Conclusioni dell avvocato generale
1. Nell'ambito di una controversia tra lo Hauptzollamt Neubrandenburg e la società Lensing & Brockhausen GmbH (in prosieguo: la «Lensing & Brockhausen»), il Bundesfinanzhof ha sottoposto alla Corte di giustizia due questioni pregiudiziali relative all'interpretazione dell'art. 36 del regolamento (CEE) del Consiglio 13 dicembre 1976, n. 222, relativo al transito comunitario , come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 22 febbraio 1990 , n. 474, e dell'art. 11 bis del regolamento (CEE) della Commissione 27 marzo 1987, n. 1062, recante disposizioni di applicazione e misure di semplificazione del regime di transito comunitario , come modificato dal regolamento (CEE) della Commissione 29 maggio 1990, n. 1429 .
La controversia principale
2. L'8 luglio 1992 la Lensing & Brockhausen, un'agenzia doganale, ha domandato allo Hauptzollamt Neubrandenburg di applicare ad una spedizione di profilati di acciaio provenienti dalla Polonia la procedura del transito comunitario esterno. La dichiarazione detta «T 1» indicava come destinataria la società Ateliers Metalgroup di Marcinelle (Belgio) e come ufficio di destinazione Charleroi (Belgio).
3. La data limite per la presentazione della spedizione era stata fissata al 16 luglio 1992. Con lettera 22 gennaio 1993 lo Hauptzollamt ha informato la Lensing & Brockhausen che la procedura di transito non era stata verificata e ha richiesto la sua cooperazione per chiarificare i fatti. Un avviso di ricerca, inviato il 3 maggio 1993 all'ufficio di destinazione, rimaneva senza esito. Non avendo tale ufficio reagito neanche alla diffida inviata in data 12 ottobre 1994, lo Hauptzollamt emetteva, in data 19 gennaio 1995, un avviso di pagamento relativo ai dazi doganali e all'IVA all'importazione.
4. Il 5 febbraio 1995 la Lensing & Brockhausen presentava un reclamo avvalendosi di una lettera di carico CMR per dimostrare che la società Ateliers Metalgroup aveva ricevuto e pagato i profilati di acciaio.
5. Con lettera 6 settembre 1995, le autorità belghe hanno confermato che la spedizione non era stata presentata all'ufficio di destinazione e hanno allegato una dichiarazione della ditta Ateliers Metalgroup secondo la quale le merci fornite erano destinate alla ditta DVL Industries (in prosieguo: la «DVL»). Secondo le informazioni di cui disponevano le autorità belghe, era impossibile dimostrare se le merci dichiarate sui documenti di transito erano effettivamente state oggetto di formalità doganali. La DVL sarebbe nel frattempo stata dichiarata fallita.
6. Con decisione 2 gennaio 1996, i dazi doganali e l'IVA all'importazione sono stati riportati dalle autorità tedesche a 6 544,90 DEM, e il reclamo respinto per il resto.
7. Nell'ambito di un ricorso dinanzi al Finanzgericht, la Lensing & Brockhausen ha fatto valere che le merci erano state ricevute il 9 luglio 1992 dalla società Ateliers Metalgroup, cioè nel termine per la presentazione in dogana, cosa che emergerebbe dalla lettera di carico CMR. La facoltà di riscuotere i dazi apparteneva esclusivamente, secondo essa, allo Stato membro sul territorio del quale l'infrazione era stata accertata; poco importava che tali dazi non avessero potuto essere recuperati presso l'impresa destinataria dalle autorità doganali belghe. Tale ricorso è stato accolto, avendo il Finanzgericht ritenuto che il potere di esigere il pagamento dei dazi apparteneva alle autorità doganali belghe e non all'amministrazione tedesca.
8. Lo Hauptzollamt ha presentato ricorso per cassazione («Revision») dinanzi al Bundesfinanzhof. A sostegno del suo ricorso, lo Hauptzollamt ha sostenuto, in particolare, che le condizioni per il rimborso di cui all'art. 36, n. 3, terzo comma, del regolamento n. 222/77 non erano soddisfatte.
