Conclusioni dell avvocato generale
1 La Commissione ha proposto il presente ricorso avverso la Repubblica francese in quanto quest'ultima sarebbe venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del diritto comunitario e, per la precisione, della direttiva 89/594/CEE (1) (in prosieguo: la «direttiva»). In concreto, la Commissione accusa la Repubblica francese di non aver attuato nel proprio ordinamento interno le modifiche che gli artt. 18 e 19 della direttiva hanno apportato al regime di riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli richiesti per l'esercizio della professione di veterinario. La Commissione ha anche chiesto che la Corte voglia condannare la Repubblica francese alle spese.
2 A norma dell'art. 28 della direttiva, gli Stati membri dovevano adottare le misure necessarie all'attuazione di quest'ultima entro l'8 marzo 1991 e informarne immediatamente la Commissione.
3 Il 18 settembre 1990 il ministro francese della Solidarietà, della Sanità e della Protezione sociale ha notificato alla Commissione i provvedimenti che la Repubblica francese aveva adottato per attuare le disposizioni della direttiva relative alle professioni di medico, infermiere, dentista e ostetrica.
4 Conformemente all'art. 169 del Trattato CE, con lettera di diffida datata 11 ottobre 1993 la Commissione ha invitato il governo francese a presentare le proprie osservazioni in merito alla violazione dell'obbligo ad esso incombente di attuare nel proprio ordinamento interno le disposizioni della direttiva riguardanti la professione di veterinario, vale a dire gli artt. 16-20 di quest'ultima.
5 Con lettera datata 4 maggio 1994, le autorità francesi hanno comunicato alla Commissione il testo di un decreto da esse adottato il 26 febbraio 1991, il quale apportava alcune modifiche alle norme disciplinanti l'esercizio della professione di veterinario.
6 Ritenendo di non aver ricevuto informazioni in merito all'attuazione degli artt. 18 e 19 della direttiva, il 22 gennaio 1996 la Commissione inviava un parere motivato al governo francese.
7 Il 29 luglio 1996 le autorità francesi hanno notificato alla Commissione un disegno di legge riguardante modifiche alla legge francese 20 ottobre 1982, n. 82/899, sull'esercizio della professione di veterinario. Secondo quanto asserito dalla stessa Commissione, se avesse adottato un tale disegno la Repubblica francese avrebbe pienamente adempiuto gli obblighi ad essa imposti dalla direttiva. Nondimeno, l'iter legislativo è stato interrotto dallo scioglimento del Parlamento francese decretato dal Presidente della Repubblica il 21 aprile 1997.
8 L'8 luglio 1998 la Commissione non aveva ancora ricevuto nessuna informazione in merito ai provvedimenti che la Repubblica francese doveva adottare in esecuzione degli artt. 18 e 19 della direttiva. Essa ha pertanto promosso il presente ricorso.
9 Nelle osservazioni da esso presentate alla Corte, il governo francese non ha contestato di dover ancora attuare le disposizioni di cui trattasi, ma ha assicurato che il nuovo disegno di legge, identico a quello il cui iter di adozione è stato interrotto, sarà prossimamente presentato in Parlamento.
10 Da quanto sin qui illustrato risulta che la Repubblica francese è effettivamente responsabile dell'inadempimento imputatole dalla Commissione.
11 Conformemente all'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la convenuta deve essere condannata alle spese.
Conclusioni
12 Propongo alla Corte di accogliere il ricorso e:
1) di dichiarare che, non avendo adottato tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per adeguarsi alla direttiva del Consiglio 30 ottobre 1989, 89/594/CEE, che modifica le direttive 75/362/CEE, 77/452/CEE, 78/686/CEE, 78/1026/CEE e 80/154/CEE concernenti il riconoscimento reciproco dei diplomi, certificati ed altri titoli rispettivamente di medico, infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario ed ostetrica, nonché le direttive 75/363/CEE, 78/1027/CEE e 80/155/CEE concernenti il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività rispettivamente di medico, veterinario ed ostetrica, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza della direttiva 89/594, e
2) di condannare la Repubblica francese alle spese.
(1) - Direttiva del Consiglio 30 ottobre 1989, che modifica le direttive 75/362/CEE, 77/452/CEE, 78/686/CEE, 78/1026/CEE e 80/154/CEE concernenti il riconoscimento reciproco dei diplomi, certificati ed altri titoli rispettivamente di medico, infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario ed ostetrica, nonché le direttive 75/363/CEE, 78/1027/CEE e 80/155/CEE concernenti il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per le attività rispettivamente di medico, veterinario ed ostetrica (GU L 341, pag. 19).
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