Conclusioni dell avvocato generale
1. Con atto introduttivo del 23 luglio 1998, la società Moritz J. Weig GmbH & Co. KG (in prosieguo: la «Weig») ha proposto un ricorso avverso la sentenza del Tribunale di primo grado 14 maggio 1998, Weig/Commissione (in prosieguo: la «sentenza impugnata»).
2. Con detta sentenza, il Tribunale ha parzialmente accolto - nella parte in cui ha ridotto l'ammenda inflitta alla ricorrente da ECU 3 000 000 a ECU 2 500 000 - e respinto nella parte restante il ricorso proposto dalla Weig avverso la decisione della Commissione 13 luglio 1994, 94/601/CE, relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 85 del Trattato CE (IV/C/33.833 - Cartoncino) (in prosieguo: la «decisione») con cui la Commissione aveva inflitto un'ammenda a 19 produttori che forniscono cartoncino nel mercato comunitario per violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato CE (divenuto art. 81, n. 1, CE).
3. In tale ricorso la Weig chiedeva al Tribunale di annullare integralmente o parzialmente la decisione o, in subordine, di ridurre l'importo dell'ammenda.
4. Per un'esposizione esaustiva dei motivi dedotti dalla Weig avverso la decisione e della motivazione per cui il Tribunale ha ritenuto di dover accogliere solo parzialmente tali censure, si rimanda alla sentenza impugnata.
5. La Weig chiede che la Corte voglia:
- in via principale, annullare la sentenza impugnata e, di conseguenza, annullare l'art. 3 della decisione nonché condannare la Commissione alle spese del procedimento instaurato dinanzi al Tribunale e del procedimento dinanzi alla Corte;
- in subordine, annullare la sentenza impugnata e, di conseguenza, ridurre l'ammenda inflitta alla ricorrente dall'art. 3 della decisione a ECU 1 000 000 nonché condannare la Commissione ai due terzi delle spese della ricorrente dinanzi al Tribunale e alla totalità delle spese della ricorrente dinanzi alla Corte.
6. La Commissione, convenuta nel procedimento d'impugnazione come lo era stata in primo grado, conclude che la Corte voglia:
- respingere il ricorso;
- condannare la ricorrente alle spese del procedimento.
7. A sostegno delle proprie conclusioni, la Weig deduce due motivi:
- un primo motivo vertente sulla motivazione insufficiente della decisione in relazione alla fissazione dell'ammenda inflitta alla ricorrente;
- un secondo motivo relativo alla violazione del principio di parità di trattamento, dell'art. 15, n. 2, del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento d'applicazione degli articoli 85 e 86 del Trattato e dell'art. 172 del Trattato CE (divenuto art. 229 CE), a causa di una riduzione insufficiente dell'ammenda.
8. Al fine di evitare inutili ripetizioni, i suesposti motivi saranno illustrati in maniera dettagliata, se del caso, man mano che procederò all'esame di ciascuno di essi.
Sul primo motivo, relativo alla motivazione insufficiente della decisione in relazione alla fissazione dell'ammenda
9. La ricorrente sostiene che il Tribunale, dichiarando che la decisione non era sufficientemente motivata in relazione alla fissazione dell'importo dell'ammenda che le era stata inflitta e al tempo stesso rifiutandosi di annullarla in tale parte, ha violato l'art. 190 del Trattato CE (divenuto art. 253 CE).
10. Poiché tale addebito è analogo a quello mosso dalla ricorrente Mo och Domsjö AB nella causa C-283/98 P, mi permetto, per quanto riguarda l'esposizione delle ragioni che ne giustificano il rigetto, di rinviare alle mie conclusioni odierne in detta causa.
Sul secondo motivo, relativo alla riduzione insufficiente dell'ammenda operata dal Tribunale
11. Questo motivo, fondato sulla violazione del principio di parità di trattamento, dell'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 e dell'art. 172 del Trattato, in cui il Tribunale sarebbe incorso fissando l'ammenda in ECU 2 500 000, è suddiviso in quattro parti.
12. In primo luogo, la ricorrente fa carico al Tribunale di non aver applicato le modalità di calcolo della Commissione nel fissare l'importo dell'ammenda.
13. In secondo luogo, essa sostiene di aver subito un trattamento discriminatorio da parte del Tribunale in quanto esso ha applicato, in altri procedimenti, la formula di calcolo delle ammende adottata dalla Commissione.
