Conclusioni dell avvocato generale
1 Le presenti conclusioni si riferiscono a due quesiti posti dal Bundesgerichtshof alla Corte diretti a stabilire se un prodotto derivante dal latte, nel quale la materia grassa naturale è stata sostituita per finalità dietetiche con grasso vegetale, possa ciononostante essere commercializzato sotto la denominazione «formaggio», aggiungendo, all'occorrenza, sulla confezione delle indicazioni circa la composizione e la destinazione particolare del prodotto stesso. La risoluzione di tale questione dipende in particolare dall'interpretazione del regolamento (CEE) n. 1898/87 del Consiglio, del 2 luglio 1987, relativo alla protezione della denominazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari all'atto della loro commercializzazione (in prosieguo: il «regolamento») (1), nonché dell'art. 3, n. 2, della direttiva 89/398/CEE del Consiglio, del 3 maggio 1989, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare (in prosieguo: la «direttiva») (2).
Quadro normativo
2 Il regolamento prevede, all'art. 2, n. 2, che con l'espressione «prodotti lattiero-caseari» si designano «i prodotti derivati esclusivamente dal latte, fermo restando che possono essere aggiunte sostanze necessarie per la loro fabbricazione, purché esse non siano utilizzate per sostituire totalmente o parzialmente uno qualsiasi dei componenti del latte». Il successivo n. 3 prevede altresì che «le denominazioni utilizzate per designare i prodotti lattiero-caseari possono essere usate anche insieme ad uno o più termini per designare prodotti composti in cui nessun elemento sostituisce o intende sostituire un componente qualsiasi del latte e di cui il latte o un prodotto lattiero-caseario costituisce una parte fondamentale, per la quantità o per l'effetto che caratterizza il prodotto». Tra le denominazioni riservate unicamente ai prodotti lattiero-caseari, che sono indicate nell'allegato al regolamento, figura anche quella di «formaggio».
L'art. 3, n. 1, del regolamento stabilisce poi che le denominazioni di cui all'art. 2 «non possono essere utilizzate per prodotti diversi da quelli di cui al medesimo articolo» (3).
3 La direttiva dispone, all'art. 3, n. 2, che i prodotti definiti all'art. 1 (prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare (4)) devono «rispondere alle disposizioni obbligatorie applicabili al prodotto alimentare di consumo corrente, salvo per quanto concerne le modifiche apportate a tali prodotti per renderli conformi alle definizioni di cui all'articolo 1».
I fatti e i quesiti pregiudiziali
4 Davanti al giudice del rinvio, si svolge una controversia tra lo Schutzverband gegen Unwesen in der Wirtschaft e.V. (in prosieguo: lo «Schutzverband»), associazione che ha lo scopo di tutelare la concorrenza, e l'Union Deutsche Lebensmittelwerke GmbH (in prosieguo: la «UDL»), società che produce soprattutto formaggio e prodotti derivati dal formaggio, ivi compresi quelli destinati ad una alimentazione particolare o dietetica. La UDL commercializza sotto il marchio «becel» alimenti nei quali i grassi animali, contenenti acidi grassi saturi, sono sostituiti da grassi vegetali ricchi di acidi grassi polinsaturi, che hanno la caratteristica di fare abbassare il tasso di colesterolo. La controversia riguarda più precisamente due prodotti della gamma «becel» commercializzati a partire dagli anni '90 come «pasta per tartine dietetica». La lite è sorta per il fatto che la UDL voleva vendere questi prodotti con la denominazione, rispettivamente, di «Aperitivo olandese - Formaggio dietetico all'olio vegetale per un'alimentazione a base di materie grasse di sostituzione» e di «Formaggio dietetico a pasta molle contenente olio vegetale per un'alimentazione a base di materie grasse di sostituzione»; e altresì far figurare sulla confezione, quanto al primo di questi prodotti, la scritta «Questo formaggio dietetico è ricco in acidi grassi polinsaturi» e, quanto al secondo, la scritta «Questo formaggio dietetico è ideale per un'alimentazione volta a tenere sotto controllo il colesterolo».
5 Lo Schutzverband conveniva la UDL davanti al Tribunale di Amburgo, facendo valere che le denominazioni e scritte che questa società si proponeva di apporre sui due prodotti per cui è causa dovevano considerarsi illegittime per la considerazione che il formaggio rientra nella categoria dei prodotti lattiero-caseari, mentre i due prodotti anzidetti non potevano essere ricondotti alla stessa categoria dal momento che in essi la materia grassa del latte era stata interamente sostituita da grasso vegetale. Pertanto chiedeva che fosse vietato alla UDL di utilizzare, per i prodotti in questione, la denominazione di formaggio e di far figurare sulle relative confezioni le scritte sopra riportate. Il giudice adito rigettava il ricorso. Contro questa pronuncia veniva proposta impugnazione e la giurisdizione d'appello, riformando la decisione di primo grado, accoglieva il ricorso dello Schutzverband.
