Conclusioni dell avvocato generale
1 La presente domanda di decisione pregiudiziale verte sulla direttiva del Consiglio 22 dicembre 1986, 87/102/CEE, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo (1) (in prosieguo: la «direttiva 87/102» o la «direttiva») (2).
Il Landgericht di Potsdam (Germania) desidera sapere se questa direttiva possa essere applicata a un contratto di fideiussione concluso da un «consumatore» al fine di garantire il rimborso di un credito concesso a un terzo da un istituto commerciale.
I - Il contesto giuridico La direttiva 87/102
2 La direttiva 87/102 garantisce ai consumatori degli Stati membri una tutela minima nel settore del credito al consumo.
3 L'art. 1 della direttiva testo dispone:
«1. La presente direttiva si applica ai contratti di credito.
2. Ai sensi della presente direttiva si intende:
a) per "consumatore", la persona fisica che, per le transazioni disciplinate dalla presente direttiva, agisce per scopi che possono considerarsi estranei alla sua attività professionale;
b) per "creditore", una persona fisica o giuridica che concede un credito nell'esercizio di un'attività commerciale o professionale, ovvero un gruppo di tali persone;$
c) per "contratto di credito", un contratto in base al quale il creditore concede o promette di concedere al consumatore un credito sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra analoga facilitazione finanziaria.
d) per "costo totale del credito al consumatore", tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il credito;
e) per "tasso annuo effettivo globale", il costo globale del credito al consumatore, espresso in percentuale annua dell'ammontare del credito concesso e calcolato in conformità [delle disposizioni della direttiva]».
4 In base all'art. 2 della direttiva 87/102:
«1. La presente direttiva non si applica:
(...).
b) ai contratti di locazione purché non prevedano che il diritto di proprietà passi alla fine al locatario;
(...).
f) ai contratti di credito per importi inferiori a 200 ECU o superiori a 20 000 ECU;
(...)».
5 In virtù dell'articolo 4 della direttiva 87/102:
«1. I contratti di credito debbono essere conclusi per iscritto. Il consumatore deve ricevere un esemplare del contratto scritto.
2. Il documento scritto deve contenere:
a) un'indicazione del tasso annuo effettivo globale, espresso in percentuale;
b) un'indicazione delle condizioni secondo cui il tasso annuo effettivo può essere modificato;
(...).
c) un estratto dell'importo, del numero e della periodicità o delle date dei versamenti che il consumatore deve effettuare per rimborsare il credito e pagare gli interessi e le altre spese, nonché l'importo totale di questi versamenti, quando ciò è possibile;
d) un estratto [dei costi connessi al credito] che non sono inclusi nel calcolo del tasso annuo effettivo globale ma che devono essere pagati dal consumatore in determinate condizioni, nonché un elenco in cui si precisano tali condizioni (...).
3. Il documento scritto deve inoltre comprendere gli altri elementi essenziali del contratto.
A titolo d'esempio, nell'allegato [I] della presente direttiva figura un elenco di elementi di cui gli Stati membri possono imporre l'inclusione obbligatoria nel contratto scritto in quanto essenziali».
6 Secondo l'allegato I della direttiva 87/102, l'elenco degli «altri elementi essenziali del contratto» comprende:
«1. [Riguardo ai] Contratti di credito che concernono la fornitura di determinati beni o servizi:
i) la descrizione dei beni o dei servizi che costituiscono l'oggetto del contratto;
ii) il prezzo d'acquisto in contanti e il prezzo stabilito dal contratto di credito;
iii) l'importo eventuale dell'acconto, nonché il numero, l'importo e la data di scadenza delle rate (...);
iv) l'indicazione che il consumatore ha diritto, in conformità dell'articolo 8 [della direttiva], a una riduzione in caso di rimborso anticipato [del credito];
v) l'indicazione della persona cui spetta la proprietà dei beni, qualora il passaggio di proprietà non sia immediato, e le condizioni alle quali il consumatore acquista la proprietà dei beni;
vi) una descrizione delle eventuali garanzie richieste;
vii) l'eventuale periodo di riflessione;
viii) l'indicazione della(e) assicurazione(i) eventualmente richiesta(e) e, qualora la scelta dell'assicuratore non venga lasciata al consumatore, l'indicazione del relativo costo;
ix) l'indicazione dell'eventuale obbligo per il consumatore di costituire un risparmio di un certo importo il quale deve essere messo su un conto speciale.
(...)».
7 L'art. 15 della direttiva 87/102 enuncia:
«La presente direttiva non impedisce agli Stati membri di mantenere o adottare disposizioni più rigorose a tutela dei consumatori, fermi restando gli obblighi previsti dal Trattato».
Le disposizioni nazionali
8 La Repubblica federale di Germania ha recepito la direttiva nel suo diritto interno con il Verbraucherkreditgesetz del 17 dicembre 1990 (3) (legge sul credito al consumo, in prosieguo: il «VerbrKrG»).
9 Secondo il suo art. 1, il VerbrKrG si applica ai contratti di credito conclusi «tra una persona che accorda un credito nell'esercizio della sua attività professionale (il creditore) (...) e una persona fisica, purché il credito (...) non sia destinato all'attività professionale esercitata da quest'ultimo (il consumatore)» (4).
La legislazione tedesca protegge quindi, oltre alle persone fisiche che aprono un credito a fini privati, anche quelle che contraggono un credito per finanziare la creazione di un'attività professionale futura. In compenso, esclude dal suo campo d'applicazione le persone fisiche che contraggono un credito per finanziare un'attività professionale già esistente.
10 L'art. 7 del VebrKrG conferisce al consumatore il diritto di recesso dal contratto di credito entro un termine determinato (5). Questo termine è fissato in una settimana a contare dal giorno in cui l'interessato è stato debitamente informato dell'esistenza del suo diritto di recesso. Nel caso non abbia ricevuto una tale informazione, il consumatore può esercitare il suo diritto di recesso per tutta la durata del contratto di credito, ma al massimo entro il termine di un anno dalla data della sua sottoscrizione.
