Conclusioni dell avvocato generale
I - Introduzione
1 Varie organizzazioni rappresentative del personale di una società di produzione audiovisiva, che ha fruito di un aiuto di Stato, contestano la legittimità della decisione della Commissione che ha dichiarato tale aiuto incompatibile con il mercato comune, presentando il ricorso previsto dall'art. 173, quarto comma, del Trattato CE (ora divenuto, a seguito di modifica, l'art. 230 CE). Non credo che la giurisprudenza sia la strada più appropriata per esprimere, nell'ambito procedurale, la dimensione sociale dei trattati. Penso però che il presente ricorso possa chiarire l'interpretazione della Corte di giustizia sui requisiti prescritti affinché i singoli direttamente ed individualmente riguardati da una decisione di cui non siano i destinatari abbiano un interesse ad agire. Sarebbe infatti altamente auspicabile che, in materia di interesse ad agire, la casistica attuale desse spazio a criteri generali più chiari e sicuri.
II - I fatti
2 Secondo l'ordinanza del Tribunale, che costituisce l'oggetto del ricorso, i fatti all'origine del procedimento si riassumono nel seguente modo:
«La Société française de production (in prosieguo: la «SFP») é una società controllata dallo Stato francese, la cui attività principale consiste nella produzione e nella trasmissione di programmi per la televisione.
Con decisioni 27 febbraio 1991 e 25 marzo 1992 la Commissione autorizzava due versamenti di aiuti alla SFP da parte delle autorità francesi, effettuati nel periodo dal 1986 al 1991, per un importo totale di 1260 milioni di FF.
Detto Stato procedeva in seguito a nuovi interventi a favore della SFP, versandole 460 milioni di FF nel 1993 e 400 milioni di FF nel 1994. Ritenendosi svantaggiate dai prezzi poco elevati che l'aiuto ricevuto dalla SFP consentiva a questa di praticare, varie società concorrenti presentavano il 7 aprile 1994 un reclamo alla Commissione.
Con decisione 16 novembre 1994 questa avviava il procedimento previsto dall'art. 93, n. 2, del Trattato CE in relazione agli ultimi due versamenti effettuati nel 1993 e nel 1994, e con comunicazione 95/C 80/04 (1) invitava il governo francese e le parti interessate a presentare le loro osservazioni. Essa invitava inoltre il governo francese a fornirle un piano di ristrutturazione e a impegnarsi a non mettere altri fondi pubblici a disposizione della SFP senza la sua previa autorizzazione. Le autorità francesi presentavano le loro osservazioni con lettera 16 gennaio 1995.
Con decisione 5 maggio 1996, che ha dato luogo alla Comunicazione 96/C 171/03 (2), la Commissione decideva di ampliare l'oggetto del procedimento per comprendervi nuovi aiuti pubblici, per un importo di 250 milioni di FF, il cui versamento era stato annunciato dalle autorità francesi il 19 febbraio 1996.
Dopo l'avvio del procedimento, la Commissione non riceveva nessuna osservazione degli altri Stati membri, né degli altri interessati.
Il 2 ottobre 1996 la Commissione adottava la decisione 97/238/CE, avente ad oggetto l'aiuto accordato dal governo francese alla società di produzione audiovisiva Société française de production (in prosieguo: la «decisione») (3). In questa decisione essa considerava illegittimo l'aiuto controverso, risultante da versamenti successivi effettuati durante il periodo 1993-1996, per un importo totale di 1 miliardo e 110 milioni di FF, perché concesso in violazione del procedimento di previa notifica previsto dall'art. 93, n. 3, del Trattato. La Commissione riteneva che detto aiuto fosse incompatibile con il mercato comune, dal momento che non poteva beneficiare di nessuna delle deroghe previste dall'art. 92, n. 3, lett. c) e d), del Trattato. Di conseguenza, ingiungeva al governo francese di procedere al recupero dell'aiuto, maggiorato degli interessi calcolati a partire dalla data della sua concessione fino alla data del suo rimborso».
III - Il procedimento dinanzi al Tribunale di primo grado
3 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 24 giugno 1997, la commissione aziendale interna alla SFP, il Syndicat national de radiodiffusion et de télévision CGT, il Sydicat unifié de radio et de télévision CFDT, il Syndicat national Force ouvrière de radiodiffusion et de télévision nonché il Syndicat national de l'encadrement audiovisuel CFE-CGC hanno proposto ricorso contro la decisione ai sensi dell'art. 173 del Trattato CE. La Commissione ha sollevato un'eccezione di irricevibilità ai sensi dell'art. 114, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, a proposito della quale i ricorrenti hanno presentato le loro osservazioni.
4 Il 18 febbraio 1998, il Tribunale ha emesso un'ordinanza nella quale, accogliendo l'eccezione sollevata dalla convenuta, ha dichiarato il ricorso irricevibile e condannato i ricorrenti alle spese.
IV - Il ricorso
5 Le organizzazioni che hanno proposto il ricorso fanno valere, in primo luogo, che il Tribunale ha dato un'interpretazione errata dell'art. 173, quarto comma, del Trattato CE, ritenendo che gli organi riconosciuti, che rappresentano i lavoratori di una impresa beneficiaria di un aiuto di Stato, non siano individualmente riguardati da una decisione della Commissione che dichiari tale aiuto incompatibile con il mercato comune.
I ricorrenti sostengono inoltre che l'ordinanza del Tribunale sia erronea in diritto poiché ha ritenuto che i ricorrenti in primo grado non fossero direttamente riguardati dalla decisione della Commissione 5 maggio 1996.
Tratterò in seguito ciascuno di tali argomenti, non senza esaminare prima un'importante questione sollevata in via preliminare dai ricorrenti.
a) Sull'argomento preliminare dei ricorrenti
6 I ricorrenti affermano, in via preliminare, che, contrariamente a quanto avvenuto in materia di concentrazione tra imprese, ove l'intervento della Commissione si pone esclusivamente nel settore della concorrenza, l'intervento della Commissione, in materia di aiuti di Stato, deve tener conto anche degli obiettivi generali della Comunità, tra cui figurano quelli che riguardano «un elevato livello di occupazione e di protezione sociale» (art. 2 CE). Tale obbligo sarebbe il corollario della facoltà che appartiene alla Commissione, nell'ambito del controllo sugli aiuti, di vietare o d'imporre scelte politiche. A titolo di esempio, i ricorrenti fanno riferimento alla causa relativa al Fonds national pour l'emploi (4).
7 Riconosco che sapere quali siano i naturali destinatari del regime comunitario degli aiuti di Stato abbia, nella fattispecie, un'importanza determinante. Ritornerò sull'argomento in seguito, quando esaminerò se i ricorrenti siano individualmente interessati. Comunque sia, le affermazioni dei ricorrenti, sebbene interessanti, si avvicinano più a proposte di politica legislativa che ad interpretazioni de lege lata della realtà giuridica attuale.
