Conclusioni dell avvocato generale
I - Introduzione
1 Con la presente domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), il Bundesfinanzhof (Germania) interroga la Corte sulla disciplina del cumulo in un quantitativo di riferimento iniziale e di uno specifico attribuiti ad un produttore di latte nell'ambito della normativa comunitaria sull'organizzazione comune del mercato nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari. Il giudice a quo domanda alla Corte, in particolare, se l'art. 3 bis, n. 3, prima frase, del regolamento CEE, del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857, che fissa le norme generali per l'applicazione del prelievo di cui all'art. 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), come modificato dal regolamento (CEE) 13 giugno 1991, n. 1639 (2) - disposizione ripresa dall'art. 4, n. 3, prima frase, del regolamento (CEE) del Consiglio 28 dicembre 1992, n. 3950, che stabilisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (3), debba essere interpretato nel senso che un quantitativo di riferimento specifico definitivo dev'essere concesso al produttore anche qualora questi non abbia utilizzato, nel periodo previsto da tale norma, il quantitativo di riferimento specifico provvisorio attribuitogli in vista di un corrispondente aumento della sua produzione lattiero-casearia, ma abbia provvisoriamente ceduto ad un'altra azienda agricola il diritto di usare quella parte della sua quota corrispondente al quantitativo di riferimento iniziale di cui disponeva la sua azienda, oltre al quantitativo di riferimento specifico assegnatogli provvisoriamente.
II - Contesto normativo comunitario
2 Al fine di limitare la produzione eccedentaria di latte e prodotti lattiero-caseari nel mercato comune, il regolamento (CEE) del Consiglio 17 marzo 1977, n. 1078 (4) ha instaurato un sistema di premi per gli agricoltori che rinunciano a smerciare latte e prodotti lattiero-caseari (premio di non commercializzazione) oppure riconvertono le loro mandrie bovine a orientamento lattiero verso la produzione di carne (premio di riconversione). I premi di non commercializzazione o di riconversione sono concessi su domanda ai produttori che si impegnano a non commercializzare latte o a riconvertire le proprie mandrie per un periodo di cinque anni.
3 In considerazione della crescita costante della produzione di latte, il Consiglio ha inoltre istituito, con regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 856, (5) un prelievo supplementare che, ai sensi dell'art. 1 di tale regolamento, si applica sui quantitativi di latte consegnati che superino un quantitativo di riferimento da determinarsi; il prelievo è dovuto dai produttori di latte (formula A), o dagli acquirenti di latte o di altri prodotti lattiero-caseari, che li ripercuotono sui produttori che abbiano aumentato le loro consegne, proporzionalmente al loro contributo al superamento del quantitativo del riferimento dell'acquirente (formula B). Le modalità di calcolo del quantitativo di riferimento, vale a dire dei quantitativi esenti dal prelievo supplementare, sono state definite dal citato regolamento n. 857/84. In base a quest'ultimo regolamento, il quantitativo di riferimento è pari al quantitativo di latte che il produttore ha consegnato nell'anno civile 1981, aumentato dell'1%. Gli Stati membri possono comunque prevedere che sul loro territorio il quantitativo di riferimento sia pari al quantitativo di latte o di equivalente latte consegnato o acquistato nell'anno civile 1982 o 1983, assistito da un coefficiente stabilito in modo di non superare il quantitativo garantito definito per quello Stato membro.
4 Conformandosi alle sentenze 28 aprile 1988, causa C-120/86, Mulder (6) e causa C-170/86, Von Deetzen (7), nelle quali la Corte aveva dichiarato invalido il regolamento n. 857/84 nei limiti in cui non prevedeva l'attribuzione di un quantitativo di riferimento ai produttori che, in applicazione del citato regolamento 1078/77, non avessero consegnato latte durante l'anno di riferimento scelto dal rispettivo Stato membro, il Consiglio ha adottato il regolamento (CEE) 20 marzo 1989, n. 764 (8), che ha modificato il regolamento n. 857/84. In particolare, il regolamento n. 764/89 ha aggiunto al regolamento n. 857/84 un nuovo art. 3 bis, ai sensi del quale, a determinate condizioni (volte principalmente ad assicurare che i produttori intendano seriamente riprendere la produzione di latte e siano in grado di farlo), è consentita l'attribuzione di un quantitativo di riferimento specifico ai produttori che, in forza del citato regolamento n. 1078/77, si erano impegnati a non commercializzare latte o a riconvertire le proprie mandrie ed erano pertanto rimasti inclusi dalla concessione di un quantitativo di riferimento iniziale (in prosieguo: il «regime SLOM I») (9).
5 Nelle sentenze 11 dicembre 1990, causa C-189/89, Spagl (10) e causa C-217/89, Pastätter (11) la Corte ha dichiarato che il citato art. 3 bis del regolamento n. 857/84, come modificato dal regolamento n. 864/89, è invalido in quanto esclude dall'attribuzione di un quantitativo di riferimento specifico ai sensi della stessa norma i produttori per i quali il periodo di non commercializzazione o di riconversione, in adempimento dell'obbligo assunto ai sensi del regolamento n. 1078/77, sia scaduto prima del 31 dicembre 1983 o, eventualmente, prima del 30 settembre 1983, e in quanto limita il quantitativo di riferimento specifico al 60% del quantitativo di latte consegnato o del quantitativo di equivalente di latte venduto dal produttore nel corso dei dodici mesi di calendario precedenti il deposito della domanda di concessione del premio di non commercializzazione o di riconversione. Conformandosi alle citate sentenze, il Consiglio ha adottato il citato regolamento n. 1639/91, che modifica il regolamento n. 857/84, in modo da consentire l'attribuzione di un quantitativo di un riferimento specifico anche nei casi precedentemente esclusi nel senso innanzi indicato.
6 In particolare, l'art. 3 bis del regolamento 857/84, come modificato dal regolamento n. 1639/91 (in prosieguo: il «regime SLOM II») dispone quanto segue:
«1. Al produttore di cui all'articolo 12, lettera c), terzo comma:
- il cui periodo di non commercializzazione o di riconversione, in esecuzione dell'impegno assunto ai sensi del regolamento (CEE) n. 1078/77, scade dopo il 31 dicembre 1983, o dopo il 30 settembre 1983 negli Stati membri in cui la raccolta di latte da aprile a settembre è almeno doppia rispetto a quella del periodo ottobre-marzo dell'anno successivo;
- che, quando si tratti del cessionario del premio, non abbia ricevuto un quantitativo di riferimento a norma dell'articolo 2 e/o dell'articolo 6 del presente regolamento;
è attribuito provvisoriamente, a sua domanda, formulata entro un termine di tre mesi a decorrere dal 29 marzo 1989, un quantitativo specifico di riferimento, purché il produttore in questione:
(...)
Il produttore:
- il cui periodo di non commercializzazione o di riconversione, in esecuzione dell'impegno assunto ai sensi del regolamento (CEE) n. 1078/77, è scaduto nel 1983 o, nel caso di cui al primo comma, primo trattino, nel periodo dal 1_ gennaio al 30 settembre 1983 o, se del caso, dopo le date fissate al primo comma, primo trattino, se aveva ottenuto un quantitativo di riferimento per l'azienda oggetto del premio di non commercializzazione o riconversione, alle condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 4, lettera b) e/o dell'articolo 9, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1546/88 o ai sensi dell'articolo 2 del presente regolamento se lo Stato membro non ha applicato detto articolo 9, paragrafo 2, e che, se si tratta del cessionario del premio, non ha ricevuto un quantitativo di riferimento ai sensi dell'articolo 2 e/o dell'articolo 6 del presente regolamento,
o
- che ha ricevuto l'azienda in eredità o per via analoga all'eredità dopo la scadenza dell'impegno assunto ai sensi del regolamento (CEE) n. 1078/77 dall'autore della successione ma prima del 29 giugno 1989,
ottiene provvisoriamente, dietro sua richiesta presentata entro il termine di tre mesi a decorrere dal 1_ luglio 1991, un quantitativo di riferimento specifico alle condizioni fissate alle lettere (...)
(...)
3. Se entro un termine di due anni a decorrere dal 29 marzo 1989 o, nel caso di cui al paragrafo 1, ultimo comma, dal 1_ luglio 1991, fatta salva la proroga del regime del prelievo supplementare, il produttore può comprovare all'autorità competente di avere effettivamente ripreso le vendite dirette e/o le consegne e che tali vendite dirette e/o tali consegne hanno raggiunto nel corso degli ultimi dodici mesi un livello pari o superiore all'80 % del quantitativo provvisorio di riferimento, il quantitativo di riferimento specifico gli è attribuito definitivamente. (...)
4. La parte del quantitativo specifico di riferimento non destinata ad essere utilizzata durante un periodo di dodici mesi non può essere oggetto di cessione temporanea ai sensi dell'articolo 5 quater, paragrafo 1 bis del regolamento (CEE) n. 804/68 (...)».
7 Il regolamento n. 857/84 è stato abrogato il 1_ aprile 1993 dal regolamento (CEE) del Consiglio 28 dicembre 1992, n. 3950, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (12), che, con talune modifiche, ha prorogato di sette anni il sistema di quote in vigore. L'art. 4, n. 3, di tale regolamento riprende, adattandola, la disposizione dell'art. 3 bis, n. 3, del regolamento n. 857/84:
«3. Qualora il produttore che abbia provvisoriamente ricevuto un quantitativo di riferimento individuale specifico a norma dell'articolo 3 bis, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento CEE n. 857/84 possa comprovare all'autorità competente, anteriormente al 1_ luglio 1993, di avere effettivamente ripreso le vendite dirette e/o le consegne e che tali vendite dirette e/o tali consegne hanno raggiunto nel corso degli ultimi dodici mesi un livello pari o superiore all'80% del quantitativo di riferimento provvisorio, il quantitativo di riferimento specifico gli è attribuito definitivamente (...)».