14. In terzo luogo, essa contesta al Tribunale un errore nella valutazione della gravità dell'infrazione, non essendo stata considerata come attenuante l'assenza di conseguenze economiche dell'infrazione.
15. In quarto luogo, la ricorrente sostiene che la cooperazione da essa prestata alla Commissione nel corso del procedimento promosso da quest'ultima non è stata debitamente presa in considerazione.
16. Poiché la terza parte poggia su un argomento di cui esamino la pertinenza nelle mie conclusioni nella causa C-283/98 P, citata, mi permetto di rinviare nuovamente a tali conclusioni per l'esposizione dei motivi per cui ne propongo il rigetto.
17. Non occorre approfondire neppure la quarta parte. Infatti, anche se la si ritenesse ricevibile, sebbene si presenti essenzialmente come la ripetizione di argomenti dedotti dinanzi al Tribunale, non si può che constatare che essa si configura come una critica delle valutazioni del Tribunale riguardo al valore assunto da tale collaborazione, critica di cui alla Corte non spetta esaminare la fondatezza in sede d'impugnazione.
18. In ogni modo, contrariamente alle sue affermazioni, la Weig non ha dimostrato nell'ambito del suo ricorso di aver dato prova di particolare zelo, una volta avviate le verifiche della Commissione, né di aver fornito elementi di utilità equiparabile a quelli prodotti dalla Stora Kopparbergs Bergslags AB. Se ne evince che i punti 280-289 della sentenza impugnata non presentano errori di valutazione del grado e del valore intrinseco della cooperazione offerta dalla ricorrente né del valore della collaborazione della ricorrente paragonato a quella della Stora Kopparbergs Bergslags AB.
19. La quarta parte del secondo motivo deve quindi essere respinta.
20. Le prime due parti sono effettivamente diverse, in quanto rivendicare l'applicazione delle modalità di calcolo adottate dalla Commissione, come lei stessa ha ammesso, per determinare l'importo delle ammende inflitte ai diversi membri dell'intesa non coincide esattamente con far carico al Tribunale di aver effettuato una discriminazione tra più imprese per le quali esso ha constatato che la Commissione aveva fissato l'importo dell'ammenda sulla base di elementi inesatti, o quanto meno non provati. Tuttavia, esse sollevano fondamentalmente lo stesso problema.
21. Il Tribunale ha violato oppure no il principio di parità di trattamento tra le diverse imprese che partecipano alla stessa intesa quando, dopo aver constatato che la ricorrente aveva preso parte all'intesa solo per 38 mesi e non per 60, come sosteneva la Commissione, ha ridotto l'ammenda inflitta alla Weig da ECU 3 000 000 a ECU 2 500 000?
22. Innanzi tutto rilevo che, se la Weig si limitasse ad affermare che il Tribunale ha commesso un errore di valutazione fissando in ECU 2 500 000 l'importo dell'ammenda inflittale, la sua censura sarebbe manifestamente irricevibile.
23. Essa contrasterebbe infatti con la necessità che un ricorso proposto dinanzi alla Corte, che può vertere solo su questioni di diritto, non sia volto unicamente a fornire un quadro procedurale per rimettere in discussione valutazioni, relative alla fondatezza e all'importo di un'ammenda, espresse dal Tribunale nell'esercizio della sua competenza di merito.
24. Mi sembra che le prime due parti del secondo motivo dedotto dalla Weig non meritino la sanzione dell'irricevibilità.
25. Da un lato, infatti, la ricorrente si è preoccupata di contestare al Tribunale la violazione di una norma giuridica, ovvero il principio della parità di trattamento, e non la fissazione inadeguata dell'importo dell'ammenda.
26. Dall'altro lato, essa deduce un argomento specificamente diretto contro la sentenza impugnata e non si espone quindi alla censura di aver semplicemente riprodotto il ragionamento sviluppato dinanzi al Tribunale per contestare la decisione.
27. Le prime due parti del secondo motivo possono per questo essere accolte?
28. Occorre ricordare che, secondo la Weig, dalla lettura delle diverse sentenze emesse dal Tribunale il 14 maggio 1998, relative ai ricorsi proposti dalle imprese che hanno partecipato all'intesa nel mercato del cartoncino, emerge che il Tribunale ha avallato la modalità di calcolo delle ammende applicata dalla Commissione e da questa rivelata in risposta ad un quesito del Tribunale.
