Conclusioni dell avvocato generale
I - Introduzione
1 Nella presente causa la Corte è chiamata a pronunciarsi sull'impugnazione proposta dal Parlamento europeo (in prosieguo: il «Parlamento») contro la sentenza 26 maggio 1998, con cui il Tribunale di primo grado delle Comunità europee (in prosieguo: il «Tribunale») ha annullato, nella causa T-205/96 (1), la decisione implicita del Parlamento di respingere l'istanza di reintegrazione e di indennizzo presentata dal ricorrente nella causa di primo grado, e ha condannato il Parlamento a risarcire il ricorrente per il danno materiale subito a causa della sua reintegrazione non tempestiva.
II - I fatti e il procedimento
2 Come emerge dai punti 2 - 19 della sentenza impugnata il signor Roland Bieber, ricorrente in primo grado (in prosieguo: il «signor Bieber») aveva preso servizio come dipendente del Parlamento nel 1971, veniva nominato capo divisione con grado A 3 nel 1981 e consigliere del servizio giuridico nel 1986. Chiedeva ed otteneva, dal 15 novembre 1991 al 15 luglio 1992, un periodo di aspettativa senza assegni per motivi personali ai sensi dell'art. 40 dello Statuto del personale della Comunità europea (in prosieguo: lo «Statuto»). In seguito l'aspettativa veniva prorogata fino al 15 novembre 1994.
3 Il 18 ottobre 1995 il signor Bieber proponeva una domanda ai sensi dell'art. 90, n. 1, dello Statuto, poiché riteneva che illegittimamente non gli fosse stata proposta la reintegrazione in servizio al termine del periodo di aspettativa; chiedeva inoltre il risarcimento del danno subito a causa della reintegrazione non tempestiva. Con lettera 7 dicembre 1995 il segretario generale del Parlamento informava il signor Bieber che intendeva proporgli la sua reintegrazione nel posto di capo divisione responsabile del segretariato della commissione affari istituzionali; il segretario generale subordinava tale offerta a determinate condizioni. Il 13 dicembre 1995, dopo uno scambio di vedute tra il signor Bieber e il segretario generale, veniva deciso di non dare seguito a tale proposta.
4 Con lettera 21 febbraio 1996 il segretario generale del Parlamento proponeva al signor Bieber, come prima offerta per la sua reintegrazione, il posto di consigliere di grado A 3. L'8 marzo 1996 il signor Bieber accettava tale posto chiedendo che venissero determinati di comune accordo i dettagli dell'assunzione dell'incarico. Per l'entrata in servizio del signor Bieber nel suddetto posto veniva fissata la data del 1_ giugno 1996.
5 Il 10 maggio 1996 il signor Bieber proponeva reclamo contro la decisione implicita di rigetto della sua domanda di reintegrazione in servizio e di risarcimento del 18 ottobre 1995, già citata in precedenza; il 13 settembre 1996 veniva informato che il reclamo era stato respinto.
6 Il 6 ottobre 1996 il signor Bieber inoltrava una richiesta di collocamento fuori ruolo e precisava che intendeva cessare definitivamente dall'esercizio del suo incarico a partire dal 1_ febbraio 1997; chiedeva inoltre il pensionamento anticipato ai sensi dell'art. 52 dello Statuto.
7 Il 12 dicembre 1996 il signor Bieber ricorreva al Tribunale e chiedeva, da un lato, l'annullamento della decisione del Parlamento 13 settembre 1996, con la quale era stata rigettata la sua domanda di reintegrazione in servizio e di risarcimento dei danni subiti a causa della mancata tempestiva offerta di un posto di lavoro da parte dell'amministrazione; dall'altro, chiedeva la condanna del Parlamento a riparare il danno materiale provocato dalla sua reintegrazione non tempestiva.
