Conclusioni dell avvocato generale
1 La presente impugnazione è stata proposta avverso un'ordinanza (1) con la quale il Tribunale, in forza dell'art. 111 del suo regolamento di procedura, ha respinto il ricorso della ricorrente, dipendente della Commissione, in quanto manifestamente irricevibile o infondato in diritto (2).
2 Il ricorso di merito dinanzi al Tribunale aveva ad oggetto l'applicazione dell'art. 31, n. 2, dello Statuto del personale (in prosieguo: lo «Statuto»), applicabile all'attribuzione del grado a questi ultimi.
3 Detta disposizione prevede che l'autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l'«APN») possa derogare al principio sancito dall'art. 31, n. 1, dello Statuto, secondo il quale i dipendenti della categoria A e del quadro linguistico vengono assunti nel grado iniziale della loro categoria o quadro. La deroga è prevista nel limite di una percentuale di posti da coprire, senza che alcun'altra condizione specifica sia prevista da tale disposizione.
I fatti e il procedimento
4 Dagli accertamenti di fatto operati in maniera insindacabile dal Tribunale (3) emerge che la ricorrente, inizialmente assunta dalla Commissione in qualità di agente temporaneo di grado A7, primo scatto, dal 16 marzo 1989, avendo vinto un concorso interno, veniva nominata dipendente in prova di grado A7, quinto scatto, con effetto dal 1_ dicembre 1993.
5 Rimasto senza risposta il suo reclamo avverso la suddetta decisione di attribuzione del grado, ella ne chiedeva l'annullamento dinanzi al Tribunale, il quale accoglieva il suo ricorso con sentenza 5 ottobre 1995 (4) (in prosieguo: la «sentenza Alexopoulou I»).
La sentenza Aloxopoulou I
6 Il Tribunale, pur rammentando che, secondo una giurisprudenza consolidata, la decisione di attribuzione del grado, in forza dell'art. 31, n. 2, dello Statuto rientra in un «ampio potere discrezionale» dell'amministrazione (5), aveva tuttavia considerato che l'APN deve, se sussistono circostanze particolari, quali le eccezionali caratteristiche di un candidato, procedere ad una valutazione minuziosa dell'eventuale applicazione di detta disposizione.
Esso aveva aggiunto che siffatto obbligo sussiste in particolare «allorché le esigenze specifiche del servizio richiedono l'assunzione di una persona particolarmente qualificata e giustificano dunque il ricorso all'art. 31, n. 2, dello Statuto (v., in tal senso, sentenza De Santis/Corte dei conti [... (6)]) o allorché la persona assunta presenta qualifiche eccezionali e chiede di fruire di dette disposizioni (...)» (7).
7 Il Tribunale aveva poi disatteso l'argomento con il quale la Commissione eccepiva di aver rinunciato al potere discrezionale conferitole dall'art. 31, n. 2, dello Statuto con decisione 1_ settembre 1983, relativa ai criteri per l'attribuzione del grado e dello scatto in occasione dell'assunzione (in prosieguo: la «decisione 1_ settembre 1983»), ritenendo che tale decisione violasse lo Statuto in quanto non consentiva all'APN di inquadrare un dipendente ad un grado superiore a quello iniziale (8).
8 Esso annullava quindi la decisione di inquadramento controversa in quanto inficiata da un errore di diritto, poiché la Commissione aveva rifiutato l'inquadramento nel grado superiore solo perché la decisione 1_ settembre 1983 la esclude, senza procedere ad una valutazione concreta delle qualifiche della ricorrente, ai sensi dell'art. 31, n. 2, dello Statuto.
9 Occorre rilevare che la suddetta sentenza, interpretata da molti dipendenti come una modifica della giurisprudenza in materia di applicazione dell'art. 31, n. 2, dello Statuto, è all'origine di un gran numero di richieste di reinquadramento (9). In seguito alle decisioni adottate in merito ai reclami presentati nei termini, circa 80 ricorsi sono stati proposti dinanzi al Tribunale.
La sentenza «pilota» Barnett/Commissione (10)
10 Detta sentenza è la prima con la quale il Tribunale ha statuito su uno di tali ricorsi proposti in seguito alla sentenza Alexopoulou I.
11 Esso ha applicato la citata giurisprudenza. Dopo aver rammentato l'ampio potere di valutazione discrezionale dell'APN e i limiti del controllo giurisdizionale in materia, esso ha rilevato che, nella specie, «secondo un accertamento operato dall'APN nell'ambito del suo amplissimo potere discrezionale (...) la ricorrente non possiede qualificazioni eccezionali (...)» (11).
12 Mi sembra che questa pronuncia aggiunga un solo elemento all'analisi della sentenza Alexopoulou I: le eventuali qualificazioni eccezionali di un candidato devono essere valutate, «non con riguardo alla popolazione nel suo insieme, bensì in relazione al profilo medio dei vincitori di concorso, i quali costituiscono già una cerchia di persone rigorosissimamente selezionate (...)» (12).