29. La convalida di tale metodo risulterebbe evidente dal fatto che, laddove ha operato la riduzione di un'ammenda, lo stesso Tribunale ha fatto ricorso a tali modalità, dopo avere rettificato i diversi parametri che intervengono in detto calcolo, tenuto conto degli errori commessi dalla Commissione riguardo, ad esempio, alla durata della partecipazione dell'impresa all'infrazione o al suo fatturato.
30. Orbene, la ricorrente ritiene che, nel suo caso, il Tribunale si sarebbe manifestamente allontanato da tale metodo, giudicando che fosse necessario infliggerle un'ammenda pari a ECU 2 500 000, importo decisamente superiore a quello di ECU 1 909 000 a cui il Tribunale avrebbe dovuto giungere - basandosi su una durata della partecipazione inferiore di 22 mesi a quella considerata dalla Commissione - nel caso avesse applicato le stesse modalità di calcolo.
31. Poiché per tutte le altre imprese, sia quelle il cui ricorso è stato accolto dal Tribunale sia quelle il cui ricorso è stato respinto, l'ammenda inflitta è stata fissata secondo una modalità unica definita dalla Commissione e approvata dal Tribunale, la Weig, cui detta modalità non sarebbe stata applicata, avrebbe diritto di dolersi di un trattamento discriminatorio.
32. A questa discriminazione, riguardante il rifiuto di applicare alla ricorrente le modalità di calcolo adottate per tutte le altre parti dell'intesa - che si situerebbe in certo qual modo a livello di principi - se ne sarebbe aggiunta un'altra molto concreta relativa alla fissazione delle ammende da parte del Tribunale nei diversi casi in cui esso ha operato una riduzione dell'ammenda originariamente stabilita dalla Commissione. La Weig non avrebbe infatti beneficiato di una riduzione di importo equiparabile, mutatis mutandis, a quello delle riduzioni concesse ad altri membri dell'intesa.
33. Concettualmente, tale seconda discriminazione differisce effettivamente dalla prima, sebbene sia difficile immaginare mediante quale alchimia l'ammenda inflitta alla ricorrente avrebbe potuto non essere discriminatoria per quanto riguarda l'importo, visto che il suo calcolo non è stato operato, stando a quanto afferma la Weig, secondo le stesse modalità applicate per le altre imprese.
34. La Corte può, senza superare i limiti della propria competenza in sede d'impugnazione, accogliere quanto afferma la ricorrente in proposito? Ne dubito fortemente. Infatti, anche qualora i calcoli relativamente complessi forniti dalla Weig nella sua domanda si rivelino, in seguito a verifica, esatti, essa potrebbe considerare provata la discriminazione solo a scapito del libero apprezzamento che è appannaggio del Tribunale, il quale statuisce in virtù della propria competenza di merito.
35. Solo dopo aver implicitamente o esplicitamente giudicato la corrispondenza di tutte le altre condizioni, la Corte può constatare e sanzionare una discriminazione. Il fatto che, come sostiene la Weig, l'importo delle diverse ammende fissate per altre ricorrenti sembri potersi spiegare applicando una modalità di calcolo unica ancora non dimostra che sia stata applicata tale modalità. Giunti a questo stadio del ragionamento, non si può escludere che la concordanza tra gli importi fissati dal Tribunale e quelli che sarebbero risultati applicando la modalità di calcolo adottata dalla Commissione sia puramente fortuita.
36. Infatti, la Weig si basa sulle apparenze, ma non ha rilevato, nelle diverse sentenze del Tribunale, un'ammissione esplicita da parte di quest'ultimo della fondatezza della modalità applicata dalla Commissione, né tanto meno la volontà di farla sua.
37. E' possibile che, nell'ambito del suo libero apprezzamento in materia, il Tribunale abbia operato una ponderazione dei diversi elementi da prendere in considerazione per la fissazione delle ammende che non coincide con quella considerata dalla Commissione, pur giungendo, per tutte le ricorrenti, tranne che per la Weig, ad un risultato identico a quello che avrebbe prodotto l'applicazione della modalità della Commissione.
38. In questo caso si configurerebbe una differenza ma non una discriminazione e, volendo sanzionare una discriminazione inesistente, la Corte s'ingerirebbe nelle competenze proprie del Tribunale.
