Conclusioni dell avvocato generale
1. Il conflitto che aveva opposto, dinanzi al Giudice di pace di Genova, la società Eridania SpA (in prosieguo: l'«Eridania»), produttore italiano di zucchero, e l'Azienda Agricola San Luca di Rumagnoli Viannj in merito al prezzo che la prima avrebbe dovuto pagare alla seconda per le barbabietole acquistate nel corso della campagna di commercializzazione 1996/1997, conflitto per la cui soluzione era stata proposta alla Corte una questione pregiudiziale che aveva dato origine alla sentenza 6 luglio 2000 nella causa C-289/97, Eridania, si è riproposto per la campagna 1997/1998 dando luogo a un nuovo procedimento dinanzi alla medesima giurisdizione.
2. Tranne che per l'importo di cui l'Eridania chiede il rimborso e per il regolamento comunitario in attuazione del quale essa ha dovuto pagare una somma ritenuta ingiustificata, questo nuovo procedimento non presenta alcuna differenza rispetto al precedente, neppure per il grado della giurisdizione adita, la quale ha effettuato un nuovo rinvio pregiudiziale, iscritto a ruolo con il numero C-160/98. Come nella causa C-289/97, il giudice nazionale si pone due questioni. La prima verte sulla validità del regolamento (CE) del Consiglio n. 1188/97, che ha fissato, per la campagna 1997/1998, un prezzo di intervento derivato per lo zucchero bianco e, di conseguenza, un prezzo più alto per le barbabietole . La seconda questione concerne la validità del regolamento (CEE) del Consiglio 30 giugno 1981, n. 1785, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (in prosieguo: il «regolamento di base»), modificato dal regolamento del Consiglio 24 aprile 1995, n. 1101 , il quale ha stabilito il sistema di prezzo d'intervento derivato e di prezzo maggiorato per la barbabietola nelle zone deficitarie, sistema denominato regionalizzazione.
3. Al momento di essere adita dal giudice nazionale, la Corte non si era ancora pronunciata sulla causa C-289/97.
4. Una volta emanata, detta sentenza è stata comunicata al Giudice di pace di Genova per consentirgli di valutare, tenuto conto delle soluzioni che la Corte aveva dato alle questioni sottopostele, se fosse opportuno tener ferme tutte le questioni pregiudiziali sollevate nell'ambito della controversia relativa alla campagna 1997/1998 o se, al contrario, occorresse ritirarle in tutto o in parte.
5. Il giudice di rinvio ha comunicato di non avere affatto intenzione di rinunciare ad ottenere dalla Corte una soluzione alle questioni presentate ed ha sostenuto che le questioni sottoposte alla Corte nella causa C-160/98 si riferivano ad una campagna diversa e, quindi, ad un regolamento diverso. E' incontestabile, infatti, che la validità del regolamento (CE) 30 luglio 1996, n. 1580, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1996/1997, i prezzi d'intervento derivati dello zucchero bianco, il prezzo d'intervento dello zucchero greggio, i prezzi minimi della barbabietola A e della barbabietola B, nonché l'importo del rimborso per la compensazione delle spese di magazzinaggio , non implica automaticamente che sia valido anche il regolamento n. 1188/97, il quale ha il medesimo oggetto ma si riferisce alla campagna 1997/1998.
6. Invero, pur prevedendo, per la campagna 1997/1998, misure del tutto identiche a quelle adottate per la campagna precedente, non è escluso che il regolamento n. 1188/97 possa essere inficiato da vizi autonomi tali da incidere sulla sua validità. Può ben essere previsto, infatti, che le condizioni in base alle quali è possibile prevedere una situazione deficitaria nel rifornimento di zucchero in Italia, rendendo necessario fissare per tale Stato membro un prezzo di intervento derivato per lo zucchero bianco, condizioni che sussistevano per la campagna 1996/1997, non siano più presenti per la campagna 1997/1998. Per contro, non vedo quale interesse abbia il giudice nazionale ad insistere affinché la Corte prenda nuovamente in esame, con riguardo al regolamento n. 1188/97, censure come quelle relative alla data di adozione del regolamento che fissa il prezzo di intervento derivato dello zucchero bianco per una determinata campagna e agli elementi della motivazione del regolamento stesso, le quali nulla hanno a che fare con la situazione congiunturale del mercato e che la Corte aveva giudicato infondate quando aveva esaminato, su domanda del medesimo giudice, la validità del regolamento che operava la medesima fissazione per la campagna precedente.
