Conclusioni dell avvocato generale
A - Introduzione
1 Il ricorso in esame viene proposto da un dipendente (in prosieguo: il «ricorrente»), sospeso dall'attività di servizio per invalidità totale, contro la sentenza del Tribunale di primo grado (1) con cui è stata respinta la sua domanda di risarcimento danni a carico della Commissione.
2 Il ricorrente ha prestato servizio per molti anni presso la Commissione nell'edificio Berlaymont a Bruxelles, contaminato da asbesto, soprattutto durante i lavori di ampliamento. Dopo che aveva contratto un tumore polmonare, gli veniva concessa l'invalidità totale nonché il riconoscimento di malattia professionale. Ai sensi dell'art. 73 dello Statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo: lo «Statuto») e dell'art. 14 della Regolamentazione relativa alla copertura dei rischi di infortunio e di malattia professionale del personale delle Comunità europee (in prosieguo: la «regolamentazione»), gli veniva corrisposto, oltre alla pensione, l'importo di 25 794 194 BFR. Con il ricorso originario il ricorrente aveva fatto valere ulteriori danni, richiedendo alla Commissione prestazioni complementari. A seguito del rigetto di tale ricorso da parte del Tribunale di primo grado, il ricorrente ha impugnato la relativa sentenza dinanzi alla Corte di giustizia.
B - La normativa rilevante
3 Per quanto di pertinenza nel caso di specie, l'art. 73 dello Statuto (nel capitolo 2 - Sicurezza sociale) prevede quanto segue:
1. Alle condizioni fissate da una regolamentazione adottata di comune accordo dalle istituzioni delle Comunità, previo parere del comitato dello statuto, il funzionario è coperto sin dal giorno della sua entrata in servizio contro i rischi di malattia professionale e i rischi d'infortunio. Egli è tenuto a contribuire, nei limiti dello 0,1% dello stipendio base, alla copertura dei rischi della vita privata.
(...)
2. Le prestazioni garantite sono le seguenti:
(...)
b) in caso di invalidità permanente totale:
versamento all'interessato di un capitale pari otto volte il suo stipendio base annuo calcolato in base agli stipendi mensili attribuitigli nei dodici mesi precedenti l'infortunio;
(...).
4 Il capitolo II - Prestazioni - della Regolamentazione relativa alla copertura dei rischi di infortunio e di malattia professionale del personale delle Comunità europee così dispone:
- Articolo 12:
«1. In caso di invalidità permanente totale del funzionario risultante da un infortunio o da una malattia professionale, gli viene corrisposto il capitale contemplato dall'articolo 73, paragrafo 2, lettera b), dello statuto.
2. In caso d'invalidità permanente parziale del funzionario risultante da un infortunio o da una malattia professionale, gli viene versato un capitale il cui ammontare è fissato in base alle percentuali di invalidità elencate nella tabella che figura in allegato».
- Articolo 14:
«Su parere (...) della commissione medica di cui all'articolo 23, al funzionario viene concessa un'indennità per tutte le lesioni o sfregi permanenti che, pur non diminuendo la sua capacità lavorativa, ne menomano tuttavia l'integrità fisica e recano un effettivo pregiudizio alle sue relazioni sociali.
L'indennità è fissata per analogia con i valori contemplati nelle tabelle d'invalidità di cui all'articolo 12. Se il pregiudizio estetico è collegato ad una lesione anatomico-funzionale, si aumenta in misura appropriata la percentuale d'invalidità prevista per quest'ultima» (2).
C - Antefatti
5 Il ricorrente, nato il 31 gennaio 1941, entrava in servizio presso la Commissione nel 1962 e, nel periodo compreso tra il 1967 e il 1987 - interrotto da quattro anni di lavoro in Giappone -, lavorava circa sedici anni nell'edificio Berlaymont a Bruxelles, nell'ultimo periodo di lavoro inquadrato nella classe di remunerazione B1.
6 Il 15 gennaio 1990 il ricorrente veniva colpito da emottisi. In seguito ad analisi effettuate dai medici consultati dal ricorrente, gli veniva diagnosticato un tumore bronchiale.
7 Il 12 marzo 1990 il ricorrente veniva sottoposto a lobectomia superiore sinistra del polmone. Il chirurgo affermava poi di aver individuato nel lobo superiore sinistro postumi di tubercolosi (3). Nonostante la diagnosi iniziale di tumore, nessuna traccia di tale malattia poteva rinvenirsi sul campione operatorio asportato. Su richiesta del chirurgo, un campione del tessuto polmonare asportato veniva analizzato dal laboratorio di mineralogia dell'ospedale Erasme. Un rapporto datato 30 agosto 1990, sottoscritto dal prof. De Vuyst, vi constatava la presenza di 680 corpi di asbesto per grammo di tessuto secco (4).
8 Il 26 novembre 1990 il ricorrente, con nota all'amministrazione e all'autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l'«APN», ovvero la Commissione), dichiarava, in conformità dell'art. 17 della regolamentazione nonché dell'art. 73 dello Statuto, di aver contratto un cancro al polmone in forma di carcinoma epidermoide, con conseguenti lobectomia superiore sinistra e bronchite cronica asmatiforme. Egli chiedeva che fosse adottata una decisione di riconoscimento di malattia professionale nonché di determinazione del grado d'invalidità permanente, ai sensi dell'art. 19 della regolamentazione. Secondo l'opinione del ricorrente le malattie sarebbero state contratte a causa dell'esposizione ad asbesto durante la fase di ampliamento dell'edificio Berlaymont nel periodo dal 1967 al 1969.
9 Con lettera 18 gennaio 1991 il direttore della direzione DO «Personale - diritti e obblighi» della direzione generale Personale e amministrazione (DG IX) (il «direttore del personale») informava il ricorrente che, visto il suo stato di salute, il suo caso sarebbe stato sottoposto alla commissione d'invalidità di cui all'art. 78 dello Statuto. Il ricorrente poteva chiedere il riconoscimento della malattia professionale ai sensi dell'art. 73 dello Statuto. I due procedimenti, tuttavia, potevano dare esiti diversi, quindi era auspicabile che si svolgessero in parallelo.
10 Con lettera 27 febbraio 1991 il ricorrente informava il direttore del personale di aver nominato il suo medico di fiducia per la commissione d'invalidità e richiamava la sua nota del 26 novembre 1990. Inoltre chiedeva che le decisioni risultanti da entrambi i procedimenti fossero non solo parallele, ma anche uniformi ed attuate di concerto.