8 Né nei Trattati né nella giurisprudenza della Corte troviamo elementi che inducano a sostenere che, in materia di aiuti di Stato, l'intervento della Commissione e il controllo della loro legittimità debbano conformarsi agli obiettivi generali della Comunità, in particolare a quelli di ordine sociale, in modo maggiore che in altri settori dell'attività comunitaria, quale quello del controllo sulle concentrazioni tra imprese. Nell'uno come nell'altro settore, l'obiettivo principale della politica comunitaria é garantire un livello effettivo di concorrenza.
Gli insegnamenti che si possono ricavare dalla causa del Fonds national pour l'emploi, addotta dai ricorrenti, non permettono di giungere ad una diversa conclusione. Infatti, in tale causa, la Corte si é limitata a confermare la legittimità di una decisione della Commissione che ha stabilito che un determinato intervento dello Stato, volto a sostenere le spese di licenziamento e di reinserimento professionale derivanti da una ristrutturazione, pur costituendo un aiuto, poteva beneficiare della deroga prevista dall'art. 92, n. 3, lett. c), del Trattato CE (ora divenuto, a seguito di modifica, l'art. 87, n. 3, CE). Tale disposizione prevede che possono essere autorizzati gli aiuti destinati a «agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempreché non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse». Dalla stessa sentenza emerge (5) che per giungere a questa conclusione la Commissione si é fondata sulla riduzione di capacità risultante dalla ristrutturazione dell'impresa, sul fatto che i lavoratori licenziati erano i principali fruitori dell'aiuto e sull'importo limitato del sussidio erogato. Un possibile elemento che confermi tale conclusione é l'ampio potere discrezionale di cui dispone la Commissione quando si pronuncia sulla compatibilità in base a criteri di carattere sociale (6).
9 In ogni caso, sebbene l'art. 92, n. 3, lett. c), del Trattato CE potesse sicuramente essere interpretato come volto ad autorizzare gli aiuti destinati a migliorare il livello di occupazione e di protezione sociale, non si capisce perché, per questo unico motivo, occorra assoggettare il regime comunitario degli aiuti di Stato a considerazioni di politica sociale, e ancora meno in che modo, a seguito di tale assoggettamento, i destinatari stessi della politica sociale, e in particolare i lavoratori, occupino, nell'ambito degli artt. 92 e 93 del Trattato CE (divenuti artt. 87 CE e 88 CE), una posizione analoga a quella dei soggetti propri della concorrenza, vale a dire le imprese. Ne deriva che i lavoratori - o i loro rappresentanti riconosciuti - potrebbero teoricamente impugnare una decisione solo fornendo una prova giuridica che la concessione o il rifiuto di un aiuto abbia, non solo effetti limitati ad una impresa o a un settore, ma altresì un effetto negativo sul livello di occupazione o di protezione sociale nell'insieme della Comunità o in una parte sostanziale di essa.
Quindi, sebbene la Corte abbia ripetutamente affermato che, quando esamina la compatibilità di un regime di aiuti con il mercato comune, la Commissione possa tener conto di valutazioni economiche o sociali, non credo ciononostante - contrariamente a quanto afferma la Commissione nella sua controreplica - che tali valutazioni possano, in modo generale, essere oggetto di un sindacato giurisdizionale. Da un lato, la Commissione dispone in tale settore di un ampio potere discrezionale; dall'altro, il diritto comunitario non é, allo stato attuale, sufficientemente preciso da consentire la creazione di diritti - economici o sociali - che possano essere fatti valere in giudizio dai singoli.
10 In conclusione, non credo che, allo stato attuale, il diritto comunitario esiga una maggiore attenzione per l'obiettivo generale consistente in un elevato livello di occupazione e di protezione sociale nel settore del regime comunitario degli aiuti di Stato piuttosto che, ad esempio, in quello del controllo delle operazioni di concentrazione.
b) Sulla questione se i ricorrenti siano individualmente riguardati
11 Nella prima parte del loro unico motivo i ricorrenti sostengono che il Tribunale di primo grado ha commesso un errore di diritto ritenendo che gli organismi che rappresentano il personale dell'impresa beneficiaria dell'aiuto non fossero individualmente riguardati dalla decisione della Commissione ai sensi dell'art. 173, quarto comma, del Trattato CE. Il Tribunale avrebbe dato una definizione scorretta della nozione di «persona individualmente riguardata» e valutato in modo erroneo le circostanze del caso di specie.
12 Mi sia consentito, anzitutto, riassumere i motivi formulati dal Tribunale sulla questione se i ricorrenti siano individualmente interessati.
Il giudice di primo grado ha in primo luogo affermato che i ricorrenti non potevano legittimamente avvalersi del ragionamento sviluppato nelle sue sentenze 27 aprile 1995, Comité central d'entreprise de Perrier (7) (in prosieguo: la «sentenza Perrier») e Comité central d'entreprise de Vittel (8) (in prosieguo: la «sentenza Vittel»), nelle quali aveva affermato che una decisione della Commissione la quale dichiari una operazione di concentrazione compatibile con il mercato comune riguardava individualmente i rappresentanti riconosciuti dei lavoratori delle imprese interessate da detta operazione di concentrazione.
In dette due sentenze il Tribunale di primo grado aveva considerato che l'operazione riguardava individualmente i rappresentanti riconosciuti dei lavoratori delle imprese interessate perché il regolamento n. 4064/89 (9) li menzionava espressamente tra i terzi che giustificano un interesse sufficiente per essere sentiti dalla Commissione nel corso del procedimento amministrativo, il che li caratterizzava rispetto ad ogni altro terzo. Il Tribunale ha concluso che in materia di aiuti non esiste una disposizione analoga.
Il Tribunale ha poi ricordato che lo scopo del procedimento previsto dall'art. 93, n. 2, del Trattato CE é di consentire alla Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, di avere un'informazione completa su tutti i dati della causa e di munirsi di tutti i pareri necessari al fine di stabilire se l'aiuto sottoposto al suo esame sia o meno compatibile con il mercato comune. Non é quindi escluso che gli organismi che rappresentano i lavoratori dell'impresa beneficiaria di un aiuto possano, in quanto interessati ai sensi dell'art. 93, n. 2, del Trattato CE, presentare alla Commissione le loro osservazioni su considerazioni di ordine sociale di cui, se del caso, detta istituzione potrà tener conto. Questo tuttavia non é sufficiente ad identificarli in modo analogo allo Stato destinatario della decisione, poiché la mera qualifica di interessato non é sufficiente a identificare i ricorrenti rispetto a qualsiasi altro terzo potenzialmente interessato.
