Conclusioni dell avvocato generale
A - Introduzione
1 La presente domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Tribunal du travail di Mons, riguarda, con riferimento al calcolo di una pensione belga nell'ambito del regime dei lavoratori subordinati, l'interpretazione del combinato disposto degli artt. 46 ter, n. 2, e 46, n. 1, lett. a), punto i), del regolamento (CEE) n. 1408/71, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (1).
2 Il ricorrente nella causa a qua (in prosieguo: il «ricorrente») percepisce una pensione tedesca in base a periodi d'impiego che si collocano tra il 1938 ed il 1945. Dopo il riconoscimento della pensione tedesca da parte dell'istituzione tedesca competente, l'istituzione belga ha provveduto a ricalcolare la pensione belga.
3 La normativa belga applicabile (2) contiene una cosiddetta «presunzione degli anni di guerra», secondo la quale «il lavoratore subordinato che abbia svolto in tale qualità un'attività nel corso del periodo tra il 1_ gennaio 1938 e il 31 dicembre 1944 si reputa abbia continuato tale attività di lavoratore subordinato nelle stesse condizioni di durata per tutto il periodo intercorso tra la data in cui ha avuto fine la sua attività e il 31 dicembre 1945» (3). Questa presunzione viene meno solo in presenza di periodi di attività relativamente ai quali l'interessato può vantare il diritto a una pensione a carico di un altro regime pensionistico belga, escluso quello dei lavoratori autonomi, o di un regime di un paese straniero (4).
4 Alla base del procedimento si pone la seguente controversia: il ricorrente rivendica il riconoscimento degli anni 1943 e 1944 come periodo idoneo a giustificare il diritto ad una pensione belga nell'ambito del regime dei lavoratori subordinati. Il resistente nella causa a qua, l'Office national des pensions (in prosieguo: il «resistente»), ritiene che la presunzione di impiego regolare durante il periodo in questione, prevista dall'art. 32, n. 1, del regio decreto, venga meno in ragione del fatto che il ricorrente percepisce per tale periodo una pensione a carico di un'istituzione straniera.
5 Al ricorrente, nato il 18 giugno 1922, veniva concessa, con decisione del 30 settembre 1986 efficace a partire dal 1_ luglio 1986, una pensione belga secondo la normativa sui lavoratori subordinati, sulla base di una frazione rappresentativa di carriera professionale di 6/45 per gli anni dal 1941 al 1946. Al riguardo, per gli anni dal 1943 al 1945 ha operato la presunzione legale di cui all'art. 32, n. 1, del regio decreto 21 dicembre 1967.
6 Il ricorrente veniva comunque riconosciuto come deportato ai lavori forzati per il periodo compreso tra il 29 marzo 1943 e il 30 aprile 1945, quando aveva dovuto lavorare a Luckenwalde, nel territorio della futura - e ormai ex - Repubblica democratica tedesca (RDT). Poiché l'allora RDT non concedeva alcuna pensione per casi del genere, non veniva inoltrata alcuna richiesta di pensione.
7 A seguito della riunificazione della Germania nel 1990, in data 4 maggio 1994 il ricorrente presentava una domanda di concessione di una pensione tedesca. L'istituzione tedesca competente, la Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz, gli riconosceva, con decisione 6 luglio 1995, il diritto ad una prestazione a carico della Germania dell'importo di 465,12 DM l'anno per il periodo compreso tra il 29 marzo 1943 e il 30 aprile 1945.
8 L'accertamento del diritto ad una prestazione da parte dell'istituzione tedesca portava l'istituzione belga a ricalcolare a sua volta la pensione. Con decisione 31 luglio 1995, efficace a partire dal 1_ gennaio 1992, l'istituzione belga attestava un diritto alla pensione per gli anni 1941, 1942, 1945 e 1946 (5).
9 Nell'ambito del calcolo pensionistico prescritto, a norma del diritto comunitario, dall'art. 46 del regolamento n. 1408/71, risultava che la somma delle due pensioni percepite (4/45 più 2/45) era inferiore all'importo di una pensione belga calcolata con riferimento ai medesimi anni (6/45), sicché al ricorrente veniva riconosciuto un supplemento di pensione fino al raggiungimento dell'importo teorico della pensione belga.