II - Sintesi dei fatti e della causa a qua
11 L'8 dicembre 1993 la società Berliner Kindl Brauerei AG (in prosieguo: la «Brauerei») ha accordato al signor Diesterbeck (altrimenti detto il «debitore principale» un prestito per l'ammontare di DEM 32 000 e la locazione di mobili di un valore di DEM 58 523. La conclusione di questi contratti mirava a permettere al debitore principale di finanziare la creazione di un ristorante.$
12 Con una dichiarazione scritta del 20 dicembre 1993, il signor Siepert si è fatto fideiussore delle obbligazioni del signor Diesterbeck verso la Brauerei per l'ammontare di DEM 90 000. Non è contestato che questa dichiarazione sia intervenuta al di fuori dell'attività professionale del signor Siepert (6). Peraltro, quest'ultimo non è stato informato dell'esistenza di un diritto di recedere dalla fideiussione (7).
13 Nel giugno 1994 il signor Siepert si è ricreduto sul suo consenso. Durante una conversazione con un dipendente della birreria, ha reso noto di non voler più essere fideiussore del signor Diesterbeck e ha revocato la sua dichiarazione di fideiussione (8).
14 Non avendo il signor Diesterbeck adempiuto i suoi obblighi, la Brauerei ha deciso di risolvere il contratto di prestito e di perseguire il recupero del suo credito per via giudiziaria. Ha così ottenuto la condanna del debitore principale a versargli la somma di DEM 28 952,43.
15 Inoltre la Brauerei ha citato il signor Siepert per il pagamento della somma oggetto della causa in base al contratto di fideiussione.$
16 L'8 dicembre 1997 il Landegericht di Potsdam ha pronunciato una sentenza in contumacia condannando l'interessato ad adempiere.
17 Il signor Siepert ha tuttavia fatto opposizione alla sentenza. Egli sostiene di essere validamente receduto dal contratto di fideiussione nel termine di un anno prescritto dall'art. 7 del VerbKrG.
18 Nella sua ordinanza di rinvio il Landgericht di Potsdam constata che il contratto di prestito concluso tra la Brauerei e il debitore principale rientra nel campo di applicazione del VerbrKrG. In compenso, il giudice a quo si domanda se le disposizioni della legislazione tedesca siano applicabili al contratto di fideiussione concluso dal signor Siepert.
III - La questione pregiudiziale
19 Ritenendo che, per pronunciarsi su questo punto, fosse necessario determinare il campo di applicazione della direttiva 87/102, il Landgericht di Potsdam ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporvi la seguente questione:
«Se il contratto di fideiussione concluso da una persona fisica che non agisca nell'esercizio di un'attività professionale ricada nell'ambito di applicazione della direttiva del Consiglio 22 dicembre 1986, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo (GU L 42 del 12 febbraio 1987, pag. 48) quando garantisce il rimborso di un debito che il debitore principale non ha contratto nell'esercizio dell'attività professionale che già esercita».
IV - Sulla competenza della Corte
20 Durante la fase orale la Brauerei ha contestato l'ammissibilità del rinvio pregiudiziale.
21 Sostiene che, indipendentemente dalla questione posta, la direttiva 87/102 non è applicabile alla causa a qua.
In primo luogo, la direttiva definirebbe il «consumatore» come persona fisica che agisce per uno scopo estraneo alla sua attività professionale. Non si potrebbe quindi applicare a un privato che, come nel caso di specie, contrae un credito per finanziare la creazione di un'attività commerciale. Solamente la legislazione tedesca proteggerebbe questa categoria di «consumatori».$
In secondo luogo, la direttiva non si applicherebbe ai contratti di credito il cui ammontare è superiore a ECU 20 000. Ora, il credito sottoscritto dal debitore principale eccederebbe questo tetto poiché sarebbe relativo ad un importo totale di DEM 90 523, cioè ECU 46 903 (9). Su questo punto il contratto in contenzioso rientrerebbe tuttavia nel campo di applicazione del VerbrKrG. In effetti, per i crediti destinati al finanziamento della creazione di un'attività professionale, la legislazione tedesca fisserebbe un tetto superiore a quello della direttiva, vale a dire DEM 100 000.$
In terzo luogo, la direttiva non conferirebbe al consumatore il diritto di recedere dal contratto di credito. Per cui, anche supponendo che la tutela prevista dalla direttiva si estenda al fideiussore, il signor Siepert non potrebbe, in ogni caso, basarsi sul diritto comunitario al fine di rinunciare agli effetti della sua dichiarazione di fideiussione. Solamente l'art. 7 del VerbrKrG gli accorderebbe questa facoltà.
In conclusione, la causa a qua sfuggirebbe all'applicazione della direttiva e rientrerebbe esclusivamente nell'ambito delle disposizioni del VerbrKrG.
22 L'argomentazione della Brauerei solleva a priori un problema analogo a quello che si trova all'origine della vostra giurisprudenza Dzodzi (10). La Brauerei domanda, in sostanza, se la Corte è competente, ai sensi dell'art. 177 del Trattato, a interpretare la direttiva 87/102 qualora la vertenza principale si ponga al di fuori del campo d'applicazione di questa direttiva.
23 Ricordiamo che, in base alla giurisprudenza Dzodzi, la «Corte si è (...) dichiarata competente a statuire su domande di pronuncia pregiudiziale vertenti su disposizioni comunitarie in situazioni in cui i fatti della causa principale si collocavano al di fuori dell'ambito di applicazione del diritto comunitario, ma nelle quali tali disposizioni di diritto comunitario erano state rese applicabili dal diritto nazionale (...)» (11).
Avete egualmente stabilito che: «La Corte è competente, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE, ad interpretare il diritto comunitario qualora quest'ultimo non disciplini direttamente la situazione di cui è causa, ma il legislatore nazionale abbia deciso, all'atto della trasposizione in diritto nazionale delle disposizioni di una direttiva, di applicare lo stesso trattamento alle situazioni puramente interne e a quelle disciplinate dalla direttiva, di modo che ha modellato la sua normativa nazionale sul diritto comunitario» (12).$
24 Tuttavia, questa giurisprudenza non mi sembra pertinente nel caso di specie (13).
25 In effetti, la sentenza Dzodzi (14) riguarda il caso in cui le autorità di uno Stato membro hanno di loro propria iniziativa e in maniera unilaterale esteso il campo di applicazione del diritto comunitario a situazioni che il diritto comunitario aveva vocazione a disciplinare.