Il Tribunale di primo grado prosegue evidenziando che i ricorrenti non erano mai intervenuti presso la Commissione nel corso del procedimento amministrativo al fine di presentarle, in quanto interessati, le loro osservazioni su eventuali considerazioni di ordine sociale. Ma quand'anche l'avessero fatto, neanche questa sola circostanza sarebbe sufficiente a identificarli in modo analogo a quello del destinatario della decisione, poiché non hanno potuto dimostrare né che la loro posizione sul mercato fosse sostanzialmente lesa dalla decisione impugnata, ai sensi della sentenza Cofaz (10), né che la loro posizione di negoziatori fosse lesa dalla decisione, ai sensi delle sentenze Van der Kooy (11) e CIRFS (12).
Da quanto precede risulta che, in mancanza di una sostanziale incidenza sulla posizione concorrenziale e in assenza di effettiva lesione della facoltà di cui essi potrebbero disporre, in qualità di interessati ai sensi dell'art. 93, n. 2, del Trattato, di presentare le loro osservazioni nel corso del procedimento dinanzi alla Commissione, al quale del resto non hanno partecipato, i ricorrenti non potevano far valere un qualsivoglia pregiudizio idoneo a dimostrare che la loro situazione giuridica é sostanzialmente lesa dalla decisione impugnata. Essi non potevano pertanto essere considerati come individualmente riguardati ai sensi dell'art. 173, quarto comma, del Trattato CE.
13 Secondo i ricorrenti, la giurisprudenza della Corte relativa all'interesse ad agire dei terzi riguardati da una decisione varia a seconda si tratti di una impresa concorrente o di una associazione professionale di categoria. Nel primo caso, in base alla giurisprudenza Cofaz, la Corte esige che la posizione sul mercato dell'impresa ricorrente sia stata sostanzialmente lesa dall'aiuto che costituisce l'oggetto della decisione impugnata, mentre, nel secondo caso, ai sensi della giurisprudenza Van der Kooy, l'associazione professionale in questione deve essere stata lesa dall'atto controverso nella propria qualità di negoziatrice. In tali circostanze é necessario, per motivi di coerenza, che il giudice comunitario definisca criteri adatti alla situazione degli organismi rappresentativi del personale. Dato che questi sono riguardati dalla decisione, dal punto di vista delle sue ripercussioni di ordine sociale, é opportuno, per stabilire se siano individualmente interessati, determinare se la decisione abbia leso in maniera sostanziale la loro posizione nel settore dell'occupazione o, se si preferisce - visto che i rappresentanti dei lavoratori sono parti per definizione dei contratti collettivi - la loro capacità di negoziare le conseguenze di ordine sociale di una decisione.
14 La Commissione fa valere, dal canto suo, che la giurisprudenza relativa all'interesse ad agire dei terzi in materia di aiuti di Stato, quale emerge dalle sentenze Cofaz e Van der Kooy, non possa applicarsi al caso di specie, poiché retto da una diversa logica. Nelle due cause citate, i ricorrenti erano intervenuti, in qualità di operatori o di negoziatori, nei rapporti di concorrenza oggetto di tutela della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato. L'ampliare i limiti della cerchia più o meno determinata delle persone indicata dall'art. 173, quarto comma, del Trattato CE (13), includendovi, ad esempio, i vari creditori dell'impresa beneficiaria (banche, fornitori, clienti) o i suoi organismi interni rappresentativi (della direzione, del personale, degli azionisti), renderebbe tale ricorso simile ad una actio popularis, e questo provocherebbe conseguenze pregiudizievoli tanto sul piano procedurale che nel merito. Per il resto, la Commissione appare d'accordo con il tenore dell'ordinanza impugnata.
15 Per interpretare l'art. 173, quarto comma, del Trattato CE, é opportuno partire dall'idea che il Trattato ha configurato un sistema di accesso ristretto al sindacato di legittimità delle decisioni delle istituzioni. Solo il duplice requisito che il soggetto non destinatario della decisione sia direttamente ed individualmente interessato potrà attribuirgli il diritto di agire in giudizio. Poiché é necessario che entrambe le condizioni siano soddisfatte, la Corte si é limitata, nella maggior parte delle cause decise, a verificare se, nel caso sottopostole, almeno una di queste fosse soddisfatta. Ove ciò non avvenga, per evidenti motivi di economia processuale (14), essa non procede alla verifica dell'altra condizione. A dispetto dell'ordine dei termini nell'articolo del Trattato, la Corte preferisce in genere verificare se l'interessato sia individualmente interessato. Tale scelta appare ragionevole. Infatti, la nozione di identificazione di un terzo permette, in via di principio, una maggiore astrazione della nozione di incidenza diretta (15). La definizione dei criteri che possono delimitare le categorie astratte dei soggetti lesi da una decisione può far conseguire meglio l'obiettivo della certezza del diritto - che deve guidare ogni disposizione relativa all'accesso al sindacato giurisdizionale - rispetto alla definizione del carattere diretto di tale lesione, che dipende maggiormente dalle circostanze di ogni causa. Inoltre, nella materia in questione, il problema se la concessione o il rifiuto di un aiuto di Stato abbia direttamente riguardato una persona determinata ha, per sua stessa natura, un carattere più ipotetico e, conseguentemente, più difficile da sottoporre ad un sindacato giurisdizionale.
16 Da una costante giurisprudenza risulta, dopo la sentenza 15 luglio 1963, Plaumann (16), che, per poter intentare un ricorso in base all'art. 173, quarto comma, del Trattato CE, i soggetti diversi dai destinatari di una decisione possono affermare di essere interessati individualmente solo se la decisione rechi loro pregiudizio a causa di determinate qualità loro proprie o di una situazione di fatto che li caratterizzi rispetto a chiunque altro e quindi li identifichi in modo analogo al destinatario.
Si é detto, non a torto, che la definizione dell'incidenza individuale data dalla Corte sposta la questione cruciale a vantaggio dell'identificazione di qualità o di circostanze di fatto che possono distinguere sufficientemente determinati soggetti. Comunque sia, la strada che la Corte ha preferito percorrere consiste nell'analizzare la fondatezza di ogni causa ricercando se, in ognuna di esse, vengano soddisfatte le condizioni necessarie per la sua qualificazione. E' opportuno notare che, nell'ambito di tale controllo, la Corte tende a fondare la sua valutazione su situazioni di fatto per sapere se la terza persona sia individualmente interessata, lasciando da parte la nozione più astratta delle qualità specifiche. La Corte vi ricorre quasi esclusivamente per respingere l'esistenza di tale incidenza (17), e ciò ha probabilmente contribuito ad accentuare l'elaborazione caso per caso della sua giurisprudenza.
