Conclusioni dell avvocato generale
I - Introduzione
1 Con il presente ricorso, proposto ai sensi dell'art. 169 del Trattato CE, la Commissione chiede alla Corte di dichiarare che il Regno del Belgio, mantenendo in vigore una normativa nazionale che richiede la presenza di un membro belga nel consiglio d'amministrazione di un'associazione o un numero minimo di membri belgi per il riconoscimento della personalità giuridica di un'associazione, è venuto meno agli obblighi impostigli dall'art. 6 del Trattato CE.
II - Le disposizioni nazionali pertinenti e il procedimento
2 In conformità alla legge belga 25 ottobre 1919 «sul riconoscimento della personalità giuridica alle associazioni internazionali che perseguono uno scopo filantropico, religioso, scientifico, artistico o pedagogico», la personalità giuridica può essere concessa a tali associazioni qualora nell'organo di amministrazione sia presente almeno un membro avente la cittadinanza belga.
3 Ai sensi dell'art. 26 della legge 27 giugno 1921, «sul riconoscimento della personalità giuridica alle associazioni senza scopo di lucro (...)», un'associazione non può valersi della personalità giuridica nei confronti dei terzi qualora i tre quinti dei membri non abbiano la cittadinanza belga.
4 Con lettera 25 marzo 1996, la Commissione ha fatto presente al Regno del Belgio che i due testi normativi citati non parevano compatibili con l'art. 6 del Trattato CE, e lo ha invitato a presentare osservazioni entro due mesi.
5 Con lettera 9 agosto 1996 il Regno del Belgio ha informato la Commissione della sua intenzione di modificare le leggi contestate e di conformarsi alle osservazioni della Commissione. A tal fine il 26 febbraio 1997 ha trasmesso alla Commissione due progetti preliminari di legge contenenti tali modifiche.
6 Avendo constatato che le disposizioni nazionali contestate continuavano ad essere in vigore, il 19 giugno 1997 la Commissione ha inviato al Regno del Belgio un parere motivato invitandolo ad adottare, entro due mesi dalla notifica, i provvedimenti necessari per conformarsi all'art. 6 del Trattato CE.
7 L'11 agosto 1997 il Regno del Belgio ha inviato alla Commissione un progetto di modifica della legge del 1921, e il 27 febbraio 1998 un progetto preliminare di modifica della legge del 1919.
8 In mancanza di precise informazioni in merito alla definitiva adozione delle disposizioni di modifica delle citate leggi del 1919 e del 1921, la Commissione ha proposto il presente ricorso chiedendo alla Corte, in primo luogo, di dichiarare l'infrazione del Regno del Belgio, come sopra illustrato, e, in secondo luogo, di condannare tale Stato alle spese.
9 Il Regno del Belgio afferma nel controricorso nelle sue osservazioni che il procedimento per l'adozione delle modifiche di legge volte a conformare il diritto nazionale alle esigenze del diritto comunitario è in corso; esso si impegna altresì ad informare la Corte non appena tali provvedimenti saranno completati.
10 Nella replica la Commissione osserva che il Regno del Belgio riconosce implicitamente il contrasto della normativa nazionale vigente con il diritto comunitario.
III - Sulla fondatezza del ricorso
11 Occorre anzitutto precisare che, come correttamente osserva la Commissione, la normativa di cui trattasi, pur riferendosi ad associazioni senza scopo di lucro, rientra manifestamente nell'ambito d'applicazione del Trattato CE. Sebbene tali associazioni non perseguano il profitto e la ridistribuzione degli utili, possono comunque fornire servizi retribuiti o conseguire introiti, partecipando in tal modo alla vita economica. Sono pertanto soggette alle norme comunitarie in materia di libertà di stabilimento.
12 All'impostazione testé enunciata potrebbe ostare il secondo comma dell'art. 58 del Trattato, secondo il quale non si intendono per società cui è conferito il diritto di stabilimento sancito dall'art. 52 del Trattato CE quelle che «non si prefiggono scopi di lucro». Ciononostante, secondo la dottrina dominante in diritto comunitario, la sussistenza di uno scopo di lucro, in quanto nozione puramente di diritto comunitario, dev'essere interpretata in senso ampio. Anche le persone giuridiche che non abbiano come scopo principale il profitto sono titolari del diritto di stabilimento laddove partecipino alla vita economica.