11 Con lettera 15 marzo 1991 il direttore del personale informava il ricorrente che, ai sensi dell'art. 73 e dell'art. 78 dello Statuto, le procedure sarebbero state condotte separatamente e aggiungeva che la procedura per il riconoscimento della malattia professionale avrebbe richiesto molto più tempo di quella ai sensi dell'art. 78 dello Statuto per il riconoscimento dell'invalidità. Tuttavia, in caso di esito positivo, il riconoscimento della malattia professionale sarebbe stato retroattivo, producendo effetti dal momento del riconoscimento dell'invalidità totale.
12 Con lettera 21 maggio 1991 il direttore del personale ribadiva la necessità di separare i procedimenti al fine di poter garantire al ricorrente una copertura finanziaria in tempi brevi. Lo svolgimento parallelo dei due procedimenti era auspicabile, anche se non veniva necessariamente assicurata una contemporanea conclusione.
13 La commissione d'invalidità (5) si riuniva il 10 giugno 1991. Le sue conclusioni erano che il ricorrente aveva contratto un'invalidità permanente considerata totale che lo poneva nell'impossibilità di svolgere mansioni corrispondenti ad un impiego della sua carriera e che pertanto egli doveva sospendere il servizio prestato presso la Commissione.
14 Il 16 luglio 1991 il direttore del personale, in veste di APN, adottava un provvedimento di collocamento a riposo del ricorrente, ai sensi dell'art. 53 dello Statuto, con contestuale concessione di una pensione d'invalidità stabilita sulla base dell'art. 78, terzo comma, dello Statuto, con decorrenza dal 1$ agosto 1991. Tale pensione era pari al 70% della retribuzione base del ricorrente; essa corrispondeva alla normale pensione a cui ha diritto, ai sensi dell'art. 77, secondo comma, dello Statuto, un dipendente che ha maturato 35 anni di servizio.
15 Con lettera 15 ottobre 1991 il ricorrente presentava reclamo, ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello Statuto, contro la decisione di collocamento a riposo 16 luglio 1991. Con lettera 3 marzo 1992 la Commissione notificava al ricorrente il rigetto del reclamo. Il ricorrente non presentava ricorso dinanzi al Tribunale di primo grado contro la decisione di rigetto.
16 Nell'ambito della procedura per il riconoscimento della malattia professionale ai sensi dell'art. 73 dello Statuto analogamente in corso di svolgimento in quel periodo, la Commissione incaricava il dott. Dalem, dell'Università di Liegi, di stilare le conclusioni mediche di cui all'art. 19 della regolamentazione. Il dott. Dalem richiedeva l'ausilio del prof. Bartsch, specialista in pneumologia presso l'istituto provinciale Ernest Malvoz di Liegi.
17 Sulla base di una visita medica, di un'analisi degli atti del fascicolo nonché di un'ulteriore corrispondenza intrattenuta con vari medici, il prof. Bartsch redigeva una perizia nella quale concludeva per l'assenza di malattia professionale. Sulla scorta del parere espresso dal prof. Bartsch, il dott. Dalem sottoponeva le sue conclusioni alla Commissione, concludendo anch'egli nel senso dell'assenza di malattia professionale. Il ricorrente non aveva infatti contratto cancro bronchiale e, nonostante effettivamente i suoi polmoni rivelassero la presenza di fibre di amianto, non vi era alcuna traccia di fibrosi da reazione a tale sostanza, cosicché egli non poteva neanche definirsi affetto da asbestosi.
18 Con nota 17 febbraio 1992 il capo dell'unità «assicurazione infortuni e malattie professionali» informava il ricorrente delle conclusioni del dott. Dalem, notificandogli altresì un progetto di decisione di rigetto della domanda volta al riconoscimento della malattia professionale, sulla base del disposto dell'art. 21 della regolamentazione. Il ricorrente, proseguendo l'iter previsto dall'art. 73 dello Statuto, richiedeva allora la convocazione della commissione medica di cui all'art. 23 della regolamentazione.
19 Il 13 aprile 1993, in sede di prima riunione, la commissione medica (6) non era unanime sul nesso esistente tra l'esposizione del ricorrente all'asbesto ed il suo carcinoma, a causa segnatamente dei risultati divergenti ottenuti nei diversi laboratori. Essa decideva pertanto di richiedere tre nuove analisi che davano i seguenti risultati: il prof. De Vuyst rinveniva nel campione 235 000 fibre di crocidolite (amianto blu), amosite, antofillite e crisotilo per grammo di tessuto secco; il prof. Donelli confermava a sua volta la presenza di crisotilo ed il prof. Woitowitz rilevava 350 000 fibre di crocidolite e amosite e 300 000 fibre di crisotilo per grammo di tessuto secco.
20 A seguito di una seconda riunione, tenutasi in data 25 febbraio 1994, la commissione medica presentava, il 1$ marzo successivo, la sua relazione. Le conclusioni venivano adottate a maggioranza (il dott. Cognigni ed il prof. Maltoni concordavano, mentre il prof. Brochard era contrario). Secondo la commissione medica, il carcinoma polmonare del ricorrente era considerato malattia professionale e l'invalidità totale permanente del ricorrente era del 100% ed aveva effetto retroattivo dal momento della prima diagnosi (gennaio 1990). In considerazione dei segni permanenti (cicatrici, deformazione della mammella sinistra, riduzione della forza muscolare del braccio sinistro) nonché delle gravi turbe psichiche patite dal ricorrente, gli veniva inoltre concessa un'indennità del 30% ai sensi dell'art. 14 della regolamentazione.
21 Con lettera 15 aprile 1994 il direttore generale della DG IX informava il ricorrente delle conclusioni della commissione medica e si esprimeva in questi termini:
«Sono in grado di riconoscerLe il grado d'invalidità permanente totale del 130%, precisando però che, in questa fase, si tratta dell'offerta come soluzione definitiva delle questioni mediche sollevate dal riconoscimento della sua malattia professionale».
Egli poi annunciava che, ai sensi dell'art. 73, n. 2, lett. b), dello Statuto, gli sarebbe stato corrisposto l'importo di 25 794 194 BFR. Tale somma veniva effettivamente versata al ricorrente il 28 aprile 1994. Essa era così composta:
retribuzione base annua 2 480 211 x 8 19 841 688 BFR BFR x 8 grado di invalidità x 1,3 conteggiando l'indennità ai sensi dell'art. 14 della regolamentazione 5 952 506 BFR 25 794 194 BFR
22 Il 15 maggio dello stesso anno il ricorrente chiedeva specificamente alla Commissione:
- di comunicare le conclusioni della commissione medica alla commissione d'invalidità, onde questa potesse modificare il suo parere e dichiarare che l'invalidità totale era risultante da una malattia professionale;
- di fornirgli un conteggio articolato della somma di 25 794 194 BFR;
- di versargli i relativi interessi, nonché la differenza tra la retribuzione e la pensione da lui percepite a far data dall'agosto 1991;
- di versargli 3 milioni di ECU a titolo di risarcimento per danni morali.
