Conclusioni dell avvocato generale
1. Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 10 giugno 1998, la Commissione delle Comunità europee ha presentato, ai sensi dell'art. 169 del Trattato CE (divenuto art. 226 CE), un ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica ellenica, non avendo attuato o trasposto correttamente determinate disposizioni della direttiva del Consiglio 22 dicembre 1993, 93/118/CE, che modifica la direttiva 85/73/CEE relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli sanitari delle carni fresche e delle carni di volatili da cortile , è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del Trattato CE ed in particolare delle disposizioni del capitolo I, punti 1, 2 e 5, dell'allegato della direttiva.
Contesto normativo
2. La direttiva del Consiglio 29 gennaio 1985, 85/73/CEE, relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli sanitari delle carni fresche e delle carni di volatili da cortile, come modificata dalla direttiva 93/118/CE (in prosieguo: la «direttiva») , mira all'armonizzazione delle norme relative al finanziamento delle ispezioni e dei controlli sanitari nei macelli, al fine di assicurare un funzionamento efficace del regime di controllo e di evitare distorsioni della concorrenza.
3. Il suo art. 1, n. 1, impone agli Stati membri di riscuotere un contributo per le spese relative alle ispezioni e ai controlli sanitari delle carni contemplate da diverse direttive comunitarie.
4. Gli importi forfettari da riscuotere per tale contributo sono fissati al capitolo I dell'allegato della direttiva e variano, in particolare, a seconda della specie dell'animale, dell'età e del peso.
5. Gli importi forfettari per coprire le spese di ispezione connesse con le operazioni di macellazione sono fissati al punto 1 di tale capitolo, mentre gli importi da riscuotere per controlli e ispezioni connessi alle operazioni di sezionamento sono fissati al punto 2.
6. Il punto 5 di questo stesso capitolo prevede le ipotesi nelle quali uno Stato può fissare contributi di un importo inferiore all'importo forfettario.
7. In Grecia, la trasposizione di tale direttiva è assicurata dal decreto presidenziale n. 34/94.
Procedimento
8. La Commissione ritiene che il decreto presidenziale n. 34/94 non sia conforme ai requisiti dell'allegato della direttiva, in quanto, contrariamente alle disposizioni che figurano al capitolo I, punti 1, 2 e 5, di detto allegato:
- non menziona, riguardo al contributo riscosso in occasione delle operazioni di macellazione, la categoria corrispondente ai solipedi/equidi, mentre quest'ultima figura espressamente al capitolo I, punto 1, lett. b), dell'allegato della direttiva;
- fissa gli importi dei contributi al 50% degli importi comunitari forfettari, senza che tale riduzione sia motivata alla luce delle disposizioni dell'allegato della direttiva;
- infine, non contempla i volatili da cortile ai fini dell'applicazione del contributo di sezionamento, mentre tale categoria di carne rientra nell'ambito di applicazione della direttiva.
9. Poiché la Repubblica ellenica non ha né risposto alla lettera di diffida né dato seguito al parere motivato della Commissione, quest'ultima ha presentato, in forza dell'art. 169 del Trattato, un ricorso per inadempimento per mancata attuazione ovvero trasposizione non corretta delle disposizioni del capitolo I, punti 1, 2 e 5, dell'allegato della direttiva.
10. La Repubblica ellenica conclude che la Corte voglia respingere il ricorso presentato dalla Commissione.
11. Esaminerò in ordine successivo gli addebiti invocati dalla Commissione.
La mancata menzione, tra le carni alle quali si applicano i contributi previsti dalla direttiva, della categoria dei solipedi/equidi
12. La Commissione afferma che, per quanto riguarda i contributi da riscuotere per le ispezioni e controlli sanitari connessi alla macellazione degli animali, il decreto presidenziale n. 34/94, non menzionando la categoria corrispondente ai solipedi/equidi, non garantisce una trasposizione corretta della direttiva.
13. La Repubblica ellenica riconosce che il decreto presidenziale n. 34/94 non menziona tale categoria. Tuttavia, in forza delle disposizioni nazionali e comunitarie applicabili, la macellazione di animali si potrebbe effettuare solo nei macelli autorizzati. Orbene, in Grecia, nessun macello sarebbe stato autorizzato sino ad oggi alla macellazione dei solipedi/equidi e, di conseguenza, non vi sarebbe in tale Stato membro macellazione di tali animali.