L'ordinanza impugnata
13 Per tenere conto della sentenza Alexopoulou I, la Commissione ha modificato la sua decisione 1_ settembre 1983 mediante la decisione 7 febbraio 1996 (13) (in prosieguo: la «decisione 7 febbraio 1996»), il cui art. 2, primo comma, attribuisce all'APN il potere di avvalersi della discrezionalità prevista dall'art. 31, n. 2, dello Statuto «allorché le esigenze specifiche del servizio richiedono l'assunzione di una persona particolarmente qualificata o allorché la persona assunta presenta qualifiche eccezionali».
14 Sempre in considerazione della detta sentenza, e in seguito ad una nuova richiesta di reinquadramento da parte della ricorrente, l'APN ha riesaminato la situazione di quest'ultima in base allo Statuto e, l'8 gennaio 1996, ha adottato una nuova decisione (in prosieguo: la «decisione di inquadramento»), inquadrandola nel grado A7, quinto scatto, con decorrenza 1_ dicembre 1993.
15 Il ricorso proposto dalla ricorrente avverso la decisione con cui la Commissione aveva respinto il suo reclamo contro detta decisione di inquadramento è all'origine dell'ordinanza impugnata, in quanto la ricorrente sperava di poter proseguire il procedimento malgrado il fatto che la cancelleria del Tribunale le avesse inviato copia della citata sentenza Barnett/Commissione, pronunciata nel corso di tale seconda causa Alexopoulou.
16 Il Tribunale ha respinto il ricorso in forza dell'art. 111 del suo regolamento di procedura.
17 Per respingere la prima parte del motivo d'annullamento - relativo ad una violazione dell'art. 31, n. 2, dello Statuto - in quanto manifestamente infondata in diritto, il Tribunale ha anzitutto rammentato che tanto dalla lettera quanto dalla finalità della suddetta disposizione risultava che la possibilità di farne uso è una mera facoltà a disposizione dell'APN che non è assolutamente tenuta a ricorrere ad essa (14).
18 Esso ha quindi ricordato che, se alcune situazioni, come quelle considerate nella sentenza Alexopoulou I, impongono che l'APN proceda a una valutazione concreta delle qualificazioni e dell'esperienza professionale dell'interessato tenuto conto dei criteri di cui all'art. 31, n. 2, dello Statuto, tale obbligo di valutazione concreta non può necessariamente giungere sino all'adozione di una decisione di inquadramento nel grado superiore, potendo in ogni caso l'APN decidere liberamente al riguardo, senza che, conformemente alle citate sentenze Klinke/Corte di giustizia e Barnett/Commissione, il controllo giurisdizionale possa sostituirsi alla sua valutazione (15).
19 Esaminando l'applicazione di questi criteri al caso di specie, il Tribunale constata che «la Commissione ha effettivamente valutato la possibilità di applicare l'art. 31, n. 2, dello Statuto alla ricorrente» (16), e non può esserle imputato un errore manifesto di valutazione nella decisione finale di non inquadrarla nel grado A6 (17).
20 Anche la seconda parte del motivo - relativa alla violazione, da parte della Commissione, della sua decisione 1_ settembre 1983 - è stata respinta in quanto manifestamente infondata in diritto, avendo il Tribunale constatato che con la suddetta decisione, come modificata in seguito alla sentenza Alexopoulou I, «la Commissione ha soltanto ricordato che, in forza dell'art. 31, n. 2, dello Statuto, essa ha semplicemente la facoltà di nominare un dipendente in possesso di qualificazioni eccezionali al grado superiore della carriera considerata (...). Essa non è assolutamente tenuta ad inquadrare nel grado superiore un dipendente che possieda tali qualificazioni» (18).
21 Le conclusioni della ricorrente dirette all'annullamento della decisione 28 agosto 1996, di rigetto del reclamo del 3 aprile 1996, sono state disattese in quanto manifestamente irricevibili in base ad una «giurisprudenza costante» (19), secondo cui soltanto una decisione che costituisca un atto impugnabile può formare oggetto di ricorso. Una decisione, come quella controversa, che si limiti a confermare l'atto o l'omissione contro cui il ricorrente agisce, non costituisce un atto del genere e pertanto non è impugnabile.
22 Infine, le conclusioni della ricorrente dirette ad ottenere il risarcimento del danno materiale sono state respinte in quanto manifestamente infondate in diritto, in particolare perché «la pretesa della ricorrente è fondata, a torto, sul presupposto che ella avesse diritto all'inquadramento in un grado superiore al momento dell'assunzione» (20).
