Conclusioni dell avvocato generale
1. Il 23 luglio 1998 la Cascades SA (in prosieguo: la «Cascades») ha proposto un ricorso diretto all'annullamento della sentenza del Tribunale di primo grado 14 maggio 1998, Cascades/Commissione (in prosieguo: la «sentenza impugnata»).
2. La Cascades chiedeva l'annullamento della decisione della Commissione 13 luglio 1994, 94/601/CE, relativa ad un procedimento a norma dell'art. 85 del Trattato CE (IV/C/33.833 - Cartoncino; in prosieguo: la «decisione») con cui la Commissione aveva inflitto un'ammenda a 19 produttori, fornitori di cartoncino nel mercato comunitario, per violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato CE (divenuto art. 81, n. 1, CE). La Cascades era stata condannata ad un'ammenda di ECU 16 200 000.
3. Per quanto riguarda la posizione adottata dalla ricorrente e dalla Commissione dinanzi al Tribunale e la motivazione sulla scorta della quale quest'ultimo ha respinto il ricorso, mi permetto di rinviare alla sentenza impugnata.
4. Nell'ambito della presente impugnazione, la ricorrente conclude che la Corte voglia:
«In via principale:
- annullare la sentenza del Tribunale di primo grado 14 maggio 1998, causa T-308/94, Cascades SA/Commissione;
- accogliere le conclusioni presentate dalla Cascades SA dinanzi al Tribunale di primo grado;
- condannare la Commissione alla totalità delle spese relative sia al procedimento dinanzi al Tribunale sia al procedimento dinanzi alla Corte.
In subordine:
- nel caso in cui la Corte ritenga che il procedimento non consenta, allo stato degli atti, la pronuncia di una sentenza definitiva, rinviare la causa dinanzi al Tribunale di primo grado affinché questa venga nuovamente giudicata;
- riservare la decisione sulle spese».
5. La Commissione conclude che la Corte voglia:
«- respingere il ricorso;
- in subordine, rinviare la causa al Tribunale di primo grado affinché statuisca sulla medesima;
- in ogni caso, condannare la ricorrente alle spese».
6. A sostegno della sua impugnazione, la ricorrente deduce tre motivi.
7. In primo luogo, la ricorrente fa valere che la motivazione della sentenza impugnata è contraddittoria in quanto il Tribunale non avrebbe tratto alcuna conseguenza dalle proprie constatazioni relative all'insufficiente motivazione della decisione della Commissione riguardo alla determinazione del livello generale delle ammende.
8. In secondo luogo, essa fa valere che il Tribunale, non riducendo il livello dell'ammenda inflitta dalla Commissione, ha erroneamente interpretato la nozione di «effetti dell'infrazione sul mercato» e comunque violato il principio di proporzionalità, nonostante avesse rilevato che la Commissione non aveva provato tutti gli effetti di cui essa aveva tenuto conto ai fini della determinazione del livello generale delle ammende.
9. In terzo luogo, la ricorrente ritiene che il Tribunale abbia violato il divieto di discriminazioni in quanto ha confermato i criteri applicati dalla Commissione in merito all'imputabilità del comportamento di imprese cedute durante il periodo dell'infrazione.
10. Poiché i primi due motivi sono stati dedotti anche dalla maggior parte delle imprese del settore del cartoncino che hanno proposto ricorso avverso le sentenze del Tribunale che le riguardavano, ho esaminato tali motivi nell'ambito di un'unica presa di posizione, vale a dire nelle mie conclusioni relative al ricorso proposto dall'impresa Mo och Domsjö AB (causa C-283/98 P).
11. In esse sono giunto alla conclusione che questi due motivi non possono essere accolti.
Sul terzo motivo, relativo alla violazione del divieto di discriminazioni
12. La ricorrente sostiene che il Tribunale, confermando i criteri applicati dalla Commissione in merito alla responsabilità degli atti di imprese acquisite nel periodo in cui avveniva l'infrazione, ha violato il divieto di discriminazioni.
13. Essa ritiene inoltre che dal punto 145 del preambolo della decisione emerga che la responsabilità per il comportamento di una società controllata anteriormente alla cessione può essere imputata alla controllata stessa, qualora abbia partecipato individualmente all'infrazione, oppure al gruppo cedente, nel caso esso abbia partecipato all'infrazione. Per di più, secondo l'interpretazione del Tribunale del punto 143 del preambolo della decisione, supponendo che la controllata abbia violato individualmente il diritto comunitario e che il gruppo acquirente abbia partecipato all'infrazione, la Commissione potrebbe far gravare su tale gruppo acquirente l'onere del pagamento dell'ammenda per il comportamento della controllata anteriormente alla sua acquisizione.
