Conclusioni dell avvocato generale
1 L'art. 90 del Trattato CE (divenuto art. 86 CE), in combinato disposto con gli artt. 34 (divenuto, in seguito a modifica, art. 29 CE) e 86 (divenuto art. 82 CE) dello stesso Trattato, dev'essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale che conceda, principalmente ad un'impresa, il diritto esclusivo di raccogliere e di recuperare i rifiuti non pericolosi prodotti su una parte del territorio nazionale, senza tuttavia vietare l'esportazione di tali rifiuti per il loro recupero? Tale è, in sostanza, il contenuto delle questioni pregiudiziali presentate dinanzi alla Corte.
I - L'ambito giuridico
A - Il diritto comunitario
Il Trattato
2 L'art. 90, n. 1, del Trattato, dispone che: «Gli Stati membri non emanano né mantengono, nei confronti delle imprese pubbliche e delle imprese private cui riconoscono diritti speciali o esclusivi, alcuna misura contraria alle norme del presente trattato, specialmente a quelle contemplate dagli articoli 6 e da 85 a 94 inclusi». Tuttavia, l'art. 90, n. 2, del Trattato precisa che le imprese incaricate della gestione di servizi d'interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale possono derogare a tali regole qualora ostino all'adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata.
3 Ai sensi dell'art. 34 del Trattato, sono vietate fra gli Stati membri le restrizioni quantitative all'esportazione e qualsiasi misura di effetto equivalente.
4 Tuttavia, ai sensi dell'art. 36 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 30 CE), gli Stati membri sono autorizzati per motivi, in particolare, di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, ad adottare divieti o restrizioni agli scambi tra gli Stati membri.
5 L'art. 86 del Trattato enuncia che le imprese devono rispettare, in qualche modo, un codice di condotta. Esso vieta loro, nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio tra gli Stati membri, lo sfruttamento abusivo di una posizione dominante sul mercato comune o su una parte sostanziale di questo. Conformemente al secondo comma di tale disposizione, tali pratiche abusive possono consistere nel fatto di imporre direttamente od indirettamente prezzi d'acquisto, di vendita o altre condizioni di transazione non eque [lett. a)]; nel limitare la produzione, gli sbocchi o lo sviluppo tecnico, a danno dei consumatori [lett. b)]; nell'applicare nei rapporti commerciali con gli altri contraenti condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, determinando così per questi ultimi uno svantaggio per la concorrenza [lett. c)]; nel subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi [lett. d)].
6 L'art. 130 R del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 174 CE) definisce i criteri, i principi e gli obiettivi che la Comunità deve rispettare nell'elaborazione della sua politica ambientale.
7 L'art. 130 R, n. 2, stabilisce in particolare che la politica della Comunità in materia ambientale è fondata sul principio della correzione, anzitutto alla fonte, dei danni causati all'ambiente.
8 L'art. 130 R, n. 2, secondo comma, del Trattato prescrive che gli Stati membri possono derogare alle regole del Trattato ed in particolare alle regole di concorrenza per motivi esclusivamente ambientali.
9 L'art. 130 S del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 175 CE) identifica le istituzioni autorizzate a definire la politica della Comunità in materia ambientale e stabilisce il procedimento legislativo da seguire nella materia.
10 L'art. 130 T del Trattato CE (divenuto art. 176 CE) dispone che i provvedimenti di protezione adottati dalla Comunità ai sensi dell'art. 130 R non impediscono ai singoli Stati membri di mantenere e di prendere provvedimenti per una protezione ancora maggiore.
Il regolamento (CEE) del Consiglio 1_ febbraio 1993, n. 259/93, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita del suo territorio (1) (in prosieguo: il «regolamento»).
11 Tale regolamento, che sostituisce la direttiva del Consiglio 6 dicembre 1984, 84/631/CEE, relativa alla sorveglianza ed al controllo all'interno della Comunità delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti tossici (2), è fondato sull'art. 130 S del Trattato. Esso intende organizzare la sorveglianza e il controllo delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti (3) e adottare regole minime comuni in materia di sorveglianza e di controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno di uno Stato membro (4).
12 Il suo art. 1 precisa che «Il presente regolamento si applica alle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità, nonché in entrata e in uscita dalla stessa».
13 Il suo art. 2 definisce le nozioni utili all'applicazione del regolamento. In particolare, la lett. j), enuncia che, per «centro autorizzato» si intende «qualsiasi impianto o qualsiasi impresa autorizzata o riconosciuta a norma (...) degli articoli 9, 10 [della direttiva 91/156] (...)» (5).
14 L'art. 13, n. 1, del regolamento dispone che il sistema comunitario di spedizioni dei rifiuti tra Stati membri non si applica alle spedizioni che si effettuano all'interno di uno Stato membro. Tuttavia, il n. 2, precisa che «Gli Stati membri istituiscono (...) un sistema appropriato di sorveglianza e controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della loro giurisdizione [che dovrebbe] tener conto della necessità di assicurare la coerenza con il sistema comunitario istituito dal presente regolamento». Ai sensi del n. 3, «Ogni Stato membro informa la Commissione sul suo sistema di sorveglianza e controllo delle spedizioni dei rifiuti». Ai sensi del n. 4, gli Stati membri possono applicare, all'interno della loro giurisdizione, il sistema di spedizioni di rifiuti tra gli Stati membri adottato dal regolamento.
La direttiva del Consiglio 18 marzo 1991 , 91/156/CEE (6), che modifica la direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti (7) (in prosieguo: la «direttiva 91/156» o la «direttiva "rifiuti"»).
15 La direttiva 91/156, fondata sull'art. 130 S del Trattato, intende garantire un'elevata protezione dell'ambiente (8). A tal fine, gli Stati membri devono provvedere «in modo responsabile allo smaltimento e al ricupero dei rifiuti (...) a [limitare] la formazione dei rifiuti» (9), al riciclo dei rifiuti e alla loro riutilizzazione (10), alla riduzione dei movimenti di rifiuti (11), e «rilasciare le autorizzazioni e procedere ai controlli delle imprese che provvedono allo smaltimento e al ricupero dei rifiuti» (12).
16 L'art. 1 della direttiva «rifiuti», che definisce le nozioni utili per la sua applicazione, precisa che la raccolta costituisce la prima operazione di gestione dei rifiuti [lett. d)] e che per «raccolta» si intende «l'operazione di raccolta, di cernita e/o di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto» [lett. g)].
17 La direttiva 91/156 concede un ampio margine discrezionale agli Stati membri al fine di determinare tanto il contenuto quanto il regime degli strumenti necessari alla realizzazione degli obiettivi che essa persegue.
18 Il suo art. 5 stabilisce infatti che gli Stati membri, di concerto con gli altri Stati membri qualora ciò risulti necessario od opportuno, adottano le misure appropriate per creare una rete integrata e adeguata di impianti di smaltimento, che tenga conto delle tecnologie più perfezionate a disposizione che non comportino costi eccessivi. Tale disposizione deve consentire alla Comunità nel suo insieme di raggiungere l'autosufficienza in materia di smaltimento dei rifiuti e ai singoli Stati membri di mirare al conseguimento di tale obiettivo, tenendo conto del contesto specifico esistente nella regione interessata e della natura dei rifiuti. Inoltre, l'art. 5, n. 2, della direttiva 91/156, precisa che tale rete «deve permettere (...) lo smaltimento dei rifiuti in uno degli impianti appropriati più vicini, grazie all'utilizzazione dei metodi e delle tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica». Tale disposizione costituisce un'applicazione particolare del principio di correzione, anzitutto alla fonte, dei danni causati all'ambiente enunciato dall'art. 130 R, n. 2, del Trattato.
19 Analogamente, l'art. 6 prescrive agli Stati membri di stabilire o designare l'autorità o le autorità competenti incaricate di porre in atto le disposizioni della direttiva «rifiuti».
20 Il margine discrezionale degli Stati membri è limitato dall'obbligo che viene loro imposto di rispettare determinati requisiti.
21 Ai sensi dell'art. 7, n. 1, gli Stati membri devono così elaborare uno o più piani di gestione dei rifiuti che contemplino tipo, quantità e origine dei rifiuti da recuperare o da smaltire, i requisiti tecnici generali, le disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare nonché i luoghi o impianti adatti per lo smaltimento. Il n. 3 autorizza gli Stati membri a prendere i provvedimenti necessari per impedire movimenti di rifiuti non conformi con i loro piani di gestione dei rifiuti, dopo aver comunicato alla Commissione e agli Stati membri tali provvedimenti.
22 Ai sensi degli artt. 9 e 10 della direttiva «rifiuti», le imprese che effettuano operazioni di smaltimento o recupero dei rifiuti debbono ottenere le autorizzazioni dalle autorità nazionali competenti.
B - Le disposizioni nazionali
Il regime giuridico istituito per la gestione dei residui edilizi della regione di Copenaghen.
23 Ai sensi dell'art. 7 della direttiva «rifiuti», l'Hovedstadsråd (consiglio della capitale) elaborava un piano di gestione dei rifiuti per la regione di Copenaghen a seguito di una domanda presentata nel 1988 dal ministero dell'ambiente danese. Quest'ultimo rilevava che più della terza parte del quantitativo complessivo dei residui edilizi della Danimarca, equivalente approssimativamente al 20% del quantitativo totale dei residui, proveniva dalla regione di Copenaghen, e che gli scarsi impianti mobili di triturazione esistenti nella regione potevano triturare solo una parte ridotta di detti residui.
24 Secondo i calcoli del Københavns Kommune (il comune di Copenaghen, in prosieguo: il «convenuto principale») nel 1988 era stato riciclato approssimativamente solo il 16% del quantitativo stimato di residui, che ammontava a 382.000 t annuali, mentre il restante 84% dei residui veniva depositato nelle discariche.