Il ricorso contro l'ordinanza del Tribunale di primo grado
23 Due istanze di intervento presentate da dipendenti che avevano proposto ricorso dinanzi al Tribunale dopo la pronuncia della sentenza Alexopoulou I - il cui procedimento è stato sospeso sino alla pronuncia definitiva della Corte nella presente causa - sono state respinte dal presidente (21) in quanto gli istanti non dimostravano di avere un interesse diretto e attuale alla soluzione della controversia.
24 L'impugnazione proposta dalla ricorrente contro l'ordinanza del Tribunale si basa su quattro motivi, che passo ad esaminare nell'ordine.
Primo motivo: carenza di motivazione e violazione dell'art. 111 del regolamento di procedura del Tribunale
25 La prima parte di questo motivo riguarda la mancata motivazione, da parte del Tribunale, del punto 57 dell'ordinanza impugnata, circa il carattere «manifesto» dell'infondatezza in diritto o dell'irricevibilità del ricorso.
26 La Commissione ritiene invece che il Tribunale abbia spiegato con estrema chiarezza, procedendo ad un raffronto tra di esse, che la posizione della ricorrente è manifestamente contraddetta dalla giurisprudenza in essere, il che basterebbe a dimostrare il carattere manifesto dell'infondatezza in diritto dei suoi argomenti. Essa aggiunge che tale modo di procedere è conforme a quello già adottato dal Tribunale nell'ordinanza 10 dicembre 1997 (22), divenuta definitiva in mancanza di impugnazione proposta nei termini (23).
27 In base alla lettura dell'ordinanza impugnata, non mi pare che gli argomenti della ricorrente possano essere accolti. Il Tribunale ha infatti accuratamente motivato ciascun rigetto manifesto dei motivi della ricorrente.
28 Il primo motivo è stato così respinto in base alla giurisprudenza della Corte e del Tribunale, e al riguardo è sufficiente ricordare che essa era già stata ampiamente richiamata nella prima sentenza Alexopoulou I, pronunciata in seguito ad un primo ricorso proposto dalla ricorrente.
Il Tribunale ha quindi potuto legittimamente ritenere che la ricorrente fosse già perfettamente a conoscenza dell'interpretazione da esso data all'art. 31, n. 2, dello Statuto (prima parte), poiché essa risultava già chiaramente dalla sentenza Alexopoulou I. Pertanto, non appare ingiustificato il fatto che il Tribunale abbia dichiarato «manifestamente» infondata in diritto la prima parte di questo motivo.
La seconda parte, relativa alla violazione della decisione della Commissione 1_ settembre 1983, è stata respinta per le stesse considerazioni, in quanto il Tribunale ha dichiarato, in sostanza, che la modifica della decisione controversa costituisce in realtà soltanto una presa d'atto della giurisprudenza Alexopoulou I. La ricorrente, che conosceva perfettamente tale giurisprudenza, in quanto ne era all'origine, non poteva ignorare la legittimità di tale modifica. Anche in questo caso, non sembra che il Tribunale abbia respinto a torto tale parte in quanto «manifestamente» infondata in diritto.
29 Anche le conclusioni della ricorrente dirette all'annullamento della decisione 28 agosto 1996, che respinge il reclamo del 3 aprile 1996, sono state poi disattese in quanto «manifestamente irricevibili» (24) non senza ragione. Anzi, il Tribunale ha cura di ricordare la giurisprudenza su cui fonda la propria valutazione (25).
30 Infine, la domanda di risarcimento del danno materiale è stata giustamente respinta in quanto manifestamente infondata, in particolare perché «basata, a torto, sul presupposto che [la ricorrente] avesse diritto all'inquadramento in un grado superiore al momento dell'assunzione» (26), dato che nell'ordinanza impugnata il Tribunale aveva preliminarmente dimostrato come la ricorrente non avesse diritto ad un siffatto inquadramento (27).
31 Da queste considerazioni discende che non può contestarsi al Tribunale il fatto di non aver motivato il carattere «manifesto» dell'infondatezza in diritto o dell'irricevibilità del ricorso.
32 Pertanto, la prima parte del primo motivo dev'essere respinta.
33 La seconda parte è diretta a vedere dichiarare dalla Corte che il Tribunale non ha fatto chiaramente intendere, al punto 57 dell'ordinanza impugnata, se esso abbia respinto il ricorso in quanto infondato o in quanto irricevibile.
34 Dopo essersi interrogata sull'interesse di questo motivo - dato che, in ogni caso, sia in quanto irricevibile, sia in quanto infondato, in definitiva il ricorso è stato respinto -, la Commissione rileva che la formulazione alternativa del punto 57 è semplicemente intesa a tenere conto del fatto che le due forme di rigetto sono state l'una dopo l'altra accolte dal Tribunale, secondo i due motivi dedotti. Il Tribunale ha così respinto, in quanto manifestamente infondate, la prima (punto 44) e la seconda parte del motivo d'annullamento (punti 46 e 47) e la domanda di risarcimento del danno (punto 56); per contro, esso ha dichiarato irricevibile la domanda di annullamento proposta in subordine, esaminata al punto 50.