Egli menzionava altresì la mancanza grave di cui si era resa responsabile la Commissione nell'esporlo alla polvere di amianto nonché nel trattare la sua pratica con notevoli ritardi.
23 Con lettera 22 settembre 1994 il direttore della direzione B «diritti ed obblighi» della DG IX forniva al ricorrente ragguagli sulle cifre, respingendo però le altre richieste.
24 Il 15 dicembre 1994 il ricorrente presentava reclamo ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello Statuto, contro la decisione di cui alla lettera 22 settembre 1994. Con decisione 3 maggio 1995, notificata al ricorrente il 29 dello stesso mese, la Commissione respingeva il suddetto reclamo.
25 Il 29 agosto 1995 il ricorrente proponeva ricorso dinanzi al Tribunale di primo grado, chiedendo
- di condannare la Commissione al pagamento della differenza tra la sua retribuzione da dipendente in servizio e la pensione d'invalidità da lui percepite a far data dal 1_ agosto 1991 e fino al raggiungimento dell'età pensionabile (31 gennaio 2006) a titolo di risarcimento per danni materiali. I danni venivano provvisoriamente stimati in 15 000 000 BFR e 12 500 000 BFR (7). Inoltre si chiedeva di condannare la Commissione al conteggio relativo alla summenzionata differenza di prestazioni;
- di condannare la Commissione al pagamento della somma di 1 milione di ECU a titolo di risarcimento per i danni morali subiti.
Inoltre il ricorrente faceva valere interessi annui del 10 % sulla somma di 25 794 194 BFR a partire dal 1$ gennaio 1990, o al più tardi dal 10 giugno 1991, e fino alla conclusione del pagamento dell'intera somma, con una richiesta provvisoriamente quantificata in 15 000 000 BFR.
Se necessario si doveva dichiarare nulla la decisione della Commissione del 22 settembre 1994.
Il ricorso veniva respinto con sentenza 14 maggio 1998.
26 Nella sua sentenza il Tribunale concludeva che il danno materiale subito dal ricorrente a causa della differenza tra la pensione d'invalidità ed il trattamento economico di cui fruiva da dipendente in servizio fino all'età pensionabile andava considerato come pienamente indennizzato dall'importo di circa 25,8 milioni di BFR già corrisposto al ricorrente a norma dell'art. 73 dello Statuto. Anche il danno morale del ricorrente andava considerato come effettivamente risarcito dal pagamento dell'importo di 5,95 milioni di BFR, già compreso nella somma totale, e versatogli ai sensi dell'art. 14 della regolamentazione. Non vi sarebbe stato, inoltre, sviamento di potere da parte della Commissione per il fatto di non aver sottoposto alla commissione d'invalidità costituita ai sensi dell'art. 78 dello Statuto il quesito relativo all'origine professionale della malattia del ricorrente durante la procedura contemplata all'art. 73 dello Statuto.
27 In data 15 luglio 1998 il ricorrente ha proposto ricorso avverso tale sentenza, fondandolo essenzialmente sulla «violazione del diritto comunitario da parte del Tribunale». Il motivo di ricorso è articolato in quattro parti. In primo luogo il Tribunale non avrebbe esaminato in base alle norme generali tutti i presupposti della responsabilità della Commissione, ovvero l'illegittimità del comportamento, l'effettività del danno lamentato e l'esistenza di un nesso causale tra questi, bensì ha solo concluso che il ricorrente non aveva fornito elementi di prova del danno subito. Il Tribunale non ha quindi operato alcuna distinzione tra questa domanda di indennizzo integrativo e quella prevista dallo Statuto. In secondo luogo il Tribunale non avrebbe accertato in modo corretto il danno materiale e morale subito dal ricorrente. In terzo luogo il Tribunale ha incluso il danno materiale e morale del ricorrente nella somma che gli è stata liquidata in forza del regime previdenziale del personale della Comunità, senza fornire motivazioni adeguate. In quarto luogo il ricorrente fa valere che il Tribunale illegittimamente non gli ha corrisposto alcun interesse di mora per il ritardo verificatosi nel disbrigo della sua pratica.
28 Pertanto egli chiede:
1. di annullare la sentenza del Tribunale di primo grado 14 maggio 1998 nella causa T-165/95, con la quale sono state respinte le sue domande in quanto ritenute infondate;
2. di accogliere di conseguenza le domande presentate in prima istanza, ad eccezione di quella di indennizzo del danno materiale stimato in 12 500 000 BFR per la vendita di immobili di diverso tipo;
3. di condannare la convenuta alle spese.
29 Secondo l'opinione della Commissione il ricorso è in parte irricevibile e complessivamente infondato. Essa ritiene che il Tribunale ha legittimamente sostenuto che il ricorrente non ha provato alcun danno che superi le somme versategli, per cui non occorre esaminare ulteriormente gli altri presupposti per una domanda di risarcimento dei danni. Anche per quanto riguarda la quantificazione dei danni la pronuncia del Tribunale è priva di vizi. Al riguardo il ricorrente ha proposto semplici tesi che nell'ambito del ricorso sono irricevibili. La Commissione inoltre respinge come irricevibile la censura riguardante l'errore di motivazione. Infatti il ricorrente critica l'accertamento dei fatti compiuto dal Tribunale e ciò determina l'irricevibilità di questo argomento, in quanto il ricorso deve limitarsi all'esame di questioni di diritto. Anche l'ultimo argomento del ricorrente contiene nel complesso un'esposizione di fatti che è già stata oggetto del procedimento dinanzi al Tribunale. Inoltre l'argomentazione del ricorrente non offre alcun motivo per pervenire ad una valutazione giuridica diversa da quella del Tribunale.
30 La Commissione pertanto chiede:
1. di respingere il ricorso del ricorrente avverso la sentenza del Tribunale di primo grado 14 maggio 1998, in quanto irricevibile o almeno infondato;
2. di respingere le richieste fatte valere dal ricorrente;
3. di pronunciarsi sulle spese.
D - I motivi di ricorso
31 Il ricorrente, citando l'art. 51 dello Statuto della Corte di giustizia, ha fondato l'impugnazione sulla violazione del diritto comunitario da parte del Tribunale. Questo motivo è suddiviso in quattro parti.
