Conclusioni dell avvocato generale
1 La presente causa riguarda le clausole di ripartizione di carichi marittimi contenute negli accordi conclusi dal Regno del Belgio e dal Granducato di Lussemburgo, nel quadro dell'Unione economica belgo-lussemburghese (in prosieguo: l'«UEBL»), con il Togo, il Mali, il Senegal e la Costa d'Avorio. L'istituzione ricorrente deduce che la conclusione degli accordi con il Mali ed il Togo contraddice l'art. 5 del regolamento (CEE) del Consiglio 22 dicembre 1986, n. 4055 (in prosieguo: il «regolamento n. 4055/86»), che applica il principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi tra Stati membri e tra Stati membri e paesi terzi (1). Gli Stati membri convenuti avrebbero altresì violato gli artt. 3 e 4, n. 1, dello stesso regolamento per non aver provveduto vuoi ad adattare gli accordi con il Senegal e la Costa d'Avorio in modo da garantire agli operatori comunitari un accesso equo, libero e non discriminatorio alle quote di carichi marittimi spettanti al Belgio ed al Lussemburgo, vuoi a denunciare tali accordi.
Quadro normativo
2 Il regolamento (CEE) n. 4055/86 è finalizzato a dare applicazione al regolamento (CEE) del Consiglio 15 maggio 1979, n. 954, concernente la ratifica da parte degli Stati membri della convenzione delle Nazioni Unite relativa al codice di comportamento per le conferenze marittime o l'adesione di tali Stati alla convenzione (2). In particolare, il regolamento è volto ad «applicare il principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi tra Stati membri e tra Stati membri e paesi terzi, in modo da abolire gradualmente le restrizioni esistenti e prevenire l'introduzione di nuove restrizioni» (3). L'art. 1, n. 1, del regolamento dispone che «la libera prestazione dei servizi di trasporto marittimo tra Stati membri e tra Stati membri e paesi terzi è applicabile ai cittadini degli Stati membri stabiliti in uno Stato membro diverso da quello del destinatario dei servizi».
3 Le norme del regolamento che rilevano nel presente giudizio sono quelle relative alle clausole di ripartizione dei carichi. A tale riguardo, occorre distinguere le clausole esistenti da quelle future. Con riferimento a queste ultime, l'art. 5, n. 1, del regolamento dispone che esse «sono vietate, eccetto in circostanze eccezionali quando le società di navigazione di linea della Comunità non avrebbero altrimenti la possibilità effettiva di effettuare traffici in provenienza e a destinazione del paese terzo interessato. In questo caso gli accordi possono essere ammessi conformemente alle disposizioni dell'articolo 6» (4). Relativamente alle clausole esistenti, l'articolo 3 prevede che esse «sono gradualmente ritirate o adattate in conformità dell'articolo 4». Tale ultima disposizione prevede che:
« 1. Le clausole esistenti in materia di ripartizione dei carichi, non ritirate gradualmente conformemente all'articolo 3, vengono adattate in conformità della legislazione comunitaria, in particolare:
a) per quanto riguarda i traffici soggetti al codice di comportamento per le conferenze di linea delle Nazioni Unite, essi debbono attenersi a detto codice e agli obblighi prescritti agli Stati membri dal regolamento (CEE) n. 954/79;
b) per quanto riguarda i traffici non soggetti al codice di comportamento per le conferenze di linea delle Nazioni Unite, gli accordi vengono adattati al più presto e comunque anteriormente al 1º gennaio 1993 in modo da garantire a tutti i cittadini della Comunità un accesso equo, libero e non discriminatorio, come definito nell'articolo 1, alle quote di carico spettanti agli Stati membri interessati.
2. Le azioni a livello nazionale in applicazione del paragrafo 1 sono immediatamente notificate agli Stati membri e alla Commissione. Si applica la procedura di consultazione istituita dalla decisione 77/587/CEE.
3. Gli Stati membri riferiscono alla Commissione sui progressi compiuti negli adattamenti di cui al paragrafo 1, lettera b), inizialmente ogni sei mesi ed in seguito ogni anno.
