Conclusioni dell avvocato generale
I - Introduzione
1 Il Pretore di Firenze (Italia) desidera ottenere precisazioni in ordine all'interpretazione che deve attribuirsi alla sentenza della Corte di giustizia 11 dicembre 1997, pronunciata nella seconda causa Job Centre (in prosieguo: la «sentenza Job Centre II») (1), nonché sulle conseguenze dei principi in essa stabiliti sull'ordinamento interno.
Concretamente, il giudice nazionale proponente nutre dubbi in ordine al punto se i singoli possano far valere in giudizio i divieti sanciti negli artt. 86 e 90 del Trattato CE (attualmente art. 82 CE e 86 CE), con la conseguenza che il giudice nazionale sia tenuto a non applicare le disposizioni nazionali con essi contrastanti, nonché sul punto se determinate disposizioni nazionali creino una situazione incompatibile con il combinato disposto degli artt. 90 e 86 del Trattato CE.
II - Fatti
2 Giovanni Carra, Alessandra Colombo e Barbara Gianassi sono imputati del reato previsto agli artt. 110 del codice penale nonché 1, 11 e 27 della legge 29 aprile 1949, n. 264 (in prosieguo: la «legge n. 264/49») (2), per avere, in concorso tra loro, esercitato a scopo di lucro attività di mediazione nell'avviamento al lavoro, quantomeno dal dicembre 1993, i primi due imputati, e dall'aprile 1994, l'ultima imputata. Le norme che si asseriscono violate riservano ai pubblici uffici di collocamento il diritto esclusivo di esercitare l'attività di mediazione nell'avviamento al lavoro.
3 Durante il dibattimento del procedimento penale a quo, la difesa ha chiesto l'assoluzione degli imputati adducendo che le sanzioni penali previste dalle citate disposizioni sono divenute inapplicabili in seguito alla sentenza della Corte di giustizia nella causa Job Centre II.
III - Normativa interna in vigore
4 In Italia l'attività di collocamento è assoggettata ad un regime di esclusività disposto a favore dei pubblici uffici di collocamento. Tale regime è disciplinato dalla legge n. 264/49. Concretamente, l'art. 11, primo comma, di quest'ultima, dispone:
«E' vietato l'esercizio della mediazione anche se gratuito quando il collocamento è demandato agli Uffici autorizzati».
5 Qualsiasi attività di collocamento in contrasto con queste norme, nonché l'avviamento al lavoro di lavoratori senza la mediazione dell'ufficio pubblico di collocamento, è passibile, in forza della stessa legge, di sanzioni penali o amministrative. Inoltre, i contratti di lavoro stipulati contravvenendo a tali norme possono essere annullati dal giudice, su denuncia dell'ufficio pubblico di collocamento e su richiesta del Pubblico ministero, denuncia che dev'essere presentata entro il termine di un anno dall'avviamento al lavoro di un lavoratore.
6 L'art. 1, n. 1, primi due commi, della legge 23 ottobre 1960, n. 1369 (3), vieta la mediazione e l'interposizione nei rapporti di lavoro nei seguenti termini:
«E' vietato all'imprenditore di affidare in appalto o in subappalto o in qualsiasi altra forma, anche a società cooperative, l'esecuzione di mere prestazioni di lavoro mediante impiego di manodopera assunta e retribuita dall'appaltatore o dall'intermediario, qualunque sia la natura dell'opera o del servizio cui le prestazioni si riferiscono.
E' altresì vietato all'imprenditore di affidare a intermediari, siano questi dipendenti, terzi o società anche se cooperative, lavori da eseguirsi a cottimo da prestatori di opere assunti e retribuiti da tali intermediari».
7 L'art. 2 della stessa legge commina sanzioni pecuniarie di carattere penale in caso di inosservanza di tale divieto, ferme restando le sanzioni, anch'esse penali, comminate in caso di violazione della legge n. 264/49.
8 La legge 24 giugno 1997, n. 196 (in prosieguo: la «legge n. 196/97») (4), contenente norme in materia di promozione dell'occupazione, prevede che solo le imprese iscritte nei registri del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale e titolari di un'autorizzazione rilasciata dallo stesso Ministero possono esercitare attività in materia di collocamento di lavoro temporaneo.
