Decisione relativa alle spese
Sulle spese
20 Se, come propongo, la ricorrente soccombe in tutti i suoi motivi, occorrerà applicare nei suoi confronti l'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura della Corte.
Conclusione
21 Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di:
«- respingere il ricorso;
- condannare la ricorrente alle spese».
(1) - Causa T-348/94 (Racc. pag. II-1875).
(2) - GU L 243, pag. 1.
Conclusioni dell avvocato generale
1. Con atto introduttivo presentato il 23 luglio 1998, la Enso Española SA (in prosieguo: la «Enso») ha proposto un ricorso avverso la sentenza del Tribunale di primo grado 14 maggio 1998, Enso Española/Commissione (in prosieguo: la «sentenza impugnata»), che statuisce sul ricorso che essa aveva presentato contro la decisione della Commissione 13 luglio 1994, relativa ad un procedimento a norma dell'art. 85 del Trattato CE (IV/C/33/833 - Cartoncino) (in prosieguo: la «decisione»).
2. Tale decisione infliggeva a 19 produttori, che fornivano cartoncino sul mercato comunitario, talune ammende per violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato CE (divenuto art. 81, n. 1, CE).
3. Nel ricorso dinanzi al Tribunale la Enso concludeva per l'annullamento in tutto o in parte della decisione, è in subordine, per la riduzione dell'importo dell'ammenda e per la condanna della Commissione alle spese, comprese le spese e gli interessi connessi alla costituzione di una garanzia bancaria o all'eventuale pagamento della totalità o di una parte dell'ammenda.
4. Con la sentenza impugnata il Tribunale ha accolto parzialmente il ricorso della Enso, in quanto ha annullato la decisione nella parte in cui rilevava una partecipazione di questa all'infrazione per un periodo troppo lungo e con riguardo alla collusione sul mantenimento delle quote di mercato, ed ha ridotto da 3 250 000 ECU e 1 200 000 ECU l'importo dell'ammenda, ma l'ha respinto per il resto.
5. Per la completa illustrazione delle censure mosse dalla Enso nei confronti della decisione e dei motivi per cui il Tribunale ha ritenuto di doverle accogliere solo in parte, mi sia consentito rinviare alla sentenza impugnata.
6. Dinanzi alla Corte la Enso presenta conclusioni dirette a che la Corte voglia:
I - annullare la sentenza impugnata per quanto riguarda i motivi esposti e trarre dall'annullamento di tale sentenza tutte le conseguenze giuridiche, tanto se si pronuncia espressamente nel merito quanto se rinvii la causa al Tribunale e, in particolare,
1) annullare la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ritiene che la decisione non viola l'art. 190 del Trattato CE (divenuto art. 253 CE) per quanto riguarda l'ammenda e, quindi, annullare l'ammenda per difetto di motivazione della decisione o, in subordine, ridurla notevolmente, per insufficiente motivazione;
2) in subordine, annullare la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale afferma che la mancanza di presa in considerazione degli effetti della svalutazione della peseta rispetto all'ECU non constituisce una violazione da parte della Commissione del principio di parità o, comunque, ridurre l'ammenda in modo che si tenga conto di tale svalutazione;
3) in ulteriore subordine, annullare la sentenza impugnata in quanto il Tribunale non ha condannato la Commissione al pagamento alla ricorrente in primo grado di tutte le spese e interessi connessi al deposito di una garanzia bancaria o all'eventuale pagamento della totalità o di una parte dell'ammenda; dichiarare che gli interessi connessi all'ammenda cominciano a decorrere solo a partire dalla data in cui la sentenza impugnata è esecutiva, e condannare quindi la Commissione al pagamento delle spese e degli interessi maturati relativi al deposito della garanzia bancaria o al pagamento dell'ammenda.
II - condannare alle spese la convenuta dinanzi alla Corte, pronunciandosi anche a proposito della condanna alle spese della convenuta nella causa di primo grado, nel caso in cui essa accolga in tutto o in parte gli argomenti dedotti nel presente ricorso.