14. La Commissione osserva che, in forza della giurisprudenza della Corte, le direttive devono essere trasposte in modo chiaro e trasparente per consentire ai singoli di conoscere i loro diritti e obblighi . In particolare, gli Stati membri sarebbero tenuti a stabilire un contesto normativo preciso nel settore contemplato dalla direttiva di cui trattasi e il fatto che una determinata attività non esista in uno Stato membro non può giustificare la mancanza di disposizioni di attuazione. La circostanza che nessun macello sia stato autorizzato in Grecia per i solipedi/equidi non impedirebbe che in futuro detti animali possano esservi macellati. La completa applicazione della direttiva non può dipendere dalla volontà delle autorità nazionali competenti di autorizzare o no tali macelli, sicché l'esistenza di una disposizione interna vincolante che contempli i solipedi/equidi sarebbe indispensabile.
15. Il governo ellenico replica che il ricorso obbligatorio ai macelli autorizzati sarebbe sufficiente e raggiungerebbe lo stesso risultato perseguito dalla direttiva, sicché l'argomento della Commissione, relativo all'eventualità di una tale macellazione in futuro, sarebbe privo di pertinenza. La mancata menzione di tale categoria nel decreto presidenziale n. 34/94 sarebbe pertanto priva di ogni conseguenza giuridica.
16. In ogni caso, nella prospettiva dell'attuazione imminente della direttiva del Consiglio 26 giugno 1996, 96/43/CE, che modifica e codifica la direttiva 85/73/CEE per assicurare il finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari degli animali vivi e di taluni prodotti di origine animale, e che modifica le direttive 90/675/CEE e 91/496/CEE , il decreto presidenziale in via di promulgazione menzionerebbe espressamente la categoria dei solipedi/equidi.
17. Il problema giuridico da risolvere nella fattispecie è quello della rilevanza, alla luce dell'obbligo di trasposizione delle direttive, dell'inesistenza, in un Stato membro determinato, di un'attività contemplata da una direttiva comunitaria.
18. Tale problema giuridico non è nuovo, in quanto la Corte è si è già confrontata con un'analoga questione nella causa che ha dato luogo alla citata sentenza 15 marzo 1990, Commissione/Paesi Bassi, nella quale era in discussione la direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici .
19. In tale causa, la direttiva in discussione imponeva in particolare agli Stati membri di vietare la caccia degli uccelli dagli aerei. Per giustificare la mancata attuazione della disposizione della direttiva che vietava una tale prassi lo Stato membro convenuto affermava che non si usavano aerei sul suo territorio per cacciare la selvaggina e che, di conseguenza, siccome le prassi vietate non sussistevano sul suo territorio, non era necessario procedere ad una trasposizione formale.
20. Come sottolineava, a ragione, l'avvocato generale Van Gerven nelle sue conclusioni nella summenzionata causa, un tale argomento difensivo avrebbe potuto essere preso in considerazione solo se il governo olandese fosse stato in grado di dimostrare che la prassi vietata dalla direttiva non poteva in alcun caso sussistere nel territorio olandese, cosa che non poteva essere provata mediante il rinvio alla situazione di fatto esistente in un dato momento, poiché questa poteva sempre subire modifiche. Di conseguenza, per premunirsi contro tali modifiche è sempre necessario che sussista un preciso quadro normativo in grado di garantire in ogni caso la completa applicazione della direttiva.
21. La Corte ha seguito l'avvocato generale Van Gergen, dichiarando che:
«Il fatto che talune attività incompatibili con i divieti della direttiva non siano effettuate in un determinato Stato membro non può giustificare la mancanza di norme giuridiche in tal senso. Infatti, al fine di garantire la piena applicazione delle direttive, in diritto e non solo in fatto, gli Stati membri devono stabilire un preciso ambito normativo nel settore di cui trattasi».
