Conclusioni dell avvocato generale
1 Nella presente causa, la Commissione chiede alla Corte di dichiarare, in forza dell'art. 169 del Trattato CE, che la Repubblica ellenica non ha adeguatamente trasposto la direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/157/CEE, relativa alle pile e agli accumulatori contenenti talune sostanze pericolose (1).
2 La Commissione sostiene, segnatamente, che la Repubblica ellenica non ha dato attuazione all'art. 6 della direttiva.
3 Ai sensi dell'art. 1, la direttiva ha per oggetto il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sul ricupero e lo smaltimento controllato delle pile e degli accumulatori usati contenenti le sostanze pericolose.
4 Le norme della direttiva che interessano il ricorso di cui trattasi sono le seguenti:
«Articolo 6
Gli Stati membri elaborano programmi per raggiungere i seguenti obiettivi:
- riduzione del tenore dei metalli pesanti nelle pile e negli accumulatori;
- promozione della commercializzazione di pile e accumulatori contenenti minori quantità di sostanze pericolose e/o sostanze meno inquinanti;
- riduzione progressiva, nei rifiuti domestici, della quantità di pile e accumulatori usati previsti dall'allegato I;
- promozione della ricerca sulla riduzione del tenore di sostanze pericolose, sull'uso di sostanze sostitutive meno inquinanti nelle pile e negli accumulatori, nonché sui sistemi di riciclaggio;
- smaltimento separato delle pile e degli accumulatori usati previsti nell'allegato I.
I programmi sono elaborati, la prima volta, per un periodo di quattro anni con inizio il 18 marzo 1993. Essi devono essere comunicati alla Commissione al più tardi il 17 settembre 1992.
I programmi sono riveduti e aggiornati regolarmente, per lo meno ogni quattro anni, segnatamente in base ai progressi tecnici, alla situazione economica e alla situazione ambientale. I programmi modificati devono essere comunicati tempestivamente alla Commissione».
5 L'allegato I definisce i tipi di pile e di accumulatori che rientrano nel settore di applicazione della direttiva sulla base del tenore di mercurio, di cadmio e di piombo.
6 Nel novembre 1995, la Commissione inviava una lettera alla Repubblica ellenica, facendo presente che, a suo parere, i programmi di cui all'art. 6 non erano ancora stati elaborati. La Commissione sottolineava di non aver ancora ricevuto alcuna comunicazione da parte della Repubblica ellenica ex art. 6, e di non possedere nemmeno altre informazioni tali da poterle far concludere che la Repubblica ellenica avesse adempiuto l'obbligo di elaborare i suddetti programmi.
7 Il governo ellenico rispondeva, nel marzo 1999, segnalando alla Commissione l'esistenza di un decreto ministeriale ai sensi del quale i programmi di cui all'art. 6 avrebbero dovuti essere elaborati anteriormente al 18 marzo 1997 da parte di un organo appositamente creato. La Commissione riteneva tale risposta insufficiente in quanto, ai sensi dell'art. 6, i programmi di cui trattasi avrebbero dovuto essere comunicati entro e non oltre il 17 settembre 1992.
8 A seguito di nuova corrispondenza, che però non otteneva risultati soddisfacenti, la Commissione trasmetteva alla Repubblica ellenica, nell'aprile 1997, un parere motivato invitandola ad adottare i necessari provvedimenti per conformarsi a esso nel termine di due mesi dalla notifica.
9 Il governo ellenico, nel dicembre 1997, rispondeva facendo presente che il ministro competente aveva ordinato uno studio vertente sui programmi previsti all'art. 6. La Commissione riteneva che l'attuazione di tali programmi fosse pur sempre in fase preliminare, e pertanto decideva di proporre ricorso ex art. 169 del Trattato.
10 In sede di difesa, la Repubblica ellenica rileva che lo studio di cui al precedente punto 9 è terminato, ed è stato trasmesso al competente ministro per attuazione. Tale studio, relativo al «trattamento delle pile e degli accumulatori contenenti materie pericolose», da un lato, illustra la situazione attualmente esistente in Grecia nel settore, e, dall'altro, definisce gli obiettivi legati alla messa in opera dei programmi di cui all'art. 6. L'attuazione di tali programmi va effettuata da parte di un organo nazionale la cui creazione sarebbe imminente.
11 La Repubblica ellenica ritiene pertanto di aver messo in opera, e di continuare a mettere in opera, tutti gli sforzi possibili per far progredire la realizzazione dei programmi di cui all'art. 6.
12 In sede di replica, la Commissione non contesta gli sforzi compiuti dalle autorità elleniche per far avanzare i programmi imposti dall'art. 6 della direttiva, né il contributo che lo studio di cui trattasi rappresenta per la pianificazione e l'attuazione dei programmi medesimi. Tuttavia, lo studio si limita a giungere a talune conclusioni e proposte, finalizzate alla creazione di un quadro gestionale dei suddetti programmi.
13 La Commissione ritiene pertanto che i programmi non siano ancora stati attuati e che lo studio di cui trattasi possa considerarsi soltanto come una fase preliminare all'elaborazione dei programmi di cui all'art. 6.
14 In sede di controreplica, la Commissione menziona un progetto di legge recante il titolo «Provvedimenti e condizioni per una nuova gestione degli imballaggi e altri prodotti», il quale, tra l'altro, contiene disposizioni relative alla gestione delle pile e degli accumulatori, nonché alla creazione di un organo amministrativo di sorveglianza. La Repubblica ellenica ritiene così di aver compiuto tutti gli sforzi possibili per la realizzazione dei programmi di cui trattasi.
15 Ritengo che il ricorso della Commissione sia fondato. Ai sensi dell'art. 189 del Trattato CE, una direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere. Nella fattispecie, lo studio e il progetto di legge allegati dalla Repubblica ellenica non sono sufficienti a raggiungere l'effettivo risultato di cui all'art. 6, vale a dire l'elaborazione di un certo numero di programmi riguardanti le pile e gli accumulatori. Essi infatti non fanno che esporre un certo numero di programmi da elaborare ulteriormente.
16 Per giunta, la Repubblica ellenica non può invocare a sua difesa il fatto di aver compiuto e di continuare a compiere tutti gli sforzi possibili per rimediare al suo inadempimento. Ai fini di un azione ex art. 169 del Trattato è in effetti necessario il semplice accertamento obiettivo della trasgressione, e non già la prova di qualsivoglia inerzia od opposizione da parte dello Stato membro di cui trattasi (2).
Conclusioni
17 Pertanto, propongo alla Corte di:
1) dichiarare che, non avendo adottato né comunicato alla Commissione i programmi di cui all'art. 6 della direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/157/CEE, relativa alle pile e agli accumulatori contenenti sostanze pericolose, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del Trattato;
2) condannare la Repubblica ellenica alle spese.
(1) - GU L 78, pag. 38.
(2) - Sentenza 1_ marzo 1983, causa 301/81, Commissione/Belgio, (Racc. pag. 467).
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