35 Non posso che condividere l'interpretazione data dalla Commissione all'ordinanza del Tribunale: il punto 57 di quest'ultima si limita a riassumere l'insieme dei motivi di rigetto che il Tribunale ha prima accolto e poi qualificato come manifestamente irricevibili o infondati.
36 La seconda parte del primo motivo non può quindi essere accolta.
37 La terza parte mira a far dichiarare che, contrariamente a quanto previsto dall'art. 111 del regolamento di procedura, l'ordinanza impugnata non indica che è stato sentito l'avvocato generale. Ora, secondo la ricorrente, «tale irregolarità va sanzionata con la nullità dell'ordinanza a quo» (28).
38 Al riguardo, basti rilevare, come ha fatto la Commissione (29), che il Tribunale può, in conformità degli artt. 17-19 del suo regolamento di procedura, decidere se procedere alla designazione di un giudice che eserciti le funzioni di avvocato generale in una determinata causa. L'art. 111 non può essere interpretato come un obbligo di designare un avvocato generale, bensì come semplice obbligo di prenderne in considerazione il parere qualora il Tribunale, nell'esercizio del suo potere discrezionale, lo abbia designato. L'art. 2, n. 2, secondo comma, del regolamento di procedura, peraltro, dispone espressamente che: «I riferimenti all'avvocato generale nel presente regolamento si applicano solo qualora un giudice sia stato designato come avvocato generale».
39 In ogni caso, all'udienza dinanzi alla Corte il difensore della ricorrente ha dichiarato che la sua cliente rinunciava a far valere questa parte del primo motivo.
40 Con la quarta parte del motivo, la ricorrente contesta al Tribunale il fatto di avere confuso, al punto 43, la materia dell'inquadramento dei dipendenti di ruolo con quella della loro promozione, senza alcuna motivazione. Ora, secondo la ricorrente, mentre la promozione non è un diritto soggettivo dei dipendenti, ma è valutata in base ai meriti, il loro inquadramento è invece soggetto a criteri di valutazione molto meno flessibili. Di conseguenza, non avendo spiegato come le regole sull'inquadramento si applichino alle regole relative alla promozione, che hanno un fondamento diverso, l'ordinanza sarebbe viziata da carenza di motivazione.
41 La Commissione ritiene che la ricorrente, sostenendo che il Tribunale ha confuso le diverse nozioni statutarie di inquadramento e di promozione e ha quindi erroneamente citato a sostegno di una conclusione in materia di inquadramento la giurisprudenza relativa alla promozione, alteri il contenuto dell'ordinanza (30).
42 Non posso che concordare in tutto e per tutto con la Commissione.
43 Per respingere l'argomento della ricorrente secondo cui l'APN, rifiutando di nominarla al grado A6, ha commesso un errore manifesto di valutazione e poteva sostanzialmente esercitare il suo potere discrezionale soltanto nominandola al grado superiore della carriera, il Tribunale ricorda, al punto 43 dell'ordinanza impugnata, una giurisprudenza costante secondo cui «i dipendenti neoassunti, anche se soddisfano i requisiti per poter essere inquadrati in un grado superiore, non hanno tuttavia un diritto soggettivo a un tale inquadramento» (31).
44 Questa valutazione del Tribunale costituisce il punto di arrivo del suo ragionamento relativo all'interpretazione dell'art. 31, n. 2, dello Statuto. Atteso che in base a questa norma l'APN non è assolutamente tenuta ad accogliere la domanda del dipendente che la fa valere per inquadrarlo in un grado superiore al suo, non può contestarsi al Tribunale di avere fatto confusione tra assunzione e promozione. Se è vero, infatti, che l'inquadramento è in linea di principio automatico, con esclusione di qualunque valutazione soggettiva dell'APN (art. 31, n. 1, dello Statuto), qualora quest'ultima si trovi costretta, in considerazione di circostanze particolari, a procedere ad una valutazione dell'eventuale applicazione dell'art. 31, n. 2, dello Statuto, la decisione definitiva che essa adotterà al riguardo rientra nel suo esclusivo potere di valutazione, come ha ricordato il Tribunale nella sua ordinanza. Nell'ambito di tale esclusivo potere di valutazione, l'APN dispone evidentemente di un margine di discrezionalità assai più ampio che non in materia di assunzione «classica», che si avvicina a quello di cui dispone in materia di promozione. Il Tribunale quindi, in maniera del tutto legittima, ha ritenuto opportuno fare riferimento in via analogica alla materia della promozione.