22. Tale giurisprudenza si può trasporre nella fattispecie?
23. A mio parere sì, sebbene la direttiva di cui trattasi nella causa di cui ci occupiamo prescriva non un divieto ma un obbligo positivo. Infatti, il governo ellenico invoca una situazione meramente di fatto. Anche se, attualmente, nessun macello è stato autorizzato e, di conseguenza, non è effettuata nessuna macellazione della categoria dei solipedi/equidi, è pacifico che la situazione attuale può costituire oggetto di modifiche. Infatti, nessun ostacolo giuridico osta al rilascio di un'autorizzazione, in quanto il decreto presidenziale n. 410/94, allegato al controricorso, prevede una tale possibilità. Lo stesso governo ellenico riconosce peraltro che tale situazione è provvisoria. Infatti, esso ha ritenuto utile far valere per la sua difesa che «ad ogni modo, tenuto conto dell'attuazione e della trasposizione imminente della direttiva 96/43 mediante decreto presidenziale in via di promulgazione, sarà fatta esplicita menzione della categoria dei solipedi/equidi in modo che in futuro tale categoria sia anch'essa prevista».
24. Quanto al valore di quest'ultimo argomento, è sufficiente ricordare una giurisprudenza costante della Corte, secondo la quale «l'oggetto del ricorso proposto a norma dell'art. 169 del Trattato è determinato dal parere motivato della Commissione e, pure nel caso in cui l'inosservanza sia stata sanata dopo scaduto il termine stabilito a norma del secondo comma dello stesso articolo, vi è interesse alla prosecuzione del giudizio onde stabilire il fondamento dell'eventuale responsabilità dello Stato membro, in conseguenza dell'inadempimento, nei confronti di altri Stati membri, della Comunità o di singoli» . Tale giurisprudenza vale a fortiori qualora sia asserito che l'eliminazione dell'inadempimento è imminente.
25. Il primo addebito dedotto dalla Commissione mi sembra pertanto fondato.
La fissazione del tasso dei contributi al 50% degli importi comunitari forfettari
26. Il decreto presidenziale n. 34/94 ha fissato gli importi dei contributi da riscuotere per i controlli sanitari per la macellazione degli animali e per le operazioni di sezionamento al 50% degli importi comunitari forfettari.
27. La Commissione non sostiene che la riduzione effettuata dalle autorità elleniche vada oltre il limite tollerato dalla normativa comunitaria ma che la fondatezza di una tale riduzione non sia dimostrata, ai sensi del capitolo I, punto 5, dell'allegato della direttiva, il quale autorizza gli Stati membri a derogare verso il basso agli importi forfettari solo se «i costi salariali, struttura degli stabilimenti e rapporto esistente tra veterinari e ispettori si scostano dalla media comunitaria presa in considerazione per il calcolo degli importi forfettari stabiliti ai punti 1 e 2, lettera a)». Di conseguenza, le autorità elleniche avrebbero dovuto trasmettere alla Commissione gli elementi che consentivano il calcolo dei contributi ridotti previsti dalla normativa nazionale.
28. La Repubblica ellenica sostiene da parte sua che la direttiva consente, qualora in uno Stato membro il costo della vita e i costi salariali si scostino in modo rilevante dalla media comunitaria a partire dalla quale sono stati fissati gli importi forfettari, di derogare agli importi comunitari che essa ha fissato, semprechè detto Stato membro non preveda ribassi superiori al 55% degli importi iscritti nella direttiva.
29. Di conseguenza, qualora tale requisito sia osservato, la fissazione dei contributi rientrerebbe nell'ambito del potere discrezionale dello Stato membro interessato, che prenderebbe in conto una moltitudine di elementi di fatto, materiali e sociali.
30. La Commissione afferma che ogni deroga dovrebbe essere motivata sulla base di dati precisi, tenuto conto dell'obiettivo della direttiva, che è quello di assicurare il funzionamento efficace del regime di controllo e di evitare le distorsioni di concorrenza.
31. Essa aggiunge che tale requisito è corroborato dall'art. 5 del Trattato CE (divenuto art. 10 CE), nonché dall'art. 2, n. 5, della direttiva, secondo il quale «gli Stati membri trasmettono alla Commissione - per la prima volta due anni dopo l'istituzione del nuovo regime e in seguito su sua richiesta - i dati relativi alla ripartizione e all'utilizzo di tali contributi e devono essere in grado di motivare il loro metodo di calcolo».
32. Il governo ellenico afferma che né la direttiva né alcuna altra disposizione comunitaria imporrebbe agli Stati membri di trasmettere alla Commissione gli elementi che giustifichino una tale riduzione dei contributi.