7. A maggior ragione, a mio giudizio non meritano un nuovo esame le censure contro l'introduzione stessa, da parte del regolamento di base, del sistema dei prezzi di intervento derivati, censure disattese dalla Corte nella citata sentenza 6 luglio 2000, Eridania.
8. Va rilevato che, se non fosse per l'addebito relativo alla possibilità di classificare l'Italia come zona deficitaria per la campagna 1997/1998, la Corte, di fronte alla suddetta riproposizione di questioni cui aveva già fornito una soluzione, avrebbe tutte le ragioni per ritenere di trovarsi nella situazione prevista dall'art. 104, n. 3, del suo regolamento di procedura.
9. Ai sensi di tale disposizione:
«Qualora una questione pregiudiziale sia identica ad una questione sulla quale la Corte ha già statuito, qualora la soluzione di tale questione possa essere chiaramente desunta dalla giurisprudenza o qualora la soluzione della questione non dia adito a dubbi ragionevoli, la Corte, dopo aver informato il giudice di rinvio, dopo aver sentito le eventuali osservazioni degli interessati di cui agli articoli 20 dello Statuto CE, 21 dello Statuto CEEA e 103, paragrafo 3, del presente regolamento e dopo aver sentito l'avvocato generale, può statuire con ordinanza motivata contenente, eventualmente, riferimento alla precedente sentenza o alla giurisprudenza pertinente».
10. Le due questioni per le quali il giudice di rinvio chiede alla Corte di pronunciarsi sono le seguenti:
«1) Se sia valido il regolamento (CE) 25 giugno 1997, n. 1188 (GU 28 giugno 1997), in particolare con riferimento all'art. 1, lett. f), e ciò soprattutto in rapporto all'art. 3, nn. 4 e 5, del regolamento (CEE) n. 1785/81 e all'art. 190 del Trattato CE, oltre che per corretta valutazione dei dati di fatto così come meglio evidenziato sub "I, in via principale", della parte in diritto della presente ordinanza;
2) in caso di soluzione affermativa al quesito precedente, se sia valido il regolamento (CEE) 30 giugno 1981, n. 1785 (GU 1° luglio 1981), e successive modificazioni, in particolare con riferimento agli artt. 3, n. 1, 5, n. 3 e 6, n. 2, e se sia conseguentemente valido il regolamento (CE) n. 1188/97, art. 1, lett. f), così come meglio evidenziato sub "II, in via subordinata", della parte in diritto della presente ordinanza».
11. Per le ragioni appena esposte, ritengo che occorra esaminare soltanto la prima questione, diretta ad accertare se il Consiglio, nel regolamento n. 1188/97, fosse legittimato a qualificare l'Italia come zona deficitaria per la campagna 1997/1998.
12. A tutti gli altri punti in cui si articolano le questioni del Giudice di pace di Genova è stata data una risposta nella citata sentenza 6 luglio 2000, Eridania, della quale ritengo che non vi sia alcun motivo di rimettere in questione la fondatezza e alla quale, a mio avviso, la Corte, nel pronunciarsi, dovrebbe invitare la suddetta giurisdizione a far riferimento.
13. Ha il Consiglio agito in modo illegittimo quando ha dichiarato, nei considerando del regolamento n. 1188/97, che «si può prevedere una situazione di approvvigionamento deficitario nelle zone di produzione dell'Italia» e ha stabilito, all'art. 1 del regolamento stesso, che «per le zone deficitarie della Comunità il prezzo d'intervento derivato dello zucchero bianco è fissato per 100 chilogrammi a: (...) f) 65,53 ECU per tutte le zone dell'Italia», con la conseguenza, come previsto dall'art. 6 del regolamento di base, che i produttori di zucchero italiani dovrebbero acquistare le barbabietole ad un prezzo maggiorato alle condizioni fissate dall'art. 5, n. 3, del regolamento di base?
