Conclusioni dell avvocato generale
1. Con atto introduttivo depositato il 9 luglio 1998, la società NV Koninklijke KNP BT (in prosieguo: la «KNP») ha proposto un ricorso avverso la sentenza del Tribunale di primo grado 14 maggio 1998, KNP BT/Commissione (in prosieguo: la «sentenza impugnata»).
2. Con la detta sentenza, il Tribunale ha parzialmente accolto, nella parte in cui ha ridotto l'ammenda inflitta alla ricorrente da 3 000 000 ECU a 2 700 000 ECU, e respinto nella parte restante, il ricorso proposto dalla KNP avverso la decisione della Commissione 13 luglio 1994, 94/601/CE, relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 85 del Trattato CE (IV/C/33.833 - Cartoncino) (in prosieguo: la «decisione»), con cui la Commissione aveva inflitto un'ammenda a 19 produttori che forniscono cartoncino nel mercato comunitario per violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato CE (divenuto art. 81, n. 1, CE).
3. Mediante tale ricorso, la KNP chiedeva al Tribunale di annullare interamente o parzialmente la decisione, di annullare l'ammenda inflitta o, quanto meno, ridurne l'importo e di adottare i provvedimenti da esso ritenuti necessari.
4. Per un'esauriente esposizione dei motivi dedotti dalla KNP avverso la decisione e della motivazione con la quale il Tribunale ha ritenuto di dover accogliere solo parzialmente tali censure, si rimanda alla sentenza impugnata.
5. Nell'ambito della presente impugnazione, la KNP conclude che la Corte voglia:
1) annullare la sentenza impugnata;
2) annullare la decisione e annullare o ridurre l'importo dell'ammenda inflitta alla ricorrente, accogliendo la sua domanda del 7 ottobre 1994, o, in subordine, rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché statuisca sull'annullamento (parziale) della detta decisione;
3) condannare la Commissione alle spese dei procedimenti instaurati dinanzi al Tribunale e alla Corte.
6. La Commissione, convenuta nel procedimento d'impugnazione così come lo era stata in primo grado, chiede che la Corte voglia:
1) respingere il ricorso;
2) condannare la ricorrente alle spese del procedimento.
7. A sostegno delle sue conclusioni, la KNP deduce quattro motivi:
- un motivo principale riguardante l'insufficiente motivazione della decisione in relazione alla fissazione dell'ammenda inflitta alla ricorrente;
- un secondo motivo relativo al fatto che, nel calcolo dell'ammenda, non si è tenuto conto del ritiro della ricorrente dall'intesa a partire dalla fine del 1989 o, almeno, della sua partecipazione marginale a partire dal 1990;
- un terzo motivo relativo al fatto che, nella determinazione del fatturato in base al quale si è operato il calcolo dell'ammenda, si è tenuto conto delle vendite interne al gruppo costituito dalla ricorrente e dalle sue controllate;
- un quarto motivo riguardante la fissazione della metà dell'anno 1986 come termine iniziale del periodo d'infrazione per la Badische Kartonfabrik (in prosieguo: la «Badische»), una delle imprese appartenenti al suo gruppo.
8. Al fine di evitare inutili ripetizioni, i suesposti motivi saranno illustrati in dettaglio, in quanto necessario, nell'ambito del loro esame specifico.
Sul primo motivo, riguardante l'insufficiente motivazione della decisione in relazione alla fissazione dell'ammenda
9. La ricorrente sostiene che il Tribunale avrebbe dovuto annullare la decisione a causa della sua motivazione del tutto insufficiente in relazione alla fissazione dell'ammenda.
10. Essa ritiene che la motivazione non accenni minimamente alle modalità di calcolo applicate dalla Commissione per fissare un'ammenda adeguata in base al fatturato delle diverse imprese del cui operato la KNP è stata considerata responsabile, alla durata e al grado di partecipazione di ognuna di esse all'infrazione.
11. Poiché tale addebito si riallaccia a quello mosso dalla ricorrente Mo och Domsjö AB nella causa C-283/98 P, mi permetto, per quanto riguarda l'esposizione delle giustificazioni del rigetto di tale motivo, di rinviare alle mie conclusioni odierne nella detta causa.