4. Se sorgono difficoltà nell'adattare gli accordi per renderli conformi al paragrafo 1, lettera b), lo Stato membro interessato ne informa il Consiglio e la Commissione. Qualora degli accordi siano incompatibili con il paragrafo 1, lettera b), e lo Stato membro interessato lo chieda, il Consiglio adotta, su proposta della Commissione, i provvedimenti appropriati».
4 In data 25 ottobre 1973 la Repubblica autonoma della Costa d'Avorio, da un lato, e l'UEBL, dall'altro, concludevano un accordo internazionale che prevedeva all'art. 3, n. 1, una clausola di ripartizione dei carichi formulata nei seguenti termini:
«Per quanto riguarda il trasporto di merci di qualsiasi natura scambiate tra i paesi delle due parti per via marittima, quale che sia il porto d'imbarco o di sbarco, il regime che le parti contraenti applicheranno alle navi gestite dai rispettivi armatori sarà ripartito secondo la percentuale 40/40/20, con riferimento ai carichi per valore di nolo e per volume» (5).
5 Analogo accordo veniva concluso il 3 settembre 1984 tra la Repubblica del Senegal e l'UEBL. L'art. 4, n. 2, di tale accordo conteneva una clausola di ripartizione dei carichi formulata negli stessi termini di quella prevista nell'accordo con la Costa d'Avorio.
6 Il 12 febbraio 1985 veniva concluso un accordo tra la Repubblica del Mali e l'UEBL. L'art. 4, n. 2, dell'accordo prevedeva la seguente clausola di ripartizione dei carichi:
«Per quanto riguarda il trasporto di merci scambiate tra i paesi delle due parti per via marittima (traffico di linea), quale che sia il porto d'imbarco o di sbarco, il regime che le parti contraenti applicheranno alle navi gestite dalle rispettive compagnie marittime nazionali sarà ripartito secondo la percentuale 40/40/20. Nel caso in cui la quota del 20% riservata ai paesi terzi non sia utilizzata da questi ultimi, essa sarà ripartita in parti uguali per nolo e volume tra le compagnie marittime nazionali della Repubblica del Mali e le compagnie marittime nazionali dell'UEBL» (6).
7 Viene, infine, in considerazione l'accordo concluso il 19 ottobre 1984 tra la Repubblica del Togo e l'UEBL. L'art. 4, n. 2, dell'accordo prevede che:
«Per quanto riguarda il trasporto di merci scambiate tra i paesi delle due parti contraenti per via marittima (linee regolari), quale che sia il porto d'imbarco o di sbarco, le parti contraenti si accordano ad applicare il principio di una ripartizione dei carichi sulla base di una stretta parità di diritti e seguendo i criteri di tonnellaggio dell'unità pagante e del valore del nolo, quest'ultimo criterio restando prevalente.
La parte di traffico riservata alle navi gestite dalle rispettive compagnie marittime sarà almeno pari al 40% del traffico globale, la parte accessibile agli armatori di paesi terzi non potendo superare la quota di 20%» (7).
Fase precontenziosa
8 La Commissione riteneva che le clausole di ripartizione dei carichi previste negli accordi conclusi, nel quadro dell'UEBL, dal Belgio e dal Lussemburgo, da un lato, e dal Senegal, dalla Costa d'Avorio, dal Mali e dal Togo, dall'altro, riservassero quote di traffico marittimo a favore delle navi battenti bandiera delle parti contraenti. Dette clausole, pertanto, erano discriminatorie e contrarie alle disposizioni del regolamento n. 4055/86. Con lettere di messa in mora del 10 aprile 1991 e del 9 novembre 1995, inviate rispettivamente al Regno del Belgio e al Granducato di Lussemburgo, la Commissione avviava la procedura precontenziosa prevista dall'art. 169 del Trattato. Essa faceva valere che gli accordi conclusi con il Senegal e la Costa d'Avorio erano contrari agli artt. 3 e 4, n. 1, del regolamento n. 4055/86, mentre quelli conclusi con il Mali ed il Togo collidevano con l'art. 5 dello stesso regolamento.
Poiché la fase precontenziosa è rimasta senza esito, la Commissione ha adito la Corte con i presenti ricorsi.