Così, nella causa Gmurzynska-Bscher (15), il legislatore tedesco aveva rinviato alla nomenclatura della tariffa doganale comune - applicabile alle importazioni di merci provenienti da paesi terzi - per determinare l'aliquota di un tributo nazionale applicabile all'importazione delle merci provenienti da un altro Stato membro.
Nello stesso modo, nella causa Dzodzi (16), la legislazione belga aveva esteso i vantaggi di alcuni diritti comunitari - particolarmente il diritto di soggiorno - al coniuge straniero di un cittadino belga anche nel caso in cui quest'ultimo non avesse mai esercitato il suo diritto di libera circolazione all'interno della Comunità.$
Parimenti, nella causa Leur-Bloem (17), il legislatore olandese aveva esteso il regime della direttiva 90/434/CEE (18) - applicabile alle fusioni, scissioni, conferimenti d'attivo e agli scambi d'azioni riguardanti società di Stati membri diversi - alle operazioni di fusioni «interne» tra società olandesi.
26 Ora, la presente vertenza differisce in maniera radicale da questi casi di specie.
In effetti, la direttiva 87/102 prevede un'armonizzazione minima. Autorizza esplicitamente gli Stati membri a mantenere o adottare disposizioni più rigorose per la tutela del consumatore.
Quindi, estendendo l'applicazione della direttiva a persone e situazioni che non vi rientravano direttamente, le autorità tedesche non hanno agito in maniera autonoma o unilaterale, ma in virtù della direttiva stessa e in perfetta conformità con la volontà del legislatore comunitario. L'«estensione» del campo d'applicazione della direttiva operata dalle autorità tedesche riveste in questo caso un fondamento comunitario.
Inoltre, tale estensione è intervenuta manifestamente nei limiti della materia che la direttiva aveva vocazione a disciplinare, cioè il credito al consumo (19).$
27 Di conseguenza, penso che i contratti di credito conclusi dalle parti nella causa da qua rientrino nel campo di applicazione della direttiva 87/102 e, in particolare, del suo art. 15 che statuisce la clausola minima.
28 Chiedo dunque alla Corte di dichiararsi competente a deliberare sulla presente domanda di pronuncia pregiudiziale.
V - Soluzione della questione pregiudiziale
29 Il giudice di rinvio domanda, in sostanza, se la direttiva possa essere applicata a un contratto di fideiussione concluso da una persona fisica per garantire il rimborso di un credito concesso a un terzo da un'azienda.
30 La domanda non appare del tutto nuova alla vostra Corte. In effetti, nella causa Dietzinger (20), la Corte è stata investita di una richiesta simile fondata sulla direttiva 85/577/CEE relativa alla tutela dei consumatori nelle situazioni di «vendita a domicilio» (21). Avete dichiarato che un contratto di fideiussione concluso da un consumatore al di fuori dei locali di un istituto finanziario rientra nel campo d'applicazione della direttiva 85/577 ove garantisca il rimborso di un debito contratto da parte di un altro consumatore in virtù di un contratto regolamentato da questa stessa direttiva (22).
31 La Corte è quindi chiamata a stabilire se la direttiva 87/102 possa ricevere un'interpretazione analoga a quella della direttiva 85/577.
32 Per rispondere a tale quesito bisogna, conformemente ai metodi di interpretazione adottati dalla Corte (23), esaminare la lettera, l'economia nonché le finalità della direttiva 87/102.
Il tenore letterale della direttiva 87/102
33 La direttiva 87/102 definisce il suo campo d'applicazione in maniera esplicita.$
34 Ai sensi del suo art. 1, essa si applica ai «contratti di credito», vale a dire ai contratti mediante i quali «il creditore concede o promette di concedere al consumatore un credito sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra analoga facilitazione finanziaria».
35 Ora, così come definita qui sopra, la nozione di «contratto di credito» non comprende la fideiussione.
36 La fideiussione costituisce infatti una garanzia personale. Più esattamente, si tratta di un contratto con il quale una persona si impegna verso il creditore, a titolo di garanzia, ad adempiere l'obbligazione del debitore principale nel caso in cui quest'ultimo non l'abbia lui stesso soddisfatta (24). La fideiussione non costituisce dunque un «prestito», né una «dilazione di pagamento», né «altra analoga facilitazione finanziaria» ai sensi della direttiva.
37 Peraltro, atteso che la fideiussione non dà luogo ad alcun corrispettivo da parte del creditore o del debitore principale, essa costituisce ugualmente un contratto unilaterale.
38 E' vero che, nella sentenza Dietzinger, la Corte ha giudicato che questo carattere unilaterale non permette di escludere la fideiussione dal campo d'applicazione della direttiva 85/577. Ha precisato che «dal tenore della direttiva [85/577] nulla emerge nel senso che chi abbia stipulato un contratto per la fornitura di beni o di servizi debba essere il destinatario di tali beni o servizi» (25).
39 Tuttavia, la direttiva 87/102 contiene una serie di disposizioni che fanno apparire che il suo campo d'applicazione è strettamente limitato ai contratti sinallagmatici.
Così, nell'ambito della definizione di «contratto di credito», l'espressione «un creditore concede o promette di concedere al consumatore un credito» rivela già che i rapporti contrattuali retti dalla direttiva sono rapporti bilaterali.$
Parimenti, l'art. 1, n. 2, lett. d), della direttiva enuncia che «il costo totale del credito al consumatore» comprende «tutti i costi (...) che il consumatore deve pagare per il credito» (26).
L'art. 4, n. 2, lett. c), della direttiva prevede ancora che «il contratto di credito contiene (...) un estratto dell'importo, del numero e della periodicità (...) dei versamenti che il consumatore deve effettuare per rimborsare il credito e pagare gli interessi» (27).
Un altro esempio è fornito dall'articolo 8 della direttiva che dispone che «il consumatore deve avere la facoltà di adempiere in via anticipata gli obblighi che gli derivano dal contratto di credito» (28).
40 Risulta dalla formulazione di queste disposizioni che i contratti retti dalla direttiva 87/102 sono caratterizzati dall'esistenza di obbligazioni reciproche tra le parti interessate. Su questo punto, la giurisprudenza Dietzinger non ci sembra dunque trasferibile al caso di specie.