8 Con sentenza 3 dicembre 1992, causa C-264/90, Wehrs (13) la Corte ha dichiarato invalida la disposizione dell'art. 3 bis, n. 1, secondo trattino, del regolamento 857/84, come modificato dal regolamento n. 864/89, che introduceva una «regola anticumulo», nella parte in cui escludeva dall'attribuzione di un quantitativo di riferimento specifico coloro che avevano ceduto un diritto al premio ai sensi del regolamento 1078/77, avendo parallelamente ottenuto un quantitativo di riferimento ai sensi dell'art. 2 del regolamento n. 857/84. Conformandosi alla citata sentenza, il Consiglio ha emanato il regolamento (CEE) 19 luglio 1993, n. 2055 (14) che ha consentito di attribuire ai produttori rimasti esclusi, in forza della regola «anticumulo», dalla concessione di un quantitativo di riferimento specifico in forza dell'art. 3 bis del regolamento n. 857/84, come modificato dal regolamento n. 1639/91, a determinate condizioni, tale quantitativo di riferimento (in prosieguo: il «regime SLOM III»).
9 In particolare, l'art. 1, n. 1, del regolamento n. 2055/93 dispone quanto segue:
«Il produttore ai sensi dell'articolo 9, lettera c) del regolamento (CEE) n. 3950/92, che:
- è cessionario del premio di non commercializzazione o di riconversione conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1078/77 e che non è stato ammesso a beneficiare dell'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 857/84 per il fatto di aver ricevuto un quantitativo di riferimento a norma degli articoli 2 o 6 di detto regolamento, oppure
- ha rilevato una parte di un'azienda agricola soggetta alle stesse disposizioni e per la quale non è stato attribuito un quantitativo di riferimento ai sensi dell'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 857/84,
riceve su richiesta un quantitativo di riferimento specifico, a condizione che: (...)
- dimostri a sostegno della sua domanda, sulla base di criteri da stabilire, che è in grado di accrescere la produzione nella sua azienda sino al quantitativo di riferimento specifico richiesto».
III - Fatti
10 Il signor Schlebusch è un produttore di latte. Come risulta dall'ordinanza dell'invio, il 1_ aprile 1991 disponeva di un quantitativo di riferimento iniziale di 50 704 kg (15). Nell'ottobre 1991 gli era stato concesso un quantitativo di riferimento di consegna specifico supplementare di 20 380 kg nell'ambito del regime «Slom II», pur essendo ancora in vigore la «regola anticumulo» introdotta dall'art. 3 bis, n. 1, secondo trattino, del regolamento n. 857/84, come modificato dal regolamento n. 1639/91 (16). Nel periodo intercorso tra l'aprile 1992 e il febbraio 1993 il signor Schlebusch ha consegnato 14 272 kg di latte (17). Per tale periodo, aveva dato in locazione a terzi il suo quantitativo di riferimento iniziale. Infine, ha posto termine definitivamente alle consegne di latte.
11 Analizzando il fondamento giuridico dei quantitativi di riferimento attribuiti al signor Schlebusch, il giudice di rinvio sottolinea che il quantitativo di riferimento di cui il ricorrente dispone nella causa a qua dispone deriva - a parte il quantitativo di riferimento di consegna iniziale cui il signor Schlebusch ha innegabilmente diritto ai sensi dell'art. 2 del regolamento n. 857/84 - dalla determinazione provvisoria di un quantitativo di riferimento specifico ai sensi dell'art. 3 bis del regolamento n. 857/84, a condizione che tale determinazione provvisoria diventi definitiva. La fissazione di un quantitativo di riferimento specifico ai sensi della citata disposizione è dovuta al fatto che il ricorrente nella causa a qua ha preso in locazione un'azienda per la quale era in vigore un obbligo di non commercializzazione ai sensi del regolamento n. 1078/77. La concessione di tale quantitativo di riferimento specifico era inizialmente prevista dal regolamento n. 764/89, ma di essa il signor Schlebusch non poteva giovarsi in quanto il suo obbligo di non commercializzazione scadeva prima del 31 dicembre 1983, e in particolare il 1_ maggio 1983, cosicché egli restava escluso dalla concessione di un quantitativo di un riferimento specifico ai sensi dell'art. 3 bis, n. 1, primo comma, del regolamento n. 857/84, come modificato dal citato regolamento. Tuttavia, il ricorrente aveva diritto a un quantitativo di riferimento specifico ai sensi del nuovo art. 3 bis, come modificato dal regolamento n. 1639/91, che permette la concessione di un quantitativo di riferimento specifico ai produttori il cui obbligo di non commercializzazione fosse già scaduto nel 1983. A seguito di ciò, il ricorrente ha ottenuto un quantitativo di riferimento specifico ai sensi dell'art. 3 bis, n. 1, del regolamento n. 857/84, come modificato dal regolamento n. 1639/91, e ciò nonostante il divieto di cumulo allora vigente in forza dell'art. 3 bis, n. 1, secondo trattino, del regolamento n. 857/84, divieto soppresso con il regolamento n. 2055/93, e che avrebbe potuto applicarsi al caso del ricorrente, la cui azienda già disponeva di un quantitativo di riferimento iniziale.
12 Come si evince dall'ordinanza di rinvio, l'autorità tedesca competente, lo Hauptzollamt (ufficio doganale centrale, in prosieguo: lo «HZA»), ha negato (18) la concessione definitiva, sollecitata dal ricorrente, di un quantitativo di riferimento di consegna specifico, constatando che il signor Schlebusch non aveva effettuato alcuna consegna di latte a fronte della quota di riferimento specifica attribuitagli provvisoriamente, e fissando pertanto a 0 kg il quantitativo di riferimento di consegna specifico definitivo. Lo HZA ha affermato che, se si riconoscesse al titolare del quantitativo di riferimento la possibilità di dare in locazione il quantitativo di riferimento iniziale concesso alla sua azienda nel periodo previsto dall'art. 3 bis del regolamento n. 857/84, come modificato dal regolamento n. 1639/91, risulterebbe pregiudicata l'efficacia del divieto di dare in locazione i quantitativi di riferimento provvisori sancito dall'art. 3 bis, n. 4, del regolamento n. 857/84, e il titolare della quota potrebbe eludere il suo obbligo di produrre effettivamente i quantitativi di riferimento di latte concessi.
13 Il ricorso proposto avverso il citato provvedimento è stato respinto dal Finanzgericht della Renania-Palatinato. Il signor Schlebusch ha pertanto adito il Bundesfinanzhof, il quale a messo in dubbio il fatto che, nella fattispecie, ricorressero i presupposti per la concessione di un quantitativo di un riferimento specifico definitivo. Per tale ragione, ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se l'art. 3 bis, n. 3, primo comma del regolamento CE n. 857/84, nella versione del regolamento n. 1639/91, vada interpretato nel senso che un produttore di latte può ottenere un quantitativo di riferimento specifico definitivo anche qualora, nel corso del periodo previsto dalla norma di cui sopra, non abbia sfruttato il quantitativo di riferimento specifico provvisorio a lui assegnato per aumentare corrispondentemente la sua produzione lattiera, ma abbia ceduto provvisoriamente ad un'altra azienda la facoltà di sfruttamento della parte della propria quota latte, che corrispondeva al quantitativo di riferimento iniziale di cui la sua azienda disponeva oltre al quantitativo di riferimento specifico assegnato provvisoriamente».
IV - Parere
14 Prenderò in esame la questione pregiudiziale nel merito (B), dopo aver affrontato la questione sollevata dalla Commissione in merito alla scelta della norma di diritto comunitario da interpretare (A).
A - Sulla scelta della norma da interpretare
15 La Commissione sottolinea che il provvedimento dello HZA controverso nella causa a qua è stato adottato sulla scorta dell'art. 4, n. 3, del regolamento n. 3950/92, e non in base all'art. 3 bis, n. 3, prima frase, del regolamento n. 857/84, come modificato dal regolamento n. 1639/91, cui fa riferimento la questione pregiudiziale sollevata dal giudice nazionale. All'epoca in cui è stato adottato il provvedimento controverso, il regolamento 857/84 era stato abrogato, mentre era già in vigore il regolamento n. 3950/92. Tuttavia, le due disposizioni hanno lo stesso significato, cosicché non si pone alcuna questione di utilità o meno della risposta della Corte. La Commissione propone semplicemente di riformulare la questione con riferimento alla corretta disposizione.
16 Occorre sottolineare che l'ordinanza di rinvio non fa riferimento né alla data né al fondamento giuridico del provvedimento dello HZA controverso nella causa a qua. Dato che spetta in via di principio al giudice nazionale scegliere la norma di diritto comunitario di cui ritiene utile l'interpretazione al fine di dirimere la controversia dinanzi ad esso pendente, la Corte è vincolata a tale scelta, sempre che non riscontri una valutazione manifestamente errata da parte dal giudice nazionale.