6 Successivamente, la UDL proponeva, contro la decisione d'appello, ricorso davanti al Bundesgerichtshof, che rivolgeva alla nostra Corte i seguenti quesiti pregiudiziali, relativi all'interpretazione dell'art. 3, n. 1, del regolamento (CEE) n. 1898/87 del Consiglio, del 2 luglio 1987, relativo alla protezione della denominazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari all'atto della loro commercializzazione, nonché sull'interpretazione dell'art. 3, n. 2, della direttiva 89/398/CE del Consiglio, del 3 maggio 1989, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare. Il Bundesgerichtshof più precisamente chiedeva:
«a) se l'art. 3, n. 1, di detto regolamento, anche in considerazione della disciplina di cui all'art. 3, n. 2, della direttiva summenzionata, vada interpretato nel senso che un prodotto lattiero-caseario nel quale per motivi dietetici è stata sostituita la materia grassa naturale con grasso vegetale possa denominarsi formaggio;
b) qualora al quesito sub a) venga data risposta affermativa: se abbia rilevanza il fatto che la denominazione formaggio dietetico (oppure formaggio dietetico molle) con olio vegetale per un'alimentazione povera in grassi venga completata con l'indicazione sulla confezione di formule descrittive come "Questo formaggio dietetico è ricco di acidi grassi polinsaturi" oppure "Questo formaggio dietetico è ideale per alimentarsi tenendo sotto controllo il tasso di colesterolo"».
Osservazioni delle parti
7 Sul primo quesito la UDL sostiene che le pertinenti disposizioni del regolamento e della direttiva (art. 3, n. 1, del regolamento e artt. 3, n. 2, e 7, nn. 1 e 2, della direttiva) devono essere interpretate nel senso che la variante dietetica di un prodotto alimentare corrente deve, di regola, possedere tutte le caratteristiche proprie del prodotto corrente, in particolare per quanto riguarda la fabbricazione, la composizione e la natura del prodotto, nonché per la denominazione e l'etichettatura. Il prodotto dietetico, secondo l'UDL, dovrebbe rispettare le prescrizioni cui è sottoposto il corrispondente prodotto corrente solo nella misura in cui ciò non comprometta la sua utilizzazione quale prodotto destinato ad un'alimentazione particolare. Da questa premessa la UDL trae la conseguenza che tale prodotto dovrebbe essere designato con la stessa denominazione con cui viene designato il prodotto corrente corrispondente. Nella specie, quindi, sarebbe legittima la utilizzazione del termine «formaggio», termine che consentirebbe al consumatore di distinguere il prodotto in questione rispetto a quelli similari.
Ciò risulterebbe, in particolare, dal testo dall'art. 3, n. 2, della direttiva, secondo cui i prodotti «caratterizzati dall'indicazione "dietetico" o "di regime"» devono «rispondere alle disposizioni obbligatorie applicabili al prodotto alimentare di consumo corrente, salvo per quanto concerne le modifiche apportate a tali prodotti per renderli conformi» alla finalità dietetica o di regime.
Secondo la stessa parte, si perverrebbe alla medesima conclusione anche tenendo conto dell'esigenza di tutelare i prodotti alimentari di pregio dalle imitazioni. Le varianti dietetiche costituirebbero infatti, se intese nel senso anzidetto, esse stesse dei prodotti aventi una loro specificità e sarebbero pertanto anch'esse meritevoli di tutela contro le imitazioni.
8 In ordine al secondo quesito pregiudiziale, proposto in via sussidiaria per l'ipotesi che al primo quesito si risponda nel senso che i prodotti dietetici per cui è causa non potrebbero essere designati con la stessa denominazione utilizzata per quelli correnti corrispondenti, e precisamente con la denominazione di «formaggio», la UDL osserva che per la designazione di tali prodotti esistono due possibilità: si potrebbe far ricorso al nome usato correntemente, cioè al termine «formaggio», oppure ad una formula descrittiva, la quale in ogni caso dovrebbe contenere al suo interno anche il termine «formaggio» per assolvere la sua funzione di efficace indicatore del prodotto.
9 La UDL esamina poi la compatibilità con il principio di proporzionalità della disposizione di cui all'art. 3, n. 1, del regolamento con riferimento all'uso del termine «formaggio» per designare i prodotti dietetici oggetto di controversia. Essa osserva, in via generale, che tale disposizione è volta a proteggere i consumatori e a garantire che la commercializzazione dei prodotti lattieri avvenga in condizioni di perfetta concorrenza. La realizzazione del primo obiettivo sarebbe automaticamente assicurata dalla circostanza che i consumatori dei prodotti dietetici, per il fatto di dover far fronte ad alti tassi di colesterolo ed a problemi similari, dovrebbero presumersi adeguatamente informati sulle caratteristiche del prodotto, e precisamente sulla sostituzione della materia grassa naturale con altra vegetale, e comunque in grado di cogliere questo dato attraverso le scritte apposte sulle confezioni. Quanto alla tutela delle condizioni concorrenziali, la UDL osserva che i prodotti dietetici hanno prezzi molto più alti rispetto ai corrispondenti prodotti correnti e che pertanto essi non si presentano sul mercato come una imitazione di questi ultimi e conseguentemente non possono, rispetto a questi, considerarsi come concorrenziali.
