Conclusioni dell avvocato generale
1 Il ricorso sottoposto all'esame di questa Corte è stato proposto dal Comitato economico e sociale (in prosieguo: il «CES») avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (in prosieguo: il «Tribunale») 17 febbraio 1998, E/CES (1), che ha annullato una sanzione disciplinare consistente nella retrocessione di tre scatti inflitta con decisione dell'autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l'«APN») del CES, in data 18 gennaio 1996, alla signora E, all'epoca dipendente di grado C3, inquadrata nel quinto scatto.
2 I fatti che tale decisione ha voluto punire sono riportati nella sentenza impugnata come segue.
«4 In data 30 novembre 1994 l'ex direttore della ricorrente in seno alla direzione "comunicazioni" inviava alla stessa una "proposta di rapporto informativo" nell'ambito della procedura di redazione del di lei rapporto informativo per il periodo 1_ settembre 1992 - 31 agosto 1994.
5 Con lettera 7 dicembre 1994 la ricorrente formulava obiezioni in merito al rapporto informativo proposto. Con lettera 16 dicembre 1994 la stessa rinviava al compilatore la proposta di rapporto informativo con le seguenti osservazioni:
"Sarebbe mio desiderio svolgere un vero e proprio lavoro di segreteria, lavoro che non ho mai potuto compiere in seno al CES a partire dalla mia entrata in servizio nel 1986.
Mi considero adatta a svolgere tale lavoro, visto che oltre ai miei titoli come segretaria stenodattilografa sono in possesso di due diplomi universitari di insegnante di lingua spagnola, che allego alla presente nota a dimostrazione della mia padronanza di tale lingua. La mia conoscenza del francese è eccellente e non può essere oggetto di giudizio da parte [del compilatore], visto che la sua conoscenza di tale lingua è insufficiente. Le sue note erano infarcite di errori di ortografia, ed egli era costretto a redigerle più volte a causa delle sue incertezze sul piano redazionale (...).
Fin dalla mia iniziale assegnazione alla direzione della comunicazione, [il compilatore] mi ha emarginato e non mi ha mai affidato lavori di segreteria.
Le rare volte in cui mi assegnava compiti da svolgere, si trattava di effettuare fotocopie, inviare fax, recarsi alla documentazione per chiedere un documento; solo in modo molto sporadico egli mi dettava testi da dattilografare in spagnolo o in francese (...).
Per le considerazioni di cui sopra, [il compilatore] non ha alcuna base su cui fondare il suo giudizio. Come e secondo quali criteri può giudicare un lavoro che non mi ha mai assegnato, che lui stesso non conosce e che non esiste alla direzione della comunicazione, visto che si tratta di una direzione artificiosa, vuota, priva di contenuto e di funzioni?
Durante il mio periodo di assegnazione a tale direzione sono stata vittima di un'offesa da parte [del compilatore]: a mia insaputa, egli ha inviato al signor X, in data 28 marzo 1994, una nota oltraggiosa con la quale chiedeva la mia cacciata, e che ha comportato la soppressione del mio posto dall'organigramma.
Il rapporto informativo, redatto [dal compilatore], rappresenta un attacco personale, illecito, diffamatorio e pieno di false affermazioni (...)".
6 In data 9 gennaio 1995 la ricorrente accusava ricevuta del rapporto informativo definitivo, emesso dal compilatore il 20 dicembre 1994. Il rapporto era corredato di una nota, nella quale il compilatore deplorava le opinioni espresse dalla ricorrente nella sua lettera 16 dicembre 1994. In calce alla nota compariva la seguente annotazione: "inviato il 21.12.1994, in congedo; inviato il 4.1.1995, in congedo; inviato il 5.1.1995, in congedo; inviato il 6.1.1995, in congedo". Tale nota veniva contestata dalla ricorrente con nota del 10 gennaio 1995 diretta al compilatore, e per conoscenza al compilatore d'appello, nella quale ella riprendeva le suddette osservazioni e, per il resto, si esprimeva nei seguenti termini:
"La prego di astenersi dal prendere nota dei miei congedi, in quanto ciò non La riguarda e non è di Sua competenza.
Le chiedo ugualmente di portarmi rispetto e di limitarsi rigidamente alle disposizioni dello Statuto e della normativa vigente. Si astenga dal diffamarmi e dall'assoggettarmi ad arbitrii e ad offese.