13 Questa posizione è condivisa anche dalla Corte nelle sentenze Walrave e Koch (1), Donà (2) e Steymann (3). D'altronde, spesso la Corte è stata chiamata ad applicare disposizioni di diritto comunitario a casi in cui un'attività economica veniva svolta da enti senza scopo di lucro (4).
14 Ovviamente non discende da quanto innanzi detto che tutte le associazioni cui si riferiscono le leggi belghe del 1919 e del 1921, in quanto potenzialmente partecipi alla vita economica, rientrino nell'ambito d'applicazione del diritto comunitario e siano titolari del diritto di libertà di stabilimento. Talune di esse, tuttavia, presentano tali caratteristiche e pertanto, dal punto di vista del diritto comunitario, subiscono un trattamento sfavorevole per quanto riguarda il riconoscimento della loro personalità giuridica da parte del diritto nazionale (5). Di conseguenza, la normativa belga qui controversa rientra nell'ambito d'applicazione del diritto comunitario.
15 Inoltre, è sufficiente ricordare che, per giurisprudenza costante, l'esistenza di un inadempimento deve essere valutata in relazione alla situazione dell'ordinamento giuridico interno dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato (6). D'altronde, la Corte dichiara costantemente che uno Stato membro non può eccepire disposizioni, prassi o situazioni del suo ordinamento giuridico interno per giustificare l'inosservanza degli obblighi e dei termini imposti da una direttiva (7).
16 Nella fattispecie, il Regno del Belgio non contesta che, nonostante lo spirare del termine impartitogli con il parere motivato, non ha adottato i provvedimenti necessari per conformarsi alle indicazioni della Commissione, con ciò contravvenendo agli obblighi impostigli dall'art. 6 del Trattato CE. Ritengo pertanto che sussistano gli estremi della violazione contestata al Regno del Belgio dalla Commissione.
IV - Conclusione
17 Alla luce di quanto sopra propongo alla Corte:
- di dichiarare che il Regno del Belgio, mantenendo in vigore una normativa nazionale che richiede, per il riconoscimento della personalità giuridica di un'associazione senza scopo di lucro, la presenza di un membro avente cittadinanza belga nel consiglio d'amministrazione dell'associazione o che almeno i tre quinti dei suoi membri abbiano la cittadinanza belga, è venuto meno agli obblighi impostigli dall'art. 6 del Trattato CE;
- di condannare il Regno del Belgio alle spese.
(1) - Sentenza 12 dicembre 1974, causa 36/74 (Racc. pag. 1405).
(2) - Sentenza 14 luglio 1976, causa 13/76 (Racc. pag. 1333).
(3) - Sentenza 5 ottobre 1988, causa 196/87 (Racc. pag. 6159).
(4) - Sentenze 12 febbraio 1987, causa 221/85, Commissione/Belgio (Racc. pag. 719), e 17 giugno 1997, causa C-70/95, Sodemare e a. (Racc. pag. I-3395).
(5) - Con sentenza 20 ottobre 1993, cause riunite C-92/92 e C-326/92, Phil Collins e a. (Racc. pag. I-5145), la Corte ha dichiarato espressamente che il principio fondamentale della parità di trattamento si applica a chiunque si trovi in una situazione disciplinata dal diritto comunitario.
(6) - V., a titolo indicativo, sentenze 18 dicembre 1997, causa C-361/95, Commissione/Spagna (Racc. pag. I-7351, punto 13), e 27 ottobre 1998, causa C-364/97, Commissione/Irlanda (Racc. pag. I-6593, punto 8).
(7) - V., ad esempio, sentenze 2 ottobre 1997, causa C-208/96, Commissione/Belgio (Racc. pag. I-5375, punto 9), e 19 febbraio 1998, causa C-8/97, Commissione/Grecia (Racc. pag. I-823, punto 8).
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