17 Nell'ambito dell'art. 93 del Trattato CE (18) i vari terzi cui la Corte riconosce essere individualmente (e direttamente) interessati possono raggrupparsi, ai fini dell'analisi, in tre categorie: a) le imprese beneficiarie, attualmente o potenzialmente, dell'aiuto di Stato di cui trattasi; b) le imprese concorrenti dell'impresa beneficiaria e le loro associazioni professionali, e c) talune associazioni di operatori economici lese nella loro capacità di negoziare. Si tratta comunque di soggetti che, rispetto all'atto impugnato, sono determinati o quantomeno possono esserlo.
18 Viene generalmente riconosciuto l'interesse ad agire dell'impresa beneficiaria dell'aiuto, o del progetto di aiuto, la cui compatibilità con il mercato comune costituisce l'oggetto della decisione della Commissione (19).
19 Le imprese o associazioni di imprese concorrenti dell'impresa beneficiaria possono dimostrare un collegamento individuale con la decisione impugnata se hanno partecipato attivamente alla definizione del quadro politico nel quale si inseriscono gli aiuti, o al procedimento previsto dall'art. 93, n. 2, del Trattato CE (20), ovvero, quando queste abbiano partecipato a tale procedimento, se la loro posizione sul mercato si riveli sostanzialmente danneggiata dal provvedimento di aiuto (21), o anche allorché la Commissione abbia ritenuto compatibile con il mercato comune un aiuto senza avviare tale procedura, sempre che la ricorrente possa essere lesa nei suoi interessi dalla concessione dell'aiuto (22).
20 Nonostante la Corte abbia evitato di pronunciarsi categoricamente, penso si possa dire, in modo generale e con una certa sicurezza, che ogni impresa in reale concorrenza con l'impresa beneficiaria di un aiuto di Stato possa presentare un ricorso d'annullamento di una decisione relativa a tale aiuto, quando la concessione di quest'ultimo possa pregiudicare la propria posizione sul mercato (23). Infatti nella misura in cui, in un regime di libera concorrenza, il beneficio accordato ad un'impresa si traduca in un pregiudizio per i concorrenti, non si può ritenere che questi ultimi siano riguardati in maniera meno diretta e meno individuale dall'aiuto rispetto all'impresa beneficiaria.
21 E' vero che la Corte sembra richiedere, nella maggior parte dei casi, una certa partecipazione dell'impresa che si ritiene legittimata ad agire nel corso della fase amministrativa preliminare, e che essa abbia domandato di esaminare la pratica o presentato le proprie osservazioni, o almeno che l'impresa abbia avuto diritto ad tale partecipazione, in quanto appartenente al gruppo astratto di «interessati» di cui all'art. 93 del Trattato CE. Tuttavia, tale requisito non deve essere visto, a mio avviso, come una condizione ulteriore per poter agire in giudizio, il che sarebbe in contrasto col disposto dell'art. 173, quarto comma, del Trattato CE. Infatti, in tal modo si aggiungerebbe un requisito che non figura nel Trattato. Sarebbe inoltre per lo meno strano che il godimento del diritto materiale di esercitare una determinata azione fosse assoggettato al riconoscimento di talune prerogative procedurali. E' la ragione per cui penso che la Corte veda piuttosto, in tali prerogative di ordine procedurale, degli indizi del fatto che i titolari siano individualmente interessati rispetto ad ogni altra impresa (24).
22 E' evidente che nella fattispecie i ricorrenti non appartengono né pretendono appartenere alle categorie assimilabili a quelle beneficiarie dell'aiuto o delle imprese concorrenti. Occorre quindi esaminare gli altri casi in cui la Corte ha riconosciuto l'interesse ad agire ai sensi dell'art. 173, quarto comma, del Trattato CE.
23 Infatti, accanto alla chiara giurisprudenza esposta sopra, che privilegia in tutta coerenza gli attori naturali della libera concorrenza, i giudici comunitari - sempre nell'ambito del regime degli aiuti di Stato - hanno riconosciuto situazioni particolari di soggetti terzi rispetto al destinatario, che beneficiavano della tutela dell'art. 173, quarto comma, del Trattato CE, e che non é sempre facile riportare ad uno schema coerente. Le sentenze pronunciate nelle cause Van der Kooy e CIRFS, in particolare, ne costituiscono la prova.
24 Sembra opportuno ricordare, in questa fase dell'analisi, che la Corte non riconosce, in via di principio, un interesse ad agire «corporativo». Una organizzazione che ha come oggetto la difesa degli interessi collettivi di una categoria di singoli non può considerarsi direttamente ed individualmente riguardata da un atto che incide sugli interessi generali di tale categoria (25). Le associazioni di imprese che presentano un ricorso di annullamento non godono quindi di maggiori prerogative di quelle spettanti alle imprese rappresentate considerate singolarmente. Una soluzione identica si impone per quanto concerne gli organismi rappresentativi dei lavoratori (26), che non possiedono uno specifico interesse ad agire pur avendo partecipato alle trattative che hanno preceduto l'atto impugnato (27).
25 Orbene, nella causa Van der Kooy numerosi orticoltori olandesi a titolo personale, ed un organismo pubblico che rappresentava gli interessi generali della categoria, vale a dire il Landbouwschap, avevano presentato ricorso contro la decisione della Commissione che dichiarava incompatibile con il mercato comune un aiuto concesso sotto forma di tariffa preferenziale per il gas naturale destinato al riscaldamento delle serre. L'avvocato generale Slynn ha affermato che il ricorso doveva essere ritenuto ricevibile per gli orticoltori, perché erano sostanzialmente lesi dalla decisione che richiedeva la restituzione dell'aiuto (28), e irricevibile per il Landbouwschap, per il quale ha ricordato la giurisprudenza relativa all'interesse ad agire «corporativo» precedentemente menzionata. La soluzione proposta dall'avvocato generale rientrava quindi nello schema giurisprudenziale precedentemente descritto. Orbene, la Corte è stata di diverso avviso.
Per quanto concerne gli orticoltori ricorrenti, la Corte ha considerato che la decisione della Commissione li riguardava a motivo della loro sola qualità obiettiva di operatori nel settore stabiliti nei Paesi Bassi, che potevano fruire della tariffa preferenziale del gas come qualsiasi altro orticoltore che si trovasse nella stessa situazione. La decisione appariva quindi nei loro confronti come un provvedimento di portata generale, che si applicava a situazioni determinate obiettivamente ed implicava effetti giuridici nei confronti di una categoria di persone considerate in modo generale ed astratto. Per questo motivo i ricorrenti non potevano considerarsi individualmente riguardati dalla decisione impugnata (29). Tale conclusione dà inevitabilmente l'impressione che i requisiti per essere considerati individualmente interessati variano in relazione al numero dei beneficiari dell'aiuto (30), e sembra tanto più strana in quanto la causa riguardava in particolare il ricupero di un aiuto già erogato, e ciò permetteva di identificarne tutti i beneficiari.
