Conclusioni dell avvocato generale
I Introduzione
1. Con atto introduttivo 20 luglio 1998, depositato presso la cancelleria della Corte il 21 luglio 1998, il governo francese ha proposto un ricorso per annullamento ai sensi dell'art. 173 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 230 CE) avverso la decisione della Commissione 6 maggio 1998, relativa alla liquidazione dei conti presentati dagli Stati membri per le spese dell'esercizio finanziario 1994 finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione garanzia , nella parte in cui reca applicazione di correzioni negative per la Francia concernenti i prelievi supplementari per il latte corrispondenti a importi il cui recupero non è ancora avvenuto, in quanto essi sono oggetto di procedimenti giudiziari dinanzi a tribunali francesi. A tale riguardo si tratta di prelievi dovuti a motivo del superamento di quote latte. Per ulteriori dettagli, v. i paragrafi 43 e segg.
2. La decisione controversa è stata comunicata al governo francese il 15 maggio 1998. Viene posto a carico della Repubblica francese un importo complessivo pari a FRF 114 387 058, ripartiti tra le varie campagne lattiere come segue:
campagna 1985/86: FRF 642 358
campagna 1988/89: FRF 14 466 984
campagna 1989/90: FRF 38 756 717
campagna 1991/92: FRF 60 520 999.
3. Il governo francese ritiene che le dette correzioni negative violino il diritto comunitario, in particolare gli artt. 2, 3, 5 e 8 del regolamento (CEE) del Consiglio 21 aprile 1970, n. 729, relativo al finanziamento della politica agricola comune . Gli importi controversi non sarebbero collegati né ad irregolarità né a negligenze ai sensi del detto regolamento, bensì sarebbero dovuti solo se una sentenza esecutiva consentirà di procedere al loro recupero.
4. La Repubblica francese chiede che la Corte voglia
annullare la decisione della Commissione 6 maggio 1998, 98/358/CE, nella parte in cui reca applicazione di «correzioni negative» concernenti i prelievi supplementari per il latte, corrispondenti a importi il cui recupero è oggetto di controversie pendenti dinanzi ai giudici nazionali competenti.
5. La Commissione chiede che la Corte voglia
respingere il ricorso,
condannare la ricorrente alle spese del procedimento.
6. Il governo spagnolo è intervenuto nel procedimento a sostegno del governo francese. Esso ha ottenuto l'autorizzazione con ordinanza del Presidente della Corte 17 dicembre 1998. Nel procedimento in esame non si è svolta la fase orale.
II Le disposizioni pertinenti
1) Prelievo supplementare per il latte
7. Regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 856, che modifica il regolamento (CEE) n. 804/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari .
Con l'art. 1 di detto regolamento il regolamento n. 804/68 è completato dal seguente articolo:
«Articolo 5 quater
1. Durante 5 periodi consecutivi di 12 mesi con inizio dal 1° aprile 1984, è istituito un prelievo supplementare a carico dei produttori o degli acquirenti di latte di vacca. Questo prelievo ha lo scopo di mantenere sotto controllo la crescita della produzione lattiera (...). Tuttavia il primo periodo inizia il 2 aprile 1984.
Il regime del prelievo è attuato in ciascuna regione del territorio degli Stati membri secondo una delle formule seguenti:
Formula A
Un prelievo è dovuto da ogni produttore di latte per i quantitativi di latte e/o di equivalente latte che ha consegnato ad un acquirente e che nel periodo di 12 mesi in questione superano un quantitativo di riferimento da determinarsi.
Formula B
Un prelievo è dovuto da ogni acquirente di latte o di altri prodotti lattiero-caseari per i quantitativi di latte o di equivalente latte che gli sono stati consegnati da produttori e che nel periodo di 12 mesi in questione superano un quantitativo di riferimento da determinarsi.
L'acquirente tenuto al versamento del prelievo trasferisce quest'ultimo soltanto sui produttori che hanno aumentato le loro consegne, proporzionalmente al loro contributo al superamento del quantitativo di riferimento dell'acquirente.
2. Il prelievo è del pari dovuto da ogni produttore di latte per i quantitativi di latte e/o di equivalente latte che ha venduto direttamente per il consumo e che nel periodo di 12 mesi in questione superano un quantitativo di riferimento da determinarsi.
3. Fatta salva l'applicazione del paragrafo 4, la somma di quantitativi di riferimento di cui al paragrafo 1 non può superare un quantitativo globale garantito pari alla somma dei quantitativi di latte consegnati ad imprese dedite al trattamento o alla trasformazione del latte o di altri prodotti lattiero-caseari in ciascuno degli Stati membri durante l'anno civile 1981, aumentati dell'1%.
Il quantitativo globale garantito (...) è così stabilito:
(...).
4. Un quantitativo denominato "riserva comunitaria" è costituito allo scopo di completare, all'inizio di ciascun periodo di 12 mesi, i quantitativi garantiti degli Stati membri nei quali l'attuazione del regime del prelievo crea difficoltà particolari che possono incidere sulle loro strutture di approvvigionamento o di produzione (...).
5. I prelievi di cui al presente articolo sono considerati parte degli interventi destinati alla regolarizzazione dei mercati agricoli e sono destinati al finanziamento delle spese nel settore lattiero.
6.- 8. (...)».
8. Regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857, che fissa le norme generali per l'applicazione del prelievo di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari , come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 23 maggio 1985, n. 1305, che modifica il regolamento (CEE) n. 857/84 che fissa le norme generali per l'applicazione del prelievo di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari .
L'art. 9 del detto regolamento recita quanto segue:
«Articolo 9
1. Per l'applicazione delle formule A e B il prelievo è riscosso mediante versamenti annui. A tal fine è adottato, per ciascun debitore del prelievo, un computo dopo la fine del periodo dei dodici mesi in questione, sulla base del superamento effettivo, durante lo stesso periodo, del suo quantitativo annuo di riferimento. Dichiarazioni semestrali provvisorie sono stabilite secondo modalità da fissare.
2. In caso di applicazione della formula A il prelievo è riscosso dall'acquirente presso ciascun produttore.
(...)
3. (...)
4. Gli Stati membri sono autorizzati, nei due primi periodi di dodici mesi, ad effettuare il prelievo riscosso al finanziamento delle misure di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a). Questa disposizione è applicabile solo nella misura in cui i quantitativi effettivamente consegnati agli acquirenti ed i quantitativi delle vendite dirette effettivamente realizzate non superino il quantitativo globale garantito di cui all'articolo 5 quater, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 804/68 ed il quantitativo totale di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del presente regolamento per ciascuno Stato membro.