14. La ricorrente ne inferisce che un gruppo che acquisisca una controllata che abbia partecipato all'infrazione potrà vedersi trattare in due modi radicalmente diversi, a seconda che il cedente abbia o no partecipato all'infrazione: l'acquirente si farà carico del pagamento dell'ammenda per il comportamento della controllata anteriormente alla cessione se il gruppo cedente non ha partecipato all'infrazione; in caso contrario, esso non sarà responsabile del comportamento della controllata e non dovrà addossarsi il pagamento dell'ammenda. L'applicazione di tali criteri condurrebbe pertanto ad una discriminazione patente tra due acquirenti.
15. In conformità dei criteri sopra richiamati, il Tribunale ha considerato la Cascades responsabile del comportamento delle sue due controllate Van Duffel NV (in prosieguo: la «Duffel») e Djupafors AB (in prosieguo: la «Djupafors») anteriormente alla loro acquisizione, mentre nella causa T-347/94 la società Mayr-Melnhof Kartongesellschaft mbH (in prosieguo: la «Mayr-Melnhof») non è stata giudicata responsabile del comportamento della sua controllata Mayr-Melnhof Eerbeek (in prosieguo: la «Eerbeek») per il periodo precedente la sua acquisizione, in quanto tale responsabilità è stata imputata alla NV Koninklijke KNP BT (in prosieguo: la «KNP»), il gruppo cedente che aveva partecipato all'infrazione.
16. Eppure, le situazioni della Cascades e della Mayr-Melnhof sarebbero del tutto equiparabili. In entrambi i casi si tratterebbe di imprese che hanno acquisito una o più controllate che hanno partecipato, prima della loro acquisizione, a un'infrazione. L'unica differenza tra le due situazioni deriverebbe dall'eventuale partecipazione del cedente, prima della cessione. La ricorrente ritiene che siffatta circostanza, su cui l'acquirente non avrebbe alcuna influenza e di cui potrebbe persino ignorare l'esistenza, non possa giustificare che uno dei gruppi acquirenti riceva un trattamento diverso.
17. La ricorrente chiede quindi alla Corte di annullare la sentenza impugnata nella parte in cui ritiene la Cascades responsabile del comportamento delle sue controllate Duffel e Djupafors anteriormente alla loro acquisizione e, qualora lo stato degli atti le consenta di pronunciarsi, di annullare anche la decisione per gli stessi motivi.
Sulla ricevibilità di questo motivo
18. La Commissione osserva, preliminarmente, che la situazione denunciata dalla ricorrente è antecedente al ricorso proposto dinanzi al Tribunale. Il terzo motivo sarebbe pertanto un motivo nuovo, la cui deduzione è vietata ai sensi dell'art. 42, n. 2, del regolamento di procedura della Corte, applicabile alle impugnazioni in forza dell'art. 118 dello stesso regolamento.
19. La ricorrente contesta l'irricevibilità del suo motivo e osserva che esso non è stato dedotto dinanzi al Tribunale a causa del carattere particolarmente confuso dei criteri applicati dalla Commissione, la cui portata esatta ha potuto essere precisata solo durante il procedimento contenzioso.
20. A tale riguardo, occorre anzitutto segnalare che, dinanzi al Tribunale, la ricorrente aveva fatto valere un motivo relativo alla «non imputabilità alla Cascades del comportamento della Duffel e della Djupafors anteriore all'acquisizione di queste imprese».
21. Tale motivo si fondava su due argomenti o censure:
- la Commissione non avrebbe correttamente applicato i criteri da essa stessa stabiliti;
- alternativamente, la motivazione della decisione sarebbe su tale punto insufficiente e contraddittoria.