39. Ne evinco che la Corte non deve considerare dimostrata la discriminazione fatta valere dalla ricorrente. Non credo però che ciò significhi che, poiché tutti gli altri argomenti della ricorrente sono stati disattesi, occorre respingere il ricorso.
40. Ritengo infatti che un simile rigetto mal si concilierebbe con il diritto di ogni parte di conoscere i motivi per cui il giudice non ha accolto il suo ricorso, diritto che trova il suo corollario nell'obbligo per il giudice di motivare le sue sentenze.
41. Ci si ponga per un momento nella situazione della Weig. Alla lettura della sentenza impugnata essa ha constatato con soddisfazione che il Tribunale aveva riconosciuto la fondatezza della sua censura relativa alla durata della sua partecipazione all'intesa. Infatti, mentre la Commissione riteneva che essa avesse partecipato all'intesa per 60 mesi, il Tribunale ha stabilito che la sua partecipazione non aveva superato i 38 mesi. Tuttavia, essa ha anche constatato con rammarico che, mentre la sostituzione di 60 con 38 nell'operazione aritmetica effettuata dalla Commissione per fissare l'importo dell'ammenda avrebbe dovuto portare al risultato di ECU 1 909 000, il Tribunale ha fissato tale importo in ECU 2 500 000, fornendo la seguente spiegazione:
«Quanto all'importo dell'ammenda inflitta, occorre tener conto del fatto che la ricorrente non può essere ritenuta responsabile di una violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato per il periodo che va dal mese di marzo 1988 all'aprile 1991.
Poiché gli altri motivi dedotti dalla ricorrente, a sostegno della sua domanda di annullamento dell'ammenda o di riduzione del suo importo, sono stati respinti, il Tribunale, nell'esercizio della sua competenza di merito, fissa l'importo di tale ammenda in ECU 2 500 000» (punti 305 e 306 della sentenza impugnata).
42. Nel tentativo di comprendere le ragioni di tale differenza, la Weig ha esaminato quale sorte fosse stata riservata alle altre ricorrenti per le quali il Tribunale aveva ugualmente constatato che la Commissione aveva commesso errori nel calcolo dell'ammenda e ha dovuto rilevare, con grande stupore, che, nel loro caso, il nuovo importo dell'ammenda sembrava risultare dall'applicazione della modalità di calcolo della Commissione. Essa non poteva che esprimere grande perplessità, soprattutto tenuto conto del fatto che il Tribunale, benché avesse ricordato che la fissazione di un'ammenda dipende da numerosi fattori e non segue le leggi dell'aritmetica, non aveva mai respinto esplicitamente né contestato la modalità applicata dalla Commissione.
43. Dal mio punto di vista, una sentenza del Tribunale non può far sprofondare una ricorrente in siffatti dubbi. Non intendo affatto rimettere in discussione il libero apprezzamento del Tribunale quando statuisce nell'ambito della sua competenza di merito e lungi da me l'idea di volergli imporre di precisare, con cifre dettagliate, il metodo da esso applicato per fissare l'importo di un'ammenda, poiché del resto, secondo la giurisprudenza della Corte, siffatto obbligo non incombe alla Commissione, di cui il Tribunale controlla le decisioni.
44. Tuttavia - quando come nel caso di specie - il risultato cui perviene il Tribunale può dare adito a interrogativi sull'esistenza di un'eventuale discriminazione nei confronti della ricorrente, ritengo che esso debba anticipare la risposta a tali questioni, fornendo un minimo di spiegazioni sul metodo usato per la revisione dell'importo dell'ammenda, se non altro per consentire all'impresa interessata di disporre degli elementi tali da poter valutare i pro e i contro di un eventuale ricorso dinanzi alla Corte.
45. Da parte mia, non vedo alcuna incompatibilità tra l'esercizio della competenza di merito e le esigenze della trasparenza, in quanto, per definizione, il giudice non ha nulla da nascondere. Poiché la violazione dell'obbligo di motivazione, che incombe al giudice almeno quanto ai detentori del potere politico, può essere sollevata d'ufficio, propongo di annullare la sentenza impugnata nella parte in cui ha fissato l'ammenda inflitta alla Weig a causa della sua partecipazione all'intesa nel settore del cartoncino in ECU 2 500 000.