9 Il decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 (in prosieguo: il «decreto n. 469/97») (5), che conferisce alle Regioni e agli enti locali funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, è entrato in vigore il 9 gennaio 1998. L'art. 10, n. 2, di questo decreto prevede che l'attività di mediazione tra domanda ed offerta di lavoro può essere svolta, previa autorizzazione del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, da imprese o gruppi di imprese, anche società cooperative con capitale versato non inferiore a 200 milioni di LIT, nonché da enti non commerciali con patrimonio non inferiore a 200 milioni di LIT. In forza del n. 13 dello stesso articolo, nei confronti dei soggetti autorizzati alla mediazione di manodopera ai sensi dello stesso articolo non trovano applicazione le disposizioni contenute nella legge n. 264/49 e nelle successive modificazioni ed integrazioni di quest'ultima.
IV - Questioni pregiudiziali poste
10 Con ordinanza 20 giugno 1998, il Pretore di Firenze ha disposto la sospensione del procedimento ed ha sottoposto alla Corte di giustizia, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), le due seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se le norme degli artt. 86 e 90, così come interpretate dalla sentenza 11 dicembre 1997 della Corte di giustizia delle Comunità europee, abbiano effetti diretti nel senso che impongano allo Stato membro di non porre divieti generali e assoluti nella mediazione dell'avviamento al lavoro e di conseguenza al giudice di considerare penalmente lecita ogni ipotesi di intermediazione privata nel collocamento con conseguente disapplicazione delle relative norme sanzionatorie previste dall'ordinamento interno.
2) Se gli artt. 86 e 90 vadano interpretati nel senso che costituisca abuso di posizione dominante un sistema quale quello risultante dalle modifiche normative introdotte con legge 24 giugno 1997, n. 196, e decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469».
V - Osservazioni presentate
11 Il governo italiano sostiene che ambedue i quesiti pregiudiziali sono irricevibili poiché manifestamente irrilevanti.
Con riferimento al primo quesito, il governo italiano ricorda come, in conseguenza della sentenza Job Centre II, la normativa interna fosse stata modificata dal decreto n. 469/97 in modo da sopprimere il divieto assoluto sino ad allora vigente. Le sanzioni penali comminate dalla legge n. 264/49 non sono più applicabili a coloro che, come gli imputati nel procedimento penale a quo, abbiano esercitato un'attività di mediazione anteriormente all'entrata in vigore dello stesso decreto.
Il secondo quesito pregiudiziale è irricevibile, secondo il governo italiano, in quanto è volto alla valutazione della compatibilità della normativa interna con il diritto comunitario e, inoltre, in quanto la detta normativa non è applicabile ai fatti oggetti del procedimento a quo, per via del principio di irretroattività.
12 Il governo del Regno Unito osserva, da parte sua, che la giurisprudenza della Corte ha costantemente riconosciuto che l'art. 90, n. 1, ove applicato in combinato con l'art. 86, è idoneo a creare diritti che i singoli possono far valere dinanzi ai giudici nazionali. Spetta pertanto al giudice nazionale accertare se ricorrano le condizioni enunciate dalla Corte nella sentenza Job Centre II e, in caso affermativo, disapplicare le norme penali in questione.
Il governo del Regno Unito non ha presentato osservazioni per quanto riguarda la seconda questione pregiudiziale.
13 Infine, la Commissione precisa che i tre requisiti enunciati dalla sentenza Job Centre II devono considerarsi cumulativi. Essa rileva quindi che gli artt. 90, n. 1, e 86 hanno effetti diretti e che la preminenza del diritto comunitario rende inapplicabili le norme penali con esso contrastanti. Per quanto attiene alla seconda questione, la Commissione osserva che gli artt. 90, n. 1, e 86 devono essere interpretati nel senso che il loro effetto diretto non comporta automaticamente la liceità di ogni attività di intermediazione privata nell'avviamento al lavoro. La Commissione sostiene inoltre che, in assenza di indicazioni nell'ordinanza di rinvio circa il periodo di attività degli imputati, la Corte dovrebbe dichiarare la questione irricevibile.
VI - Esame della prima questione pregiudiziale
14 Con la sua prima questione, il Pretore di Firenze intende accertare, in primo luogo, se gli artt. 90 e 86 del Trattato CE, come interpretati nella citata sentenza, abbiano effetti diretti.
15 La Corte ha ricorrentemente affermato che, anche nell'ambito dell'art. 90, il divieto sancito nell'art. 86 esplica effetti diretti e crea in capo ai singoli diritti che i giudici nazionali sono tenuti a tutelare (6).