25 L'Hovedstadsråd esaminava le possibilità e le condizioni per il riciclo dei residui edilizi nella regione di Copenaghen. Esso concludeva che una migliore qualità di riciclo si poteva ottenere unicamente mediante l'uso di impianti di adeguate dimensioni; per ragioni connesse ad investimenti e ad aspetti di redditività, si auspicava di limitare al minimo il numero di impianti di riciclo.
26 Verso la metà del giugno 1994 veniva approvato un piano definitivo.
27 Il comune di Copenaghen, come tutti i comuni della Danimarca, è competente in materia di rifiuti prodotti sul proprio territorio.
28 Nell'ambito di tale competenza e correlativamente agli studi svolti dall'Hovedstadsråd, le autorità competenti di tale comune avevano previsto di costituire una società destinata a farsi carico della gestione di un impianto di trattamento regionale. Nel giugno 1989, un gruppo di lavoro, composto da rappresentanti del Miljøstyrelsen (direzione competente in materia di ambiente) e dell'Hovedstadsroad, pubblicava un annuncio nella stampa con cui si invitavano gli interessati, tanto nel settore pubblico quanto nel settore privato, a manifestarsi in vista di una partecipazione al progetto.
29 Solo 3 imprese, l'Entreprenørbilerne A/S, la Nymølle Stenindustri A/S e la Renholdningsselskabet af 1898 (in prosieguo: la «R98») chiedevano di partecipare alla sottoscrizione di azioni in occasione della costituzione della società, denominata Råstof og Genanvendelse Selskabet af 1990 A/S (in prosieguo: la «RGS»), che doveva gestire l'impianto di trattamento regionale installato a Grøften.
30 Attualmente, soltanto la R98 e l'Entreprenørbilerne restano azioniste della RGS.
31 Nel 1992 e nel 1998, dopo l'adozione del piano di gestione della regione di Copenaghen e la creazione della RGS, il comune di Copenaghen adottava due regolamenti (in prosieguo: il «regolamento del 1992» e il «regolamento del 1998») che stabiliscono un regime di raccolta riguardante esclusivamente la gestione di residui edilizi. Conformemente a tale regime, quest'ultimo può stipulare contratti relativi alla raccolta e al recupero dei residui edilizi prodotti nella propria giurisdizione territoriale solo con un numero limitato di imprese. Gli altri impianti di raccolta sono, di conseguenza, esclusi dal mercato salvo in un caso in cui la legge e i regolamenti comunali prevedono un'eccezione che mira a preservare i contratti di riciclo già stipulati dai produttori di residui.
32 Tali regolamenti predispongono un regime di raccolta diverso da quello, in linea di massima, applicabile per altri tipi di residui. In effetti, il regime ordinario si concretizza in contratti stipulati tra il comune di Copenaghen e tutte le imprese private di spedizione e di raccolta dei residui che soddisfano i requisiti ambientali.
33 Il regolamento del 1992 non contiene specifiche disposizioni riguardanti le esportazioni e le importazioni di residui edilizi. Per contro, il regolamento del 1998 stabilisce esplicitamente che esse non rientrano nell'ambito d'applicazione del regime comunale. Pertanto, essi sono, in linea di massima, senza restrizioni.
34 Conformemente a tali regolamenti, il comune di Copenaghen stipulava contratti relativi alla raccolta ed al trattamento dei residui edilizi con tre imprese e fra di esse, in particolare modo, con la RGS. Le altre imprese, sebbene tecnicamente qualificate per il trattamento di residui edilizi, sono pertanto escluse dal mercato della raccolta e del recupero dei residui edilizi prodotti sul territorio controllato dal comune di Copenaghen.
35 Il progetto relativo al piano di gestione dei residui elaborato dal comune di Copenaghen per l'anno 2000 stabilisce che il diritto quasi esclusivo attribuito alla RGS sarà riesaminato una volta trascorso il periodo dell'ammortamento normale degli impianti.
II - Fatti e procedimento
36 La Sydhavnens Sten & Grus ApS (in prosieguo: la «Sydhavnens Sten & Grus» o la «ricorrente») è, dal 1983, una società la cui attività consiste, da un lato, nella compravendita di materiali provenienti dal mare territoriale e da cave di ghiaia, e, dall'altro, nel riciclare residui edilizi non pericolosi per l'ambiente, consistenti in terra, in cemento, in mattoni e in asfalto.
37 Nel luglio 1994, il comune di Copenaghen rilasciava alla ricorrente autorizzazione ai sensi dell'art. 33 della miljøbeskyttelseslov (legge relativa alla tutela dell'ambiente). Tale impresa stipulava allora un contratto con il Københavns Havn (porto di Copenaghen) al fine di stabilire a Prøvestenen, su un terreno del comune di Copenaghen, un impianto di cernita e di triturazione di residui edilizi.
38 Tale autorizzazione riconosceva alla ricorrente le qualifiche richieste sul piano ambientale ad esercitare le attività connesse al trattamento dei residui edilizi. Essa l'autorizzava, inoltre, a recuperare i residui edilizi provenienti da comuni limitrofi al comune di Copenaghen, ma non quelli prodotti nella giurisdizione territoriale della capitale.
39 Nell'agosto 1994, la ricorrente chiedeva l'autorizzazione che le avrebbe consentito di raccogliere e di recuperare i residui edilizi prodotti nella giurisdizione territoriale del comune di Copenaghen.
40 Nel dicembre 1994, il comune di Copenaghen respingeva tale richiesta affermando che il trattamento di tali residui doveva localizzarsi, con priorità, a Grøften, sito specificamente designato per tale uso.
41 Nel gennaio 1995, la ricorrente principale reiterava la sua richiesta, ma le veniva notificato un rifiuto definitivo. Essa poteva pertanto raccogliere e trattare solo i residui edilizi provenienti da comuni limitrofi e non aveva, in linea di massima, alcun accesso a quelli prodotti nella regione controllata dal comune di Copenaghen, sebbene vi fossero situati i suoi impianti.
42 Nel novembre 1995, la ricorrente principale presentava ricorso dinanzi all'Østre Landsret contro il comune di Copenaghen. In via principale, essa chiedeva che venisse vietato al comune di Copenaghen di opporsi alla spedizione e al trattamento di residui edilizi prodotti nella giurisdizione di tale comune da parte dell'impianto di raccolta che essa gestiva. In subordine, chiedeva che il comune di Copenaghen fosse obbligato a rilasciarle l'autorizzazione richiesta nell'agosto 1994.
43 Il giudice a quo domanda se il comune di Copenaghen possa, mediante i regolamenti, escludere gli impianti di raccolta tecnicamente qualificati dal mercato del trattamento dei residui edilizi non pericolosi, invocando essenzialmente l'interesse di garantire la redditività del nuovo impianto di trattamento. Per tale motivo, con regolamento 27 maggio 1998, egli ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) a) Se l'art. 90 del Trattato CE, in combinato disposto con gli artt. 34 e 86 dello stesso, debba interpretarsi nel senso che - indipendentemente dall'eventuale applicazione dell'art. 36 del medesimo Trattato o da qualsiasi altra ragione degna di considerazione, v. la questione 1c - esso osta ad un regime comunale che, al fine di garantire ad imprese specialmente selezionate quanto ad un loro uso economicamente giustificato e razionale dei residui una sufficiente disponibilità di residui edilizi non pericolosi per l'ambiente e destinati al recupero (recovery), provenienti da imprese edili private, esclude altre imprese dalle attività di raccolta e di ricevimento di residui dello stesso tipo provenienti da imprese edili situate nel territorio del comune di cui trattasi, anche quando queste altre imprese hanno ottenuto l'autorizzazione per il trattamento dei tipi di rifiuti di cui trattasi ai sensi dell'art. 10 della direttiva 75/442, come modificato dalla direttiva 91/156.
b) In caso di soluzione affermativa della questione 1 a):
Se un regime come quello descritto nella questione 1 a) sia in contrasto con l'art. 90 del Trattato CE, in combinato disposto con gli artt. 34 e 86 del medesimo Trattato, nel caso in cui la disposizione comunale sulla quale esso si basa stabilisce che i residui oggetto di esportazione o di importazione non rientrano nell'ambito d'applicazione del regime comunale cui fa riferimento la questione 1 a).
c) In caso di soluzione affermativa della questione 1 a):
Se l'art. 36 del Trattato o qualsiasi altra ragione degna di considerazione , quale l'interesse alla correzione alla fonte dei danni causati all'ambiente e la realizzazione delle necessarie capacità di trattamento e di smaltimento - v., al riguardo, l'art. 130 R, n. 2, del Trattato - autorizzino a stabilire un regime comunale come quello descritto nella questione 1 a), qualora detto regime e l'obbligo dei produttori dei residui di applicarlo si basino sull'interesse di promuovere il recupero dei residui compresi nell'ambito di applicazione del regime stesso, con l'obiettivo, fra l'altro, di garantire le necessarie capacità di trattamento.
2) Se l'art. 10 della direttiva 75/442, come modificato dalla direttiva 91/156, in combinato disposto con l'art. 13, e l'art. 2, lett. j), del regolamento n. 259/93, debbano essere interpretati nel senso che essi obbligano le autorità pubbliche a trattare in base agli stessi criteri le imprese che hanno ottenuto l'autorizzazione cui si riferiscono dette disposizioni quanto alla stipula di contratti relativi alla raccolta e al recupero di residui edilizi non pericolosi per l'ambiente.
3) a) Se l'art. 7, n. 3, della direttiva 75/442, come modificato dalla direttiva 91/156, debba interpretarsi nel senso che detta disposizione, al pari della facoltà da essa conferita di vietare le spedizioni di rifiuti, autorizza un regime comunale come quello descritto nella questione 1 a), nell'ambito del quale il comune vieta le spedizioni di residui edilizi non pericolosi per l'ambiente e destinati al recupero (recovery) qualora tali spedizioni siano incompatibili con un piano di gestione di residui adottato dal comune di cui trattasi.
b) Se l'art. 7, n. 3, della direttiva 75/442, come modificato dalla direttiva 91/156, debba essere interpretato nel senso che i provvedimenti adottati da uno Stato membro o da un'autorità competente del medesimo, necessari per impedire la spedizione di rifiuti che non sia conforme ai piani di gestione di residui stabiliti da detta autorità, sono validi e possono rimanere in vigore nei confronti dei singoli o delle imprese interessati dai provvedimenti di cui trattasi soltanto se la Commissione delle Comunità europee è stata informata degli stessi provvedimenti».
