Conclusioni dell avvocato generale
1. Il 27 luglio 1998 la Stora Kopparbergs Bergslags AB (in prosieguo: la «Stora») ha proposto un ricorso diretto all'annullamento della sentenza del Tribunale di primo grado 14 maggio 1998, Stora Kopparbergs Bergslags/Commissione (in prosieguo: la «sentenza impugnata»).
2. Tale sentenza era stata pronunciata in esito ad un ricorso proposto dalla ricorrente avverso la decisione della Commissione 13 luglio 1994, 94/601/CE, relativa ad un procedimento a norma dell'art. 85 del Trattato CE (IV/C/33.833 - Cartoncino) (in prosieguo: la «decisione»), con cui la Commissione aveva inflitto un'ammenda a 19 produttori, fornitori di cartoncino nel mercato comunitario, per violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato CE (divenuto art. 81, n. 1, CE). La Stora era stata condannata ad un'ammenda di 11 250 000 ecu. Tale ammenda non è stata annullata né ridotta dal Tribunale.
3. Nel ricorso avverso la sentenza del Tribunale di primo grado, la ricorrente conclude che la Corte voglia:
«1) annullare la sentenza 14 maggio 1998, causa T-354/94, Stora Kopparbergs Bergslags AB/Commissione, nella parte in cui il Tribunale di primo grado ha respinto la domanda d'annullamento della decisione della Commissione 13 luglio 1994 ((IV/C/33.833 - Cartoncino);
2) annullare la detta decisione nella parte riguardante la ricorrente;
3) in subordine, annullare o almeno ridurre l'importo dell'ammenda inflitta alla ricorrente;
4) condannare la Commissione delle Comunità europee alle spese».
4. La Commissione conclude che la Corte voglia:
«1) respingere il ricorso in quanto parzialmente irricevibile e, comunque, infondato;
2) in subordine, rinviare la causa al Tribunale di primo grado affinché proceda ad un nuovo calcolo dell'ammenda nell'ambito dell'esercizio della sua competenza anche di merito;
3) in ogni caso, condannare la ricorrente alle spese del procedimento».
5. A sostegno del suo ricorso, la Stora deduce tre motivi:
- violazione dell'art. 85 del Trattato e dell'art. 15, n. 2, del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento d'applicazione degli articoli 85 e 86 del Trattato , nonché dei principi generali del diritto comunitario;
- carenza di motivazione per quanto riguarda il calcolo dell'ammenda;
- errore di diritto in quanto il Tribunale ha dichiarato che sulla valutazione della gravità dell'infrazione non poteva incidere la mancanza degli asseriti effetti sui prezzi.
Sul primo motivo, relativo alla violazione dell'art. 85 del Trattato e dell'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, nonché dei principi generali del diritto comunitario
6. La ricorrente ritiene che il Tribunale abbia commesso errori di diritto:
- nel dichiarare che le violazioni dell'art. 85 da parte della sua controllata Kopparfors AB (in prosieguo: la «Kopparfors») dovevano essere imputate alla ricorrente senza tenere conto del fatto che la Commissione non aveva dimostrato che essa avesse effettivamente esercitato un'influenza sulla politica commerciale della Kopparfors (punto 80 della sentenza impugnata);
- nel dichiarare che le infrazioni commesse dalla Feldmühle e dalla Papeteries Béghin-Corbehem (in prosieguo: la «CBC») prima e dopo la loro acquisizione da parte della ricorrente andavano imputate a quest'ultima, in quanto essa non poteva non essere a conoscenza della loro partecipazione all'infrazione e non aveva adottato i provvedimenti necessari al fine di impedire la prosecuzione dell'infrazione (punto 83 della sentenza impugnata).
7. Questo primo motivo della ricorrente si compone di due parti, la prima relativa all'imputazione alla Stora del comportamento della sua controllata Kopparfors, la seconda relativa alla stessa imputazione per quanto riguarda le controllate Feldmühle e CBC.
Sull'imputazione alla Stora del comportamento della Kopparfors
8. Quanto alla prima parte del motivo, la censura della Stora è diretta contro il punto 80 della sentenza impugnata, in cui il Tribunale ha dichiarato:
«Nel caso di specie, poiché la ricorrente non ha negato che essa poteva influire in modo determinante sulla politica commerciale della Kopparfors, è superfluo, conformemente alla giurisprudenza della Corte, accertare se essa abbia effettivamente esercitato tale potere. Infatti, dal momento che la Kopparfors è controllata al 100% dalla ricorrente sin dal 1° gennaio 1987, essa si attiene necessariamente alla politica tracciata dagli stessi organi statutari che fissano la politica della società controllante [v. sentenza AEG/Commissione (...)]. In ogni caso, la ricorrente non si è avvalsa di alcun elemento di prova che potesse suffragare le sue affermazioni secondo cui la Kopparfors avrebbe esercitato la propria attività sul mercato del cartoncino come un'entità giuridica autonoma, determinando da sola gran parte della propria politica commerciale, e avrebbe avuto un proprio consiglio di amministrazione con rappresentanti esterni».