Per quanto riguarda il Landbouwschap, la soluzione adottata dalla Corte sottolineava che tale organismo aveva partecipato attivamente al procedimento a norma dell'art. 93, n. 2, del Trattato CE, e figurava tra i firmatari dell'accordo in cui si era stabilita la tariffa preferenziale. Aveva quindi un interesse ad agire derivante dal fatto che la sua posizione era lesa nella sua qualità di negoziatrice delle tariffe del gas nell'interesse degli orticoltori (31). E' difficile non vedere in tale asserzione un riconoscimento dell'interesse ad agire «corporativo» che la Corte aveva esplicitamente respinto.
26 La dimostrazione che la giurisprudenza Van der Kooy sia circondata da incertezza é data dalle conclusioni dell'avvocato generale Lenz presentate in occasione di questioni analoghe sorte nella causa CIRFS. In tale causa, il CIRFS, associazione dei principali fabbricanti mondiali di fibre sintetiche, e, a titolo individuale, numerose imprese del settore, avevano contestato la legittimità di una decisione della Commissione che rifiutava l'avvio del procedimento previsto dall'art. 93, n. 2, in merito ad un progetto di aiuto. L'avvocato generale ha proposto che la domanda del CIRFS fosse considerata irricevibile in applicazione dei principi sulla legittimazione a proporre un ricorso delle associazioni d'impresa, e che fosse considerato ricevibile il ricorso di una delle imprese ricorrenti, che aveva preso parte al procedimento che era sfociato nell'impugnata decisione di rifiuto. Secondo l'avvocato generale Lenz, la ricevibilità del ricorso del Landbouwschap decisa dalla Corte nella causa Van der Kooy era dovuta al fatto che tale organismo pubblico in una certa misura poteva essere equiparato all'autorità che aveva concesso l'aiuto (32).
La Corte ha tuttavia preferito evidenziare che il CIRFS aveva intrapreso, nell'interesse dei produttori di fibre sintetiche, varie iniziative a proposito della politica di ristrutturazione di questo settore, intervenendo come interlocutore della Commissione in merito all'istituzione, alla proroga e all'adeguamento della disciplina cui esso stesso si assoggettava. Inoltre, durante il procedimento che ha preceduto la controversia, il CIRFS aveva partecipato attivamente alle trattative con la Commissione, presentandole osservazioni scritte e tenendosi in stretto contatto con gli uffici competenti. Per tutte queste ragioni, la decisione impugnata incideva sulla posizione del CIRFS nella sua qualità di negoziatore della disciplina (33).
Per ragioni di economia processuale la Corte ha ritenuto non necessario esaminare la legittimazione ad agire degli altri ricorrenti (34).
27 La giurisprudenza Van der Kooy, così consolidata, sembra aver aperto una nuova strada alla proposizione da parte di terzi dei ricorsi contro le decisioni delle istituzioni. Nell'ambito specifico degli aiuti di Stato, sono legittimati a presentare ricorso d'annullamento, oltre agli operatori economici la cui situazione sul mercato sia sensibilmente danneggiata, i soggetti che abbiano partecipato attivamente al procedimento di adozione dell'atto o del regime giuridico di cui trattasi, quando venga lesa la loro posizione di negoziatori.
28 Confesso di non comprendere perché l'interesse del semplice negoziatore - senza collegamenti con lo svolgimento della libera concorrenza - meriti maggiore protezione giuridica di tanti altri interessi legittimi in gioco. Dinanzi a tale situazione, é comprensibile che i ricorrenti che hanno proposto ricorso sostengano che il Tribunale di primo grado avrebbe dovuto definire i criteri di ricevibilità adattati alla posizione degli organismi che rappresentano il personale. Tuttavia, se così fosse, si dovrebbe riconoscere che ogni interesse legittimo consenta di presentare il ricorso di annullamento, contrariamente al testo dell'art. 173, quarto comma, del Trattato CE e alla giurisprudenza della Corte. D'altra parte, la funzione giurisdizionale non consente che ci si limiti a decidere caso per caso, senza ricercare un certo grado di astrazione nell'inter logico seguito, salvo privare le decisioni giurisdizionali della necessaria prevedibilità.
29 In tali condizioni, ritengo utile formulare un criterio generale comune alle due situazioni per le quali si ammette la ricevibilità, descritte sopra: quella delle imprese concorrenti e quella di determinati soggetti negoziatori. Come si è visto, se, nel primo caso, la Corte ha preso in considerazione la tutela delle garanzie procedurali, nel secondo caso ha sottolineato la partecipazione del ricorrente alla formazione dell'atto. Il fatto di essere individualmente interessato può così essere definito, in generale, in funzione della cooperazione oggettiva del soggetto alla creazione dell'atto che intende impugnare. In altri termini, le persone che l'istituzione autrice dell'atto prende in considerazione o, meglio, quelle che, in diritto, avrebbe dovuto prendere in considerazione, sono ritenute individualmente riguardate da questo.
E' quanto pensava l'avvocato generale Lenz quando, nelle sue conclusioni nella causa CIRFS, si domandava quale fosse il significato da attribuire all'intervento del ricorrente nella causa dal punto di vista del suo interesse ad agire ai sensi dell'art. 173, quarto comma:
«A mio parere, tale condizione é anzitutto strettamente connessa al controllo dello scopo di tutela propria delle norme sulla concorrenza, di cui le garanzie procedurali costituiscono l'espressione. Oltre a ciò, la Corte esige che questa tutela, prevista dalle disposizioni pertinenti, venga realizzata proprio tramite la partecipazione dell'interessato al procedimento amministrativo. In tal caso l'istituzione comunitaria deve infatti tener conto degli argomenti di detta persona, non solo nell'interesse di una corretta applicazione del diritto comunitario, ma anche nell'interesse di quest'ultima» (35).
30 Lo stesso ragionamento può essere esteso alle organizzazioni che il diritto comunitario legittima a partecipare, in quanto negoziatrici, alla formazione di un atto. Come nel caso delle garanzie procedurali, il loro interesse individuale non deriva dall'intervento preliminare nel procedimento, circostanza estranea alla decisione di merito; se esse sono individualmente interessate (ed hanno conseguentemente la legittimazione ad agire), e se, del resto, partecipano al procedimento amministrativo é perché l'istituzione comunitaria ha all'obbligo di considerare la posizione di determinate persone quando adotta un atto (36).