III - Soluzione delle questioni
A - Sulla prima questione
44 Il giudice a quo, con la sua prima questione, suddivisa in tre altri quesiti, domanda alla Corte di valutare:
a) se l'art. 90, in combinato disposto con l'art. 86, osti ad una normativa interna come i regolamenti del 1992 e del 1998 che, per motivi riguardanti la redditività delle imprese scelte, riserva la raccolta e il recupero di residui edilizi non pericolosi per l'ambiente prodotti nella giurisdizione del comune di Copenaghen in particolare ad una specifica impresa, appositamente autorizzata o riconosciuta, anche quando altre imprese sono autorizzate al trattamento di residui dello stesso tipo, ai sensi della direttiva 91/156;
b) se l'art. 90, in combinato disposto con l'art. 34, osti ad una legislazione come i regolamenti del 1992 e del 1998, che non include disposizioni specifiche relative all'importazione o all'esportazione di residui edilizi o che stabilisce espressamente che esse non rientrano nell'ambito d'applicazione del regime comunale;
c) se l'art. 36 e l'art. 130 R, n. 2, che adotta il principio di correzione anzitutto alla fonte, possano validamente legittimare limitazioni alle regole di concorrenza e al principio della libera circolazione delle merci per quanto attiene ai residui non pericolosi destinati al recupero, qualora lo Stato membro interessato legittimi i provvedimenti adottati con motivi riguardanti la redditività delle imprese scelte.
1. Sull'applicazione degli artt. 90 e 86 del Trattato
45 L'art. 90, n. 1, del Trattato stabilisce, lo ricordo, che gli Stati membri non emanano né mantengono, nei confronti delle imprese pubbliche e delle imprese cui riconoscono diritti speciali o esclusivi, alcuna misura contraria alle norme del Trattato, specialmente a quelle relative alla concorrenza. Tale disposizione è destinata a disciplinare le relazioni tra gli Stati membri e le imprese private o pubbliche cui riconoscono diritti speciali o esclusivi. Inoltre, precisa gli obblighi a carico dello Stato.
46 La soluzione della prima parte della prima questione presuppone che una situazione come quella riferita dal giudice a quo rientri nell'ambito d'applicazione ratione personae e ratione materiae dell'art. 90, n. 1, del Trattato. Occorre di conseguenza accertare che ciò risponda al vero.
47 Solo le «imprese» cui vengono riconosciuti «diritti esclusivi» da uno «Stato membro» rientrano nell'ambito d'applicazione ratione personae dell'art. 90, n. 1, del Trattato. Esaminiamo se questo è il caso.
48 Ai sensi della giurisprudenza costante della Corte, per «impresa» si intende «nel contesto del diritto di concorrenza (...) qualsiasi entità che esercita un'attività economica, a prescindere dallo status giuridico di detta entità e dalle sue modalità di finanziamento» (13).
49 Non vi è dubbio che le entità di cui trattasi nel procedimento a quo ed in particolare la RGS esercitino un'attività economica (14) dal momento che forniscono un servizio dietro retribuzione. Del resto, tale punto non è stato motivo di nessuna discussione. Di conseguenza, occorre concludere che, ai sensi, dell'art. 90, n. 1, del Trattato, esse devono essere considerate imprese.
50 Per quanto concerne il destinatario degli obblighi ai sensi dell'art. 90, n.1, del Trattato, la Corte ha costantemente affermato che la nozione di «Stati membri» «comprende, in questo contesto, le pubbliche autorità regionali, provinciali o comunali, per quanto riguarda le imprese "cui [gli Stati membri] attribuiscono diritti speciali o esclusivi"» (15).
51 Orbene, è pacifico che i regolamenti controversi sono stati adottati dal comune di Copenaghen. E' stato precisato che la legge danese in materia ambientale delega ai comuni il potere di legiferare in materia di trattamento dei rifiuti. Il comune di Copenaghen deve essere pertanto considerato l'autorità pubblica tenuta a rispettare gli obblighi enunciati dall'art. 90, n. 1, del Trattato.
52 Resta da esaminare se alle imprese di cui trattasi vengano riconosciuti diritti esclusivi. Il governo danese (16), la Commissione e la ricorrente ritengono che i regolamenti del 1992 e del 1998 concedano loro tali diritti. A loro giudizio, tali diritti esclusivi comprendono la raccolta ed il trattamento dei residui edilizi provenienti dai produttori di residui operanti sul territorio del comune di Copenaghen. Il comune di Copenaghen nega ciò e menziona i contratti che avrebbe stipulato con altre imprese e che riguarderebbero tanto la raccolta quanto il trattamento dei residui edilizi prodotti nella sua giurisdizione. Esso fa valere, in particolare, un contratto stipulato il 17 marzo 1992 con la Farum Sten & Gruskompagni A/S (17).
53 Il Trattato non fornisce nessuna definizione della nozione di «diritti esclusivi». Tuttavia, risulta dalla giurisprudenza della Corte che, ai sensi dell'art. 90, n.1, del Trattato, essi comprendono i diritti concessi da un provvedimento statale ad un numero limitato d'imprese su tutto o su parte del territorio nazionale in modo esclusivo.
54 In tal senso, nella sentenza 10 marzo 1983, Inter-Huiles e a. (18), la Corte ha dichiarato che un provvedimento nazionale come quello previsto dalla normativa francese, il quale stabiliva espressamente che solo le imprese titolari di un'autorizzazione concessa dalle autorità nazionali competenti potessero effettuare attività di raccolta ed eliminazione degli oli usati, andava considerato come concessione di un diritto esclusivo ai sensi dell'art. 90, n. 1, del Trattato, a favore dell'impresa interessata.
55 Parimenti, in occasione della sentenza 10 dicembre 1991, Merci convenzionali porto di Genova (19), la Corte aveva dichiarato che «un'impresa portuale la quale fruisce dell'esclusiva d'esercizio delle operazioni portuali per conto terzi e una compagnia portuale che ha l'esclusiva per l'esecuzione delle operazioni portuali vanno considerate imprese cui lo Stato riconosce diritti esclusivi ai sensi dell'art. 90, n. 1, del Trattato». L'esclusività traeva la sua origine nella fattispecie da una disposizione del codice della navigazione italiano.
56 Del pari, la Corte ha dichiarato nella sentenza 19 maggio 1993, Corbeau (20), che «un ente, quale la Régie des postes, cui è stata accordata l'esclusività per la raccolta, il trasporto e la distribuzione della corrispondenza, va considerato un'impresa investita dallo Stato membro interessato di diritti esclusivi, ai sensi dell'art. 90, n. 1, del Trattato». Tale esclusiva derivava dalla legislazione belga.
57 Analogamente, nella sentenza 5 ottobre 1994, Centre d'insémination de la Crespelle, denominata «La Crespelle» (21), la Corte ha dichiarato che «subordinando l'esercizio dei centri di inseminazione ad autorizzazioni e disponendo che ogni centro serva una determinata zona in via esclusiva, la normativa nazionale ha loro concesso diritti esclusivi».
58 Nella fattispecie, come già visto, i regolamenti del 1992 e del 1998 adottano un regime di raccolta dei residui edilizi per il loro recupero che comporta la stipulazione, da parte del comune convenuto, di contratti con un numero limitato d'imprese per la raccolta, il ricevimento ed il trattamento dei residui prodotti nel proprio territorio. Per effetto di tali regolamenti, le altre imprese, tra cui la Sydhavnens Sten & Grus, sono escluse da tale mercato. Risulta, del pari, dal fascicolo presentato alla Corte che tali regolamenti prevedono una sola eccezione, la quale mira a preservare i contratti di riciclo già stipulati dai produttori di residui. Pertanto, emerge che, a partire dall'entrata in vigore dei regolamenti controverse, solo tre imprese scelte dall'autorità municipale competente, in particolare la RGS, sono autorizzate alla raccolta, al ricevimento e al recupero dei residui edilizi non pericolosi prodotti nella giurisdizione territoriale del comune di Copenaghen.
59 Il motivo addotto dal comune di Copenaghen in base al quale risulterebbe dai documenti del procedimento a quo che, durante il periodo controverso, esso avrebbe stipulato contratti relativi a prestazioni analoghe con altre imprese diverse da quelle specialmente ed esclusivamente autorizzate (22), non può mettere nuovamente in discussione tale fatto. L'esistenza di diritti esclusivi si valuta sotto il profilo del contenuto della legge nazionale in vigore o di qualsiasi disposizione nazionale obbligatoria di portata generale, e non sotto il profilo di prassi episodiche di un'autorità competente che possono essere revocate in qualunque momento e senza preavviso.
60 Bisogna quindi concludere, in tale fase della mia trattazione, che, nell'ipotesi come quella descritta nella decisione di rinvio, imprese che beneficiano del diritto di raccogliere e di recuperare i residui edilizi non pericolosi in una zona determinata sono titolari di diritti esclusivi ai sensi dell'art. 90, n. 1, del Trattato.
61 Da quanto precede risulta che circostanze come quelle riferite dal giudice a quo rientrano nell'ambito di applicazione ratione personae dell'art. 90, n. 1, del Trattato.
62 Esamino ora se una simile situazione rientri nell'ambito d'applicazione ratione materiae dell'art. 90, n. 1, in combinato disposto con l'art. 86 del Trattato.
63 L'art. 90, n. 1, lo ricordo, verte sulle relazioni tra Stati membri e imprese e riguarda gli obblighi degli Stati, ai quali viene vietato di prendere o mantenere determinate misure che sarebbero in contrasto con le norme del Trattato. L'art. 86 «concerne soltanto comportamenti anticoncorrenziali adottati dalle imprese di loro propria iniziativa e non i provvedimenti statali» (23). La Corte ha costantemente giudicato che l'art. 90, n. 1, in combinato disposto con l'art. 86, ha lo scopo di precisare le modalità d'applicazione delle norme sulla concorrenza di cui all'art. 86 alle imprese cui gli Stati membri attribuiscono diritti speciali od esclusivi e a quelle incaricate della gestione di servizi d'interesse generale (24).