10 Lo Schutzverband sostiene invece che, secondo le sopra riportate disposizioni del regolamento e della direttiva, un prodotto lattiero nel quale la materia grassa naturale sia stata sostituita con grassi vegetali non può essere designato come «formaggio» e che eventuali indicazioni complementari fatte figurare sulle confezioni non sono tali da eliminare il rischio di confusione fra il prodotto dietetico e quello corrispondente contenente la materia grassa lattiera.
11 Con il riferimento al quesito sub a), il governo tedesco ritiene che la pertinente disposizione della direttiva dovrebbe essere interpretata in connessione con il regolamento. Seguendo una tale linea di ragionamento, il governo tedesco perviene alla conclusione che le deroghe al regime delle denominazioni consentite per ragioni dietetiche riguarderebbero esclusivamente le modifiche apportate agli alimenti per conseguire l'obiettivo dietetico, ma non inciderebbero sulla denominazione dei prodotti, che resterebbe ispirata all'esigenza di evitare di indurre in errore il consumatore. Secondo questa logica, i prodotti lattierio-caseari sarebbero caratterizzati dal fatto di derivare esclusivamente dal latte. Ne segue che le formule descrittive proposte dalla UDL per designare i due prodotti dietetici in controversia, formule nelle quali si fa uso del termine «formaggio» benché in essi sia assente la sostanza grassa derivata dal latte, sarebbero tali da trarre in inganno il consumatore e pertanto non compatibili con le più volte richiamate disposizioni del regolamento e della direttiva.
Con riferimento al quesito sub b), proposto in via sussidiaria, il governo tedesco osserva poi che ad esso deve darsi risposta negativa, beninteso solo qualora al primo quesito venga data risposta affermativa.
12 Il governo austriaco sostiene che le fonti pertinenti non consentono di utilizzare la denominazione «formaggio» per un prodotto la cui composizione sia stata modificata sensibilmente rispetto a quella del corrispondente prodotto corrente. Tale impedimento non potrebbe essere superato dalla precisazione che si tratta di un prodotto dietetico. Sarebbe comunque indispensabile fare uso di una denominazione distinta. Neppure indicazioni descrittive complementari consentirebbero di utilizzare il termine «formaggio».
13 Il governo francese interpreta l'art. 3, n. 1, del regolamento nel senso che un prodotto lattiero nella cui composizione la materia grassa del latte sia stata sostituita con materia grassa vegetale non può essere designato come «formaggio». Il medesimo governo considera che l'apposizione sulla confezione di formule descrittive, comprendenti anche il termine «formaggio», non farebbe venir meno il divieto di utilizzare per il prodotto in questione tale termine.
14 Il governo greco sostiene una tesi analoga a quella del governo francese.
15 Infine, la Commissione assume anch'essa che un prodotto lattiero in cui la sostanza grassa naturale sia stata sostituita da un'altra sostanza estranea al latte non potrebbe essere designato con la denominazione di «formaggio» e sottolinea che le disposizioni della direttiva sarebbero coerenti rispetto a questa tesi dal momento che esse riguarderebbero le particolarità nutrizionali dei prodotti dietetici ma non avrebbero alcuna incidenza sulle regole riguardanti la denominazione dei prodotti.
Sul primo quesito
16 Con il primo quesito il giudice nazionale chiede alla Corte se il divieto previsto all'art. 3, n. 1, del regolamento, in base al quale le denominazioni relative ai prodotti lattiero-caseari non possono essere utilizzate per prodotti diversi, vada esteso ai prodotti derivanti dal latte in cui la materia grassa naturale sia stata sostituita, per ragioni dietetiche, in conformità all'art. 3, n. 2, della direttiva, con grasso vegetale. Tutti gli Stati membri intervenuti, lo Schutzverband e la Commissione assumono che in tale ipotesi il predetto divieto debba trovare applicazione. Solo la UDL sostiene la tesi opposta.
17 Per dare risposta al quesito, occorre in primo luogo chiarire se il divieto previsto dall'art. 3, n. 1, del regolamento trovi applicazione rispetto ai prodotti destinati ad un'alimentazione particolare (in prosieguo, «prodotti dietetici»). Si ricorda che l'art. 3, n. 2, della direttiva, se da una parte impone che i prodotti dietetici debbano rispettare tutte le disposizioni obbligatorie applicabili al prodotto alimentare di consumo corrente corrispondente, dall'altra, formula un'eccezione a tale obbligo riconoscendo la possibilità che la composizione di tali prodotti sia modificata qualora ciò sia necessario per renderli conformi all'obiettivo nutrizionale particolare al quale sono destinati.