9. L'art. 36 del regolamento n. 222/77, fatto valere dallo Hauptzollamt, ha lo scopo di determinare lo Stato competente in materia di recupero dei dazi di entrata allorché un'infrazione o un irregolarità è stata commessa nel corso o in occasione di un'operazione di transito comunitario. Dal n. 1 di tale articolo emerge che, quando è stato commesso un illecito o un irregolarità «in un determinato Stato membro, l'azione per il recupero dei dazi e degli altri diritti e tributi eventualmente esigibili è posta in essere da tale Stato membro in conformità delle sue disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, senza pregiudizio dell'esercizio delle azioni penali».
10. Per il caso in cui il luogo dell'infrazione o dell'irregolarità non possa essere dimostrato, i nn. 2 e 3 indicano tutta una serie di presunzioni che permettono di prevenire conflitti di competenza.
11. Così, in forza dell'art. 36, n. 3,
«quando la spedizione non è stata presentata all'ufficio di destinazione e non è possibile stabilire il luogo dell'infrazione o dell'irregolarità, questa infrazione o irregolarità è ritenuta essere stata commessa:
- nello Stato membro da cui dipende l'ufficio di partenza,
ovvero
- nello Stato membro da cui dipende l'ufficio di passaggio all'entrata nella Comunità ed a cui è stato consegnato un avviso di passaggio,
a meno che, entro un termine da stabilire, non venga apportata la prova, con soddisfazione delle autorità competenti, della regolarità dell'operazione di transito ovvero del luogo ove l'infrazione o l'irregolarità è stata effettivamente commessa.
Se, in mancanza di una tale prova, si continua a ritenere detta infrazione o irregolarità commessa nello Stato membro di partenza, ovvero nello Stato membro di entrata di cui al primo comma, secondo trattino, i dazi ed altri diritti e tributi inerenti alle merci in questione vengono riscossi da tale Stato membro conformemente alle proprie disposizioni legislative, regolamentari e amministrative.
Se, prima della scadenza del termine di tre anni a decorrere dalla data di registrazione della dichiarazione T 1, è possibile determinare lo Stato membro in cui la suddetta infrazione o irregolarità è stata effettivamente commessa, tale Stato membro procede, conformemente alle proprie disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative, al recupero dei dazi ed altri diritti e tributi (salvo quelli già riscossi, conformemente al secondo comma, a titolo di risorse proprie della Comunità) inerenti alle merci in questione. In tal caso, non appena viene fornita la prova di tale recupero, i dazi e gli altri diritti e tributi inizialmente riscossi (salvo quelli già riscossi a titolo di risorse proprie della Comunità) sono rimorsati.
(...)».
12. Il Bundesfinanzhof ha espresso dubbi sull'interpretazione dell'art. 36 del regolamento n. 222/77, in combinato disposto con l'art. 11 bis del regolamento n. 1062/87. Quest'ultimo articolo precisa ulteriormente la procedura da seguire quando la spedizione non è stata presentata all'ufficio di destinazione e dispone che:
«1. L'ufficio di partenza dà notifica all'obbligato principale, quanto prima possibile e comunque entro la fine dell'undicesimo mese successivo alla data di registrazione della dichiarazione di transito comunitario del fatto che le merci facenti parte di una spedizione non sono state presentate all'ufficio di destinazione e non è accertabile il luogo in cui è stata commessa l'infrazione o l'irregolarità.
2. La notifica di cui al paragrafo 1 deve indicare, in particolare, il termine entro il quale può essere addotta all'ufficio di partenza, in modo soddisfacente per le autorità competenti, la prova della regolarità dell'operazione di transito o del luogo in cui l'infrazione o l'irregolarità è stata effettivamente commessa.
Tale termine è di tre mesi, a decorrere dalla data della notifica di cui al paragrafo 1. Se allo scadere di tale termine la prova di cui sopra non è addotta, lo Stato membro competente procede alla riscossione dei dazi e degli altri diritti e tributi interessati. Qualora tale Stato membro con coincida con quello in cui si trova l'ufficio di partenza, quest'ultimo informa senza ritardo in proposito lo Stato membro competente».
13. Nel caso di specie, il giudice del rinvio accerta proprio che l'ufficio di partenza non ha indicato, nei confronti dell'obbligato principale, il termine, di cui all'art. 11 bis, nel quale la prova della regolarità dell'operazione di transito o del luogo in cui l'infrazione è stata effettivamente commessa poteva essere apportata.