Sul secondo motivo, relativo al fatto che nel calcolo dell'ammenda si è presa in considerazione una partecipazione all'intesa della KNP successiva al 1989
12. La ricorrente fa valere che il Tribunale «avrebbe dovuto esaminare, nella sua sentenza, il suo argomento secondo cui la Commissione le ha arbitrariamente inflitto un'ammenda relativa al periodo successivo alla fine del 1989 o, in subordine, il suo rilievo secondo cui essa avrebbe dovuto infliggerle solo un'ammenda di entità ridotta tenuto conto della sua partecipazione marginale».
13. La ricorrente sostiene quindi che uno degli argomenti da essa avanzati non ha ricevuto risposta nella sentenza impugnata. Orbene, ciò è manifestamente inesatto, poiché i punti 55-59 di tale sentenza sono per l'appunto dedicati alla confutazione del detto argomento.
14. Occorre pertanto constatare che il motivo è infondato in quanto riguarda un'omessa presa di posizione. Tuttavia, esso dovrebbe forse essere interpretato in un altro senso, poiché la ricorrente non contesta al Tribunale di non aver preso posizione, bensì di non aver giudicato come fondato l'argomento che gli veniva prospettato.
15. Ciononostante, se il motivo dedotto dalla KNP va inteso in tal senso, esso deve, come suggerisce la Commissione, essere dichiarato irricevibile poiché non si formula in esso alcun argomento per contestare il ragionamento del Tribunale, unico elemento che avrebbe potuto sottrarlo alla critica di costituire la ripetizione pura e semplice dell'argomentazione svolta dinanzi al Tribunale.
16. Sempre nell'ambito dello stesso motivo, la ricorrente fa valere che, per il periodo successivo alla fine del 1989, il Tribunale, modificando l'importo dell'ammenda inflitta dalla Commissione, ha applicato al fatturato dell'impresa una percentuale del 7,5%, che sarebbe inadeguata tenuto conto della sua partecipazione puramente marginale all'intesa, riconosciuta dalla stessa Commissione nella sua decisione.
17. Come rileva la Commissione, tale critica non può essere presa in considerazione nell'ambito di un'impugnazione, poiché essa invita la Corte a censurare l'esercizio, da parte del Tribunale, della sua competenza anche di merito, senza indicare in alcun modo le ragioni che giustificherebbero una siffatta censura in diritto.
18. La mera circostanza che la ricorrente non condivida un giudizio espresso dal Tribunale sull'importo adeguato dell'ammenda non costituisce un motivo d'impugnazione.
19. Tale constatazione mi porta a proporre il rigetto del secondo motivo, vuoi in quanto parzialmente infondato e parzialmente irricevibile, vuoi in quanto interamente irricevibile.
Sul terzo motivo, relativo al fatto che, per la fissazione dell'ammenda, si è tenuto conto della parte di fatturato corrispondente alle vendite interne al gruppo
20. La ricorrente sostiene che, al punto 112 della sentenza impugnata, il Tribunale afferma erroneamente e in violazione del diritto comunitario che, per quanto riguarda le vendite di cartoncino interne al gruppo, «è giocoforza constatare che la ricorrente non ha fornito alcun elemento di prova atto a dimostrare che la Commissione non avrebbe dovuto tenerne conto in sede di calcolo dell'ammenda».
21. Dalle considerazioni che la KNP espone su tale motivo emerge in realtà una pluralità di censure dirette contro il Tribunale.
22. La ricorrente fa anzitutto carico al Tribunale di aver affermato che essa non ha fornito «alcun elemento», mentre dagli appunti del suo avvocato emergerebbe che all'udienza essa avrebbe dichiarato che i fatturati interni sono irrilevanti.
23. In secondo luogo, essa argomenta che la formula sopra riportata, con cui il Tribunale ha respinto la sua richiesta, consente di ritenere che il Tribunale abbia violato l'obbligo di motivazione su tale punto.
24. Essa sostiene, infine, che la presa in considerazione delle vendite interne per la determinazione il fatturato preso come base per la fissazione dell'importo dell'ammenda costituisce una violazione di «alcuni principi generali del diritto, in particolare i principi della parità di trattamento e di proporzionalità», nonché «dell'art. 190 del Trattato CE e dell'art. 15 del regolamento n. 17».