Occorrerà, dunque, stabilire se il divieto di utilizzare la denominazione di «formaggio» possa essere ricondotto a tale eccezione.
18 Secondo la UDL, le fonti comunitarie, che assicurano la protezione delle denominazioni applicabili a taluni prodotti alimentari di uso corrente, non solamente consentirebbero di designare le varianti dietetiche di tali prodotti con le denominazioni di vendita riservate ai prodotti alimentari di consumo corrente, ma imporrebbero addirittura l'obbligo di utilizzare, anche per le varianti dietetiche, tali denominazioni.
19 Questa tesi non può essere condivisa. In senso contrario sta il rilievo, fatto valere dal governo tedesco, secondo cui la deroga prevista nella direttiva palesemente si riferisce soltanto alle disposizioni concernenti la struttura del prodotto di consumo corrente e non anche a quelle riguardanti la denominazione del medesimo. Ciò risulta dalla formulazione dell'art. 3, n. 2, della direttiva, ove si parla di «modifiche apportate a tali prodotti» e in tal modo si fa riferimento alla sostanza dei prodotti stessi e non alla loro denominazione. Depone nello stesso senso la circostanza che la direttiva disciplina la composizione dei prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare ed indica le ulteriori informazioni che, in aggiunta a quelle previste nella direttiva 79/112 (5), devono essere fornite al consumatore, ma non riguarda in alcun modo la loro denominazione, che pertanto resta disciplinata esclusivamente dal regolamento. Ne segue che, di norma, i prodotti dietetici potranno essere commercializzati con la denominazione generica del corrispondente prodotto di consumo corrente, accompagnata dall'indicazione delle loro caratteristiche nutrizionali particolari (v. art. 7, n. 2, della direttiva). Questo parallelismo tuttavia non sarà possibile qualora i prodotti dietetici abbiano una composizione che contrasti con le disposizioni concernenti l'utilizzo della suddette denominazioni (6).
20 Applicando questi criteri al caso di specie, si deve riconoscere al produttore la facoltà di modificare le componenti di un prodotto lattiero-caseario per renderlo conforme all'obiettivo nutrizionale particolare e di commercializzare il prodotto così modificato. Occorre avvertire, tuttavia, che, all'atto della commercializzazione, tale prodotto non potrà essere contrassegnato con la denominazione protetta ove non presenti quelle componenti dei prodotti lattiero-caseari necessarie, ai sensi delle disposizioni del regolamento, affinché possa essere utilizzata la denominazione protetta.
21 In conclusione, l'applicazione della deroga prevista nella direttiva non può comportare la disapplicazione del regolamento. Quest'ultimo, infatti, avendo un contenuto specifico, consistente nella protezione delle denominazioni del latte e dei prodotti lattiero-caseari, prevale, in quanto lex specialis, sulla direttiva, che, per il fatto di riguardare indistintamente tutti i prodotti destinati ad un'alimentazione particolare, ha invece portata generale.
22 Tale conclusione trova conferma nel rilievo che il regolamento non contiene alcuna disposizione diretta ad escludere dal suo ambito di applicazione i prodotti alimentari dietetici (7), nonché nella constatazione che, parallelamente, la direttiva non contiene disposizioni volte ad escludere l'applicazione del regolamento.
23 Ciò posto in termini generali, occorre ora stabilire se il divieto di utilizzare la denominazione di «formaggio», derivante dall'art. 3, n. 1, del regolamento, debba valere anche per quei prodotti derivati dal latte nei quali la materia grassa naturale sia stata sostituita per motivi dietetici con grasso vegetale.
24 Il regolamento prevede, all'art. 2, n. 2, in combinato disposto con l'allegato, che la denominazione «formaggio» è riservata unicamente ai «prodotti lattiero-caseari» e che questi ultimi comprendono tutti i prodotti derivati esclusivamente dal latte. Lo stesso n. 2 prevede, tuttavia, che a questi possano «essere aggiunte sostanze necessarie per la loro fabbricazione, purché esse non siano utilizzate per sostituire totalmente o parzialmente uno qualsiasi dei componenti del latte». Analogamente, il n. 3 dello stesso articolo stabilisce che «le denominazioni utilizzate per designare i prodotti lattiero-caseari possono essere usate anche insieme ad uno o più termini per designare prodotti composti in cui nessun elemento sostituisce o intende sostituire un componente qualsiasi del latte e di cui il latte o un prodotto lattiero-caseario costituisce una parte fondamentale, per la quantità o per l'effetto che caratterizza il prodotto».