Sulla prima censura: domanda di risarcimento danni, esame dei presupposti di fatto
Osservazioni delle parti
32 Il ricorrente fa valere che il Tribunale non ha esaminato tutti i presupposti della responsabilità della Commissione in base al diritto ordinario, ossia l'illegittimità del comportamento, il danno ed il nesso causale tra questi. Una domanda di indennizzo integrativo sarebbe stata proposta accanto ad una richiesta di prestazioni basata sullo Statuto. Con riferimento alla sentenza della Corte nella causa Leussink (8), nella quale si afferma che non si può «escludere il diritto del dipendente a chiedere un indennizzo complementare quando l'istituzione sia responsabile dell'infortunio in base alle norme generali e le prestazioni del regime statutario non siano sufficienti a garantire il pieno risarcimento del danno subito», il ricorrente sostiene che in caso di una domanda di risarcimento danni occorre anzitutto stabilire la responsabilità dell'istituzione competente. Solo in un secondo momento, nel caso in cui tale responsabilità venisse accertata, si dovrebbe determinare il danno da risarcire, tenendo conto delle prestazioni erogate in forza del regime previdenziale. Il Tribunale, però, non si è espresso sulla questione della responsabilità della Comunità e non ha esaminato neanche uno dei motivi di illegittimità di comportamento imputati alla Commissione. A tale riguardo la decisione del Tribunale è viziata poiché non è stata verificata l'illegittimità del comportamento, il danno ed il nesso tra questi due elementi. Secondo il ricorrente le violazioni contestate alla Commissione sono numerose ed estremamente gravi. Questi punti dovevano essere verificati prima della questione della consistenza del danno.
33 Un altro vizio della sentenza impugnata riguarda il fatto che il Tribunale, esaminando solo la questione della consistenza del danno, ha confuso a torto due sistemi di risarcimento indipendenti uno dall'altro. Le due domande di risarcimento danni erano fondate su presupposti diversi e quindi comportavano risarcimenti distinti.
34 Si tratta infatti, da una parte, del sistema di pagamento di un importo forfettario previsto dall'art. 73 dello Statuto e, dall'altra, della responsabilità prevista dalle norme generali, ovvero la responsabilità di un'istituzione per illegittimità di comportamento. Il confronto tra le due domande di risarcimento danni presuppone tuttavia un esame dei presupposti di fatto, ossia l'accertamento dell'invalidità totale e dell'illegittimità di comportamento, nella fattispecie a carico della Commissione. Il Tribunale ha però omesso di occuparsi della questione del comportamento illegittimo della Commissione.
35 Secondo la Commissione si può desumere dalla giurisprudenza in materia di responsabilità extracontrattuale della Comunità che, in caso di mancanza di uno dei requisiti fondamentali della domanda di risarcimento danni, non può determinarsi una responsabilità dell'istituzione competente. Poiché il ricorrente non ha documentato l'esistenza di un ulteriore danno rimborsabile, non si può rilevare una responsabilità della Commissione, a prescindere dal soddisfacimento delle altre condizioni. La presenza di un danno effettivo è condizione indispensabile perché il comportamento illegittimo contestato ad un'istituzione possa produrre la responsabilità della Comunità. Anche la Commissione cita la sentenza Leussink, sottolineando che in quella causa la Corte di giustizia ha verificato tutte le circostanze di specie solo perché il risarcimento ai sensi dello Statuto non sarebbe stato sufficiente. Non è però possibile dedurre da tale sentenza alcuna successione di verifiche vincolante ai fini di un ricorso per risarcimento danni. Se non è soddisfatto uno dei criteri, la domanda di risarcimento danni in quanto tale non è giustificata e quindi non risulta più necessario verificare ulteriori presupposti. Le argomentazioni del Tribunale nella sentenza impugnata sarebbero quindi prive di errori di diritto.
36 Per quanto riguarda la censura relativa alla confusione di due domande di risarcimento danni indipendenti, la Commissione sostiene che non esiste un principio giuridico che preveda di determinare l'ammontare del danno sulla base dell'illegittimità di comportamento riscontrata. Un risarcimento va sempre commisurato al danno effettivamente subito.
Parere
37 Innanzi tutto occorre rilevare che una domanda di risarcimento danni si fonda sui principi generali comuni ai diritti degli Stati membri, come deriva anche dallo spirito dell'art. 215, secondo comma, del Trattato CE. Secondo la costante giurisprudenza della Corte e del Tribunale ciò presuppone che siano soddisfatte le seguenti tre condizioni:
- l'illiceità del comportamento di cui si fa carico alle istituzioni;
- l'effettività del danno e
- l'esistenza di un nesso di causalità fra il comportamento stesso e il danno lamentato (9).
38 Nella sentenza impugnata (10) il Tribunale, richiamando una giurisprudenza consolidata, ha affermato che, nel contesto di una domanda di risarcimento danni proposta da un dipendente, la responsabilità della Comunità presuppone il sussistere di un complesso di condizioni relative all'illegittimità del comportamento di cui si fa carico alle istituzioni, alla realtà del danno asserito e all'esistenza di un nesso causale. Al punto 57 della sentenza impugnata, il Tribunale ne deduce che anche nel caso in cui venisse dimostrata l'illegittimità del comportamento della Commissione, potrebbe sussistere una responsabilità della Comunità solo nell'ipotesi in cui venisse dimostrata l'effettività di un danno non altrimenti risarcito.
39 Nel caso di specie il Tribunale ha verificato, ai punti 58-105, se il ricorrente avesse fatto valere e dimostrato un danno effettivo che non fosse già stato risarcito dalle prestazioni corrisposte dalla Commissione. Dopo essere giunto alla conclusione che non esisteva alcun ulteriore danno rimborsabile, il Tribunale, al punto 105 della sentenza impugnata, si è espresso per un rigetto della relativa domanda, senza che si rendesse necessaria l'analisi della questione di un'eventuale illegittimità di comportamento della Commissione.
40 Contrariamente all'opinione espressa dal ricorrente, in questo modo di procedere del Tribunale non si riscontra alcuna violazione del diritto comunitario ai sensi dell'art. 51 dello Statuto della Corte.
41 Si deve concordare con il ricorrente che il diritto al risarcimento danni è subordinato al verificarsi delle tre condizioni citate. Tuttavia non si può dedurre né dalla giurisprudenza della Corte né da quella del Tribunale che occorra rispettare una sequenza ben precisa nell'esame di queste condizioni. Non è evidente, né il ricorrente ha provato l'esistenza di un principio giuridico generale e vincolante in tal senso insito nei diritti degli Stati membri, che sia necessario accertare un'illegittimità di comportamento delle istituzioni competenti ai fini della successiva determinazione del danno effettivo.
42 Anche se all'interessato può sembrare deplorevole che il Tribunale non si esprima sulla questione di un possibile comportamento illecito delle istituzioni, il fatto che la valutazione giuridica si limiti ad una singola condizione mancante, se questa è più facile da accertare, può essere giustificato anche solo da motivi di economia processuale.