22. Il Tribunale ha preso posizione rispetto a questi due argomenti.
23. E' vero che al paragrafo 94, secondo comma, della sua replica dinanzi al Tribunale, la ricorrente aveva affermato quanto segue:
«A tale proposito, occorre osservare che allorché una società appartenuta a un gruppo di cui una o diverse altre società hanno partecipato all'infrazione è trasferita ad un altro gruppo, la Commissione considera che "la responsabilità per il periodo fino alla data della cessione non viene assunta dall'acquirente, ma incombe sempre al primo gruppo" (punto 145, secondo comma, della decisione; per un caso specifico, v. la situazione della KNP Vouwkarton BV Eerbeek che è successivamente appartenuta ai gruppi KNP e Mayr-Melnhof, punti 149 e 150 della decisione). In compenso, la Commissione ritiene che se la società acquisita ha partecipato all'infrazione in qualità di impresa indipendente prima della sua acquisizione, il gruppo acquirente deve assumersi la responsabilità di tale comportamento illecito visto che una o diverse altre società di tale gruppo hanno anche partecipato all'infrazione. Si configura una disparità di trattamento che, secondo la ricorrente, è ingiustificata».
24. La Commissione osserva che la ricorrente impiega in questo caso l'espressione «disparità di trattamento ingiustificata» e non quella di violazione del divieto di discriminazioni. Essa fa valere che il passaggio testé citato figura unicamente nella replica depositata dalla ricorrente presso il Tribunale e che, pertanto, quand'anche lo si dovesse interpretare come un'invocazione del divieto di discriminazioni, esso costituiva un motivo nuovo già dinanzi al Tribunale ed era di conseguenza irricevibile. Esso lo sarebbe quindi a fortiori nella fase di impugnazione.
25. Infine, la Commissione fa osservare che «il ragionamento della Cascades, che fa valere le asserite difficoltà da essa incontrate nel comprendere i criteri d'imputazione posti dalla Commissione, non è sufficiente a legittimare la deduzione di un nuovo motivo in corso di causa e ancor meno in fase di impugnazione. Fin dall'adozione della decisione la Cascades era a conoscenza degli elementi che la inducono a dedurre tale motivo. Le due situazioni che la Cascades mette a confronto nel tentativo di porre in risalto una disparità di trattamento erano chiaramente esposte ai punti 147, 150 e 162 della decisione della Commissione. Se la Cascades riteneva sussistente una disparità di trattamento, avrebbe potuto, e di conseguenza dovuto, dedurre questo motivo fin dall'atto introduttivo del giudizio di primo grado» (paragrafo 20 della controreplica della Commissione).
26. Quali valutazioni dobbiamo trarne?
27. Nella sentenza impugnata, il Tribunale non ha preso posizione nel merito dell'argomento tratto dalla ricorrente dalla «disparità di trattamento» e non ha neppure dichiarato trattarsi di un motivo nuovo, che sarebbe stato irricevibile in quanto dedotto solo in corso di causa.
28. Ai sensi dell'art. 51 dello Statuto CE della Corte di giustizia, l'impugnazione proposta dinanzi alla Corte deve limitarsi ai motivi di diritto e deve essere fondata su mezzi relativi all'incompetenza del Tribunale, ai vizi della procedura dinanzi al Tribunale nonché alla violazione del diritto comunitario da parte del Tribunale. L'art. 112, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura della Corte precisa che l'atto d'impugnazione deve contenere «i motivi e gli argomenti di diritto» .
29. Come è stato precisato dalla Corte, in particolare nell'ordinanza Del Plato/Commissione , «Da queste ultime disposizioni risulta che il ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado deve indicare in modo preciso gli elementi criticati della sentenza di cui si chiede l'annullamento, nonché gli argomenti giuridici dedotti a sostegno di tale domanda. Secondo la costante giurisprudenza della Corte, non è conforme a tali precetti il ricorso che si limiti a ripetere o a riprodurre pedissequamente i motivi e gli argomenti già presentati dinanzi al Tribunale (...)».
30. Per essere ricevibile, un'impugnazione deve quindi necessariamente contenere alcuni argomenti di diritto nuovi. Del resto, ciò è inevitabile poiché nell'ambito di un'impugnazione si censura la sentenza del Tribunale, che rappresenta di per sé un elemento nuovo rispetto alle fasi scritta e orale svoltesi dinanzi ad esso.
31. L'art. 42, n. 2, del regolamento di procedura della Corte vieta la «deduzione di motivi nuovi in corso di causa» .
32. Ai sensi dell'art. 118 dello stesso regolamento di procedura, l'art. 42, n. 2, si applica «al procedimento d'impugnazione promosso dinanzi alla Corte contro una decisione del Tribunale».
33. Tale norma riguarda incontestabilmente i motivi nuovi dedotti dinanzi alla Corte posteriormente al deposito dell'atto di impugnazione.