14. Sinteticamente, dato che tanto le mie conclusioni relative alla sentenza C-289/97, citata in precedenza, quanto la sentenza pronunciata in tale causa attestano tali elementi, ricordo che secondo il regolamento di base vi è deficit quando il totale della produzione disponibile è inferiore al consumo e che la produzione disponibile corrisponde al totale della produzione di zucchero A e di zucchero B prodotte nel corso della campagna, aumentato del riporto di zucchero C cui si è proceduto nel rispetto della normativa comunitaria.
15. Ricordo inoltre, poiché sembra, come sottolineato dalla Commissione nelle sue osservazioni, che tanto l'Eridania quanto il giudice nazionale abbiano una «concezione erronea del meccanismo di fissazione dei prezzi», che il Consiglio classifica una zona come deficitaria per una determinata campagna sulla base non di una produzione e di un consumo accertati, bensì in funzione delle proiezioni che possono essere ragionevolmente effettuate, alla luce dei dati disponibili, circa la produzione e il consumo che si otterranno nel corso della campagna in questione.
16. Va notato, per inciso, che se i prezzi venissero fissati prima della data stabilita dall'art. 3, n. 4, del regolamento di base, ossia anteriormente al 1° agosto per la campagna che avrà inizio il 1° luglio dell'anno successivo, data che non è tassativa, come chiarito dalla citata sentenza 6 luglio 2000, Eridania, tali proiezioni dovrebbero essere effettuate in assenza di qualunque elemento concreto relativo alla possibile produzione nel corso della campagna di cui trattasi.
17. La fissazione verrebbe infatti operata in un momento in cui, nella maggior parte degli Stati membri, la raccolta delle barbabietole prodotte nel corso della campagna precedente non è ancora avvenuta e, quindi, non si hanno a disposizione indicazioni riguardo alle semine a venire, che sono proprio quelle a partire dalle quali si può valutare la produzione della campagna di cui trattasi.
18. Tale valutazione verrebbe effettuata, del resto, in mancanza anche di elementi riguardo ad un eventuale riporto alla campagna in questione dello zucchero C prodotto nel corso della campagna precedente, poiché non è possibile stabilire neppure se esistono i quantitativi di zucchero C e resta aperta la possibilità di optare per l'esportazione al di fuori della Comunità anziché per il riporto.
19. E' quindi innegabile che il regolamento di base, nel riferirsi alle zone deficitarie, intende le zone per le quali si può presumere che, nel momento in cui il Consiglio fissa i prezzi, si riveleranno deficitarie al termine della campagna futura.
20. E' pertanto inutile voler contestare, come vedremo che fa l'Eridania, la classificazione di una zona come deficitaria effettuata dal Consiglio sulla base di dati che sono stati disponibili soltanto dopo la data in cui la classificazione è stata operata, e addirittura dopo l'inizio della campagna, ossia in un momento in cui era obbligatorio che i prezzi fossero già stati fissati, al fine di evitare perturbazioni gravi nel funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero.
21. Per la campagna 1997/1998 il Consiglio ha fissato un prezzo di intervento derivato per lo zucchero bianco in Italia ed ha quindi stimato come prevedibile un deficit per tale campagna in data 25 giugno 1997, vale a dire pochi giorni prima dell'inizio della campagna, fissato dal regolamento di base al 1° luglio.
22. Pertanto, non ci si poteva ragionevolmente aspettare che esso differisse la decisione in modo da poter eventualmente affinare la propria analisi circa la situazione del mercato per la campagna in questione. Di quali dati affidabili esso disponeva a tale data?
23. Come il Consiglio mette giustamente in rilievo, esso non possiede una infrastruttura amministrativa che gli consenta di raccogliere autonomamente i dati in base ai quali confrontare le previsioni di consumo e di produzione.
24. Esso deve quindi basarsi sui dati presentatigli dalla Commissione. Ma neppure quest'ultima dispone di mezzi che le consentano di raccogliere direttamente le informazioni presso i professionisti del settore e, soprattutto, di verificarle. Per tale ragione l'art. 39 del regolamento di base stabilisce che gli Stati membri e la Commissione si comunichino reciprocamente i dati necessari all'applicazione del regolamento. Tale collaborazione è organizzata dal regolamento (CE) della Commissione 29 aprile 1996, n. 779, recante modalità d'applicazione del regolamento di base per quanto riguarda le comunicazioni nel settore dello zucchero . Al capitolo IV esso indica dettagliatamente le informazioni che gli Stati membri debbono comunicare alla Commissione in materia di produzione e consumo di zucchero, precisando le scadenze che tale comunicazione deve rispettare.
