Conclusioni dell avvocato generale
A - Fatti
1 Con il presente ricorso la Commissione fa carico al Regno del Belgio di esser venuto meno agli obblighi che gli incombono ai sensi degli artt. 6 e 52 del Trattato CE (divenuti, in seguito a modifica, artt. 12 CE e 43 CE) in quanto ha prescritto per gli operatori economici di altri Stati membri della Comunità la residenza o lo stabilimento da almeno un anno in Belgio per poter immatricolare aeromobili.
2 Il requisito di residenza o di stabilimento risulta dall'art. 3, n. 3, secondo comma, lett. c) e d), del regio decreto 15 marzo 1954, che disciplina la navigazione aerea.
3 Inizialmente la Commissione informava il Regno del Belgio, con lettera 31 ottobre 1995, del problema di compatibilità sussistente - a suo avviso - tra la citata disposizione belga e gli artt. 6, 52 e 59 del Trattato CE. Nella lettera di risposta il Regno del Belgio faceva presente l'esistenza di un progetto di decreto di modifica della normativa in vigore.
4 Poiché in seguito la Commissione non riceveva informazioni riguardanti la modifica della normativa belga di cui trattasi, essa emetteva un parere motivato con lettera 19 giugno 1997, invitando il Regno del Belgio a conformarsi al parere medesimo nei due mesi successivi alla sua notifica.
5 Nella risposta 28 luglio 1997 il Regno del Belgio confermava le riserve riguardo alla compatibilità della normativa belga con le norme comunitarie. Tuttavia il requisito della residenza e dello stabilimento sussiste ancora.
6 Di conseguenza, il 28 maggio 1998, la Commissione ha proposto un ricorso in cui ha concluso che la Corte voglia:
1) dichiarare che, prescrivendo per gli operatori economici comunitari la residenza o lo stabilimento per un anno in Belgio prima di poter immatricolare aeromobili, ai sensi dell'art. 3, n. 3, secondo comma, lett. c) e d), del regio decreto 15 marzo 1954, che disciplina la navigazione aerea, il Belgio è venuto meno agli obblighi che gli incombono ai sensi degli artt. 6 e 52 del Trattato CE;
2) condannare il Regno del Belgio alle spese.
7 Nella replica la Commissione ha ritirato la censura inizialmente mossa nel ricorso circa una violazione dell'art. 59 del Trattato.
8 Nel controricorso il Regno del Belgio, pur non formulando esplicitamente domande, ha fatto notare che la normativa di cui trattasi relativa all'immatricolazione di aeromobili sarebbe stata modificata in base alle censure della Commissione. La normativa belga in materia sarebbe stata quindi conforme agli artt. 6 e 52 del Trattato.
9 A suo dire, l'amministrazione competente avrebbe ricevuto istruzioni nel senso di non applicare, fino all'entrata in vigore delle nuove disposizioni, la normativa controversa alle persone fisiche o giuridiche degli altri Stati membri. Dal 1996 esiste una prassi amministrativa che garantisce una parità di trattamento tra i cittadini belgi e quelli degli altri Stati membri.
B - Valutazione
10 Nella fattispecie sussiste violazione degli artt. 6 e 52 del Trattato in quanto è impossibile per i cittadini di altri Stati membri immatricolare i loro aeromobili nel caso in cui non abbiano la residenza o lo stabilimento in Belgio da almeno un anno. Pertanto sussiste discriminazione in base alla nazionalità. La violazione degli artt. 6 e 52 del Trattato che ne deriva non è esplicitamente contestata in sé e per sé.
11 Per quanto riguarda il motivo del Regno del Belgio relativo alla prassi amministrativa esistente dal 1996, che consiste nella disapplicazione delle pertinenti disposizioni del regio decreto 15 marzo 1954, occorre rilevare che, secondo una giurisprudenza costante della Corte di giustizia, tale motivo non può giustificare un inadempimento del Trattato (1).
12 Nemmeno il rinvio ad un progetto di normativa in corso di elaborazione può modificare tale conclusione.
Spese
13 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, occorre condannare il Regno del Belgio alle spese conformemente a quanto chiesto dalla Commissione.
C - Conclusione
14 Per i suddetti motivi propongo alla Corte di:
«1) dichiarare che, prescrivendo per gli operatori economici comunitari la residenza o lo stabilimento per un anno in Belgio prima di poter immatricolare aeromobili, ai sensi dell'art. 3, n. 3, secondo comma, lett. c) e d), del regio decreto 15 marzo 1954, che disciplina la navigazione aerea, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi che gli incombono ai sensi degli artt. 6 e 52 del Trattato CE;
2) condannare il Regno del Belgio alle spese».
(1) - Sentenza 7 marzo 1996, causa C-334/94, Commissione/Francia (Racc. pag. I-1307, punto 30, che rinvia ad altre sentenze).
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