31 Penso che in questa prospettiva si debbano interpretare le due interessanti sentenze rese il 27 aprile 1995 dal Tribunale di primo grado, nelle cause Perrier e Vittel, già citate. Benché si pongano in un diverso contesto normativo - quello del controllo delle operazioni di concentrazione -, esse forniscono elementi di valutazione utili per l'analisi della presente causa.
In entrambi i casi si trattava - per quanto qui rileva - di stabilire se i rappresentanti riconosciuti dei lavoratori dell'impresa assorbita fossero titolari di un interesse per impugnare una decisione della Commissione relativa alla compatibilità con il mercato comune dell'operazione di concentrazione di cui trattasi.
Il Tribunale di primo grado ha sottolineato che il testo normativo che disciplina il controllo comunitario delle operazioni di concentrazione tra imprese, vale a dire il regolamento n. 4064/89, da una parte impone alla Commissione di effettuare un bilancio economico dell'operazione di concentrazione di cui trattasi, il che può comportare considerazioni di ordine sociale (tredicesimo 'considerando') (37) e, dall'altra, sancisce espressamente il diritto dei rappresentanti dei lavoratori delle imprese interessate di essere sentiti (art. 18, n. 4). Alla luce di quanto precede, la situazione dei lavoratori delle imprese che formano oggetto dell'operazione di concentrazione di cui trattasi può essere presa in considerazione dalla Commissione all'atto dell'emanazione della sua decisione. In materia di controllo delle operazioni di concentrazione, la designazione espressa dei rappresentanti riconosciuti dei lavoratori, tra i terzi in possesso di un interesse sufficiente per essere sentiti dalla Commissione, é sufficiente a distinguerli rispetto a qualsiasi altro terzo, senza che sia necessario dimostrare, ai fini della ricevibilità del ricorso se, quantomeno prima facie, tale operazione sia atta a pregiudicare gli obiettivi sociali previsti dal Trattato (38).
Il Tribunale conclude osservando, a giusto titolo, che la legittimazione ad agire dei terzi in possesso di un interesse sufficiente non é necessariamente subordinata alla loro partecipazione al procedimento amministrativo. Questa partecipazione comporta tutt'al più una presunzione a favore della ricevibilità del loro ricorso (39).
32 Da quanto precede consegue che la Commissione é tenuta, in materia di concentrazioni di imprese - ai sensi del regolamento n. 4064/89 - a prendere particolarmente in considerazione la situazione dei lavoratori delle imprese interessate. Questo insieme di persone é, per tale ragione, identificato in modo analogo al destinatario dell'atto eventualmente adottato dalla Commissione. Infatti, in ciascuno dei settori di intervento della Comunità, le persone che, nel corso del procedimento che ha portato all'adozione dell'atto, hanno il diritto di essere sentite in vista dell'elaborazione del suo contenuto, per espressa disposizione del Trattato o del diritto derivato, si distinguono da ogni altra persona la cui situazione giuridica potrebbe essere lesa dall'atto di cui trattasi. Esse possono quindi, ai sensi dell'art. 173, quarto comma, del Trattato CE, chiedere al giudice comunitario di verificare, non solo se i loro diritti procedurali siano stati rispettati, ma anche se la decisione adottata all'esito di tale procedimento non sia viziata da un errore manifesto di valutazione o da uno sviamento di potere (40).
33 Ebbene, nel caso di specie nessuna di tali condizioni é soddisfatta. In materia di aiuti di Stato, la scarna legislazione esistente (essenzialmente gli artt. 92 e 93 del Trattato CE) (41), contrariamente a quanto avviene nel settore delle concentrazioni tra imprese, non attribuisce alcun particolare diritto di audizione ai rappresentanti dei lavoratori. Per il resto, nessuna disposizione obbliga la Commissione, quando esamina la compatibilità di un aiuto con il mercato comune, a prendere specificamente in considerazione la situazione dei lavoratori, i loro interessi o, in modo più generale, a compiere valutazioni di ordine sociale.
34 In tali circostanze, il Tribunale di primo grado ha agito secondo diritto concludendo che, in mancanza di un'incidenza su una posizione concorrenziale e in assenza di effettiva lesione della facoltà di presentare le loro osservazioni nel corso del procedimento dinanzi alla Commissione, i ricorrenti non possono far valere un qualsivoglia pregiudizio idoneo a dimostrare che la loro situazione giuridica é sostanzialmente lesa dalla decisione impugnata, e non possono essere considerati pertanto come individualmente riguardati ai sensi dell'art. 173, quarto comma, del Trattato (42).
c) Sulla questione se i ricorrenti siano direttamente riguardati
35 Nella seconda parte del loro motivo unico i ricorrenti adducono che il Tribunale di primo grado ha commesso un errore di diritto ritenendo che la decisione controversa non li riguardasse direttamente. A loro parere, la restituzione dell'aiuto e la successiva ristrutturazione dell'impresa avranno come ineluttabili conseguenze la soppressione di posti di lavoro o la perdita di benefici sociali che determinano in ogni caso una lesione dei diritti dei lavoratori, rappresentati collettivamente dai ricorrenti.
36 Ricorderò anzitutto l'argomentazione del Tribunale di primo grado e riassumerò molto brevemente i principali argomenti delle parti. Non mancherò tuttavia di ricordare alla Corte che se essa considera - come chi scrive - che i ricorrenti non possono nel caso di specie ritenersi individualmente riguardati dalla decisione che intendono impugnare, non sarà necessario - in un intento di economia processuale - analizzare anche se siano soddisfatte le condizioni della lesione diretta (43).
37 Nella sua ordinanza il Tribunale osserva, in primo luogo che, perché la decisione impugnata possa determinare le conseguenze denunciate dai ricorrenti, sarebbe necessario che l'impresa in questione o le parti sociali adottassero misure autonome rispetto a tale decisione, per le quali disporrebbero di un margine di negoziazione. Per quanto riguarda il contratto collettivo del settore, anche nell'ipotesi di una sua denuncia, i lavoratori conserverebbero i loro benefici individuali qualora questo non venisse sostituito da un nuovo contratto entro i termini stabiliti dalla legge. In ogni caso, il mero fatto che un atto sia idoneo a produrre effetti sulla situazione materiale dei ricorrenti non é sufficiente perché lo si possa considerare nel senso che esso li riguardi direttamente (44).
Il Tribunale afferma poi che, anche in mancanza della decisione controversa, i dipendenti non avrebbero alcuna garanzia contro la soppressione di posti di lavoro o la riduzione di benefici sociali, il che dimostrerebbe l'assenza di un nesso di causalità tra la decisione impugnata e la lesione assertivamente arrecata agli interessi dei lavoratori dipendenti.