8 Il 26 maggio 1998 il Tribunale ha pronunciato la sentenza di cui ora si chiede l'annullamento con il seguente dispositivo: in primo luogo, ha accolto la domanda di annullamento; in secondo luogo, ha condannato il Parlamento a risarcire il signor Bieber per il danno materiale subito a causa della sua mancata reintegrazione a partire dal 1_ gennaio 1995 al grado A 3, sesto scatto, nel posto di consigliere giuridico del Parlamento; in terzo luogo, ha stabilito che la somma da versare al ricorrente è pari alla differenza tra le remunerazioni nette che lo stesso avrebbe percepito tra il 1_ gennaio 1995 e l'8 marzo 1996 e il totale dei redditi professionali netti percepiti nell'esercizio di altre attività; in quarto luogo, tale somma deve essere aumentata dell'importo corrispondente alla perdita di reddito derivante dalla mancata progressione automatica di stipendio secondo lo scatto e deve essere versata con gli interessi dal 12 dicembre 1996 fino all'effettivo pagamento a favore del signor Bieber. In quinto luogo, il Parlamento è stato chiamato a ristabilire i diritti a pensione del signor Bieber in modo da compensare la differenza tra i diritti a pensione che avrebbero dovuto essere riconosciuti al signor Bieber se fosse stato reintegrato il 1_ gennaio 1995 e quelli effettivamente riconosciutigli; in sesto luogo, le somme risultanti dalla differenza sui diritti a pensione, una volta divenute esigibili, dovranno essere corrisposte con gli interessi al tasso del 4,5%; infine, il Parlamento è stato condannato alle spese.
9 Con ricorso depositato il 24 luglio 1998 il Parlamento chiede alla Corte quanto segue: in primo luogo, l'annullamento della sentenza impugnata o, in subordine, l'annullamento dei punti 2, 3, e 6 della stessa e la sottrazione, dal periodo per il quale sussiste l'obbligo di risarcire il signor Bieber, del periodo che va dal 15 giugno 1995 al 13 dicembre 1995; in secondo luogo, il riconoscimento della fondatezza di quanto sostenuto in primo grado dal Parlamento; in terzo luogo, una pronuncia sulle spese in conformità alle disposizioni applicabili del regolamento di procedura. Per parte sua il signor Bieber chiede, nella memoria presentata alla Corte, il rigetto dell'impugnazione in quanto manifestamente inammissibile o, in subordine, in quanto infondata, e la condanna del Parlamento a tutte le spese processuali.
III - La normativa comunitaria pertinente
10 L'art. 40, n. 4, lett. d) recita:
«Allo scadere dell'aspettativa per motivi personali, il funzionario deve essere reintegrato, non appena un posto si renda vacante, in un impiego corrispondente al suo grado nella sua categoria o quadro, sempreché sia in possesso dei requisiti prescritti. Qualora rifiuti l'impiego offertogli, il funzionario conserva, sempreché sia in possesso dei requisiti prescritti, i propri diritti alla reintegrazione per il secondo posto che si renda vacante, in un impiego corrispondente al suo grado nella sua categoria o quadro; in caso di secondo rifiuto, può essere dimesso d'ufficio, previa consultazione della commissione paritetica. Fino alla data della reintegrazione effettiva, il funzionario rimane in aspettativa per motivi personali senza assegni».
A - Sull'ammissibilità del ricorso
11 Il signor Bieber sostiene che l'impugnazione del ricorrente deve essere rigettata perché manifestamente inammissibile, in quanto o si limita a riprendere le motivazioni che erano state già esposte in primo grado oppure solleva questioni di valutazione degli elementi di fatto che sfuggono al controllo in sede di impugnazione.
12 Ritengo tuttavia che, anche se alcuni motivi del ricorrente destano dubbi riguardo all'ammissibilità, il ricorso non sia, nel suo complesso, inammissibile. Il primo motivo di ricorso si riferisce all'interpretazione dell'art. 40, n. 4, lett. d), dello Statuto e con ciò si pongono, almeno in parte, alcune questioni giuridiche che devono essere esaminate dalla Corte. Correlativamente, con il secondo motivo di ricorso vengono sollevate alcune questioni di interpretazione di legge che devono essere affrontate dal giudice dell'impugnazione.