L'art. 57 dello Statuto riconosce al dipendente il diritto a congedi annuali autorizzati dal suo superiore gerarchico: nel mio caso, il superiore gerarchico in oggetto non è certamente Lei. Si attenga alle Sue competenze.
La circostanza che nella Sua nota del 20 dicembre 1994 (sub 4.a.3.) Ella si riferisca ad un'attività lavorativa regolare costituisce un controsenso, dato che Ella non mi ha mai attribuito né mansioni né compiti regolari. Sin dalla mia assegnazione iniziale sono stata emarginata ed abusivamente sostituita da una dattilografa del pool spagnolo, la quale, su Suo ordine, ha usurpato la mia attività e il mio impiego (...)"».
3 Lo svolgimento del procedimento disciplinare viene riepilogato in questa stessa sentenza nei seguenti termini:
«7 Con nota del 21 febbraio 1995 la ricorrente veniva informata che, a causa del contenuto della sua nota del 10 gennaio precedente, veniva avviato a suo carico un procedimento disciplinare. La ricorrente veniva sentita il 6 marzo 1995. In occasione dell'audizione, presentava una memoria nella quale negava di aver violato lo Statuto del personale delle Comunità europee (lo "Statuto") e dichiarava che non era stato osservato l'art. 87 dello Statuto medesimo, e che la nota del 21 febbraio 1995 non era stata debitamente motivata.
8 In data 29 marzo 1995 l'autorità che ha il potere di nomina (l'"APN") decideva di adire la commissione di disciplina.
9 Il 9 novembre 1995, la commissione di disciplina emetteva un parere nel quale proponeva di infliggere alla ricorrente una sospensione temporanea dell'aumento periodico di stipendio. Tale parere veniva notificato alla ricorrente il 30 novembre 1995, e il 18 dicembre quest'ultima veniva nuovamente sentita.
10 Il 18 gennaio 1996 l'APN decideva di infliggere alla ricorrente, per violazione degli artt. 12 e 21 dello Statuto, la sanzione di retrocessione di scatto, riportando il suo inquadramento dal quinto scatto al secondo scatto del grado C3, nonché di annotare tale sanzione nel fascicolo personale della ricorrente. La suddetta decisione elencava altresì una serie di comportamenti della ricorrente considerati irrispettosi e che si sarebbero verificati negli anni 1991, 1992 e 1994, allo scopo di dimostrare la recidività del comportamento contestato nel caso di specie.
11 Nella decisione si precisava altresì che gli effetti giuridici della stessa avrebbero preso effetto a partire dalla sua notifica alla ricorrente, ma le conseguenze economiche sarebbero state differite sino al 29 gennaio 1996 compreso.
12 In data 22 aprile 1996 la ricorrente presentava reclamo contro la sanzione. Tale reclamo veniva respinto con lettera 14 agosto 1996».
4 Dinanzi al Tribunale, la signora E invocava quattro motivi, con il primo dei quali deduceva un vizio di forma, con il secondo, errori manifesti di diritto e sviamento di potere, con il terzo, errori manifesti di fatto e con il quarto, una violazione del principio di proporzionalità.
5 Il Tribunale ha respinto i primi tre motivi, ma ha accolto il quarto sulla base delle seguenti considerazioni:
«58 Si deve ricordare, inoltre, che la scelta della sanzione appropriata spetta all'autorità disciplinare, e quest'ultima deve basare la sua scelta su una valutazione globale di tutti i fatti concreti e delle circostanze aggravanti o attenuanti del caso di specie. Il Tribunale non può sostituire la propria valutazione a quella dell'autorità disciplinare. Ciò nondimeno, spetta al Tribunale verificare se la sanzione adottata non sia palesemente sproporzionata rispetto ai fatti accertati nella decisione (sentenze del Tribunale 26 novembre 1991, Williams/Corte dei conti, citata, punto 83, e 17 ottobre 1991, causa T-26/89, De Compte/Parlamento, Racc. pag. II-781, punti 220-222).
