Conclusioni dell avvocato generale
1 Con le questioni pregiudiziali da esso poste ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), il Tribunale di Treviso domanda alla Corte di giustizia di interpretare il regolamento 545/92/CEE (1) (in prosieguo: il «regolamento n. 545/92») e il regolamento n. 859/92/CEE (2) (in prosieguo: il «regolamento n. 859/92»), che, durante l'anno 1992, hanno disciplinato l'importazione di carne bovina - in concreto i prodotti «baby-beef» - proveniente dalle Repubbliche di Croazia e Slovenia e dalle ex Repubbliche iugoslave di Bosnia-Erzegovina, Macedonia e Montenegro.
I - I fatti della controversia principale
2 In data 28 settembre, 6 e 19 ottobre 1992, l'impresa Schiavon Silvano, convenuta nella controversia principale, effettuava tre operazioni di importazione di carne bovina («baby-beef») proveniente dalla ex Repubblica iugoslava di Macedonia, per un importo totale di LIT 179 903 600, in regime di sospensione delle imposte doganali e dell'IVA in attesa che fornisse la prova del proprio diritto a vedersi applicato il regime commerciale preferenziale disciplinato dal regolamento n. 545/92.
Per dimostrare la provenienza della carne, l'impresa presentava certificati rilasciati dal Savezni Trzisni Inspektorat di Belgrado, che era l'organismo della ex Repubblica federale di Iugoslavia competente in materia, in forza della normativa adottata per l'applicazione dell'Accordo di cooperazione tra la CEE e detto Stato.
3 Non ritenendo validi tali certificati per poter applicare alle merci importate il regime commerciale preferenziale, l'Amministrazione delle Finanze dello Stato-Dogana di Trieste, ricorrente nella controversia principale (in prosieguo: l'«Amministrazione ricorrente») intimava il pagamento di una somma totale di LIT 233 971 480 a titolo di prelievi all'importazione e di IVA maggiorati degli interessi corrispondenti. La compagnia assicuratrice che copriva i rischi dell'operazione pagava la somma di LIT 150 000 000 corrispondente al massimale previsto, cosicché il credito in favore dell'Amministrazione risultava pari a LIT 83 971 480.
L'impresa veniva dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Treviso 5 ottobre 1995.
4 Con ricorso presentato ai sensi dell'art. 101 della Legge fallimentare, l'Amministrazione ricorrente domandava l'insinuazione al passivo del fallimento Schiavon del proprio credito di LIT 83 971 480 in quanto credito privilegiato.
5 Le parti sono d'accordo sui seguenti punti: la carne bovina importata poteva fruire dei vantaggi fiscali previsti per le importazioni provenienti da determinati paesi non comunitari; il paese di provenienza era la ex Repubblica iugoslava di Macedonia; le merci erano accompagnate da certificati di provenienza rilasciati dal Savezni Trzisni Inspektorat; le importazioni furono effettuate nel periodo settembre-ottobre 1992.
Le parti si trovano in disaccordo, in sostanza, sulla questione se, mancando la designazione di un organismo abilitato a certificare tanto la provenienza quanto la natura dei prodotti in alcune delle Repubbliche della ex Iugoslavia, i certificati rilasciati dal Savezni Trzisni Inspektorat, che accompagnavano le merci immesse in libera pratica negli Stati membri successivamente al 5 aprile 1992, debbano considerarsi validi agli effetti della concessione dei benefici fiscali all'importazione, previsti dal regolamento n. 545/92.
II - Le questioni pregiudiziali
6 Al fine di risolvere tale controversia, il Tribunale di Treviso ha sottoposto a questa Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se l'art. 1 del regolamento n. 545/92 del Consiglio debba considerarsi immediatamente attributivo di un diritto soggettivo, in capo ai cittadini comunitari, alle agevolazioni all'importazione, con la conseguenza che, in mancanza dell'individuazione dell'organismo competente ad emettere la certificazione di provenienza in relazione ad alcune delle Repubbliche ex Jugoslave, tale diritto sussista ugualmente in presenza di certificazione rilasciata dall'ente in precedenza abilitato, sino all'individuazione del nuovo organismo.
2) Se, viceversa, l'elencazione di cui all'allegato I al regolamento n. 859/92 della Commissione sia tassativa e tale da privare di abilitazione all'emissione della certificazione il Savezni Trzisni Inspektorat».