45 La quarta parte del primo motivo va quindi respinta.
Secondo motivo: violazione dell'art. 31 dello Statuto
46 La ricorrente sostiene che il Tribunale, segnatamente al punto 37 dell'ordinanza, ha aggiunto alla suddetta disposizione dello Statuto una duplice condizione da essa non contenuta: la facoltà di ricorrere all'art. 31, n. 2, dello Statuto, a titolo eccezionale e per un candidato eccezionale.
47 Come rileva la Commissione (32), in realtà questo motivo mira non a contestare in diritto l'ordinanza impugnata, bensì a rimettere in discussione la giurisprudenza in materia, che il Tribunale si è limitato ad applicare senza porre, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, alcuna ulteriore condizione all'applicazione della disposizione controversa.
48 Basti, ad esempio, ricordare che dalla sentenza Alexopoulou I risulta che l'art. 31, n. 2, dello Statuto va interpretato nel senso che «l'APN deve, se sussistono circostanze particolari, quali le eccezionali caratteristiche di un candidato, procedere ad una valutazione minuziosa dell'eventuale applicazione di detta disposizione. Siffatto obbligo sussiste in particolare allorché le esigenze specifiche del servizio richiedono l'assunzione di un persona particolarmente qualificata e giustificano dunque il ricorso all'art. 31, n. 2, dello Statuto (v. al riguardo la sentenza De Santis/Corte dei conti, citata) o allorché la persona assunta presenta qualifiche eccezionali e chiede di fruire di dette disposizioni (...)» (33).
49 E' la medesima considerazione riportata nella sentenza Barnett/Commissione, in cui si ricorda, al punto 49, che «l'APN è tenuta, in presenza di particolari circostanze, come le eccezionali qualificazioni di un candidato, a procedere ad una valutazione caso per caso dell'eventuale applicabilità di detta disposizione (...)».
50 Pertanto, riconoscendo alla Commissione la facoltà di ricorrere all'art. 31, n. 2, dello Statuto, «in via eccezionale, [per] un candidato eccezionale», il Tribunale, al punto 37 dell'ordinanza impugnata, si è limitato ad applicare la giurisprudenza della Corte e del Tribunale e non può essergli contestato il fatto di avere apposto condizioni di applicazione aggiuntive a detta disposizione.
51 Pertanto, il secondo motivo non può essere accolto.
Terzo motivo: mancato accertamento da parte del Tribunale della consultazione tra la DG IX e la DG V
52 Con questo motivo si fa valere che la DG IX è competente in via esclusiva ad adottare una decisione di inquadramento, ma, a tal fine, essa dovrebbe tener conto delle esigenze del servizio in seno alla DG V, cui la ricorrente è stata assegnata. Orbene, nell'ordinanza impugnata non consta che la DG IX abbia consultato la DG V. Per tale motivo non può risultare con certezza, secondo la ricorrente, che l'APN non abbia fondato la sua decisione su fatti materiali inesatti o incompleti.
53 Mi sembra, senza che occorra procedere ad un'analisi particolarmente approfondita di questo motivo, che la sua formulazione contenga i termini del suo rigetto. Infatti, conformemente all'art. 51 dello Statuto CE della Corte di giustizia: «L'impugnazione proposta dinanzi alla Corte deve limitarsi ai motivi di diritto». E' pertanto privo di interesse, nell'ambito di un'impugnazione, porsi quesiti sulla consultazione fatta valere, in quanto è diretta, secondo i termini stessi della ricorrente, all'accertamento dell'esattezza dei fatti sulla base dei quali è stata adottata la decisione controversa. Si tratta di elementi valutati in via esclusiva dal Tribunale.
54 Il terzo motivo non può pertanto essere accolto.
Quarto motivo: irregolarità procedurali derivanti dall'invito alla ricorrente, da parte del Tribunale, a presentare le sue osservazioni sulla citata sentenza Barnett/Commissione
55 Il quarto motivo è fondato sul fatto che, dopo aver invitato la ricorrente a presentare le sue osservazioni entro il 15 dicembre 1997 circa «la prosecuzione del procedimento alla luce [della sentenza Barnett/Commissione] (34)», il Tribunale ha respinto tali osservazioni che, secondo la ricorrente, «contenevano motivi nuovi» (35). Tale rigetto è avvenuto attraverso una lettera del cancelliere del 27 gennaio 1998, con cui si avvisava la ricorrente che «dato che il regolamento di procedura non prevede il deposito di una memoria dopo il deposito del ricorso e della replica, dette osservazioni sono inammissibili. Il Tribunale, pertanto, non ne terrà conto» (36).