64 Per effettuare tale esame, bisogna innanzi tutto assicurarsi che l'art. 86 sia applicabile.
65 Le condizioni di attuazione dell'art. 86 presuppongono che l'impresa considerata occupi una posizione dominante sul mercato comune o su una parte sostanziale di questo; che effettui pratiche abusive; e infine che tali pratiche possano pregiudicare il commercio tra Stati membri. Analizziamo queste tre condizioni.
66 Innanzi tutto, l'attuazione dell'art. 86 del Trattato presuppone che l'impresa considerata occupi una posizione dominante sul mercato comune o su una parte sostanziale di questo (25).
67 Il governo danese ed il comune di Copenaghen affermano che spetta solo al giudice a quo stabilire se le imprese di cui trattasi detengano una posizione dominante su una parte sostanziale del mercato comune e che comunque il regolamento di rinvio non contiene elementi sufficienti a consentire alla Corte di giudicare una tale eventualità. Essi osservano, inoltre, che tale condizione non è soddisfatta in quanto, in particolare, l'esclusiva concessa alle imprese di cui trattasi sul mercato della raccolta e del trattamento dei residui edilizi non pericolosi riguarda la giurisdizione del comune di Copenaghen e non di tutta la Danimarca. Orbene, a loro giudizio, tale mercato è lungi dal rappresentare una parte significativa del mercato danese.
68 Richiamando i fatti riferiti dal giudice a quo, il quale osserva che circa un terzo dei residui edilizi, equivalente al 20% del quantitativo totale dei rifiuti di tutta la Danimarca, proviene dalla regione della capitale, la ricorrente sottolinea che lo stesso comune di Copenaghen ha delimitato il mercato creando un'esclusiva a beneficio di tre imprese. Tali imprese agiscono sole su uno specifico mercato nel quale occupano una posizione dominante collettiva. Quanto al mercato pertinente, essa precisa che si tratta di quello della raccolta e del trattamento dei residui edilizi prodotti nella giurisdizione territoriale del comune di Copenaghen. Ne conclude che tale mercato deve essere considerato costituire una parte sostanziale del mercato comune data la rilevanza della regione di Copenaghen.
69 A giudizio della Corte, la posizione dominante ai sensi dell'art. 86 «è caratterizzata da una situazione di potenza economica detenuta da un'impresa, che le dà il potere di ostacolare il persistere di una concorrenza effettiva sul mercato, dandole la possibilità di comportamenti indipendenti in misura rilevante rispetto ai concorrenti ed ai clienti» (26). Dalla giurisprudenza della Corte si desume del pari che «l'applicazione dell'art. 86 non va esclusa qualora l'assenza o la limitazione della concorrenza sia favorita da disposizioni di legge o di regolamenti» (27).
70 La Corte ha tuttavia precisato nella sentenza Dusseldorp e a. che la concessione di diritti esclusivi su una parte sostanziale del mercato comune deve essere considerata attribuire all'impresa beneficiaria una posizione dominante ai sensi dell'art. 86 (28). In tale fattispecie, il giudice a quo metteva in dubbio la compatibilità con l'art. 90, n. 1, in combinato disposto con l'art. 86 del Trattato, della legislazione olandese che attribuiva ad una sola impresa il diritto di incenerire rifiuti pericolosi su tutto il territorio dello Stato membro.
71 Da quanto precede risulta che, in presenza di diritti esclusivi concessi ad un'impresa, il compito del giudice incaricato di accertare l'esistenza di una posizione dominante consiste solo nel verificare che tali diritti siano vigenti su tutto o su una parte sostanziale del mercato.
72 Come già riferito, in una situazione come quella descritta dal giudice a quo, in cui viene concesso a talune imprese, in modo esclusivo, il diritto di raccolta, di ricevimento e di recupero dei residui edilizi non pericolosi prodotti nella giurisdizione del comune di Copenaghen, si giungeva necessariamente alla conclusione che erano loro concessi diritti esclusivi.
73 Resta quindi solo da esaminare se la giurisdizione del comune di Copenaghen costituisca una parte sostanziale del mercato comune per valutare se tali imprese occupino una posizione dominante dopo aver stabilito la natura del prodotto o del servizio interessato dall'esclusiva (29).
74 La Corte ha sempre dichiarato che la determinazione del mercato pertinente deve essere valutata «nell'ambito [di un mercato] comprendente tutti i prodotti [o servizi] che, in ragione delle loro caratteristiche, sono particolarmente idonei a soddisfare esigenze costanti e non sono facilmente intercambiabili con altri prodotti [o altri servizi]» (30). Nella fattispecie, risulta che ai sensi dei regolamenti del 1992 e del 1998 alla RGS viene concessa l'esclusiva della raccolta e del recupero di residui edilizi non pericolosi prodotti nella giurisdizione del comune di Copenaghen. Occorre dedurne che il mercato pertinente è quello della raccolta e del recupero di tale tipo di residui prodotti nella giurisdizione del comune di Copenaghen.
75 Il governo danese ed il comune di Copenaghen rilevano che la parte di mercato nella quale vige l'esclusiva concessa alla RGS non costituisce una parte sostanziale del mercato comune, adducendo tre argomenti. Stando al primo argomento, una parte sostanziale del mercato non può essere costituita da un solo comune. Ciò non mi sembra pertinente. La Corte ha, infatti, già dichiarato che la definizione di mercato comune o di una parte sostanziale di esso non dipende dal numero di comuni compresi nell'esclusiva ma dall'entità della popolazione sulla quale si basa l'esclusiva quindi dalla quota di mercato occupata dall'impresa o dal gruppo d'imprese grazie ai diritti esclusivi ad esso concessi (31).
76 Il secondo argomento del governo danese e del comune di Copenaghen in base al quale spetta al giudice a quo valutare i fatti, mi sembra altrettanto infondato.
77 Infatti, sebbene la Corte abbia sempre dichiarato che «l'esistenza della posizione dominante dipende da una valutazione di fatto che spetta al giudice nazionale» (32), in modo altrettanto costante ha del pari dichiarato che l'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE) istituisce una reale collaborazione tra due ordinamenti giuridici distinti e che, nell'ambito di tale collaborazione, la sua missione è di fornire al giudice nazionale tutti gli elementi utili alla soluzione della controversia (33). E' quanto avviene qualora un giudice nazionale adito in merito a una controversia vertente su pratiche restrittive in applicazione del diritto nazionale chieda alla Corte di interpretare l'art. 86 del Trattato in quanto ritiene che possa verificarsi una situazione di conflitto tra il diritto comunitario e il diritto nazionale (34). I fatti descritti dal giudice a quo in materia di concorrenza sono determinanti. Essi consentono non solo di valutare la competenza della Corte (35) ma, del pari, di definire i principi contenuti nei testi comunitari che comportano effetti giuridici da essi specialmente stabiliti, affinché il giudice nazionale incaricato di applicare il diritto comunitario e garantirne il rispetto sia in grado di adempiere la sua missione (36). Inoltre, senza il rispetto di tali principi, il ruolo della Corte, che consiste nel garantire l'applicazione uniforme del diritto comunitario e nell'assicurare la sua preminenza, sarebbe svuotato di qualsiasi significato.
78 E' pacifico che il giudice a quo domanda alla Corte di interpretare principi di diritto comunitario ed in particolare di aiutarlo ad individuare una situazione di abuso di posizione dominante ai sensi dell'art. 90, n. 1, in combinato disposto con l'art. 86 del Trattato, non di risolvere la controversia principale.
79 Infine, il governo danese e il comune di Copenaghen affermano che la decisione di rinvio pregiudiziale non contiene elementi sufficienti che consentano alla Corte di dichiarare se, in una situazione come quella descritta, la quota di mercato occupata dalle imprese titolari di diritti esclusivi costituisca una parte sostanziale del mercato comune. Tale obiezione mi sembra più fondata.
80 Si deve constatare che, in effetti, la decisione di rinvio indica che solo un terzo circa dei residui edilizi, equivalente al 20% del quantitativo totale dei rifiuti per tutta la Danimarca, proviene dalla regione della capitale.
81 Orbene, secondo il governo danese ed il comune di Copenaghen, la giurisdizione territoriale del comune di Copenaghen in cui vige l'esclusiva concessa dai regolamenti del 1992 e del 1998 non coincide con quella della grande regione di Copenaghen. D'altro canto, le cifre menzionate dal giudice a quo sono state contestate, in particolare, dal comune di Copenaghen in udienza.
82 Nel corso di tale udienza, i vari intervenienti hanno fornito alla Corte elementi contraddittori, cosicché mi sembra difficile stabilire se, in una situazione come quella descritta dal giudice a quo, la RGS principalmente debba essere considerata occupare una posizione dominante su una parte sostanziale del mercato comune. Ritengo che il giudice a quo debba effettuare tale verifica; per aiutarlo in tale compito, la Corte può precisare gli elementi utili per la definizione di tale nozione (37).
83 Innanzi tutto, occorre sottolineare che non è rilevante che l'esclusiva riguardi solo un comune se tale comune costituisce una parte sostanziale del mercato della raccolta, del ricevimento e del recupero dei residui edilizi non pericolosi.
84 Al fine di stabilire se tale comune costituisca una parte sostanziale del mercato comune, spetta al giudice a quo verificare se la giurisdizione del comune di Copenaghen coincida con quella della regione di Copenaghen. Se così non è, dovrà verificare che il volume dei residui edilizi non pericolosi raccolti e recuperati nella giurisdizione di tale comune in cui vige l'esclusiva costituisca una parte sostanziale del volume di tale tipo di residui raccolti e recuperati in Danimarca.