34. Occorre tuttavia chiedersi se essa riguardi anche l'inserimento nell'atto d'impugnazione di ragionamenti nuovi rispetto a quelli che figuravano nella domanda depositata presso il Tribunale.
35. In primo luogo, mi sembra che, se così fosse, tutti i ricorsi contro sentenze del Tribunale di primo grado sarebbero condannati a priori ad essere dichiarati irricevibili, in quanto necessariamente fondati su ragionamenti che costituirebbero:
- vuoi motivi nuovi, vietati dalla disposizione precitata;
- vuoi la riproduzione testuale di motivi già presentati dinanzi al Tribunale.
36. In secondo luogo, dall'art. 51 dello Statuto CE della Corte di giustizia emerge che un'impugnazione può essere fondata su motivi nuovi, quali il fatto che il Tribunale abbia superato i limiti della propria competenza, che vi siano stati vizi di procedura in primo grado o che il Tribunale abbia violato il diritto comunitario statuendo sui motivi dedotti dinanzi ad esso.
37. Pertanto, credo che il problema possa essere risolto attenendosi ai seguenti criteri.
38. L'impugnazione non può modificare l'oggetto della controversia. Oltre all'annullamento totale o parziale della decisione del Tribunale, essa deve limitarsi all'accoglimento, totale o parziale, delle conclusioni presentate in primo grado, esclusa ogni nuova conclusione (art. 113 del regolamento di procedura della Corte).
39. Nell'ambito dell'impugnazione non si può neppure far valere, nei confronti della decisione che ha dato origine alla controversia, una censura che non era stata sollevata dinanzi al Tribunale.
40. Ciò non si verifica nel caso di specie, poiché la ricorrente resta pur sempre nell'ambito della censura (o motivo) prospettata dinanzi al Tribunale, vale a dire quella della «non imputabilità alla Cascades del comportamento della Duffel e della Djupafors anteriore all'acquisizione di queste imprese». Essa non apre quindi un dibattito completamente nuovo.
41. Dinanzi al Tribunale, la ricorrente aveva altresì fatto valere, nella memoria di replica, «la disparità di trattamento tra due società acquirenti» che, secondo lei, era implicita nel ragionamento seguito dalla Commissione. Poiché il Tribunale non ha preso posizione su tale argomento, non si può rimproverare alla ricorrente di ritornarci.
42. A mio giudizio, il fatto ch'essa attribuisca ora a questo argomento una portata più solenne, precisando che si tratta di una violazione del divieto di discriminazioni e classificandolo come motivo, non è sufficiente per dichiararne l'irricevibilità. In realtà, ci troviamo di fronte alla rielaborazione di un argomento giuridico che era già stato presentato e che forma sempre parte di una delle censure o dei motivi dedotti in primo grado.
Valutazione del terzo motivo nel merito
43. Il punto 147 del preambolo della decisione è redatto come segue:
«Prima dell'acquisizione da parte di Cascades nel 1989, Kartonfabriek van Duffel NV e Djupafors AB avevano partecipato al cartello come imprese indipendenti. Se non fosse stato per l'acquisizione, entrambe le imprese avrebbero potuto essere destinatarie della procedura per conto proprio. Duffel e Djupafors hanno assunto una nuova denominazione sociale ed hanno continuato ad esistere come controllate distinte del gruppo Cascades. E' tuttavia opportuno inviare la presente decisione al gruppo Cascades rappresentato da Cascades SA per quanto riguarda la partecipazione all'infrazione di tutte le aziende operanti nel settore del cartoncino di Cascades (cfr. considerando 143)».
44. Al punto 143 del preambolo della decisione la Commissione puntualizza che, per quanto riguarda «le azioni delle imprese che vengono definite come sue controllate autonome, la Commissione ha in linea di principio considerato l'entità menzionata negli elenchi dei membri del PG Paperboard come l'"impresa" cui indirizzare la presente procedura, con le seguenti eccezioni:
1) quando più di una società del gruppo ha partecipato all'infrazione;
oppure
2) quando esistono prove precise che coinvolgono la società capogruppo nella partecipazione al cartello della controllata.
In tali casi, destinatario della procedura è stato il gruppo (rappresentato dalla società capofila)».
45. Il Tribunale ha constatato, al punto 148 della sentenza impugnata, che «nell'ipotesi di una società che, prima della sua cessione, abbia partecipato individualmente all'infrazione, la determinazione del destinatario della decisione, vale a dire la società ceduta o la nuova società controllante, dipende unicamente dai criteri enunciati al punto 143 del preambolo della decisione».