B - Sul merito del ricorso
a) Sul primo motivo di ricorso
13 Il Parlamento sostiene, con questo motivo, che non sussisteva l'obbligo di reintegrare il signor Bieber in servizio, a causa del suo comportamento.
i) I motivi fatti valere contro la sentenza impugnata
14 Il Parlamento ricorrente rileva che il Tribunale ha interpretato male ed ha applicato erroneamente l'art. 40, n. 4, lett. d), dello Statuto. Secondo quanto argomenta il Parlamento, il Tribunale ha erroneamente fatto propria un'interpretazione letterale delle disposizioni controverse, ritenendo che l'obbligo dell'amministrazione di reintegrare un dipendente alla fine del suo periodo di aspettativa dipende unicamente dalla condizione che vi sia un posto vacante per il quale tale dipendente possiede i necessari requisiti (punto 36 della sentenza impugnata). Fondandosi su questa interpretazione il Tribunale ha giudicato che il potere discrezionale delle autorità competenti in materia di reintegrazione riguarda soltanto i requisiti del dipendente in sé e per sé, senza estendersi all'opportunità della sua reintegrazione; l'amministrazione non può subordinare la reintegrazione ad altre condizioni aggiuntive quale è la manifestazione di interesse da parte del dipendente in questione o il fatto che egli non eserciti altra attività professionale.
15 Il Parlamento ritiene che tale ragionamento del Tribunale, quale è descritto nei punti 36 - 43 della sentenza impugnata, sia contrario alla finalità e alla logica della norma applicata e contrasti con la giurisprudenza consolidata della Corte. Più precisamente fa rilevare che il Tribunale invoca erroneamente la propria sentenza nella causa Giordani (2), e ignora invece la lezione ricavabile dalla sentenza della Corte nella causa Giry (3). A suo parere la soluzione fornita nella sentenza Giordani non poteva essere trasposta nella controversia in esame, perché riguardava una causa i cui elementi di fatto erano sostanzialmente diversi da quelli della presente controversia. Inoltre, secondo la sentenza Giry - almeno nell'interpretazione del Parlamento - l'amministrazione, quando deve gestire la possibile reintegrazione di un dipendente che si trova in aspettativa, deve esaminare il comportamento di tale dipendente per verificare in quale misura lo stesso intenda effettivamente essere reintegrato in servizio. Se il comportamento dell'interessato genera dubbi riguardo alla sua volontà di essere posto a disposizione del servizio, l'amministrazione non è obbligata a reintegrarlo nei suoi ranghi.
16 Sulla base di quanto sopra, il Parlamento intende poi dimostrare che i fatti della causa in oggetto presentano sostanziali analogie con quelli della causa Giry, circostanza che dovrebbe condurre il Tribunale a trasporre le conclusioni di tale sentenza anche nella causa Bieber. Il Parlamento espone gli elementi in base ai quali ritiene che il comportamento del signor Bieber abbia generato seri dubbi riguardo alla sua effettiva volontà di essere reintegrato in servizio. Si richiama in particolare ai seguenti elementi, già addotti in primo grado: in primo luogo, documenti interni del Parlamento dai quali risulta che il signor Bieber intendeva porsi di propria volontà in disponibilità ai sensi dell'art. 41 dello Statuto; in secondo luogo, la testimonianza dell'ex segretario generale e responsabile del personale del Parlamento, secondo la quale il signor Bieber aveva dato l'impressione di non voler di ritornare nelle istituzioni comunitarie, ma di essere piuttosto interessato a continuare la sua carriera universitaria. Le prove menzionate non erano state tenute in considerazione in primo grado, né erano state ammesse le prove testimoniali; per questo motivo il Parlamento ritiene che il giudice del merito sia incorso in un errore procedurale.
17 Inoltre il Parlamento imputa al Tribunale di aver valutato gli elementi di fatto in modo erroneo e lacunoso, non solo per aver rifiutato di considerare le prove citate, ma anche per non aver tratto le giuste conclusioni dal comportamento del signor Bieber dopo la sua reintegrazione in servizio (conservazione della qualifica di professore universitario, esercizio di attività esterna senza preventiva autorizzazione da parte del servizio, comportamento che ha generato l'impressione che svolgesse le sue funzioni in modo insufficiente, presentazione di una richiesta di collocamento a riposo dopo soli quattro mesi dalla sua reintegrazione e, infine, presentazione di dimissioni volontarie definitive e di richiesta di pensionamento). Secondo il Parlamento questi elementi costituiscono indizi sufficienti del fatto che il signor Bieber non intendeva in realtà rientrare in servizio, e avvalorano l'idea che il Parlamento si era già formato al termine del periodo di aspettativa del dipendente.