43 Inoltre il ricorrente non ha provato di avere un interesse giuridicamente legittimo affinché il Tribunale si esprimesse in merito all'esistenza di un comportamento illegittimo anche in mancanza di un danno effettivo. Eventualmente questo sarebbe stato il caso se la necessità di tutela giuridica fosse dipesa dal fatto di stabilire l'illegittimità di comportamento della Commissione ai fini dell'indennizzo di possibili futuri danni, anche se non sono state presentate osservazioni in tal senso. Nel caso in cui subentrassero ulteriori danni, al ricorrente sarà sempre consentito pretendere un risarcimento, sempre che questo non sia già stato concesso.
44 Neanche dalla sentenza nella causa Leussink, citata da entrambe le parti, si possono desumere conclusioni diverse, contrariamente all'interpretazione data dal ricorrente. In quella causa, riguardante una domanda di risarcimento danni, la Corte di giustizia ha esaminato la questione della responsabilità iniziando dalla fattispecie del comportamento illegittimo, per poi determinare il danno da risarcire e in terzo luogo valutare il nesso causale. Da tale sentenza emerge inoltre che la Corte si è occupata innanzi tutto di stabilire se il ricorrente possa far valere una domanda di indennizzo integrativo di quella basata sul regime previsto dallo Statuto (11). In tale causa infatti il ricorrente aveva avanzato una siffatta richiesta.
45 Al punto 13 della detta sentenza la Corte ha affermato che non si può escludere il diritto di un dipendente a chiedere un indennizzo integrativo quando l'istituzione sia responsabile di un infortunio in base alle norme generali e le prestazioni del regime statutario non siano sufficienti per garantire il pieno risarcimento del danno subito. In seguito la Corte afferma che si deve accertare, inoltre, se la Commissione debba essere ritenuta responsabile dell'infortunio e, eventualmente, se le prestazioni statutarie siano insufficienti per garantire il pieno risarcimento del danno e se il nesso di causalità sia sufficientemente provato.
46 Con un esame preliminare la Corte ha quindi valutato la possibilità di risarcire il danno lamentato dal ricorrente nell'ambito di una domanda di risarcimento danni. Poiché un danno del genere non poteva essere escluso, la Corte ha verificato il complesso delle condizioni necessarie per il diritto a risarcimento.
47 Anche nel caso di specie il Tribunale si è innanzi tutto occupato di stabilire se fosse stato subito un danno effettivo dal ricorrente che dovesse essere risarcito dalla Comunità.
48 Il ricorrente pertanto non ha provato che il Tribunale, non occupandosi della questione di una possibile illegittimità di comportamento e limitandosi a negare l'esistenza di un danno effettivo, abbia commesso un errore nell'esame della domanda di risarcimento danni.
49 La prima censura del ricorrente va quindi respinta in quanto infondata.
Sulla seconda censura: valutazione non corretta del danno
Osservazioni delle parti
50 Con questa parte del motivo il ricorrente asserisce di aver subito danni materiali e morali che non sono stati risarciti né ai sensi dell'art. 73 dello Statuto né ai sensi dell'art. 14 della regolamentazione. Poiché nella sentenza impugnata ciò non è stato preso in considerazione, l'accertamento dei danni compiuto dal Tribunale presenta un vizio giuridico.
51 Il ricorrente ha indicato come danni materiali le perdite di reddito e altre perdite patrimoniali. Tra i danni morali, ha citato conseguenze fisiche e professionali, l'ansia derivante dall'obbligo di lavorare in un ambiente nocivo, dalla malattia e dal suo sviluppo, dolori fisici dovuti alla malattia e alle conseguenze dell'intervento chirurgico, il mancato riconoscimento da parte della Commissione della sua responsabilità e la fiducia in questa istituzione che è stata tradita.
52 Secondo il ricorrente le prestazioni forfettarie concesse ai sensi dell'art. 73 dello Statuto non coprono la differenza tra la pensione d'invalidità ed il suo stipendio da dipendente di ruolo. Pertanto egli fa valere come danno la perdita dello stipendio futuro. La concessione delle somme richieste rappresenta quindi solo un indennizzo complementare e non un arricchimento indebito che esula dall'art. 73 dello Statuto. Occorre distinguere tra una domanda ai sensi dell'art. 73 dello Statuto ed una richiesta riguardante la responsabilità della Commissione. Poiché il ricorrente ha fatto valere un risarcimento complementare, questo non può già essere stato coperto dalle somme versate ai sensi dell'art. 73 dello Statuto.
53 Inoltre il risarcimento riconosciuto ai sensi dell'art. 14 della regolamentazione non copre i danni morali del ricorrente. Laddove però il Tribunale, come al punto 85 della sentenza impugnata, sostiene che l'art. 14 della regolamentazione copre anche i danni morali, questa affermazione risulta giuridicamente errata.
54 Il ricorrente prosegue affermando che nel procedimento dinanzi al Tribunale ha fatto riferimento a due sentenze, una della Cour de cassation francese del 3 dicembre 1992 e l'altra del pretore di Torino del 9 aprile 1997, per provare che, sulla base delle norme generali degli Stati membri, in «casi di asbesto» era stata accertata una grave violazione di doveri da parte del datore di lavoro. Nei succitati casi questo aveva comportato un elevato risarcimento a favore dell'interessato sia dei danni materiali sia di quelli morali.
55 Il Tribunale ha tuttavia illegittimamente sostenuto al punto 88 della sentenza impugnata che il ricorrente non ha fornito alcun elemento atto a dimostrare che l'importo da lui richiesto potrebbe essere concesso, quale risarcimento di un analogo danno morale, dagli organi giurisdizionali degli Stati membri. Le argomentazioni in merito dedotte dal ricorrente avevano solo carattere integrativo, e se il Tribunale era convinto che non fossero comprovate avrebbe dovuto chiarire d'ufficio le circostanze.
56 La Commissione eccepisce l'irricevibilità di questa censura fatta valere dal ricorrente. Egli si sarebbe limitato a ripetere o a riformulare motivi ed argomenti dedotti nel procedimento dinanzi al Tribunale che erano già stati formalmente respinti da quest'ultimo. Tale censura rappresenta quindi per la Commissione un'ulteriore istanza di revisione della fattispecie che era già stata oggetto del procedimento di primo grado. In un procedimento di impugnazione siffatta istanza è però irricevibile.
57 Pertanto la Commissione ha esaminato solo in subordine le osservazioni del ricorrente.
58 Il Tribunale ha legittimamente concluso che può essere richiesto un indennizzo complementare ai sensi dell'art. 73 dello Statuto solo se si dimostra che il regime statutario non consente un risarcimento adeguato. Inoltre il Tribunale ha determinato in modo regolare sia il danno materiale che quello morale del ricorrente. In proposito il Tribunale è giunto alla conclusione che il danno materiale individuato dal ricorrente nella differenza tra la pensione d'invalidità ed il trattamento di cui godeva da dipendente fino all'età pensionabile va considerato come pienamente indennizzato dall'importo di circa 25 800 000 BFR già corrisposto al ricorrente a norma dell'art. 73 dello Statuto. Questa conclusione, però, non è in contrasto né con l'art. 73 dello Statuto né con la giurisprudenza della Corte.