41 Le disposizioni citate permettono parimenti di precisare la nozione di «consumatore» che figura all'art. 1 della direttiva.
La direttiva 87/102 sembra infatti adottare una definizione amplissima di «consumatore». Copre - ricordiamolo - «la persona fisica che (...) agisce per scopi che possono considerarsi estranei alla sua attività professionale». A priori una persona fisica che accetti di essere fideiussore delle obbligazioni di un terzo al di fuori della sua attività professionale potrebbe dunque essere qualificata «consumatore» ai sensi della direttiva.
Tuttavia, le disposizioni citate (29) restringono sensibilmente la portata di questa definizione. La loro formulazione indica molto chiaramente che, nell'ambito della direttiva, il consumatore è il debitore principale. Ogni volta che il legislatore comunitario designa il «consumatore», gli conferisce diritti e obblighi che sono precisamente enunciati come quelli che incombono ai beneficiari o ai destinatari del credito. Il legislatore vuole dunque che, per «consumatore» ai sensi della direttiva 87/102, si intenda colui che riceve il credito.
I lavori preparatori confermano questa interpretazione. Infatti, nella sua proposta di direttiva, la Commissione aveva suggerito di definire il contratto di credito come «un contratto in base al quale il creditore concede al consumatore un credito (...) e il consumatore deve rimborsare il credito, ivi compresi eventuali interessi e costi (...)» (30).
42 Ora, non essendo il fideiussore parte del contratto di credito, non potrà essere considerato come «consumatore» ai sensi della direttiva 87/102.
43 Si riterrà dunque che, ai termini di una interpretazione letterale, la direttiva 87/102 non può applicarsi a un contratto di fideiussione.
L'economia della direttiva 87/102.
44 Nelle loro osservazioni scritte, il governo francese (31) e la Commissione (32) hanno sottolineato che la fideiussione non era espressamente esclusa dal campo d'applicazione della direttiva 87/102. In particolare non figurerebbe all'art. 2 di questo testo, che enumera i vari contratti e situazioni cui la direttiva non è applicabile. La Commissione ne conclude che il legislatore comunitario non ha adottato alcuna posizione particolare - né favorevole né contraria - riguardo alla fideiussione.
45 Ho qualche difficoltà a seguire la Commissione su questo terreno.
46 La direttiva 87/102 contiene infatti diversi riferimenti alle garanzie reali e personali.
L'art. 2, n. 3, per esempio, prevede che «[alcune] disposizioni [della direttiva] non si applicano ai contratti di credito o alle promesse di credito garantiti da ipoteca su un bene immobile (...)» (33).
Parimenti, a titolo di elementi essenziali del contratto di credito di cui gli Stati membri possono esigere la menzione scritta, l'allegato I della direttiva cita «[le] eventuali garanzie richieste» al consumatore (34).$
47 Le proposte di direttiva presentate dalla Commissione al Consiglio contenevano anch'esse tali riferimenti.
Nella sua proposta iniziale, la Commissione aveva, per esempio, suggerito che il contratto di credito «deve contenere le condizioni essenziali e almeno (...) dati su eventuali garanzie» (35).
Analogamente, la proposta modificata di direttiva prevedeva che «il testo del contratto deve contenere almeno (...) l'indicazione dell'eventuale garanzia richiesta» (36).
48 L'insieme di questi riferimenti rivela che, nell'elaborare la direttiva, il legislatore comunitario aveva presente l'esistenza delle garanzie reali e personali. In particolare, era a conoscenza del fatto che la concessione di un credito è frequentemente subordinata alla condizione che il consumatore garantisca, in un modo o nell'altro, il rimborso del suo debito. In queste condizioni, il fatto che la direttiva non contenga alcuna disposizione che definisca lo status o il regime delle «garanzie richieste» attesta la volontà del legislatore di mantenere le garanzie al di fuori del campo di applicazione della direttiva stessa.$
49 Del resto, diverse istituzioni comunitarie hanno adottato posizioni che testimoniano ancor più chiaramente l'intenzione del legislatore.
Infatti, nel 1995 e nel 1997, la Commissione ha presentato al Consiglio due relazioni sull'applicazione della direttiva 87/102 e il modo in cui gli Stati membri avevano trasposto questo testo nel diritto interno (37).
Ora, nelle sue due relazioni, ha constatato che «anche se la direttiva 87/102 non disciplina le cauzioni, alcune disposizioni sono state adottate da numerosi Stati [riguardo ad esse]. La Commissione propone di estendere alle cauzioni alcuni degli obblighi d'informazione previsti dalla direttiva» (38).
Il Parlamento europeo, da parte sua, si è pronunciato sulla prima relazione della Commissione in una risoluzione dell'11 marzo 1997. A questo riguardo «ricorda che, per quanto riguarda l'estensione a fideiussori e garanti di determinati obblighi di cui alla direttiva 87/102/CEE, è necessario tener conto delle differenze di fatto rispetto [al mutuatario] (...)» (39).
50 Come ha sottolineato a giusto titolo la Brauerei, la Commissione e il Parlamento esaminano, nei documenti citati supra, la questione se de lege ferenda le disposizioni della direttiva debbano essere estese alle garanzie personali. Ne risulta che de lege lata la fideiussione è esclusa dal campo d'applicazione della direttiva.
51 Quanto alle altre disposizioni della direttiva 87/102, propongo di esaminare la loro funzione alla luce degli obiettivi che perseguono.
Gli obiettivi della direttiva 87/102
52 La direttiva 87/102 persegue un obiettivo generale di tutela del consumatore (40). Il suo preambolo enuncia:
«considerando che i programmi della Comunità economica europea per una politica di protezione e d'informazione del consumatore prevedono in particolare che il consumatore deve essere protetto contro condizioni abusive di credito e che è opportuno armonizzare in via prioritaria le condizioni generali relative al credito al consumo; [sesto `considerando'].
considerando che le divergenze tra le legislazioni e prassi si traducono, per quanto attiene al credito al consumo, in una tutela diseguale del consumatore nei vari Stati membri» [settimo `considerando'].