25. Il 25 giugno 1997, quando il Consiglio ha emanato il regolamento contestato, i dati comunicati dal governo italiano indicavano, per la campagna 1997/1998, una previsione di consumo pari a 1 483 000 tonnellate. Tale cifra, inferiore a quella di 1 532 000 tonnellate valutata l'anno precedente, quando si era dovuto prevedere il consumo per la campagna 1996/1997, ma che tiene conto, al contempo, di una tendenza costante alla diminuzione del consumo in Italia e dell'evoluzione osservata a fine dicembre 1996 del consumo effettivo per tale campagna, non viene contestata dall'Eridania. Questa mancanza di contestazione da parte di un'impresa che, in quanto si oppone all'esistenza di un deficit, ha tutto l'interesse a presentare calcoli che indichino un livello di consumo il più ridotto possibile, sottolinea, se ve ne fosse bisogno, l'attendibilità di tale stima.
26. Alla stessa data il Consiglio disponeva di una stima di produzione disponibile pari a 1 450 000 tonnellate, divisa in 1 440 000 tonnellate di produzione fisica e 10 000 tonnellate di riporto dalla campagna precedente. Tale stima, presentata dal governo italiano, datava dalla riunione del comitato di gestione dello zucchero del 9 aprile precedente ed era basata su una superficie di seminativi di 275 000 ha, con un rendimento di zucchero bianco compreso tra 5 e 5,5 tonnellate per ettaro.
27. E' vero, e il Consiglio non lo contesta affatto, che con lettera datata 16 giugno il governo italiano aveva comunicato alla Commissione che la cifra di 1 440 000 tonnellate, stimata in un momento in cui le prospettive di raccolta apparivano poco incoraggianti tenuto conto delle condizioni climatiche, avrebbe dovuto essere corretta al rialzo, dato che la raccolta futura, in definitiva, sembrava presentarsi sotto migliori auspici.
28. In tale lettera il governo italiano, trincerandosi dietro l'elevata variabilità osservata negli anni precedenti riguardo al tenore di zucchero delle barbabietole, si guardava però dal proporre un dato che sostituisse la stima di 1 440 000 tonnellate comunicata in precedenza.
29. Esso si limitava a sostenere che, in ogni caso, la produzione non sarebbe stata superiore a 1 568 250 tonnellate, vale a dire al totale delle quote A e B assegnate all'Italia.
30. Questa comunicazione del governo italiano costituiva la risposta alla richiesta di aggiornamento dei dati che la Commissione aveva rivolto agli Stati membri durante la riunione del comitato di gestione svoltasi l'11 giugno.
31. La Commissione doveva infatti decidere, a tre settimane dall'inizio della nuova campagna di commercializzazione, se confermare la sua proposta di fissazione di un prezzo di intervento derivato dello zucchero bianco per l'Italia, pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del 27 marzo 1997 .
32. Il 18 giugno, nel corso di una nuova ed ultima riunione del comitato di gestione dello zucchero prima della decisione del Consiglio, il governo italiano non ha presentato nuove previsioni di dati. Devo pertanto osservare che, pur tenendo in considerazione i dati ottenuti per via ufficiale in attuazione del regolamento n. 779/96, la Commissione, malgrado la disponibilità manifestata a tener conto di dati più recenti, non avrebbe avuto alcun motivo di tornare sulla sua proposta formulata alla fine di marzo, poiché aveva a disposizione dati che lasciavano prevedere un deficit.
33. Tuttavia, l'Eridania ha sostenuto che la Commissione non poteva fidarsi ciecamente, come invece avrebbe fatto, dei dati comunicati dal governo italiano, dal momento che sia l'Eridania stessa sia numerose organizzazioni professionali di produttori di zucchero l'avevano più volte debitamente informata del carattere poco realistico, per non dire fantasioso, delle previsioni di produzione risultanti dalle comunicazioni del governo italiano.