17 Nel caso di specie occorre sottolineare che il regolamento n. 3950/92 ha abrogato il regolamento n. 857/84 (19), «fatto salvo il rispetto degli obblighi contratti e degli impegni assunti ai sensi di detto regolamento» (20). Giacché tuttavia il regolamento n. 3950/92 è entrato in vigore il 3 gennaio 1993, e si applica dal 1_ aprile 1993, (21), vale a dire prima del 1_ luglio 1993, quando si è concluso il periodo previsto dall'art. 3 bis, n. 3, prima frase, del regolamento n. 857/84, come modificato dal regolamento n. 1639/91, il legislatore comunitario, adottando una disposizione transitoria sostanzialmente chiarificatrice, ha ritenuto opportuno riprendere la disciplina previgente nell'art. 4, n. 3, del nuovo regolamento.
18 L'identità di contenuto della vecchia e della nuova disposizione, identità ribadita dalla stessa Commissione, fa sì che, dal punto di vista del diritto transitorio, non si ponga in via di principio alcun problema sostanziale di scelta tra le due disposizioni. L'unica questione del genere che potrebbe eventualmente porsi riguarda l'eventuale necessità di un'interpretazione sistematica dei presupposti per la conversione di un quantitativo di riferimento specifico provvisorio in definitivo. Infatti, alla luce dei citati 'considerando' della disposizione controversa del regolamento n. 3950/92, sembra che il legislatore comunitario si sia orientato a mantenere la lettera e lo spirito del regolamento n. 857/84, il che, come vedremo anche più avanti, risponde al principio della certezza del diritto. Al contrario, per quanto riguarda le norme procedurali e le conseguenze di tale conversione, si potrebbe eventualmente sostenere che debbano trovare applicazione le disposizioni del regolamento n. 3250/92. Tuttavia, un argomento siffatto non incide sulla soluzione che la Corte darà alla presente questione pregiudiziale, giacché nessuna delle questioni controverse nella causa a qua pare riferirsi alle norme procedurali e alle conseguenze della conversione del quantitativo di riferimento specifico da provvisorio in definitivo.
19 Sulla scorta delle osservazioni fin qui esposte, ritengo che si possa rispettare la scelta effettuata dal giudice a quo in merito alla norma di diritto comunitario da interpretare, senza parallelamente escludere l'eventuale correttezza di quanto dedotto dalla Commissione, in merito ad una riformulazione semplicemente chiarificatrice della questione pregiudiziale, che faccia riferimento ad entrambi i regolamenti comunitari. In particolare, propongo di ammettere che il giudice a quo domanda in sostanza se l'art. 3 bis, n. 3, prima frase, del regolamento n. 857/84, come modificato dal regolamento n. 1639/91 - disposizione ripresa dall'art. 4, n. 3, prima frase, del regolamento n. 3950/92 - debba essere interpretata nel senso che un produttore può ottenere un quantitativo di riferimento specifico definitivo quando anche non abbia utilizzato, nel corso del periodo previsto da tale disposizione, il quantitativo di riferimento specifico attribuitogli provvisoriamente per aumentare corrispondentemente la sua produzione lattiera, bensì abbia temporaneamente ceduto ad un'altra azienda agricola il diritto di usare la parte della sua quota latte corrispondente al quantitativo di riferimento iniziale di cui disponeva la sua azienda, oltre al quantitativo di riferimento specifico attribuito provvisoriamente.
B - Nel merito
20 La questione pregiudiziale sollevata nella presente causa del Bundesfinanzhof si inserisce nella più generale problematica della disciplina relativa alla concessione di un quantitativo di riferimento specifico in forza dell'art. 3 b), n. 3, prima frase, del regolamento n. 857/84, come modificato dal regolamento n. 1639/91 - disposizione ripresa dall'art. 4, n. 3, prima frase, del regolamento n. 3950/92 - a un produttore di latte che abbia già ottenuto un quantitativo di riferimento iniziale in forza dell'art. 2, del regolamento n. 857/84.
21 Il cumulo dei due citati quantitativi di riferimento, che era vietato, come già detto, dall'art. 3 bis, n. 1, secondo trattino, del regolamento n. 857/84, come modificato dai regolamenti nn. 764/89 e 1639/91 («regola anticumulo»), è stato ammesso e disciplinato dal regolamento n. 2055/93. Tuttavia, la specificità della presente causa consiste nel fatto che il quantitativo di riferimento specifico era stato concesso provvisoriamente al signor Schlebusch nell'ottobre 1991, vale a dire prima dell'entrata in vigore del regolamento n. 2055/93, ancora vigente la citata «regola anticumulo». La prima questione da chiarire, pertanto, è se il regolamento n. 2055/93 possa trovare applicazione ai fatti su cui verte la causa a qua (A).
22 Come si vedrà più avanti, la soluzione della citata questione deve essere negativa; non sembrano essere legittime né un'applicazione retroattiva, né un'interpretazione analogica del regolamento n. 2055/93. Alla luce di questa risposta, la seconda questione che si pone riguarda la determinazione definitiva del regime applicabile a quei produttori che si trovino in una situazione analoga a quella del signor Schlebusch, i quali cioè, nello stesso periodo, si siano avvalsi, sulla base di corrispondenti atti amministrativi delle competente autorità nazionali, del cumulo di un quantitativo di un riferimento iniziale e di un quantitativo di riferimento specifico provvisorio, come determinati dalle citate disposizioni di diritto comunitario (B).
a) Sull'applicabilità del regolamento n. 2055/93 ai fatti su cui verte la causa a qua
23 La Commissione suggerisce un'interpretazione del regolamento n. 2055/93 che essa propone alla Corte di applicare ai fatti su cui verte la causa a qua. Sebbene tale interpretazione paia, in via di principio, corretta, ritengo che, dal punto di vista del diritto transitorio, non sia legittimo applicare il citato regolamento al caso del signor Schlebusch e a quei produttori che si trovino in un'analoga situazione.
24 A parere della Commissione, secondo l'art. 1, n. 1, ultimo trattino, del regolamento n. 2055/93, il produttore che già abbia un quantitativo di riferimento iniziale può ricevere un quantitativo di riferimento specifico supplementare solo qualora sia in grado di aumentare la produzione della sua azienda fino a concorrenza del quantitativo specifico richiesto. Il produttore è quindi tenuto ad utilizzare questo quantitativo di riferimento specifico per aumentare la sua produzione lattiera, vale a dire per fornire un quantitativo superiore rispetto al quantitativo di latte iniziale. In altre parole, è tenuto a fornire entrambi i quantitativi di cui dispone («iniziale» e «specifico») e non può cedere in locazione nessuno di essi.
25 L'interpretazione dinanzi illustrata del regolamento n. 2055/93 sembra essere corretta. Occorre ricordare innanzi tutto che il regolamento di cui trattasi - che mira a recepire pienamente nella legislazione comunitaria la giurisprudenza Wehrs (22) - ha riconosciuto e, parallelamente, disciplinato, per la prima volta, la possibilità di cumulare un quantitativo di riferimento specifico, inizialmente previsto dall'art. 3 bis del regolamento n. 857/84, con un quantitativo di un riferimento iniziale attribuito in forza dell'art. 2 e/o dell'art. 6 dello stesso regolamento. Si deve inoltre sottolineare che, nei 'considerando' del regolamento n. 2055/93 si sottolinea che, nell'ambito di tale cumulo, i presupposti per l'attribuzione definitiva del quantitativo specifico al produttore che già detiene un quantitativo di un riferimento iniziale non possono essere gli stessi applicabili, ai sensi dell'art. 3 bis, del regolamento n. 857/84, a un produttore che non detenga tale quantitativo iniziale, in quanto nel secondo caso il produttore deve effettivamente ricominciare l'attività di produzione lattiera che era tenuto ad aver completamente abbandonato, laddove nel primo caso il destinatario del quantitativo di riferimento specifico è un produttore di latte in attività (23). Per tale ragione, l'art. 1, n. 1, ultimo trattino, del regolamento in discussione dispone che il produttore interessato deve dimostrare di essere «in grado di accrescere la produzione nella sua azienda sino al quantitativo di riferimento specifico richiesto», il che significa che la sua produzione globale deve divenire quanto meno pari alla somma del quantitativo di riferimento iniziale e di quello specifico supplementare. Risulta dunque dalla lettera della disposizione in parola che il produttore interessato non può limitarsi a riprendere semplicemente la produzione abbandonata e a portarla al livello del quantitativo del riferimento specifico per quanto riguarda la parte della sua azienda per la quale gli è stato concesso un premio di non commercializzazione o di riconversione in conformità al regolamento n. 1078/77, ma è tenuto a continuare la produzione che corrisponde al quantitativo iniziale e ad aumentarla fino a concorrenza del quantitativo specifico richiesto. Infine, il fatto che tale obbligo di aumentare la produzione si riferisca all'intera azienda del produttore interessato, vale a dire sia a quella parte in cui aveva abbandonato la produzione che a quella in cui essa era continuata, si può dedurre anche dal contenuto dei criteri che l'art. 2, n. 2, del regolamento (CE) della Commissione 17 settembre 1993, n. 2562 (24), ha disposto che vengano presi in considerazione nel determinare la capacità del produttore di aumentare la produzione nella sua azienda fino al quantitativo di riferimento specifico per il quale il produttore ha presentato domanda (25). Da quanto fin qui esposto risulta che, conformemente all'art. 1, n. 1, ultimo trattino, del regolamento n. 2055/93, il produttore interessato, per ottenere un quantitativo di riferimento specifico, deve essere in grado di fornire tanto il quantitativo iniziale quanto quello specifico ottenuto, senza poter dare in locazione il primo, in quanto ciò lo priverebbe manifestamente della possibilità di aumentare effettivamente la sua produzione complessiva.