Se l'uno e l'altro quantitativo è superato, l'importo del prelievo riscosso è versato alla Comunità a concorrenza del superamento constatato».
9. Regolamento (CEE) della Commissione 3 giugno 1988, n. 1546, che fissa le modalità di applicazione del prelievo supplementare di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 .
In tale regolamento sono pertinenti gli artt. 15 e 19, che recitano quanto segue:
«Articolo 15
1. Entro quarantacinque giorni dalla fine del primo semestre, gli acquirenti trasmettono all'organismo competente una dichiarazione dalla quale risultino:
(...)
in caso di applicazione della formula B, per il complesso dei produttori, i quantitativi di latte o equivalente latte acquistati nel primo semestre; in questa dichiarazione è indicata altresì la percentuale del quantitativo annuo di riferimento dell'acquirente che rappresentano i suoi acquisti nel primo semestre.
2. Entro quarantacinque giorni dalla fine di ogni periodo di dodici mesi, gli acquirenti trasmettono all'organismo competente una dichiarazione dalla quale risultino:
(...)
in caso di applicazione della formula B, per il complesso dei produttori, separatamente, i quantitativi di latte o equivalente latte:
acquistati complessivamente durante il periodo di 12 mesi in questione,
se del caso, eccedenti il quantitativo annuo di riferimento dell'acquirente in questione.
3. (...).
4. Entro tre mesi dalla fine di ogni periodo di 12 mesi, gli acquirenti di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 versano all'organismo competente l'importo del prelievo eventualmente dovuto.
(...).
Articolo 19
1. Gli Stati membri adottano le misure complementari necessarie:
a) per garantire la riscossione del prelievo, in particolare le misure di controllo e quelle che assicurano l'informazione degli interessati per quanto riguarda i provvedimenti penali o amministrativi cui si espongono in caso di mancato rispetto delle disposizioni del presente regolamento;
b) (...).
2. (...).
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione:
(...);
(...);
dalla fine di ognuno dei periodi di dodici mesi in questione e, per il primo di questi periodi, entro e non oltre il 1° febbraio 1986, tutte le informazioni utili circa l'applicazione della disposizione di cui al secondo trattino;
nei tre mesi successivi alla fine di ogni periodo in questione, i dati di cui all'articolo 15, paragrafi 1 e 2;
(...)».
2) Norme generali in materia di finanziamento della politica agricola
10. Ai sensi dell'art. 5 quater, n. 5, del regolamento n. 856/84 (v. supra, paragrafo 7), i prelievi a causa del superamento delle quote latte sono considerati parte degli interventi destinati alla regolarizzazione dei mercati agricoli. A questi ultimi si applica in linea generale il regolamento del Consiglio 21 aprile 1970, n. 729, relativo al finanziamento della politica agricola comune:
«Articolo 1
1. Il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, in appresso denominato "Fondo", è una parte del bilancio delle Comunità.
Esso comprende due sezioni:
la sezione garanzia;
la sezione orientamento.
2. La sezione garanzia finanzia:
a) (...);
b) gli interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli.
3. (...).
4. (...).
Articolo 3
1. Sono finanziati ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), gli interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli e intrapresi secondo le norme comunitarie nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati agricoli.
2. (...).
3. (...).
Articolo 4
1. Gli Stati membri designano i servizi e gli organismi che essi abilitano a pagare, a decorrere dall'entrata in applicazione del presente regolamento, le spese previste agli articoli 2 e 3. (...).
2. La Commissione mette a disposizione degli Stati membri i fondi necessari affinché i servizi e gli organismi designati procedano, in conformità delle norme comunitarie e delle legislazioni nazionali, ai pagamenti di cui al paragrafo 1.
Gli Stati membri vigilano che tali fondi siano utilizzati senza indugio ed esclusivamente per gli scopi previsti.
3. I servizi e gli organismi redigono, almeno una volta all'anno, le relazioni e i resoconti relativi alle spese di cui al paragrafo 1. (...).
4. (...).
Articolo 5
1. (...).
2. La Commissione, previa consultazione del comitato del Fondo previsto all'articolo 11,
a) decide: (...);
b) procede alla liquidazione, prima della fine dell'anno successivo, in base ai documenti di cui al paragrafo 1, lettera b), dei conti dei servizi e organismi.
3. (...).
Articoli 6-7 (...).
Articolo 8
1. Gli Stati membri adottano, in conformità delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative nazionali, le misure necessarie per:
accertare se le operazioni del Fondo siano reali e regolari,
prevenire e perseguire le irregolarità,
recuperare le somme perse a seguito di irregolarità o di negligenze.
Gli Stati membri informano la Commissione delle misure adottate a tal fine e in particolare dello stato delle procedure amministrative e giudiziarie.
2. In mancanza di recupero totale, le conseguenze finanziarie delle irregolarità o negligenze sono sopportate dalla Comunità, salvo quelle risultanti da irregolarità o negligenze imputabili alle amministrazioni o agli organismi degli Stati membri.
Le somme recuperate sono versate ai servizi o agli organismi pagatori e da questi detratte dalle spese finanziate dal Fondo.
3. (...)».
11. Regolamento (CE) del Consiglio 22 maggio 1995, n. 1287, che modifica il regolamento (CEE) n. 729/70 relativo al finanziamento della politica agricola comune .
Tale regolamento ha modificato l'art. 8, n. 2, secondo comma, del regolamento n. 729/70 come segue:
«Le somme recuperate sono versate agli organismi pagatori riconosciuti e da questi detratte dalle spese finanziate dal Fondo. Gli interessi relativi alle somme recuperate o pagate in ritardo sono versati al Fondo».
Inoltre l'art. 5 è stato riformulato ed è stato aggiunto il n. 2, lett. c), che recita come segue:
«Articolo 5
1. (...).
2. La Commissione, previa consultazione del comitato del Fondo:
a) (...);
b) (...);
c) decide in merito alle spese non ammesse al finanziamento comunitario di cui agli articoli 2 e 3 qualora constati che alcune spese non sono state effettuate in conformità alle norme comunitarie.
(...)».
III Presa di posizione delle parti
A Il governo francese
12. Fondandosi sul regolamento n. 729/70, come modificato dal regolamento n. 1287/95, nonché sulla giurisprudenza della Corte , il governo francese fa valere che nell'ambito della liquidazione dei conti la Commissione potrebbe eliminare solo spese riconducibili a una cattiva applicazione ovvero a una disapplicazione del diritto comunitario. Per quanto attiene all'art. 8, n. 2, del regolamento n. 729/70, esso sostiene che gli importi controversi della decisione 98/358 non derivano né da irregolarità né da negligenze.