53 La direttiva 87/102 mira, più specificamente, a fornire al consumatore una informazione adeguata sul costo e le condizioni del credito (41). Il suo nono `considerando' indica infatti:
«considerando che il consumatore deve ricevere adeguate informazioni sulle condizioni e sul costo del credito e sugli obblighi contratti; che queste informazioni devono concernere, tra l'altro, il tasso annuo degli oneri inerenti al credito o, in mancanza di questo, l'importo totale che il consumatore deve pagare per il credito; considerando che, in attesa di una decisione su un metodo o metodi comunitari di calcolo del tasso annuo degli oneri, gli Stati membri dovrebbero poter continuare a seguire gli attuali metodi o prassi per il calcolo di detto tasso o, in mancanza di questi, dovrebbero adottare disposizioni volte a indicare il costo totale del credito per il consumatore» (42).
54 La maggior parte delle disposizioni della direttiva mira, peraltro, a permettere al consumatore di conoscere con esattezza il costo del credito così come le spese che ne derivano.$
L'art. 3 della direttiva prevede così che ogni pubblicità od ogni offerta di credito affissa nei locali commerciali contenente una indicazione concernente il costo del credito - come il tasso d'interesse - deve menzionare il «tasso annuo effettivo globale» (43).
Analogamente, l'art. 4 della direttiva impone la forma scritta per il contratto di credito. Attraverso il contratto scritto, il consumatore deve segnatamente essere informato dell'ammontare, del numero e della periodicità dei versamenti che è tenuto a effettuare per rimborsare il credito. Il contratto deve egualmente prevedere un estratto delle spese legate al credito che non sono comprese nel calcolo del tasso annuo effettivo globale, ma che spettano al consumatore. Inoltre, il documento scritto deve contenere le «altre condizioni essenziali del contratto». A titolo d'esempio di queste condizioni, l'allegato I della direttiva cita, tra l'altro, il massimale del credito, le condizioni del pagamento del credito, il prezzo in contanti e il prezzo da pagare in virtù del contratto di credito, l'ammontare dell'eventuale acconto, il numero e l'ammontare dei pagamenti rateizzati così come la loro scadenza, il costo delle assicurazioni eventualmente richieste al consumatore allo scopo di garantire il rimborso del credito, ecc.
Tali obblighi d'informazione si ritrovano ancora all'art. 6 della direttiva. Il n. 1 di questa disposizione enuncia che «in caso di accordo tra un istituto di credito (...) e un consumatore sulla concessione di crediti sotto forma di anticipi su conto corrente (...) il consumatore deve essere informato al momento o prima della conclusione del contratto (...) dell'eventuale massimale del credito [così come] del tasso di interesse annuo e degli oneri applicabili (...)». Il n. 2 precisa che: «Inoltre, nel corso del contratto di credito, il consumatore deve essere informato di qualsiasi modifica del tasso d'interesse annuo o delle spese applicabili, al momento in cui essa entra in vigore».
55 Tutte queste disposizioni tendono a informare il consumatore sulla portata esatta delle sue obbligazioni. In particolare, mirano a permettergli di conoscere esattamente l'ammontare delle somme che si impegna a pagare o a rimborsare in virtù del contratto di credito.$
56 Ne risulta che la direttiva ha segnatamente l'obiettivo di permettere al consumatore di concludere e di eseguire il contratto di credito con piena cognizione di causa. Intende così proteggere contro certi rischi inerenti al credito al consumo, come eventuali pratiche abusive dei professionisti del credito, impegni finanziari sconsiderati o ancora ciò che si potrebbe chiamare il «potere illusorio d'acquisto».
57 L'interpretazione teleologica della direttiva conferma dunque che questo testo è essenzialmente destinato a proteggere chi riceve il credito.
58 Alcune delle parti (44) intervenienti hanno tuttavia fatto notare che la direttiva 87/102 mira ad accordare ai consumatori il più alto grado di protezione.
Esse sostengono che la protezione prevista dalla direttiva deve essere estesa al fideiussore quando si impegna a titolo privato, al di fuori della sua attività commerciale o professionale. Infatti, nel campo del credito al consumo, il fideiussore si troverebbe in una posizione di «fragilità» paragonabile a quella di chi riceve il credito. Si tratterebbe spesso di qualcuno vicino a chi riceve il prestito - amico o parente - che sottoscriverebbe il suo impegno in un contesto di pressione affettiva. La necessità di proteggere il fideiussore sarebbe ancora più grande perché questi accetterebbe di rispondere del rimborso del credito senza che il suo impegno dia luogo a un corrispettivo da parte del creditore o del debitore principale.
59 Condivido pienamente le preoccupazioni espresse da queste parti intervenienti. Tuttavia, indipendentemente dal fatto che la direttiva 87/102 non ha la vocazione ad essere applicata alle garanzie personali, mi sembra che l'estensione che raccomandano non sia di natura tale da assicurare protezione adeguata al fideiussore.$
60 Infatti, i rischi ai quali si espongono le garanzie personali sono di natura diversa da quelli che caratterizzano il credito al consumo. Provengono essenzialmente dallo stato di insolvibilità del debitore principale così come dall'ignoranza del meccanismo della fideiussione.
61 Di conseguenza, una protezione adeguata dei garanti personali implicherebbe che questi siano informati di altri elementi diversi dalle condizioni e dal costo del credito. Come giustamente hanno sottolineato i governi tedesco (45)
e finlandese (46), una tale informazione dovrebbe particolarmente vertere sulla solvibilità di chi riceve il credito, sul regime giuridico della fideiussione (regime generale, fideiussione sussidiaria, fideiussione solidale, etc.) e sulle condizioni precise in cui il fideiussore può esser tenuto a rimborsare il credito. Si può egualmente pensare che, nell'ipotesi in cui chi riceve il credito abbia sottoscritto un'assicurazione al fine di garantire il rimborso del suo debito, sarebbe utile informare il fideiussore delle eventuali azioni di regresso di cui disporrebbe nei confronti dell'assicuratore.
62 Da questo punto di vista, gli obblighi d'informazione previsti dalla direttiva 87/102 non sembrerebbero dunque adatti ai bisogni dei garanti personali che si impegnino a titolo privato a garantire il rimborso di un credito al consumo.