56 Il quarto motivo è suddiviso in tre parti.
57 Con la prima si contesta al Tribunale di avere abusato del legittimo affidamento della ricorrente. Questa censura sarebbe tanto più fondata in quanto, aggiunge la ricorrente, per evitare di esporsi a questo motivo, il Tribunale avrebbe potuto pronunciare un'ordinanza motivata. La ricorrente osserva che «il valore, sul piano giurisdizionale, di una decisione presa dal cancelliere dipende particolarmente da questo tipo di censure» (37).
58 La seconda parte è diretta a far constatare una violazione dell'art. 48, nn. 1 e 2, primo e secondo comma, del regolamento di procedura del Tribunale, a norma del quale:
«1. Le parti possono, anche nella replica e nella controreplica, proporre nuovi mezzi di prova a sostegno delle loro argomentazioni, motivando il ritardo nella presentazione dei mezzi suddetti.
2. E' vietata la deduzione di motivi nuovi in corso di causa, a meno che essi si basino su elementi di diritto e di fatto emersi durante il procedimento.
Se, durante il procedimento, una delle parti deduce dei motivi nuovi ai sensi del comma precedente, il presidente può, dopo la scadenza dei normali termini processuali, su relazione del giudice relatore e sentito l'avvocato generale, impartire all'altra parte un termine per controdedurre su tali motivi.
(...)».
59 Con la terza parte, infine, si contesta al Tribunale una violazione dell'art. 48, n. 2, terzo comma, dello stesso regolamento, in quanto il Tribunale stesso avrebbe omesso di statuire al riguardo. Ricordo che, ai sensi della disposizione citata, «Il giudizio sulla ricevibilità di un motivo nuovo è riservata alla sentenza che conclude il procedimento».
60 Propongo alla Corte di respingere ciascuna di tali parti.
61 Ancora una volta, la ricorrente enuncia nei termini del motivo le ragioni del suo rigetto. Ella, infatti, riconoscendo che la memoria depositata dietro invito del cancelliere del Tribunale a presentare le sue osservazioni sulla «prosecuzione del procedimento alla luce [della sentenza Barnett/Commissione]» conteneva motivi nuovi, ammette implicitamente di avere contravvenuto alle pertinenti norme di procedura. Le osservazioni così presentate avevano un contenuto che travalicava ampiamente l'oggetto dell'invito rivoltole e si presentavano, come rileva la Commissione (38), come una «memoria integrativa».
62 L'invito formulato dal cancelliere del Tribunale a presentare osservazioni in realtà riguardava soltanto la «prosecuzione del procedimento alla luce [della sentenza Barnett/Commissione]» e non consisteva in una richiesta di osservazioni integrative dirette a dedurre nuovi motivi di diritto. In sostanza, l'iniziativa del cancelliere del Tribunale mirava a verificare se la ricorrente intendesse tener fermo il proprio ricorso dopo aver preso conoscenza della citata sentenza Barnett/Commissione, pronunciata in una causa analoga alla sua, ovvero intendesse, ad esempio, chiederne la sospensione nel caso in cui tale sentenza fosse stata impugnata. Pertanto, non può contestarsi al Tribunale il fatto di aver frustrato il suo legittimo affidamento invitandola a presentare osservazioni e successivamente respingendole in quanto, come comunicatole dal cancelliere, ella ha presentato osservazioni sul «merito della controversia», mentre le era stato chiesto di esprimere il proprio parere sulla «prosecuzione del procedimento».
63 Inoltre, il fatto che quest'ultima comunicazione sia stata redatta dal cancelliere del Tribunale e non abbia assunto la forma di una decisione del Tribunale non ha alcuna rilevanza al riguardo. Per convincersene è sufficiente rammentare i termini dell'art. 6 delle istruzioni al cancelliere del Tribunale di primo grado (39), che riguarda appunto «Il rifiuto di atti e la regolarizzazione» e il cui n. 2 prevede espressamente la competenza del cancelliere in tali situazioni: «Il cancelliere si rifiuta di registrare memorie o atti processuali non previsti dal regolamento di procedura. In caso di dubbio, egli si rivolge al presidente affinché si statuisca».
64 La prima parte di quest'ultimo motivo va pertanto respinta.
65 Per quanto riguarda la seconda parte, la intendo nel senso che essa è diretta a far valere che il Tribunale avrebbe mal interpretato l'art. 48, n. 2, del regolamento di procedura rifiutandosi di tener conto dei motivi nuovi dedotti dalla ricorrente, mentre essi erano appunto giustificati dalla pronuncia della citata sentenza Barnett/Commissione, elemento di diritto o di fatto emerso durante il procedimento e tale da giustificare, a norma della citata disposizione, la presa in considerazione di tali motivi nuovi.
66 Ora, mi sembra che il Tribunale si sia legittimamente rifiutato di ammettere su questa base la deduzione pretesa.
67 Infatti, risulta anzitutto da una giurisprudenza costante sia del Tribunale che della Corte che la pronuncia di una sentenza nel corso del procedimento non può considerarsi come un elemento di fatto (40) emerso durante il procedimento.