46. Esso conclude in seguito, ai punti 157-159:
«Infine, per quanto attiene alla legittimità dell'imputazione alla ricorrente del comportamento illecito della Djupafors e della Duffel anteriore alla loro acquisizione, è sufficiente rilevare che è pacifico che, alla data dell'acquisizione di queste due società, queste ultime partecipavano a un'infrazione alla quale la ricorrente prendeva ugualmente parte tramite le società Cascades La Rochette e Cascades Blendecques.
Di conseguenza, la Commissione ha giustamente imputato alla ricorrente il comportamento della Djupafors e della Duffel per il periodo anteriore e per quello successivo alla loro acquisizione da parte della ricorrente. Spettava alla ricorrente adottare, nella sua veste di capogruppo, ogni provvedimento necessario al fine di impedire la prosecuzione dell'infrazione la cui esistenza le era nota.
Alla luce di quanto sopra, il presente motivo dev'essere respinto».
47. La Cascades non contesta la propria responsabilità per quanto riguarda le infrazioni commesse dalla Duffel e dalla Djupafors successivamente alla loro acquisizione.
48. In compenso, essa ritiene che le sia stato erroneamente imposto il pagamento di un'ammenda per il comportamento di tali società durante il periodo antecedente alla loro acquisizione.
49. Essa fa valere che nessun'ammenda è stata inflitta alla Mayr-Melnhof per il comportamento della sua controllata Eerbeek durante il periodo precedente l'acquisizione, mentre i criteri enunciati nella sentenza impugnata potevano ugualmente applicarsi ai rapporti tra la Mayr-Melnhof e la Eerbeek.
50. La responsabilità del comportamento anteriore della Eerbeek è stata imputata al cedente, la società KNP, anch'essa coinvolta nell'intesa.
51. La Commissione e il Tribunale hanno affermato che la Mayr-Melnhof «era responsabile del comportamento della Eerbeek» soltanto a partire dal momento in cui tale società «era stata controllata dalla ricorrente» .
52. Facendo valere il divieto di discriminazioni, la Cascades rivendica lo stesso trattamento in relazione alle sue due controllate.
53. Propongo di darle ragione. Si configurano infatti due situazioni identiche, alle quali è stato riservato un trattamento diverso. Anteriormente all'acquisizione, né la Mayr-Melnhof né la Cascades controllavano il comportamento delle società che sarebbero in seguito divenute loro rispettive controllate.
54. Se alla Mayr-Melnhof non è stata attribuita la responsabilità del comportamento della Eerbeek, neanche alla Cascades deve imputarsi il comportamento della Duffel e della Djupafors.
55. Il comportamento della Eerbeek era determinato dalla KNP. Era quindi legittimo addossare alla KNP la responsabilità dell'infrazione commessa dalla Eerbeek.
56. Il comportamento della Duffel e della Djupafors risultava da loro decisioni prese individualmente. Solo tali società dovevano quindi esserne ritenute responsabili, dato che esse non sono state semplicemente assorbite dalla Cascades, ma hanno continuato ad esistere, quantunque con una nuova denominazione sociale, come controllate indipendenti.
57. La Commissione obietta che è impossibile rilevare una disparità di trattamento all'interno della sua decisione e fa valere che, nel caso specifico di un'altra società interessata dalla sua decisione che si trovava nella stessa situazione della Cascades nei confronti della Duffel e alla Djupafors, essa è stata trattata esattamente nello stesso modo. Si tratta dell'impresa Deisswil, di cui la società Mayr-Melnhof ha acquisito il 66% del capitale nel 1990. Come ha affermato la Commissione al punto 55 del suo controricorso, «alla Mayr-Melnhof è stata imputata, come alla ricorrente e per gli stessi motivi, la responsabilità del comportamento illecito per il comportamento antecedente e successivo all'acquisizione e, per l'altra controllata, la sola responsabilità del comportamento successivo all'acquisizione. Essa ha quindi ricevuto lo stesso trattamento della ricorrente e le sono stati applicati gli stessi principi, con risultati identici nel caso di una delle sue controllate e diversi nell'altro caso, in quanto la situazione non era la stessa».
58. Tale ragionamento non può tuttavia essere condiviso. Il fatto che la Commissione abbia commesso per due volte lo stesso errore nella stessa decisione non consente di eliderlo.