26 La Commissione sostiene che la disposizione del regolamento n. 2055/93, interpretata nel senso innanzi esposto, deve trovare applicazione nel caso del signor Schlebusch.
27 In particolare, la Commissione afferma che, in forza del regolamento n. 857/84, come modificato dal regolamento n. 1639/91, non era consentito ai produttori che, come il signor Schlebusch, già detenevano un quantitativo iniziale di riferimento, ottenere quantitativi di riferimento specifici provvisori. Ciò significa che il legislatore comunitario non si era posto la questione dei presupposti cui subordinare la concessione definitiva di un quantitativo di riferimento specifico. Per tale ragione, l'art. 3 bis del regolamento n. 857/84 non prevedeva tali presupposti, e il n. 3, prima frase, di tale articolo, divenuto n. 3, prima frase, dell'art. 4 del regolamento n. 3950/92, imponeva al produttore di dimostrare che «aveva ripreso» le consegne di latte.
28 Secondo la Commissione, il fatto che la Corte, nella citata sentenza Wehrs, abbia dichiarato l'invalidità della «regola anticumulo» non ha la conseguenza di rendere inapplicabili i presupposti previsti dal regolamento n. 857/84 per la concessione definitiva di un quantitativo di riferimento specifico. Essa sostiene che la dichiarazione di invalidità produce i suoi effetti ex tunc e che la concessione provvisoria di un quantitativo di riferimento in regime SLOM II, senza prendere in considerazione la «regola anticumulo», è quindi legittima, il che implica che i produttori interessati hanno in via di principio il diritto di ottenere tale quantitativo di riferimento.
29 In proposito, la Commissione afferma che l'effetto utile delle disposizioni può essere garantito solo ove i presupposti siano interpretati come se il legislatore comunitario fosse stato al corrente, al momento della loro redazione, dell'invalidità della «regola anticumulo» e siano applicati in questo senso a situazioni analoghe a quelle su cui verte la causa a qua. Nel caso contrario in cui non si applicassero i presupposti previsti per la semplice ragione che non corrispondevano assolutamente alla situazione dei produttori in questione, sorgerebbe il rischio di ingiustificata discriminazione nei confronti dei produttori che non disponevano di un quantitativo di riferimento iniziale ed erano esclusi dalla produzione lattiera.
30 Alla luce della citata scelta interpretativa, la Commissione ritiene indispensabile esaminare il modo in cui il Consiglio avrebbe reagito nel corso dell'elaborazione dei regimi SLOM I e SLOM II se gli fosse stata nota l'invalidità della «regola anticumulo». A parere della Commissione, il regolamento n. 2055/93, interpretato nel senso innanzi ricordato, offre chiari indizi.
31 La Commissione sostiene che, nella fattispecie, si tratta soltanto di un aiuto interpretativo e non di un applicazione analogica dell'art. 1, n. 1, ultimo trattino, del regolamento n. 2055/93. La Commissione ritiene cioè che la questione determinante non sia se il regolamento di cui trattasi fosse in vigore nel momento in cui è stata adottata la decisione dello HZA controversa nella causa a qua. Qualora tuttavia la Corte non dovesse accogliere la tesi della Commissione ritenendo che nel regime SLOM II vi fosse una «lacuna» non colmabile in via interpretativa, a parere della Commissione occorrerebbe considerare la possibilità di applicare in via analogica l'art. 1, n. 1, ultimo trattino del regolamento n. 2055/93, dal momento che tale regolamento era in vigore all'epoca in cui il provvedimento dello HZA è stato adottato (6 luglio 1994) e che quest'ultimo provvedimento poteva tenerne conto.
32 Non posso concordare con l'argomento della Commissione innanzi esposto. L'applicazione al caso del signor Schlebusch dei presupposti per la concessione di un quantitativo di riferimento specifico previsti dal regolamento n. 2055/93 non è legittima in quanto, contrariamente a quanto sostengono sia alla Commissione sia lo stesso signor Schlebusch, quest'ultimo non aveva diritto, nei confronti delle autorità nazionali, alla concessione di un quantitativo specifico cumulato a quello iniziale e, sebbene sia riuscito ad assicurarsi tale quantitativo specifico, ciò non sembra averne fatto un soggetto di diritti e obblighi precisi.
33 In particolare, nonostante la sentenza Wehrs, (26) dichiarando l'invalidità della «regola anticumulo», abbia riconosciuto sostanzialmente ex tunc, in via di principio, un diritto alla concessione di un quantitativo di un riferimento specifico per i produttori che, come il signor Schlebusch, già disponevano di un quantitativo di riferimento iniziale, all'epoca in cui il signor Schlebusch ha ottenuto tale quantitativo specifico il citato diritto non era previsto dal diritto comunitario e, di conseguenza, non poteva generare obblighi concreti per le autorità nazionali competenti né corrispondenti pretese in capo a tale produttore. Come la Corte ha significativamente dichiarato nella sentenza 6 giugno 1996, causa C-127/94, Ecroyd (27) il fatto che la «regola anticumulo» sia stata dichiarata invalida nella citata sentenza Wehrs non comporta alcun obbligo né facoltà per la competente autorità nazionale in ordine alla concessione di un quantitativo di riferimento specifico. Data la complessità del sistema delle quote latte, il relativo contesto normativo, come vigente dopo la dichiarazione di invalidità della «regola anticumulo», non consentiva di per sé, vale a dire senza una riformulazione del sistema, di concedere un quantitativo di riferimento specifico a un produttore che si trovasse in situazione analoga a quella del signor Schlebusch. In altre parole, prima dell'introduzione di altre disposizioni comunitarie volte a sanare l'accertata invalidità, l'autorità nazionale competente non era tenuta a concedere un quantitativo di riferimento specifico ai produttori che si trovassero nella situazione sopra descritta, né aveva la facoltà di farlo (28).
34 Sulla base di quanto sopra, dal punto di vista dal diritto comunitario il signor Schlebusch, che aveva ottenuto con un provvedimento amministrativo nazionale un quantitativo di riferimento specifico provvisorio ancora sotto il vigore della «regola anticumulo» e prima dell'entrata in vigore del regolamento n. 2055/93, non sembra poter trarre alcun preciso diritto, come d'altronde non sembra essere soggetto ad alcuno specifico obbligo, per quanto riguarda la disciplina del cumulo dei due quantitativi di riferimento, giacché non esisteva, all'epoca dell'adozione del citato provvedimento amministrativo nazionale, alcun contesto normativo comunitario che prevedesse e disciplinasse il detto cumulo. Di conseguenza, dal punto di vista giuridico, non era possibile che sorgesse alcuna situazione soggettiva meritevole di tutela, vale a dire alcun diritto quesito a un quantitativo specifico di riferimento, al quale eventualmente applicare i presupposti previsti dal regolamento n. 2055/93. L'applicazione di tale regolamento al caso dei produttori che si trovino in situazione analoga a quella del signor Schlebusch equivarrebbe a creare retroattivamente un contesto normativo inesistente in merito al cumulo dei due quantitativi. Tuttavia, una siffatta applicazione retroattiva del regolamento n. 2055/93 non è prevista dalle disposizioni transitorie del regolamento stesso, e contravviene manifestamente al principio dell'irretroattività dei regolamenti comunitari (29).
35 Occorre sottolineare in proposito che non sarebbe legittimo ad applicare i presupposti sanciti dal regolamento n. 2055/93 al caso del signor Schlebusch, quand'anche si ritenesse che quest'ultimo abbia acquisito il diritto al cumulo del quantitativo di riferimento iniziale con quello specifico. In un caso del genere, alla luce del principio della certezza del diritto, occorrere ammettere che i diritti e gli obblighi del titolare del quantitativo di riferimento specifico provvisorio, che si attende che tale quantitativo diventi definitivo, sono consolidati conformemente al contesto normativo vigente all'epoca in cui gli è stato concesso provvisoriamente tale quantitativo specifico. Non si potrebbe infatti fondatamente sostenere che il produttore interessato fosse tenuto a conformarsi a condizioni ed obblighi di cui non era a conoscenza fin dall'inizio del periodo per il quale sono stati imposti condizioni e presupposti per rendere definitivo il quantitativo di diritto specifico. In ogni caso, certamente, non si potrebbe sostenere che tale produttore fosse tenuto a conformarsi a condizioni e a presupposti dettati dopo la scadenza del citato periodo. In altre parole, non sarebbe legittimo applicare il presupposto di un aumento della produzione dell'intera azienda e il conseguente divieto di locazione del quantitativo iniziale che pare imporre il regolamento n. 2055/93 - entrato in vigore il 1_ agosto 1993 - al giudizio sulla possibilità di rendere definitivo il quantitativo specifico concesso al signor Schlebusch nell'ottobre 1991, epoca in cui era previsto che il produttore fosse tenuto a fornire la prova di concrete attività che avrebbe esercitato nel periodo di due anni a partire dal 1_ luglio 1991. In un caso del genere sarebbe infatti fondato il ragionamento del signor Schlebusch secondo il quale la sua situazione sarebbe disciplinata esclusivamente dai regimi SLOM I e SLOM II, cosicché egli avrebbe nutrito in proposito un legittimo affidamento.