III - La normativa comunitaria e il contesto nel quale è stata adottata
7 Nell'aprile del 1980, la Comunità e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica iugoslava, dall'altra, firmarono un accordo di cooperazione, approvato con regolamento n. 314/83 (3). In conseguenza del conflitto armato scoppiato in tale Stato nel 1991, l'accordo veniva sospeso (4). Successivamente, l'accordo veniva denunciato con effetto a partire dal 27 novembre 1991 (5), e il regolamento (CEE) n. 3300/91 (in prosieguo: il «regolamento n. 3300/91») sospendeva, a partire dal 15 novembre 1991, le concessioni commerciali fatte dalla Comunità (6).
8 Con il regolamento n. 3567/91/CEE (7) (in prosieguo: il «regolamento n. 3567/91») venivano concessi alle Repubbliche di Bosnia-Erzegovina, Croazia, Slovenia e alla ex Repubblica iugoslava di Macedonia vantaggi commerciali praticamente equivalenti a quelli fissati nell'accordo di cooperazione, rispetto a tutta una serie di prodotti tra cui non figurava il «baby beef».
Il regolamento n. 545/92, adottato il 3 febbraio 1992, segue la linea iniziata con il regolamento n. 3567/91, che data dagli inizi del mese di dicembre dell'anno precedente ed estende il regime commerciale preferenziale ad altri prodotti originari di tali Repubbliche (8).
9 L'art. 7 del regolamento n. 545/92, che disciplina i vantaggi commerciali concessi all'importazione di prodotti «baby-beef», al suo n. 3, che è quello che ci interessa per risolvere le questioni pregiudiziali sollevate, dispone:
«Per contribuire a stabilizzare il mercato interno della Comunità, la Commissione assicura che ciascuna Repubblica rispetta un ritmo di fornitura adeguato e prende tutte le disposizioni necessarie per garantire uno sviluppo ordinato delle sue esportazioni verso la Comunità, in particolare mediante un controllo efficace di ciascuna spedizione grazie ad un certificato che attesti che le merci sono originarie e provenienti dalla Repubblica interessata e corrispondono esattamente alla definizione dell'allegato E. Il testo del certificato è stabilito dalla Comunità».
Tale regolamento era applicabile solamente per l'anno 1992.
10 In applicazione dell'art. 10 del regolamento n. 545/92, che prevedeva l'adozione da parte della Commissione di norme di sviluppo delle disposizioni agricole, veniva approvato, il 3 aprile 1992, il regolamento n. 859/92, anch'esso al vaglio del giudice nazionale. Detto regolamento aveva come scopo quello di precisare i requisiti da soddisfare per poter beneficiare, nell'importazione di «baby-beef» nella Comunità, in provenienza dalle Repubbliche citate, del prelievo ridotto di cui all'art. 7 del regolamento n. 545/92. Ai sensi del suo art. 1:
«1. Il prelievo ridotto riscosso all'importazione, di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 545/92, si applica esclusivamente ai prodotti scortati dal certificato previsto all'articolo 7, paragrafo 3 dello stesso regolamento.
2. Il modulo di tale certificato figura nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1368/88.
[...]
4. Il certificato è valido soltanto se debitamente vidimato da uno degli organismi emittenti elencati nell'allegato I del presente regolamento».
11 Gli organismi emittenti che figurano all'allegato I sono: per la Repubblica di Croazia, l'«EUROINSPEKT» di Zagabria e, per la Repubblica di Slovenia, l' «INSPECT» di Lubiana.
12 L'art. 2 del regolamento n. 859/92 dispone:
«A richiesta degli interessati e su presentazione della prova che i prodotti immessi in libera pratica negli Stati membri nel periodo dal 1_ gennaio al 5 aprile 1992 erano scortati dal certificato di cui all'articolo 1, paragrafo 2, debitamente vidimato da un organismo figurante nell'allegato I oppure dall'organismo indicato nell'allegato II del presente regolamento, gli Stati membri rimborsano la differenza tra gli importi dei prelievi figuranti nella colonna 2 e rispettivamente nella colonna 4 del regolamento (CEE) n. 853/92, purché il luogo di emissione si trovi sul territorio geografico di una delle Repubbliche contemplate nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 545/92».