46. La causa può essere decisa dalla Corte o occorre rinviarla dinanzi al Tribunale?
47. Il fatto è che il Tribunale non ha riconosciuto in alcun punto della sua sentenza in maniera esplicita la fondatezza del metodo della Commissione e ancor meno ha manifestato la volontà di farla sua. Come ho segnalato supra al paragrafo 37, è possibile che il Tribunale sia giunto, per tutte le ricorrenti, tranne che per la Weig, ad un risultato identico a quello che sarebbe derivato dal ricorso a tale metodo per ragioni diverse dall'applicazione delle modalità di calcolo della Commissione. Queste considerazioni fanno piuttosto propendere per un annullamento puro e semplice della sentenza impugnata. Il Tribunale avrebbe così l'occasione di evidenziare gli elementi sui quali poteva legittimamente fondarsi, alla luce dei diritti della difesa della Weig, per fissare un'ammenda di ECU 2 500 000, oppure di ridurre tale importo.
48. Tuttavia, esaminando il fascicolo di causa, si ha la netta impressione che la sola divergenza tra il Tribunale e la Commissione riguardo agli elementi da considerarsi per fissare l'importo dell'ammenda riguardasse la durata dell'infrazione. Non sono stati contestati né il fatturato della ricorrente all'epoca dell'esercizio pertinente né l'importanza del ruolo che essa ha svolto all'interno dell'intesa e il Tribunale non ha avuto nulla da ridire riguardo al livello generale delle ammende fissato dalla Commissione.
49. Il Tribunale non ha neanche scartato esplicitamente o criticato le modalità di calcolo applicate dalla Commissione. Per di più, la sentenza impugnata non presenta elementi che consentano di ritenere, nel caso della ricorrente, che la riduzione della durata della partecipazione all'infrazione sia in parte compensata da elementi riguardanti la gravità del suo comportamento, confrontato a quello degli altri partecipanti all'intesa. Tutti questi elementi sono di natura tale da indurre la Corte ad avocare a sé la causa e ad esercitare la competenza di merito che l'art. 172 del Trattato e l'art. 17 del regolamento n. 17 conferiscono al giudice comunitario in materia. Nell'esercizio di tale competenza la Corte dovrebbe pertanto ridurre l'importo dell'ammenda in proporzione alla durata effettiva dell'infrazione rispetto a quella considerata dalla Commissione e fissarlo in EUR 2 000 000, importo che, come ritiene la stessa Weig nel suo ricorso, eliminerebbe ogni discriminazione nei suoi confronti.
50. In definitiva, suggerisco di adottare questo secondo approccio.
Sulle spese
51. E' chiaro che l'annullamento della sentenza impugnata, anche se solo relativamente ad un punto, deve trovare riscontro nella ripartizione delle spese. Nella detta sentenza il Tribunale aveva deciso che ogni parte sostenesse le proprie spese.
52. Propongo di modificare leggermente tale ripartizione, imputando alla ricorrente solo i quattro quinti delle proprie spese e alla Commissione, oltre alle proprie spese, un quinto di quelle sostenute dalla ricorrente.
53. Per quanto riguarda le spese relative al procedimento d'impugnazione, ritengo, tenuto conto del fatto che la ricorrente è rimasta soccombente sulla maggior parte dei suoi motivi, che essa debba sopportare le proprie spese e i due terzi delle spese sostenute dalla Commissione.
Conclusione
54. Alla luce delle suesposte considerazioni, propongo alla Corte di statuire come segue:
«- La sentenza del Tribunale di primo grado 14 maggio 1998, causa T-317/94, Weig/Commissione, è annullata nella parte in cui fissa l'importo dell'ammenda inflitta alla ricorrente in ECU 2 500 000 e condanna la ricorrente alle proprie spese.
- L'ammenda è fissata in EUR 2 000 000.
- La ricorrente sopporterà i quattro quinti delle proprie spese sostenute nel procedimento instaurato dinanzi al Tribunale e, oltre alle proprie spese, i due terzi delle spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee nel procedimento d'impugnazione dinanzi alla Corte.
- La Commissione delle Comunità europee sopporterà, oltre alle proprie spese, un quinto delle spese sostenute dalla ricorrente nel procedimento instaurato dinanzi al Tribunale e un terzo delle proprie spese sostenute nel procedimento d'impugnazione dinanzi alla Corte.
- Il ricorso è respinto quanto al resto».
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