63 Diverse parti intervenienti (47) hanno egualmente sostenuto che la fideiussione presenta uno stretto legame con il contratto di credito. Hanno ricordato che, nella sentenza Dietzinger, la Corte si era fondata sull'esistenza di questo legame per pervenire alla conclusione che una fideiussione poteva rientrare nell'ambito della direttiva 85/577.
Infatti, nella citata sentenza, la Corte ha constatato che «(...) la concessione di un credito costituisce un servizio [e che] il contratto di fideiussione è di natura accessoria rispetto al contratto principale, di cui il più sovente costituisce in pratica un presupposto» (48).
Avete dichiarato che, «con riguardo allo stretto legame tra il contratto di credito e la fideiussione che ne garantisce l'esecuzione nonché alla circostanza che la persona che si impegna a garantire il rimborso di un debito può avere lo status di condebitore in solido o di fideiussore, non può escludersi che la fideiussione ricada sotto la direttiva [85/577]» (49).
64 La fideiussione presenta effettivamente uno stretto legame con il contratto di credito da due punti di vista.
Da una parte, sul piano economico gli istituti di credito e gli istituti finanziari subordinano frequentemente la concessione di un credito alla condizione che il beneficiario sia in grado di garantire il rimborso del suo debito per mezzo di una garanzia reale o personale.
D'altra parte, sul piano giuridico, la fideiussione constituisce un contratto accessorio al contratto principale, nella fattispecie il contratto di credito. La possibilità per il creditore di rivalersi sul fideiussore dipende dunque dall'esistenza e dall'estensione del debito principale di cui garantisce l'esecuzione.
65 Tuttavia, non siamo affatto convinti delle ragioni per le quali la Corte ha dedotto dall'esistenza di questo stretto legame che una fideiussione potrebbe rientrare nella competenza della direttiva 85/577.
La motivazione della sentenza Dietzinger su questo punto è, del resto, laconica. Si limita a presentare qualche caratteristica della fideiussione - il suo stretto legame con il contratto di credito e il fatto che il «garante» possa avere la qualità di condebitore solidale o di fideiussore - per stabilire in maniera quasi automatica il principio secondo il quale un contratto di fideiussione può rientrare nel campo di applicazione della direttiva 85/577.
Certo, il riferimento al carattere accessorio della fideiussione rivela che la sentenza Dietzinger ha fatto un'applicazione particolare del brocardo accessorium sequitur principale (50). La Corte ha considerato che, poiché il contratto di credito rientra nel campo di applicazione della direttiva 85/577, il contratto di fideiussione doveva seguire la sorte del contratto principale.
66 Tuttavia, questo elemento mi sembra insufficiente per giustificare, nella specie, l'incorporazione della fideiussione nel campo d'applicazione della direttiva 87/102 (51). Infatti risulta chiaramente dal tenore, dall'economia e dagli obiettivi della direttiva 87/102 che essa non può essere applicata a un contratto di fideiussione concluso al fine di garantire il rimborso di un credito al consumo.
67 Come a giusto titolo ha sottolineato l'avvocato generale Jacobs nelle sue conclusioni nella causa Dietzinger:
«E' ovviamente incontrovertibile che la direttiva [85/577] si prefigga di tutelare i consumatori. Da ciò non consegue, tuttavia, che tutti i consumatori siano tutelati dalla direttiva [85/577] in tutte le circostanze: come altre direttive aventi per obiettivo la tutela dei consumatori, la direttiva [85/577] si applica soltanto a determinati negozi giuridici (...)» (52).
68 Nella specie, la direttiva 87/102 si applica ai contratti di credito. Non mi sembra applicabile ai contratti di fideiussione.
69 Per concludere, vorrei - come ha fatto l'avvocato generale Jacobs nelle sue conclusioni citate supra (53) - attirare l'attenzione del giudice a quo sul fatto che la mia constatazione non è tale da togliergli ogni possibilità di interpretare differentemente il VerbrKrG. L'art. 15 della direttiva 87/102 autorizza infatti gli Stati membri a mantenere o adottare disposizioni più rigorose a tutela dei consumatori, fermi restando gli obblighi previsti dal Trattato. Pertanto, niente in diritto comunitario osterebbe a che il Landgericht di Potsdam concluda che, in diritto tedesco, un contratto di fideiussione può rientrare nel campo d'applicazione del VerbrKrG.
Conclusione
70 Sulla base delle considerazioni che precedono, Vi propongo di dichiarare che:$
«Un contratto di fideiussione concluso da una persona fisica che agisce per un fine estraneo alla sua attività commerciale o professionale e destinato a garantire il rimborso di un credito concesso da un creditore a un terzo non rientra nel campo di applicazione della direttiva del Consiglio 22 dicembre 1986, 87/102 CEE, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo».
(1) - GU 1987, L 42, pag. 48.
(2) - La direttiva 87/102 è stata modificata due volte, dalla direttiva del Consiglio 22 febbraio 1990, 90/88/CEE (GU L 61, pag. 14), e dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 febbraio 1998, 98/7/CE (GU L 101, pag. 17). Salvo indicazioni contrarie, utilizzerò i termini «direttiva 87/102» o «direttiva» per designare la direttiva 87/102, così come modificata dai due testi succitati.
(3) - BGBl. I, pag. 2840.
(4) - L'art. 1, n. 2, del VerbrKrG definisce il «contratto di credito» come «(...) un contratto con il quale un creditore accorda o promette ad un consumatore un credito, a titolo oneroso, sotto forma di prestito, di dilazione dei pagamenti o di altra facilitazione finanziaria».
(5) - L'art. 7 del VerbrKrG stabilisce:
«1) La dichiarazione con la quale il consumatore manifesta la volontà di concludere un contratto di credito ha effetto solo qualora l'interessato non l'abbia revocata per iscritto entro una settimana.
2) L'invio del recesso in tempo utile è sufficiente ai fini del rispetto di tale termine. Questo decorre a partire dal momento in cui il consumatore riceva un'informazione chiaramente leggibile sulla disposizione di cui alla prima frase, il diritto al recesso del contratto. Tale informativa deve essere firmata specificamente dal consumatore e comporta il nome e l'indirizzo della persona alla quale il recesso deve essere inviato. Se il consumatore non è informato nei modi previsti dal n. 2, il diritto al recesso si estingue solo quando le due parti hanno compiuto integralmente la loro prestazione, ma al più tardi un anno dopo la dichirazione da parte del consumatore di voler concludere il contratto di credito».