18 Alla luce di quanto sopra, il Parlamento sostiene che la soluzione data dal Tribunale nella sentenza impugnata è giuridicamente errata perché trascura la necessità di una valutazione dell'interesse pubblico al momento della reintegrazione in servizio di un dipendente. Questo interesse verrebbe pregiudicato se l'amministrazione avesse l'obbligo di richiamare un dipendente per il quale sussistono seri dubbi sulla sua reale intenzione di contribuire all'attività delle istituzioni comunitarie. Il Parlamento si richiama infine ai principi generali del diritto in tema di responsabilità extracontrattuale, e in particolare al principio in base al quale colui che ha subito il danno deve adottare ogni misura idonea a limitare, per quanto possibile, la portata dello stesso. Di conseguenza il giudice del merito era obbligato ad esaminare se il signor Bieber aveva causato egli stesso il ritardo nella sua reintegrazione, dal quale ha avuto origine la sua pretesa al risarcimento, o vi avesse contribuito con il suo comportamento. In altri termini il Tribunale non era in grado di pronunciarsi sulla sussistenza e sull'ampiezza della responsabilità extracontrattuale senza valutare il comportamento di colui che chiedeva il risarcimento. Il Parlamento ritiene che per questo motivo la sentenza impugnata sia giuridicamente errata e debba essere annullata.
ii) La mia opinione sui motivi esposti
19 Ritengo che il citato ragionamento dell'istituzione comunitaria ricorrente non possa essere accolto. Si deve osservare, innanzitutto, che l'argomentazione sviluppata dal Parlamento riguardo alla valutazione degli elementi di fatto e all'assunzione di prove per accertare se sussistevano o meno seri dubbi riguardo alla volontà del signor Bieber di essere reintegrato nella pubblica amministrazione comunitaria non può essere esaminata nell'ambito del giudizio di impugnazione: tale esame appartiene alla competenza esclusiva del giudice del merito. Queste argomentazioni trovano spazio nel giudizio di impugnazione soltanto per sostenere il motivo di impugnazione secondo il quale il Tribunale ha interpretato in modo errato le disposizioni dell'art. 40, n. 4, lett. d), dello Statuto. Più precisamente, solo se si ammettesse che la tesi sviluppata in primo grado nei punti 36 - 43 della sentenza impugnata è fondata su una premessa interpretativa errata - poiché, alla luce della sentenza Giry, le autorità competenti del Parlamento dovevano valutare nel complesso la reale volontà del signor Bieber di essere reintegrato nell'amministrazione pubblica comunitaria prima di offrirgli un posto di lavoro vacante - il rifiuto del Tribunale di esaminare gli elementi probatori offerti dal Parlamento per dimostrare che il signor Bieber non era interessato a essere reintegrato in servizio costituirebbe un vizio della sentenza impugnata sufficiente a condurre all'annullamento della stessa.
20 Ritengo che il giudice di merito non sia incorso in un errore giuridico quando è stato chiamato ad interpretare le pertinenti disposizioni dello Statuto. Dalla lettera dell'art. 40, n. 4, lett. d), della normativa in oggetto discende che il potere discrezionale di cui dispone l'amministrazione quando deve decidere se reintegrare un dipendente che si trovava in aspettativa per motivi personali è limitato alla verifica del possesso, da parte dello stesso, dei requisiti prescritti per occupare il primo posto della categoria o del quadro corrispondente al suo grado che si renda vacante immediatamente dopo la fine del suo periodo di aspettativa. Quando si ritiene che il dipendente in questione sia in possesso dei requisiti prescritti per tale posto, l'amministrazione è obbligata a indirizzargli la relativa offerta senza esaminare se tale dipendente sia realmente interessato al posto. Se il dipendente non è disposto a occupare il posto offerto ha diritto di rifiutarlo ai sensi dell'art. 40, n. 4, lett. d), dello Statuto.