59 Nella specie, come sopra constatato dal Tribunale, il fatto imputabile alla ricorrente è quello di aver esercitato il suo diritto di comunicare le proprie osservazioni in merito al rapporto informativo usando un tono ed espressioni non consoni agli obblighi relativi alla dignità della funzione e al rispetto nei confronti delle autorità dell'istituzione. Non si tratta, tuttavia, di una violazione grave di tali obblighi. Infatti, nella nota controversa, la ricorrente non ha fatto uso di toni grossolanamente ingiuriosi, e ha motivato le critiche che rivolgeva al compilatore, facendo presente la propria opinione sul rapporto di lavoro che essa ha intrattenuto con lui e il proprio profondo malcontento a tal proposito. La violazione degli artt. 12 e 21 dello Statuto si risolve pertanto unicamente nel fatto che la ricorrente si è servita di uno stile eccessivo e aggressivo e ha quindi, come da essa stessa riconosciuto nel ricorso, dato prova di mancanza di buona educazione.
60 Il Tribunale considera che, alla luce di tali circostanze, era manifestamente sproporzionato infliggere alla ricorrente la sanzione della retrocessione di più scatti. Si tratta, infatti, di una sanzione grave, raramente inflitta ai dipendenti e che, per essere proporzionata, deve corrispondere a fatti ben più gravi di quelli del caso in esame.
61 Da quanto precede risulta che tale motivo subordinato è fondato».
6 Il Tribunale ha di conseguenza annullato la decisione che infligge la sanzione e posto le spese del giudizio a carico del CES.
7 Il CES ha proposto, il 7 aprile 1998, un ricorso avverso tale sentenza, a tenore del quale chiede alla Corte di annullare la sentenza del Tribunale, di statuire definitivamente sulla controversia accogliendo le conclusioni del CES presentate in prima istanza e dirette a sentir rigettare il ricorso della signora E, nonché di decidere che ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese e di indicare nella sua sentenza la signora E con il nome completo.
8 Questo ricorso si basa su tre motivi, che il CES ha esso stesso riassunto come segue:
- erronea qualificazione della natura giuridica dei fatti e indebita interpretazione degli artt. 12 e 21 dello Statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo: lo «Statuto»);
- difetto di motivazione della sentenza e indebita interpretazione degli artt. 86 e 87 dello Statuto;
- erronea applicazione del principio di proporzionalità e indebita interpretazione degli artt. 12 e 21 dello Statuto.
Sul primo motivo
9 Inizio con l'esaminare il primo motivo, con il quale il CES censura il Tribunale per avere, al punto 59 della sua sentenza, giudicato che l'infrazione agli artt. 12 e 21 dello Statuto «è unicamente dovuta al fatto che la ricorrente si è servita di uno stile aggressivo e ha quindi (...) dato prova di mancanza di buona educazione», mentre lo stesso Tribunale aveva considerato che tale violazione si analizzava come una mancanza di rispetto.
10 Per il CES si tratta di una qualificazione giuridica dei fatti, che non potrebbe sottrarsi al controllo della Corte chiamata a decidere in sede d'impugnazione.
11 Su questo punto, posso concordare con il CES. Ma, per il resto, non potrei seguirlo nella sua contestazione, poiché sembra che, nel medesimo punto 59, il Tribunale ha considerato che la signora E ha usato «un tono e espressioni non consoni agli obblighi relativi alla dignità della funzione e al rispetto nei confronti delle autorità dell'istituzione».
12 Si può, del resto, seriamente ritenere errore di qualificazione giuridica il fatto di aver caratterizzato il comportamento della signora E come mancanza di buona educazione, piuttosto che come mancanza di rispetto, quando dalla consultazione del dizionario Le Petit Robert risulta che la buona educazione e il rispetto hanno un sinonimo comune, cioè l'educazione?
13 Io avrei compreso l'insistenza del CES se lo Statuto attribuisse una sanzione particolare alla mancanza del rispetto o, almeno, fornisse indicazioni sulle modalità secondo cui deve essere valutato, e quindi punito, un comportamento nel quale può ravvisarsi una mancanza di rispetto.
14 Ma tale caso non ricorre in maniera assoluta, poiché, come esporrò in seguito e come del resto riconosciuto dal CES, lo Statuto non ricollega in alcun modo un siffatto tipo di comportamento a questa o a quest'altra sanzione. Ciò che è rilevante, nel caso della signora E, è il fatto che essa ha assunto un certo comportamento nei suoi rapporti con il superiore gerarchico, di cui il Tribunale non ha in alcun modo posto in dubbio la sussistenza, a prescindere dal fatto che tale comportamento sia qualificato mancanza di rispetto, mancanza di urbanità o mancanza di buona educazione.