36 In generale, ritengo che il regolamento n. 2055/93 non potrebbe essere applicato retroattivamente al caso del signor Schlebusch né al fine di rendere concreto il diritto a strato al cumulo che egli vantava né al fine di imporgli obblighi cui egli non soggiaceva nel periodo di tempo rilevante determinato dall'art. 3 bis, n. 3, prima frase, del regolamento n. 857/84, come modificato dal regolamento n. 1639/91 e vigente all'epoca in cui gli era stato concesso provvisoriamente il quantitativo di riferimento specifico (30).
37 Inoltre, occorre sottolineare che non sembrano fondati né l'argomento dell'aiuto interpretativo né quello dell'applicazione in via analogica del regolamento n. 2055/93, dedotti dalla Commissione. In primo luogo, detto aiuto interpretativo, che secondo la Commissione potrebbe desumersi dal regolamento n. 2055/93, equivarrebbe sostanzialmente ad una illegittima - nel senso sopra indicato - applicazione retroattiva dal regolamento stesso giacché, all'epoca con riferimento alla quale va giudicata l'attività del produttore interessato, non vi era alcun supporto normativo che prevedesse e disciplinasse il cumulo controverso, e che sollevasse una questione interpretativa. D'altra parte, occorre ammettere in generale che integra estremi di un'applicazione retroattiva l'uso di una disposizione del diritto comunitario per l'interpretazione di un'altra disposizione introdotta precedentemente, con riferimento a fatti accaduti nel vigore della disciplina previgente (31). In secondo luogo, ritengo che lo stesso valga per quanto riguarda l'interpretazione analogica di cui sopra, suggerita dalla Commissione, la quale deduce che il regolamento era in vigore allorché è stato adottato il provvedimento dello HZA (6 luglio 1994) e che, di conseguenza, l'autorità nazionale tedesca poteva prenderlo in considerazione. Come già detto, per valutare la possibilità o meno per il signor Schlebusch di pretendere l'attribuzione definitiva di un quantitativo specifico ciò che rileva è il regime normativo vigente all'epoca della concessione di tale quantitativo in via provvisoria e, eventualmente, nel periodo in cui il produttore era tenuto a dimostrare di svolgere una determinata attività, e non il regime giuridico vigente all'epoca in cui è stato emanato il provvedimento con il quale lo HZA ha negato la concessione definitiva del quantitativo di riferimento specifico. Di conseguenza, le circostanze di fatto che si chiede di disciplinare per analogia con le circostanze di fatto soggette all'ambito di applicazione ratione temporis del regolamento n. 2055/93 appartengono all'ambito di applicazione ratione temporis di un altro precedente regime giuridico, il che esclude una disciplina in via analogica. In altre parole, l'applicazione del regolamento n. 2055/93 che la Commissione qualifica come analogica implica in realtà una illegittima applicazione retroattiva. In terzo luogo, tanto il detto aiuto ermeneutico, quanto l'asserita applicazione analogica presuppongono che la Corte voglia essa stessa a disciplinare - vuoi interpretando le disposizioni precedenti la dichiarazione d'invalidità della «regola anticumulo», vuoi colmando in via analogica la «lacuna» che si potrebbe eventualmente ritenere si sia creata a seguito di tale dichiarazione - il cumulo provvisorio creatosi di fatto in capo al signor Schlebusch in forza del provvedimento amministrativo di concessione da parte della competente autorità tedesca. Tuttavia, ciò non pare conforme alla ripartizione delle competenze tra la Corte di giustizia e le altre istituzioni comunitarie, come il Consiglio.
38 La Corte, pur potendo dichiarare invalidi atti del Consiglio o di altre istituzioni comunitarie, non può sostituirsi alle istituzioni comunitarie nei loro compiti, in particolare allorché esse godono di un ambio potere discrezionale nella scelta dei provvedimenti più opportuni da adottare (32). Nella fattispecie, occorre riconoscere che vi è effettivamente un potere di questo genere, in quanto, come la Corte ha sottolineato nella causa Ecroyd (33), il sistema delle quote latte è tanto complesso che non sarebbe possibile concedere un quantitativo di riferimento specifico a un produttore che deteneva inizialmente un quantitativo di riferimento alle condizioni di cui all'art. 2 del regolamento n. 857/84, in assenza di una riformulazione del sistema mediante nuove disposizioni comunitarie (34).
39 D'altronde, l'impossibilità per la Corte di sostituirsi al Consiglio e alle altre istituzioni comunitarie nei loro compiti allorché esse godono di un potere discrezionale non muta a causa del concreto contenuto della posizione infine assunta successivamente dalla competente istituzione comunitaria nell'esercitare tale potere. La tesi contraria, oltre a confliggere manifestamente con il principio di irretroattività delle norme comunitarie, sarebbe nella fattispecie anche inutile. Non si dimentichi che le difficoltà tecniche di disciplina della questione del cumulo tra quantitativo di riferimento iniziale e specifico in capo allo stesso produttore non sono state interamente appianate dal regolamento n. 2055/93 il quale, all'art. 1, n. 1, ultimo trattino, dispone che il produttore che già detenga un quantitativo di riferimento iniziale, come accade nel caso del signor Schlebusch, può ottenere un quantitativo specifico ove dimostri, a sostegno della propria domanda, di essere in grado di aumentare la produzione della propria azienda fino al quantitativo specifico richiesto, «sulla base di criteri da stabilire». Tali criteri non sono stati definiti compiutamente nemmeno dal citato regolamento n. 2562/93, in quanto dal suo art. 4 discende chiaramente che gli Stati membri possono adottare ulteriori criteri oltre a quelli dettati dall'art. 2 del regolamento stesso. In altri termini, l'applicazione delle disposizioni del regolamento n. 2055/93 nel caso del signor Schlebusch non potrebbe condurre ad una disciplina concreta e definitiva della sua situazione, in quanto una tale disciplina dipende anche dall'esercizio del potere discrezionale degli Stati membri. Giova sottolineare in proposito che, anche nel caso di esercizio di tale potere e di determinazione dei criteri attinenti all'aumento della produzione, quali previsti dagli artt. 2 e 4 del regolamento n. 2562/93, sarebbe imprudente, nell'ambito del diritto transitorio, sostenere che il risultato di tale esercizio del potere discrezionale deve essere applicato per disciplinare la situazione creatasi a seguito del provvedimento amministrativo dell'ottobre 1991, con il quale è stato concesso al signor Schlebusch il quantitativo di riferimento specifico provvisorio.
B - Sulla determinazione del regime giuridico applicabile alla situazione del signor Schlebusch
40 Muovendo dal contesto giuridico vigente all'epoca in cui si sono svolti i fatti della causa a qua, tanto il giudice nazionale quanto le parti che hanno presentato osservazioni scritte, la Commissione e il signor Schlebusch, in taluni punti del loro ragionamento tentano di introdurre una disciplina interpretativa del cumulo dei due quantitativi di riferimento nell'azienda del signor Schlebusch, sempre senza far riferimento al successivo regolamento n. 2055/93. Tuttavia, tale tentativo pare fondarsi su una base erronea, vuoi perché in sostanza non rifugge dalla problematica dell'applicazione retroattiva dissimulata di tale regolamento, vuoi perché contravviene direttamente alle conclusioni della giurisprudenza Ecroyd (35).
41 Il giudice a quo e la Commissione sostengono che, da una parte, il tenore letterale del regolamento n. 857/84 non vieta la cessione provvisoria, ai sensi dell'art. 5 quarter, n. 1, lett. a), del regolamento n. 804/68, di un quantitativo di riferimento iniziale ad un'altra azienda dopo la concessione di un quantitativo di riferimento specifico (36) e, d'altra parte che, il tenore letterale dell'art. 3 bis, n. 3, prima frase, del regolamento n. 857/84, come modificato dal regolamento n. 1639/91, riprodotto nell'art. 4, n. 3, prima frase, del regolamento n. 3950/92, richiede la «ripresa» della produzione lattiera entro un determinato periodo e la dimostrazione da parte dal produttore della fondatezza della sua speranza di poter continuare la produzione lattiera dopo la scadenza del periodo di non commercializzazione. Tuttavia, il giudice a quo e la Commissione sostengono che il citato articolo va interpretato alla luce del suo scopo, vale a dire nel senso che i produttori che si trovino in situazione analoga a quella del signor Schlebusch sono tenuti a dimostrare che, dopo la concessione del quantitativo di riferimento specifico, hanno corrispondentemente aumentato la produzione lattiera e che non hanno semplicemente utilizzato la concessione del quantitativo di riferimento specifico come occasione per sfruttare in altro modo le loro nuove possibilità produttive o di lasciarle definitivamente non sfruttate, smettendo di consegnare i loro quantitativi di riferimento iniziali o trasferendoli in uso temporaneo ad un'altra azienda (37).
42 E' chiaro che l'individuazione, innanzi esposta, dello scopo della disposizione di cui si chiede l'interpretazione nella presente causa sottende la scelta di disciplinare le conseguenze della sentenza Wehrs nei casi analoghi a quello del signor Schlebusch, mediante l'interpretazione delle norme comunitarie preesistenti, interpretazione sostanzialmente mutuata dallo spirito delle disposizioni successive introdotte dal regolamento n. 2055/93. A prescindere dalle questioni della illegittima retroattività e dell'applicazione inefficacie del detto regolamento, che derivano da questo prestito ermeneutico e sono già state esaminate innanzi, ritengo che l'adozione di tale scelta da parte della Corte sovvertirebbe i risultati della giurisprudenza Ecroyd. Più precisamente, come ho già sottolineato, allorché la Corte, con la sentenza Wehrs, ha dichiarato invalida la «regola anticumulo», soltanto il Consiglio aveva la facoltà ed era tenuto (38) a procedere all'adozione di un nuovo atto legislativo comunitario per rimediare all'accertata invalidità. Di conseguenza, né le competenti autorità nazionali né la Corte potevano, prima dell'adozione del regolamento n. 2055/93, prevedere i precisi presupposti e i precisi limiti di concessione delle quote dettati da tale regolamento.