14. Alla luce di tali circostanze, nutrendo dubbi sulle conseguenze da trarre dal mancato rispetto della procedura di cui all'art. 11 bis, in particolare allorché i dazi di importazione non possono più essere percepiti in quanto è maturata la prescrizione nello Stato membro in cui sarebbe alla fine provato che l'infrazione è stata commessa, il giudice del rinvio ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se il combinato disposto dell'art. 36, n. 3, primo comma, del regolamento (CEE) n. 222/77 e dell'art 11 bis, n. 2, del regolamento (CEE) n. 1062/87 sia da interpretare nel senso che lo Stato membro di partenza è competente per la riscossione dei dazi di entrata unicamente allorquando, in caso di mancata nuova presentazione delle merci alla dogana di destinazione, sia stato inizialmente fissato nei confronti dell'obbligato in via principale il termine di tre mesi previsto all'art. 11 bis, n. 2, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1062/87, e questi non abbia apportato la prova prevista dalla norma summenzionata.
2) In caso di risposta affermativa alla questione sub 1), se l'art. 36, n. 3, terzo comma, del regolamento (CEE) n. 222/77 sia da interpretare nel senso che esso trova applicazione anche nel caso in cui un ufficio doganale dello Stato membro di partenza, senza alcuna imposizione di termini ai sensi dell'art. 11 bis, n. 2, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1062/87, abbia riscosso i dazi relativi alle merci sdoganate per il transito, con la conseguenza che detto Stato membro di partenza è tenuto a rimborsare i dazi erroneamente fissati e riscossi unicamente allorquando si provi che lo Stato membro del luogo in cui effettivamente si è verificata l'irregolarità abbia a sua volta riscosso i relativi dazi. Se inoltre sussista differenza tra i dazi riscossi a titolo di risorse proprie della Comunità ed altri dazi (nazionali)».
Osservazioni preliminari
15. La Lensing & Brockhausen manifesta dubbi riguardo alla pertinenza delle questioni pregiudiziali per l'esito della controversia principale. Più in particolare, essa ritiene che i fatti della causa debbano essere valutati alla luce dell'art. 36, n. 1, del regolamento n. 222/77 e non alla luce delle disposizioni sulle quali vertono le questioni pregiudiziali.
16. Infatti, l'art. 36, n. 1, si applicherebbe nel caso in cui vi siano state infrazioni alle regole della procedura di transito comunitario e in cui sia noto lo Stato membro nel quale tale infrazione si è prodotta, mentre l'art. 36, n. 3, si applicherebbe nel caso in cui vi sia stata infrazione senza che si sappia in quale Stato tale infrazione si è prodotta. Ora, nella fattispecie, l'infrazione non può essere stata commessa che in Belgio, presso il destinatario, e, pertanto, è l'art. 36, n. 1 , che diventa applicabile.
17. Cosa si deve pensare riguardo a tale ragionamento? Ritengo che certamente l'art. 36, n. 1, fissa un principio generale, cioè che il recupero dei dazi deve essere intrapreso da parte dello Stato membro nel quale è stata commessa un'infrazione o una irregolarità allorché tale Stato membro è stato identificato. Ciò è confermato dal fatto che l'art. 36, n. 3, anch'esso conduce al rinvio della competenza verso tale Stato membro nelle diverse ipotesi in cui, dopo un periodo di ricerca e di incertezza riguardo al luogo dell'infrazione, si dimostri che questa è stata commessa in uno Stato membro diverso da quello in cui si trova l'ufficio di partenza.
18. Da un altro lato, non si può tuttavia dimenticare il fatto che l'art. 36, n. 1, fa riferimento ad una infrazione o ad una irregolarità qualsiasi, allorché l'art. 36, n. 3, si riferisce ad un'ipotesi concreta, cioè quella in cui, come nella presente causa, non vi è stata presentazione della spedizione all'ufficio di destinazione.
19. Inoltre, tale paragrafo ha precisamente come scopo quello di coprire ipotesi in cui, come nella fattispecie, il luogo dell'infrazione, sconosciuto al debitore, viene determinato solo successivamente.
20. In rapporto al n. 1, il n. 3 dell'art. 36 deve, pertanto, essere considerato come una norma speciale ed è quindi proprio tale disposizione, così come l'art. 11 bis del regolamento n. 1062/87, che occorre interpretare al fine di permettere al giudice del rinvio di decidere la controversia pendente di fronte ad esso.