15 Non posso neanche seguire il CES laddove deduce che il tono e le espressioni usati dalla signora E nella nota che le viene contestata e il quadro di profondo deterioramento dei rapporti tra la signora E e la sua gerarchia eccederebbero l'ambito della qualifica di mancanza di buona educazione.
16 Questo contesto non è certamente indifferente e deve persino essere preso in considerazione al momento della scelta della sanzione, ma non è pertinente a livello della qualifica dell'infrazione. I termini usati erano inammissibili in quanto tali, indipendentemente dalla questione se il comportamento della signora E nei confronti dei suoi superiori gerarchici fosse censurabile o no prima dell'invio della nota di cui trattasi.
17 Considero pertanto che il primo motivo del CES non possa essere accolto.
Sul secondo e sul terzo motivo
18 Mi sembra appropriato trattare insieme gli altri due motivi invocati dal CES i quali, a mio avviso, sono integralmente connessi. Il secondo motivo del CES deduce un difetto di motivazione della sentenza e la non corretta interpretazione degli artt. 86 e 87 dello Statuto. Il CES censura il Tribunale per aver tenuto unicamente conto del fatto concreto posto a carico della signora E, senza motivare perché non prendeva in considerazione il contesto globale, comprensivo delle circostanze aggravanti esposte nella decisione dell'APN, disattendendo così gli artt. 86-89 dello Statuto secondo i quali la sanzione dipende dalla valutazione globale dell'insieme dei fatti concreti e dei fatti tipici della specie. Il Tribunale non avrebbe del resto il diritto di sostituire, in tale determinazione della sanzione adeguata, la propria valutazione a quella dell'APN.
19 Il CES sottolinea che, nella specie, la mancanza di motivazione per quanto riguarda la ragione che ha indotto il Tribunale a non tener conto del contesto delle circostanze aggravanti è tanto più grave in quanto la decisione impugnata del CES si è esplicitamente basata su tali circostanze aggravanti, e queste rivestono un'importanza particolare. Ne conseguirebbe una mancanza di motivazione e una non corretta interpretazione degli artt. 86 e 87 dello Statuto.
20 Come terzo motivo, il CES deduce l'erronea applicazione, da parte del Tribunale, del principio di proporzionalità e la non corretta interpretazione degli artt. 12 e 21 dello Statuto. Precisa che l'applicazione del principio di proporzionalità all'esercizio di un'azione repressiva esige che il provvedimento scelto sia strettamente necessario, nel senso che è necessario un giusto rapporto tra la sanzione e la gravità dell'infrazione. L'amministrazione incaricata d'infliggere una sanzione disciplinare dovrebbe, di conseguenza, scegliere la sanzione meno restrittiva e più inerente all'infrazione commessa.
21 Secondo il CES, il giudizio del Tribunale consistente nel considerare sproporzionata la sanzione inflitta dal CES alla signora E è erroneo e deriva, da un lato, dal fatto che il Tribunale ha qualificato il comportamento della signora E come «mancanza di buona educazione» e, dall'altro, dall'assenza di motivazione per quanto riguarda le ragioni per le quali non occorreva tener conto del contesto globale.
22 Per di più, la decisione impugnata dal CES conterrebbe tutte le precisazioni necessarie per giustificare la sanzione prescelta. L'insieme delle circostanze aggravanti avrebbe necessariamente portato ad imporre la retrocessione di tre scatti, tanto più che nessuna delle circostanze attenuanti avrebbe potuto essere accertata a favore della signora E.
23 Secondo il CES, il contenuto della nota redatta dalla signora E, letto in combinazione con il contesto delle circostanze aggravanti, giustifica la scelta di una sanzione avente una ripercussione economica immediata per l'interessata. Tuttavia, nella misura in cui il CES avrebbe scelto la meno grave tra le sanzioni per incidenza economica diretta, esso avrebbe rispettato il principio di proporzionalità.