10 In data 30 gennaio 1996 il ricorrente inoltrava una richiesta di revisione della pensione fondata sul regolamento n. 1408/71, come modificato dal regolamento n. 1248/92 (6).
11 Tale richiesta conduceva alla decisione contestata, notificata al ricorrente il 16 aprile 1996, nella quale il resistente rifiutava di continuare ad applicare la presunzione degli anni di guerra per gli anni 1943 e 1944. Contro questa decisione il ricorrente presentava ricorso.
12 Il giudice di rinvio concorda con questa valutazione. Egli cita al riguardo la posizione dell'«auditeur» che ha partecipato alla causa a qua (rappresentante dell'interesse pubblico): a suo avviso, la presunzione legale opera solo ove non sussistano pagamenti effettivi di contributi che già conferiscono o danno comunque diritto ad una pensione per il medesimo periodo. Si tratterebbe di una disposizione sulla nascita di un diritto, di una condizione per il riconoscimento di una pensione e non di una norma sul cumulo. Qualora non fosse prevista tale condizione, ne deriverebbe il riconoscimento di due pensioni per un solo versamento di contributi o per i medesimi anni. Non si assisterebbe ad un cumulo, bensì ad una sovrapposizione fittizia di periodi assicurativi.
13 Il giudice di rinvio sostiene, inoltre, che i pagamenti effettuati al ricorrente dalla Germania non costituiscono un indennizzo per la deportazione del ricorrente ai lavori forzati, ma una pensione in ragione delle prestazioni effettuate in Germania.
14 Con riferimento al calcolo della pensione dovuta al ricorrente da parte dell'istituzione belga competente, secondo quanto previsto dal diritto comunitario, il giudice di rinvio in parte già accoglie il ricorso. Prima dell'adozione di una decisione definitiva, il giudice remittente auspica tuttavia che venga chiarito dalla Corte se la disposizione sul superamento della presunzione degli anni di guerra, in presenza di un periodo assicurativo in altro modo coperto e per il quale sussiste anche l'effettiva erogazione di una pensione, costituisca una disposizione anticumulo ai sensi del regolamento n. 1408/71, come modificato dal regolamento n. 1248/92, la quale non dovrebbe trovare applicazione (7) al momento del calcolo di una pensione sulla sola base delle disposizioni della legislazione di cui l'istituzione competente deve tenere conto (8).
15 Il giudice di rinvio formula la questione pregiudiziale nella causa a qua nel modo seguente:
«Se le nuove disposizioni del regolamento (CEE) n. 1248/92 obblighino il Belgio a riconoscere ad un beneficiario il diritto ad una pensione di fine lavoro calcolata sulla base di una carriera lavorativa ricomprendente in parte gli anni nel corso dei quali prestazioni lavorative presunte o fittizie devono essere contabilizzate, salvo che l'interessato abbia diritto ad una pensione in forza di un regime straniero per tali periodi di attività (principio della presunzione legale degli anni di guerra, come sancito dall'art. 32, n. 1, del regio decreto 21 dicembre 1967, recante disciplina generale del regime delle pensioni di fine lavoro e di reversibilità dei lavoratori subordinati, prima della sua abrogazione da parte del regio decreto 4 dicembre 1990, ma comunque ancora applicabile alle pensioni di fine lavoro erogate per la prima volta anteriormente al 1_ gennaio 1991), quando, per l'appunto, all'interessato è stata attribuita a carico della Germania una pensione di fine lavoro per prestazioni lavorative effettive corrispondenti alle prestazioni presunte o fittizie prese in considerazione in forza della normativa belga.
