Conclusioni dell avvocato generale
1 Con il presente ricorso la Commissione delle Comunità europee vi chiede di dichiarare che, non avendo emanato, entro il termine prescritto, le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva 93/83/CEE, per il coordinamento di alcune norme in materia di diritto d'autore e diritti connessi applicabili alla radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione via cavo (1) (in prosieguo: la «direttiva»), l'Irlanda è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza della detta direttiva.
2 A termini dell'art. 14 della direttiva, gli Stati membri dovevano mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarvisi entro il 1_ gennaio 1995. Secondo lo stesso articolo, essi erano tenuti a comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni emanate.
3 Non avendo ricevuto alcuna informazione relativa alla trasposizione della direttiva nell'ordinamento giuridico irlandese, la Commissione ha avviato il procedimento precontenzioso ex art. 169 del Trattato CE (divenuto art. 226 CE).
4 Con lettera 16 maggio 1995 essa ha intimato all'Irlanda di presentare osservazioni entro due mesi.
5 Con lettera 28 luglio 1995 il governo irlandese ha sostenuto di aver avviato un completo rimaneggiamento del Copyright Act del 1963 (legge relativa ai diritti d'autore) e che le disposizioni della direttiva sarebbero state inserite nella nuova normativa.
6 Il 17 luglio 1996 la Commissione le ha inviato un parere motivato invitandola a conformarsi alla direttiva entro due mesi.
7 Con lettere 2 e 9 agosto 1996 il governo irlandese ha comunicato la sua intenzione di emanare al più presto le disposizioni richieste.
8 La Commissione ha proposto il presente ricorso il 9 giugno 1998.
9 Nelle sue memorie il governo irlandese non nega la censura mossa nei suoi confronti. Cionondimeno, esso svolge due serie di osservazioni.
10 In primo luogo, esso fa valere alcune difficoltà connesse all'entità della riforma del Copyright Act, nonché alla necessità di trasporre la direttiva con disposizioni di natura legislativa piuttosto che regolamentare.
Relativamente a questo punto, ricorderò che, secondo una costante giurisprudenza, la vostra Corte ritiene che uno Stato non può eccepire disposizioni, prassi o situazioni del suo ordinamento giuridico interno per giustificare l'inosservanza degli obblighi e dei termini imposti da una direttiva (2).
11 In secondo luogo, il governo irlandese rileva che il provvedimento di trasposizione della direttiva sarà quanto prima pubblicato. Esso vi chiede di disporre la sospensione del procedimento per un determinato periodo, in modo da consentirgli di conformarsi ai suoi obblighi (3).
A mio avviso, questa domanda non può essere accolta. Infatti, accettando di sospendere il procedimento per i soli motivi dedotti dal governo irlandese, la vostra Corte avallerebbe ulteriormente l'inadempimento di tale Stato membro oltre che constatarne l'esistenza.
12 Quindi, vi propongo di accogliere il ricorso della Commissione.
13 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché l'Irlanda è rimasta soccombente, dev'essere condannata alle spese, in conformità alle conclusioni in tal senso della Commissione.
Conclusioni
14 In base alle considerazioni che precedono, vi propongo di dichiarare che:
«1) Non avendo messo in vigore, entro il termine prescritto, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 27 settembre 1993, 93/83/CEE, per il coordinamento di alcune norme in materia di diritto d'autore e diritti connessi applicabili alla radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione via cavo, l'Irlanda è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell'art. 14 della detta direttiva.
2) L'Irlanda è condannata alle spese».
(1) - Direttiva del Consiglio 27 settembre 1993 (GU L 248, pag. 15).
(2) - V., ad esempio, sentenze 14 marzo 1996, causa C-238/95, Commissione/Italia (Racc. pag. I-1451, punto 7), e 17 settembre 1998, causa C-323/96, Commissione/Belgio (Racc. pag. I-5063, punto 42).
(3) - Il governo irlandese fa presente che «(...) un termine di sei mesi (...) consentirà alla Commissione (...) di abbandonare il ricorso dopo aver esaminato la legislazione irlandese di guisa che la Corte di giustizia non dovrà più occuparsi della presente causa» (punto 6 del controricorso).
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