25. Ritengo che la prima di queste censure, oltre ad essere grave, ponga un problema molto delicato, tenuto conto delle condizioni in cui le diverse società destinatarie della decisione hanno potuto far valere in giudizio i loro diritti.
26. Mi limiterò a richiamare il fatto che, per quanto riguarda la fissazione dell'importo delle ammende, la decisione presenta soltanto una motivazione sintetica, quantunque sufficiente, e che solo nel corso del procedimento dinanzi al Tribunale, in risposta ad un quesito di quest'ultimo, la Commissione ha fornito una serie di elementi che aveva preso in considerazione per fissare l'importo delle ammende.
27. Pertanto, è nel corso della fase orale che le società sanzionate hanno potuto formulare le loro contestazioni al riguardo.
28. Di conseguenza, alla luce del ricorso introduttivo e della memoria di replica presentati dalla KNP dinanzi al Tribunale, non si può ritenere che l'affermazione contenuta al punto 112 della sentenza impugnata appaia del tutto fondata.
29. Occorre chiedersi, quindi, su quale considerazione ci si possa basare per stabilire se la censura della KNP sia corretta.
30. Il primo elemento certo è costituito dal fatto che, durante il procedimento amministrativo, la Badische, dando seguito ad una richiesta della Commissione volta ad ottenere dati relativi al suo fatturato, ha fornito una tabella, allegata dalla Commissione al controricorso nel presente procedimento, in cui si distingue tra fatturato globale e fatturato realizzato con società esterne al gruppo, facendo valere che «le quantità destinate alla trasformazione interna in prodotti finiti non erano né sono disponibili sul mercato del cartoncino. Di conseguenza, esse non possono essere prese in considerazione ai fini della determinazione delle quote di mercato della nostra impresa».
31. Il secondo elemento è che la decisione non conteneva dati che consentissero alla KNP di sapere se tale punto di vista fosse stato accolto dalla Commissione.
32. Il terzo è che, anche una volta in possesso degli elementi forniti dalla Commissione su richiesta del Tribunale, la KNP non poteva formarsi un'opinione certa su tale punto, poiché solo all'udienza la Commissione ha dichiarato che, nel caso della KNP, non aveva preso in considerazione il fatturato del 1990, criterio seguito invece per le altre imprese sanzionate, bensì, per ragioni che essa ha esposto e che non hanno convinto il Tribunale, si era basata su quello del 1989.
33. Pertanto, solo durante la fase orale la ricorrente ha potuto constatare che era stato preso in considerazione il fatturato globale della Badische.
34. Di conseguenza, venuta a conoscenza dei fatti, la ricorrente non ha sicuramente avuto modo di improvvisare un'arringa ad hoc. Resta da chiedersi se essa abbia nondimeno svolto un'argomentazione tale da consentirle legittimamente di aspettarsi che potesse essere presa in considerazione dal Tribunale, in senso positivo o negativo.
35. E' certo che essa ha sollevato la questione, posto che lo stesso Tribunale indica, al punto 98 della sentenza impugnata, che la KNP ha sostenuto che la Commissione «avrebbe erroneamente tenuto conto delle vendite di cartoncino interne al gruppo».
36. Il punto da esaminare è quindi se la KNP abbia proceduto per semplici affermazioni o se abbia realmente addotto argomenti al riguardo. Nel primo caso, il Tribunale avrebbe effettivamente avuto il diritto di affermare che «la ricorrente non ha fornito alcun elemento di prova atto a dimostrare che la Commissione non avrebbe dovuto tenerne conto in sede di calcolo dell'ammenda», sebbene io ritenga che essa avrebbe dovuto fornire non prove, in quanto la ripartizione tra vendite interne ed esterne era stata comunicata nel corso del procedimento amministrativo, bensì argomenti giuridici. Nel secondo caso, le prime due censure incluse nel terzo motivo sarebbero fondate e si dovrebbe prendere in considerazione un annullamento.