13. Il governo francese rammenta che il prelievo supplementare per il latte sarebbe stato introdotto dal regolamento n. 856/84, che ha inserito un art. 5 quater nel regolamento di base (CEE) n. 804/68 , nonché dai regolamenti nn. 857/84, 1371/84 e 1546/88. La produzione lattiera avrebbe quindi dovuto attestarsi al livello determinato dai quantitativi di riferimento imposti agli Stati membri. Il quantitativo di riferimento di uno Stato membro sarebbe la somma di tutti i quantitativi di riferimento individuali ai sensi dell'art. 5 quater del regolamento n. 804/68, come modificato dal regolamento n. 856/84.
14. In Francia il regime dei quantitativi di riferimento, comunemente definito regime delle quote, funzionerebbe in modo tale che verrebbe anzitutto riconosciuto agli acquirenti di latte un quantitativo di riferimento. Gli acquirenti sarebbero a loro volta competenti per l'attribuzione di quantitativi di riferimento individuali ai produttori. Per ogni campagna, che va dal 1° aprile al 31 marzo dell'anno successivo, si confronterebbero il quantitativo di riferimento e il quantitativo di latte effettivamente prodotto. Al termine di ogni campagna l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (ONILAIT) comunicherebbe ai singoli acquirenti, da un lato, il quantitativo di riferimento definitivo di cui dispone e, dall'altro lato, in quale misura la situazione effettiva sia conforme, vale a dire se sussista, se del caso, un superamento della somma dei quantitativi di riferimento individuali. L'entità del prelievo supplementare a carico dell'acquirente verrebbe determinato sulla base di un eventuale superamento. L'ONILAIT comunicherebbe tale importo, unitamente ad un avviso di pagamento, all'acquirente, il quale potrebbe proporre ricorso avverso tale accertamento dinanzi al tribunale amministrativo. Gli importi posti a carico dello Stato francese mediante la decisione 98/358 costituirebbero oggetto di siffatti procedimenti pendenti. A tutt'oggi nessuno di essi è passato in giudicato.
15. Tuttavia gli importi di cui è causa non potrebbero essere trattati come se derivassero da irregolarità all'atto dei controlli. Il prelievo speciale non costituirebbe un'entrata regolare del bilancio comunitario. Esso sarebbe dovuto solo in caso di superamento del quantitativo globale garantito nazionale. Contrariamente al regime del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari applicabile con effetto dal 1992 , prima venivano in esame solo gli importi riscossi dagli Stati membri. Anche la Commissione opererebbe la distinzione tra periodo anteriore e periodo successivo al 1992.
16. Per evitare malintesi, il governo francese precisa che anch'esso ritiene che gli importi siano dovuti dal momento in cui una sentenza esecutiva consentirà di procedere al loro recupero. D'altro lato, il regolamento n. 729/70 non autorizzerebbe la Commissione a porre a carico dello Stato membro importi che quest'ultimo non avrebbe potuto recuperare.
17. Fondandosi sull'art. 8, n. 1, del regolamento n. 729/70, il governo francese ritiene che, anche in caso di irregolarità, fintantoché siano pendenti procedimenti giudiziari, gli Stati membri avrebbero nei confronti della Commissione unicamente un obbligo di informazione. Inoltre, l'imposizione da parte della Commissione di un termine ultimo per il recupero degli importi sarebbe contraria ai principi di buona amministrazione nella formulazione datane dall'art. 8 del regolamento n. 729/70.
18. In ogni caso sarebbe giocoforza rilevare che la Commissione ha modificato a più riprese le norme in materia di recupero degli importi oggetto di un procedimento giudiziario. A partire dal maggio 1993 le modalità interne di gestione avrebbero provocato un blocco artificiale di detti importi, il che sarebbe riconducibile ai procedimenti giudiziari e all'imposizione di un termine per il versamento delle somme recuperate relative alle campagne dal 1988/89 al 1992/93 rispettivamente al 30 giugno successivo alla chiusura della campagna.
19. Nella prassi si sarebbe giunti al paradosso per cui la Commissione avrebbe respinto versamenti tardivi da parte dell'ONILAIT, sebbene le spettassero. Tenuto conto delle difficoltà esistenti, nel 1994 la Commissione avrebbe istituito una voce contabile specifica intitolata «Procedimenti giudiziari esclusi dalla liquidazione dei conti». In mancanza di documenti chiarificatori, le autorità francesi avrebbero osservato le corrispondenti istruzioni orali, secondo cui tale voce avrebbe dovuto comprendere solo gli importi per i quali era stata espressa una riserva in liquidazioni dei conti precedenti e relativi a campagne non ancora liquidate.
20. Si dovrebbe rilevare una mancanza di coerenza e trasparenza nella gestione delle voci contabili concernenti procedimenti giudiziari. Tale modus operandi non sarebbe conforme ai principi di buona amministrazione.
21. Inoltre il governo francese illustra il regime di riscossione di crediti derivanti da un rapporto di obbligazione di diritto pubblico. Il direttore dell'ONILAIT sarebbe per esempio autorizzato a rilasciare, al termine di un procedimento amministrativo, un titolo esecutivo avverso il quale sarebbe possibile adire il tribunale amministrativo. Un intervento in siffatto procedimento violerebbe il principio di separazione dei poteri che costituisce un principio generale di diritto comunitario e discende dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri.
22. Il governo francese rinvia poi alla sentenza 21 settembre 1983, cause riunite da 205/82 a 215/82 , in cui la Corte ha così dichiarato al punto 31:
«Finché i criteri e le modalità applicati dalle autorità nazionali in materia di ripetizione d'aiuti comunitari sono gli stessi applicati da dette autorità in casi analoghi relativi a prestazioni economiche prettamente nazionali, non si può in linea di principio supporre che tali criteri e modalità siano contrari agli obblighi, imposti alle autorità nazionali dall'art. 8 del regolamento n. 729/70, di ricuperare le somme irregolarmente concesse e ledano pertanto l'efficacia del diritto comunitario. (...)».
23. Inoltre il governo francese sostiene che in Francia sarebbe garantita la necessaria efficienza del regime sottolineata dalla Commissione. Di tutti gli Stati membri con una produzione lattiera significativa, la Francia sarebbe il paese che registra meno superamenti delle quote. Per di più gli importi di cui è causa non sarebbero nemmeno di entità straordinariamente elevata, bensì costituirebbero in definitiva oggetto di undici procedimenti giudiziari.
