richeux, Le juge communautaire et le médicament. Libre circulation des marchandises et protection de la santé publique, in Les Petites Affiches, n. 7/1996, pag. 4).
(27) - Ma v. supra, note 1 e 5.
(28) - V. sentenza 10 novembre 1994 (citata supra, nota 8), punto 18.
(29) - V. id., punto 16 e sentenza 20 maggio 1976 (citata supra, nota 7), punto 15.
(30) - Le autorità britanniche sembrano, quindi, implicitamente ammettere in linea di principio che in caso di revoca (o mancato rinnovo) di un'AIC originaria, o di rinuncia volontaria non seguita da una domanda di AIC di una diversa variante del medicinale in questione, non è comunque consentito autorizzare in base al MAL 2 (PI) le importazioni parallele del prodotto da altri Stati membri in cui esso sia coperto da valide autorizzazioni, rendendosi invece necessario il ricorso da parte della MCA alla procedura di valutazione completa istituita dalla direttiva.
(31) - V. conclusioni dell'avvocato generale Mayras presentate il 17 marzo 1976, causa 104/75, De Peijper (Racc. pag. 639, in particolare pagg. 648 e 649).
(32) - V. ibidem.
(33) - V. sentenza 12 novembre 1996 (citata supra, nota 18), punto 9.
(34) - Ricordo che i «criteri di qualità, sicurezza ed efficacia» sono quelli sui quali, nell'interesse della sanità pubblica e dei consumatori di medicinali, deve basarsi in via esclusiva la decisione dell'ente nazionale competente su una domanda di AIC (v. terzo `considerando' della direttiva 93/39/CEE, citata supra, nota 1).
(35) - Il riassunto delle caratteristiche del prodotto deve contenere le informazioni elencate sub art. 4 bis della direttiva. Ex art. 4 ter, a seguito del rilascio di un'AIC l'autorità nazionale competente informa il responsabile dell'immissione in commercio del riassunto da essa approvato; essa adotta, poi, tutti i provvedimenti necessari ad assicurare la conformità delle informazioni contenute nel riassunto con quelle accettate al momento del rilascio dell'AIC o successivamente.
(36) - V. allegato della direttiva 75/318 (citato supra, nota 6), n. 3, sub parte 2, punti A.1.1, A.4.1, B.1 e E.1.3.
(37) - V. Commissione europea, The rules governing medicinal products in the European Union (vol. 3C), Guidelines on medicinal products for human use. Efficacy, Lussemburgo, 1998, pagg. 233-235.
(38) - Per biodisponibilità deve intendersi la frazione di sostanza attiva o di porzione terapeutica (ad esempio, sali, esteri) rilasciata da una forma farmaceutica, che raggiunge il sistema circolatorio centrale del paziente al quale il medicinale viene somministrato. Differenze negli eccipienti e/o nel processo di produzione di due medicinali possono condurre a diverse velocità di dissoluzione o assorbimento. Due prodotti medicinali, costituenti «equivalenti farmaceutici» (vale a dire contenenti la stessa quantità della stessa sostanza attiva nelle stesse forme di dosaggio) o «alternative farmaceutiche» (vale a dire contenenti la stessa porzione terapeutica, ma differenti nella forma chimica di questa o nella forma o forza di dosaggio), si dicono bioequivalenti se le rispettive biodisponibilità sono talmente simili da determinare un'essenziale identità di effetti sul piano dell'efficacia e della sicurezza. In pratica, la prova della bioequivalenza fra equivalenti farmaceutici o alternative farmaceutiche costituisce la prova più adeguata anche dell'equivalenza terapeutica fra i medicinali in questione, purché essi contengano eccipienti generalmente riconosciuti come sicuri e rechino le stesse istruzioni per l'uso (v. ibidem).
(39) - V. sentenza 3 dicembre 1998, causa C-368/96, Generics (non ancora pubblicata in Racc., punti 32, 33 e 36). Il citato art. 4, secondo comma, punto 8, lett. a), prevede tre casi alternativi nei quali chi richiede un'AIC non è tenuto a fornire i risultati delle prove farmacologiche e tossicologiche né i risultati delle prove cliniche. La procedura abbreviata richiamata nel testo, peraltro, «non rende affatto meno rigorosi i criteri di sicurezza ed efficacia ai quali devono soddisfare le specialità medicinali» (v. sentenza 5 ottobre 1995, citata supra, nota 5, punto 17). Un medicinale generico è la copia di un medicinale innovatore, la cui formula può essere riprodotta da altri fabbricanti, che viene venduta sotto la medesima denominazione a un prezzo di norma inferiore a quello del prodotto originale.
(40) - V. sentenza 12 novembre 1996 (citata supra, nota 18), punto 1), lett. a), del dispositivo.
(41) - V. artt. 29 bis-29 decies della citata direttiva 75/319/CEE, introdotti dall'art. 3, punto 3, della citata direttiva 93/39/CEE (v. supra, nota 1).
(42) - Discende dai principi richiamati nel testo che, quando sussistono incertezze riguardo all'esistenza o alla portata di rischi per la salute del consumatore, le istituzioni possono adottare misure protettive senza dover attendere che siano esaurientemente dimostrate la realtà e la gravità di tali rischi (v. sentenze 5 maggio 1998, causa C-157/96, National Farmers' Union e a., Racc. pag. I-2211, punto 63, e causa C-180/96, Regno Unito/Commissione, Racc. pag. I-2265, punti 99 e 100).
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