37. Sarei propenso a ritenere che la ricorrente non abbia formulato vere e proprie argomentazioni al riguardo, poiché non si spiega per quale motivo, in presenza di un'argomentazione, il Tribunale avrebbe dovuto trascurare di confutarla, compito che gli sarebbe risultato agevole, avendolo già fatto nella sentenza emessa lo stesso giorno nella causa Europa Carton/Commissione , in cui la ricorrente contestava, come nel presente caso, la presa in considerazione delle vendite interne.
38. Non posso tuttavia asserire, a questo punto, di disporre di una certezza, nonostante l'affermazione della Commissione secondo cui i suoi agenti rammenterebbero che «il legale della ricorrente non ha fornito alcuna spiegazione del perché tali vendite ad una consociata dovessero essere defalcate».
39. In siffatte circostanze, ritengo che i dubbi dovrebbero poter andare a beneficio della KNP, soprattutto se si aggiunge il fatto che, per far valere i propri argomenti, essa è stata messa in una situazione, come ho già rilevato in precedenza, tutt'altro che ideale. Tuttavia, prima di proporre l'annullamento, occorre esaminare se esso sia giustificato, considerando che la Corte ha statuito che «qualora dalla motivazione di una sentenza del Tribunale risulti una violazione del diritto comunitario, ma il dispositivo della medesima sentenza appaia fondato per altri motivi di diritto, il ricorso avverso tale sentenza deve essere respinto» .
40. Per tale motivo, reputo opportuno esaminare la terza censura che la ricorrente formula e che riguarda il merito, vale a dire la determinazione del fatturato preso in considerazione per fissare l'importo dell'ammenda.
41. Ritengo nondimeno corretto che la Commissione non sia stata censurata dal Tribunale per aver considerato il fatturato globale della Badische nel settore del cartoncino.
42. Infatti, come ha statuito il Tribunale nella citata sentenza Europa Carton/Commissione:
«Non tener conto del valore delle forniture di cartoncino interne (...) si risolverebbe necessariamente nell'avvantaggiare in modo ingiustificato le società integrate verticalmente.
In siffatta situazione, il profitto derivante dall'intesa potrebbe non venir preso in considerazione e l'impresa interessata eluderebbe una sanzione proporzionata alla sua importanza sul mercato dei prodotti oggetto dell'infrazione».
43. Di conseguenza, ritengo che il terzo motivo debba essere respinto poiché infondato.
Sul quarto motivo, relativo alla fissazione del termine iniziale dell'infrazione per una delle società del gruppo
44. La ricorrente sostiene che la Commissione, imputandole, nel fissare l'importo dell'ammenda, la responsabilità degli atti illeciti della Badische a partire dalla metà del 1986, mentre la ricorrente stessa ha acquisito tale società solo a far data dal 1° gennaio 1987, ha violato contemporaneamente il principio della parità di trattamento, quello di proporzionalità, l'art. 190 del Trattato CE (divenuto art. 253 CE) nonché l'art. 15 del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento d'applicazione degli artt. 85 e 86 del Trattato , e che il Tribunale, avallando tale modo di procedura senza fornire spiegazioni, nonostante la ricorrente l'avesse contestato, ha violato il diritto comunitario e, in particolare, l'obbligo di motivazione.
45. Anche qui, come nel caso del motivo precedente, la Commissione contesta la veridicità delle affermazioni della ricorrente dichiarando di non aver reperito «alcuna traccia di motivi o argomenti relativi alla fissazione dell'importo dell'ammenda né nell'atto introduttivo di ricorso in primo grado né nella memoria di replica. Gli agenti della Commissione non ricordano neppure che tale questione sia stata sollevata in udienza». Essa ne evince che il motivo è irricevibile.
46. Prima di esaminare se tale asserzione sia corretta, rilevo in primo luogo che, effettivamente, come afferma la KNP, la sentenza impugnata non affronta mai la questione del momento a partire dal quale si poteva imputare alla KNP la responsabilità della partecipazione della Badische all'intesa, ancorché la questione della cessazione di tale partecipazione venga presa in esame ai punti 55-60 della detta sentenza.