9. La ricorrente interpreta tale punto nel senso che con esso il Tribunale muove da due assunti, uno, principale, secondo cui la Kopparfors sarebbe una società controllata al 100% dalla Stora, e l'altro, secondario, secondo cui la Stora non avrebbe provato che la Kopparfors abbia esercitato la propria attività sul mercato del cartoncino come un'entità giuridica autonoma, assunti che la ricorrente ritiene entrambi errati.
10. Per quanto riguarda il primo, la ricorrente sviluppa un ragionamento teso a dimostrare che né la citata sentenza AEG/Commissione, su cui il Tribunale sostiene di basarsi, né le altre sentenze della Corte in materia di gruppi societari possono essere interpretate nel senso che diano per scontato che ad una società madre, nel caso in cui detenga il 100% del capitale di una consociata, debba necessariamente essere imputato il comportamento di quest'ultima.
11. La Stora afferma, in primo luogo, che il Tribunale ha interpretato in modo non corretto la citata sentenza AEG/Commissione. A suo parere, il punto 50 di questa sentenza, che il Tribunale ha riprodotto pressoché testualmente, richiede, affinché il comportamento illecito di una società controllata al 100% sia automaticamente imputato alla società madre, che le due società abbiano lo stesso consiglio di amministrazione.
12. In mancanza di tale elemento, l'imputazione è necessariamente subordinata alla prova che la società madre determini effettivamente, in forza dei poteri derivantigli dal possesso del 100% del capitale, il comportamento sul mercato della controllata.
13. La ricorrente fa valere, in secondo luogo, che dall'esame della giurisprudenza della Corte e del Tribunale emerge che l'imputazione alla società madre del comportamento della consociata non è mai stata subordinata esclusivamente all'esistenza di un controllo finanziario, ma è sempre stata associata alla constatazione dell'effettivo esercizio di un potere di direzione; alcune sentenze enunciano, anche espressamente, che il predetto accertamento costituisce una condizione di tale imputabilità.
14. A sostegno di tale interpretazione, la Stora richiama le sentenze della Corte ICI/Commissione e BPB Industries e British Gypsum/Commissione , nonché le sentenze del Tribunale Shell/Commissione e Viho/Commissione .
15. Essa fa valere infine che, nella sentenza BMW Belgium e a./Commissione , la Corte ha dichiarato che il legame di dipendenza economica fra società madre e società figlia non esclude né una diversità di comportamento, né, al limite, una diversità di interessi fra le due società (punto 24).
16. Occorre chiedersi come si debbano valutare tali argomenti.
17. Anzitutto, mi sembra che essi abbiano valore diverso. Il primo, secondo cui il Tribunale avrebbe mal interpretato il senso della predetta sentenza AEG/Commissione, mi sembra difficilmente condivisibile. Ai punti 49 e 50 di tale sentenza, la Corte ha dichiarato, per la precisione, che:
«49 Come è stato già sottolineato dalla Corte, in particolare nella sentenza 14 luglio 1972 (causa 48/69, International Chemical Industries, Racc. pag. 619), "la circostanza che l'affiliata abbia personalità giuridica distinta da quella della società madre non basta ad escludere la possibilità d'imputare a quest'ultima il comportamento della prima", in particolare "allorché l'affiliata, pur avendo personalità giuridica distinta, non decide in modo autonomo quale dev'essere il suo comportamento sul mercato, ma applica in sostanza le direttive impartitele dalla società madre".
50 Poiché la AEG non ha contestato ch'essa poteva influire in modo decisivo sulla politica di distribuzione e di prezzi delle sue affiliate, resta da accertare se essa si sia effettivamente avvalsa di questo potere. Tale accertamento appare tuttavia superfluo nel caso della TFR, che, essendo un'affiliata al 100 % della AEG, segue necessariamente la politica tracciata dagli stessi organi statutari che fissano la politica della AEG».
18. Questa formula è particolarmente chiara: un'affiliata al 100% segue necessariamente la politica tracciata dalla società madre, con la conseguenza che a quest'ultima può essere imputato il comportamento della prima senza bisogno di dimostrare l'esistenza di istruzioni impartite dalla controllante alla controllata.
19. E' del tutto artificiosa la pretesa della Stora d'inferire dalla frase «segue necessariamente la politica tracciata dagli stessi organi statutari che fissano la politica della AEG» che la Corte abbia ammesso l'imputazione alla società madre degli atti dell'affiliata detenuta al 100% soltanto se a tale controllo sia associata un'identità degli organi di amministrazione.