Infine, il Tribunale considera che i diritti che i ricorrenti intendono sottoporre all'esame del giudice comunitario sono in realtà di competenza dei giudici nazionali, nell'ambito del controllo di legittimità che questi debbono esercitare sulle dette misure di diritto interno adottate dall'impresa o dalle parti sociali interessate, che possono essere direttamente all'origine di lesioni dei diritti dei lavoratori.
38 Nel loro ricorso dinanzi alla Corte, i ricorrenti adducono che il margine di negoziazione di cui godono l'impresa e le parti sociali si riferisce ad ogni misura di ordine economico. Le imprese concorrenti dell'impresa beneficiaria di un aiuto potrebbero anch'esse reagire riducendo i loro costi di produzione, ad esempio, senza che questo incida sul fatto che siano direttamente lese. Per quanto concerne il contratto collettivo e la sua possibile denuncia, i ricorrenti precisano che, nel diritto francese, si potrebbero salvaguardare unicamente i diritti acquisiti a titolo individuale, e soltanto per la durata di un anno.
I ricorrenti quindi affermano che il Tribunale di primo grado ha commesso un errore di diritto considerando che la decisione impugnata non imponeva condizioni direttamente lesive degli interessi dei lavoratori dipendenti.
39 Secondo la Commissione, la decisione non riguarda direttamente i lavoratori poiché non pregiudica assolutamente disposizioni di ordine sociale che devono essere adottate nell'ambito della SFP, e si limita a deplorare l'assenza di un piano di ristrutturazione. Le molteplici scelte che si possono adottare per elaborare tale piano ne fanno una decisione autonoma rispetto a quella adottata dalla Commissione. La convenuta aggiunge che i ricorrenti non possono considerarsi direttamente riguardati allorché non siano in grado di indicare quali siano le conseguenze lesive concrete che li danneggino. Quanto al mantenimento o meno dei benefici che figurano nel contratto collettivo, la Commissione ribadisce che la decisione impugnata non impone una loro denuncia.
40 Da parte mia, ritengo che sia conforme al diritto la conclusione cui é pervenuto il Tribunale sul motivo se i ricorrenti siano direttamente interessati. Mi sembra utile ricordare, ancora una volta, che il Trattato vieta in modo generale qualsiasi aiuto di Stato che falsi o minacci di falsare la concorrenza, favorendo talune imprese o produzioni. Nell'ambito dell'art. 93, n. 2, del Trattato CE, la Commissione, qualora abbia constatato l'incompatibilità di un aiuto con il mercato comune, é competente a decidere che lo Stato interessato abolisca o modifichi tale aiuto nel termine da essa fissato. Per avere un effetto utile, detto potere di abolizione o di modifica può implicare l'obbligo di chiedere il rimborso degli aiuti concessi in spregio al Trattato (45).
Orbene, nel caso di specie, la Commissione, negli artt. 1 e 2 della sua decisione 2 ottobre 1996, si è limitata a dichiarare che l'aiuto consistente in 1.110 milioni di FF accordati alla SFP era illegittimo e incompatibile con il mercato comune, e ad ingiungere al governo francese di procedere al suo ricupero presso la SFP, unitamente ai relativi interessi. Gli effetti giuridici della decisione impugnata si limitano a questi termini. La Commissione non ha imposto alcuna riduzione del personale né alcuna perdita dei benefici sociali dei dipendenti dell'impresa, ed essa non sarebbe stata del resto competente ad adottare tali misure. La Commissione ha solo stabilito, in conformità agli orientamenti cui essa stessa aveva deciso di assoggettare i suoi interventi (46), che non erano soddisfatte le condizioni richieste per applicare la deroga prevista dall'art. 92, n. 3, lett. c), del Trattato CE, riguardante gli aiuti che possono essere concessi alle imprese in difficoltà, e, in particolare, che non era stato elaborato alcun piano di ristrutturazione che avrebbe consentito di sottrarre l'apporto finanziario dello Stato alla categoria degli aiuti al funzionamento. Le altre osservazioni che figurano nella decisione (relative, ad esempio, alla necessità di sopprimere il contratto collettivo o di ricercare nuovi interlocutori) non costituiscono obblighi supplementari imposti alla destinataria della decisione, poiché la Commissione, - come ho rilevato - non possiede tali competenze. Esse si avvicinano più a raccomandazioni di natura economica, senza alcun effetto giuridico. Benché abbiano potuto contribuire alla decisione della Commissione, tali osservazioni si collocano entro l'ampio margine discrezionale che, nell'ambito del controllo degli aiuti di Stato, occorre riconoscere a tale istituzione.
41 In tali circostanze, é evidente che i ricorrenti non hanno dimostrato che la decisione della Commissione leda direttamente gli interessi dei lavoratori, né hanno fornito indizi al riguardo, e risulta superfluo analizzare in dettaglio ciascuna delle conseguenze addotte. La soppressione dei posti di lavoro o la rinegoziazione del contratto collettivo si impongono, se del caso, non a seguito della decisione della Commissione, ma come conseguenza della situazione dell'impresa nell'ambito di un mercato caratterizzato dalla libera concorrenza. Occorre pertanto affermare - parafrasando i termini utilizzati nella sentenza Alcan - (47), che l'annullamento della decisione impugnata «non può procurare alle ricorrenti il vantaggio cui esse aspirano», nel senso che l'autorizzazione dell'aiuto - in mancanza di un piano di ristrutturazione - non può far dissipare il rischio della soppressione di posti di lavoro o di benefici sociali.
42 Il Tribunale ha quindi interpretato correttamente l'art. 173, quarto comma, del Trattato CE, affermando che «una decisione che accerti l'incompatibilità di un aiuto con il mercato comune e che ordini il suo recupero non può di per sé comportare le asserite conseguenze sul livello e sulle condizioni di occupazione nell'impresa beneficiaria dell'aiuto considerato» (48).
V - Sulle spese
43 Ai termini dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, applicabile al ricorso in forza dell'art. 118, la parte soccombente é condannata alle spese. Pertanto qualora, come propongo, venga respinto il motivo addotto dai ricorrenti questi ultimi dovranno essere condannati alle spese.
VI - Conclusione
44 Per le ragioni che ho esposto, suggerisco alla Corte di respingere il ricorso diretto contro l'ordinanza del Tribunale di primo grado 18 febbraio 1998, che ha dichiarato irricevibile il ricorso di annullamento formulato contro la decisione della Commissione 97/238/CE, condannando espressamente i ricorrenti alle spese.
(1) - GU 1995 C 80, pag. 7.
(2) - GU 1996 C 171, pag. 3.
(3) - GU 1997 L 95, pag. 19.
(4) - Sentenza 26 settembre 1996, causa C-241/94, Francia/Commissione (Racc. pag. I-4551).