47. Tale silenzio è forse una conferma del fatto che la questione non è mai stata sollevata dalla KNP? Se la KNP dichiarasse che solo nel corso dell'udienza ha portato all'attenzione del Tribunale tale aspetto censurabile della decisione, mi troverei di fronte allo stesso dilemma sorto per il terzo motivo. Tuttavia, ciò non si verifica, fortunatamente oserei dire, in questo caso.
48. Infatti, è sufficiente addentrarsi nelle memorie presentate al Tribunale dalla KNP per constatare che, sebbene la ricorrente non conoscesse in dettaglio la modalità di calcolo dell'ammenda, risulta dal punto 149 del preambolo della decisione, in cui si afferma che «per tutto il periodo di riferimento KNP ha inoltre detenuto il 95% dell'impresa tedesca produttrice di cartoncino Herzberger Papierfabrik che comprendeva Badische Kartonfabrik», essa ha precisato che la Badische era entrata a far parte del suo gruppo solo a partire dal 1° gennaio 1987 ed ha chiesto al Tribunale di trarne le debite conclusioni.
49. Il ragionamento che essa sviluppa al riguardo figura ai paragrafi 7 e 8 nonché 12-14 dell'atto introduttivo di ricorso, mentre al paragrafo 7 della memoria di replica si fa riferimento alla data d'acquisizione della Badische.
50. E' pertanto inesatto affermare, come fa invece la Commissione, che la KNP, con il quarto motivo, contesta al Tribunale di non aver risposto ad un argomento che di fatto essa non ha presentato. Di conseguenza, tale quarto motivo deve essere dichiarato ricevibile.
51. Occorre chiedersi, tuttavia, se tale motivo sia idoneo a rimettere in discussione la sentenza impugnata.
52. Nella sua presa di posizione in merito a questo motivo, la Commissione si esprime nei seguenti termini: «Unicamente in subordine, la Commissione rileva nuovamente che, nella sentenza di primo grado, il Tribunale ha fissato l'importo dell'ammenda in 2 700 000 ECU, esercitando in tal modo la sua competenza anche di merito (punto 114). Poiché la Corte non può venire direttamente a conoscenza dei fatti (...), essa non ha la facoltà di esercitare tale competenza anche di merito nell'ambito di un'impugnazione».
53. Tali affermazioni mi sembrano il frutto di una spiacevole confusione. Il fatto che il Tribunale abbia esercitato la sua competenza anche di merito per fissare l'importo dell'ammenda non può in alcun modo significare che la Corte non abbia la facoltà di annullare tale decisione, pronunciandosi sull'impugnazione.
54. Infatti, la competenza anche di merito non ha niente a che vedere con l'arbitrarietà. Il Tribunale è libero, certo, di valutare a quale livello si debba fissare l'ammenda, ma deve effettuare tale esame in condizioni regolari, in particolare basandosi su dati precisi.
55. Questo è quanto emerge molto chiaramente dalla sentenza Ferriere Nord/Commissione secondo cui:
«In merito al carattere assertivamente ingiusto dell'ammenda, occorre rilevare che non spetta alla Corte, quando si pronuncia su questioni di diritto nell'ambito di un ricorso contro una sentenza del Tribunale di primo grado, sostituire, per motivi di equità, la sua valutazione a quella del Tribunale che statuisce, nell'esercizio della sua competenza anche di merito, sull'ammontare delle ammende inflitte ad imprese a seguito della violazione, da parte di queste ultime, del diritto comunitario (sentenza 6 aprile 1995, causa C-310/93 P, BPB Industries e British Gypsum/Commissione, Racc. pag. II-865, punto 34). Per contro, la Corte ha competenza a esaminare se il Tribunale ha risolto esaurientemente le questioni di diritto poste dal complesso degli argomenti invocati dalla ricorrente diretti alla revoca o alla riduzione dell'ammenda.
Si deve ricordare in primo luogo (v. ordinanza 25 marzo 1996, causa C-137/95 P, SPO e a./Commissione, Racc. pag. I-1611) che, da un lato, l'art. 15, n. 2, primo comma, del regolamento n. 17 determina le condizioni che vanno soddisfatte affinché la Commissione possa infliggere ammende (condizioni di legittimazione); tra queste condizioni compare quella relativa al carattere doloso o dovuto a negligenza dell'infrazione. Dall'altro, nel suo secondo comma, esso disciplina la determinazione dell'importo dell'ammenda, che è commisurato alla gravità e alla durata dell'infrazione».