7. La Commissione, convenuta dinanzi alla Corte come lo era stata dinanzi al Tribunale, conclude che la Corte voglia:
- respingere il ricorso;
- in subordine, rinviare la causa al Tribunale perché statuisca;
- comunque, condannare la ricorrente alle spese.
8. A sostegno delle sue conclusioni la Enso deduce tre motivi così enunciati:
1) violazione del diritto comunitario a causa di errata applicazione ed interpretazione dell'art. 190 del Trattato per quanto riguarda la mancanza di motivazione della decisione;
2) violazione del principio di parità, dato che non è stata presa in considerazione la svalutazione della peseta rispetto all'ECU;
3) violazione del diritto comunitario a causa dell'incoerenza del ragionamento esposto dal Tribunale per non condannare la Commissione al pagamento delle spese e degli interessi maturati relativi al deposito di una garanzia bancaria o al pagamento dell'ammenda.
9. Questi motivi saranno illustrati, per quanto necessario, man mano che procederò al loro esame.
Primo motivo, relativo all'insufficienza di motivazione della decisione per quanto riguarda la fissazione dell'ammenda
10. Poiché le censure mosse nell'ambito di tale motivo sono analoghe a quelle formulate dalla ricorrente Mo och Domjsö AB nella causa C-283/98 P, mi sia consentito rinviare, per l'esposizione delle ragioni che giustificano il rigetto del motivo medesimo, alle conclusioni che presento oggi stesso in quella causa.
Secondo motivo, relativo alla violazione del principio di parità di trattamento per l'omessa della presa in considerazione dell'andamento dei tassi di cambio
11. Poiché le critiche di cui è oggetto nell'ambito di tale motivo la sentenza impugnata sono analoghe a quelle formulate dalla ricorrente Sarrió SA nella causa C-291/98 P, mi permetto di rinviare, per l'illustrazione delle ragioni per le quali esse mi sembrano infondate e, quindi, idonee a giustificare l'annullamento della sentenza impugnata, alle conclusioni che presento oggi stesso in quella causa.
Terzo motivo, relativo al diniego del Tribunale di condannare la Commissione al pagamento di talune spese sostenute dalla ricorrente
12. Questo motivo non può essere accolto per le ragioni esposte dalla Commissione e che condivido in pieno.
13. In primo luogo, esso non risulta soddisfare i requisiti di cui all'art. 112, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura della Corte in quanto non dice quali siano le disposizioni o i principi di diritto comunitario che sarebbero stati violati dal Tribunale.
14. In secondo luogo, esso deve considerarsi come una modifica della domanda presentata dinanzi al Tribunale, modifica vietata dall'art. 113, n. 2, del regolamento di procedura della Corte.
15. Infatti, dinanzi al Tribunale, la ricorrente chiedeva la condanna della Commissione al pagamento delle stesse somme a titolo di spese.
16. Il Tribunale ha ritenuto, giustamente, che tali esborsi non rientrassero nella nozione di spese, come intesa dall'art. 91, lett. b), del regolamento di procedura del Tribunale.
17. Poiché la ricorrente ha verosimilmente riconosciuto la fondatezza di questo punto della sentenza impugnata, ma non ha rinunciato a far sopportare dalla Commissione le suddette spese, essa chiede, nell'ambito del ricorso dinanzi alla Corte, che la Commissione sia condannata a sopportare per un altro motivo. Ad una siffatta domanda si può opporre solo l'irricevibilità.
18. In terzo luogo, anche ammettendo che non sia dichiarato irricevibile, tale motivo è manifestamente infondato.
19. Infatti, ove la Corte dovesse accoglierlo - cosa che mi guarderei bene dal proporle - essa rimetterebbe in discussione la natura non sospensiva dei ricorsi sancita dall'art. 185 del Trattato CE (divenuto art. 242 CE) e nel contempo l'esecutorietà delle decisioni della Commissione che comportano a carico di privati un obbligo pecuniario, prevista dall'art. 192 del Trattato CE (divenuto art. 256 CE).
Sulle spese
20. Se, come propongo, la ricorrente soccombe in tutti i suoi motivi, occorrerà applicare nei suoi confronti l'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura della Corte.
Conclusione
21. Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di:
«- respingere il ricorso;
- condannare la ricorrente alle spese».
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