68 La citata sentenza Barnett/Commissione non può neppure essere considerata come la comparsa di un elemento di diritto ai sensi della disposizione del regolamento di procedura fatta valere.
69 E' vero che la Corte non esclude che determinate sentenze possano presentare il carattere di elementi emersi durante il procedimento, così da giustificare la deduzione di motivi nuovi.
70 Tuttavia, nella giurisprudenza della Corte, questa ipotesi riguarda a priori soltanto le sentenze di annullamento e i loro effetti nei confronti di persone direttamente interessate. La Corte ha infatti dichiarato che «è giurisprudenza costante (...) che la sentenza che annulli un atto amministrativo non può costituire un fatto nuovo se non nei confronti delle persone riguardate direttamente dall'atto annullato» (41).
71 Viceversa, la Corte ha dichiarato che «una sentenza della Corte che conferma la validità di un atto delle istituzioni comunitarie non può essere considerata un elemento che permetta la deduzione di un motivo nuovo, dato che tali atti godono di una presunzione di validità e che le sentenze [fatte valere] (...) non fanno che confermare una situazione giuridica di cui le ricorrenti erano a conoscenza nel momento in cui hanno proposto il ricorso...» (42).
72 Ora, nel caso in esame, la controversa sentenza Barnett/Commissione, pronunciata su un ricorso d'annullamento, va considerata appunto come una sentenza «che conferma la validità di un atto delle istituzioni comunitarie». Ho già ricordato (43) che il Tribunale, applicando la giurisprudenza Alexopoulou I, ne ha concluso che nel caso di specie non poteva accogliersi la domanda della ricorrente diretta all'annullamento della decisione di inquadramento dell'APN.
73 Senza che occorra neppure porsi ulteriori quesiti circa le possibilità della ricorrente di avvalersi comunque degli effetti di una sentenza pronunciata a proposito di una decisione che non la riguarda direttamente, è quindi sufficiente rilevare che, in applicazione della giurisprudenza costante della Corte e del Tribunale, una sentenza quale la citata sentenza Barnett/Commissione, che confermi la validità di un atto di un'istituzione comunitaria, non può essere considerata come un elemento nuovo tale da giustificare la deduzione di motivi nuovi in corso di causa.
74 Poiché la ricorrente non può far valere la pronuncia della sentenza Barnett/Commissione come fatto configurante un elemento nuovo ai sensi dell'art. 48, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la seconda parte di quest'ultimo motivo dev'essere respinta.
75 Per quanto concerne l'ultima parte dell'ultimo motivo, ritengo inutile soffermarmi su di essa tenuto conto della soluzione da me suggerita alla Corte quanto agli argomenti addotti a sostegno della prima e della seconda parte dell'ultimo motivo dianzi esaminate.
Sulla domanda di condanna dell'APN ad un risarcimento danni
76 Infine, la ricorrente chiede che l'APN sia condannata a corrisponderle alcuni indennizzi: 250 000 BFR a titolo di provvisionale per il danno da lei subito in conseguenza della perdita delle possibilità di promozione al grado A5, nonché lo stipendio che avrebbe percepito qualora fosse stata promossa al grado A5 dal 1_ dicembre 1995, oltre agli interessi di mora su tale somma a partire dal 1_ dicembre 1995, detratti i 250 000 BFR pretesi a titolo di provvisionale.
77 Tenuto conto del rigetto, da me suggerito, alla Corte, dei motivi dedotti dalla ricorrente, non occorre statuire sulla domanda di risarcimento dei danni proposta dalla ricorrente.
78 Ai sensi dell'art. 70 del regolamento di procedura della Corte, la regola normale nelle cause fra le istituzioni comunitarie e i loro dipendenti è che le spese sostenute dalle istituzioni restano a carico di queste ultime. Tuttavia, a norma dell'art. 122, secondo comma, del medesimo regolamento, tale regola non si applica nel caso di impugnazioni, a meno che esse siano proposte dalle istituzioni. Di conseguenza, occorre applicare la regola generale enunciata all'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura e condannare la ricorrente alle spese del presente procedimento.
Conclusione
79 Alla luce delle considerazioni in precedenza esposte, suggerisco alla Corte di:
1) respingere il ricorso;
2) condannare la ricorrente alle spese del presente procedimento.
(1) - Ordinanza 13 febbraio 1998, causa T-195/96, Alexopoulou/Commissione (Racc. PI pag. II-117).
(2) - L'art. 111 del regolamento di procedura dispone che «Quando è manifestamente incompetente a conoscere di un ricorso o quando il ricorso è manifestamente irricevibile o manifestamente infondato in diritto, il Tribunale, sentito l'avvocato generale, può, senza proseguire il procedimento, statuire con ordinanza motivata».