56. Ora, è chiaro che nel caso di specie il Tribunale ha esercitato la sua competenza anche di merito ritenendo che fosse corretto imputare alla KNP la responsabilità del comportamento della Badische a partire dalla metà del 1986. E' sufficiente, infatti, fare riferimento ai punti 96-114 della sentenza impugnata per constatare che, ignorando del tutto le obiezioni della KNP basate sull'acquisizione della Badische a far data dal 1° gennaio 1987, il Tribunale non ha inteso in nessun punto rimettere in discussione la fondatezza dell'affermazione della Commissione secondo cui la ricorrente doveva assumersi la responsabilità del comportamento illecito della Badische per la totalità della durata dell'infrazione, vale a dire dalla metà del 1986 all'aprile 1991.
57. Siffatto esercizio della sua competenza anche di merito deriva evidentemente da un eccesso di potere, poiché il potere discrezionale può esercitarsi legittimamente solo partendo dalla considerazione di dati di fatto esatti. Devo pertanto proporre alla Corte di annullare la sentenza impugnata nella parte in cui fissa l'importo dell'ammenda inflitta alla KNP in 2 700 000 ECU, imputandole la responsabilità dell'infrazione commessa dalla Badische a partire dalla metà del 1986.
58. A mio parere, tale annullamento non deve tuttavia comportare un rinvio della causa dinanzi al Tribunale. Infatti, per trarne le necessarie conclusioni, visto che non si rimette in causa la correttezza delle valutazioni del Tribunale sul livello generale delle ammende, non vi è alcuna necessità di esaminare elementi di fatto, consentendo alle parti di presentare osservazioni a tale riguardo.
59. E' sufficiente trarre le dovute conseguenze dal fatto che il Tribunale ha accertato, per quanto riguarda la Badische, una durata d'infrazione eccessiva e ridurre in modo corrispondente l'importo dell'ammenda.
60. Propongo pertanto alla Corte di pronunciarsi nel senso che la causa può essere giudicata nel merito e di esercitare essa stessa la competenza anche di merito conferita al giudice comunitario dal regolamento n. 17 e, in tale suo esercizio, di ridurre a 2 600 000 euro l'importo dell'ammenda inflitta alla KNP.
Sulle spese
61. E' chiaro che l'annullamento della sentenza impugnata, sia pure solo relativamente ad un punto, deve trovare riscontro nella ripartizione delle spese. Nella sua sentenza, il Tribunale aveva addebitato alla ricorrente le proprie spese nonché la metà delle spese sostenute dalla Commissione, sulla quale gravava la metà delle proprie spese.
62. Propongo di modificare tale ripartizione imputando alla ricorrente, oltre alle proprie spese, solo i due quinti delle spese sostenute dalla Commissione. Per quanto riguarda le spese relative al procedimento d'impugnazione, ritengo, tenuto conto che la ricorrente è rimasta soccombente nella maggior parte dei suoi motivi, che essa debba sopportare le proprie spese e i due terzi delle spese sostenute dalla Commissione.
Conclusione
63. Alla luce delle suesposte considerazioni, propongo alla Corte di statuire come segue:
«- La sentenza del Tribunale di primo grado 14 maggio 1998, causa T-309/94, KNP BT/Commissione, è annullata nella parte in cui fissa l'importo dell'ammenda inflitta alla ricorrente in 2 700 000 ECU e nella parte in cui stabilisce che questa sopporti le proprie spese nonché la metà delle spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, lasciando a carico di quest'ultima la metà delle sue spese.
- L'ammenda è fissata in 2 600 000 euro.
- La ricorrente sopporterà, oltre alle proprie spese, i due quinti delle spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee nel procedimento dinanzi al Tribunale, e, oltre alle proprie spese, i due terzi delle spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee nel procedimento dinanzi alla Corte.
- La Commissione delle Comunità europee sopporterà i tre quinti delle proprie spese relative al procedimento dinanzi al Tribunale e un terzo delle proprie spese relative al procedimento dinanzi alla Corte.
- Il ricorso è respinto per il resto».
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