(6) - Punto I.1 dell'ordinanza di rinvio.
(7) - Punto I.2 dell'ordinanza di rinvio.
(8) - Nelle sue osservazioni scritte (puntI 1 e 2), la Brauerei ha contestato formalmente tale elemento di fatto. Essa sostiene che il signor Siepert non ha mai proceduto, fosse anche oralmente, alla revoca della sua dichiarazione di fideiussione. In merito ricordo che la procedura di cui all'art. 177 del trattato CE (divenuto art. 234 CE) si basa su una netta separazione di funzioni tra i giudici nazionali e la Corte e che ogni valutazione o verifica dei fatti spetta alla competenza esclusiva del giudice nazionale (v., in particolare, le sentenze 19 dicembre 1968, causa 13/68, Salgoil, Racc. pag. 661, 672; 16 marzo 1978, causa 104/77, Oehlschläger, Racc. pag. 791, punto 4; 16 luglio 1998, causa C-235/95, Dumon e Froment, Racc. pag. I-4531, punto 25, e 5 ottobre 1999, cause riunite C-175/98 e C-177/98, Lirussi e Bizzaro, Racc. pag. I-6881, punto 37). La Corte è abilitata a pronunziarsi esclusivamente sull'interpretazione o la validità di un testo comunitario a partire dai fatti che le vengono indicati dal giudice a quo (v., in particolare, le sentenze Oehlschläger, citata, punto 4; 2 giugno 1994, causa C-30/93, AC-ATEL Electronics Vertriebs, Racc. pag. I-2305, punto 16, e 20 marzo 1997, causa C-352/95, Phytheron International, Racc. pag. I-1729, punto 11). Orbene, nella sua ordinanza di rinvio (punto I.2), il Landgericht di Potsdam ha indicato che: «In occasione di un colloquio verso la fine del giugno 1994, il convenuto [signor Siepert] ha fatto sapere ad un dipendente della ricorrente [la Brauerei] che non aveva nessuna intenzione di essere fideiussore e che recedeva dalla sua dichiarazione in tal senso». Il giudice di rinvio ha, inoltre, respinto una tesi della Brauerei secondo la quale il recesso orale della dichiarazione di fideiussione del signor Siepert non sarebbe valido nel diritto nazionale (punto III.1 dell'ordinanza di rinvio). In tali condizioni non posso né la Corte può rimettere in causa questi elementi di fatto, col rischio di sconfinare nelle prerogative dei giudici nazionali, chiamati a conoscere della causa a qua.
(9) - Alla data della conclusione dei contratti tra la Brauerei il debitore principale, l'8 dicembre 1993, il tasso di cambio tra l'ECU e il DEM era di 1 ECU per 1,93002 DEM.
(10) - Su questa giurisprudenza, inaugurata nel 1985, v. sentenze 26 settembre 1985, causa 166/84, Thomasdünger (Racc. pag. 3001); 18 ottobre 1990, cause riunite C-297/88 e C-197/89, Dzodzi (Racc. pag. I-3763); 8 novembre 1990, causa C-231/89, Gmurzynska-Bscher (Racc. pag. I-4003); 24 gennaio 1991, causa C-384/89, Tomatis e Fulchiron (Racc. pag. I-127); 25 giugno 1992, causa C-88/91, Federconsorzi (Racc. pag. I-4035); 12 novembre 1992, causa C-73/89, Fournier (Racc. pag. I-5621); 28 mars 1995, causa C-346/93, Kleinwort Benson (Racc. pag. I-615); 17 luglio 1997, causa C-28/95, Leur-Bloem (Racc. pag. I-4161); causa C-130/95, Giloy (Racc. pag. I-4291), e 3 dicembre 1998, causa C-247/97, Schoonbroodt (Racc. pag. I-8095).
(11) - Sentenza Schoonbroodt, citata, punto 14.
(12) - Sentenza Leur-Bloem, citata supra, punto 1 del dispositivo.
(13) - La giurisprudenza Dzodzi ha suscitato un importante dibattito nell'ambiente del diritto comunitario. Tra i vostri avvocati generali, v. le conclusioni dell'avvocato generale Mancini nella causa Thomasdünger, citata supra; le conclusioni dell'avvocato generale Darmon nelle cause Dzodzi e Gmurzynska-Bscher, citate supra; le conclusioni dell'avvocato generale Tesauro nella causa Kleinwort Benson, citata supra, e le conclusioni dell'avvocato generale Jacobs nelle cause Leur-Bloem e Giloy, citate supra. In dottrina, v., in particolare, P. Rodière, «Sur les effets directifs du droit (social) communautaire», sulla Revue trimestrielle de droit européen, 1991, da pag. 565 a pag. 586; D. Martin, «Du bon usage de l'article 177 du Traité de Rome», sulla Revue de jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles, 1991, da pag. 189 a pag. 191; D. Simon, nota alle sentenze Dzodzi e GmurzNska-Bscher, citate supra, sul Journal du droit international, 1991, da pag. 455 a pag. 457, e M. Bravo-Ferrer Delgado e N. La Casta Muñoa, nota alle sentenze Dzodzi e Gmurzynska-Bscher, citate supra, sulla Common Market Law Review, 1992, da pag. 152 a pag. 159.
(14) - Ad eccezione delle sentenze Federconsorzi e Fournier, citate supra, alle quali bisogna riservare un posto particolare nella vostra giurisprudenza (v., in merito, le conclusioni dell'avvocato generale Jacobs nelle cause Fournier, citata supra, paragrafi dal 17 al 20, e Leur-Bloem e Giloy, citate supra, paragrafo 77).
(15) - Citata supra.
(16) - Citata supra.
(17) - Citata supra.
(18) - Direttiva del Consiglio 23 luglio 1990, relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d'attivo ed agli scambi d'azioni concernenti società di Stati membri diversi (GU L 225, pag. 1).