La medesima conclusione si rinviene implicitamente in varie altre sentenze (7).
16 Nella causa Job Centre II, la Corte d'appello di Milano formulò, nella sua terza questione, un quesito sostanzialmente identico a quello qui in esame (8).
L'avvocato generale Elmer, nelle sue conclusioni presentate il 15 maggio 1997 prese posizione nel senso già richiamato. In particolare, al paragrafo 59 delle medesime egli rilevò quanto segue:
«Il giudice a quo domanda infine se il combinato disposto degli artt. 90 e 86 del Trattato abbia efficacia diretta, e tale questione va risolta in senso affermativo. Emerge infatti dalla giurisprudenza della Corte che le citate disposizioni possono essere fatte valere dai cittadini dinanzi ai giudici nazionali, i quali sono conseguentemente tenuti a disapplicare qualunque disposizione nazionale con esse incompatibile».
Il fatto che la Corte di giustizia, nella sua sentenza, non avesse espressamente trattato la questione della possibilità di far valere direttamente il divieto di cui trattasi è probabilmente dovuto alla considerazione che la risposta affermativa si imponeva alla luce degli altri principi giuridici e della sua stessa giurisprudenza (9).
17 In definitiva, si deve rispondere al Pretore di Firenze, per quanto attiene alla prima parte della sua prima questione, che il divieto sancito dal combinato disposto degli artt. 90, n. 1, e 86 esplica effetti diretti nel senso che esso crea in capo ai singoli diritti che i giudici nazionali sono tenuti a tutelare.
18 Sempre nell'ambito della sua prima questione, il detto giudice prosegue chiedendosi se tali effetti diretti impongano al giudice nazionale di considerare penalmente lecita ogni ipotesi di intermediazione privata nel collocamento, con conseguente disapplicazione delle relative norme sanzionatorie previste dall'ordinamento interno.
19 La risposta a questo duplice interrogativo si rinviene ugualmente nella giurisprudenza della Corte di giustizia.
20 Deve ricordarsi, in proposito, che un'impresa che si avvale di un monopolio legale detiene una posizione dominante ai sensi dell'art. 87 del Trattato CE (10) e che il territorio di uno Stato membro, al quale si estenda tale monopolio, può costituire una parte sostanziale del mercato comune ai sensi della medesima disposizione (11).
21 Va altresì segnalato che l'art. 86 del Trattato CE non vieta le posizioni dominanti in quanto tali, bensì il loro sfruttamento abusivo. In pari modo, nell'ambito dell'art. 90, n. 1, incompatibile con il mercato comune non è una situazione di posizione dominante derivante dall'esercizio di diritti esclusivi, bensì l'eventualità che un'impresa concessionaria di tali diritti venga ad essere indotta dalle norme legislative vigenti a sfruttare abusivamente la propria posizione dominante (12).
22 Per quanto si riferisce all'attività di cui trattasi nel procedimento a quo, vale a dire l'intermediazione tra l'offerta e la domanda nell'ambito del collocamento di lavoratori, la Corte di giustizia ha ravvisato l'esistenza di una violazione dell'art. 90, n. 1, allorché gli uffici pubblici di collocamento sono necessariamente indotti a contravvenire alle disposizioni dell'art. 86, il che si verifica in particolare qualora ricorrano i seguenti presupposti:
- gli uffici pubblici di collocamento non siano palesemente in grado di soddisfare, per tutti i tipi di attività, la domanda esistente sul mercato del lavoro;
- l'espletamento effettivo delle attività di collocamento da parte delle imprese private venga reso impossibile dal mantenimento in vigore di disposizioni di legge che vietano le dette attività comminando sanzioni penali e amministrative;
- le attività di collocamento di cui trattasi possano estendersi a cittadini o territori di altri Stati membri (13).
23 Si evince pertanto dalla sentenza Job Centre II che è contraria al diritto comunitario non già qualsiasi attribuzione in via esclusiva a determinati enti pubblici dell'attività di intermediazione nel collocamento di lavoratori, mediante applicazione di disposizioni di legge che vietino, comminando sanzioni penali o amministrative, lo svolgimento di tali attività da parte di imprese private, bensì quella che abbia luogo in una situazione nella quale gli uffici pubblici di collocamento non siano palesemente in grado di soddisfare, per tutti i tipi di attività, la domanda esistente sul mercato del lavoro. Inoltre, perché entri in gioco il diritto comunitario, le attività di collocamento di cui trattasi devono potersi estendere a cittadini o territori di altri Stati membri.