Sulla prima questione
21. Con la prima questione il Bundesfinanzhof vuole sapere se, ai sensi dell'art. 36, n. 3, del regolamento n. 222/77, in combinato disposto con l'art. 11 bis, n. 2, del regolamento n. 1062/87, lo Stato membro da cui dipende l'ufficio di partenza possa procedere al recupero dei dazi all'importazione solo se ha indicato all'obbligato principale che egli dispone di un termine di tre mesi per apportare la prova del luogo dell'infrazione o dell'irregolarità e che tale prova non è stata apportata in detto termine.
22. La Lensing & Brockhausen ritiene che dal combinato disposto dell'art. 36, n. 3, primo comma, del regolamento 222/77 e dell'art. 11 bis del regolamento n. 1062/87 risulta che, affinché uno Stato membro possa regolarmente procedere al recupero dei dazi di entrata, dovrebbero essere soddisfatte le seguenti condizioni: deve esservi un dubbio sull'esistenza di una rappresentazione regolare; il luogo in cui l'infrazione si è prodotta non deve ancora essere determinato; l'ufficio di partenza deve intimare formalmente all'obbligato principale di apportare, nel termine di tre mesi, la prova della presentazione o del luogo in cui è stata commessa l'infrazione.
23. In funzione del risultato della messa in mora, la competenza sarebbe distribuita tra gli Stati membri e, in particolare, se l'obbligato principale prova in quale luogo si è prodotta l'infrazione, è lo Stato membro sul territorio del quale l'infrazione è stata commessa che è competente a procedere al recupero dei dazi.
24. Tale procedura avrebbe un carattere obbligatorio allorché si è in presenza di una ipotesi coperta dall'art. 36, n. 3, primo comma, del regolamento n. 222/77. Se si dovesse ammettere che gli Stati membri non sono tenuti a rispettare tale procedura, ciò sarebbe come, secondo la Lensing & Brockhausen, dare all'art. 36, n. 3, primo comma, del regolamento n. 222/77 e in particolare all'art. 11 bis del regolamento n. 1062/87 un effetto esattamente opposto al loro senso reale, nonché all'obiettivo perseguito, che è di ripartire chiaramente le competenze tra gli Stati membri e quindi di evitare i conflitti di competenza.
25. Essa ritiene quindi che, non avendo intimato formalmente all'obbligato principale di apportare, entro il termine di tre mesi, la prova dell'infrazione, lo Stato membro interessato non è abilitato a procedere al recupero dei dazi all'importazione.
26. Il governo tedesco osserva che le disposizioni dell'art. 36, n. 3, primo comma, del regolamento n. 222/77, letto in combinato disposto con l'art. 11 bis del regolamento n. 1062/87, sono dirette a determinare quale sia lo Stato competente ad assicurare, in un breve termine, la riscossione dei dazi doganali ed altre imposte in caso d'infrazione alle norme del transito comunitario. Per assicurare il recupero di tali dazi, anche nell'ipotesi in cui il luogo dell'infrazione non possa essere chiaramente dimostrato, l'art. 36, n. 3, primo comma, contiene la presunzione che l'infrazione sia stata commessa nello Stato membro da cui dipende l'ufficio di partenza. Il mancato recupero, per il solo fatto che non sia stato possibile dimostrare il luogo dell'infrazione, può così essere evitato.
27. I termini fissati all'art. 11 bis del regolamento n. 1062/87 servirebbero unicamente a disciplinare formalmente la procedura amministrativa di accertamento del luogo effettivo dell'infrazione, allo scopo di determinare lo Stato membro competente per il recupero dei dazi, ad accelerare tale recupero e, di conseguenza, a garantire la percezione delle risorse proprie della Comunità. Interpretare l'art. 11 bis del regolamento n. 1062/87 nel senso che la notifica del termine sarebbe una condizione imperativa per stabilire la presunzione che l'infrazione ha avuto luogo nello Stato membro di partenza e, pertanto, per riconoscere la competenza di tale Stato membro, significherebbe che, quando nessun termine è stato fissato, nessuno Stato membro sarebbe competente per il recupero dei dazi doganali e delle altre imposte, di modo che tale recupero non sarebbe assicurato nonostante un'infrazione debitamente accertata. Orbene, secondo il governo tedesco, ciò sarebbe contrario alla volontà del legislatore comunitario.