34. A sostegno delle sue affermazioni l'Eridania produce una copiosa corrispondenza inviata alla Commissione e al Consiglio dall'Associazione Nazionale fra gli Industriali dello Zucchero dell'Alcool e del Lievito e dal Comité européen des fabricants de sucre. Da tale corrispondenza risulta che, sin dal febbraio 1997, i produttori di zucchero italiani prevedevano una produzione di zucchero pari a 1 560 000 tonnellate, superiore, di conseguenza, al consumo stimato in 1 483 000 tonnellate e che le proposte presentate a marzo dalla Commissione sulla base di una possibile situazione deficitaria in Italia erano state contestate con particolare vigore dagli industriali dello zucchero.
35. Le proteste si fondavano sia sull'osservata evoluzione del consumo e della produzione di zucchero in Italia nel corso degli anni precedenti sia su una perizia scientifica relativa al rendimento in zucchero delle barbabietole prevedibile per il raccolto successivo in Italia, considerato lo stato di maturazione raggiunto dalle barbabietole nella primavera del 1997.
36. Oltre alle contestazioni espresse per lettera, l'Eridania produce il resoconto dei lavori del gruppo paritario del comitato consultivo dello zucchero riunitosi il 14 aprile 1997.
37. Da esso risulta che, nel corso della riunione, il rappresentante dell'industria saccarifera italiana ha indicato di ritenere nettamente sottovalutata la superficie dei seminativi in Italia presentata dalla Commissione e ha dichiarato che «era impossibile che la Commissione avesse potuto proporre la regionalizzazione del prezzo dello zucchero in Italia, considerato che l'Italia è eccedentaria» (allegato n. 20 alle osservazioni dell'Eridania).
38. Alla luce dei documenti prodotti dall'Eridania non si può negare, e del resto non è questo l'atteggiamento del Consiglio e della Commissione, che le istituzioni comunitarie fossero perfettamente al corrente del fatto che i produttori italiani ed europei dello zucchero ritenevano chiaramente sottostimate le valutazioni sulla produzione comunicate dall'Italia.
39. Allo stesso tempo, però, debbo osservare che alla protesta degli operatori economici, i quali avrebbero dovuto sopportare l'onere di un prezzo di acquisto maggiorato per le barbabietole nel caso in cui l'Italia fosse stata classificata come zona deficitaria, si contrapponevano le dichiarazioni di altri operatori titolari di interessi radicalmente opposti, ossia dei coltivatori italiani di barbabietole. Questi ultimi infatti, durante tutto il periodo di preparazione delle decisioni in materia di fissazione dei prezzi per la campagna 1997/1998, hanno vigorosamente protestato, come del resto avevano fatto negli anni precedenti, contro qualunque proposta volta a far uscire l'Italia dal regime applicabile alle zone deficitarie. Ciò è provato, in particolare, dal resoconto della riunione del gruppo paritario del comitato consultivo dello zucchero del 14 aprile 1997, presentato dalla Eridania, nonché dalla lettera inviata alla Commissione il 23 giugno 1997 e prodotta da quest'ultima in allegato alle sue osservazioni (allegato II).
40. La Commissione, incaricata di presentare proposte, e il Consiglio, che aveva il compito di decidere i prezzi, si trovavano così di fronte a valutazioni comunicate dal governo italiano appoggiate da un gruppo di operatori economici che chiaramente vi avevano interesse e contestate da un altro gruppo che aveva interessi opposti.
41. Mi sembra del tutto legittimo che essi abbiano accordato credito a quanto indicato dal governo italiano e si deve supporre che quest'ultimo, al momento di confermare i dati precedentemente comunicati, in seguito alla richiesta di aggiornamento presentata dalla Commissione l'11 giugno, non abbia abbandonato la neutralità che è possibile attendersi, per lo meno a livello di raccolta di dati oggettivi, dai pubblici poteri tempestati da rivendicazioni contraddittorie di gruppi di interesse antagonisti.
42. Sono del parere, inoltre, che le istituzioni comunitarie, a meno di non essere in possesso di elementi che dimostrassero il carattere volontariamente ingannevole dei dati comunicati, non avevano altra alternativa se non di tenere in considerazione i dati presentati dal governo italiano.
