Conclusioni dell avvocato generale
1. Con il presente ricorso la Commissione delle Comunità europee intende far dichiarare che, non avendo emanato e non avendole comunicato tempestivamente le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 19 novembre 1992, 92/100/CEE, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale , l'Irlanda è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi del Trattato CE. La Commissione chiede inoltre che l'Irlanda venga condannata alle spese.
2. La Commissione fa valere che, in base all'art. 15 della direttiva 92/100, gli Stati membri avrebbero dovuto adottare entro il 1º luglio 1994 le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi a tale direttiva ed informarne immediatamente la Commissione.
3. Avendo constatato che tale termine era trascorso senza che essa fosse stata informata dell'esistenza di misure di trasposizione adottate dall'Irlanda, la Commissione ha intrapreso un procedimento per l'accertamento dell'inadempimento, in applicazione dell'art. 169 del Trattato CE (divenuto art. 226 CE).
4. Con lettera 20 gennaio 1995 essa invitava il governo irlandese a trasmettere entro due mesi le proprie osservazioni in merito alle contestate infrazioni del diritto comunitario.
5. Con lettera 22 marzo 1995 il governo irlandese informava la Commissione di aver intrapreso nel 1994 una rielaborazione integrale del Copyright Act 1963 e che un nuovo disegno di legge, che avrebbe aggiornato la legislazione irlandese in materia di diritto d'autore integrandovi la direttiva 92/100, era in preparazione.
6. Non avendo ricevuto alcuna informazione supplementare, la Commissione inviava il 1º luglio 1997 all'Irlanda un parere motivato con il quale si sottolineava nuovamente che il termine previsto per la trasposizione era scaduto il 1º luglio 1994 e che l'Irlanda era tenuta ad informarla di ogni misura di attuazione adottata.
7. Non essendole pervenuta nessuna informazione circa lo stato di avanzamento del progetto di recepimento della direttiva 92/100, la Commissione ha proposto il presente ricorso per inadempimento.
8. La Rappresentanza permanente dell'Irlanda presso l'Unione europea ha risposto al parere motivato con lettera 26 agosto 1997, informando la Commissione che l'elaborazione del disegno di legge era notevolmente progredita.
9. La Commissione considera che l'obbligo, che incombe all'Irlanda ai sensi dell'art. 15 della direttiva 92/100, di adottare entro il 1º luglio 1994 le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi a tale direttiva non viene contestato. Essa fa valere che tale obbligo deriva anche dall'art. 189, terzo comma, del Trattato CE (divenuto art. 249, terzo comma, CE) e dall'art. 5 del Trattato CE (divenuto art. 10 CE).
10. L'Irlanda ammette il proprio obbligo di conformarsi a tale direttiva. Essa fa presente di aver dovuto rivedere integralmente il Copyright Act 1963 in quanto la normativa nazionale in materia di diritti d'autore era rimasta invariata da quell'anno. Il governo irlandese aggiunge che la legge è arrivata attualmente ad uno stadio avanzato di preparazione e presto dovrebbe essere pronta per la promulgazione. Chiede quindi alla Corte di sospendere il procedimento per un periodo di sei mesi.
11. E' pacifico che il termine di recepimento previsto dall'art. 15 della direttiva 92/100 è trascorso da più di cinque anni. D'altra parte il governo irlandese non nega la mancata trasposizione della direttiva 92/100. Inoltre, secondo la giurisprudenza costante della Corte, uno Stato membro non può invocare difficoltà tecniche connesse, in particolare, alla necessità di riformare integralmente una normativa e al tempo necessario per riuscirvi. Occorre dunque considerare fondato il ricorso per inadempimento degli obblighi derivanti dalla direttiva 92/100 depositato dalla Commissione e concludere per il rigetto della domanda di sospensione del presente procedimento.
12. Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura della Corte, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.
Conclusione
13. Di conseguenza propongo alla Corte di dichiarare che:
«1) Non avendo emanato e non avendo comunicato alla Commissione entro il termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 19 novembre 1992, 92/100/CEE, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale, l'Irlanda è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi del Trattato CE e dell'art. 15 della detta direttiva.
2) L'Irlanda è condannata alle spese».
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