13 L'organismo emittente che figura all'allegato II è il «SAVEZNI TRZISNI INSPEKTORAT» di Belgrado.
14 Anche tale regolamento cessò di essere applicabile alle importazioni successive al 31 dicembre 1992 (9).
15 Il regolamento n. 1368/88 (10) ha determinato le condizioni per la concessione dei benefici commerciali previsti dal protocollo allegato all'accordo di cooperazione con la Iugoslavia, per l'importazione nella Comunità di carne bovina. In accordo con tale normativa, con l'immissione di tale carne in libera pratica nella Comunità, viene presentato un certificato rilasciato in Iugoslavia, il cui formato è descritto nel suo articolo 3. I certificati devono essere vidimati da un organismo emittente. Ai sensi del suo art. 6, applicabile alle operazioni che rientrano nell'ambito dei regolamenti nn. 545/92 e 859/92, un organismo emittente deve: essere riconosciuto come tale dal paese esportatore; impegnarsi a verificare le indicazioni contenute nei certificati; impegnarsi a fornire alla Commissione e agli Stati membri, su richiesta, ogni informazione atta a permettere la valutazione delle indicazioni contenute nei certificati; impegnarsi ad inviare alle autorità indicate nell'articolo 4, n. 2, la seconda copia di ciascun certificato vidimato entro tre giorni dalla data del rilascio.
IV - Il procedimento dinanzi alla Corte
16 Il governo italiano e la Commissione hanno presentato osservazioni scritte in questo procedimento nel termine previsto dall'art. 20 dello Statuto CE della Corte di giustizia. Dal momento che nessuna delle parti ha chiesto di presentare osservazioni orali, il Tribunale ha deciso, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 104, quarto comma, del suo regolamento di procedura, di rinunciare alla fase orale.
V - Esame delle questioni pregiudiziali
17 Occorre anzitutto chiarire l'oggetto delle questioni pregiudiziali poste dal giudice italiano, che vertono, in sostanza, sull'art. 1 del regolamento n. 545/92.
18 Questo articolo si limita a stabilire che i prodotti non figuranti nell'allegato II del trattato CE né nell'allegato A del regolamento, originari delle Repubbliche di Croazia e Slovenia e delle ex Repubbliche iugoslave di Bosnia-Erzegovina, Macedonia e Montenegro, potranno essere importati nella Comunità senza restrizioni quantitative né misure di effetto equivalente ed esenti da dazi doganali ed imposte di effetto equivalente.
I restanti articoli stabiliscono, per quanto ci interessa, che per i prodotti figuranti all'allegato B sono previsti dazi di importazione (art. 2); che le importazioni di prodotti di cui agli allegati CI, CII, CIII e CIV sono soggette a massimali annuali che, se oltrepassati, possono dar luogo al ripristino dei dazi doganali applicati nei confronti dei paesi terzi (art. 3); che per i prodotti agricoli di cui all'allegato D sono fissati dazi ridotti e contingenti tariffari (artt. 4, 5 e 6); e che per i prodotti «baby-beef» definiti all'allegato E sono fissati contingenti tariffari e un prelievo ridotto. Al fine di controllare efficacemente che le merci siano originarie di una determinata repubblica e che corrispondano esattamente alla definizione dell'allegato E, il n. 3 dell'art. 7 dispone che tale controllo si svolga attraverso un certificato redatto dalla Comunità.
19 Dato che il giudice nazionale lascia intendere chiaramente, nella sua ordinanza di rinvio, che le norme applicabili alla controversia principale e su cui ricadono i suoi dubbi sono quelle che si riferiscono all'importazione di prodotti «baby-beef» nella Comunità, credo che le norme da interpretare in questo caso siano l'art. 7 del regolamento n. 545/92 e il regolamento n. 859/92 adottato dalla Commissione per attuare quanto previsto da quella norma, cioè, per assicurare che ciascuna Repubblica rispetti un ritmo di fornitura adeguato e prenda tutte le disposizioni necessarie a garantire uno sviluppo ordinato delle sue esportazioni verso la Comunità.