85 Se il giudice a quo accerta che tale condizione è soddisfatta, deve verificare l'esistenza della seconda condizione, vale a dire l'esercizio abusivo da parte dell'impresa della sua posizione dominante.
86 Sorge così il delicato problema del legame tra i provvedimenti nazionali che concedono diritti esclusivi e il carattere abusivo dello sfruttamento di una posizione dominate da parte dell'impresa che usufruisce di tale diritti (38).
87 Si poteva legittimamente chiedersi se, nell'ambito dell'applicazione combinata degli artt. 90 e 86 del Trattato, il solo accertamento della concessione di diritti esclusivi con un provvedimento nazionale non consentisse automaticamente di rilevare l'esistenza dell'abuso ai sensi dell'art. 86. Si è pensato che la Corte avesse scelto l'applicazione della «teoria dell'abuso automatico» (39), in particolare, leggendo le sentenze 13 dicembre 1991, GB-Inno-BM (40); Corbeau (41), e 27 aprile 1994, Almelo e a. (42). In effetti, a giudizio della Corte, «un sistema di concorrenza non falsata, come quello previsto dal Trattato, [poteva] essere garantito solo se [erano] ga1rantite pari opportunità tra vari operatori economici» (43). Orbene, per riprendere le parole dell'avvocato generale Tesauro, era fin troppo palese «che un monopolio o un regime di diritti esclusivi o speciali possa non essere in perfetta sintonia con un sistema fondato sulla libera concorrenza (...)» (44).
88 Tuttavia, in sentenze più recenti, la Corte sembra aver effettuato una lettura meno liberale, da un punto di vista economico, dell'art. 90 in combinato disposto con l'art. 86, che può spiegarsi con l'obiettivo di conciliare gli imperativi del diritto di concorrenza con la volontà del legislatore comunitario di «tollerare» i monopoli di Stato.
89 La Corte, nella sua recente giurisprudenza, ha dichiarato che «il mero fatto di creare una posizione dominante con la concessione di diritti esclusivi, ai sensi dell'art. 90, n. 1, del Trattato, non è, di per sé, incompatibile con l'art. 86 del Trattato. Uno Stato membro viola i divieti posti da tali due disposizioni solo quando l'impresa di cui trattasi è indotta, con il mero esercizio dei diritti esclusivi che le sono conferiti, a sfruttare abusivamente la sua posizione dominante o quando tali diritti sono atti a produrre una situazione in cui l'impresa è indotta a commettere abusi del genere» (45). La Corte aggiunge talvolta che «sarebbe incompatibile con le norme del Trattato qualsiasi provvedimento con il quale uno Stato membro mantenga in vigore una disposizione di legge che crei una situazione dinanzi alla quale un'impresa pubblica sia necessariamente indotta a contravvenire all'art. 86 del Trattato» (46).
90 La valutazione di simili situazioni non è sempre agevole (47). La Corte ha tuttavia precisato che lo sfruttamento abusivo di una posizione dominante è una nozione obiettiva (48). In altri termini, «può (...) aversi sfruttamento abusivo (...) indipendentemente da qualsiasi elemento di colpa imputabile all'impresa in posizione dominante» (49). La Corte ha del pari sottolineato che se l'impresa agisce in modo del tutto autonomo, senza intervento dello Stato, l'abuso di posizione dominante sarà imputabile soltanto a tale impresa ed il suo comportamento esaminato ai sensi dell'art. 86. Per contro, se lo Stato interviene, il comportamento dell'impresa sarà esaminato ai sensi degli artt. 90 e 86 (50).
91 Occorre inoltre precisare che, ai sensi della costante giurisprudenza della Corte (51), ha scarsa rilevanza che il giudice a quo non abbia rilevato alcun abuso effettivo. A tal proposito, la Corte ha giudicato che qualsiasi impresa titolare di diritti esclusivi, che sia in grado di alterare a proprio vantaggio la parità di opportunità tra i vari operatori economici mediante il mero esercizio del suo monopolio, rientra nell'ambito dei casi vietati dagli artt. 90, n. 1, e 86 del Trattato (52).
92 La ricorrente principale asserisce che i regolamenti del 1992 e del 1998, concedendo alle tre imprese di cui trattasi l'esclusiva non solo del mercato del recupero dei residui edilizi ma anche di quello della raccolta, la privano di ogni sbocco sul mercato comunitario della raccolta di detti residui, e di conseguenza, alterano abusivamente le regole di concorrenza su tale mercato e le infliggono uno svantaggio di concorrenza.
93 Tale argomentazione mi sembra pertinente se la lettura in tal modo effettuata della legislazione nazionale dovesse essere confermata dal giudice nazionale. Infatti, se è stabilito che i regolamenti concedono soltanto a tre imprese, e principalmente alla RGS, l'esclusiva della raccolta dei residui, lasciando ai loro produttori la scelta di trattare sia con tale centro sia con terzi stabiliti all'estero per il recupero di tali rifiuti, mi sembra che un tale provvedimento sarebbe atto a produrre una situazione nella quale la RGS sarebbe necessariamente indotta a contravvenire all'art. 86 del Trattato.
94 Ai sensi della direttiva «rifiuti», per «raccolta» si intende l'operazione di gestione dei rifiuti che segue immediatamente la produzione di rifiuti (53) e consiste in operazioni di raccolta, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto. Orbene, se tali regolamenti riservano l'esclusiva della raccolta dei residui edilizi prodotti nella giurisdizione del comune di Copenaghen soltanto a tre imprese (54), esse avrebbero per effetto di privare i produttori di residui della scelta dei contraenti con i quali poter trattare per recuperare, al di fuori delle frontiere nazionali, i residui che le loro attività producono. Tali produttori sarebbero inevitabilmente obbligati a ripartire le fasi dell'operazione tra contraenti diversi. Infatti essi dovrebbero obbligatoriamente contrattare con la RGS per la raccolta, la cernita ed il raggruppamento dei residui dopo la fase di produzione degli stessi, poi con un trasportatore ed infine con l'impresa di riciclo di residui situata all'estero. Soltanto questi ultimi due contraenti potrebbero essere liberamente scelti. In tal modo, tale disposizione avrebbe necessariamente l'effetto di limitare abusivamente le regole di concorrenza sul mercato comune del trattamento dei rifiuti e di limitare gli sbocchi commerciali dei concorrenti che operano su tale mercato.
95 Per tale motivo concludo che una normativa nazionale che imponga ai produttori di rifiuti la scelta dei contraenti commerciali, nell'ambito di operazioni volte al recupero dei rifiuti al di fuori delle frontiere nazionali, violerebbe quanto prescrive l'art. 90, n. 1, in combinato disposto con l'art. 86.
96 Resta infine da esaminare se tale abuso di posizione dominante così accertato possa pregiudicare il commercio intracomunitario (55). Faccio notare tuttavia che l'osservanza di questa terza condizione non è richiamata in modo sistematico dalla Corte (56). Inoltre, la Corte ha dichiarato che, «Affinché questa condizione di applicazione sia soddisfatta, non è necessario che il comportamento abusivo considerato abbia effettivamente pregiudicato detti scambi (...) [ma] è sufficiente dimostrare che tale comportamento sia atto a produrre questo effetto (...)» (57).
97 A giudizio della Corte, «per stabilire se il commercio fra gli Stati membri possa essere leso dall'abuso di una posizione dominante, ai sensi dell'art. 86, si devono prendere in considerazione le conseguenze che ne derivano per la struttura della concorrenza effettiva nel mercato comune. In fatto di servizi, queste conseguenze possono in particolare consistere (...) nell'organizzare le attività dell'impresa o del gruppo di imprese in modo tale che abbiano l'effetto di suddividere il mercato comune ed ostacolare quindi la libera prestazione di servizi, che è uno degli scopi del Trattato» (58).
98 Tale valutazione dei fatti rientra anch'essa nell'ambito dei compiti del giudice a quo, che è il solo in grado di accertare se le attività delle imprese che usufruiscono di una situazione di monopolio su una parte sostanziale del territorio dello Stato membro di cui trattasi abbiano, potenzialmente o realmente, effetti sul commercio intracomunitario ed in particolare sulle regole di concorrenza. Tale compito consiste, a giudizio della Corte, nell'«accertare se, nel caso concreto, le attività del gruppo di imprese [titolari di diritti esclusivi per effetto di disposizioni di legge] e la situazione di monopolio di cui dispongono in una parte rilevante del territorio di uno Stato membro abbiano effetti sull'importazione di merci da altri Stati membri o sulla possibilità, per le imprese concorrenti stabilite in questi Stati membri, di prestare dei servizi nello Stato membro primo nominato» (59).
99 E' naturale che un sistema il quale riservi in modo esclusivo, in particolare ad un'impresa, la raccolta dei residui edilizi destinati all'esportazione su una parte sostanziale del mercato comune, impedirebbe alle imprese stabilite in altri Stati membri di offrire tale tipo di prestazione di servizio entro il detto territorio e, di conseguenza, potrebbe pregiudicare il commercio tra gli Stati membri ai sensi dell'art. 86 del Trattato.
100 Da quanto precede risulta che una normativa nazionale, come quella dinanzi descritta, dovrebbe essere considerata in contrasto con l'art. 90, n. 1, in combinato disposto con l'art. 86 del Trattato.
101 In subordine, il governo danese osserva che il regime fissato dai regolamenti del 1992 e del 1998 sarebbe giustificato con riferimento all'art. 90, n. 2, del Trattato.
102 Secondo la giurisprudenza della Corte, «detta disposizione può essere invocata per giustificare una misura in contrasto con l'art. 86 del Trattato adottata in favore di un'impresa alla quale lo Stato ha concesso diritti esclusivi, se tale misura è necessaria per consentire all'impresa di adempiere la specifica missione affidatale purché lo sviluppo degli scambi non risulti compromesso in misura contraria agli interessi della Comunità» (60).