28. Secondo la tesi del governo tedesco, bisogna quindi attenersi alla presunzione che l'infrazione è stata commessa nello Stato membro di partenza, anche quando il luogo effettivo dell'infrazione non ha potuto essere dimostrato e nessun termine è stato fissato ai sensi dell'art. 11 bis, n. 2, del regolamento n. 1062/87. Indipendentemente dalle norme relative alla determinazione dello Stato membro competente per il recupero, i diritti dell'obbligato principale non sarebbero in questa maniera per nulla pregiudicati poiché esso resterebbe responsabile del pagamento delle imposte, a causa degli obblighi che gli incombono in materia di debito doganale.
29. Secondo la Commissione, dal testo e dalle finalità dell'art. 36, n. 3, primo e secondo comma, del regolamento n. 222/77, in combinato disposto con l'art. 11 bis del regolamento n. 1062/87, emerge che l'effetto della presunzione di cui all'art. 36, n. 3, primo comma, e, pertanto, la competenza dell'ufficio di partenza conformemente al secondo comma entrano in gioco solo quando all'obbligato principale sia stato accordato un termine di tre mesi per apportare la prova del luogo in cui è stata commessa l'infrazione o l'irregolarità e tale prova non sia stata fornita. La Commissione precisa che l'art. 36, n. 3, primo comma, del regolamento n. 222/77, in forza del quale tale presunzione può essere confutata («a meno che»), prevede chiaramente che un termine deve essere accordato e rinvia, a tal proposito, all'art. 11 bis del regolamento n. 1062/87. La Commissione spiega anche le ragioni che stanno alla base di tale disposizione. Tale questione sarà affrontata più tardi.
30. Di conseguenza, la Commissione ritiene che, tenuto conto delle circostanze di specie, la presunzione non poteva giocare in favore dello Stato membro di partenza, di modo che le autorità doganali tedesche non erano abilitate per procedere al recupero dei dazi e delle altre imposte.
31. Il governo danese, pur esprimendo una certa comprensione per i dubbi del giudice di rinvio e per la tesi del governo tedesco, ritiene anch'esso che l'ufficio di partenza non può procedere al recupero dei diritti se non ha fissato il termine di tre mesi all'obbligato principale.
32. Da parte mia, non posso che allinearmi all'analisi svolta dalla Commissione, dal governo danese e dalla Lensing & Brockhausen.
33. Infatti, il carattere obbligatorio dell'indicazione del termine di tre mesi risulta in maniera incontestabile dal dettato dell'art. 11 bis, n. 2, del regolamento n. 1062/87. Tale articolo dispone, infatti, che la notifica «deve indicare, in particolare, il termine (...)» e che «tale termine è di tre mesi (...)».
34. Come la Commissione, ritengo che tale metodo sia stato scelto perché permette di raggiungere i seguenti obiettivi.
35. Esso è diretto a garantire una conclusione più rapida della procedura di ricerca nonché la determinazione dello Stato competente, e quindi il rapido recupero dei dazi, invogliando l'obbligato principale a collaborare attivamente alla chiarificazione della situazione, pena il dover pagare i dazi nello Stato membro dell'ufficio di partenza.
36. Arrivando a dimostrare che la procedura si è chiusa regolarmente, l'obbligato principale eviterà definitivamente il debito doganale, che ricadrà sul destinatario della merce.
37. Dimostrando che è stata commessa un'irregolarità in un altro Stato membro, l'obbligato principale avrà, ugualmente, la possibilità di evitare il debito doganale, potendo il relativo Stato membro ricercare le persone interessate (che sono tenute congiuntamente ed in solido) e pretendere da loro il pagamento dei dazi.
38. Se l'aliquota dell'IVA è più bassa in tale Stato membro, l'obbligato principale, se non può evitare il debito doganale, avrà almeno il vantaggio di poter beneficiare di tale aliquota più bassa.
39. D'altra parte, la determinazione del luogo dell'infrazione permetterà di fare in modo che i dazi e le altre imposte siano percepiti da quello degli Stati membri al quale logicamente spettino, poiché il luogo dell'infrazione si situerà il più spesso nello Stato membro in cui le merci sono state poste in commercio.
40. La norma della fissazione di un termine di tre mesi è diretta dunque ad assicurare, nei limiti del possibile, che i dazi e le altre imposte siano percepiti dallo Stato membro effettivamente competente e che siano pagati dal destinatario delle merci.