A - Sulla prima questione
20 Ciò precisato, sembra chiaro che, mediante la prima delle due questioni poste, il Tribunale di Treviso intende sapere se i privati possano avvalersi dell'art. 7 del regolamento n. 545/92, insieme con il regolamento n. 859/92, per importare prodotti «baby-beef» nella Comunità a prelievo ridotto in modo che, in mancanza di un organismo abilitato a certificare la provenienza dei prodotti di una delle Repubbliche, e fintantoché questo non sia designato, il diritto all'importazione possa essere reso effettivo presentando un certificato vidimato dall'organismo abilitato anteriormente.
Sia il governo italiano che la Commissione ritengono che la risposta debba essere negativa. Posso affermare di essere d'accordo con loro.
21 Il regolamento n. 545/92 aveva introdotto un regime commerciale preferenziale, di carattere eccezionale, in favore di determinate Repubbliche della ex Federazione iugoslava, che non si basava su accordi conclusi tra la Comunità e tali Repubbliche. Questo regime commerciale preferenziale fu introdotto in modo unilaterale da parte delle Istituzioni europee, mediante regolamenti validi per un anno, di modo che il suo ambito di applicazione poteva essere modificato se così esigeva la situazione politica, e la possibilità di usufruire dei vantaggi che venivano concessi era subordinata a condizioni ritenute necessarie e che il Consiglio e la Commissione avevano fissato, anch'esse, in modo unilaterale.
22 Il suo art. 7 instaurava un regime specifico e completo di vantaggi commerciali per l'importazione di prodotti «baby-beef» all'interno della Comunità. I nn. 1 e 2 stabilivano, rispettivamente, un contingente comunitario annuale di 25 000 tonnellate, per il quale l'importo del prelievo all'importazione era pari al 20% del prelievo di base, e un secondo contingente annuale di 25 400 tonnellate, da utilizzare una volta esaurito il primo, per il quale l'importo del prelievo doveva essere pari al 50% del prelievo di base.
23 I requisiti da soddisfare affinché gli importatori potessero approfittare di tali vantaggi erano molteplici. In primo luogo, il prelievo più basso era previsto solo per il primo contingente annuale di 25 000 tonnellate e detta riduzione si applicava a condizione che il prezzo d'offerta franco frontiera, maggiorato del dazio doganale e del prelievo ridotto, fosse pari o superiore al prezzo di intervento comunitario per la categoria AU 3, maggiorato del 5%.
In secondo luogo, il prelievo pari al 50% del prelievo di base si applicava ad un secondo contingente annuale di 25 400 tonnellate, che veniva aperto una volta esaurito il primo, ed era sottoposto all'ulteriore condizione che il prezzo, calcolato nello stesso modo con cui veniva calcolato per il primo contingente, fosse uguale o superiore a quello risultante dall'applicazione del prelievo normale.
In terzo luogo, quando il prezzo del mercato comunitario era inferiore al 98% del prezzo di orientamento, si applicavano, all'interno di detti contingenti, limiti ulteriori, quali un numero massimo di tonnellate mensili, un quantitativo massimo di tonnellate non utilizzate che potevano essere riportate da un determinato mese al mese successivo, o dal periodo gennaio-maggio al periodo giugno-settembre, ed un volume massimo mensile di esportazioni ammesso in quest'ultimo periodo.
In quarto luogo, le Repubbliche alle quali si applicava tale regolamento erano obbligate a comunicare agli organi competenti della Comunità tutti i dati utili relativi ai prezzi praticati all'esportazione, nonché ai quantitativi e alla presentazione dei prodotti esportati (animali vivi, carcasse, quarti).
Da ultimo, ogni spedizione doveva essere controllata in modo efficace tramite un certificato che attestasse l'origine della merce e la sua esatta corrispondenza alla definizione di cui all'allegato E.
24 Come si vede, l'art. 7 del regolamento n. 545/92 non attribuiva agli operatori economici un diritto automatico ad ottenere la riduzione del prelievo sull'importazione di prodotti «baby-beef» all'interno della Comunità. Tale diritto era invece subordinato alla concorrenza di svariate condizioni, delle quali solo quella relativa alla presentazione del certificato dipendeva dagli operatori, mentre le altre erano legate a fattori come il numero globale di tonnellate importate, o il prezzo sul mercato comunitario, il cui controllo e verifica erano demandati alla Commissione.