103 Tuttavia la Corte ha dichiarato che l'applicazione dell'art. 90, n. 2, del Trattato presuppone che lo Stato membro definisca con precisione il contenuto degli obblighi e dei vincoli imposti nell'ambito della specifica missione affidata all'impresa alla quale concede diritti speciali; che tali obblighi siano specifici di tale imprese e delle sue attività; che presentino un nesso con l'oggetto del servizio di interesse economico generale di cui trattasi e che siano volti direttamente a contribuire alla soddisfazione di tale interesse (61).
104 Spetta al giudice a quo verificarlo; tuttavia si deve constatare che, nell'ambito del presente procedimento pregiudiziale, il governo danese ed il comune di Copenaghen non hanno definito il contenuto degli obblighi e dei vincoli imposti alla RGS nell'ambito della specifica missione affidatale, né hanno chiarito la specificità di tali compiti o il loro nesso con l'oggetto del servizio particolare di cui trattasi.
105 Infine, pur nell'ipotesi che il compito affidato a tale impresa possa effettivamente essere considerato una missione d'interesse economico generale, la Corte ha del pari dichiarato che incombe al governo nazionale di cui trattasi dimostrare, in maniera soddisfacente per il giudice nazionale, che la concessione di diritti esclusivi è necessaria per l'adempimento della specifica missione affidata all'impresa e che, in mancanza della misura controversa, l'impresa non potrebbe adempiere il compito affidatole (62).
106 Anche qui, spetta al giudice a quo valutare se tale esigenza sia soddisfatta. Per aiutarlo nel suo compito occorre tuttavia ricordare che, in udienza, è stato precisato che, nell'ambito delle operazioni di recupero dei rifiuti, la missione della RGS non presentava particolarità o specificità tali che un'altra impresa, priva della concessione di diritti esclusivi, non avrebbe potuto adempiere. In altri termini, è stato dichiarato che l'esclusiva concessa non era diretta a consentire alla RGS di adempiere una specifica missione affidatale, bensì a consentire di rendere redditizi gli investimenti successivi alla creazione di tale centro di trattamento di rilevanti dimensioni. Inoltre, il comune di Copenaghen ha affermato aver stipulato, per analoghe prestazioni, nel corso del periodo controverso, contratti con imprese diverse da quelle autorizzate ai sensi dei regolamenti controversi (63). Questi diversi elementi potrebbero eventualmente essere tali da rimettere in discussione la necessità dei provvedimenti nazionali in tal modo adottati.
2. Sull'applicazione degli artt. 90 e 34 del Trattato
107 Il giudice a quo, al punto b) della prima questione, domanda alla Corte se l'art. 90, in combinato disposto con l'art. 34 del Trattato, debba interpretarsi nel senso che osta ad una legislazione come i regolamenti del 1992 e del 1998.
108 L'art. 90, come già visto, definisce gli obblighi degli Stati e stabilisce espressamente che questi ultimi devono, per quanto riguarda le imprese alle quali riconoscono diritti esclusivi, rispettare le norme del Trattato. La Corte più volte è stata chiamata ad applicare l'art. 90 sotto il profilo dei principi di libera circolazione delle merci.
109 La ricorrente rileva che un regime come i regolamenti di cui trattasi viola le disposizioni combinate degli artt. 90 e 34 del Trattato. Essa deduce che, riservando l'esclusiva della raccolta dei residui edilizi prodotti nella giurisdizione del comune di Copenaghen alle sole imprese autorizzate, tale regime produce l'effetto di rendere più difficili le esportazioni di tali merci.
110 Non vi è dubbio che i rifiuti sono prodotti la cui circolazione, in conformità all'art. 30 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 28 CE) (64), non deve, in linea di principio, essere impedita e che il regime di cui trattasi non riguarda direttamente gli scambi di merci ma istituisce un monopolio che concerne l'esecuzione di prestazioni di servizi.
111 Se, secondo la costante giurisprudenza della Corte, l'art. 34 prende in considerazione gli scambi di merci e non riguarda il monopolio di prestazioni di servizi (65), la Corte ha comunque precisato che «Non si può tuttavia escludere l'eventualità che il monopolio di prestazioni di servizi influisca indirettamente sugli scambi di merci fra gli Stati membri, in particolare quando il monopolio di prestazione di determinati servizi appartenente ad un'impresa, o ad un complesso di imprese, si risolve nella discriminazione di merci importate rispetto a quelle di origine nazionale» (66).
112 Una misura di effetto equivalente a restrizioni quantitative all'esportazione, vietata dall'art. 34 del Trattato, è definita dalla Corte come un provvedimento nazionale «che [ha] per oggetto o per effetto di restringere specificamente le correnti di esportazione e di costituire in tal modo una differenza di trattamento fra il commercio interno di uno Stato ed il suo commercio d'esportazione, così da assicurare un vantaggio particolare alla produzione nazionale o al mercato interno dello Stato interessato» (67).
113 Nella citata sentenza Inter-Huiles, la Corte dichiarava che una legislazione come la normativa francese di cui trattavasi conteneva implicitamente un divieto di esportare all'estero gli oli usati raccolti nel territorio nazionale, in quanto i raccoglitori autorizzati dovevano consegnare gli oli raccolti soltanto a smaltitori autorizzati e questi ultimi avevano l'obbligo di trattarli nei propri impianti. La Corte concludeva che una simile legislazione era in contrasto con le disposizioni combinate degli artt. 90 e 34.
114 Certamente, i regolamenti del 1992 e del 1998 non contengono nessuna disposizione che vieti l'esportazione dei residui e non mirano a disciplinare gli scambi di merci con gli altri Stati membri.
115 Tuttavia, se tali regolamenti istituiscono un monopolio della raccolta di residui come denunciato dalla ricorrente - spetta in ogni caso al giudice nazionale verificarlo - mi sembra che esse potrebbero essere tali da restringere le correnti d'esportazione e da costituire una differenza di trattamento fra il commercio interno di uno Stato membro ed il suo commercio d'esportazione, così da assicurare un vantaggio particolare al mercato interno dello Stato interessato.
116 Infatti, il produttore di residui che vuole esportare i suoi residui al di fuori del territorio nazionale per il loro recupero è obbligato a contrattare con un numero maggiore di intermediari che se decidesse di recuperare i suoi residui a Copenaghen, in quanto, in tal caso, contratterebbe solo con la RGS ed un trasportatore di sua scelta. Il fatto di obbligarlo a ripartire le diverse fasi dell'operazione fra più contraenti è tale da provocare costi aggiuntivi e di conseguenza da dissuaderlo dal negoziare all'estero.
117 Pertanto, concludo che una normativa come quella denunciata dalla ricorrente può violare le prescrizioni dell'art. 90 in combinato disposto con l'art. 34.
3. Sull'applicazione degli artt. 36 e 130 R, n. 2, del Trattato
118 Infine, il giudice a quo domanda alla Corte se gli artt. 36 e 130 R, n. 2, del Trattato, possano essere validamente fatti valere da uno Stato membro che adotti provvedimenti nazionali miranti a riconoscere a determinate imprese diritti esclusivi in materia di raccolta e di recupero di rifiuti non pericolosi a un fine esclusivamente economico.
119 Effettivamente la Corte in modo costante afferma che la protezione dell'ambiente può legittimare determinate limitazioni, e persino esclusioni, all'applicazione delle regole di concorrenza (68) come pure al principio di libera circolazione delle merci (69).
120 Tuttavia, nella citata sentenza Dusseldorp e a., la Corte ha dichiarato che il principio di correzione, anzitutto alla fonte, sancito dall'art. 130 R, n. 2, del Trattato, non può essere legittimamente invocato per limitare i movimenti di rifiuti pericolosi destinati al recupero (70). Tale conclusione deve a fortiori valere per quanto riguarda il recupero dei rifiuti non pericolosi, come nella fattispecie.
121 Osservo che l'art 130 T del Trattato autorizzerebbe del pari gli Stati membri a mantenere ed adottare misure di protezione ancora maggiore a condizione che tali misure siano legittimate principalmente o esclusivamente dall'obiettivo di proteggere efficacemente l'ambiente.
122 Tuttavia, si deve rilevare che l'argomentazione svolta dal convenuto e dal governo danese riguarda la redditività delle imprese beneficiarie di diritti esclusivi ed i costi che esse devono sostenere.
123 Orbene, la Corte ha dichiarato che obiettivi di natura meramente economica non possono giustificare un ostacolo né al principio fondamentale della libera circolazione delle merci (71) né alle norme in materia di concorrenza (72).
124 Occorre pertanto concludere che gli artt. 36, 130 R e 130 T, del Trattato non consentono, in circostanze come quelle della fattispecie, di giustificare né un ostacolo al principio di libera circolazione né una restrizione alle regole di concorrenza.
B - Sulla seconda questione
125 Il giudice a quo con la sua seconda questione domanda alla Corte se le disposizioni della direttiva «rifiuti», in particolare il suo art. 10, debbano interpretarsi nel senso che impongono agli Stati membri di stipulare contratti relativi alla raccolta ed al recupero dei rifiuti edilizi non pericolosi per l'ambiente con tutte le imprese che rispettano le prescrizioni della direttiva «rifiuti».
126 Tutti gli intervenienti, ad eccezione della ricorrente, affermano che una tale interpretazione non risulta né dalla lettera delle disposizioni della direttiva «rifiuti» né dalla sua finalità.
127 La direttiva «rifiuti» non contempla nessuna norma che prescriva di eliminare le distorsioni di concorrenza. La sua finalità è chiaramente quella di tutelare l'ambiente e la salute umana (73). Inoltre, come risulta dalla lettura combinata degli artt. 4 e 10 della direttiva «rifiuti», gli Stati membri devono vigilare affinché le imprese che effettuano operazioni di recupero dei rifiuti rispettino le esigenze di tutela dell'ambiente previste da tale testo. A tal fine, un'autorizzazione deve essere rilasciata dalle autorità competenti specificamente designate dallo Stato (artt. 6 e 10 della direttiva «rifiuti»).
128 La Corte ha in tal modo dichiarato che «l'armonizzazione di cui all'art. 1 della direttiva [rifiuti] mira principalmente a garantire, allo scopo di salvaguardare l'ambiente, l'efficacia della gestione dei rifiuti nella Comunità, quale che ne sia l'origine, e solo in subordine ha effetti sulle condizioni della concorrenza e degli scambi» (74).