41. Si può quindi concludere che il termine di tre mesi non costituisce semplicemente un termine di procedura, ma una condizione imperativa il cui rispetto condiziona la competenza dell'ufficio di partenza per ricevere i dazi e altre imposte (se, alla scadenza di tale termine, l'obbligato principale non ha provato che l'operazione è stata chiusa regolarmente o che l'infrazione è stata commessa in un altro Stato membro).
42. Infine, e per rispondere all'argomentazione del governo tedesco, si deve concludere che la mancata fissazione del termine di tre mesi non comporta necessariamente l'incompetenza di ognuno degli Stati membri.
43. Infatti, se prima della scadenza del termine di tre anni può ancora dimostrarsi, in un modo qualsiasi, che l'infrazione è stata commessa nello Stato membro dell'ufficio di partenza, oppure nello Stato membro di destinazione della merce, oppure in un altro Stato membro attraverso il quale la merce è transitata, la riscossione dei dazi e delle altre imposte verrà effettuata da tale Stato membro.
44. Orbene, il Bundesfinanzhof ci conferma che la Lensing & Brockhausen ha apportato, in questo termine di tre anni, «la prova, per mezzo di documenti pertinenti, che l'infrazione era stata commessa in Belgio».
45. E' questa prova che ha avuto come conseguenza che lo Stato membro in cui ha avuto luogo l'infrazione, nella fattispecie il Regno del Belgio, è divenuto definitivamente e solo competente a percepire i relativi dazi.
46. Il fatto che tale Stato membro sembri non poter esercitare più la sua competenza a causa della prescrizione non pregiudica per nulla la sua competenza esclusiva.
47. Nel corso della fase orale, il funzionario del governo danese ha tenuto a fornire precisazioni riguardo al termine di undici mesi di cui all'art. 11 bis, n. 1. Si tratta del termine entro cui l'ufficio di partenza deve notificare «comunque» all'obbligato principale che la spedizione non è stata presentata all'ufficio di destinazione e che il luogo dell'infrazione o dell'irregolarità non può essere dimostrato.
48. Secondo il governo danese, tale termine (contrariamente al termine di tre mesi) costituisce una norma di procedura e l'ufficio di partenza dovrebbe poter esigere il recupero dei dazi doganali, anche se il principale obbligato si è visto notificare il termine di tre mesi dopo la scadenza del termine di undici mesi.
49. La Commissione ha dichiarato di condividere tale interpretazione, mentre il rappresentante della Lensing & Brockhausen ha difeso la tesi contraria.
50. Dato che tale questione è stata sollevata solo allo stadio della fase orale e che essa non è oggetto delle questioni poste dal Bundesfinanzhof, ritengo non sia necessario prendere posizione su questo punto.
51. Ritornando alla prima questione così come ci è stata posta, ritengo occorra rispondere, come propone la Commissione, che l'art. 36, n. 3, primo comma, del regolamento n. 222/77, in combinato disposto con l'art. 11 bis, n. 2, del regolamento n. 1062/87, deve essere inteso nel senso che lo Stato membro da cui dipende l'ufficio di partenza può procedere al recupero dei dazi all'importazione, in mancanza di presentazione della spedizione all'ufficio di destinazione, solo a condizione che l'obbligato principale si sia visto accordare previamente il termine di tre mesi previsto all'art. 11 bis, n. 2, secondo comma, del regolamento n. 1062/87 e non abbia apportato la prova richiesta da tale articolo.
Sulla seconda questione
52. Avendo risposto positivamente alla prima questione del Bundesfinanzhof, occorre anche esaminare la seconda questione con la quale il giudice del rinvio richiede un'interpretazione dell'art. 36, n. 3, terzo comma, del regolamento n. 222/77.
53. Ricordiamo che tale disposizione prevede che, se il luogo dell'infrazione o dell'irregolarità è determinato prima della scadenza del termine di tre anni, lo Stato membro interessato procede al recupero dei dazi e delle altre imposte (ad eccezione di quelle percepite, conformemente al secondo comma, a titolo di risorse proprie della Comunità). In questo caso, a partire dal momento in cui la prova di tale recupero è fornita, i dazi e le imposte inizialmente riscosse in forza della presunzione di competenza dello Stato membro da cui dipende l'ufficio di partenza sono rimborsati (ad eccezione di quelli riscossi a titolo di risorse proprie della Comunità).