In altri termini, si pone la questione se le nuove disposizioni del regolamento (CEE) n. 1248/92 debbano essere interpretate nel senso che autorizzano il cumulo, senza riduzione, sospensione o soppressione, di una pensione di fine lavoro attribuita ad un cittadino belga, calcolata a carico del Belgio sulla base di prestazioni lavorative presunte o fittizie in forza del principio della presunzione legale degli anni di guerra sancito dall'art. 32, n. 1, del regio decreto 21 dicembre 1967 (con la riserva, prevista da tale disposizione, secondo cui l'interessato non può tuttavia esigere una pensione in forza di un regime straniero per tali periodi di attività), con una pensione di fine lavoro a carico della Germania calcolata sulla base di prestazioni effettive relative allo stesso periodo, o che, al contrario, la deroga prevista dall'art. 32, n. 1, del regio decreto 21 dicembre 1967 (esclusione della presunzione legale per gli anni di guerra se l'interessato ha diritto ad una pensione in forza di un regime straniero per tali periodi di attività) non costituisce una clausola di riduzione, di sospensione o di soppressione dichiarata inapplicabile dalle nuove disposizioni del regolamento (CEE) n. 1248/92».
16 Al procedimento hanno partecipato il resistente e la Commissione. Si tornerà sui motivi invocati dalle parti nell'ambito della valutazione giuridica.
B - Presa di posizione
17 Il resistente sostiene, facendo riferimento alla giurisprudenza (9), che in materia di calcolo della pensione la Corte ha stabilito il principio del trattamento più favorevole. Ad avviso del resistente, bisogna prendere in considerazione la soluzione di volta in volta più favorevole tra quelle che discendono, da una parte, da un calcolo meramente interno anche in applicazione delle disposizioni anticumulo previste nell'ordinamento dello Stato membro e, dall'altra, da un metodo di calcolo proprio del diritto comunitario, in base al quale non vanno applicate le regole anticumulo previste dal sistema giuridico di uno Stato membro.
18 Con riferimento alle sentenze Romano (10) e Di Crescenzo e Casagrande (11), pronunciate a proposito di una disposizione belga in materia di riconoscimento di periodi assicurativi fittizi a favore dei minatori, che la Corte ha qualificato come disposizione anticumulo, il resistente sostiene che, nel caso di specie, si tratta di una disposizione sostanzialmente diversa. La presunzione legale degli anni di guerra sarebbe «iuris tantum». La norma probatoria costituirebbe una condizione posta dal legislatore belga per la nascita del diritto alla pensione. Il regime della presunzione legale, operante per determinati periodi e superabile in presenza di periodi d'impiego documentati e per i quali sussiste un diritto alla pensione, non costituirebbe una norma anticumulo. La ratio legis della norma sarebbe quella di evitare la concessione di una pluralità di pensioni per il medesimo periodo.
19 Poiché la disposizione controversa costituirebbe una condizione per la nascita di un diritto, non potrebbe trattarsi di una clausola di riduzione, dal momento che solo una prestazione che sia stata già riconosciuta può essere ridotta.
20 Il resistente propone di rispondere alla questione pregiudiziale nel modo seguente:
Il concetto di clausola di riduzione, sospensione o riduzione contenuto negli artt. 12 e 46 del regolamento n. 1408/71 va interpretato nel senso che esso non ricomprende la disposizione di uno Stato membro che istituisca, come condizione per la nascita di un diritto, la regola probatoria della presunzione legale degli anni di guerra, superabile in presenza di determinati periodi assicurativi a carico di un altro regime nazionale o straniero.
21 La Commissione sostiene, in primo luogo, che le prestazioni pensionistiche in questione costituiscono indubbiamente prestazioni della stessa natura ai sensi del regolamento n. 1408/71. Essa procede, quindi, ad una comparazione tra le disposizioni rilevanti nelle versioni in vigore prima e dopo il 1_ luglio 1992, per giungere alla conclusione che secondo nessuna delle versioni del regolamento potrebbero trovare applicazione «clausole di riduzione, sospensione o soppressione» al calcolo di una pensione nel regime nazionale belga. Tutto dipenderebbe pertanto dal fatto se l'art. 32, n. 1, del regio decreto 21 dicembre 1967 (12) costituisca una disposizione anticumulo ai sensi dell'art. 46 ter del regolamento n. 1408/71.