25 Ritengo, per tali motivi, che l'art. 7 del regolamento n. 545/92, durante il suo periodo di vigenza, non concedesse ai privati un diritto incondizionato all'importazione di prodotti «baby-beef» nella Comunità, poiché la sua applicazione era subordinata ad una serie di requisiti, la maggior parte dei quali dipendevano da fattori estranei agli operatori economici stessi e la cui esistenza doveva essere valutata da parte della Commissione, la quale poteva, con un certo margine di discrezionalità, adottare provvedimenti in base alle verifiche da essa effettuate.
B - Sulla seconda questione
26 Con la seconda questione, il Tribunale di Treviso chiede l'interpretazione del regolamento n. 859/92 per sapere, concretamente, quali fossero gli organismi emittenti abilitati, per l'anno 1992, a vidimare i certificati di cui all'art. 7, n. 3, del regolamento n. 545/92.
27 La Commissione, sulla base dei poteri conferitile dal regolamento n. 545/92 per dare attuazione alle sue norme, adottava, il 3 aprile 1992, il regolamento n. 859/92, che entrava in vigore il 6 aprile dello stesso anno. Secondo quanto previsto dall'art. 1, l'applicazione dei prelievi ridotti era subordinata alla presentazione di un certificato che doveva accompagnare i prodotti e il cui modello figurava nel regolamento n. 1368/88.
Tale certificato, secondo quanto stabilito all'art. 7, n. 3, del regolamento n. 545/92, aveva due scopi: dimostrare che le merci che accompagnava erano originarie della Repubblica a cui apparteneva l'organismo emittente che lo aveva vidimato, e assicurare che le merci corrispondessero esattamente alla definizione di prodotti «baby-beef» che figurava nell'allegato E di detto regolamento.
28 Orbene, il certificato era valido solamente se era vidimato da uno degli organismi elencati nel suo allegato I (11), mentre in quella lista non figurava nessun organismo emittente per la ex Repubblica iugoslava di Macedonia, visto che i due che figuravano in essa erano quello croato e quello sloveno (12).
29 Ai sensi dell'art. 12 del regolamento n. 545/92, il regime di importazione da esso disciplinato era applicabile a partire dal 1_ gennaio al 31 dicembre 1992. Dal momento che il regolamento di applicazione adottato dalla Commissione entrò in vigore solo il 6 aprile di quell'anno, l'art. 2 di esso aveva disposto che detto regolamento avrebbe trovato applicazione retroattiva. Infatti, secondo tale disposizione, gli Stati membri dovevano rimborsare la differenza tra gli importi dei prelievi indicati dal regolamento n. 853/92 (13) nelle colonne 2 e 4 del suo allegato (14), su richiesta degli interessati, se dimostravano che i prodotti «baby-beef» immessi in libera pratica negli Stati membri tra il 1_ gennaio e il 5 aprile 1992 erano accompagnati dal certificato rilasciato nel territorio di una delle Repubbliche citate.
Per le importazioni effettuate durante tale periodo si accettava che i certificati fossero vidimati da uno degli organismi di cui all'allegato I, cioè quello della Repubblica di Croazia o quello della Repubblica di Slovenia, oppure dall'organismo indicato nel suo allegato II, che era il Savezni Trzisni Inspektorat di Belgrado, organismo emittente abilitato in forza della normativa di attuazione dell'Accordo di cooperazione tra la Comunità e la Repubblica iugoslava, nell'ambito delle concessioni commerciali, che furono sospese dal regolamento n. 3300/91.
30 Da tale normativa deriva che i certificati vidimati dal Savezni Trzisni Inspektorat di Belgrado erano validi per poter richiedere il rimborso della differenza tra gli importi di determinati prelievi solo se relativi a merci immesse in libera pratica all'interno degli Stati membri prima del 6 aprile 1992. Dal momento che l'impresa convenuta nella controversia principale aveva effettuato le operazioni di importazione controverse i giorni 28 settembre e 6 e 9 ottobre 1992, il certificato accompagnante le merci, vidimato da tale organismo, non permetteva l'applicazione a dette merci del prelievo ridotto all'importazione.