59 Anche per quanto riguarda l'indennizzo dei danni morali, il Tribunale ha statuito correttamente che il danno morale subito dal ricorrente va considerato come effettivamente indennizzato dall'importo di 5 950 000 BFR corrisposto a norma dell'art. 14 della regolamentazione. Per quanto riguarda l'istanza del ricorrente relativa ad un ulteriore danno morale, si tratta soltanto di danni lamentati ma non effettivamente dimostrati.
60 La Commissione considera inoltre irricevibili le osservazioni del ricorrente riguardanti la giurisprudenza nazionale in materia di risarcimento danni. Si tratta in questo caso di una critica contro motivazioni accessorie della sentenza del Tribunale che quindi, come tale, va respinta per irricevibilità, in quanto una siffatta censura non può portare all'annullamento di una sentenza. Del resto le sentenze richiamate dal ricorrente non sono idonee a servire come riferimento per accertare un danno morale e quindi, nella sentenza impugnata, il Tribunale ha concluso in modo fondato che il ricorrente non aveva fornito alcun elemento atto a dimostrare che una somma dell'ammontare da lui fatto valere potesse essere concessa, a risarcimento di un analogo danno morale, dagli organi giurisdizionali degli Stati membri.
Parere
61 In primo luogo si deve rilevare che nelle sue osservazioni il ricorrente si è limitato a ripetere fatti e interpretazioni che erano già stati oggetto del procedimento dinanzi al Tribunale. Poiché ai sensi dell'art. 51 dello Statuto della Corte l'impugnazione proposta dinanzi alla Corte deve limitarsi ai motivi di diritto, le osservazioni del ricorrente vanno respinte come irricevibili, secondo una costante giurisprudenza (12).
62 In subordine occorre però esaminare brevemente la questione della fondatezza del motivo dedotto. Dalla giurisprudenza della Corte si evince che un dipendente delle Comunità europee può pretendere un indennizzo integrativo del risarcimento forfettario concesso ai sensi dell'art. 73 dello Statuto solo se nella fattispecie si dimostrasse che il risarcimento previsto dallo Statuto non è adeguato. Ciò deriva anche dal fatto che altrimenti verrebbero a mancare il senso e lo scopo della prestazione prevista dall'art. 73 e l'interessato si arricchirebbe indebitamente. In altre parole, il danno effettivo accertato deve essere confrontato con le prestazioni concesse ai sensi dell'art. 73 dello Statuto e dell'art. 14 della regolamentazione. Solo nell'ipotesi in cui il suddetto indennizzo non fosse sufficiente per garantire il pieno risarcimento all'interessato, si potrebbe accogliere una domanda di indennizzo complementare.
63 Analogamente, secondo una giurisprudenza consolidata (13), le prestazioni concesse come risarcimento ai sensi dell'art. 73 dello Statuto e dell'art. 14 della regolamentazione non si applicano solo alle ripercussioni finanziarie di un infortunio o di una malattia, ma anche alle conseguenze di carattere fisico e psicologico.
64 Per quanto riguarda l'accertamento del danno materiale subito dal ricorrente, come si evince ai punti 71-78 della sentenza impugnata, il Tribunale ha considerato tale danno pienamente indennizzato dall'importo di 25 800 000 BFR già corrisposto a norma dell'art. 73 dello Statuto. Al punto 76 della motivazione il Tribunale ha esplicitamente esaminato la differenza fatta valere dal ricorrente fra la pensione d'invalidità ed il trattamento di cui godeva da dipendente fino all'età pensionabile. Il Tribunale ha dichiarato che, anche supponendo di riconoscere la somma di 8 400 000 BFR richiesta dal ricorrente a titolo di prestazione di risarcimento, il cui fondamento però non sarebbe dimostrato, il danno subito era pienamente indennizzato. Persino se si deducesse dalla somma di 25 794 194 BFR quella di 5 950 000 BFR corrisposta ai sensi dell'art. 14 della regolamentazione, il rimanente importo supererebbe la cifra richiesta e quindi non sussisterebbe più alcun danno.
65 Se tuttavia il danno materiale effettivamente subito dal ricorrente era già stato pienamente indennizzato dalle prestazioni corrisposte a norma dell'art. 73 dello Statuto, non resta più alcuno spazio per domande di indennizzo complementare che eccedano tale somma. Quindi il rigetto da parte del Tribunale nei riguardi di questo motivo è legittimo. Ne consegue pertanto che il motivo dedotto è comunque infondato.
66 Per quanto riguarda il risarcimento del danno morale fatto valere dal ricorrente, si deve riconoscere che l'art. 14 della regolamentazione non si riferisce esplicitamente alle conseguenze di carattere psicologico. Tuttavia, alla luce della giurisprudenza della Corte e del Tribunale, occorre domandarsi se il danno lamentato dal ricorrente non sia già stato indennizzato in modo adeguato dalle prestazioni erogategli. Se fosse già stato corrisposto un indennizzo sufficiente ai sensi delle disposizioni dello Statuto e della regolamentazione, esso osterebbe ad un'eventuale domanda di indennizzo integrativo.
67 In proposito il Tribunale si è già espresso ai punti 83-91 della sentenza impugnata, dichiarando che il ricorrente ha ottenuto un ulteriore risarcimento di 5 950 000 BFR, oltre alla somma prevista dall'art. 73 dello Statuto, sulla base della perizia della commissione medica ed in riferimento all'art. 14 della regolamentazione, per compensare in modo particolare le conseguenze di carattere fisico ed i gravi disturbi «psicologici». Contrariamente all'opinione espressa dal ricorrente, il Tribunale ha quindi esaminato la questione del risarcimento del danno morale. Nel valutare il danno il Tribunale, al punto 87, è giunto alla conclusione che, secondo una stima ex aequo et bono, un danno di questo tipo non potrebbe essere fissato a un importo che superi la cifra di 5 950 000 BFR. Certamente si può ipotizzare che un danno morale possa essere quantificato in un importo più alto. Da una parte un danno di questo genere viene quantificato ragionevolmente in base alla tabella d'invalidità e dall'altra parte un calcolo di questo tipo dipende molto dalle circostanze di specie. Poiché però si tratta di una decisione discrezionale, anche il fatto che riguardo allo stato di salute del ricorrente siano state espresse valutazioni mediche divergenti comprova che né la Commissione né il Tribunale hanno adottato decisioni illegittime.