22 Per affrontare tale quesito, la Commissione sottopone le cause Romano (13) e Conti (14) ad un esame più approfondito. In quei casi, alcuni anni di assicurazione fittizia (15) e un supplemento (16) erano stati ridotti, rispettivamente, degli anni di effettiva occupazione prestati sotto un altro regime e del diritto a prestazioni maturate in circostanze simili. La Corte ha qualificato tali disposizioni di calcolo come norme anticumulo ai sensi del regolamento n. 1408/71. Ad avviso della Commissione, tale valutazione non può essere automaticamente trasposta al caso di specie. La regolamentazione qui controversa non riconoscerebbe anni fittizi, con ciò intendendo periodi che non sono legati ad alcun periodo determinato. Si tratterebbe, invece, della presunzione che l'interessato abbia svolto un impiego in Belgio durante un determinato periodo. Contro la presunzione sarebbe ammessa la prova contraria. In definitiva si tratterebbe di una regola probatoria.
23 La Commissione propone di dare la seguente risposta alla questione pregiudiziale:
Disposizioni come quelle contenute nell'art. 32, n. 1, del regio decreto 21 dicembre 1967 non costituiscono clausole di riduzione, sospensione o soppressione ai sensi del regolamento n. 1408/71.
Valutazione
24 In base all'art. 46, n. 1, lett. a), punto i), del regolamento n. 1408/71, l'istituzione competente calcola dapprima l'importo della prestazione che sarebbe dovuta a norma delle sole disposizioni che essa applica. In questa operazione, ai sensi dell'art. 46 ter, n. 2, del citato regolamento, le disposizioni legislative di uno Stato membro in materia di riduzione, sospensione o soppressione possono trovare applicazione solo alle precise condizioni (17) chiaramente definite al n. 2, lett. a) e b), della norma de qua, le quali non ricorrono nel caso di specie.
25 Occorre dunque ritenere che le clausole di riduzione, sospensione o soppressione ai sensi di questa disposizione non possano essere applicate con riguardo al calcolo della pensione belga. Si tratta pertanto di verificare se sia da qualificare come una clausola di riduzione la disposizione dello Stato membro in base alla quale la cosiddetta «presunzione degli anni di guerra» viene meno in presenza di periodi assicurativi che danno anche un diritto alla pensione a carico di un altro regime pensionistico nazionale o straniero.
26 La Corte, nella sua sentenza del 22 ottobre 1998 relativa alla causa Conti (18), ha definito la clausola di riduzione nel modo seguente:
«Una norma nazionale dev'essere qualificata clausola di riduzione se il calcolo che essa impone ha la conseguenza di ridurre l'importo della pensione alla quale l'interessato può avere diritto in conseguenza del fatto che egli beneficia di una prestazione in un altro Stato membro» (19).
27 Nel caso di specie occorre anzitutto chiarire in quale misura l'interessato sia titolare di un «diritto». Si tratta dunque, in una prima fase, di esaminare le condizioni per la nascita del diritto, per poi poter compiere il secondo passo nel calcolo procedendo a un'eventuale riduzione, che costituisce oggetto della definizione.
28 E' vero che le circostanze di fatto di cui al procedimento a quo si presentano in modo tale che il ricorrente si è visto dapprima corrispondere, e anche per diversi anni, una pensione belga, la quale è stata poi ridotta in ragione del successivo riconoscimento della pensione tedesca. Una valutazione della situazione alla luce del risultato condurrebbe a prima vista ad una sussunzione delle circostanze di fatto nella definizione di «clausola di riduzione». Non bisogna tuttavia dimenticare che la successione temporale degli eventi era legata alla riunificazione della Germania. Essa non si fonda sulla struttura delle disposizioni che sono alla base del calcolo della pensione. Per giungere ad una valutazione appropriata di queste disposizioni, sarà legittimo chiedersi come sarebbe allora avvenuto il calcolo della pensione, se già alla data del deposito della domanda fosse stato riconosciuto il diritto alla pensione corrispondente a tutti i periodi d'impiego compiuti sul territorio tedesco.
29 Sembra indubbio, allora, che sin dal principio per i mesi d'impiego convalidati dall'ente previdenziale tedesco (dal 29 marzo 1943 al 30 aprile 1945) la presunzione degli anni di guerra prevista dalla disposizione belga non sarebbe entrata in azione. Pertanto, rispetto alla prima concessione di pensione in Belgio sarebbe stata posta come base nel quadro della disciplina generale sulle pensioni solo una frazione di 4/45 e non sarebbe mai avvenuta alcuna riduzione, sia pure effettuata solo matematicamente, di una pensione già calcolata.