43 Lo stesso vale per gli argomenti del signor Schlebusch. Quest'ultimo, dopo avere escluso l'applicazione del regime SLOM III nei suoi confronti, procede ad un'interpretazione dei regimi SLOM I e SLOM II, i quali consentirebbero la locazione di un quantitativo di riferimento iniziale allorché esso coesiste con un quantitativo specifico, e limiterebbero l'obbligo di consegna del latte solo fino a concorrenza di quest'ultimo (39). Come sottolinea il giudice a quo in modo del tutto pertinente, il ragionamento del signor Schlebusch, che nelle sue linee generali si rinviene anche nella risposta data da quest'ultimo al quesito scritto posto dalla Corte in ordine alla sussistenza o meno di un'unica azienda, sottintende la scelta ermeneutica secondo la quale, all'epoca della concessione del quantitativo del riferimento specifico, tale produttore non gestiva un'unica azienda, ma che i due diversi quantitativi di riferimento che aveva ottenuto corrispondevano sostanzialmente a due porzioni dell'azienda, distinguibili sia sul piano di fatto sia su quello giuridico: da un lato, la parte dell'azienda iniziale per la quale è stato concesso il quantitativo di riferimento iniziale secondo il disposto dell'art. 2 del regolamento n. 857/84, e, d'altro lato, la parte dell'azienda corrispondente alle superfici prese in locazione dallo zio, per la quale era stato sottoscritto l'impegno di non commercializzazione, il che giustificava la concessione di quantitativo di riferimento specifico. Il signor Schlebusch, separando in due porzioni le capacità produttive della sua azienda e di conseguenza, in qualche modo, l'azienda stessa, tenta di attribuire i quantitativi di latte prodotto al quantitativo specifico di riferimento di consegna, mentre il suo quantitativo di riferimento iniziale è stato ceduto ad un'altra azienda, e di ritenere conforme alla legge il fatto di non averlo consegnato esso stesso.
44 Fondandosi sul ragionamento del signor Schlebusch si potrebbe sviluppare un'ampia problematica relativa alla corretta disciplina del cumulo di un quantitativo di riferimento iniziale con uno specifico anche in relazione al significato di attribuire alla nozione di azienda (40). Tuttavia, tale problematica muoverebbe dallo stesso erroneo punto di partenza su cui si fondano le proposte interpretative del giudice a quo e della Commissione. D'altra parte, il fatto che la disciplina infine adottata dal regolamento n. 2055/93 si ponga in contrasto con il ragionamento del signor Schlebusch non potrebbe condurre alla conclusione che tale ragionamento è meno corretto di quello della Commissione, che è conforme alla disciplina dettata dal citato regolamento. Dal momento che soltanto il legislatore comunitario era competente a procedere in via originaria a dettare la relativa disciplina, e che non è consentito sostituirvisi nell'esercizio di tale competenza, ogni altra interpretazione non proveniente da tale disciplina dettata dal legislatore comunitario è parimenti arbitraria e va respinta, sia essa o meno compatibile con la successiva manifestazione di volontà del legislatore comunitario.
45 In ultima analisi, l'impossibilità per l'interprete della disposizione cui si riferisce la presente questione pregiudiziale di sostituirsi o di anticipare il legislatore comunitario ha come risultato che tale interprete non può sottrarsi all'interpretazione letterale e sistematica della detta disposizione, interpretazione che, data la sua chiarezza, prevale nella fattispecie su qualunque approccio teleologico. In altre parole, il contenuto concettuale dell'art. 3 bis, n. 3, prima frase, del regolamento n. 857/84, come modificato dal regolamento n. 1639/91, disposizione poi ripresa dall'art. 4, n. 3, prima frase, del regolamento n. 3950/92, non è concepibile se non in funzione della «regola anticumulo». In considerazione dell'epoca in cui hanno avuto luogo i fatti della causa a qua, ogni altro approccio sembra costituire una proposta de lege ferenda, eventualmente logica ma, dal punto di vista della legge, arbitraria.
46 Alla luce di quanto sopra, la questione pregiudiziale sollevata dal Bundesfinanzhof va così risolta: l'art. 3 bis, n. 3, prima frase, del regolamento n. 857/84, come modificato dal regolamento n. 1639/91, disposizione ripresa dall'art. 4, n. 3, prima frase, del regolamento n. 3950/92, va interpretato nel senso che esso non trova applicazione al caso del produttore che si trovi in situazione analoga a quella del signor Schlebusch, vale a dire che già detiene un quantitativo di riferimento iniziale in forza dell'art. 2 e/o e dell'art. 6 del regolamento n. 857/84.
47 Riconosco che, prima facie, tale tesi sembra non essere del tutto soddisfacente. Si crea l'impressione che, in pratica, la situazione giuridica dei produttori che si trovino in situazione analoga a quella del signor Schlebusch non sia disciplinata dal diritto comunitario, mentre il provvedimento amministrativo nazionale che ha loro concesso provvisoriamente il quantitativo di riferimento specifico, ancorché divenuto definitivo, perde il significato pratico che tale produttori si attendevano.
48 Si tratta tuttavia semplicemente di un'impressione che non deve far dubitare della correttezza e dell'opportunità di tale tesi. Diverse ragioni, cui accennerò qui di seguito, avvalorano tale conclusione.
49 In primo luogo, la situazione in cui si trova il signor Schlebusch presenta un peculiarità rilevante, dovuta tanto alle lacune e ai continui mutamenti nel tempo del diritto comunitario quanto alla manifesta illegittimità ab initio dell'atto di concessione del quantitativo di riferimento specifico provvisorio. Il produttore in parola si è assicurato la concessione di un quantitativo specifico provvisorio grazie a un atto amministrativo nazionale adottato in assenza di un quadro normativo comunitario che disciplinasse il cumulo di un quantitativo di riferimento specifico con uno iniziale. Data questa peculiarità, difficilmente vi saranno in pratica molti altri produttori negli Stati membri dell'Unione che si trovino in situazione analoga a quella del signor Schlebusch.
50 In secondo luogo, dal punto di vista del diritto comunitario, si deve riconoscere che la sentenza Wehrs non ha avuto come risultato quello di rendere legittimo ab initio l'atto amministrativo nazionale - illegittimo per incompetenza - di concessione del quantitativo specifico provvisorio. Come già detto, con la sentenza Ecroyd la Corte ha rifiutato di riconoscere alle autorità nazionali la competenza (competenza vincolata o potere discrezionale) ad attribuire tali quantitativi prima dell'adozione di altre norme comunitarie volte a sanare la dichiarata invalidità della regola anticumulo. Di conseguenza il signor Schlebusch, in base al diritto comunitario, quand'anche avesse potuto vantare in via di principio un diritto al cumulo dei quantitativi di riferimento, non aveva alcuna pretesa precisa nei confronti delle autorità nazionali. Infatti, giacché non vi era alcuna normativa comunitaria che disciplinasse tale cumulo, occorre ammettere che l'atto amministrativo di concessione del quantitativo specifico provvisorio non lo ha posto in una concreta situazione meritevole di tutela da parte dal diritto comunitario, né sulla base di specifiche disposizioni dei regolamenti comunitari relativi alle quote latte né sulla base del principio generale del legittimo affidamento.
51 Con riferimento a quest'ultimo principio, giova sottolineare inoltre che molto difficilmente si potrebbe ammettere che si fosse creata una situazione di legittimo affidamento del signor Schlebusch quanto a un suo diritto, da una parte, al quantitativo di riferimento specifico concessogli provvisoriamente e, d'altra parte, alla possibilità di rendere definitivo tale quantitativo nei termini richiesti dal produttore stesso, giacché la richiesta di tale quantitativo e la sua concessione provvisoria sono avvenute (ottobre 1991) chiaramente prima dell'entrata in vigore del regolamento n. 2055/93 (1_ agosto 1993), allorché vigeva la «regola anticumulo» e prima della pronuncia della citata sentenza Wehrs (3 dicembre 1992), che ha dichiarato l'invalidità di tale regola.
52 In terzo luogo, mentre il richiamo all'illegittimità ab initio per incompetenza dell'atto amministrativo nazionale e/o il richiamo al carattere definitivo di quest'ultimo possono eventualmente fondare in capo al signor Schlebusch il diritto a un atto, a un'omissione o a un risarcimento nei confronti delle autorità nazionali, diritto eventualmente previsto dal diritto nazionale (41) e sul quale la Corte non ha competenza, sarebbe vano nell'ambito del diritto comunitario richiamarsi alla definitività del citato atto amministrativo e al correlativo legittimo affidamento del signor Schlebusch nei confronti delle autorità amministrative. Il significato dei regolamenti comunitari non può essere ricostruito in via interpretativa a seconda del contenuto degli atti amministrativi di esecuzione adottati dalle autorità nazionali - a fortiori allorché gli atti amministrativi sono ab initio in contrasto con il diritto comunitario - né a seconda del contenuto delle norme nazionali relative all'inoppugnabilità degli atti amministrativi nazionali. Come d'altronde la Corte ha riconosciuto con riferimento alle norme nazionali relative alla revoca degli atti delle autorità amministrative nazionali, allorché queste partecipano funzionalmente all'amministrazione comunitaria e, in particolare, all'esecuzione delle misure relative alla politica agricola comune, tali norme si applicano «fatti salvi i limiti imposti dal diritto comunitario» e «non possono rendere in pratica impossibile o eccessivamente difficile l'attuazione della normativa comunitaria» (42).