33. In ogni modo, il fatto che, in Grecia, il costo della vita ed i costi salariali siano sensibilmente differenti da quelli degli altri Stati membri sarebbe generalmente riconosciuto e non richiederebbe giustificazioni, precisazioni o prove supplementari, in quanto i dati fondamentali dell'economia di ogni Stato membro sono ben noti e accessibili in particolare ai servizi della Commissione.
34. Secondo la Commissione, l'argomento relativo al tenore di vita e ai costi salariali in Grecia non costituirebbe una giustificazione soddisfacente per la riduzione di cui trattasi, poiché le autorità elleniche avrebbero dovuto presentare, al riguardo, i dati relativi ai costi salariali e alle spese amministrative nel settore in questione, alla struttura e al costo di funzionamento dei centri d'attività, al costo della ricerca di residui che sono compresi nell'importo del contributo e al rapporto esistente tra veterinari e ispettori, a partire dai quali è stato deciso di ridurre l'importo dei contributi del 50%.
35. L'argomento della Commissione mi sembra potersi basare sul testo del capitolo I, punto 5, dell'allegato della direttiva, in quanto, ai sensi di quest'ultimo, gli Stati membri possono derogare verso il basso agli importi fissati dai punti 1, lett. a), e 2 lett. a), «a concorrenza dei costi reali di ispezione», il che non può significare che, qualora siano soddisfatte le condizioni alle quali è sottoposta la riscossione di importi inferiori agli importi forfettari fissati a livello comunitario, l'ampiezza della riduzione sia lasciata all'intera discrezionalità delle autorità nazionali.
36. Tuttavia, poiché l'addebito della Commissione non verte sull'importo dei contributi riscossi in Grecia ma sulla mancanza di motivazione da parte del governo ellenico di tali importi, è alla luce degli obblighi imposti agli Stati membri dell'art. 2, n. 5, della direttiva, che la Corte deve esaminare se possa essere contestato un inadempimento a carico della Repubblica ellenica.
37. A mio parere, l'art. 2, n. 5, della direttiva deve essere interpretato nel senso che gli Stati membri sono obbligati ad informare spontaneamente la Commissione della ripartizione e dell'utilizzo dei contributi due anni dopo l'istituzione del nuovo regime e in seguito su sua richiesta. Per contro, quanto al metodo di calcolo dei contributi, detta disposizione prevede semplicemente che gli Stati membri devono essere in grado di trasmettere il loro metodo di calcolo. Ciò implica che le autorità nazionali sono tenute a farlo solo se la Commissione lo richiede. Le cose andrebbero diversamente solo se tale disposizione avesse precisato che i dati relativi alla ripartizione e all'utilizzo dei contributi devono essere accompagnati da elementi che consentano di motivare il metodo di calcolo di tali contributi.
38. Tale interpretazione è corroborata dall'art. 8, n. 1, della direttiva, che autorizza espressamente la Repubblica ellenica a «derogare ai principi della presente direttiva qualora, a causa delle caratteristiche geografiche, i costi di riscossione di un contributo in regioni isolate siano superiori ai proventi del contributo». In tale caso specifico, detta disposizione precisa che «Le autorità greche informano la Commissione riguardo all'estensione territoriale delle deroghe concesse. Tale informazione è corredata delle necessarie motivazioni».
39. Esclusa tale deroga particolare, l'obbligo di informare la Commissione del metodo di calcolo dei contributi è subordinato all'esistenza di una previa domanda di quest'ultima. Di conseguenza, un'infrazione materiale può essere accertata solo se le autorità elleniche si siano astenute o abbiano rifiutato di rispondere ad una domanda della Commissione.
40. Nel corso del procedimento dinanzi alla Corte, la Commissione ha sostenuto che essa avrebbe domandato più volte alla Repubblica ellenica di trasmetterle tali dati ma che non avrebbe ricevuto alcuna risposta, neanche dopo l'invio della lettera di diffida e del parere motivato nel presente procedimento.