31 Dal momento che il Savezni Trzisni Inspektorat di Belgrado apparteneva alla Repubblica di Serbia, e che i certificati ivi rilasciati non potevano attribuire il diritto di usufruire del regime commerciale preferenziale, l'accettazione dei certificati vidimati dalle succursali di detto organismo presenti nel territorio delle altre Repubbliche avrebbe potuto essere giustificata fintantoché la Commissione non avesse riconosciuto i loro rispettivi organismi emittenti. Ciò non significa, tuttavia, che non si potesse iniziare ad applicare il regime preferenziale, né che la competenza di tale organismo dovesse essere prorogata fintantoché la Commissione fosse arrivata ad identificare un organismo in ognuna delle Repubbliche, che potesse ritenersi sufficientemente affidabile per affidargli il controllo delle esportazioni verso la Comunità.
32 La Corte ha affrontato tale questione nella sentenza Anastasiou (15), pronunciata in una causa in cui si dubitava se le autorità doganali degli Stati membri dovessero autorizzare i certificati di circolazione che attestavano l'origine cipriota delle merci, rilasciati dalla comunità turca della parte settentrionale dell'isola di Cipro. La Corte rileva che il sistema dei certificati di circolazione come mezzi di prova dell'origine dei prodotti è fondato sul principio dell'affidamento istituzionale e della collaborazione fra le autorità competenti dello Stato di esportazione e quelle dello Stato di importazione (16). Essa aggiunge inoltre che il riconoscimento dei certificati da parte delle autorità doganali dello Stato di importazione dimostra un completo affidamento di queste ultime nel sistema di controllo dell'origine dei prodotti attuato dalle competenti autorità dello Stato di esportazione. Ciò dimostra altresì che lo Stato di importazione non dubita che il controllo a posteriori, le consultazioni e la soluzione di eventuali controversie sull'origine dei prodotti o sull'esistenza di frodi potranno svolgersi efficacemente grazie alla collaborazione delle amministrazioni interessate (17).
33 La Corte concludeva nella sentenza citata che un sistema del genere può funzionare solo qualora le procedure di collaborazione amministrativa vengano rigorosamente rispettate. Ora, siffatta cooperazione è esclusa con le autorità di un'entità, come quella stabilita nella parte settentrionale di Cipro, che non è riconosciuta dalla Comunità né dagli Stati membri, i quali riconoscono unicamente la Repubblica di Cipro (18).
Ritengo che, a maggior ragione, occorra giungere alla stessa conclusione riguardo alla cooperazione con le autorità e gli organismi di uno Stato come la Repubblica di Serbia, la quale neppure beneficiava del regime commerciale preferenziale introdotto dal regolamento n. 545/92.
34 Riguardo alla differenza di trattamento tra le repubbliche beneficiarie del regime commerciale preferenziale a seconda del fatto che avessero o meno designato un organismo emittente che la Commissione potesse ritenere affidabile, la Corte di giustizia ha anche ricordato nella sua giurisprudenza che non esiste nel Trattato alcun principio generale che imponga alla Comunità, nelle relazioni esterne, di concedere sotto tutti gli aspetti un trattamento uguale ai vari paesi terzi, ed ha inoltre affermato che, se una differenza di trattamento fra paesi terzi non è incompatibile col diritto comunitario, non si può nemmeno considerare incompatibile con tale diritto la differenza di trattamento fra operatori economici comunitari che sia solo una conseguenza automatica dei diversi trattamenti riservati ai paesi terzi coi quali tali operatori hanno stretto relazioni commerciali (19).
35 Una volta venuta meno, con l'entrata in vigore del regolamento n. 859/92, la validità del certificato vidimato dal Savezni Trzisni Inspektorat di Belgrado, tali operatori economici non possono, per svariate ragioni, neppure far valere una violazione del principio del legittimo affidamento. In primo luogo, perché, una volta pubblicato, nella Gazzetta ufficiale del 15 novembre 1991, il regolamento n. 3300/91, che sospendeva le concessioni commerciali previste dall'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Iugoslavia, detti operatori erano già informati del fatto che i certificati rilasciati da tale organismo non avrebbero dato il diritto di beneficiare dei vantaggi commerciali per le importazioni nella Comunità. In secondo luogo, per il fatto che il regolamento n. 859/92, pubblicato il 4 aprile 1992, specifica chiaramente che i certificati vidimati da tale organismo si ritengono validi se relativi a merci immesse in libera pratica negli Stati membri tra il 1_ gennaio e il 5 aprile.