(19) - V., in merito, il ragionamento sviluppato dall'avvocato generale Jacobs nelle sue conclusioni nelle cause Leur-Bloem e Giloy, citate supra, paragrafo 80.
(20) - Sentenza 17 marzo 1998, causa C-45/96 (Racc. pag. I-1199; in prosieguo: la «sentenza Dietzinger»).
(21) - Direttiva del Consiglio, del 20 dicembre 1985, per la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali (GU L 372, pag. 31).
(22) - Sentenza Dietzinger, punti 17-22.
(23) - Sui metodi d'interpretazione della Corte di giustizia, v., in particolare, J. Mertens de Wilmars, «Réflexions sur les méthodes d'interprétation de la Cour de justice des Communautés européennes», sui Cahiers de droit européen, 1986, da pag. 5 a pag. 20; N. Fennelly, «Legal interpretation at the European Court of Justice», sul Fordham international law journal, 1997, da pag. 656 a pag. 679 e J. Murray, «Observations on the Interpretative Process of the Court of Justice», su Community law in practice. Including facets of consumer protection law, 1997, da pag. 41 a pag. 61.
(24) - V. G. Cornu, Vocabulaire juridique, Presses universitaires de France, Paris, 1987, pag. 125.
(25) - Punto 19 il (corsivo è mio). Tuttavia, nelle sue conclusioni nella causa Dietzinger, l'avvocato generale Jacobs aveva indicato che: «Emerge dall'art. 1 [della direttiva 85/577] (...) che i contratti a cui si fa riferimento sono quelli nei quali un commerciante fornisce beni o servizi a un consumatore» (paragrafo 19).
(26) - Il corsivo è mio.
(27) - Il corsivo è mio.
(28) - Il corsivo è mio.
(29) - Ricordiamo che si tratta degli artt. 1, n. 2, lett. a) e d), 4, n. 2, lett. c), e 8 della direttiva 87/102.
(30) - Art. 1, n. 2, lett. c), della proposta modificata di direttiva del Consiglio relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo (GU 1984, C 183, pag. 4; il corsivo è mio).
(31) - Punto 4.1 delle osservazioni.
(32) - Punto 6 delle osservazioni.
(33) - Il corsivo è mio.
(34) - Punti 1, sub. vi), e 4, sub. ii) (il corsivo è mio).
(35) - Art. 6, n. 2, lett. a), punto 7, della proposta di direttiva del Consiglio relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo (GU 1979, C 80, pag. 4; il corsivo è mio).
(36) - Art. 6, n. 2, lett. a), punto 7, della proposta modificata di direttiva citata supra (il corsivo è mio).
(37) - Relazione della Commissione 11 maggio 1995, sull'applicazione della direttiva 87/102 [COM(95) 117 def.] e relazione della Commissione, del 24 settembre 1997, sull'applicazione della direttiva 87/102 COM(95) 117 def. dell'11 maggio 1995. Sintesi delle relazioni e dei commenti [COM(97) 465 def.].
(38) - Relazione dell'11 maggio 1995, citata supra, punto 345 (il corsivo è mio). Nella sua relazione del 24 settembre 1997, citata supra, la Commissione ha confermato che: «Dato che in molti casi i fideiussori sono assai meno protetti da un punto di vista legale dei mutuatari stessi (...) e non sono contemplati dalla direttiva 87/102, vari Stati membri hanno introdotto diverse forme di protezione per questa categoria di persone. Nella relazione si propone di estendere anche ai fideiussori taluni obblighi di informazione previsti dalla direttiva» (punto 80; il corsivo è mio).
(39) - Risoluzione del Parlamento europeo, dell'11 marzo 1997, sulla relazione della Commissione sull'applicazione della direttiva 87/102 [COM(95) 117 C4-185/95] (GU C 115, pag. 27, punto 16; il corsivo è mio).
(40) - La direttiva 87/102 persegue parimenti un secondo obiettivo, cioè l'«istituzione di un mercato comune del credito al consumo» (quinto 'considerando'). A tal fine, essa intende sopprimere le distorsioni della concorrenza tra creditori stabiliti sul territorio della Comunità (secondo 'considerando') così come gli ostacoli alla libera circolazione dei beni e dei servizi che il consumatore potrebbe ottenere a credito (quarto 'considerando').
(41) - La direttiva 87/102 ha inoltre come obiettivo di imporre determinate condizioni valide per tutte le forme di credito (decimo 'considerando').
(42) - Le direttive 90/88 e 98/7 hanno modificato la direttiva 87/102 al fine di introdurre un metodo di calcolo unico del tasso annuo effettivo globale nell'insieme della Comunità europea.
(43) - Ricordiamo che la direttiva 87/102 déefinisce il «tasso annuo effettivo globale» come «il costo globale del credito al consumatore, espresso in percentuale annua dell'ammontare del credito concesso e calcolato conformemente all'articolo 1 bis» [art. 1, n. 2, lett. e)].
(44) - V., in particolare, le osservazioni della Commissione (punto 7); le osservazioni del signor Siepert (punto III.6), e gli argomenti sviluppati dal governo francese in udienza.
(45) - Punti 15 e 18 delle sue osservazioni.
(46) - Punto 9 delle sue osservazioni.
(47) - V. le osservazioni del governo spagnolo (punto 8); le osservazioni del governo francese (punto 4.2); le osservazioni della Commissione (punto III.1), e le osservazioni del signor Siepert (punto III.4).
(48) - Punto 18.
(49) - Sentenza Dietzinger, punto 20.
(50) - Questa interpretazione è confermata dal punto 22 della sentenza Dietzinger nel quale la Corte ha stabilito che «risulta dal tenore dell'art. 1 della direttiva [85/577] nonché dalla natura accessoria della fideiussione che può rientrare nella direttiva [85/577] unicamente la fideiussione accessoria ad un contratto con cui il consumatore si sia impegnato, in occasione di una vendita a domicilio, nei confronti di un commerciante al fine di ottenere da quest'ultimo beni o servizi».
(51) - Per quanto riguarda la direttiva 85/577, v. gli argomenti sviluppati dall'avvocato generale Jacobs nelle sue conclusioni nella causa Dietzinger.
(52) - Par. 39.
(53) - Par. 43.
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