I tre presupposti enunciati dalla Corte nella sentenza Job Centre II rivestono quindi, con ogni evidenza, carattere cumulativo. Essi riflettono rispettivamente i requisiti necessari di «abuso di posizione dominante», «conferimento di diritti esclusivi» e «incidenza sugli scambi tra gli Stati membri».
24 Se, come sembra, la disciplina italiana che riserva tali attività a favore degli uffici pubblici di collocamento, disciplina la cui compatibilità con il diritto comunitario compete al giudice nazionale valutare, è accompagnata da possibili sanzioni penali o amministrative, lo stesso giudice dovrà altresì valutare se gli uffici ai quali è devoluto il monopolio legale siano in grado di soddisfare la domanda del mercato per tutti i tipi di attività e se le controverse attività di collocamento si estendano a cittadini o territori di altri Stati membri.
25 Supponendo che ricorrano tali circostanze, il Pretore di Firenze desidera inoltre appurare quali siano le conseguenze nel diritto interno della preminenza del diritto comunitario.
26 E' sufficiente ricordare i termini della sentenza 13 luglio 1972, Commissione/Italia (14), con i quali la Corte di giustizia dichiarò che il diritto comunitario implica «per le autorità nazionali competenti l'assoluto divieto di applicare una disposizione nazionale dichiarata incompatibile con il Trattato e, se del caso, l'obbligo di adottare tutti i provvedimenti necessari per agevolare la piena efficacia del diritto comunitario».
Le conseguenze della preminenza del diritto comunitario furono espresse con particolare chiarezza e in termini categorici nella sentenza 9 marzo 1978, Simmenthal (15). In essa la Corte dichiarò che «il giudice nazionale, incaricato di applicare, nell'ambito della propria competenza, le disposizioni di diritto comunitario, ha l'obbligo di garantire l'efficacia di tali norme, disapplicando all'occorrenza, di propria iniziativa, qualsiasi disposizione contrastante della legislazione nazionale, anche posteriore, senza doverne chiedere o attendere la previa rimozione in via legislativa o mediante qualsiasi altro procedimento costituzionale».
27 In altri termini, per ciò che interessa in questo contesto, la preminenza del diritto comunitario postula che il giudice nazionale, ove accerti il ricorrere dei tre presupposti indicati dalla sentenza Job Centre II, si astenga dall'applicare qualsiasi norma di diritto interno, di qualunque natura, che si riveli ad esso contraria.
28 Il governo italiano insiste nel proporre che si dichiari tale questione irricevibile, dato che - a suo giudizio - le sanzioni penali previste dalla legge n. 264/49 non sono applicabili a coloro che, come gli imputati nel procedimento penale a quo, hanno esercitato attività di intermediazione prima dell'entrata in vigore del decreto n. 469/97. Da parte mia, ritengo che dagli atti non risultino elementi sufficienti affinché le disposizioni di quest'ultimo decreto possano essere inequivocabilmente interpretate nel senso depenalizzatore che attribuisce loro il governo italiano. Conseguentemente, la valutazione in ordine alla vigenza e alla portata di questo regime sanzionatorio di diritto interno compete al giudice nazionale.
29 Sulla scorta delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di giustizia di risolvere la prima questione pregiudiziale posta dal Pretore di Firenze dichiarando che il divieto sancito dagli artt. 90, n. 1, e 86 del Trattato CE, dev'essere interpretato nel senso che esso crea in capo ai singoli diritti che i giudici nazionali sono tenuti a tutelare. Ne consegue che un giudice nazionale può essere tenuto a disapplicare una normativa interna incompatibile con il detto divieto.
Per il resto, uno Stato membro viola l'art. 90, n. 1, allorché crea una situazione nella quale gli uffici pubblici di collocamento siano necessariamente indotti a contravvenire all'art. 86. Tale è il caso, in particolare, quando si verifichino simultaneamente i presupposti già richiamati: palese inettitudine a soddisfare la domanda; divieto di esercizio privato dell'attività di collocamento; e possibilità di estensione a cittadini o territori di altri Stati membri.
VII - Esame della seconda questione pregiudiziale
30 Con il suo secondo quesito, il giudice proponente intende accertare se gli artt. 86 e 90 del Trattato CE ostino ad una disciplina come quella istituita dalla legge n. 196/97 e dal decreto n. 469/97.