B La Commissione
24. La Commissione ricorda in primo luogo l'origine e il funzionamento del regime delle quote latte. In tale ambito la Francia avrebbe optato per la formula B ai sensi dell'art. 5 quater del regolamento n. 804/68, vale a dire per la riscossione del prelievo da ogni acquirente . Conformemente all'art. 15, n. 4, del regolamento n. 1546/88, gli acquirenti devono versare l'importo del prelievo entro tre mesi dalla fine di ogni periodo di 12 mesi. Ai sensi dell'art. 19, n. 1, lett. a), del medesimo regolamento, gli Stati membri adottano le misure complementari necessarie «per garantire la riscossione del prelievo». L'art. 9, n. 4, secondo comma, del regolamento n. 857/84, come modificato dal regolamento n. 1305/85, dispone che «l'importo del prelievo riscosso è versato alla Comunità a concorrenza del superamento constatato».
25. La riscossione del prelievo rivestirebbe una funzione determinante nel regime delle quote latte. La riscossione tempestiva e completa avrebbe pertanto importanza primaria per il funzionamento del regime. Il prelievo si distinguerebbe in via di principio ad esempio da un regime di aiuti.
26. La Commissione osserva altresì che il governo francese si fonderebbe a torto sull'art. 8, n. 2, del regolamento n. 729/70. Non si tratterebbe di «somme perse a seguito di irregolarità o di negligenze» di cui al n. 1 della disposizione. Il fondamento giuridico del versamento sarebbe piuttosto reperibile nell'art. 15, n. 4, del regolamento n. 1546/88.
27. In una campagna lattiera in cui non si sia registrato il superamento del quantitativo globale garantito, gli Stati membri non dovrebbero versare alcun prelievo alla Comunità. Per contro, in caso di superamento del detto quantitativo il prelievo supplementare dovrebbe essere versato alla Comunità. L'entità di tale prelievo verrebbe stabilita sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri ai sensi dell'art. 19, n. 3, del regolamento n. 1546/88. Lo Stato membro sarebbe tenuto a garantire che tutti i prelievi dovuti siano recuperati. Solo nel caso di importi per i quali si constati l'impossibilità di riscossione in assenza di qualsivoglia negligenza da parte dello Stato membro, potrebbe subentrare un esonero a favore di quest'ultimo.
28. La circostanza che un acquirente contesti l'entità del suo debito non inciderebbe sull'obbligo incombente allo Stato membro di rispondere nei confronti della Comunità dell'intero importo del prelievo dovuto. La soluzione di una controversia individuale potrebbe influire sull'obbligo incombente allo Stato membro solo se comportasse una modifica nella determinazione del quantitativo globale consegnato. Fino a quel momento la Commissione potrebbe fondarsi sulle indicazioni date dalle autorità nazionali. Questo non costituirebbe in nessun caso un'intromissione nella separazione dei poteri. La liquidazione dei conti avrebbe effetto solo nel rapporto tra la Comunità e lo Stato membro e non riguarderebbe il rapporto tra il debitore del prelievo e lo Stato membro.
29. Per quanto attiene alla prassi della chiusura dei conti precedentemente in essere, la Commissione ammette di aver consentito una certa flessibilità riguardo a procedimenti giudiziari pendenti. Tuttavia, a tale proposito, gli Stati membri sarebbero stati consapevoli di tale modus operandi a loro favorevole. Uno Stato membro non potrebbe nondimeno fare affidamento sul mantenimento della prassi per poi opporsi ad una successiva presa in considerazione degli importi. Questo equivarrebbe a considerare che lo Stato membro non sarebbe più tenuto a mettere in atto il recupero dei crediti. Tuttavia ciò significherebbe anche che la Commissione non sarebbe mai autorizzata ad imporre un termine.
30. Il mero fatto che alcuni importi non siano stati recuperati nell'arco di un periodo che va da sei a dodici anni dimostrerebbe che le autorità francesi non avrebbero agito con la dovuta diligenza.
31. In definitiva la modifica della prassi operata dalla Commissione avrebbe lasciato immutata la situazione finanziaria degli Stati membri. Le correzioni negative nell'ambito di una liquidazione dei conti significherebbero che gli importi successivamente recuperati confluirebbero nel bilancio nazionale. Per contro, qualora non fossero recuperabili, tali importi sarebbero posti a carico del bilancio comunitario, salvo quelli risultanti da negligenze dello Stato membro. Quest'ultimo verrebbe quindi trattato come nel caso di applicazione dell'art. 8, n. 2, del regolamento n. 729/70.
32. Infine l'imposizione di un termine ultimo non troverebbe il suo fondamento giuridico nel regolamento n. 729/70, bensì nell'obbligo di versare interamente il prelievo e non solo gli importi riscossi. La Commissione ritiene che le autorità francesi non avrebbero adottato tutte le misure necessarie per garantire il recupero dei prelievi.
33. In caso di irregolarità ai sensi dell'art. 8, n. 2, del regolamento n. 729/70, la Commissione sarebbe autorizzata, qualora taluni importi non siano stati recuperati, a supporre che essi non siano recuperabili e a stabilire se essi debbano gravare sul bilancio nazionale o su quello comunitario. Ciò dovrebbe applicarsi a fortiori nella fattispecie.
C Il governo spagnolo
34. Il governo spagnolo rammenta in primo luogo i fondamenti giuridici del prelievo supplementare per il latte . Nessuna di tali disposizioni consentirebbe, nell'ambito della liquidazione dei conti FEAOG , di procedere a correzioni per quanto attiene a prelievi che non avrebbero ancora potuto essere recuperati a motivo di procedimenti pendenti. I debitori del prelievo sarebbero i produttori ovvero gli acquirenti. L'obbligo incombente allo Stato membro nei confronti della Comunità consisterebbe nel richiedere i versamenti con la dovuta diligenza conformemente al diritto nazionale e a rimetterli alla Comunità.
35. La Commissione terrebbe un comportamento contraddittorio se, da un lato, includesse il prelievo supplementare per il latte nell'ambito generale delle spese finanziate dal FEAOG e deducesse da queste i prelievi non ancora pagati dagli Stati membri e, dall'altro, negasse l'applicabilità degli artt. 8, nn. 1, secondo comma, e 2, del regolamento n. 729/70 e facesse riferimento unicamente all'obbligo incombente allo Stato membro ai sensi dell'art. 15, n. 4, del regolamento n. 1546/88, contestando altrettanto l'applicabilità dei principi sanciti dalla sentenza Deutsche Milchkontor .