59. E' pacifico che, prima della loro acquisizione, le società Eerbeek, Deisswil, Duffel e Djupafors si trovavano, nei confronti delle imprese che sarebbero divenute le loro società controllanti, esattamente nella stessa situazione: il loro comportamento non era ancora determinato da queste ultime.
60. La questione di cui trattasi deve essere decisa in base al principio: «la responsabilità è di chi detiene il potere».
61. Nella sua sentenza Enichem Anic/Commissione , il Tribunale ha espresso tale principio nel modo seguente:
«Una volta che sia stabilita la sussistenza di tale infrazione, occorre determinare la persona fisica o giuridica che era responsabile della gestione dell'impresa al momento in cui è stata commessa l'infrazione, affinché la detta persona risponda di quest'ultima».
62. Ne desumo che, quando un'impresa, divenuta più tardi una controllata, ha commesso infrazioni durante il periodo in cui era ancora totalmente indipendente, spetta a lei rispondere di tali infrazioni.
63. Tale conclusione può fondarsi sulla giurisprudenza della Corte citata nelle mie conclusioni odierne relative all'impugnazione proposta dalla società Stora Kopparbergs Bergslags AB , da cui emerge che, anche quando un'impresa è una controllata al 100% di un'altra impresa e quest'ultima può influenzarne in maniera determinante la politica commerciale, la responsabilità delle infrazioni commesse dalla controllata può essere imputata alla società controllante solo se esistono indizi sufficienti a dimostrare ch'essa abbia effettivamente esercitato tale potere.
64. Orbene, nel caso di specie il Tribunale ha confermato un ragionamento secondo il quale anche un'impresa che non ha alcuna partecipazione nel capitale di un'altra impresa, e di cui non si può dimostrare ch'essa ha esercitato mediante altri mezzi un potere su tale impresa , deve nondimeno assumersi la responsabilità delle infrazioni commesse da quest'ultima.
65. Propongo pertanto di dichiarare che il Tribunale ha commesso un errore di diritto considerando la Cascades responsabile delle infrazioni commesse dalla Duffel e dalla Djupafors prima della loro acquisizione e di annullare entro tali limiti la sentenza impugnata.
66. Il problema che si pone ora è se la causa possa essere giudicata o vada rinviata al Tribunale.
67. L'ammenda di ECU 16 200 000 inflitta alla Cascades è il risultato di più elementi:
a) la partecipazione della società controllante all'intesa, in qualità di «capofila», nel periodo compreso tra la metà del 1986 e l'aprile 1991;
b) la partecipazione della Duffel e della Djupafors all'intesa dalla metà del 1986 fino alla loro acquisizione da parte della Cascades nel marzo 1989;
c) la partecipazione della Duffel e della Djupafors all'intesa a partire da quest'ultima data.
68. Per i motivi prima esposti, l'elemento sub b) non deve essere preso in considerazione. Non mi è dato di sapere tuttavia quanto abbia esattamente influito sul risultato finale a cui sono pervenuti la Commissione e successivamente il Tribunale. Non posso quindi effettuare una riduzione dell'ammenda mediante una semplice sottrazione. E' pertanto indispensabile riaprire la discussione dinanzi al Tribunale e, all'uopo, occorre rinviare la causa dinanzi ad esso.
69. Spetta peraltro alla Commissione valutare la necessità di inviare una comunicazione degli addebiti alle società che hanno provveduto ad operare il mutamento nell'attività economica e nel funzionamento della Duffel e della Djupafors e di imporre loro eventualmente un'ammenda per le infrazioni commesse nel periodo precedente il loro passaggio sotto il controllo della Cascades.
Sulle spese
70. Ai sensi dell'art. 121 del regolamento di procedura del Tribunale, la decisione sulle spese è riservata a quest'ultimo.
Conclusione
71. Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di:
«1) annullare la sentenza del Tribunale di primo grado 14 maggio 1998, causa T-308/94, Cascades/Commissione, nella parte in cui:
- imputa alla ricorrente la responsabilità delle infrazioni commesse dalla Van Duffel NV e dalla Djupafors AB nel periodo compreso tra la metà del 1986 ed il febbraio 1989 inclusi;
- respinge la domanda di riduzione dell'ammenda presentata dalla ricorrente;
- condanna la ricorrente alle spese;
2) respingere il ricorso nella parte restante;
3) rinviare la causa dinanzi al Tribunale di primo grado».
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