68 Dalle dichiarazioni del Tribunale contenute al punto 85 della sentenza si può tuttavia desumere - mentre la correttezza dell'argomentazione del ricorrente sottintende che non sarebbe possibile un indennizzo del danno morale ai sensi dell'art. 14 della regolamentazione - che il danno è stato comunque risarcito con il pagamento della somma citata. L'ammontare dell'indennizzo versato copre interamente il danno morale subito.
69 Il Tribunale, facendo riferimento alla perizia della commissione medica e alla decisione della Commissione, nega l'esistenza di un danno che ecceda le prestazioni già concesse. Il rigetto della domanda di indennizzo complementare è pertanto corretto.
70 Le osservazioni del ricorrente in merito alla domanda di risarcimento del danno morale sono quindi infondate.
71 Anche l'asserita mancata considerazione delle sentenze degli organi giurisdizionali degli Stati membri citate dal ricorrente va respinta in quanto infondata. Secondo l'interpretazione del Tribunale il ricorrente non era stato in grado di dimostrare durante il procedimento che la somma più elevata da lui fatta valere era stata concessa in casi simili dagli organi giurisdizionali degli Stati membri per indennizzare un danno morale paragonabile al suo. Ciò è riscontrabile al punto 88 della sentenza impugnata. In proposito bisogna concordare con la Commissione quando dichiara che le sentenze richiamate dal ricorrente non permettono di giungere alla conclusione che le prestazioni di risarcimento richieste verrebbero accolte come domanda di indennizzo complementare. Nelle sentenze citate viene riconosciuta una grave illegittimità di comportamento da parte del datore di lavoro e quindi viene concesso un risarcimento, che però non implica che oltre alla domanda di risarcimento danni presentata ai sensi dell'art. 73 dello Statuto e dell'art. 14 della regolamentazione si possa far valere un diritto autonomo ad un'indennizzo integrativo che, nel presente caso, costringerebbe la Commissione a versare altre somme. Poiché è stato dimostrato che il danno del ricorrente può essere considerato indennizzato, non può essere presentata un'altra domanda di risarcimento.
72 Quindi anche queste osservazioni del ricorrente vanno respinte in quanto infondate.
Sulla terza censura: mancanza di motivazione
Osservazioni delle parti
73 In base all'interpretazione del ricorrente la sentenza impugnata del Tribunale non contiene una motivazione oggettiva e verificabile che le prestazioni già concesse a titolo di risarcimento abbiano pienamente indennizzato il danno materiale e morale subito. Il ricorrente ha solo ricevuto ciò che gli spettava ai sensi del regime statutario e della regolamentazione, ma non ha percepito alcun risarcimento per le conseguenze della tragica situazione in cui si è trovato. Pertanto egli riterrebbe equo che la Commissione, che ha seriamente messo in pericolo la sua salute a causa di gravi illeciti, fosse tenuta a riconoscergli prestazioni a titolo di risarcimento.
74 La Commissione ha svolto diverse considerazioni concernenti la ricevibilità di questa argomentazione. Da una parte il ricorrente esula dal motivo del ricorso da lui dedotto, ovvero la violazione del diritto comunitario a carico del Tribunale. Il vizio di motivazione asserito dovrebbe piuttosto essere impugnato come vizio procedurale ai sensi dell'art. 51 dello Statuto della Corte, ma il ricorrente non ha seguito questa linea. Inoltre egli si è limitato a richiamare fatti che erano già stati oggetto del procedimento dinanzi al Tribunale, censurando di nuovo il Tribunale per aver accertato in modo errato il danno subito. Oltre a ciò il ricorrente vorrebbe stimare il danno subito sulla base della gravità dell'illegittimità di comportamento. Questo contrasta però chiaramente con lo spirito dell'art. 215, secondo comma, del Trattato CE. Inoltre la sentenza impugnata evidenzia ai punti 76 e 77 e 85-87 che il Tribunale ha fornito una motivazione della sua sentenza. Il Tribunale giunge infatti alla conclusione che il danno subito è stato interamente coperto e indennizzato.
Parere
75 Si deve concordare con la Commissione che le osservazioni del ricorrente sono irricevibili. Egli si limita essenzialmente a sostenere fatti e argomentazioni che erano già stati alla base del procedimento dinanzi al Tribunale. Dall'atto introduttivo del ricorrente e dalle argomentazioni svolte all'udienza si può dedurre che il ricorrente chiede un riesame della fattispecie al fine di motivare una domanda di indennizzo complementare.
76 Secondo la costante giurisprudenza della Corte, però, osservazioni di questo genere vanno respinte in quanto irricevibili. Inoltre è d'uopo osservare che una prestazione di risarcimento danni non rappresenta una sanzione nei confronti di chi causa i danni, ma ha piuttosto lo scopo di compensare gli svantaggi subiti a causa dell'avvenimento pregiudizievole. Infatti la questione della gravità dell'illegittimità di comportamento può non avere alcuna rilevanza ai fini dell'accertamento del danno insorto. Poiché il Tribunale ai punti 76-78 della sentenza impugnata dichiara, citando anche calcoli comparativi, che il danno materiale subito dal ricorrente va considerato come indennizzato dall'importo già corrisposto, la censura rilevata dal ricorrente deve essere respinta in quanto infondata. Lo stesso esito vale per la questione dell'indennizzo del danno morale, poiché anche in questo caso il Tribunale, dopo l'accertamento del danno effettivamente subito, è giunto alla conclusione che non sussiste un danno eccedente le prestazioni già concesse. Anche al riguardo si rimanda alle dichiarazioni del Tribunale contenute ai punti 83-91 della sentenza impugnata.
77 In conclusione è d'uopo sottolineare che lo scopo della prestazione concessa al ricorrente consisteva nell'indennizzare il danno subito. Non si tratta in questo caso del pagamento della «normale» pensione a cui avrebbe diritto un dipendente ai sensi delle disposizioni dello Statuto. Riassumendo si può dire che questa censura va respinta in quanto irricevibile e comunque infondata.
Sulla quarta censura: risarcimento danni a causa del ritardo verificatosi nel disbrigo della pratica da parte della commissione d'invalidità
Osservazioni delle parti
78 Il ricorrente sostiene in proposito che la Commissione, abusando del suo potere discrezionale, ha subordinato l'avvio del procedimento per il riconoscimento dell'invalidità ex art. 78 dello Statuto al completamento di quello ex art. 73 dello Statuto stesso. Secondo il ricorrente si doveva porre alla commissione d'invalidità anche il quesito relativo all'origine professionale della malattia e non solo quello relativo alla sussistenza dell'incapacità lavorativa. In base all'interpretazione del ricorrente la commissione d'invalidità avrebbe con ogni verosimiglianza riconosciuto già in data precedente che la malattia da lui contratta aveva origine professionale. Quindi una domanda di risarcimento danni fondata sul ritardo verificatosi nel disbrigo di questa pratica è giustificata. Il ricorrente ripete essenzialmente gli stessi argomenti già dedotti nel reclamo e giunge alla conclusione che la decisione del Tribunale è viziata in quanto non ha riconosciuto che il comportamento della Commissione, ovvero il ritardo nel disbrigo dei procedimenti, ha provocato l'insorgere di un danno. Il ricorrente critica quindi la sentenza impugnata laddove non è stato dichiarato uno sviamento di potere da parte della Commissione.