54. La questione sottoposta è se tale disposizione permette ad uno Stato membro che ha riscosso dazi all'importazione, quando non era neppure competente a farlo, di negare il rimborso di tali dazi fintantoché l'obbligato principale fornisca la prova che tali dazi sono stati riscossi nello Stato membro effettivamente competente.
55. La Lensing & Brockhausen osserva che lo scopo dell'art. 36, n. 3, primo comma, del regolamento n. 222/77, che è quello di disciplinare i conflitti di competenza tra Stati membri, sarebbe compromesso se un dato Stato membro potesse disporre il recupero dei dazi di entrata, poi potesse domandarne il regolamento in attesa che venga dimostrato che lo Stato membro realmente competente ha incassato i dazi.
56. Sembra, al contrario, secondo la Lensing & Brockhausen, che l'equità ed il principio dello Stato di diritto richiedano che lo Stato membro, di cui si è dimostrata l'incompetenza, debba almeno rinunciare al versamento dei dazi reclamati quando non ha rispettato la procedura che permette di designare lo Stato competente.
57. La Lensing & Brockhausen aggiunge che, se il principio dello Stato di diritto richiede che di tutti i diritti legittimamente previsti si provveda al recupero, esso esige, tuttavia, anche che tale recupero sia effettuato secondo vie legali. Così tale principio verrebbe privato di ogni valore se qualsiasi Stato membro, ivi compresi quelli non competenti, potesse procedere al recupero.
58. Se si considerasse che ogni Stato è competente per il recupero dei dazi di entrata, svariati Stati membri incompetenti potrebbero essere considerati abilitati a procedervi in forza della stessa procedura di transito. Allorché lo Stato membro realmente competente non può più procedere al recupero dei dazi all'importazione a causa, per esempio, del maturare della prescrizione, come avviene nella causa principale, l'obbligato principale non potrebbe ottenere il rimborso dei dazi all'importazione presso nessuno degli Stati membri incompetenti che sono intervenuti, nonostante abbia più volte pagato i dazi.
59. Tale osservazione varrebbe indipendentemente dal fatto di sapere se si tratta di risorse proprie della Comunità o di altri diritti (nazionali).
60. Il governo tedesco sostiene che l'art. 36, n. 3, terzo comma, del regolamento n. 222/77 ha come obiettivo generale di garantire il recupero dei dazi ed altri tributi, anche quando lo Stato membro che li ha percepiti non fosse competente. Sarebbe poco importante, a tal proposito, che la determinazione dello Stato membro competente per il recupero dei dazi sia stata inficiata da vizi procedurali, nel caso di specie, dal fatto della mancata fissazione del termine di cui all'art. 11 bis, n. 2, secondo comma. Il luogo effettivo dell'infrazione può essere ugualmente stabilito a partire da prove presentate successivamente e non solo sulla base delle investigazioni dei servizi doganali.
61. La formula «dal momento in cui è fornita la prova di tale recupero (...)» mostrerebbe chiaramente che il rimborso dei dazi percepiti da uno Stato membro che non era competente può essere considerato solo quando lo Stato membro competente ha realmente incassato le somme corrispondenti. I vizi di procedura commessi in occasione della determinazione del luogo dell'infrazione al fine di designare lo Stato membro competente non potrebbero quindi portare all'impossibilità del recupero delle somme dovute a titolo di dazi doganali.
62. La Commissione rileva che, nel termine di tre anni, sarebbe ancora possibile confutare la presunzione di competenza dello Stato membro di partenza. Una volta passato tale termine, occorrerebbe, per ragioni di certezza giuridica, applicare il principio secondo cui è lo Stato membro di partenza che recupera i dazi e le altre imposizioni. Deriverebbe dal dettato della disposizione in causa, che fa riferimento al recupero di cui al secondo comma, e dal contesto del primo e secondo comma che l'applicazione del terzo comma suppone che un'autorità competente ai sensi del secondo comma (cioè in forza della presunzione di cui al primo comma) abbia proceduto al recupero di tali dazi.
63. Il mancato recupero o il rimborso dei dazi e delle altre imposizioni percepite dallo Stato membro di partenza non competente non avrebbe, in linea di principio, effetti sul debito doganale dell'obbligato principale. Fatto salvo il caso in cui il debito doganale si sia estinto, lo Stato membro nel quale l'infrazione è stata commessa sarebbe tenuto a procedere al recupero dei diritti e imposizioni conformemente all'art. 36, n. 1, del regolamento n. 222/77.