(5) - Sentenza citata (nota 4), punto 6.
(6) - Ho tuttavia l'impressione che, nella causa relativa al Fonds national pour l'emploi, abbiano prevalso considerazioni riguardanti essenzialmente la tutela della libera concorrenza, piuttosto che l'ambito della tutela sociale.
(7) - Sentenza del Tribunale 27 aprile 1995, causa T-96/92, Comité central d'entreprise de la Société générale des grandes sources ed a./Commissione (Racc. pag. II-1213).
(8) - Sentenza del Tribunale 27 aprile 1995, causa T-12/93, Comité central d'entreprise de Vittel ed a./Commissione (Racc. pag. II-1247).
(9) - Regolamento (CEE) del Consiglio 21 dicembre 1989, n. 4064, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese (GU L 395, pag. 1).
(10) - Sentenza della Corte 28 gennaio 1986, causa 169/84, Cofaz/Commissione (Racc. pag. 391).
(11) - Sentenza della Corte 2 febbraio 1988, cause riunite 67/85, 68/85 e 70/85, Van der Kooy/Commissione (Racc. pag. 219).
(12) - Sentenza della Corte 24 marzo 1993, causa C-313/90, CIRFS ed a./Commissione (Racc. pag. I-1125).
(13) - Sentenza della Corte 14 novembre 1984, causa C-323/82, Intermills/Commissione (Racc. pag. 3809).
(14) - O, se si preferisce, di «economia di motivi di procedura». V., in proposito, A. Barav, «Direct and individual concern: An almost unsurmountable barrier to the admissibility of individual appeal to the EE Court», Common Market Law Review, 1974, vol.11, n. 2, pagg. 191-198, in particolare a pag. 192.
(15) - E facilita così una decisione prima facie, senza dover esaminare la causa nel merito.
(16) - Causa 25/62, Racc. pag. 195, in particolare a pag. 220.
(17) - V., in proposito, le sentenze Van der Kooy, punto 15, riguardante gli orticoltori, e 7 dicembre 1993, causa C-6/92, Federmineraria/Commissione (Racc. pag. I-6357, punto 6).
(18) - L'art. 33 del Trattato CECA rientra in una diversa logica.
(19) - V. la sentenza della Corte 17 dicembre 1980, causa 730/79, Philip Morris/Commissione (Racc. pag. 2671, punto 5), la cui formulazione dà però l'impressione che la ricevibilità del ricorso dipenda dalla mancanza di opposizione dell'istituzione convenuta. Per contro, la sentenza CIRFS, già citata, mostra che la mancanza di legittimazione a presentare il ricorso di annullamento costituisce un'eccezione di irricevibilità per motivi di ordine pubblico ai sensi dell'art. 92, n. 2, del regolamento di procedura, e che occorra quindi esaminarla d'ufficio (punto 23).
(20) - Sentenza CIRFS, citata (nota 12), punti 29 e 30.
(21) - Sentenza Cofaz, citata (nota 10), punto 25.
(22) - Sentenza della Corte 19 maggio 1993, causa C-198/91, Cook/Commissione (Racc. pag. I-2487, punti 24 e 25).
(23) - V., in tale senso, le conclusioni presentate dagli avvocati generali Lenz, nella causa Cofaz, già citata, in particolare a pag. 406, e Tesauro, nella causa Cook, già citata, in particolare paragrafo 39.
(24) - In tale senso, v. A. Saggio, «Appunti sulla ricevibilità dei ricorsi d'annullamento proposti da persone fisiche o giuridiche in base all'art. 173, quarto comma, del Trattato CE», Scritti in onore di Giuseppe Federico Mancini, vol. II, 1998, pagg. 879 e ss., che parla di «segnale del carattere individuale delle lesioni subite dal ricorrente» (pag. 895).
(25) - Sentenza 14 dicembre 1962, cause riunite 16/62 e 17/62, Confédération nationale des producteurs de fruits et légumes ed a./Consiglio (Racc. pag. 877, in particolare a pagg. 894-895).
(26) - V., in proposito, la sentenza 18 marzo 1975, causa 72/74, Union syndacale ed a./Consiglio (Racc. pag. 401, punto 17).
(27) - Ibidem, punto 19.
(28) - Racc. pag. 245.
(29) - Punto 15, Racc. pag. 267.
(30) - Forse la Corte non avrebbe deciso allo stesso modo se la «categoria di persone considerate in modo generale ed astratto» avesse compreso solo tre o quattro persone.
(31) - Sentenza citata (alla nota 11), punti 21-23.
(32) - Paragrafo 98, Racc. 1993, pag. I-1168.
(33) - Punti 29 e 30, Racc. pag. I-1185.
(34) - Punto 31, Racc. pag. I-1185.
(35) - Paragrafo 90, Racc. 1993, pag. I-1166.
(36) - O, come spiega A. Saggio nell'opera citata (nota 24), a pag. 902: questa particolarità «é caratterizzata dal fatto che, nel processo decisionale che ha condotto all'adozione dell'atto, si é presa in considerazione la situazione concreta di una persona determinata, in modo che l'atto é stato in una certa misura adattato alle esigenze specifiche di questa persona».
(37) - A mio avviso, le considerazioni di ordine sociale, non solo possono, ma anche debbono essere prese in considerazione, per non far divenire l'audizione degli interessati una semplice formalità. La decisione finale dipenderà, evidentemente, da una valutazione complessiva dei vari elementi.
(38) - V., per quanto concerne la sentenza Perrier, i punti 29-31 e, per la sentenza Vittel, i punti 39-41.
(39) - V., per quanto concerne la sentenza Perrier, il punto 36 e, per quanto concerne la sentenza Vittel, il punto 47.
(40) - Ibidem.
(41) - Il regolamento del Consiglio 7 maggio 1998, n. 994, sull'applicazione degli artt. 92 e 93 del Trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali (GU L 142, pag. 1) non é applicabile né ratione temporis né ratione materiae.
(42) - Punto 45 dell'ordinanza impugnata.
(43) - V., in particolare, la sentenza Plaumann, a pag. 220.
(44) - Con riferimento alla sentenza della Corte 10 dicembre 1969, cause riunite 10/68 e 18/68, Eridania ed a./Commissione (Racc. pag. 459, punto 7).
(45) - Sentenza della Corte 12 luglio 1973, causa 70/72, Commissione/Germania (Racc. pag. 813, punto 13).
(46) - Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà (GU 1994 C-368, pag. 12).
(47) - Sentenza della Corte 16 giugno 1970, causa 69/69, Alcan ed a./Commissione, (Racc. pag. 385, punto 13).
(48) - Punto 47 dell'ordinanza impugnata.
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