79 La Commissione considera anche questa censura irricevibile, poiché non individua in modo sufficientemente chiaro i punti censurati della sentenza impugnata e inoltre riporta semplici elementi di fatto privi di argomentazioni giuridiche. Inoltre la Commissione osserva che questa censura è infondata poiché il Tribunale, nella sentenza impugnata, esamina in modo dettagliato entrambi i procedimenti previsti dagli artt. 73 e 78 dello Statuto, giungendo infine alla conclusione che il comportamento della Commissione non è viziato da sviamento di potere.
Parere
80 Anche su questo punto si deve rilevare che le osservazioni del ricorrente si limitano essenzialmente a ripetere fatti che erano già alla base del procedimento dinanzi al Tribunale. Poiché l'impugnazione proposta dinanzi alla Corte deve limitarsi ai motivi di diritto, le osservazioni presentate dal ricorrente vanno dichiarate irricevibili.
81 Inoltre non è chiaro in che senso il Tribunale avrebbe preso una decisione viziata. Facendo riferimento ad una giurisprudenza consolidata della Corte, esso evidenzia che un raffronto tra gli artt. 73 e 78 dello Statuto fa emergere che le prestazioni previste da tali due norme sono diverse e indipendenti le une dalle altre, nonostante siano cumulabili. Si tratta di due diversi procedimenti che possono dar luogo a decisioni distinte e indipendenti fra loro, come si evince del resto anche dall'art. 25 della regolamentazione (14). L'APN dispone di un margine di discrezionalità che, a seconda dei casi, le permette di decidere in che misura i due procedimenti possano essere attuati di concerto. Quindi al punto 137 della sentenza il Tribunale afferma giustamente che ciò non costituisce una condizione di legittimità dell'uno o dell'altro procedimento, con la conseguenza che la Commissione non può essere censurata per il fatto di non avere richiesto alla commissione d'invalidità, costituita sulla base dell'art. 78 dello Statuto, di pronunciarsi sull'origine professionale della malattia del ricorrente per tutta la durata del procedimento previsto dall'art. 73 dello Statuto.
82 Si sarebbe potuto rilevare uno sviamento di potere solo se la Commissione avesse avuto un motivo inderogabile di sottoporre alla commissione d'invalidità la medesima questione di cui era investita la commissione costituita ai sensi dell'art. 73 dello Statuto. Il ricorrente non ha però potuto esporre o dimostrare un simile inderogabile motivo. Poiché il ricorso non contiene ulteriori argomentazioni in proposito, le osservazioni vanno respinte in quanto infondate.
83 Concludendo si può quindi sostenere che il motivo di violazione del diritto comunitario è parzialmente irricevibile, ma comunque infondato nel suo complesso.
Sulle spese
84 A norma dell'art. 122 del regolamento di procedura, quando l'impugnazione è respinta la Corte statuisce sulle spese. Poiché nel caso di specie il ricorrente è rimasto soccombente, egli va condannato alle spese a norma dell'art. 69, n. 2, primo comma, del regolamento di procedura.
E - Conclusione
85 In considerazione di quanto precede propongo alla Corte di pronunciarsi come segue:
1) Il ricorso è respinto.
2) Il ricorrente è condannato alle spese.
(1) - Sentenza 14 maggio 1998, causa T-165/95, Lucaccioni/Commissione (Racc. PI pag. II-627).
(2) - La tabella d'invalidità riporta in percentuale le quote del capitale contemplato per l'invalidità permanente totale applicabili ai casi di invalidità permanente parziale. Per stabilire il grado di invalidità nei casi non previsti da questa tabella si deve procedere secondo i criteri ivi indicati.
(3) - Già nel 1953 il ricorrente fu curato per una malattia del lobo superiore sinistro e trascorse dieci mesi in un sanatorio.
(4) - Nel marzo 1990 e nel giugno 1991 venivano nuovamente analizzati campioni di tessuto polmonare. In entrambi i casi venivano individuati corpi di asbesto nei campioni. Per i dettagli si vedano i punti 11 e 14 della sentenza impugnata.
(5) - La commissione d'invalidità era composta dai seguenti tre medici: dott. Cognigni (nominato dal ricorrente), dott. Mancini (nominato dalla Commissione) e prof. Maltoni (nominato dai due medici succitati).
(6) - La commissione medica era composta dal dott. Cognigni (nominato dal ricorrente), dal prof. Brochard (nominato dalla Commissione) e dal prof. Maltoni (nominato dai due medici succitati).
(7) - Il ricorrente chiedeva un risarcimento danni per le perdite subite a seguito della vendita di immobili che pretendeva si fosse resa necessaria, asserendo che tali danni ammontavano a 12 500 000 BFR.
(8) - Sentenza 8 ottobre 1986, cause riunite 169/83 e 136/84, Leussink e a./Commissione (Racc. pag. 2801, punto 13).
(9) - Sentenze 17 dicembre 1981, cause riunite 197/80, 198/80, 199/80, 200/80, 243/80, 245/80 e 247/80, Ludwigshafener Walzmühle/Consiglio e Commissione (Racc. pag. 3211, punto 18) e 29 aprile 1993, causa C-182/91, Forafrique Burkinabe /Commissione (Racc. pag. I-2161, punto 21).
(10) - V. punto 56 della sentenza nella causa T-165/95 (citata supra, alla nota 1).
(11) - Sentenza nelle cause riunite 169/83 e 136/84 (citata supra, alla nota 8, punti 10 e ss.).
(12) - Sentenze 1º giugno 1994, causa C-136/92 P, Commissione/Brazzelli Lualdi e a. (Racc. pag. I-1981, punto 48) e 28 maggio 1998, causa C-8/95 P, New Holland Ford/Commissione (Racc. pag. I-3175, punto 24).
(13) - Sentenza 2 ottobre 1979, causa 152/77, S B/Commissione (Racc. pag. 2819, punto 14).
(14) - L'art. 25 della regolamentazione stabilisce: «L'accertamento di una invalidità permanente, totale o parziale, ai sensi dell'art. 73 dello Statuto e della presente regolamentazione, non pregiudica in alcun modo l'applicazione dell'art. 78 dello Statuto e viceversa».
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