21 La sentenza Giry, invocata dal Parlamento, si riferiva del resto a un caso eccezionale nel quale il dipendente che proponeva ricorso a causa della sua tardiva reintegrazione in servizio, alla fine del periodo di aspettativa senza assegni, aveva chiesto direttamente per il periodo in contestazione la cessazione definitiva dall'esercizio del suo incarico e soprattutto aveva impugnato in sede giudiziale il rifiuto della Commissione di dar seguito alla sua richiesta di cessazione definitiva. Di conseguenza sussisteva la volontà dichiarata del dipendente, che era stata manifestata in modo esplicito e con le forme dovute, di dimettersi dal servizio dopo la fine del periodo di aspettativa, vale a dire prima che si ponesse la questione di una sua reintegrazione nell'amministrazione comunitaria. Come ha correttamente giudicato la Corte nella causa Giry (punti 6 - 9), l'insistenza di quel dipendente per l'accoglimento della sua richiesta di cessazione definitiva era sufficiente a generare dubbi riguardo alla sua reale volontà di porsi a disposizione della Commissione.
22 Sarebbe tuttavia pericoloso ritenere - come chiede il Parlamento - che, alla luce della sentenza Giry, le istituzioni comunitarie abbiano la facoltà di indagare, mediante la valutazione di qualsiasi genere di elemento o di indizio, la disponibilità dei loro dipendenti che si trovano in aspettativa al fine di giudicare se questi abbiano il necessario interesse a essere reintegrati nei ranghi dell'amministrazione pubblica comunitaria. Con le sue affermazioni il Parlamento sembra sostenere che per valutare la volontà soggettiva di un dipendente possa essere utilizzato qualsiasi mezzo di prova. Questa impostazione è direttamente contraria al principio della formalità di cui è pervaso il diritto della funzione pubblica, in particolare quando un dipendente è chiamato a prendere decisioni di rilevante significato per il prosieguo della sua carriera lavorativa. Non è un caso che l'art. 48 dello Statuto preveda che le dimissioni di un dipendente «debbono essere presentate per iscritto con un atto nel quale l'interessato dichiari inequivocabilmente la sua volontà di porre fine in modo definitivo ad ogni attività nell'istituzione». Correlativamente, la volontà di un dipendente di porsi in disponibilità ai sensi dell'art. 41, o di non essere reintegrato in servizio alla fine del periodo di aspettativa per motivi personali ai sensi dell'art. 40, non potrebbe essere desunta da qualsiasi genere di elemento quali sono i documenti redatti dall'amministrazione esclusivamente per uso interno o la testimonianza dei suoi superiori. Infine, l'amministrazione comunitaria non deve e non può trasformarsi in organo inquirente per indagare sulla reale volontà dei dipendenti che si trovano in aspettativa, considerando come «indizi significativi» il fatto che un dipendente eserciti un'attività accademica durante il suo periodo di aspettativa o il sospetto che egli presenterà le sue dimissioni definitive poco tempo dopo essere stato reintegrato in servizio.
23 Inoltre vale la pena di sottolineare che erroneamente il Parlamento invoca l'interesse pubblico per giustificare la necessità di un accertamento del reale interesse del signor Bieber ad essere reintegrato come presupposto del suo reinserimento. Il legislatore comunitario, con la formulazione dell'art. 40, n. 4, lett. d), dello Statuto, ha chiaramente indicato che l'interesse pubblico, che consiste nel buon funzionamento dell'amministrazione pubblica comunitaria, viene soddisfatto a sufficienza tramite il controllo a cui procede l'amministrazione per verificare se il dipendente che intende essere reintegrato dispone dei requisiti prescritti per il posto che gli viene offerto. Se il giudizio dell'amministrazione su tale questione è positivo per il dipendente, l'armonioso funzionamento del meccanismo amministrativo della Comunità è stato garantito e non è compromesso dall'eventualità che il dipendente stesso non sia interessato ad occupare il posto offerto. Per questo motivo, del resto, è stato previsto che, qualora il dipendente «rifiuti l'impiego offertogli, (...) conserva, sempreché sia in possesso dei requisiti prescritti, i propri diritti alla reintegrazione per il secondo posto che si renda vacante, in un impiego corrispondente al suo grado nella sua categoria o quadro» (4). Se il legislatore comunitario ritenesse che la riluttanza del dipendente ad occupare il primo posto offerto potrebbe creare intoppi al meccanismo amministrativo comunitario non gli concederebbe la menzionata facoltà di rifiutare la prima offerta.