30 Poiché la determinazione della pensione dovuta si fonda pur sempre su di un calcolo, occorre badare al fatto che l'importo di una prestazione pensionistica comparativamente inferiore non discenda dall'applicazione di una mera regola di calcolo, poiché la Corte ha statuito nella sentenza Conti che:
«Va sottolineato che non è lecito sottrarre le clausole di riduzione nazionali alle condizioni e ai limiti di applicazione imposti dal regolamento n. 1408/71, qualificandole clausole di calcolo» (20).
31 Nella causa che qui si è chiamati ad esaminare questo pericolo non sussiste, perché la presunzione degli anni di guerra si colloca su di un piano preliminare rispetto al vero e proprio calcolo della pensione. Alla base del riconoscimento di una pensione si pone la definizione dei periodi rilevanti dal punto di vista previdenziale, vale a dire i periodi d'impiego per i quali sussiste un obbligo di assicurazione sociale o i periodi assimilati (21). A questo livello entra in azione la presunzione degli anni di guerra di cui alle disposizioni di diritto belga. Qualora per gli anni di guerra il lavoratore non riesca a fornire la piena prova di un periodo d'impiego rilevante ai fini dell'assicurazione pensionistica, cosa che potrebbe essere dovuta a motivi diversi, tanto di fatto quanto di natura amministrativa, allora, in presenza di un periodo minimo di occupazione, entra in gioco la presunzione che il lavoratore abbia lavorato durante tutto il periodo di guerra e sia stato assoggettato all'assicurazione sociale obbligatoria.
32 Questo ponte di congiunzione a favore del lavoratore, previsto nell'interesse della ricostruzione di una carriera assicurativa quanto più completa possibile e motivato dalle difficili condizioni esistenti durante la guerra, non occorre quando è possibile provare che il lavoratore ha svolto periodi d'impiego rilevanti dal punto di vista pensionistico a carico di un altro regime nazionale o straniero e per i quali sussiste un effettivo diritto.
33 La considerazione isolata di quest'ultimo criterio, quello del diritto alla pensione concretamente realizzabile, che certamente era stato introdotto a vantaggio del lavoratore, potrebbe prestarsi a fraintendimenti, qualora si concludesse che una prestazione pensionistica a carico di un regime straniero venga dedotta dal diritto alla pensione nazionale. Questa interpretazione non deve comunque creare illusioni sul fatto che la presunzione di guerra intervenga sistematicamente sul piano della liquidazione della pensione. Dettando il criterio qualitativo del «periodo d'impiego con diritto alla pensione», il legislatore belga ha ritenuto di ammettere come copertura adeguata di un periodo d'impiego solo i periodi da contabilizzare a favore del lavoratore in base alle norme in materia di pensioni.
34 La presunzione degli anni di guerra va dunque considerata come una regola probatoria motivata dalle circostanze di fatto esistenti durante la guerra, al fine di coprire i periodi rilevanti dal punto di vista pensionistico, la cui applicazione non è possibile se, in base alle disposizioni in materia previdenziale, è stata provata l'esistenza di una diversa copertura assicurativa. La qualificazione della presunzione degli anni di guerra come regola probatoria non può essere messa sostanzialmente in discussione per il fatto che, nella causa a qua, la pensione belga è stata effettivamente ridotta a posteriori in ragione delle circostanze fattuali e politiche esistenti in Germania.
35 Per quanto concerne la definizione della clausola di riduzione fornita dalla Corte, citata al paragrafo 26, si deve ritenere che il meccanismo della presunzione di guerra e della sua prova contraria operi sul piano dell'accertamento delle condizioni per la nascita del diritto alla pensione.