64. La Commissione ne trae la conclusione che l'art. 36, n. 3, terzo comma, del regolamento n. 222/77 non si applica in un'ipotesi come quella della causa principale.
65. A mio parere, la conclusione alla quale giunge la Commissione si impone e costituisce il fondamento per rispondere alla seconda questione che sottopone il Bundesfinanzhof.
66. Infatti, come dimostra l'analisi della prima questione, date le circostanze della causa principale, le autorità dello Stato membro da cui dipende l'ufficio di partenza non erano abilitate a procedere al recupero dei dazi e delle altre imposte.
67. Ora, è giocoforza constatare che l'art. 36, n. 3, terzo comma, del regolamento n. 222/77 fissa le condizioni per il rimborso dei dazi da parte di uno Stato membro che, in un primo tempo, era abilitato a riceverli in forza delle presunzioni di cui al primo e secondo comma di tale articolo.
68. Nel caso in cui, invece, lo Stato membro dell'ufficio di partenza non sia competente a ricevere i dazi (per la mancata fissazione del termine di tre mesi), esso non potrebbe opporsi al rimborso in quanto tali diritti non sarebbero stati percepiti nel paese in cui l'infrazione è stata commessa.
69. Non è infatti concepibile che le autorità di uno Stato membro possano porre condizioni al rimborso delle somme che tali autorità non erano abilitate a ricevere.
70. Ciò implica, d'altra parte, che non c'è bisogno di fare una distinzione tra i dazi percepiti come risorse proprie della Comunità e gli altri dazi e imposizioni (nazionali).
71. Infatti, se le autorità dello Stato membro da cui dipende l'ufficio di partenza non erano abilitate a ricevere i dazi, esse non erano neppure abilitate a ricevere dazi rappresentanti risorse proprie della Comunità. Pertanto, esse devono anche rimborsare questa parte delle somme percepite.
72. Occorre dunque rispondere alla seconda questione del Bundesfinanzhof che l'art. 36, n. 3, terzo comma, del regolamento n. 222/77 deve essere inteso nel senso che non si applica nel caso in cui un ufficio doganale dello Stato membro di partenza abbia provveduto al recupero dei dazi relativi a merci sottoposte al regime del transito comunitario senza tuttavia aver accordato all'obbligato principale un termine per apportare la prova del luogo dell'infrazione o dell'irregolarità, conformemente all'art. 11 bis, n. 2, secondo comma, del regolamento n. 1062/87.
Conclusioni
73. Alla luce di questa analisi, propongo quindi alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali del Bundesfinanzhof nella maniera seguente:
«1) Il combinato disposto dell'art. 36, n. 3, primo comma, del regolamento (CEE) del Consiglio 13 dicembre 1976, n. 222, relativo al transito comunitario, come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 22 febbraio 1990, n. 474, e dell'art. 11 bis, n. 2, del regolamento (CEE) della Commissione 27 marzo 1987, n. 1062, recante disposizioni di applicazione e misure di semplificazione del regime di transito comunitario, come modificato dal regolamento (CEE) della Commissione 29 maggio 1990, n. 1429, deve essere inteso nel senso che lo Stato membro da cui dipende l'ufficio di partenza può procedere al recupero dei dazi all'importazione, in caso di mancata presentazione della spedizione all'ufficio di destinazione, solo a condizione che l'obbligato principale si sia visto accordare in precedenza il termine di tre mesi di cui all'art. 11 bis, n. 2, secondo comma, del regolamento n. 1062/87, come modificato dal regolamento n. 1429/90, e non abbia apportato la prova richiesta da tale articolo.
2) L'art. 36, n. 3, terzo comma, del regolamento n. 222/77, come modificato dal regolamento n. 474/90, deve essere inteso nel senso che non si applica al caso in cui un ufficio doganale dello Stato membro di partenza abbia proceduto al recupero dei dazi relativi a merci sottoposte al regime del transito comunitario senza tuttavia aver accordato all'obbligato principale un termine per apportare la prova del luogo dell'infrazione o dell'irregolarità, conformemente all'art. 11 bis, n. 2, secondo comma, del regolamento n. 1062/87, come modificato dal regolamento n. 1429/90».
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