129 Pertanto, non essendo lo scopo della direttiva quello di armonizzare le condizioni di concorrenza interne fra imprese, ma solo quello di istituire un sistema armonizzato di procedimenti mediante il quale la circolazione dei rifiuti può essere limitata per motivi relativi alla tutela dell'ambiente e di obbligare le imprese che esercitano determinate attività connesse ai rifiuti a rispettare le specifiche norme tenendo conto degli imperativi ambientali, il suo art. 10 non può interpretarsi nel senso che impone agli Stati membri di stipulare contratti relativi alla raccolta e al recupero dei rifiuti edilizi non pericolosi con tutte le imprese che rispettano le prescrizioni della direttiva «rifiuti».
C - Sulla terza questione
130 La terza questione, suddivisa in altre due quesiti, riguarda anch'essa l'interpretazione della direttiva «rifiuti». Si domanda alla Corte se il suo art. 7 debba interpretarsi nel senso che esso autorizza una normativa nazionale a vietare le spedizioni di rifiuti non pericolosi destinati al recupero, in contrasto con il piano di gestione che essa adotta. Inoltre, si domanda alla Corte se, perché essa possa produrre effetti giuridici nei confronti di singoli, lo Stato membro che ha adottato tale normativa debba comunicarlo preventivamente alla Commissione.
131 Occorre ricordare che, per «spedizioni di rifiuti», ai sensi della direttiva «rifiuti», si intendono le esportazioni o le importazioni di rifiuti all'interno, all'entrata nonché all'uscita dalla Comunità, e non le spedizioni di rifiuti all'interno di uno Stato membro.
132 E' questo il motivo per cui l'art. 13, n. 1, del regolamento dispone che il sistema comunitario dei rifiuti tra Stati membri che esso prevede non si applica alle spedizioni di rifiuti che si svolgono all'interno di uno Stato membro. Per lo stesso motivo l'art. 7, n. 3, della direttiva «rifiuti» prescrive agli Stati membri di informare la Commissione e gli altri Stati membri allorché adottano provvedimenti destinati a restringere le spedizioni di rifiuti. In effetti, non si capisce quale sarebbe l'utilità di imporre agli Stati membri l'osservanza di tale obbligo allorché i provvedimenti da essi adottati non hanno nessuna incidenza né diretta, né indiretta, né potenziale, né effettiva nelle relazioni di uno Stato membro con gli altri Stati membri.
133 Del pari, nel caso in cui uno Stato membro non adotti nessun provvedimento che abbia per effetto di vietare le spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità, non sembra né utile né necessario comunicarlo alla Commissione.
134 Da quanto precede risulta che l'art. 7, n. 3, della direttiva «rifiuti» deve interpretarsi nel senso che esso si applica solo ad una legislazione nazionale che possa produrre effetti sugli scambi intracomunitari (75).
135 L'art. 7, n. 3, della direttiva «rifiuti» deve essere visto come corrispondente alla clausola di salvaguardia enunciata dall'art. 130 T del Trattato il quale stabilisce, lo ricordo, che «I provvedimenti di protezione adottati in virtù dell'articolo 130 S non impediscono ai singoli Stati membri di mantenere e di prendere provvedimenti per una protezione ancora maggiore. Tali provvedimenti devono essere compatibili con il presente trattato. Essi sono notificati alla Commissione».
136 L'esercizio della facoltà prevista dall'art. 130 T presuppone l'applicazione delle disposizioni fondate sugli artt. 130 R e 130 S del Trattato, vale a dire l'attuazione di specifiche azioni a favore dell'ambiente, e non interviene nell'ipotesi di provvedimenti adottati su un'altra base giuridica, anche se le loro motivazioni riguardano l'ambiente.
137 Orbene, la direttiva «rifiuti» è effettivamente fondata sull'art. 130 S del Trattato (76) e la Corte ha già dichiarato che essa mira a garantire, allo scopo di salvaguardare l'ambiente, l'efficacia della gestione dei rifiuti nella Comunità (77). L'art. 130 T deve quindi poter essere applicato dagli Stati membri per mantenere o adottare provvedimenti nazionali per una protezione maggiore dell'ambiente rispetto a quelli adottati dalla direttiva «rifiuti» o dal regolamento n. 259/93. Occorre inoltre che gli interessi di protezione dell'ambiente siano sufficientemente caratterizzati. La Corte ha infatti dichiarato, nella citata sentenza Dusseldorp e a., che, in linea di massima, le spedizioni di rifiuti destinati al recupero non possono essere né limitate né vietate dagli Stati membri. Tuttavia, ritengo che, per mitigare tale giurisprudenza, dovrebbero essere consentite eccezioni in casi particolari e sufficientemente caratterizzati. In tal senso, uno Stato membro che dimostri che spedizioni di rifiuti in una zona particolarmente protetta provocherebbero conseguenze gravi o irreversibili in materia ambientale dovrebbe essere autorizzato a limitare o a vietare la circolazione dei rifiuti in contrasto con tale interesse.
138 Occorre concludere, per risolvere la prima parte della terza questione, che uno Stato membro ha la facoltà di mantenere o di adottare provvedimenti nazionali che mirano a tutelare gli interessi superiori dell'ambiente.
139 Inoltre, il giudice a quo domanda alla Corte se un singolo possa direttamente far valere le disposizioni dell'art. 7, n. 3, della direttiva «rifiuti» per opporsi all'applicazione di un provvedimento nazionale che violi le prescrizioni di tale articolo. In altri termini, egli domanda alla Corte se l'art. 7, n. 3, della direttiva «rifiuti» abbia un effetto diretto.
140 La Corte ha costantemente dichiarato che solo «le disposizioni di una direttiva [le quali] appaiano, dal punto di vista sostanziale, incondizionate e sufficientemente precise (...) possono essere richiamate, in mancanza di provvedimenti d'attuazione adottati entro i termini, per opporsi a qualsiasi disposizione di diritto interno non conforme alla direttiva, ovvero in quanto sono atte a definire diritti che i singoli possono far valere nei confronti dello Stato» (78).
141 L'art. 7, n. 3, della direttiva «rifiuti» stabilisce che i provvedimenti nazionali di protezione rafforzata adottati dallo Stato debbono essere comunicati alla Commissione per informazione. E' evidente che tale disposizione concede un largo margine discrezionale allo Stato, il quale può liberamente decidere non solo di adottare un provvedimento di salvaguardia ma anche il contenuto di tale disposizione. Per tale motivo, non può essere riconosciuto un effetto diretto all'art. 7, n. 3, della direttiva «rifiuti».
142 Pertanto, occorre rispondere che l'art. 7, n. 3, della direttiva non può conferire direttamente ai singoli diritti che essi possano far valere nei confronti dello Stato.
Conclusione
143 Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di risolvere come segue le questioni sollevate dall'Østre Landsret (Danimarca):
«1) a) L'art. 90 del Trattato CE (divenuto art. 86 CE), in combinato disposto con l'art. 86 dello stesso (divenuto art. 82 CE), deve essere interpretato nel senso che osta ad una normativa interna che riservi, per motivi strettamente economici, la raccolta ed il recupero di rifiuti edilizi non pericolosi per l'ambiente prodotti in una parte sostanziale del mercato comune ad imprese specificamente autorizzate o riconosciute, sebbene altre imprese siano titolari di un'autorizzazione per il trattamento di rifiuti dello stesso tipo ai sensi della direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/CEE, che modifica la direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti.
b) L'art. 90 del Trattato, in combinato disposto con l'art. 34 dello stesso (divenuto, in seguito a modifica, art. 29 CE), deve essere interpretato nel senso che osta ad una normativa interna, come quella descritta in precedenza, che ha per effetto di restringere le correnti d'esportazione e di istituire una differenza di trattamento fra il commercio interno di uno Stato membro ed il suo commercio d'esportazione, così da assicurare un vantaggio particolare al mercato interno dello Stato interessato.
c) L'art. 36 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 30 CE) e l'art. 130 R, n. 2, dello stesso (divenuto, in seguito a modifica, art. 174, n. 2, CE), che adotta il principio di correzione, anzitutto alla fonte, devono essere interpretati nel senso che non consentono di giustificare limitazioni alle regole di concorrenza ed al principio di libera circolazione delle merci nell'ipotesi di rifiuti non pericolosi destinati al recupero, qualora lo Stato membro interessato giustifichi i provvedimenti adottati con la necessità di garantire la capacità di trattamento delle imprese autorizzate.
2) La direttiva 91/156 deve essere interpretata nel senso che non impone agli Stati membri di stipulare contratti relativi alla raccolta ed al recupero di rifiuti edilizi non pericolosi con tutte le imprese le quali rispettano le prescrizioni che essa adotta.
3) L'art. 7, n. 3, della citata direttiva, deve essere interpretato nel senso che istituisce una clausola di salvaguardia che consente agli Stati membri di adottare piani di gestione dei rifiuti più restrittivi rispetto alle prescrizioni della citata direttiva, allo scopo esclusivo di tutelare gli interessi superiori dell'ambiente. Il citato art. 7 non può conferire direttamente ai singoli diritti che essi possano far valere nei confronti degli Stati membri».
(1) - GU L 30, pag. 1.
(2) - GU L 326, pag. 31.
(3) - Sesto 'considerando'.
(4) - Quinto `considerando'.
(5) - V. paragrafo 18 delle presenti conclusioni.
(6) - GU L 78, pag. 32.
(7) - Direttiva del Consiglio 15 luglio 1975 (GU L 194, pag. 39).
(8) - Primo e quarto `considerando'.
(9) - Quarto `considerando'.
(10) - Sesto `considerando'.
(11) - Nono `considerando'.
(12) - Decimo `considerando'.
(13) - V. una delle ultime sentenze pronunciate dalla Corte il 21 settembre 1999, causa C-67/96, Albany International (Racc. pag. I-5751, punto 77) e le sentenze ivi citate.