43. Infatti, non vedo su quale base esse avrebbero potuto disattendere tali dati, dal momento che il governo italiano, nel trasmetterli, adempiva ad un obbligo impostogli dal regolamento n. 779/96 e poteva agire solo nel rispetto più rigoroso dell'obbligo di leale cooperazione sancito dall'art. 5 del Trattato CE (divenuto art. 10 CE) e la cui portata è stata più volte ricordata dalla giurisprudenza della Corte.
44. Certo, può lasciar perplessi, e da ciò l'Eridania trae chiaramente argomento, il fatto che, pur avendo ribadito, il 16 giugno, di non essere in grado di sostituire dati nuovi a quelli già prodotti in aprile, annunciando al contempo che tali dati avrebbero dovuto con tutta probabilità essere corretti al rialzo, il governo italiano abbia potuto, il 3 luglio, vale a dire circa quindici giorni dopo che il Consiglio aveva fissato un prezzo di intervento derivato dello zucchero bianco per l'Italia, comunicare alla Commissione una nuova previsione di produzione disponibile, corrispondente esattamente alla somma delle quote A e B assegnate all'Italia.
45. Contrariamente a quanto sostenuto dall'Eridania, tale correzione, al momento in cui è stata effettuata, non poteva più influire sulla fissazione dei prezzi, dal momento che tale fissazione deve ogni anno obbligatoriamente essere effettuata anteriormente al 1° luglio, data di inizio della campagna di commercializzazione, cosa di cui il governo italiano era perfettamente a conoscenza. Di qui a sottintendere che il governo italiano avrebbe intenzionalmente omesso di comunicare informazioni, la distanza è lunga.
46. Non metto affatto in dubbio che i produttori italiani di zucchero abbiano potuto sentirsi frustrati nel veder confermato, troppo tardi perché il Consiglio potesse tenerne conto, ciò che essi andavano affermando da qualche mese, ossia che probabilmente, per la campagna 1997/1998, la situazione dell'Italia non sarebbe stata deficitaria.
47. Il senso di frustrazione sarebbe forse stato minore se i dati corretti dal governo italiano fossero stati comunicati, diciamo, soltanto alla fine di luglio. Si può però immaginare quanto sarebbe stato criticato il governo italiano, e a ragion veduta, nel caso in cui, pur disponendo dei nuovi dati all'inizio di luglio, ne avesse intenzionalmente ritardato la trasmissione alla Commissione per evitare la deplorevole coincidenza tra l'adozione di un prezzo calcolato in base ad una situazione deficitaria e la pubblicazione, pochi giorni dopo, di dati che escludevano la possibilità di un tale deficit.
48. Ciò avrebbe costituito una omissione di informazioni grave e manifesta, nonché una violazione degli obblighi sanciti dal regolamento n. 779/96.
49. Faccio peraltro notare che, anche se i dati comunicati dal governo italiano il 3 luglio fossero stati divulgati prima della riunione del Consiglio svoltasi il 25 giugno, non è detto che quest'ultimo avrebbe rinunciato a fissare un prezzo di intervento derivato per lo zucchero bianco in Italia. Il Consiglio avrebbe potuto relativizzare l'importanza da accordare a tali dati, tenuto conto della situazione strutturalmente deficitaria che la Repubblica italiana aveva conosciuto in passato.
50. A mio avviso, ciò deriva chiaramente dalla sentenza 6 luglio 2000, Eridania, citata in precedenza, nella quale la Corte ha dichiarato (punto 48):
«A tale riguardo, allorché l'attuazione da parte del Consiglio della politica agricola nel settore dello zucchero implica la valutazione di una situazione economica complessa, il potere discrezionale spettante all'istituzione non riguarda esclusivamente la natura e la portata dei provvedimenti da adottare, ma anche, in una certa misura, l'accertamento dei dati di fatto (v. sentenze 29 ottobre 1980, causa 138/79, Roquette Frères/Consiglio, Racc. pag. 3333, punto 25, e 25 giugno 1997, causa C-285/94, Italia/Commissione, Racc. pag. I-3519, punto 23)».