36 A sostegno della posizione qui sostenuta, va rilevato che la struttura delle disposizioni belghe in materia di pensioni all'origine delle cause Romano (22), Di Crescenzo e Casagrande (23) e Conti (24), che la Corte ha qualificato come clausole di riduzione, si differenzia in modo sostanziale da quella qui in questione. In ciascuna delle tre cause citate si trattava di un aumento forfettario della pensione maturata nei periodi documentati - sia attraverso anni fittizi sia per mezzo di un supplemento - al fine di pervenire ad una prestazione pensionistica corrispondente ad un periodo d'impiego completo. Nel caso di specie, invece, si tratta di colmare carenze probatorie da definire precisamente nel tempo.
37 Anche lo scopo di queste e di quelle disposizioni è profondamente diverso. Mentre nelle disposizioni alla base delle tre sentenze (25) erano «compensati» i motivi attinenti alla persona interessata e al lavoro prestato (almeno venticinque anni di servizio come minatore sotterraneo), nel caso di specie si tratta di attenuare, attraverso una regola probatoria, i problemi creati dalle difficili condizioni sociali e politiche presenti durante il periodo della guerra, problemi consistenti, per un verso, nell'esercitare una professione regolare e, per un altro, nel fornirne la relativa prova. Le sentenze precedenti non impongono quindi di considerare la normativa nazionale qui in causa come una clausola di riduzione ai sensi del regolamento n. 1408/71.
38 Neppure considerazioni d'equità si pongono in contrasto con la conclusione qui sostenuta. Né il legislatore belga né quello comunitario possono aver voluto che i lavoratori costretti durante la guerra ai lavori forzati in un altro Stato membro, ovunque esso sia, si ritrovino per questa ragione, in esito al calcolo della loro pensione di vecchiaia, in una posizione deteriore rispetto a quella in cui si sarebbero trovati qualora non avessero esercitato alcuna attività assoggettata ad assicurazione obbligatoria o suscettibile di essere provata.
39 In primo luogo, su un piano teorico, è possibile affermare che, per i periodi per i quali non entra in azione la presunzione degli anni di guerra, è versata una pensione ad altro titolo (26), di modo che la potenziale perdita delle prestazioni corrispondenti a questi periodi viene compensata attraverso un diritto concretamente realizzabile.
40 Nel quadro del calcolo della pensione in base al diritto comunitario occorre dapprima calcolare la pensione autonoma (27) e poi la pensione pro rata (28), la quale rappresenta una frazione dell'importo teorico (29), provvedendosi al versamento dell'importo più elevato dei due (30). A questo riguardo, dalla somma di tutte le prestazioni pensionistiche dovrebbe scaturire il pagamento di un importo che corrisponde almeno a quello a cui avrebbe avuto diritto il lavoratore se avesse lavorato nell'ambito dell'ordinamento giuridico di un solo Stato membro. A titolo di correttivo, ai sensi dell'art. 50 del regolamento n. 1408/71, è previsto il versamento di un supplemento a carico dell'istituzione competente dello Stato membro nel quale l'interessato è residente.
41 Non vi è dunque motivo di mettere in dubbio, per ragioni d'equità, un risultato fondato su valutazioni sistematiche.
C - Conclusione
42 Alla luce di quanto sin qui esposto, propongo di risolvere la questione pregiudiziale nel seguente modo:
«Una disposizione ai sensi della quale la "presunzione degli anni di guerra" (che consiste nel presumere l'esistenza di un'occupazione continuativa assoggettata al versamento di contributi durante la seconda guerra mondiale) viene meno in presenza di periodi assicurativi in altro modo coperti, relativamente ai quali sussiste il diritto ad una pensione in base al regime di un altro Stato membro, non va considerata come una clausola di riduzione, sospensione o soppressione prevista dalla legislazione di uno Stato membro, la quale, se fosse tale, non si applicherebbe, conformemente all'art. 46 ter, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 30 aprile 1992, n. 1248, al calcolo di una pensione in base all'art. 46, n. 1, lett. a), punto i), di detto regolamento».
(1) - Versione consolidata del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408 (GU 1992, C 325, pag. 1).
(2) - Cfr. art. 32, n. 1, del regio decreto 21 dicembre 1967, Moniteur belge del 16 gennaio 1968.
(3) - V. la domanda pregiudiziale, pag. 3.
(4) - I passi rilevanti recitano come segue:
«(...)