31 Il Pretore non delinea con precisione i concreti aspetti della disciplina del 1997 suscettibili di determinare necessariamente uno sfruttamento abusivo di posizione dominante da parte dell'impresa titolare di diritti esclusivi. Né esso indica il motivo per il quale ritiene pertinente l'esame della compatibilità della detta disciplina con il diritto comunitario ai fini della soluzione del procedimento a quo, i cui fatti rilevanti risalgono a prima della sua adozione.
32 Premesso ciò, si dovrebbe dichiarare inammissibile tale secondo quesito, dato che il giudice nazionale non ha descritto con sufficiente precisione il contesto giuridico nel quale dovrebbe inserirsi la richiesta interpretazione (16), né è stato dimostrato che la sua soluzione faccia riscontro ad una necessità obiettiva inerente alla soluzione del giudizio a quo (17).
33 Pure, poiché in ogni caso la soluzione che andrebbe fornita alla seconda questione non sembra potersi discostare da quella che propongo per la prima, ritengo preferibile allinearmi a quest'ultima (18). Nel farlo, mi attengo particolarmente alla concreta formulazione del quesito pregiudiziale, al carattere di astrattezza a cui deve essere improntata la risposta, nonché alla presunzione di rilevanza che la Corte riconosce alle questioni prospettatele in via pregiudiziale dai giudici nazionali (19).
34 Orbene, una disciplina nazionale come quella disposta dalla legge n. 196/97 e dal decreto n. 469/97 sarà contraria al divieto risultante dal combinato disposto degli artt. 90, n. 1, e 86 del Trattato CE qualora ricorrano i tre elementi citati: palese inettitudine a soddisfare la domanda; divieto di esercizio privato dell'attività di collocamento; e possibilità di estensione a cittadini o territori di altri Stati membri. Compete al giudice nazionale accertare la sussistenza di questi elementi.
VII - Conclusione
35 Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di giustizia di risolvere le questioni pregiudiziali poste dal Pretore di Firenze nel seguente modo:
«1) Il divieto sancito dal combinato disposto degli artt. 90, n. 1, del Trattato CE (divenuto art. 86 CE, n. 1) e 86 del Trattato CE (divenuto art. 82 CE) dev'essere interpretato nel senso che esso crea in capo ai singoli diritti che i giudici nazionali sono tenuti a tutelare. Ne consegue che il giudice nazionale può essere tenuto a disapplicare una normativa interna incompatibile con il detto divieto.
2) Uno Stato membro incorre in violazione dell'art. 90, n. 1, allorché determina una situazione nella quale gli uffici pubblici di collocamento siano necessariamente indotti a contravvenire all'art. 86. Tale è il caso, in particolare, allorché ricorrano simultaneamente i seguenti presupposti:
- gli uffici pubblici di collocamento non siano palesemente in grado di soddisfare, per tutti i tipi di attività, la domanda del mercato del lavoro;
- l'espletamento effettivo delle attività di collocamento da parte delle imprese private venga reso impossibile dal mantenimento in vigore di disposizioni di legge che vietano le dette attività comminando sanzioni penali e amministrative;
- le attività di collocamento di cui trattasi possano estendersi a cittadini o territori di altri Stati membri».
(1) - Causa C-55/96 (Racc. pag. I-7119).
(2) - Supplemento GURI 1_ giugno 1949, n. 125.
(3) - GURI 25 novembre 1960, n; 289.
(4) - Supplemento GURI 4 luglio 1997, n. 136.
(5) - GURI 8 gennaio 1997, n. 5.
(6) - Sentenze 30 aprile 1974, causa 155/73, Sacchi (Racc. pag. 409, punto 18), relativa al monopolio nazionale della trasmissione di messaggi pubblicitari televisivi, 10 dicembre 1991, causa C-179/90, Merci convenzionali Porto di Genova (Racc. pag. I-5889, punto 23), 17 luglio 1997, causa C-242/95, GT-Link (Racc. pag. I-4449, punto 57), e 16 settembre 1999, causa C-22/98, Becu (Racc. pag. I-5665, punto 21), relativa a servizi portuali in regime di monopolio.