41. Nella lettera di diffida, si indicava che la riduzione del 50% effettuata dalle autorità elleniche avrebbe potuto essere considerata come conforme alla normativa comunitaria ma che «sarebbe stato tuttavia necessario provare la fondatezza di tale riduzione mediante trasmissione degli elementi che hanno permesso il calcolo dei contributi». Tuttavia, non vi si faceva nessun riferimento ad una qualsiasi domanda di trasmissione dei dati precedente alla lettera di diffida. Orbene, incombe alla Commissione dimostrare l'esistenza dell'inadempimento dedotto e quest'ultima non fornisce la prova dell'esistenza di una previa domanda di motivazione quanto al metodo di calcolo, che il governo ellenico avrebbe omesso o rifiutato di trasmetterle. L'affermazione, nella replica, secondo la quale una tale domanda era stata presentata diverse volte, prima dell'invio della lettera di diffida, non può sanare la mancanza di tale prova.
42. Conformemente alla giurisprudenza della Corte in materia, «nella fase precontenziosa del procedimento di inadempimento la lettera di diffida ha l'obiettivo di circoscrivere l'oggetto del contendare e di fornire allo Stato membro, invitato a presentare le sue osservazioni, i dati che gli occorrono per predisporre la propria difesa» .
43. La lettera di diffida deve quindi identificare sommariamente una violazione presunta del diritto comunitario da parte di uno Stato membro e invitare quest'ultimo a far valere le proprie osservazioni. La violazione contestata deve quindi necessariamente preesistere alla lettera di diffida. Nella fattispecie, l'infrazione materiale imputata al governo ellenico consiste nella mancata trasmissione degli elementi che hanno permesso il calcolo dei contributi ridotti. Orbene, la direttiva prevede semplicemente che gli Stati membri devono motivare il loro metodo di calcolo su richiesta della Commissione, non che questi ultimi sono tenuti a farlo spontaneamente. Di conseguenza, la Commissione non può contestare al governo ellenico la sua inerzia, senza però fornire la prova di aver richiesto la trasmissione degli elementi di calcolo prima dell'apertura formale del procedimento precontenzioso.
44. Inoltre, la Commissione non può contestare alle autorità elleniche di non aver risposto alla lettera di diffida e al parere motivato, in quanto atti si iscrivo «in una procedura preliminare che non implica effetto giuridico vincolante per il suo destinatario» .
45. Il secondo addebito della Commissione deve essere pertanto respinto.
L'applicazione del contributo di sezionamento ai volatili da cortile
46. La Commissione afferma che in Grecia non sarebbe richiesto nessun contributo per i controlli e le ispezioni sanitarie delle operazioni di sezionamento delle carni di volatili da cortile. Infatti, l'art. 3, n. 2, del decreto presidenziale n. 34/94 non indicherebbe, contrariamente alle disposizioni del capitolo I, punto 2, lett. a), dell'allegato della direttiva, che l'importo forfettario del contributo di sezionamento si aggiunge agli importi di cui al punto 1 di detto allegato, che coprono anche la categoria dei volatili da cortile.
47. La Repubblica ellenica confuta l'addebito della Commissione, in quanto i volatili da cortile non sono esonerati dal contributo di sezionamento delle carni fresche. Infatti, l'art. 3 di detto decreto prevederebbe chiaramente un tale contributo poiché si richiamerebbe direttamente ai decreti presidenziali nn. 599/85 e 959/81, sostituiti nel frattempo dai decreti nn. 410/94 e 291/96, i quali menzionerebbero il contributo di sezionamento per quanto riguarda i volatili da cortile e sarebbero, di conseguenza, conformi alle prescrizioni della direttiva.
48. La Commissione sottolinea che la trasposizione di una direttiva richiede tuttavia l'esistenza di un contesto legislativo che garantisca la sua completa applicazione in modo sufficientemente trasparente e chiaro. Di conseguenza, detto decreto non sarebbe sufficientemente preciso e chiaro quanto all'obbligo di versare il contributo di sezionamento dei volatili da cortile.
49. La Repubblica ellenica invoca, inoltre, una prassi amministrativa regolarmente seguita e del tutto conforme alle disposizioni della direttiva, in quanto i contributi di sezionamento per i volatili da cortile sarebbero versati sull'intero territorio greco. Peraltro, i documenti relativi al versamento di detti contributi, prodotti nel corso del procedimento dinanzi alla Corte, confermerebbero totalmente le affermazioni della Repubblica ellenica.