24 Noto, in primo luogo, che non sono in presenza di un difetto totale di motivazione. Infatti, l'esame dei punti 58-61 della sentenza mostra che il Tribunale, dopo aver ricordato che il suo controllo deve limitarsi ad esaminare se la sanzione non sia manifestamente sproporzionata rispetto ai fatti, restituisce i fatti nel loro contesto, cioè il procedimento di redazione delle note di qualifica, e ritiene che essi integrino effettivamente una violazione degli artt. 12 e 21 dello Statuto, ma non costituiscano una violazione grave degli obblighi che tali disposizioni impongono al dipendente. Da ciò conclude che tale mancanza di gravità non autorizzava l'APN del CES ad infliggere alla signora E la retrocessione in più scatti, «sanzione grave, raramente inflitta ai dipendenti e che deve, affinché sia proporzionata, rispondere a fatti ben più gravi di quelli della specie». Il Tribunale ha quindi motivato l'annullamento della sanzione, di cui egli sottolinea la gravità, con il suo carattere molto sproporzionato rispetto alla gravità che ha riconosciuto all'infrazione.
25 Ricordo, poi, la giurisprudenza della Corte relativa alla portata del controllo che essa deve esercitare in materia di sanzioni disciplinari, come in particolare risulta dalla sentenza F/Commissione (2). In questa sentenza la Corte ha giudicato che:
«18 Nella summenzionata sentenza 29 gennaio 1985, la Corte ha già ricordato la sua costante giurisprudenza, secondo cui, se sono provati i fatti addebitati al dipendente, la scelta della sanzione disciplinare appropriata spetta all'APN. La Corte non può sostituire la propria valutazione a quella di detta autorità, salvo in caso di errore manifesto o di sviamento di potere.
(...)
26 Al riguardo, occorre sottolineare che le norme dello Statuto relative alle sanzioni disciplinari (ossia gli artt. da 86 a 89) non stabiliscono un rapporto rigido fra le sanzioni ivi enunciate e i vari tipi di infrazione commesse dai dipendenti né precisano entro quali limiti l'esistenza di circostanze aggravanti o attenuanti incida sulla scelta della sanzione. La determinazione della sanzione da infliggere in ciascun caso particolare rimane quindi basata su una valutazione complessiva di tutti i fatti concreti e di tutte le circostanze proprie del caso di specie».
26 Il Tribunale ha sempre inteso attenersi a tale giurisprudenza, che esso del resto richiama al punto 58 della sua sentenza. Ne ha fatto, nella specie, una corretta applicazione?
27 Affinché possa constatare che ciò sia senz'altro avvenuto, è necessario che nella motivazione della sentenza figurino le ragioni per le quali il Tribunale, il quale non potrebbe sostituire, senza darne una spiegazione, la sua valutazione a quella dell'APN, rifiuta di riconoscere, perché infondata, la motivazione della decisione della sanzione impugnata relativa all'adeguamento della sanzione all'infrazione. E' altresì necessario che la sentenza precisi in che cosa la sanzione è inadeguata rispetto all'infrazione in misura talmente manifesta da rendersi necessario l'annullamento della decisione impugnata, nonostante il potere discrezionale riconosciuto all'APN.
28 Orbene, su questi due punti, il ragionamento del Tribunale sembra prestare fianco a critiche.
29 Infatti, nella sua decisione, l'APN del CES si è prodigata a precisare nei dettagli in che cosa l'infrazione costituita dalla nota della signora E integrerebbe un'infrazione grave, a procedere ad un esame tanto dettagliato dell'insieme degli elementi che ha ritenuto circostanze aggravanti non essendo riuscita a trovare circostanze attenuanti, e, infine, a dimostrare in che cosa la sanzione inflitta, di cui non nega in alcun modo la gravità, era del tutto adeguata alla gravità degli addebiti che possono essere ascritti a carico della signora E.
30 Tali dettagliate spiegazioni sono integralmente riprese nell'atto d'impugnazione. Sapere se esse sono l'esatto riflesso della verità è una cosa, che compete al Tribunale verificare, ignorarle è un'altra cosa. Questo è quanto sembra pertanto aver fatto il Tribunale, poiché giustifica l'annullamento da lui pronunciato unicamente con la constatazione che a un'infrazione, di per sé poco grave, quanto meno dal suo punto di vista, è stata associata una sanzione grave.