36. Il problema potrebbe essere risolto soltanto procedendo alla definizione degli obblighi che incombono allo Stato membro nei confronti della Comunità nell'ambito della riscossione del prelievo supplementare per il latte. Solo se lo Stato membro avesse un obbligo di pagamento nei confronti della Comunità indipendentemente dall'obbligo di pagamento dei produttori o degli acquirenti si potrebbe approvare il modus operandi della Commissione. Solo in queste circostanze la Commissione potrebbe compensare il suo debito annuo nei confronti dello Stato membro (rimborso da parte del FEAOG dei pagamenti anticipati dagli Stati membri) con il credito che avrebbe nei confronti degli Stati membri a motivo del prelievo supplementare per il latte.
37. Il governo spagnolo ritiene che gli Stati membri non abbiano alcun obbligo di pagamento autonomo, bensì che essi siano semplicemente tenuti a versare alla Commissione gli importi recuperati ovvero il controvalore di somme non recuperate a motivo di negligenze. Potrebbe configurarsi un obbligo di pagamento nei confronti della Comunità solo se lo Stato membro avesse effettivamente riscosso il prelievo.
38. L'imposizione della Commissione di rimetterle i prelievi non recuperabili a motivo di procedimenti giudiziari pendenti equivarrebbe a considerare l'obbligo di prelievo come un obbligo di pagamento proprio degli Stati membri. Il detto obbligo si aggiungerebbe, in qualità di terzo obbligo, agli obblighi incombenti agli Stati membri, da un lato, di recuperare i prelievi con la dovuta diligenza e, dall'altro, di rimettere tali importi alla Commissione. Tuttavia si dovrebbe partire dal presupposto ammesso dalla Commissione tra le righe che lo Stato membro non sia tenuto a versare alla Comunità importi diversi da quelli riscossi dai debitori del prelievo.
39. Poiché non sarebbe possibile reperire alcun fondamento giuridico manifesto per un obbligo di pagamento originario dello Stato membro, si porrebbe la questione se il modus operandi della Commissione possa essere giustificato da motivi intrinseci al sistema. Tuttavia il governo spagnolo adduce a tale riguardo che gli interessi finanziari della Comunità non verrebbero pregiudicati. La Comunità non avrebbe sostenuto alcuna spesa. Non si tratterebbe neanche del fatto che lo Stato membro procuri al singolo un vantaggio non concesso dal diritto comunitario.
40. La necessaria efficienza del regime, alla quale si richiama la Commissione, non verrebbe rafforzata dal modus operandi concreto. Imponendo un obbligo di pagamento allo Stato membro non si inciderebbe sul corso dei procedimenti giudiziari.
41. Per quanto attiene alla situazione degli obblighi dello Stato membro, sarebbe applicabile la giurisprudenza Deutsche Milchkontor . Non si potrebbero imputare ad uno Stato membro negligenze nel recupero di prelievi solo perché i procedimenti giudiziari hanno una durata maggiore di quella auspicabile. In nessun caso sarebbe possibile equiparare l'attuazione di procedimenti giudiziari alla mancata riscossione di prelievi, perlomeno se i detti procedimenti mirano al recupero dei prelievi comprensivi di interessi.
42. In Spagna il debitore del prelievo può adire le stesse vie legali come in caso di ricorso avverso un debito d'imposta in forza del diritto nazionale.
IV Il mio punto di vista
43. Il prelievo supplementare per il latte è stato introdotto nella versione applicabile nella presente controversia nel 1984 dal regolamento n. 856/84 (v. supra, paragrafo 7). Già nel 1977 era stato introdotto per la prima volta un prelievo di corresponsabilità per ovviare ad uno squilibrio tra la domanda e l'offerta sul mercato del latte e dei prodotti lattiero-caseari mediante il regolamento (CEE) n. 1079/77 . La situazione del mercato era già a quell'epoca caratterizzata da eccedenze strutturali . Nonostante l'applicazione di detto prelievo di corresponsabilità «originario», si è registrato un continuo aumento della raccolta lattiera , di modo che il legislatore comunitario ha introdotto il «prelievo supplementare per il latte» all'origine della presente controversia, inizialmente per un periodo di cinque anni, che tuttavia è stato successivamente portato a nove anni. Alla scadenza di tale normativa specifica è stato introdotto un modello rielaborato e razionalizzato di «prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari» mediante il regolamento (CEE) n. 3950/92 con effetto dal 1° aprile 1993, quindi per il periodo successivo agli anni pertinenti nella presente controversia.
44. Il prelievo supplementare per il latte all'origine della presente controversia è caratterizzato dalla facoltà concessa agli Stati membri di optare per la formula A o B per la riscossione del prelievo. Mentre, conformemente alla formula A, è il produttore di latte che supera il proprio quantitativo di riferimento a dover pagare il prelievo, secondo la formula B l'acquirente, vale a dire in via di principio la latteria, versa un prelievo sui quantitativi di latte consegnati che superano il quantitativo di riferimento. Tuttavia l'acquirente trasferisce il prelievo da pagare sui produttori che hanno aumentato le loro consegne . La Repubblica francese ha optato per l'applicazione della formula B.
45. Il prelievo supplementare per il latte potrebbe quindi essere classificato come un prelievo «alla fonte» della produzione lattiera. L'obbligo di prelievo sorge quando un quantitativo di produzione lattiera supera un quantitativo di riferimento stabilito. Poiché già la disposizione che ha introdotto il prelievo supplementare per il latte, vale a dire l'art. 5 quater, n. 1, del regolamento n. 804/68, come modificato dal regolamento n. 856/84, dispone che «è istituito un prelievo supplementare a carico dei produttori o degli acquirenti di latte di vacca», è evidente il soggetto cui incombe l'obbligo di prelievo. Tale obbligo è anche in via di principio un obbligo di diritto comunitario la cui gestione come per antonomasia il diritto comunitario agricolo è di competenza dello Stato membro. Pertanto anche la fissazione dei quantitativi di riferimento individuali, il cui superamento comporta l'obbligo di prelievo, rientra nel rispetto di quanto prescritto dal diritto comunitario nella sfera di competenza degli Stati membri.
46. A tale riguardo sussiste tuttavia un limite superiore formulato nell'art. 5 quater, n. 3, del regolamento n. 804/68, come modificato dal regolamento n. 856/84. La detta disposizione stabilisce che in linea di principio la somma dei quantitativi di riferimento individuali di cui al suo n. 1, quindi, a seconda della formula scelta, il quantitativo di riferimento dei produttori ovvero degli acquirenti, non può superare un «quantitativo globale garantito» dello Stato membro. La determinazione del «quantitativo globale garantito» dipende fondamentalmente dalla produzione lattiera durante un anno di riferimento (1981 ovvero 1983) , mentre il quantitativo globale garantito degli Stati membri non deve a sua volta eccedere un quantitativo globale garantito fissato a livello comunitario. A tale scopo era necessario determinare «quantitativi globali garantiti» per ogni Stato membro, il che è avvenuto mediante l'art. 5 quater, n. 3, secondo comma, del regolamento n. 804/68, come modificato dal regolamento n. 856/84.