(3) - Punti 1-13 dell'ordinanza impugnata.
(4) - Causa T-17/95, Alexopoulou/Commissione (Racc. PI pag. II-683).
(5) - Sentenza 29 giugno 1994, causa C-298/93 P, Klinke/Corte di giustizia (Racc. pag. I-3009).
(6) - Sentenza 6 giugno 1985, causa 146/84 (Racc. pag. 1723).
(7) - Punto 21 della sentenza Alexopoulou I.
(8) - Ibidem, punto 24.
(9) - Circa 950, stando ad un documento della Commissione allegato al ricorso della signora Alexopoulou nella causa T-195/96.
(10) - Sentenza 5 novembre 1997, causa T-12/97, Barnett/Commissione (Racc. PI pag. II-863).
(11) - Ibidem, punto 60.
(12) - Ibidem, punto 50, che rinvia alle citate sentenze Klinke/Corte di giustizia e Alexopoulou I per rammentare che: «Una determinata esperienza professionale non può conferire alla persona che la possiede il diritto ad essere nominata nel grado superiore della carriera (...)».
(13) - Decisione pubblicata su Informazioni amministrative del 27 marzo 1996.
(14) - Punti 36 e 37 dell'ordinanza impugnata.
(15) - Ibidem, punti 38 e 39.
(16) - Ibidem, punto 40.
(17) - Ibidem, punti 41-43.
(18) - Ibidem, punto 45.
(19) - Ibidem, punto 48.
(20) - Ibidem, punto 55.
(21) - Ordinanze del presidente della Corte 23 luglio 1998, causa C-155/98 P, Alexopoulou/Commissione (Racc. pagg. I-4935 e I-4943).
(22) - Causa T-134/96, Smets/Commissione (Racc. PI, pag. II-999).
(23) - Paragrafi 6-8 della comparsa di risposta.
(24) - Punto 50 dell'ordinanza impugnata.
(25) - Ibidem, punti 48-50, rifarsi al paragrafo 21 delle presenti conclusioni.
(26) - Ibidem, punto 55.
(27) - Ibidem, punti 35-44.
(28) - Pag. 13 dell'impugnazione.
(29) - Paragrafo 11 della comparsa di risposta.
(30) - Ibidem, paragrafo 12.
(31) - Il Tribunale fa riferimento, in materia di promozione, alle sentenze della Corte 25 novembre 1976, causa 123/75, Küster/Parlamento (Racc. pag. 1701, punto 10); 1_ giugno 1995, causa C-119/94 P, Coussios/Commissione (Racc. pag. I-1439, punto 19), e del Tribunale 18 dicembre 1997, causa T-142/95, Delvaux/Commissione (Racc. PI pag. II-1247, punto 39).
(32) - Paragrafo 13 della comparsa di risposta.
(33) - Punto 21 della sentenza Alexopoulou I.
(34) - Lettera del cancelliere del Tribunale alla ricorrente in data 11 novembre 1997 (allegato 3 del ricorso in esame).
(35) - Pag. 18 del ricorso in esame.
(36) - Allegato 6 del ricorso in esame.
(37) - Ibidem, pag. 19.
(38) - Paragrafo 16 della comparsa di risposta.
(39) - Del 3 marzo 1994 (GU L 78, pag. 32). Dette istruzioni sono state adottate sulla base del regolamento di procedura del Tribunale (art. 23).
(40) - V. ordinanza del Tribunale 11 luglio 1997, causa T-16/97, Chauvin/Commissione (Racc. PI pag. II-681, punti 39, 43 e 45), che richiama in particolare la sentenza della Corte 19 marzo 1991, causa C-403/85 Rev., Ferrandi/Commissione (Racc. pag. I-1215, punto 13).
(41) - Sentenza 8 marzo 1988, causa 125/87, Brown/Corte di giustizia (Racc. pag. 1619, punto 13). V. inoltre la citata ordinanza Chauvin/Commissione, che richiama una giurisprudenza costante della Corte: sentenze 17 giugno 1965, causa 43/64, Müller/Consigli della CEE, CEEA e CECA (Racc. pag. 473, in particolare pag. 489); 15 dicembre 1966, causa 34/65, Mosthaf/Commissione (Racc. pag. 705, in particolare pag. 719), e ordinanza del Tribunale 15 dicembre 1995, causa T-131/95, Progoulis/Commissione (Racc. PI, pag. II-907, punto 36).
(42) - Sentenza del Tribunale 11 dicembre 1996, causa T-521/93, Atlanta e a./CE (Racc. pag. II-1707, punto 39), che rinvia alla sentenza della Corte 1_ aprile 1982, causa 11/81, Dürbeck/Commissione (Racc. pag. 1251, punto 17).
(43) - Paragrafo 11 delle presenti conclusioni.
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