50. Diciamo subito che quest'ultimo argomento del governo ellenico non può assolutamente essere accolto, in quanto, secondo una giurisprudenza costante, né semplici prassi amministrative né l'esistenza di situazioni di fatto corrispondenti a ciò che impone la direttiva non sono tali da sanare la mancata introduzione, a livello legislativo e regolamentare, delle regole contenute nella direttiva che devono essere trasposte. Certamente, l'obbligo di trasposizione di una direttiva non implica «necessariamente un'azione legislativa in ogni Stato membro» , né esige «necessariamente la riproduzione ufficiale e testuale delle sue disposizioni in una norma giuridica espressa e specifica, potendo bastare un contesto giuridico generale, purché questo garantisca effettivamente la piena applicazione della direttiva in modo sufficientemente chiaro e preciso» .
51. Giungiamo così proprio all'argomento principale del governo ellenico, in base al quale la normativa in vigore in Grecia assicura, nel caso di volatili da cortile, la riscossione sia di un contributo per i controlli connessi alle operazioni di macellazione sia di un contributo per i controlli connessi alle operazioni di sezionamento.
52. A tal riguardo, è giocoforza constatare che la struttura della normativa ellenica non consente di ritenere che essa soddisfi tale esigenza di chiarezza. Infatti, non si può negare che, come sottolinea la Commissione, l'art. 3, n. 2, del decreto presidenziale n. 34/94 [il quale dispone che «l'importo menzionato al n. 1 è aggiunto alle somme menzionate all'art. 2, n. 1, lett. a), b) e c)»] non menzioni le carni di volatili da cortile, mentre prevede molto chiaramente che, per le carni bovine, ovine, suine e caprine, l'importo del contributo connesso al sezionamento si aggiunge a quello che deve essere pagato per le operazioni di macellazione.
53. Tale omissione crea di per sé un'ambiguità per quanto riguarda gli importi che gli operatori economici devono pagare, in quanto questi ultimi rischiano di interpretare la mancanza di menzione, all'art. 3, n. 2, del decreto presidenziale n. 34/94, della carne di volatili da cortile nel senso che le operazioni di sezionamento di quest'ultima non danno luogo alla riscossione di un contributo alle stesse condizioni delle altri carni.
54. Tale ambiguità deve, a mio parere, indurre a considerare che la direttiva non è stata trasposta correttamente su tale punto.
55. Pertanto, invano il governo ellenico afferma che, in realtà, se si considerano due altri decreti presidenziali (vale a dire i decreti presidenziali nn. 599/85 e 959/81, sostituiti nel frattempo dai decreti presidenziali nn. 410/94 e 291/96) si è indotti a constatare che un contributo è effettivamente dovuto specificamente per le operazioni di sezionamento dei volatili da cortile. Non ci ha peraltro spiegato perché le autorità elleniche avrebbero scelto, per la carne di volatile da cortile, di assicurare la trasposizione della direttiva mediante una combinazione di testi, per definizione meno trasparente, per gli operatori economici, rispetto ad un testo unico, mentre, per le altre carni, l'insieme della normativa che assicura la trasposizione della direttiva è stato raccolto in un solo testo, il decreto presidenziale n. 34/94.
56. Il terzo addebito invocato dalla Commissione mi sembra quindi fondato.
Sulle spese
57. Tenuto conto che, dei tre addebiti invocati dalla Commissione, due mi sembrano fondati, ma che la Commissione nulla ha concluso in merito alle spese, mi sembra che l'applicazione dell'art. 69, nn. 2 e 3, del regolamento di procedura dovrebbe condurre a che la Commissione sopporti, oltre alle proprie spese, un terzo delle spese della Repubblica ellenica, e che quest'ultima sopporti le proprie spese.
Conclusione
58. Tenuto conto delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di dichiarare che:
«- La Repubblica ellenica, avendo omesso di menzionare, riguardo al contributo riscosso in occasione delle operazioni di macellazione, la categoria dei solipedi/equidi e non avendo fatto espresso riferimento ai volatili da cortile ai fini dell'applicazione del contributo di sezionamento, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del capitolo I, punti 1, lett. b), e 2, lett.a), dell'allegato della direttiva del Consiglio 22 dicembre 1993, 93/118/CE, che modifica la direttiva 85/73/CEE relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli sanitari delle carni fresche e delle carni di volatili da cortile, e del Trattato CE.
- Il ricorso è respinto per il resto».
Full & Egal Universal Law Academy