47. Si è assicurata una certa flessibilità mediante la costituzione di una «riserva comunitaria» , che del resto è stata incorporata nei quantitativi globali garantiti nell'ambito del «prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari» introdotto nel 1992 .
48. L'art. 5 quater, n. 5, del regolamento n. 804/68, come modificato dal regolamento n. 856/84, effettua una classificazione teorica del prelievo supplementare per il latte. La detta disposizione stabilisce che i prelievi ivi citati sono considerati «parte degli interventi destinati alla regolarizzazione dei mercati agricoli». Inoltre la disposizione prevede una destinazione dei fondi, precisando che essi «sono destinati al finanziamento delle spese nel settore lattiero». L'art. 9, n. 4, del regolamento n. 857/84, come modificato dal regolamento n. 1305/85, contiene altre disposizioni specifiche al riguardo (v. supra, paragrafo 8).
49. La classificazione del prelievo come parte degli interventi destinati alla regolarizzazione dei mercati agricoli consente di inserirlo nella liquidazione dei conti annuale della Commissione nei confronti degli Stati membri relativa al finanziamento della politica agricola comune.
50. L'art. 1, n. 1, del regolamento n. 729/70, regolamento di base in materia di finanziamento della politica agricola comune, stabilisce che il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia è una parte del bilancio delle Comunità. Tale disposizione distingue sostanzialmente tra la sezione garanzia e la sezione orientamento. Ai sensi del n. 2 della disposizione, la sezione garanzia finanzia, tra l'altro, «gli interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli» . L'art. 3 del detto regolamento precisa che sono finanziati gli interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli e intrapresi secondo le norme comunitarie nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati agricoli. Poiché, nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, il prelievo supplementare per il latte è stato definito, all'art. 5 quater, n. 5, del regolamento n. 804/68, nella versione di cui al regolamento n. 856/84, come parte degli interventi destinati alla regolarizzazione dei mercati agricoli, il legislatore comunitario ne ha collocato il trattamento contabile nel contesto del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia.
51. La circostanza che il Fondo si assuma solitamente le spese prefinanziate dagli Stati membri sotto forma di interventi destinati alla regolarizzazione dei mercati agricoli, mentre il prelievo supplementare per il latte costituisce un'entrata, è soltanto un dettaglio contabile, nella misura in cui il prelievo supplementare viene considerato come spesa negativa. Vista la definizione del prelievo supplementare come parte degli interventi destinati alla regolarizzazione dei mercati agricoli, e quindi la sua collocazione nell'ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, il suo trattamento amministrativo e contabile costituisce una conseguenza della detta classificazione fondamentale, derivante dalle disposizioni pertinenti.
52. Inoltre non si può trascurare che il prelievo supplementare per il latte si colloca nel contesto dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, per cui in via di principio si applica un regime d'intervento per prodotti lattiero-caseari con relativi prezzi garantiti nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari . Solo il latte prodotto in esubero rispetto al quantitativo di riferimento stabilito viene gravato dal prelievo supplementare. Esso esula quindi in certo qual modo dall'ambito dei prezzi garantiti. Pertanto è possibile ritenere il prelievo supplementare per il latte anche come una spesa minore.
53. Ai sensi dell'art. 4, n. 1, del regolamento n. 729/70, gli Stati membri designano i servizi e gli organismi che essi abilitano a pagare le spese previste. Conformemente al n. 2 della disposizione, la Commissione mette a disposizione degli Stati membri i fondi necessari per procedere a tali pagamenti. Il n. 3 del detto articolo stabilisce che i servizi e gli organismi nazionali redigono, almeno una volta all'anno, relazioni e resoconti.
54. Ai sensi dell'art. 5, n. 2, lett. b), del regolamento n. 729/70, la Commissione procede alla liquidazione, prima della fine dell'anno successivo, in base ai documenti di cui al n. 1 della disposizione, dei conti dei servizi e organismi. Conformemente all'art. 5, n. 2, lett. c), del medesimo regolamento, come modificato dal regolamento n. 1287/95, la Commissione decide in merito alle spese non ammesse al finanziamento comunitario qualora constati che le spese non sono state effettuate in conformità alle norme comunitarie.
55. Sulla base delle disposizioni citate, la Commissione ha adottato la decisione impugnata 98/358, come emerge dal primo, secondo e quinto considerando. Il nono considerando della detta decisione recita testualmente quanto segue:
«considerando che delle correzioni sono necessarie per quanto riguarda il prelievo supplementare per il latte, per le campagne dal 1985/1986 al 1992/1993 che sono ancora aperte, a causa di dispute legali tra gli acquirenti/produttori e le competenti autorità di certi Stati membri; che tali correzioni per la Francia, il Belgio, il Lussemburgo, il Regno Unito e i Paesi Bassi ammontano rispettivamente a 114 387 058 FRF (...); che la Commissione si riserva comunque la possibilità di riesaminare le correzioni effettuate nell'ambito di questa liquidazione dei conti se, in seguito ai risultati dei procedimenti legali, degli importi dovessero essere considerati non dovuti, o non recuperabili».
56. Questa è la motivazione della parte impugnata della decisione, sottoposta al controllo di legittimità oggetto del presente procedimento. Occorre quindi esaminare se la Commissione fosse autorizzata ad operare le correzioni negative in relazione al prelievo supplementare per il latte.
57. Poiché la decisione controversa si fonda espressamente sul regolamento n. 729/70, occorre in primo luogo reperire un fondamento giuridico per le correzioni negative nell'ambito di tale regolamento. A tale riguardo il governo francese invoca a ragione l'art. 8 del regolamento n. 729/70. La disposizione in parola contiene al n. 1 una descrizione di obblighi nazionali consistenti nell'adottare, in conformità delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative nazionali, le misure necessarie per accertare se le operazioni del Fondo siano reali e regolari, prevenire e perseguire le irregolarità ed infine recuperare le somme perse a seguito di irregolarità o di negligenze. L'art. 8, n. 1, secondo comma, prescrive un obbligo di informazione degli Stati membri nei confronti della Commissione per quanto attiene alle misure adottate a tal fine e in particolare quanto allo «stato delle procedure amministrative e giudiziarie».
