Conclusioni dell avvocato generale
1 Il ricorso presentatoci dalla Commissione delle Comunità europee in forza dell'art. 169, secondo comma, del Trattato CE mira a che la Corte dichiari che, non avendo adottato, e, in subordine, non avendo comunicato alla Commissione, entro il termine stabilito, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 23 novembre 1992, 92/101/CEE, che modifica la direttiva 77/91/CEE per quanto riguarda la costituzione della società per azioni nonché la salvaguardia e le modificazioni del capitale sociale della stessa (1), la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi impostile dal Trattato CE e dalla detta direttiva.
2 L'art. 3 della direttiva in esame dispone che «gli Stati membri adottano anteriormente al 1_ gennaio 1994 le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione».
3 La Repubblica ellenica ammette che la direttiva 92/101 non è stata ancora recepita nel suo ordinamento giuridico. Tuttavia, afferma che un progetto di decreto presidenziale volto ad adattare la normativa nazionale a tale direttiva sta per essere adottato.
4 Siccome non si può quindi negare, né è stato negato, che la trasposizione della direttiva 91/101 non sia stata effettuata entro il termine stabilito da quest'ultima, si deve dichiarare fondato il ricorso della Commissione (2).
Conclusione
5 Suggerisco quindi alla Corte di accogliere il ricorso della Commissione e di:
1) dichiarare che, non avendo adottato, entro il termine stabilito, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 23 novembre 1992, 92/101/CEE, che modifica la direttiva 77/91/CEE per quanto riguarda la costituzione della società per azioni nonché la salvaguardia e le modificazioni del capitale sociale della stessa, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi impostile da detta direttiva;
2) condannare la Repubblica ellenica alle spese.
(1) - GU L 347, pag. 64.
(2) - V., in tal senso, in particolare, sentenza 29 ottobre 1998, causa C-410/97, Commissione/Lussemburgo (Racc. pag. I-6813).
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