25 La formulazione letterale delle disposizioni ora riportate è molto chiara. Tali disposizioni vanno interpretate nel senso che possono essere designati con la denominazione di «prodotti lattiero-caseari», prodotti questi tra i quali figura il «formaggio», unicamente i prodotti derivati esclusivamente dal latte e che non abbiano subito nel corso della loro fabbricazione la sostituzione anche soltanto parziale di uno qualsiasi dei componenti del latte. Ne segue che, laddove in un prodotto derivato dal latte, quale il formaggio, venga sostituita la componente grassa naturale con grasso vegetale, tale prodotto non potrà più considerarsi come derivato esclusivamente dal latte. Il prodotto così realizzato non potrà quindi rientrare, ai sensi dell'art. 2 del regolamento, nella categoria dei «prodotti lattiero-caseari», e conseguentemente non potrà essere designato e commercializzato con la denominazione di «formaggio».
26 La ratio del suddetto divieto è da ricondurre all'esigenza di tutelare il consumatore. Come risulta dal sesto `considerando' del regolamento, il legislatore comunitario ha voluto per l'appunto «evitare qualsiasi confusione nella mente del consumatore tra i prodotti lattiero-caseari e gli altri prodotti alimentari, compresi quelli che contengono in parte componenti del latte». Ebbene, tale confusione può sorgere proprio laddove il consumatore si trovi di fronte ad un prodotto, denominato «formaggio dietetico», nel quale la materia grassa naturale sia stata sostituita con grasso vegetale. In tale ipotesi, infatti, il consumatore, leggendo la dicitura «formaggio», potrà essere indotto a pensare che si tratti di un prodotto derivato esclusivamente dal latte, mentre in realtà acquisterà un prodotto che, pur derivando dal latte e pur essendo stato fabbricato osservando la procedura propria dei formaggi, si distinguerà nettamente da questi per il fatto che una sua componente - la materia grassa - è stata sostituita interamente da una componente diversa - materia grassa di origine vegetale - estranea ai prodotti lattiero-caseari.
27 Tuttavia, la prospettata interpretazione del divieto di fare uso della denominazione di «formaggio» con riferimento a prodotti che non rientrino fra quelli lattiero-caseari non comporta anche la impossibilità di usare tale denominazione per i formaggi destinati ad un'alimentazione particolare. Sulla base delle fonti pertinenti, come sopra interpretate, resta infatti possibile usare la denominazione di «formaggio dietetico» per designare un formaggio in cui sia stata notevolmente ridotta la materia grassa naturale, senza però sostituirla con altre sostanze estranee al latte, quali, ad esempio, le sostanze grasse di origine vegetale. Infatti, l'elemento essenziale e qualificante del prodotto lattiero-caseario, e quindi del formaggio, consiste in ciò che eventuali sostanze estranee aggiunte a quelle naturali nel processo di fabbricazione non abbiano sostituito, neppure parzialmente, una qualsiasi delle componenti naturali del prodotto.
28 Questa interpretazione quanto alla portata del divieto per cui è controversia è in armonia con l'orientamento della giurisprudenza della Corte, che ha affrontato il problema della compatibilità delle disposizioni nazionali in materia di prodotti lattiero-caseari con quelle comunitarie e, in particolare, con l'art. 30 del Trattato, riguardante la libera circolazione delle merci. Così la Corte, nella sentenza Smanor del luglio 1988, ha riconosciuto che, ove un prodotto legalmente fabbricato in uno Stato membro e venduto in un altro Stato membro si discosti in modo notevole, per quanto riguarda le sue caratterische qualitative, da quello fabbricato in quest'ultimo Stato ed ivi commercializzato con una denominazione di vendita divenuta tradizionale, le autorità di questo Stato possono esigere che detto prodotto venga commercializzato con una denominazione diversa da quella impiegata per il prodotto nazionale tradizionale. Si trattava nel caso concreto dell'importazione di yogurt surgelati e quindi della natura e rilevanza delle differenze tra questi e gli yogurt freschi. La Corte riconosceva la compatibilità con il diritto comunitario del divieto, posto da una disposizione nazionale, di fare uso della denominazione «yogurt» per la vendita di prodotti surgelati, «nel caso in cui lo yogurt non presenti più, a causa del surgelamento, le caratteristiche che il consumatore si aspetta acquistando un prodotto con la denominazione "yogurt"» (8). Nella sentenza Deserbais del settembre del 1988, seguendo la stessa linea di pensiero, la Corte, sia pure in un obiter, affermava che l'art. 30 del Trattato e, più in generale, il rispetto degli obiettivi del mercato comune sono di ostacolo all'importazione e commercializzazione di «un prodotto presentato sotto una determinata denominazione [che] si discosti talmente, dal punto di vista della sua composizione o della sua fabbricazione, dalle merci generalmente conosciute sotto questa stessa denominazione nella Comunità da non poter essere considerato come rientrante nella medesima categoria» (9). Anche in questa sentenza, dunque, la Corte riconosceva, pur se al di fuori dell'economia della motivazione, che la tutela del consumatore rendeva indispensabile escludere l'uso della denominazione tradizionale del prodotto quando la composizione del medesimo fosse stata modificata in modo notevole. Si trattava, in quel caso, dell'uso della denominazione di «formaggio» riferita a prodotti con una certa percentuale minima di materia grassa. La Corte negava che nella specie vi fossero le condizioni per vietare l'uso di questa denominazione, ma nel contempo riconosceva, in linea di principio, «la possibilità per uno Stato membro di fissare norme che subordinino l'utilizzazione di una denominazione di formaggio da parte dei produttori nazionali al rispetto di un tenore tradizionale minimo di materie grasse» (10).