36 Per i motivi di cui sopra ritengo si debba risolvere la seconda questione pregiudiziale dichiarando che gli organismi emittenti abilitati a vidimare i certificati di cui all'art. 7, n. 3, del regolamento n. 545/92 durante il 1992, sono quelli che figurano elencati nell'allegato I del regolamento n. 859/92, e che la competenza del Savezni Trzisni Inspektorat di Belgrado non poteva essere prorogata oltre il 5 aprile 1992, sebbene durante tutto il 1992 non sia stato designato alcun organismo emittente abilitato a rilasciare detti certificati per il territorio della ex Repubblica iugoslava di Macedonia.
VI - Conclusione
37 Alla luce delle considerazioni svolte sopra propongo alla Corte di giustizia di rispondere alle questioni pregiudiziali sottopostele dal Tribunale di Treviso nella seguente maniera:
«1) L'art. 7 del regolamento (CEE) del Consiglio 3 febbraio 1992, n. 545, relativo al regime applicabile alle importazioni nella Comunità di prodotti originari delle Repubbliche di Croazia e Slovenia e delle Repubbliche iugoslave di Bosnia-Erzegovina, Macedonia e Montenegro, non attribuisce ai privati un diritto incondizionato all'importazione di prodotti "baby-beef" all'interno della Comunità durante il periodo della sua validità, poiché la sua applicazione era subordinata ad una serie di requisiti, la maggior parte dei quali dipendeva da fattori estranei agli operatori economici stessi e la cui esistenza doveva essere valutata dalla Commissione, che aveva la facoltà di adottare misure sulla base di accertamenti da svolgersi con un certo margine di discrezionalità.
2) Gli organismi emittenti abilitati a vidimare i certificati di cui all'art. 7, n. 3, del regolamento n. 545/92, per l'anno 1992, sono quelli che figurano elencati nell'allegato I del regolamento (CEE) della Commissione 3 aprile 1992, n. 859, che stabilisce le modalità di applicazione per l'importazione di taluni prodotti del settore delle carni bovine originari delle Repubbliche di Croazia e Slovenia e delle Repubbliche iugoslave di Bosnia-Erzegovina, Macedonia e Montenegro. La competenza del Savezni Trzisni Inspektorat di Belgrado non poteva essere prorogata oltre il 5 aprile 1992, nonostante che, per tutto il 1992, non fosse stato designato nessun organismo competente nel territorio della ex Repubblica iugoslava di Macedonia competente a vidimare detti certificati».
(1) - Regolamento (CEE) del Consiglio 3 febbraio 1992, n. 545, relativo al regime applicabile alle importazioni nella Comunità di prodotti originari delle Repubbliche di Croazia e Slovenia e delle Repubbliche iugoslave di Bosnia-Erzegovina, Macedonia e Montenegro (GU L 63, pag. 1).
(2) - Regolamento (CEE) della Commissione 3 aprile 1992, n. 859, che stabilisce le modalità di applicazione per l'importazione di taluni prodotti del settore delle carni bovine originari delle Repubbliche di Croazia e Slovenia e delle Repubbliche iugoslave di Bosnia-Erzegovina, Macedonia e Montenegro (GU L 89, pag. 26).
(3) - Regolamento (CEE) del Consiglio 24 gennaio 1983, n. 314, relativo alla conclusione dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Iugoslavia (GU L 41, pag. 1).
(4) - Decisione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, 11 novembre 1991, 91/586/CECA, CEE, recante sospensione dell'applicazione degli accordi tra la Comunità europea, i suoi Stati membri e la Repubblica socialista federativa di Iugoslavia (GU L 315 del 15.11.1991, pag. 47).
(5) - Decisione del Consiglio 25 novembre 1991, n. 91/602/CEE, relativa alla denuncia dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Iugoslavia (GU L 325 del 27.11.1991, pag. 23).
(6) - Regolamento (CEE) del Consiglio 11 novembre 1991, n. 3300, recante sospensione delle concessioni commerciali previste dall'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Iugoslavia (GU L 315 del 15.11.1991, pag. 1).
(7) - Regolamento (CEE) del Consiglio 2 dicembre 1991, n. 3567, relativo al regime applicabile alle importazioni di prodotti originari delle Repubbliche di BosniaErzegovina, Croazia, Macedonia e Slovenia (GU L 342 del 12.12.1991, pag. 1).