58. L'art. 8, n. 2, prevede inoltre una ripartizione delle conseguenze finanziarie in mancanza di un recupero totale a causa di irregolarità o negligenze. In via di principio le conseguenze finanziarie sono sopportate dalla Comunità, salvo quelle risultanti da irregolarità o negligenze imputabili alle amministrazioni o agli organismi degli Stati membri. In questo caso spetta allo Stato membro rispondere delle conseguenze finanziarie.
59. Per quanto attiene alle modalità previste per la procedura di recupero, l'art. 8, n. 2, secondo comma, del regolamento n. 729/70, come modificato dal regolamento 1287/95, stabilisce che le somme recuperate sono versate agli organismi erogatori riconosciuti e da questi detratte dalle spese finanziate dal Fondo. Tuttavia gli interessi relativi alle somme recuperate o riscosse in ritardo confluiscono nel Fondo.
60. Il governo francese ritiene che, poiché alle autorità francesi non sarebbero imputabili né irregolarità né negligenze, i prelievi supplementari al momento non ancora recuperati non potrebbero essere posti a carico dello Stato francese. Del resto, per quanto attiene ai procedimenti giudiziari pendenti, ai sensi della disposizione in esame al governo francese incomberebbe espressamente solo un obbligo di informazione.
61. Alla luce dell'art. 8 del regolamento n. 729/70, la detta argomentazione è del tutto convincente.
62. Tuttavia la Commissione contesta l'applicazione della detta disposizione nella fattispecie e osserva che l'obbligo che incombe agli Stati membri di versare i prelievi supplementari deriverebbe dall'art. 15, n. 4, del regolamento n. 1546/88. L'art. 15, n. 4, primo comma, come citato supra al paragrafo 9, così recita:
«Entro tre mesi dalla fine di ogni periodo di 12 mesi, gli acquirenti di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 versano all'organismo competente l'importo del prelievo eventualmente dovuto».
63. In ogni caso tale norma disciplina espressamente solo l'obbligo di pagamento degli acquirenti in quanto debitori del prelievo supplementare. Nella disposizione non viene in esame il trattamento di procedimenti giudiziari pendenti nell'ambito della liquidazione dei conti. L'argomentazione della Commissione potrebbe tuttavia essere intesa nel senso che riguardo a tale obbligo di pagamento dei debitori del prelievo chiaramente definito dal punto di vista temporale occorrerebbe partire dal presupposto che, da quel momento, si possa considerare che lo Stato membro abbia già recuperato i fondi ovvero che, fintantoché ciò non sia ancora avvenuto, questi debbano essere posti a suo carico. Tuttavia rimane oscuro se tale obbligo di subentrare gravi sullo Stato membro perché gli vengono imputate negligenze o irregolarità o perché, dopo la scadenza dei termini concessi ai debitori del prelievo, gli compete un obbligo di pagamento proprio nei confronti della Comunità.
64. Nella misura in cui la Commissione sostiene che, a suo avviso, viene adottato un criterio equiparabile all'art. 8 del regolamento n. 729/70, viene corroborata la prima delle due ipotesi. Parimenti, l'osservazione della Commissione può essere intesa nel senso che, dopo un procedimento pendente da dodici anni, occorrerebbe considerare che lo Stato membro non abbia agito con la dovuta diligenza. Tale argomento sembra indicare che in definitiva la Commissione imputa allo Stato membro negligenze e che perciò essa sarebbe autorizzata ad operare correzioni negative.
65. Tuttavia non si riescono a rilevare negligenze, dato che l'art. 8, n. 1, secondo comma, del regolamento n. 729/70 prevede espressamente solo un obbligo di informazione per quanto attiene a procedimenti pendenti. La mera durata di alcuni di detti procedimenti dovrebbe essere valutata come negligenza, ma questo pone problemi soprattutto se tali procedimenti non si protraggono insolitamente, nell'ambito del ricorso a livello nazionale, in confronto a procedimenti di esclusiva competenza nazionale. Posto che il corso del procedimento sia regolare, la durata di quest'ultimo non può per quanto spiacevole possa essere nel caso specifico essere qualificata come negligenza o irregolarità da parte dello Stato membro. Ai sensi della giurisprudenza Deutsche Milchkontor , finché i «criteri e le modalità applicati» sia dai giudici nazionali che dalle autorità nazionali sono gli stessi applicati in casi analoghi relativi a prelievi prettamente nazionali, non si può in linea di principio supporre che tali criteri e modalità siano contrari agli obblighi imposti alle autorità nazionali dall'art. 8 del regolamento n. 729/70. La Commissione non ha dedotto altri elementi, a parte la spiacevole lentezza dei procedimenti, che possano far concludere nel senso della violazione di un obbligo delle autorità nazionali nei confronti della Comunità.
66. Pertanto può venire in esame solo la questione se l'obbligo dello Stato membro di versare al bilancio comunitario il prelievo supplementare per il latte recuperato ovvero da recuperare costituisca un obbligo di risultato a sé stante, separato dall'obbligo di pagamento dei debitori del prelievo. Vero è che la Commissione non ha citato alcun fondamento giuridico a tale proposito. Tuttavia detto fondamento potrebbe essere reperito nell'art. 9, n. 4, secondo comma, del regolamento n. 857/84, come modificato dal regolamento n. 1305/85. Tale disposizione, citata supra al paragrafo 8, recita quanto segue:
«Se l'uno e l'altro quantitativo è superato , l'importo del prelievo riscosso è versato alla Comunità a concorrenza del superamento constatato».
67. Tale formulazione fa supporre che il superamento del quantitativo globale garantito dello Stato membro generi direttamente un obbligo dello Stato membro nei confronti della Comunità di corrispondere i relativi prelievi.
68. L'introduzione di un quantitativo globale garantito potrebbe di per sé corroborare tale valutazione. Esso costituisce una quantità di riferimento autonoma, indipendente dai quantitativi di riferimento individuali. Anche se corrisponde alla somma di tutti i quantitativi di riferimento individuali e, a tale riguardo, può essere considerato al tempo stesso come limite superiore dei detti quantitativi di riferimento individuali, il quantitativo globale garantito riveste un significato autonomo nei confronti della Comunità.
69. Tuttavia nel contesto normativo dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari il quantitativo globale garantito ha ancora un'altra funzione. Come ho già illustrato in precedenza , esprime il volume massimo di produzione lattiera per cui la Comunità assicura un prezzo garantito.