29 L'interpretazione che ho proposto dell'art. 3, n. 1, del regolamento è coerente rispetto alla direttiva 97/4 del Parlamento e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sull'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, che, modificando la direttiva 79/112 sullo stesso oggetto, riconosce alle autorità dello Stato di importazione e commercializzazione la possibilità di vietare, in casi eccezionali, l'uso delle denominazioni di vendita consentite nello Stato di produzione quando queste designano un prodotto che «si discosta talmente, dal punto di vista della composizione o della fabbricazione, dal prodotto conosciuto sotto la denominazione», che non è possibile garantire la corretta informazione del consumatore sulla sua effettiva natura e su come esso si distingua da altri prodotti con i quali potrebbe essere confuso, facendo figurare appropriate «informazioni descrittive» sulla confezione del prodotto «in prossimità» della denominazione.
30 Per tutte queste considerazioni suggerisco di rispondere al primo quesito affermando che il n. 1 dell'art. 3, del regolamento, letto in relazione al successivo n. 2, deve essere interpretato nel senso che un prodotto lattiero-caseario nel quale la materia grassa naturale del latte sia stata sostituita da materia grassa vegetale non può essere designato con la denominazione di «formaggio».
Sul secondo quesito
31 La risposta affermativa al primo quesito che ho suggerito rende necessario prendere posizione anche sul secondo, che il giudice a quo ha formulato in via subordinata.
32 Con il secondo quesito il giudice tedesco chiede se abbia rilevanza il fatto che la denominazione «formaggio dietetico» con olio vegetale per un'alimentazione a base di materie grasse «di sostituzione», nelle quali cioè la materia grassa naturale sia stata sostituita da grasso vegetale, sia completata con la indicazione sulla confezione di formule descrittive come «Questo formaggio dietetico è ricco di acidi grassi polinsaturi» oppure «Questo formaggio dietetico è ideale per un regime idoneo a tenere sotto controllo il colesterolo».
33 Sono dell'opinione che l'aggiunta di scritte esplicative di questo tipo non sia tale da far venir meno l'illegittimità dell'uso della denominazione di «formaggio» riferita ai prodotti dianzi indicati, caratterizzati tutti dalla sostituzione del grasso di origine animale con grasso di origine vegetale. Il legislatore comunitario riconosce infatti che la denominazione di «formaggio» ha la funzione di garantire al consumatore la presenza di tutte le componenti del prodotto in questione e che pertanto nessuna informazione complementare può, in assenza di una o più di tali componenti, rendere possibile l'uso di tale denominazione. Ciò appare evidente quando si considera che una disposizione del regolamento, l'art. 3, n. 2, esplicitamente prevede che, «per quanto riguarda un prodotto diverso da quelli di cui all'articolo 2, non possono essere utilizzati etichette, documenti commerciali, materiale pubblicitario, altra forma di pubblicità (...) né alcuna forma di presentazione che indichi, implichi o suggerisca che il prodotto in questione è un prodotto lattiero-caseario».
34 Al riguardo occorre comunque considerare che le suddette scritte esplicative non comportano evidentemente alcuna modifica quanto alla sostanza del divieto, che è collegato all'esigenza di tutelare rigidamente il consumatore rispetto ad eventuali alterazioni nella composizione del prodotto. Ne segue che qualsiasi spiegazione suppletiva rispetto al nome del prodotto non può avere alcuna incidenza sulla portata del divieto. In altri termini, sussiste una presunzione assoluta nel senso che l'uso del termine «formaggio» per prodotti lattiero-caseari che abbiano subito la anzidetta modifica della loro composizione costituisca un rischio per il consumatore, rischio che può essere rimosso unicamente mediante il divieto in questione e non anche mediante informazioni figuranti sulla confezione.
35 La giurisprudenza della Corte sulla compatibilità con il diritto comunitario, e in particolare con l'art. 30 del Trattato, delle normative nazionali sulla denominazione dei prodotti alimentari segue una linea analoga. Ricordo che la Corte ha affermato che provvedimenti nazionali volti a garantire la corretta denominazione dei prodotti, a garantire cioè l'informazione del consumatore e la lealtà delle operazioni commerciali, non contrastano con l'art. 30 quando siano giustificati da ragioni di interesse generale attinenti alla difesa dei consumatori (11). Ricordo inoltre che, come ho già messo in evidenza nell'esaminare il primo quesito, secondo la Corte il fatto di accompagnare con scritte esplicative la denominazione del prodotto può non essere sufficiente a garantire l'informazione del consumatore e che ciò, ad esempio, si verifica quando le caratteristiche del prodotto commercializzato sono sostanzialmente diverse da quelle del prodotto al quale la denominazione tradizionale viene associata (12).