51. Sicuramente, l'esercizio di questo potere discrezionale non sfugge al controllo della Corte, e non è affatto evidente, dal mio punto di vista, che, nel sistema di fissazione annuale dei prezzi attuato dal regolamento di base, il tener conto della situazione passata possa giustificare il rifiuto di prendere prontamente in considerazione un'innegabile inversione di tendenza o, se si preferisce, il fatto che una campagna prevedibilmente eccedentaria possa venire considerata come un incidente di percorso che non impone di sopprimere, anche solo temporaneamente, la regionalizzazione applicata durante tutte le campagne precedenti. Tuttavia, come ricordato nella medesima sentenza, «[i]l sindacato giurisdizionale sull'esercizio di detto potere deve limitarsi agli eventuali vizi di errore manifesto, sviamento di potere o palese sconfinamento dai limiti del potere discrezionale» (v. sentenza Roquette Frères/Consiglio, già citata, punto 25).
52. Pertanto, indipendentemente dal fatto che il 30 giugno costituisca, nell'organizzazione comune del mercato dello zucchero, una data limite per la fissazione dei prezzi, è azzardato sostenere, come fa l'Eridania, che i dati comunicati dal governo italiano il 3 luglio avrebbero dovuto portare il Consiglio ad «ammettere i propri errori» e ad accogliere la richiesta, presentata dai produttori italiani di zucchero in una lettera datata 10 luglio 1997, di modificare il regolamento n. 1188/97.
53. Infatti, alla luce della giurisprudenza già citata, questi dati non sono di per sé sufficienti a qualificare come errore la classificazione dell'Italia in quanto zona deficitaria.
54. In ogni caso, debbo ammettere che, alla data in cui ha statuito, il Consiglio, alla luce dei dati comunicatigli dalla Commissione, la quale a sua volta li aveva ottenuti dal governo italiano, era legittimato a fare assegnamento su un deficit in Italia e quindi a fissare per tale Stato membro un prezzo di intervento derivato per lo zucchero bianco.
55. Prima di concludere, segnalo che, nelle sue osservazioni, l'Eridania sostiene anche che il regolamento n. 1188/97 sarebbe invalido perché provocherebbe una perturbazione del mercato e violerebbe il principio della preferenza comunitaria. Queste censure non vengono però presentate dal giudice di rinvio, per cui formalmente, come fa notare il Consiglio, la Corte non è tenuta a prenderle in esame. Poche parole saranno peraltro sufficienti a dimostrare che, comunque, esse non possono essere accolte.
56. L'Eridania difatti si limita a criticare le scelte operate dal Consiglio circa il livello di rifornimento del mercato comunitario e contesta la loro rilevanza con riguardo agli impegni sottoscritti dalla Comunità nell'ambito dell'accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio (GATT). E' appena il caso di sottolineare che, ciò facendo, essa perde di vista il fatto che tali scelte, le quali rientrano nell'ampio potere discrezionale riconosciuto al Consiglio in materia di condotta della politica agricola comune, sfuggono al controllo del giudice, salvo errore manifesto.
57. E' lo stesso errore che essa commette quando sostiene che la regionalizzazione applicata all'Italia porta alla violazione del principio della preferenza comunitaria. Nella sentenza 14 luglio 1994, Grecia/Consiglio , la Corte ha infatti dichiarato che «tale preferenza non ha in alcun caso il carattere di un presupposto legale, la cui violazione comporti l'illegittimità del provvedimento considerato».
Conclusioni
58. Non mi resta quindi che rilevare come nessuna delle censure articolate contro la validità del regolamento n. 1188/97 sia fondata. Propongo pertanto alla Corte, tenuto conto sia delle mie osservazioni iniziali sia della conclusione cui sono pervenuto, di risolvere le questioni sollevate dal Giudice di pace di Genova, facendo riferimento nella pronuncia alla sentenza emanata il 6 luglio 2000 nella causa C-289/97, Eridania, nel modo seguente:
«L'esame delle questioni sollevate non ha messo in luce alcun elemento atto ad inficiare la validità del regolamento (CE) del Consiglio 25 giugno 1997, n. 1188, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1997/1998, i prezzi d'intervento derivati dello zucchero bianco, il prezzo d'intervento dello zucchero greggio, i prezzi minimi della barbabietola A e della barbabietola B, nonché l'importo del rimborso per la compensazione delle spese di magazzinaggio, e del regolamento (CEE) del Consiglio 30 giugno 1981, n. 1785, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero».
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