(14) - V., per analogia, sentenza 25 giugno 1998, causa C-203/96, Dusseldorp e a. (Racc. pag. I-4075) ed il paragrafo 34 delle presenti conclusioni.
(15) - V., in particolare, sentenza 4 maggio 1988, causa 30/87, Bodson (Racc. pag. 2479, punto 33).
(16) - V. punto 2.1.1, in fine, della traduzione francese delle sue osservazioni scritte.
(17) - V. pag. 44, secondo comma, della traduzione francese delle sue osservazioni.
(18) - Causa 172/82 (Racc. pag. 555, punto 15).
(19) - Causa C-179/90 (Racc. pag. I-5889, punto 9).
(20) - Causa C-320/91 (Racc. pag. I-2533, punto 8).
(21) - Causa C-323/93 (Racc. pag. I-5077, punto 17).
(22) - Paragrafi 2 e 3, pag. 44 (punto 2.1.1), della traduzione francese delle osservazione del convenuto.
(23) - V., in particolare, sentenza Corbeau, citata, punto 10.
(24) - V., ad esempio, sentenza Bodson, citata, punto 16.
(25) - V., in particolare, sentenze 23 aprile 1991, causa C-41/90, Höfner e Elser (Racc. pag. I-1979, punto 28); 18 giugno 1991, causa C-260/89, ERT (Racc. pag. I-2925, punto 31); Merci convenzionali porto di Genova, citata, punto 14; Corbeau, citata, punto 9; 12 febbraio 1998, causa C-163/96, Raso e a. (Racc. pag. I-533, punto 25), e 18 giugno 1998, causa C-266/96, Corsica Ferries France (Racc. pag. I-3949, punto 39).
(26) - V., in particolare, sentenze 9 novembre 1983, causa 322/81, Michelin/Commissione (Racc. pag. 3461), e Bodson, citata, punto 26.
(27) - Sentenza Bodson, citata, punto 26.
(28) - Sentenza Dusseldorp e a., citata, punto 40; v., del pari, sentenze Corbeau, punto 9, e Raso e a., punto 25, citate, nonché le sentenze citate sotto tale ultimo riferimento.
(29) - V., in particolare, sentenza 17 luglio 1997, causa C-242/95, GT-Link (Racc. pag. I-4449, punto 36).
(30) - Sentenza Michelin/Commissione, citata, punto 37.
(31) - Sentenza Bodson, già citata, punto 28.
(32) - Ibidem, punto 29.
(33) - V., per esempio, sentenze 26 febbraio 1980, causa 94/79, Vriend (Racc. pag. 327, punto 5) e 22 ottobre 1998, cause riunite da C-10/97 a C-22/97, IN.CO.GE.'90 e a. (Racc. pag. I-6307, punto 16).
(34) - V. sentenza 26 novembre 1998, causa C-7/97, Bronner (Racc. pag. I-7791, punti 20).
(35) - Ibidem, punto 21.
(36) - V., per esempio, sentenza 17 giugno 1999, causa C-295/97, Piaggio (Racc. pag. I-3735), in cui il giudice a quo, avendo dei dubbi sulla qualificazione di aiuto di Stato, chiedeva alla Corte in via pregiudiziale di interpretare tale principio per poter risolvere la controversia di cui era adito.
(37) - V., in particolare, sentenza Bodson, citata, punto 26; v. del pari sentenze Merci convenzionali porto di Genova, punto 15; Raso e a., punto 26, e Corsica Ferries France, punto 38, citate.
(38) - V. Blum/Logue, State Monopolies under EC Law (a proposito dell'art. 90), Wiley, 1998; Bredsgaard, «Article 90 of the EC treaty as a legal basis for liberalisation», Justicia, 1997, d. II, pag. 1; Blum, «De Sacchi à Franzen en passant par la Crespelle: La jurisprudence récente de l'article 90», G P eur. n. 20, 11-13 luglio 1999, pag. 12; Charbit, «L'article 90 du traité CE: I Développement des années 1994-1995, II Revirement sur la doctrine de l'abus automatique», Rev. dr. des aff. int., 1995, pagg. 853 e 988; Chavrier, «La jurisprudence de la Cour de justice sur l'application de l'article 90 du traité de Rome», CGCE, 1995, pag. 125; Chérot, «L'article 90 § 2 du traité CE après les arrets de la CJCE du 23 octobre 1997 sur les monopoles d'importation d'électricité», Rev. fr. dr. adm., 1998, pag. 135; Edward/Hoskins, «Article 90: deregulation and EC laws: reflections arising from the XVI FIDE Conference», Common Market Law Rewiew, n. 1/1995, pag 157, e Gardner, «The velvet revolution: Article 90 and the triumph of the free market in Europe's regulated sectors», European Competition Law Rewiew, n. 2/1995, pag. 78.
(39) - V., in particolare, Chavrier, Commentaire de l'article 86 du traité CE, già citato.
(40) - Causa C-18/88 (Racc. pag. I-5941).
(41) - Citata, punto 11.
(42) - Causa C-393/92 (Racc. pag. I-1477, punto 44).
(43) - Sentenza GB-Inno-BM, citata, punto 25.
(44) - Punto 24 delle sue conclusioni nella causa C-202/88, Francia/Commissione, sentenza 19 marzo 1991 (Racc. pag. I-1223).
(45) - V. sentenze 21 settembre 1999, Albany International, citata, punto 93, il corsivo è mio; cause riunite da C-115/97 a C-117/97, Brentjens Handelsonderneming (Racc. pag. I-6025, punto 93); causa C-219/97, Maatschappij Drijvende Bokken (Racc. pag. 6121, punto 83), nonché le sentenze citate sotto tali riferimenti e la sentenza Dusseldorp e a., citata, punto 61.
(46) - Sentenza GT-Link, citata, punto 33, il corsivo è mio.
(47) - V., per esempio, sentenza Albany International, già citata, punti 96 e 97, dove mi sembra che la Corte abbia dichiarato che l'abuso risultava dal solo accertamento dell'esistenza di una posizione monopolistica.
(48) - Sentenza 13 febbraio 1979, causa 85/76, Hoffmann-La Roche/Commissione (Racc. pag. 461, in particolare pag. 541).
(49) - V. conclusioni dell'avvocato generale Jacobs, in particolare paragrafo 126, nella citata sentenza GT-Link.
(50) - V., in particolare, sentenze Bodson, punti 32 e 33; La Crespelle, punti 20 e 21, e GT-Link, punto 46, già citate.
(51) - V., in particolare, sentenze GB-Inno-BM, punti 23 e 24, e Raso e a., punto 31, citate.
(52) - V., in particolare, sentenza Raso e a., citata, punto 29.
(53) - V. le mie conclusioni presentate il 16 settembre 1999 nella causa Lirussi e Bizzaro (sentenza 5 ottobre 1999, cause riunite C-175/98 e C-177/98, Racc. pag. I-6881).
(54) - E' quanto sembra avvenire, stando alle spiegazioni del giudice a quo, ma ciò è stato negato dal governo danese e dal convenuto in una nota che ha fatto seguito alla notifica della relazione d'udienza e nel corso dell'udienza.
(55) - V., in particolare, sentenze Bodson, punto 22; GB-Inno-BM, punto 27, e GT-Link, punto 44, citate.
(56) - V., in particolare, sentenze Corbeau; La Crespelle; Corsica Ferries France; Raso e a., e Dusseldorp, citate.
(57) - V., in particolare, sentenza GT-Link, citata, punto 44.
(58) - Sentenza Bodson, citata, punto 24.
(59) - Ibidem, punto 25.
(60) - V. sentenza Dusseldorp e a., citata, punto 65, e le sentenze citate sotto tale riferimento.
(61) - V. sentenza 23 ottobre 1997, causa C-159/94, Commissione/Francia (Racc. pag. I-5815, punti 65-69).
(62) - Ibidem, punto 101, e sentenza Dusseldorp e a., citata, punto 67.
(63) - Paragrafo 59 delle presenti conclusioni.
(64) - V., in particolare, sentenza 9 luglio 1992, causa C-2/90, Commissione/Belgio (Racc. pag. I-4431, punto 28).
(65) - V., in particolare, sentenza 28 giugno 1983, causa 271/81, Société coopérative d'amélioration de l'élevage et d'insémination artificielle du Béarn (Racc. pag. 2057).
(66) - V. sentenza Bodson, citata, punto 10.
(67) - V., in particolare, sentenze Inter-Huiles e a., punto 12, e Dusseldorp e a., punto 40, citate.
(68) - V., in particolare, sentenze Corbeau; Almelo e a., citate, e 18 marzo 1997, causa C-343/95, Diego Calì & Figli (Racc. pag. I-1547).
(69) - V., in particolare, sentenze 7 febbraio 1985, causa 240/83, ADBHU (Racc. pag. 531); 20 settembre 1988, causa 302/86, Commissione/Danimarca (Racc. pag. 4607), e 12 ottobre 1993, causa C-37/92, Vanacker e Lesage (Racc. pag. I-4947).
(70) - Punto 49.
(71) - V., in particolare, sentenze 28 aprile 1998, causa C-120/95, Decker (Racc. pag. I-1831, punto 39), e Dusseldorp e a., citata, punto 50.
(72) - V. sentenza Dusseldorp e a., già citata.
(73) - V., in particolare, il primo, secondo e terzo `considerando' della direttiva «rifiuti».
(74) - Sentenza 17 marzo 1993, causa C-155/91, Commissione/Consiglio (Racc. pag. I-939, punto 20).
(75) - V. paragrafi 113 e 114 delle presenti conclusioni.
(76) - V. paragrafo 15 delle presenti conclusioni.
(77) - V. sentenza Commissione/Consiglio, citata, punto 20.
(78) - Sentenza 19 gennaio 1982, causa 8/81, Becker (Racc. pag. 53, punto 25); v. inoltre sentenza 25 febbraio 1999, causa C-131/97, Carbonari e a. (Racc. pag. I-1103).
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