36 La difesa della società ricorrente fa rilevare che l'art. 3, n. 1, del regolamento, se interpretato nel senso che è vietato l'uso del termine «formaggio» per designare prodotti derivati dal latte nei quali una componente naturale sia stata sostituita da una componente estranea e che questo divieto trova applicazione anche quando eventualmente sulla confezione vengano fatte figurare delle note esplicative al riguardo, avrebbe una portata eccessiva, non necessaria per la tutela del consumatore, e pertanto contrasterebbe con il principio di proporzionalità. Questa tutela, infatti, nell'opinione della ricorrente, potrebbe essere assicurata in modo altrettanto efficace attraverso le anzidette note esplicative. Tale rilievo confermerebbe la tesi secondo cui il divieto de quo dovrebbe invece essere interpretato in maniera flessibile, riconoscendosi la possibilità di usare il termine «formaggio» anche per prodotti lattiero-caseari nei quali la sostanza grassa naturale sia stata sostituita con grasso vegetale, ciò, beninteso, a condizione che l'informazione del consumatore venga adeguatamente garantita.
37 Tale tesi non è fondata. La logica d'insieme del regolamento de quo, ed in particolare della disposizione di cui all'art. 3, n. 1, non consentono di accoglierla.
38 Conviene ricordare che il regolamento disciplina la denominazione dei prodotti lattiero-caseari con lo scopo di proteggere la composizione naturale di tali prodotti nell'interesse dei produttori e dei consumatori della Comunità e riconosce la necessità di «evitare qualsiasi confusione nella mente del consumatore tra i prodotti lattiero-caseari e gli altri prodotti alimentari, compresi quelli che contengono in parte componenti del latte (13). Ora, è noto che, secondo la costante giurisprudenza della nostra Corte, una disposizione può limitare la libertà di operare dell'imprenditore solo nei limiti in cui ciò sia necessario per il conseguimento delle finalità che il legislatore intende realizzare con la disposizione limitativa. La stessa giurisprudenza sottolinea anche che il legislatore comunitario, soprattutto quando interviene, come nel caso di specie, nell'area delle attività economiche, non può non godere di un ampio margine di apprezzamento nelle sue scelte (14).
39 Ora, adottando la normativa in esame, il legislatore comunitario ha ritenuto indispensabile introdurre il divieto per cui è controversia. C'è da chiedersi se, tenuto conto del principio di proporzionalità, tale divieto debba intendersi di portata assoluta. Ritengo che a tale quesito debba darsi risposta affermativa. Il legislatore, infatti, facendo uso del suo margine di apprezzamento, particolarmente ampio quando i suoi interventi incidono sulle attività economiche, manifestamente ha considerato che solo un rigido divieto di usare la denominazione «formaggio» per prodotti derivati dal latte che siano stati privati della sostanza grassa naturale possa impedire con certezza qualsiasi confusione nella mente del consumatore, confusione che potrebbe essere suscitata dall'uso del termine «formaggio», anche se accompagnato da scritte esplicative. Occorre infatti considerare che è il termine «formaggio» che attrae l'attenzione del consumatore e gli consente di orientarsi, mentre può presumersi che le scritte esplicative esercitino una influenza eventuale e comunque minore sulle sue scelte. Ne segue che il divieto per cui è causa non può ritenersi sproporzionato rispetto alla finalità con esso perseguita. Tale conclusione costituisce une conferma della interpretazione dell'art. 3, n. 1, che più sopra ho prospettato.
40 Suggerisco pertanto alla Corte di rispondere al secondo quesito pregiudiziale in senso negativo, e precisamente nel senso che il divieto enunciato all'art. 3, n. 1, del regolamento resta operante anche quando la denominazione di «formaggio» venga completata con l'apposizione sulla confezione di indicazioni descrittive quali «Questo formaggio dietetico è ricco di acidi grassi polinsaturi» oppure «Questo formaggio dietetico è ideale per un'alimentazione volta a tenere sotto controllo il colesterolo».