Nel merito
9 La Commissione osserva che gli accordi conclusi con il Senegal e la Costa d'Avorio contengono clausole di ripartizione di carichi marittimi riservati a compagnie di bandiera nazionali, in contrasto con il disposto del regolamento n. 4055/86. Poiché si tratta di "accordi esistenti" al momento dell'entrata in vigore del regolamento, essi avrebbero dovuto essere adattati secondo il calendario stabilito dagli artt. 3 e 4 del regolamento stesso. Nessun adattamento sarebbe, tuttavia, stato apportato.
Quanto, poi, agli accordi con il Mali ed il Togo, si tratterebbe di "accordi futuri", perché entrati in vigore successivamente al regolamento n. 4055/86. Tali accordi, quindi, ai sensi dell'art. 5 del regolamento, potrebbero essere autorizzati solo in presenza di circostanze eccezionali, che non si riscontrano, però, nel caso di specie.
10 Il Regno del Belgio non contesta l'inadempimento. Esso si limita a rilevare che l'accordo con il Togo era stato modificato nel senso richiesto dalla Commissione; tuttavia, a causa di un errore materiale, occorre procedere ad un nuovo scambio di note con tale Stato. Il che sarà realizzato in breve tempo. Quanto agli altri accordi, il governo belga osserva che i negoziati volti ad apportare i necessari adattamenti hanno richiesto più tempo del previsto, ma sono in corso di svolgimento.
11 Il Lussemburgo non contesta gli addebiti della Commissione, ma conclude - ed è questo un dato curioso - per il rigetto del ricorso. Nel merito, esso si limita a rinviare tout court agli scritti difensivi presentati dal Belgio nella causa C-201/98. Senonché, in tale procedura, il governo belga non ha contestato l'inadempimento, né ha concluso per il rigetto del ricorso. Ritengo, pertanto, che l'inadempimento del Lussemburgo sia contestato solo formalmente, ma non sostanzialmente. Sono, quindi, del parere che i ricorsi della Commissione vadano accolti.
Conclusioni
12 Alla luce delle considerazioni sopra svolte, propongo alla Corte di:
«- accogliere i ricorsi della Commissione nelle cause C-171/98, C-201/98 e C-202/98;
- condannare i governi convenuti alle spese».
(1) - GU L 378, pag. 1.
(2) - GU L 121, pag. 1.
(3) - V. undicesimo `considerando'.
(4) - Il corsivo è mio. La procedura prevista dall'art. 6 per l'autorizzazione di nuove clausole è la seguente:
«1. Se i cittadini o le società di navigazione di uno Stato membro di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2, si trovano, o rischiano di trovarsi, in una situazione in cui le sue società di navigazione non abbiano la possibilità effettiva di effettuare traffici in provenienza ed a destinazione di un particolare paese terzo, lo Stato membro interessato ne informa quanto prima gli altri Stati membri e la Commissione.
2. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, decide l'azione necessaria. Tale azione può includere, nei casi indicati all'articolo 5, paragrafo 1, la negoziazione e la conclusione di clausole in materia di ripartizione dei carichi.
3. Se, entro sei mesi dall'informazione trasmessa da uno Stato membro a norma del paragrafo 1, il Consiglio non ha deciso in merito all'azione necessaria, lo Stato membro interessato ha la facoltà di adottare le misure che ritiene necessarie a tale circostanza per mantenere la possibilità effettiva di effettuare traffici a norma dell'articolo 5, paragrafo 1.
4. Qualsiasi azione intrapresa ai sensi del paragrafo 3 deve essere conforme al diritto comunitario e garantire ai cittadini o alle compagnie di navigazione della Comunità un accesso equo, libero e non discriminatorio alle quote di carico in questione, come definito nell'articolo 1, paragrafi 1 e 2.
5. Le azioni a livello nazionale in applicazione del paragrafo 3 sono immediatamente notificate agli Stati membri e alla Commissione. Si applica la procedura di consultazione istituita dalla decisione 77/587/CEE».
(5) - Traduzione libera.
(6) - Traduzione libera.
(7) - Traduzione libera.
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