24 Parimenti infondato è l'argomento del Parlamento per cui dal principio generale della responsabilità contrattuale, secondo il quale colui che ha subito il danno deve adottare ogni misura idonea a limitarne le conseguenze, discende la necessità di valutare il comportamento complessivo del signor Bieber al fine di accertare se lo stesso abbia causato il ritardo nella reintegrazione o vi abbia contribuito, non avendo manifestato interesse a tornare al suo incarico dopo la fine del periodo di aspettativa. Tornerò su tale questione in sede di esame del secondo motivo di ricorso. Qui sono sufficienti le seguenti considerazioni: è vero che la Corte ha dichiarato che, in caso di reintegrazione tardiva di un dipendente che aveva precedentemente preso un periodo di aspettativa per motivi personali, tale dipendente deve adottare ogni misura per limitare le conseguenze derivanti dal ritardo in oggetto, ma questo obbligo consiste soprattutto nel dovere che gli incombe di procurarsi i mezzi di sostentamento cercando un'occupazione al di fuori dell'amministrazione comunitaria (5). A mio avviso non è possibile adottare un'interpretazione estensiva di questa giurisprudenza in modo tale da imporre indirettamente al dipendente che si trova in aspettativa ai sensi dell'art. 40 dello Statuto di rendere chiara di sua iniziativa la propria intenzione di porsi a disposizione dell'amministrazione al termine del periodo di aspettativa. Questa impostazione equivarrebbe a introdurre una condizione ulteriore extra legem per l'applicazione dell'art. 40, n. 4, lett. d), dello Statuto, secondo la quale le autorità comunitarie interessate sarebbero tenute ad offrire un posto di lavoro a un dipendente il cui periodo di aspettativa è terminato soltanto dopo che questo dipendente abbia manifestato interesse alla propria reintegrazione in servizio. Come si è riferito in precedenza, dalla lettera delle disposizioni in oggetto dello Statuto risulta chiaramente che, non appena si rende vacante un posto che possa essere coperto da tale dipendente, le autorità competenti sono obbligate a comunicargli la relativa offerta senza che l'interessato debba preventivamente manifestare in alcun modo la sua intenzione di porsi a disposizione delle stesse autorità.
25 Di conseguenza il primo motivo di ricorso è infondato e deve essere respinto.
b) Sul secondo motivo di ricorso
26 Con il secondo motivo di ricorso il Parlamento critica la sentenza impugnata nella parte che riguarda la determinazione del danno che il signor Bieber asserisce di aver subito e la delimitazione del periodo di tempo per il quale la Comunità è stata obbligata al risarcimento.
i) I motivi proposti contro la sentenza impugnata
27 Il Parlamento ricorrente ritiene che il Tribunale sia incorso in un errore giuridico perché non ha tenuto in considerazione o, eventualmente, non ha applicato correttamente il principio fondamentale secondo cui un soggetto di diritto che subisce le conseguenze lesive del comportamento illegittimo di una istituzione comunitaria deve cercare di limitare la portata del danno provocato. Secondo il ragionamento del Parlamento il giudice di merito ha trascurato il fatto che il signor Bieber con il suo comportamento ha favorito, se non addirittura causato, il ritardo nella sua reintegrazione in servizio e quindi è responsabile unico o corresponsabile del danno che ha subito a causa di questo ritardo.