Conclusioni
41 Per tutte le considerazioni sin qui esposte, propongo alla Corte di rispondere come segue ai quesiti formulati dal Bundesgerichtshof:
«1) L'art. 3, nn. 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 1898/87 del Consiglio, del 2 luglio 1987, relativo alla protezione della denominazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari all'atto della loro commercializzazione, letto anche in relazione all'art. 3, n. 2, della direttiva 89/398/CEE del Consiglio, del 3 maggio 1989, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i prodotti destinati ad un'alimentazione particolare, deve essere interpretato nel senso che un prodotto derivato dal latte nel quale la materia grassa naturale sia stata interamente sostituita da materia grassa vegetale non può essere denominato "formaggio";
2) Il divieto enunciato all'art. 3, n. 1, del regolamento (CEE) n. 1898/87 del Consiglio, del 2 luglio 1987, relativo alla protezione della denominazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari all'atto della loro commercializzazione, resta operante anche nell'ipotesi in cui la denominazione "formaggio dietetico (oppure formaggio dietetico molle) con olio vegetale per un'alimentazione povera di grasso" fosse completata con l'apposizione sulla confezione di indicazioni descrittive quali "Questo formaggio dietetico è ricco di acidi grassi polinsaturi" oppure "Questo formaggio dietetico è ideale per un'alimentazione volta a tenere sotto controllo il colesterolo"».
(1) - GU L 182, pag. 36. Tale regolamento è stato da ultimo modificato dal regolamento (CE) n. 623/98 della Commissione, del 19 marzo 1998 (GU L 85, pag. 3).
(2) - GU L 186, pag. 27. Tale direttiva è stata da ultimo modificata dalla direttiva 96/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996 (GU 1997, L 48, pag. 20).
(3) - L'art. 3, n. 1, del regolamento «non si applica alla designazione di prodotti la cui natura esatta è chiara per uso tradizionale, e/o qualora le denominazioni siano chiaramente utilizzate per descrivere una qualità caratteristica del prodotto».
(4) - Ai sensi dell'art. 1, n. 2, lett. a, rientrano in tale categoria quei «prodotti alimentari che, per la loro particolare composizione o per il particolare processo di fabbricazione, si distinguono nettamente dai prodotti alimentari di consumo corrente, sono adatti all'obiettivo nutrizionale indicato e sono commercializzati in modo da indicare che sono conformi a tale obiettivo».
(5) - Direttiva 79/112/CEE del 18 dicembre 1978, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonché la relativa pubblicità (GU 1979, L 33, pag. 1). Tale direttiva è stata da ultimo modificata dalla direttiva 97/4/CE del Parlamento e del Consiglio, del 27 gennaio 1997 (GU L 43, pag. 21).
(6) - Ad esempio, il cioccolato dietetico per i diabetici, pur dovendo rispettare, ai sensi dell'art. 3, n. 2, della direttiva, tutte le componenti obbligatorie del cioccolato di consumo corrente, potrà essere prodotto sostituendo la componente riguardante gli zuccheri, che non sono tollerati dai diabetici, con il fruttosio o con alcuni succedanei dello zucchero. Il cioccolato così prodotto potrà essere commercializzato, in assenza di disposizioni contrarie concernenti l'uso della denominazione «cioccolato», mantenendo tale denominazione, alla quale verrà aggiunta un'espressione indicante la sua natura particolare, ad esempio «dietetico».
(7) - La proposta della Commissione (GU C 1984 111, pag. 7) prevedeva, invece, tale esclusione. L'art. 4, infatti, recitava: «il presente regolamento lascia impregiudicate le disposizioni riguardanti i prodotti alimentari destinati a un'alimentazione particolare ai sensi della direttiva 77/94/CEE». Quest'ultima direttiva (GU L 26, pag. 55) è stata sostituita dalla direttiva qui in esame. Il fatto che tale proposta non sia stata accolta denuncia la volontà del legislatore comunitario di rendere il regolamento applicabile anche ai prodotti dietetici.
(8) - Sentenza 14 luglio 1988, causa 298/87 (Racc. pag. 4489, in particolare punti 21 e 24).
(9) - Sentenza 22 settembre 1988, causa 286/86, Pubblico ministero/Deserbais (Racc. pag. 4907, punto 13). Il caso riguardava la legislazione francese, che sanzionava penalmente l'uso della denominazione di formaggio «Edam» per formaggi aventi un tenore di grasso inferiore al 40%.
(10) - Punto 11 della sentenza Deserbais, citata.
(11) - V., ad esempio, la sentenza 16 dicembre 1980, causa 27/80, Fietje, Racc. pag. 3839.
(12) - Punto 23 della sentenza Smanor, citata. Nel caso si trattava di un'etichetta contenente la data limite di vendita o di consumo. V. anche la sentenza 10 novembre 1992, causa C-3/91, Exportur (Racc. pag. I-5529, punti 27 e 28).
(13) - Così si esprime il sesto `considerando' del regolamento.
(14) - V., tra le più recenti, le sentenze 19 novembre 1998, causa C-150/94, Regno Unito/Consiglio (Racc. pag. I-7235), 10 marzo 1998, causa C-122/95, Germania/Consiglio (Racc. pag. I-973), 19 febbraio 1998, causa C-4/96, Northern Ireland Fish Producers' Organisation Ltd (NIFPO) e Northern Ireland Fishermen's Federation/Department of Agriculture for Northern Ireland (Racc. pag. I-681).
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