31 Nella sentenza non vi è traccia di analisi della fondatezza delle valutazioni alle quali l'APN del CES ha proceduto nella scelta della sanzione in quanto il Tribunale si è solo limitato a rilevare la scarsa gravità dell'infrazione. Si può pertanto rimproverargli un modo erroneo di affrontare la questione.
32 Il Tribunale non poteva, partendo dalla sola opinione che si trattasse di un'infrazione di scarsa gravità, giungere alla conclusione che una sanzione grave era ingiustificata, senza confutare, come lo invitava la giurisprudenza che ho ricordato, gli argomenti che il CES deduceva dal comportamento assunto dalla signora E a giustificazione della gravità della sanzione inflitta.
33 Non intendo assolutamente prendere qui posizione su tale adeguatezza tra l'infrazione e la sanzione nel caso di specie, né condividere completamente gli argomenti con i quali il CES vuole dimostrare che la sanzione applicata, cioè la retrocessione di tre scatti, era esattamente quella che il rispetto del detto principio imponeva. Infatti, per gestire tale prova, si avvale di una concezione del principio di proporzionalità discutibile, in quanto sembra riposare su una confusione tra l'esigenza di una perfetta adeguatezza, che non lascia posto a qualsiasi margine di discrezionalità, e quella di un rapporto semplicemente adeguato.
34 Tutto quello che debbo constatare è che il Tribunale non ha, nel caso di specie, precisato in che cosa la mancanza di gravità dell'infrazione, di per sé considerata, imponeva la considerazione che il CES fosse incorso in una violazione del principio di proporzionalità, nonostante la giurisprudenza qui sopra ricordata e le giustificazioni che accompagnavano la decisione con la quale veniva inflitta la sanzione.
35 Forse, ciò nondimeno il Tribunale ha proceduto ad un esame approfondito dell'adeguatezza tra l'infrazione e la sanzione, ma il fatto è che non si ritrova alcuna traccia di un siffatto esame nella sua sentenza.
36 Questa è certamente motivata, ma tale motivazione può apparire solo inappropriata tenuto conto dei principi enunciati dalla giurisprudenza a proposito dell'esercizio del potere disciplinare e del suo controllo giurisdizionale.
37 Non avendo così fatto emergere chiaramente, a conclusione di un ragionamento sufficientemente argomentato, in che cosa la sanzione era, tenuto conto di tutti gli elementi che potevano intervenire nella sua scelta, sproporzionata rispetto all'infrazione, il Tribunale non ha, evidentemente, neppure potuto dimostrare in che cosa tale sproporzione era manifesta, condizione alla quale è tuttavia subordinata una decisione di annullamento a conclusione del controllo giurisdizionale.
38 Considero che, alla luce di quanto sopra esposto, la Corte non possa fare altro che accogliere tale motivo e annullare la sentenza del Tribunale.
La Corte dovrebbe statuire nel merito della controversia?
39 Resta da esaminare la domanda formulata dal CES, a che, in caso di annullamento della sentenza del Tribunale, la Corte statuisca nel merito della controversia.
40 Non sono favorevole a che venga dato seguito a tale richiesta, per varie ragioni.
41 La prima è che, per respingere il ricorso della signora E, si dovrebbe poter acquisire la certezza che la sanzione che le è stata inflitta non era manifestamente sproporzionata.
42 Orbene, tale certezza, a mio avviso, potrebbe essere acquisita solo dopo un minuziosissimo esame del contesto nel quale è stata commessa l'infrazione.
43 Come del resto succintamente ricordato dal Tribunale al punto 2 della sua sentenza, «si erano accumulati problemi interpersonali e amministrativi tra la ricorrente e le autorità dell'istituzione convenuta».
44 Il CES, sia nella decisione con la quale infligge la sanzione, sia nell'atto d'impugnazione, non cessa di ricordare tutti gli elementi negativi che hanno potuto essere rilevati nella condotta della signora E, e ne delinea un'immagine tale da dissuadere qualsiasi superiore gerarchico dall'avere la ricorrente tra gli effettivi del proprio ufficio.