28 Più in particolare, il ricorrente sostiene che il Tribunale ha ignorato i seguenti elementi: da un lato, il dipendente in oggetto aveva, con le sue lettere 21 febbraio e 21 marzo 1995, manifestato la preferenza ad essere reintegrato in servizio dopo il 15 giugno 1995; di conseguenza, se anche si volesse ammettere che il Parlamento abbia omesso di reintegrarlo tempestivamente nei suoi ranghi, le conseguenze pregiudizievoli derivanti da tale ritardo non potrebbero risalire ad un momento anteriore a quello che lo stesso signor Bieber aveva fissato come data idonea al suo reinserimento in servizio. D'altro lato, il Parlamento critica il punto della sentenza impugnata nel quale è stato deciso che il documento 7 dicembre 1995 (con il quale il segretario generale del Parlamento aveva informato il signor Bieber che intendeva proporgli un posto di capo divisione) non costituiva prima «offerta di un impiego», nell'accezione di cui all'art. 40, n. 4, lett. d), dello Statuto. Il Parlamento formula in proposito quattro motivi: in primo luogo, il citato documento del 7 dicembre 1995 conteneva una chiara offerta di un posto determinato; in secondo luogo, dalla condotta del signor Bieber si desume che lo stesso aveva ritenuto tale documento un'offerta di un impiego ai sensi dello Statuto del personale; in terzo luogo, il fatto che la summenzionata proposta del 7 dicembre 1995 sia stata in seguito abbandonata non significa, secondo il Parlamento, che il signor Bieber non avrebbe potuto accettarla, limitando così in senso temporale le conseguenze pregiudizievoli subite a causa della sua reintegrazione non tempestiva; infine, il Parlamento ricorrente sostiene che il Tribunale non ha valutato nel modo dovuto il suo motivo in base al quale la condotta del signor Bieber in occasione del suo incontro del 13 dicembre 1995 con il segretario generale del Parlamento aveva generato l'impressione che il dipendente non avesse subito alcun danno a causa della sua non tempestiva reintegrazione in servizio.
ii) La mia opinione sui motivi menzionati
29 Comincerò con il ricordare che la Corte esercita sulle sentenze con cui il Tribunale decide su una domanda di risarcimento per responsabilità extracontrattuale della Comunità un controllo limitato alla valutazione della correttezza giuridica dei criteri e degli elementi considerati in primo grado per stabilire e delimitare la responsabilità extracontrattuale. Ulteriori critiche alla pronuncia del giudice di merito, per quanto riguarda la modalità e la portata del risarcimento del danno, rientrano nell'accertamento dei fatti e sfuggono alla competenza del giudice dell'impugnazione (6). Del resto «così come non è competente ad accertare i fatti, la Corte non ha competenza, in linea di principio, per esaminare le prove che il Tribunale ha accolto a sostegno dei fatti stessi. Infatti, una volta che tali prove siano state ottenute regolarmente, che le regole e i principi generali di diritto in materia di onere della prova siano stati rispettati così come le norme di procedura in materia di produzione della prova, spetta unicamente al Tribunale giudicare il valore da attribuire agli elementi che gli sono stati sottoposti» (7).
30 Per quanto riguarda la causa in esame, dai punti 48 e ss. della sentenza impugnata risulta che il giudice del merito ha correttamente definito le condizioni per il riconoscimento della responsabilità extracontrattuale della Comunità ed ha correttamente classificato gli elementi di fatto della controversia pendente dinanzi ad esso secondo questi criteri. A torto il Parlamento lamenta che il Tribunale, quando ha definito l'ambito giuridico entro il quale avrebbe giudicato sulla domanda di risarcimento del signor Bieber, non ha tenuto in considerazione, come avrebbe dovuto, quanto risultava dalla citata sentenza della Corte nella causa Giry. Secondo questa sentenza, allorché si tratta di risarcire un dipendente a causa della sua tardiva reintegrazione dopo la fine del periodo di aspettativa, è importante esaminare se il comportamento di colui che richiede il risarcimento ha contribuito al verificarsi del danno che egli asserisce di aver subito. Tuttavia, come già riferito in precedenza, la soluzione fornita dalla Corte nella causa Giry riguardava un caso eccezionale, nel quale il dipendente che domandava il risarcimento aveva formalmente richiesto la cessazione definitiva dall'incarico quando si era posta la questione di una sua reintegrazione in servizio; quella soluzione non poteva essere applicata al caso del signor Bieber e giustamente il Tribunale non ha accolto le argomentazioni del Parlamento secondo le quali il dipendente aveva concorso con il suo comportamento al sorgere o al perdurare della situazione lesiva invocata per la richiesta di risarcimento. Il giudice del merito non ha ignorato - come sembra sottintendere il Parlamento - il fatto che, in casi eccezionali come quello della causa Giry, il comportamento di colui che richiede il risarcimento ha rilevanza giuridica come elemento per definire la portata della responsabilità extracontrattuale della Comunità. In qualità di unico organo competente alla valutazione sostanziale degli elementi di fatto, ha tuttavia ritenuto che le affermazioni del Parlamento riguardo alla condotta tenuta dal signor Bieber alla fine del periodo di aspettativa non erano sufficienti a eliminare la responsabilità civile della Comunità e neppure a limitare il periodo di tempo rilevante per la determinazione del risarcimento. In altri termini, il Tribunale non è incorso in alcun errore giuridico.