Le travailleur salarié qui a exercé en cette qualité une activité au cours de la période comprise entre le 1er janvier 1938 et le 31 décembre 1944 est censé avoir continué cette activité de travailleur salarié dans les mêmes conditions de durée pendant toute la période se situant entre la date à laquelle son occupation a pris fin et le 31 décembre 1945.
(...)
Cette présomption n'est renversée que pour les périodes d'occupation pour lesquelles l'intéressé peut prétendre une pension en vertu d'un autre régime belge, à l'exclusion de celui des travailleurs indépendants, ou d'un régime d'un pays étranger.
(...)».
Vero è che la disposizione è stata abrogata dal regio decreto 4 dicembre 1990, ma l'art. 50 di detto decreto ne estende l'applicazione alle pensioni effettivamente liquidate per la prima volta prima del 1_ gennaio 1991; Moniteur belge del 20 dicembre 1990.
(5) - L'anno 1946 è stato riconosciuto in ragione del servizio militare prestato in quel periodo.
(6) - Regolamento (CEE) del Consiglio 30 aprile 1992, n. 1248, che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, e il regolamento (CEE) n. 574/72, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento n. 1408/71 (GU L 136, pag. 7); questo regolamento è stato già integrato nella versione consolidata del regolamento n. 1408/71, pubblicato nella GU C 325 del 10 dicembre 1992.
(7) - V. art. 46, n. 1, lett. a), punto i), del regolamento n. 1408/71.
(8) - V. art. 46 ter, n. 2, del regolamento n. 1408/71.
(9) - Osservazioni scritte del resistente, pag. 4. Sentenze 21 ottobre 1975, causa 24/75, Petroni (Racc. pag. 1149); 16 maggio 1979, causa 236/78, Mura (Racc. pag. 1819); 4 giugno 1985, causa 58/84, Romano (Racc. pag. 1679); 4 giugno 1985, causa 117/84, Ruzzu (Racc. pag. 1697); 13 marzo 1986, causa 296/84, Sinatra (Racc. pag. 1047); 24 settembre 1987, causa 37/86, Coenen (Racc. pag. 3589); 17 dicembre 1987, causa 323/86, Collini (Racc. pag. 5489); 18 aprile 1989, causa 128/88, Di Felice (Racc. pag. 923); 21 marzo 1990, causa C-199/88, Cabras (Racc. pag. I-1023), e 11 giugno 1992, cause riunite C-90/91 e C-91/91, Di Crescenzo e Casagrande (Racc. pag. I-3851).
(10) - Citata alla nota 9.
(11) - Citata alla nota 9.
(12) - Citato alla nota 4.
(13) - Citata alla nota 9.
(14) - Sentenza 22 ottobre 1998, causa C-143/97 (Racc. pag. I-6365).
(15) - V. causa Romano (citata alla nota 9).
(16) - V. causa Conti (citata alla nota 14).
(17) - «(...) quando si tratti:
a) di una prestazione il cui importo è indipendente dalla durata dei periodi di assicurazione o di residenza compiuti e che è menzionata nell'allegato VI, parte D
o
b) di una prestazione il cui importo è determinato in funzione di un periodo fittizio considerato compiuto tra la data in cui si è verificato il rischio e una data ulteriore (...)».
(18) - Citata alla nota 14.
(19) - Ibidem, punto 25.
(20) - Ibidem, punto 24.
(21) - Potrebbe trattarsi, ad esempio, di periodi di malattia, invalidità o disoccupazione.
(22) - Citata alla nota 9.
(23) - Citata alla nota 9.
(24) - Citata alla nota 14.
(25) - Sentenze Romano (citata alla nota 9), Di Crescenzo e Casagrande (citata alla nota 9), e Conti (citata alla nota 14).
(26) - Questa è una condizione prevista dalla disposizione sul superamento della presunzione.
(27) - Art. 46, n. 1, lett. a), punto i), del regolamento n. 1408/71.
(28) - Art. 46, n. 2, lett. b), del regolamento n. 1408/71.
(29) - Art. 46, n. 2, lett. a), del regolamento n. 1408/71.
(30) - Art. 46, n. 3, del regolamento n. 1408/71.
Full & Egal Universal Law Academy