45 Un riesame della causa operato dal Tribunale nel rispetto del principio audi alteram partem sarebbe certamente idoneo a recare qualche chiarimento e a fornire forse l'occasione per talune rettifiche. Ad esempio, la decisione con la quale viene inflitta la sanzione, impugnata dalla signora E, accoglie, tra le circostanze aggravanti, l'esistenza di due biasimi precedenti. Orbene, uno di questi è stato annullato con la sentenza del Tribunale nella causa T-293/94 (3).
46 Del resto, senza che qui si ponga la questione di giustificare il comportamento della signora E, si può rilevare che, oltre al presente, vari altri procedimenti hanno contrapposto la signora E e il CES dinanzi al Tribunale. Se è vero che la signora E non ha, in linea generale, ottenuto soddisfazione, si deve, ciò nondimeno, rilevare che, nella causa T-25/92 (4), tutte le spese sono state poste a carico del CES, benché il ricorso della signora E sia stato respinto poiché solo nel corso della fase contenziosa del procedimento la signora E ha potuto prendere conoscenza della completa motivazione della decisione che essa impugnava. Nella causa T-150/94 (5), alla signora E è stato attribuito un risarcimento di BEF 50 000 in ragione della tardiva redazione del suo rapporto informativo.
47 La questione che si pone è pertanto quella di sapere se sarebbe stato possibile o meno accogliere tali elementi come circostanze attenuanti, considerando che il comportamento delle autorità del CES ha potuto ingenerare nella signora E una frustrazione, che potrebbe in parte spiegare i suoi scatti comportamentali successivi.
48 Mi sembra che, ad ogni modo, la semplice esposizione fatta dal CES delle sue censure nei confronti della ricorrente sia insufficiente perché la Corte possa statuire sulla fondatezza del ricorso che la signora E ha promosso contro la sanzione di retrocessione di tre scatti inflittale.
49 La seconda ragione, inscindibile dalla prima, è che, poiché, per ragioni che non conosco, la signora E non è rappresentata nel presente procedimento d'impugnazione, il rinvio della causa dinanzi al Tribunale potrebbe offrirle l'opportunità che sia ascoltato il suo punto di vista. Del resto, dinanzi al Tribunale, il CES potrà essere indotto a chiarire la sua posizione su alcuni punti dubbi, il che non può fare nel presente procedimento, poiché questo si svolge senza udienza.
50 La terza ragione è che il tipo di esame e di valutazione dei fatti che si dovrebbe effettuare per statuire sul ricorso rientra con tutta evidenza tra i compiti del Tribunale.
51 Per queste diverse ragioni, che si riportano tutte all'esercizio sereno e imparziale del controllo giurisdizionale, credo necessario rinviare il procedimento dinanzi al Tribunale, affinché questo proceda ad un nuovo esame della decisione controversa del CES nel contesto di una «valutazione globale di tutti i fatti concreti e delle circostanze proprie della specie».
52 Per quanto riguarda, infine, la domanda del CES intesa a che sia indicato nella sentenza della Corte il nome completo della signora E, ritengo che non occorra darvi seguito nella sentenza che sarà pronunciata dalla Corte, perché il fatto che il ricorso d'impugnazione venga accolto (se tale dovesse essere la vostra decisione) non pregiudica la soluzione che il Tribunale vorrà riservare alla controversia dopo il rinvio.
Conclusione
53 Suggerisco pertanto, in conclusione,
- d'annullare la sentenza del Tribunale di primo grado 17 febbraio 1998, causa T-183/96, E/CES, nella parte in cui ha giudicato che la sanzione della retrocessione di tre scatti inflitta dal Comitato economico e sociale alla signora E era manifestamente sproporzionata;
- di rinviare la causa dinanzi al Tribunale perché si pronunci ex novo sul quarto motivo invocato dalla signora E;
- di riservare le spese.
(1) - Causa T-183/96 (Racc. PI pagg. I-A-67 e II-159).
(2) - Sentenza 5 febbraio 1987, causa 403/85 (Racc. pag. 645).
(3) - Sentenza 18 giugno 1996, causa T-293/94, Vela Palacios/CES (Racc. PI pagg. I-A-305 e II-893).
(4) - Sentenza 3 marzo 1993, causa T-25/92, Vela Palacios/CES (Racc. pag. II-201).
(5) - Sentenza 18 giugno 1996, causa T-150/94, Vela Palacios/CES (Racc. PI pagg. I-A-297 e II-877).
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