31 Ritengo inoltre che esulino in parte dall'ambito dell'impugnazione gli speciali motivi proposti dal Parlamento riguardo al periodo di tempo per il quale sussiste l'obbligo di risarcimento del danno, in quanto sono legati alla valutazione dei fatti.
32 Per quanto attiene al momento da cui decorre tale periodo, la valutazione del contenuto delle lettere indirizzate dal signor Bieber al Parlamento il 21 febbraio e il 21 marzo 1995 è questione puramente di fatto, che appartiene alla valutazione esclusiva del giudice di merito.
33 Ma anche le affermazioni del Parlamento a proposito della definizione del momento in cui è stata posta in essere la condotta lesiva dell'amministrazione sono, nel loro complesso, inammissibili. Il Parlamento critica i punti della sentenza impugnata in cui è stato deciso che la lettera inviata al signor Bieber dal segretario generale del Parlamento il 7 dicembre 1995 non costituiva prima offerta di un impiego nella nozione dello Statuto.
34 Che cosa si debba intendere come «offerta di un impiego», ai sensi dell'art. 40, n. 4, lett. d), dello Statuto, è in sostanza una questione giuridica che ricade nell'ambito dell'impugnazione. A questo punto, va rilevato che il Tribunale, ai punti 59 e ss. della sentenza impugnata, ha giustamente riconosciuto che non può essere ritenuta «offerta» conforme ai criteri dello Statuto una manifestazione non chiara delle intenzioni dell'autorità pubblica di offrire all'interessato un impiego, soprattutto quando la proposta in questione non è priva di limiti e condizioni.
35 Pertanto, poiché il giudice di merito ha correttamente individuato i criteri interpretativi per esaminare se, già dal 7 dicembre 1995, fosse stata fatta al signor Bieber un'offerta di un impiego secondo quanto stabilito dallo Statuto, la sentenza impugnata è, dal punto di vista giuridico, corretta. Le valutazioni sostanziali del Tribunale sulla chiarezza della lettera 7 dicembre 1995 e sulla rilevanza delle altre allegazioni di fatto dedotte in primo grado dal Parlamento sono questioni che sfuggono al controllo di annullamento, e i motivi formulati in proposito dal ricorrente sono inammissibili e vanno rigettati.
36 Di conseguenza anche il secondo motivo di ricorso deve nel suo complesso essere rigettato, in parte perché inammissibile e in parte perché infondato.
IV - Conclusione
37 Alla luce di quanto sopra, propongo alla Corte di:
«1) rigettare la presente impugnazione nel suo complesso
2) condannare il ricorrente alle spese».
(1) - Racc. PI 1998, pag. II-723.
(2) - Sentenza del Tribunale 1_ giugno 1993, causa T-48/90, Giordani/Commissione (Racc. 1993, pag. II-721).
(3) - Sentenza della Corte 27 ottobre 1977, causa 126/75, Robert Giry/Commissione (Racc. 1977, pag. 1937).
(4) - Art. 40, n. 4, lett. d), dello Statuto.
(5) - Sentenza della Corte 5 maggio 1983, causa 785/79, Pizziolo (Racc. 1983, pag. 1343).
(6) - Sentenza 14 maggio 1998, causa C-259/96 P, Nil (Racc. 1998, pag. I-2915, punti 25 e 32).
(7) - Sentenza 1_ giugno 1994, causa C-136/92 P, Brazzelli Lualdi (Racc. 1994, pag. I-1981, punto 66).
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