(8) - Tale regolamento è stato modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 1_ giugno 1992, n. 1433, recante modifica, dei regolamenti (CEE) n. 3587/91, (CEE) n. 545/92, (CEE) n. 546/92 e (CEE) n. 547/92 per quanto riguarda le Repubbliche di Bosnia-Erzegovina e del Montenegro (GU L 151, pag. 7). Detto regolamento ha ritirato il Montenegro dalla lista dei paesi beneficiari poiché tale Stato aderì alla nuova Repubblica federale di Iugoslavia fondata dalla Serbia e contro la quale il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite impose un embargo economico nella sua decisione 757(1992), del 30 maggio 1992.
(9) - Il regolamento (CEE) del Consiglio 21 dicembre 1992, n. 3953, relativo al regime applicabile alle importazioni nella Comunità di prodotti originari delle Repubbliche di Bosnia- Erzegovina, Croazia e Slovenia e del territorio dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia (GU L 406, pag. 1), sostituì il regolamento n. 545/92. La Commissione adottò il regolamento (CEE) 29 gennaio 1993, n. 185, che stabilisce le modalità di applicazione di taluni prodotti del settore delle carni bovine originarie delle Repubbliche di Bosnia-Erzegovina, Croazia, Slovenia e del territorio dell'ex repubblica iugoslavia di Macedonia (GU L 22, pag. 70), che indica nel suo allegato il «Cargoinspect» di Skopje quale organismo emittente abilitato a rilasciare i certificati di origine per l'importazione di merci provenienti dal territorio della ex Repubblica iugoslava di Macedonia.
(10) - Regolamento (CEE) della Commissione 18 maggio 1988, n. 1368, che determina le condizioni d'ammissione nelle sottovoci della nomenclatura combinata previste nell'allegato E del protocollo aggiuntivo all'accordo di cooperazione fra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Iugoslavia che stabilisce un nuovo regime commerciale di taluni animali vivi nella specie bovina domestica e di talune carni nella specie bovina (GU L 126, pag. 26).
(11) - La Commissione sostiene nelle sue osservazioni che alla riunione tenutasi nei giorni 19 e 20 marzo 1992, a Zagabria, e alla quale le autorità delle Repubbliche interessate furono invitate affinché indicassero gli organismi che potevano rilasciare i certificati nel settore della carne bovina, solo le autorità croate e slovene poterono garantire la creazione di strutture amministrative adeguate a permettere il funzionamento corretto del regime preferenziale fissato dall'art. 7 del regolamento n. 545/92. Inoltre le autorità della ex Repubblica iugoslava di Macedonia non erano neppure presenti alla riunione.
(12) - La Commissione indica che solo nel mese di gennaio 1993 la ex Repubblica iugoslava di Macedonia designò un organismo emittente. Tale organismo, denominato Cargoinspect, di Skopje, venne inserito nell'allegato del regolamento (CEE) della Commissione n. 185/93, applicabile a partire dal 1_ gennaio 1993.
(13) - Regolamento (CEE) della Commissione 3 aprile 1992, n. 853, che fissa i prelievi all'importazione di bovini vivi e di carni bovine diverse dalle carni congelate (GU L 89 del 4.4.1992, pag. 11).
(14) - I codici NC presenti in tale allegato, corrispondenti agli animali vivi della specie bovina e alla loro carne, coincidono con quelli di cui all'allegato E del regolamento n. 545/92. Quando tali prodotti provenivano dalla Croazia, dalla Slovenia, dalla Bosnia-Erzegovina, dalla Macedonia e dal Montenegro, il prelievo applicabile era circa il 17% di quello che si applicava agli altri paesi terzi.
(15) - Sentenza 5 luglio 1994, causa C-432/92, Anastasiou e altri, (Racc. pag. I-3087).
(16) - Ibidem, punto 38. Si vedano anche le sentenze 12 luglio 1984, causa 218/83, Les Rapides Savoyards e a. (Racc. pag. 3105), e 7 dicembre 1993, causa C-12/92, Huygen e a. (Racc. pag. I-6381).
(17) - Ibidem, punto 39.
(18) - Ibidem, punto 40.
(19) - Sentenza 28 ottobre 1982, causa 52/81, Faust/Commissione (Racc. pag. 3745, punto 25).
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