53 In quarto luogo, sul piano del diritto comunitario, la situazione del signor Schlebusch, e dei produttori che si trovino nella sua stessa posizione e non possano più essere soggetti al regime istituito dal regolamento n. 2055/93 (43), non resta priva di disciplina. In particolare, tale situazione può eventualmente generare un diritto al risarcimento in favore dei produttori nel caso e nella misura in cui si ritenga che possa sorgere nei loro confronti una responsabilità della Comunità (44).
V - Conclusione
54 Alla luce di quanto sopra propongo alla Corte di risolvere la questione pregiudiziale sollevata dal Bundesfinanzhof nel modo seguente:
«La disposizione dell'art. 3 bis, n. 3, prima frase, del regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857, che fissa le norme generali per l'applicazione del prelievo di cui all'articolo 5 quarter del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, come modificato dal regolamento (CEE) 13 giugno 1991, n. 1639, disposizione ripresa dall'art. 4, n. 3, prima frase, del regolamento del Consiglio 28 dicembre 1992, n. 3950, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, deve essere interpretata nel senso che essa non si applica al caso dei produttori di latte che si trovino in situazione analoga a quella del produttore cui si riferisce la causa a qua».
(1) - GU L 90, pag. 13.
(2) - GU L 150, pag. 35.
(3) - GU L 405, pag. 1.
(4) - Regolamento che istituisce un regime di premi per la non commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari e per la riconversione di mandrie bovine a orientamento lattiero (GU L 131, pag. 1).
(5) - Regolamento che modifica il regolamento (CEE) n. 804/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 90, pag. 10).
(6) - Racc. pag. 2321.
(7) - Racc. pag. 2355.
(8) - GU L 84, pag. 2.
(9) - Il termine «SLOM» proviene dall'espressione olandese «slachtoffers omschakeling» («vittime della riconversione»). L'abbreviazione SLOM era già usata nella pratica olandese: essa proviene dall'espressione «Stopzetting Leveranties en Omschakeling Melkproduktie» («cessazione delle consegne e riconversione della produzione lattiero-casearia»).
(10) - Racc. pag. I-4539.
(11) - Racc. pag. I-4585.
(12) - GU L 405, pag. 1.
(13) - Racc. pag. I-6285.
(14) - Regolamento che attribuisce un quantitativo di riferimento specifico ad alcuni produttori di latte o di prodotti lattiero-caseari (GU L 187, pag. 8).
(15) - Nelle sue osservazioni scritte, nonché nella risposta fornita al quesito scritto postogli dalla Corte con riferimento all'esistenza o meno di un'azienda unica, il signor Schlebusch narra che, quanto già deteneva come affittuario dal novembre 1977 l'azienda di produzione lattiera del padre, per un'estensione di 12,5 ha, il 1_ settembre 1980 aveva preso in affitto inoltre tutte le superfici dello zio, anch'esse destinate alla produzione di latte, per le quali quest'ultimo aveva ottenuto un premio di non commercializzazione. Aveva pertanto assunto allora l'obbligo di non commercializzazione, scaduto il 30 aprile 1983. Con decisione 14 maggio 1984 gli era stato concesso, per la sua azienda, un quantitativo di riferimento di 52 800 Kg.
(16) - Il signor Schlebusch afferma di aver richiesto tale quantitativo di riferimento specifico in quanto era un produttore che si era assunto un impegno di non commercializzazione. In particolare, afferma di essere stato informato di tale possibilità dal responsabile della centrale del latte.
(17) - Il signor Schlebusch riferisce che nel periodo 1_ ottobre 1991 - 28 febbraio 1993 ha consegnato complessivamente 30 051 Kg all'acquirente in considerazione del quantitativo di riferimento provvisorio SLOM II.
(18) - La Commissione afferma che tale diniego era contenuto in un provvedimento del 6 luglio 1994.
(19) - V. art. 12 del detto regolamento.
(20) - V. il secondo 'considerando' del regolamento n. 3950/92, citato alla nota 12.
(21) - V. art. 13 del detto regolamento.
(22) - Citata alla nota 13.
(23) - V. il settimo 'considerando' del regolamento n. 2055/93, citato alla nota 14.
(24) - GU L 235, pag. 18.
(25) - In particolare, l'art. 2, n. 2, dispone quanto segue: «I criteri da prendere in considerazione per accertare che il produttore è in grado di aumentare la produzione nella propria azienda per produrre il quantitativo di riferime specifico richiesto sono, in particolare, i seguenti: - i quantitativi di latte commercializzati anteriormente al 1_ aprile 1993 in eccesso ris quantitativo di riferimento di cui disponeva il produttore; - il numero di femmine bovine domestiche di almeno sei mesi di età, e la loro razza, alla produzione di latte destinato alla commercializzazione, tenute dal produttore nell'azienda al momento della presentazione della domanda; - la superficie foraggera dell'azienda ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1391/78 della Commissione; - gli investimenti effettuati allo scopo di aumentare la produzione lattiera nell'azienda».
(26) - Citata alla nota 13.
(27) - Racc. pag. I-2731.
(28) - V. punti 57-59.
(29) - Per quanto riguarda tale principio, v., indicativamente, sentenza 29 gennaio 1985, causa C-234/83, Gesamthochschule Duisburg (Racc. pag. 327, punto 20).
(30) - V. sentenza Gesamthochschule Duisburg, citata alla nota 29, in cui la Corte ha dichiarato che l'applicazione retroattiva di un regolamento non è consentita «a prescindere dalle conseguenze favorevoli o sfavorevoli che una siffatta applicazione potrebbe avere per l'interessato» (punto 20). Come sottolinea lo stesso punto della citata sentenza, l'applicazione retroattiva di un regolamento non è consentita «a meno che vi siano indizi sufficientemente chiari, vuoi nella sua lettera, vuoi nei suoi scopi, i quali consentano di ritenere che il regolamento non dispone esclusivamente per l'avvenire». Un'indicazione del genere non si rinviene, né potrebbe rinvenirsi, nel regolamento n. 2055/93. Molto difficilmente si potrebbe ammettere che tale regolamento, che permette e disciplina per la prima volta il cumulo dei relativi quantitativi di riferimento, possa prevedere la propria applicazione nei confronti di produttori che avevano già ottenuto quantitativi di riferimento specifici in aperto contrasto con la previgente «regola anticumulo».
(31) - V. sentenza Gesamthochschule Duisburg, citata alla nota 29, punti 19 e 20.
(32) - V. anche le mie conclusioni nella causa C-360/97, Nijhuis, conclusa con sentenza 20 aprile 1999 (Racc. pag. I-1919, paragrafo 49).
(33) - Citata alla nota 27.
(34) - Sulle difficoltà tecniche insite nella normativa sulle quote latte, v. le conclusioni dell'avvocato generale Léger nella causa Ecroyd (citata alla nota 27, paragrafi 76-87).
(35) - Citata alla nota 27.
(36) - Come sottolinea la Commissione, il caso del produttore che abbia dato in locazione il quantitativo di riferimento iniziale prima della concessione del quantitativo specifico non è comparabile al presente caso, cosicché non occorre esaminarlo nella presente causa.