70. La funzione regolamentatrice svolta dai prezzi garantiti, da un lato, e dal limite superiore per i quantitativi di riferimento individuali che lo Stato membro deve assegnare, dall'altro, è al riguardo prevalente. Pertanto la semplice esistenza di un quantitativo globale garantito per ogni Stato membro non implica necessariamente che il superamento di tale quantità faccia sorgere automaticamente un obbligo di pagamento proprio dello Stato membro.
71. Diversi aspetti corroborano a loro volta tale valutazione. Da un lato, né nel regolamento n. 856/84 né nel regolamento n. 857/84, nella loro versione originaria, si menziona un obbligo per gli Stati membri di versare i prelievi in caso di superamento dei quantitativi globali garantiti.
72. La disposizione citata di cui all'art. 9, n. 4, secondo comma, del regolamento n. 857/84 è stata adottata solo con il regolamento n. 1305/85, nel contesto normativo di una destinazione specifica del prelievo valida per due anni. Gli Stati membri sono stati autorizzati ad impiegare i fondi per finanziare l'«indennità lattiera» ai sensi dell'art. 4, n. 1, lett. a), del regolamento n. 857/84 . Pertanto, in forza di tale disposizione non si può assolutamente considerare che l'importo del prelievo da versare alla Comunità a concorrenza del superamento constatato debba essere corrisposto necessariamente e in tutti i casi di superamento del quantitativo globale garantito.
73. A ciò si aggiunge un argomento piuttosto pragmatico; vale a dire, la Commissione procede alla liquidazione dei conti in base alle indicazioni fornite dagli Stati membri . Tuttavia, fintantoché sono pendenti procedimenti giudiziari, non è possibile fornire alcuna indicazione definitiva riguardo al raggiungimento ovvero al superamento del quantitativo globale garantito.
74. Numerosi elementi fanno quindi propendere per la conclusione che l'obbligo di pagamento che incombe agli Stati membri costituisca un obbligo derivato dall'obbligo originario di diritto comunitario a carico dei produttori di latte ovvero degli acquirenti nei confronti della Comunità.
75. L'art. 15, n. 4, del regolamento n. 1546/88, che la Commissione indica come fondamento giuridico per l'obbligo di pagamento che incombe agli Stati membri, prevede significativamente solo che gli acquirenti versino all'organismo competente l'importo del prelievo dovuto. Di conseguenza la detta disposizione non si esprime direttamente per quanto attiene all'asserito obbligo di pagamento incombente agli Stati membri. La disposizione, poiché è stata adottata solo nel 1988, non contiene nemmeno norme per il periodo intercorrente tra l'introduzione del prelievo supplementare per il latte, avvenuta nel 1984, e l'adozione di tale disposizione invocata come fondamento giuridico per l'obbligo asseritamente incombente agli Stati membri.
76. Del resto, il modus operandi della Commissione contrasta con un obbligo di pagamento originario incombente agli Stati membri. Per diversi anni essa ha previsto riserve in merito ai procedimenti giudiziari pendenti nell'ambito della liquidazione dei conti. Vero è che tale modus operandi non è di per sé costitutivo di diritti come osserva giustamente la Commissione , a prescindere dall'eventuale generazione di un legittimo affidamento. Tuttavia esso costituisce un indizio del fatto che anche la Commissione non è partita dal presupposto che esista un obbligo di pagamento originario per gli Stati membri. In caso contrario la sua attesa sarebbe incomprensibile.
77. Inoltre occorre ritornare anche sulla motivazione della Commissione nella decisione impugnata. Poiché viene precisato «che la Commissione si riserva comunque la possibilità di riesaminare le correzioni effettuate nell'ambito d[ella] liquidazione dei conti [dell'esercizio 1994] se, in seguito ai risultati dei procedimenti legali, degli importi dovessero essere considerati non dovuti, o non recuperabili», è chiaro che anche la Commissione ritiene che l'esito dei procedimenti giudiziari sia rilevante per l'obbligo di pagamento che incombe agli Stati membri.
78. In tal modo trova conferma l'obbligo di diritto comunitario di versamento del prelievo derivante espressamente dalle disposizioni pertinenti a carico dei produttori ovvero degli acquirenti di latte, e il relativo obbligo derivato incombente agli Stati membri.
79. Tale obbligo è già disciplinato nel regolamento di base e viene confermato nei successivi regolamenti . Anche nell'ambito del regime del prelievo supplementare nel settore del latte in vigore dal 1992, non rilevante per la presente controversia a motivo dei periodi considerati nella specie, ci si è attenuti alla definizione fondamentale di produttori ovvero acquirenti in quanto soggetti debitori del prelievo .
80. Infine, per quanto riguarda l'argomento addotto dalla Commissione della necessaria efficienza del regime, intesa come tempestivo versamento dei prelievi da parte dei debitori responsabili della sovrapproduzione, non necessariamente tale efficienza viene aumentata dall'obbligo di pagamento che incombe agli Stati membri. In questo caso rileva il comportamento delle autorità nei confronti dei debitori del prelievo. Poiché vi sono procedimenti giudiziari pendenti è tuttavia giocoforza constatare che le autorità nazionali in Francia l'ONILAIT hanno già richiesto gli importi dovuti mediante avviso di pagamento e continuano a sostenere tale posizione dinanzi al tribunale amministrativo, poiché in caso contrario si sarebbe giunti ad un componimento delle controversie.
81. Quindi, poiché si deve considerare che l'obbligo che incombe agli Stati membri nei confronti della Comunità è subordinato all'obbligo di prelievo originario a carico di produttori ovvero di acquirenti, allo Stato membro non può essere imputato alcun importo oggetto di decisioni non ancora passate in giudicato. Pertanto il ricorso proposto dal governo francese dev'essere accolto.
V Sulle spese
82. Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché, nella soluzione proposta nel caso di specie, la Commissione è risultata soccombente, essa deve sopportare le spese. Conformemente all'art. 69, n. 4, del regolamento di procedura, gli Stati membri intervenuti nella causa sopportano le proprie spese. Pertanto, il Regno di Spagna sopporterà le proprie spese.
VI Conclusione
83. Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo di statuire quanto segue:
«1) La decisione della Commissione 6 maggio 1998, 98/358/CE, relativa alla liquidazione dei conti presentati dagli Stati membri per le spese dell'esercizio finanziario 1994 finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione garanzia, è annullata nella parte in cui reca applicazione di correzioni negative per la Francia pari a FRF 114 387 058, concernenti i prelievi supplementari per il latte relativi alle campagne lattiere dal 1985/86 al 1992/93.
2) La Commissione sopporta le proprie spese, nonché quelle sostenute dalla Repubblica francese.
3) Il Regno di Spagna sopporta le proprie spese».
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