(7) - V., ad esempio, sentenze 12 febbraio 1998, causa C-163/96, Raso (Racc. pag. I-533), 18 giugno 1991, causa C-260/89, ERT (Racc. pag. I-2925), e 19 maggio 1993, causa C-320/91, Corbeau (Racc. pag. I-2533), nelle quali si è ammesso che un imputato in un procedimento penale poteva eccepire a propria difesa l'incompatibilità con gli artt. 86 e 90 di monopoli nazionali nei settori, rispettivamente, dei servizi portuali, radiotelevisivi e postali.
(8) - La terza questione pregiudiziale della Corte d'appello recitava: «Se, nel caso in cui la richiamata legislazione dello Stato italiano in materia di mediazione ed interposizione del lavoro violi i principi di diritto comunitario enunciati nel quesito precedente, le autorità giudiziarie e amministrative di detto Stato membro debbano ritenersi tenute a dare diretta applicazione a tali principi, consentendo che enti e imprese pubblici e privati esercitino le attività di mediazione fra domanda e offerta di lavoro e di fornitura di lavoro interinale, purché nel rispetto delle norme che disciplinano il rapporto di lavoro e la previdenza obbligatoria e sotto i controlli previsti dalla legge».
(9) - Così sembra aver inteso la Corte d'appello nell'ordinanza 11 marzo 1998, con la quale definì in grado d'appello il reclamo della Job Centre coop. arl. per l'omologazione del proprio atto costitutivo, il cui oggetto sociale - l'intermediazione nel mercato del lavoro - era vietato dal diritto italiano. Pur limitandosi a considerare la parte richiedente come rinunciante, il giudice italiano segnala tuttavia che «la sentenza della Corte di giustizia della Comunità europea resa nella presente causa in data 11 dicembre 1997 ha sanzionato quei divieti come contrastanti, in quanto assoluti, con la prevalente normativa comunitario, sicché sono venute meno le ragioni già poste a fondamento della decisione del Tribunale, come ha concluso anche il Procuratore generale in sede, chiedendo di accogliere il reclamo».
(10) - V., ad esempio, sentenza 3 ottobre 1985, causa 311/84, CBEM (Racc. pag. 3261, punto 16) e - con riferimento alla concreta attività di collocamento di manodopera - 23 aprile 1991, causa C-41/90, Höfner e Elser (Racc. pag. I-1979, punto 28).
(11) - V. sentenze 9 novembre 1983, causa 322/81, Michelin (Racc. pag. 3461, punto 28) e Höfner e Elser, citata, punto 28.
(12) - V., tra le altre, citate sentenze CBEM, punto 17; Höfner e Elser, punto 29; Corbeau, punto 11, e Job Centre II, punto 31, nonché sentenza 5 ottobre 1994, causa C-323/93, Centre d'insémination de la Crespelle (Racc. pag. I-5077, punto 18).
(13) - V. sentenza Job Centre II, e mutatis mutandis, sentenza Höfner e Elser, citata.
(14) - Causa 48/71 (Racc. pag. 529, punto 7).
(15) - Causa 106/77 (Racc. pag. 629). V., in termini analoghi, più di recente, sentenza 5 marzo 1998, causa C-347/96, Solred (Racc. pag. I-937, punto 30).
(16) - Sentenze 12 luglio 1979, causa 244/78, Union laitière normande (Racc. pag. 2663, punto 5), e 10 marzo 1981, cause riunite 36/80 e 71/80, Irish Creamery Milk Suppliers Association (Racc. pag. 735, punto 6).
(17) - V. ad esempio, sentenze 16 dicembre 1981, causa 244/80, Foglia (Racc. pag. 3045, punto 17); 12 giugno 1986, cause riunite 98/85, 162/85 e 258/85, Bertini (Racc. pag. 1885, punto 6), e 17 maggio 1994, causa 18/93, Corsica Ferries (Racc. pag. I-1783, punto 14).
(18) - La rappresentante della Commissione, nel corso della trattazione orale, ha affermato che alla normativa del 1997 non possono applicarsi i principi enunciati nella sentenza Job Centre II in quanto con essa è istituito un «regime di concorrenza». Se così fosse - non spetta alla Corte di giustizia emettere un primo giudizio di carattere generale o ipotetico -, il giudice nazionale perverrà alla conclusione che non è in ogni caso soddisfatto il requisito relativo al divieto di esercizio dell'attività di collocamento da parte di privati.
(19) - Sentenza 7 settembre 1999, causa C-355/97, Beck e a. (Racc. pag. I-4977, punto 22).
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