(37) - Il giudice a quo sostiene la tesi secondo la quale lo scopo è proprio quello di assicurare che i quantitativi specifici concessi (di riferimento - consegna) siano effettivamente prodotti dal produttore titolare. Di conseguenza, la concessione di un quantitativo di riferimento specifico non può essere utilizzata dal produttore per la vendita delle quote latte o per altri usi, ma soltanto per la sua propria produzione lattiera. A tal fine, d'altronde, l'art. 3 bis, n. 4, del regolamento n. 857/84 vieta espressamente la cessione provvisoria del quantitativo di riferimento specifico ai sensi dell'art. 5 quarter, n. 1, lett. a), del regolamento n. 804/68. A parere del giudice a quo, la ricostruzione storica dell'adozione dell'art. 3 bis, n. 3, del regolamento n. 857/84 avvalora la tesi secondo la quale un'applicazione conforme al suo scopo implica che il produttore che si trovi in situazione analoga a quella del ricorrente è tenuto, dopo la concessione di un quantitativo di riferimento specifico provvisorio ed entro il periodo di 12 mesi previsto dal regolamento, ad aumentare corrispondentemente la propria produzione. Il legislatore ha redatto tale disposizione prendendo manifestamente in considerazione soltanto quei produttori che, prima dell'introduzione del regime SLOM, non disponevano di alcun quantitativo di riferimento, che ritenevano che la loro esclusione definitiva dalla produzione lattiera né le desse i diritti fondamentali e che, con il loro ricorso alla Corte di giustizia e la loro vittoria, hanno indotto il legislatore a sostituire la discipline sui prelievi con il regime SLOM. Il legislatore non era pertanto in grado di soddisfare le richieste di quei produttori che già disponevano di un quantitativo di riferimento iniziale in quanto tale categoria di produttori è stata presa in considerazione per la prima volta nell'ambito dei regimi SLOM dopo la citata sentenza Wehrs con l'adozione del regolamento n. 2055/93 - SLOM III. Pertanto, questa categoria di produttori non può, in via di principio, giovarsi della concessione di un quantitativo di riferimento specifico con i regolamenti SLOM I e SLOM II, nemmeno all'epoca in cui il citato regolamento n. 3950/92 è stato adottato. Se, al contrario, non si pone come presupposto della concessione definitiva della relativa quota l'aumento della loro produzione, in considerazione della loro seria intenzione di utilizzare la possibilità che finora non avevano di riprendere (aumentandola) la produzione lattiera esente da prelievi, questa categoria di produttori può ritrovarsi in una situazione più favorevole rispetto ai produttori che fino ad allora erano rimasti completamente esclusi dalla produzione di latte esente dai prelievi e la cui situazione era stata manifestamente presa in considerazione dal legislatore nel redigere l'art. 3 bis, n. 3, del regolamento n. 857/84 nonché l'art. 4, n. 3, del regolamento n. 3950/92, come risulta dall'ordine cronologico secondo il quale tali regolamenti sono stati adottati. A parere della Commissione, i regimi SLOM I, SLOM II e SLOM III mirano a far sì che i produttori di latte che si erano assunti l'obbligo di non commercializzazione o di riconversione in base al regolamento n. 1078/77 possano esercitare la loro precedente attività aziendale nell'ambito del nuovo regime delle quote latte. In proposito, dalla sentenza Von Deetzen, citata alla nota 7, risulta che i presupposti cui è subordinato il quantitativo di riferimento specifico devono impedire ai produttori di trarre dalla concessione di tale quantitativo un vantaggio puramente economico, sfruttando il valore di mercato che i quantitativi di riferimento hanno acquisito nel frattempo. Secondo la Commissione, questo scopo è confermato tanto dal sesto 'considerando' del regolamento n. 764/89 quanto l'ottavo 'considerando' del regolamento n. 1639/91. L'art. 3 bis, n. 4, primo comma, del regolamento n. 857/84, che sancisce il divieto di dare in locazione un quantitativo di riferimento specifico provvisorio, ha lo stesso scopo. La Commissione ritiene quindi che, dal punto di vista economico, non vi sia differenza tra la locazione di un quantitativo di riferimento specifico provvisorio e la locazione di un quantitativo di riferimento iniziale, di cui il produttore già disponeva, in quanto, in ogni caso, egli ne trarrebbe un vantaggio puramente economico, consegnando soltanto una parte del quantitativo di riferimento globale concessogli. Questa interpretazione implica che non siano disciplinate allo stesso modo la situazione dei produttori di latte che si trovano in situazione analoga a quella del ricorrente nella causa a qua e quella di coloro che dispongono unicamente di un quantitativo di riferimento iniziale. Tuttavia, tale differenziazione è oggettivamente giustificata e non contravviene al principio di non discriminazione sancito dall'art. 40, n. 3, del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 34, n. 3, CE).
(38) - Quanto all'obbligo delle competenti istituzioni comunitarie di adottare i provvedimenti necessari all'esecuzione di una pronuncia pregiudiziale che accerta l'invalidità di un atto dell'autorità comunitaria, v., indicativamente, sentenza 29 giugno 1988, causa 300/86, Van Landshoot/Mera, Racc. pag. 3443, punto 22). V. altresì le conclusioni dell'avv. generale Léger nella causa Ecroyd (citata alla nota 27, paragrafi 85 e segg.).
(39) - Il signor Schlebusch afferma che né il regime SLOM I né il regime SLOM II contengono una disposizione che imponga ai produttori che già hanno ottenuto un quantitativo di riferimento specifico provvisorio di continuare a produrre e a consegnare essi stessi il quantitativo di riferimento iniziale. Per contro, a causa della regola anticumulo, tali produttori non avevano quote iniziali. Di conseguenza, la questione pregiudiziale riguarda un produttore SLOM III, e non può applicarsi al caso del signor Schlebusch. Il signor Schlebusch sostiene inoltre che il Finanzgericht e lo HZA hanno trascurato la natura giuridica dei contratti annuali di locazione autorizzati dall'art. 7 bis della Milchgarantiemengen-Verordnung (regolamento sulla garanzia dei quantitativi di latte, in prosieguo: la «MGVO»), nella versione vigente il 24 aprile 1991. Secondo il signor Schlebusch, nell'ambito di un contratto di tale tipo il produttore conserva il proprio regime, mentre il quantitativo di riferimento viene consegnato dal locatario; il diritto di effettuare le consegne ritorna al produttore alla fine di ogni campagna lattiera. Il signor Schlebusch fa inoltre riferimento al principio della parità di trattamento. Qualunque discriminazione tra produttori che abbiano dato in locazione i quantitativi di riferimento iniziale prima di chiedere la concessione di un quantitativo specifico e quelli che hanno concluso contratti di locazione dopo la concessione di un quantitativo specifico provvisorio sarebbe vietata. L'autorizzazione a dare in locazione ricomprende diritti di opzione a vantaggio del locatore per tutto il periodo in cui lo Stato membro ha consentito tali contratti. A parere del signor Schlebusch il principio costituzionale di non discriminazione escluderebbe che si possa sottrarre il quantitativo di riferimento specifico ai produttori SLOM III che abbiano concluso un contratto di locazione del loro quantitativo di riferimento iniziale dopo la concessione in loro favore di una quota in quanto produttori che si sono assunti l'obbligo di non commercializzazione, mentre i produttori di questa categoria che già si sono avvalsi di questa possibilità precedentemente potrebbero conservare i quantitativi di riferimento supplementari. Infine, il signor Schlebusch afferma che, subordinando la concessione dei quantitativi di riferimento specifici al presupposto che la produzione di latte e la consegna del quantitativo specifico siano riprese il legislatore mirava esclusivamente ad impedire ai produttori di latte di utilizzare le quote come capitali da sfruttare nell'ambito dei contratti di locazione. Esso non aveva, al contrario, l'intenzione di contribuire all'aumento della produzione lattiera nella Comunità. Tuttavia, secondo il signor Schlebusch, un tale aumento deriverebbe necessariamente dall'obbligo per i produttori di consegnare personalmente tanto il quantitativo di riferimento iniziale quanto quello specifico.
(40) - Ad esempio, lo HZA, come riferisce nella sua risposta al quesito scritto posto dalla Corte in merito all'esistenza o meno di un'azienda unica, ritiene che il signor Schlebusch gestisse un'unica azienda di produzione lattiera. D'altra parte, il giudice a quo ritiene dubbio che, per il semplice fatto che un'azienda lattiera possa produrre latte senza versare il prelievo in forza di fondamenti giudici diversi, si possa ritenere che la quota di produzione che si fonda su uno di questi due fondamenti giuridici possa essere ceduta a terzi, il che presuppone un'assegnazione fittizia produzione lattiera di un'unica azienda a diverse categorie. Infine, in risposta al quesito scritto della Corte sopra citato, la Commissione ritiene che nell'ambito dell'applicazione del regolamento n. 3950/92, le unità produttive gestite dal signor Schlebusch sul territorio tedesco debbano essere considerate un'unica azienda, indipendentemente dalla loro situazione di fatto e di diritto. Peraltro, come già detto, la Commissione ritiene che, da un punto di vista economico, non vi sia distinzione tra la concessione in locazione di un quantitativo di riferimento specifico provvisorio e la concessione il locazione di un quantitativo di riferimento iniziale, di cui il produttore già disponeva, in quanto, in ogni caso, egli ne trarrebbe un vantaggio meramente economico consegnando soltanto una parte del quantitativo di riferimento globale che gli era stato concesso.
(41) - In generale, quando il signor Schlebusch argomenta che il citato atto amministrativo è ormai divenuto definitivo, sottintende manifestamente che, conformemente al diritto tedesco, quest'ultimo è inoppugnabile in sede giudiziaria e irrevocabile, fatto sul quale, in ultima analisi, il giudice nazionale è l'unico competente a pronunciarsi, esaminando eventualmente anche se il produttore e l'autorità amministrativa competente fossero in buona fede all'epoca dell'adozione dell'atto.
(42) - V., a titolo indicativo, sentenza 12 maggio 1998, causa C-366/95, Steff-Houlberg Export e.a. (Racc. pag. I-2661, punti 14 e 15).
(43) - Giova a sottolineare in proposito che, ai sensi dell'art. 7 del regolamento n. 2055/93, i produttori interessati erano tenuti a presentare domanda di concessione di un quantitativo di riferimento specifico entro il 1_ novembre 1993.
(44) - L'accertamento del fatto che ricorra, e in qual misura, un'eventuale responsabilità risarcitoria della Comunità nei confronti del signor Schlebusch esula dai limiti della presente causa. Mi limiterò a segnalare che un tale obbligo di risarcimento è già stato riconosciuto quanto meno per quel che riguarda i produttori danneggiati in generale dalle continue modifiche della normativa comunitaria e, in particolare, coloro che non avevano in alcun modo ottenuto un quantitativo di riferimento specifico in base alla «norma anticumulo». V., titolo indicativo, sentenza della Corte 19 maggio 1992, cause riunite C-104/89 e C-37/90, Mulder II (Racc. pag. I-3061), la comunicazione del Consiglio e della Commissione 5 agosto 1992, 92/C 198/04 (GU C 198, pag. 4) nonché il regolamento (CEE) del Consiglio 22 luglio 1993, n. 2187, che prevede un'offerta di indennizzo a taluni produttori di latte o di prodotti lattiero - caseari cui è stato temporaneamente impedito di esercitare la loro attività (GU L 196, pag. 6).
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