20. Di fatto, la Corte si è limitata a rilevare che, per effetto del controllo al 100% del capitale della consociata, gli organi decisionali della società madre definiscono anche la politica della consociata, a prescindere da chi siano le persone fisiche che ne compongono gli organi statutari.
21. Il secondo argomento sviluppato dalla Stora, secondo cui, in linea di massima, la giurisprudenza prescrive che per imputare alla società madre il comportamento della consociata occorre dimostrare che la prima si sia effettivamente avvalsa del potere di influenza sul comportamento della seconda derivantele dal controllo del suo capitale, richiede invece un esame molto approfondito.
22. Infatti, se mi sembra vano pretendere di attribuire alla citata sentenza AEG/Commissione un significato che essa non ha, mi sembra però importante stabilire se la detta sentenza si allinei ad una giurisprudenza chiara o se, per contro, risulti in qualche modo isolata.
23. Prima della citata causa AEG/Commissione, la Corte aveva dovuto pronunciarsi in più occasioni sul modo in cui occorre tenere conto dei rapporti che legano la società madre alla controllata ai sensi del diritto della concorrenza.
24. Ciò è avvenuto, anzitutto, nelle cause riguardanti le sostanze coloranti, in cui alcuni produttori stabiliti in paesi terzi contestavano la competenza della Commissione ad infliggere loro ammende per sanzionare pratiche interne al mercato comune a cui esse non avevano preso parte, in quanto sul detto mercato operavano soltanto le loro consociate.
25. Di fronte a quest'argomento, la Corte ha dichiarato che «la circostanza che l'affiliata abbia personalità giuridica distinta da quella della società madre non basta ad escludere la possibilità d'imputare a quest'ultima il comportamento della prima», precisando subito dopo che «[c]iò può verificarsi, in particolare, allorché l'affiliata, pur avendo personalità giuridica distinta, non decide in modo autonomo quale dev'essere il suo comportamento sul mercato, ma applica in sostanza le direttive impartitele dalla società madre» .
26. Sennonché tale imputazione non produce effetti a senso unico, nel senso che non serve unicamente ad addebitare alla società madre la responsabilità di un'infrazione commessa dalla consociata, bensì fa anche in modo che alcuni comportamenti sfuggano all'applicazione dell'art. 85 del Trattato, in quanto, «qualora l'affiliata non goda di reale autonomia nella determinazione della propria linea di condotta, va ritenuto che i divieti sanciti dall'art. 85, n. 1, non si applicano ai rapporti fra la stessa affiliata e la società madre, che insieme formano un'unità economica» .
27. Nel caso della Imperial Chemical Industries Ltd (ICI) e delle sue consociate operanti nel mercato comune, la Corte, per imputare alla società madre la responsabilità dell'infrazione, ha ritenuto che
«[è] noto che la ricorrente possedeva, all'epoca dei fatti litigiosi, tutto, o quasi, il capitale delle affiliate.
Essa poteva influire in modo decisivo sulla politica dei prezzi di vendita delle sua affiliate nel mercato comune e ha di fatto esercitato questo potere in occasione dei tre aumenti di prezzo in questione» .
28. La stessa impostazione è stata adottata nella sentenza Europemballage e Continental Can/Commissione . La Corte, infatti, dopo aver ricordato che «la circostanza che l'affiliata abbia personalità giuridica distinta non basta ad escludere la possibilità che del suo comportamento venga fatto carico alla società madre. Ciò è possibile in particolare qualora l'affiliata non determini in modo autonomo il proprio comportamento sul mercato, ma applichi sostanzialmente le istruzioni impartitele dalla società madre», ha individuato gli elementi che nel caso concreto consentivano di dichiarare che la controllata aveva agito in base alle istruzioni della società controllante.
29. La Corte ha fatto riferimento a tale criterio del grado di autonomia reale dell'affiliata, in base al quale occorre accertare l'esistenza di un'unità economica, anche nelle sentenze Sterling Drug , Bodson e Ahmed Saeed Flugreisen e Silver Line Reisebüro .
30. Nelle predette cause, tuttavia, così come nella succitata causa Viho/Commissione, la Corte non doveva verificare se gli atti delle controllate potessero essere imputati alla società madre, bensì stabilire se tra la società madre e le sue controllate esistesse un accordo o una pratica concordata che ricadesse nella sfera del divieto di cui all'art. 85, n. 1, del Trattato.
31. Prendiamo ad esempio la citata sentenza Viho/Commissione, che è la più recente tra le pronunce invocate dalla ricorrente.
32. Si trattava di una società che svolgeva attività nell'ambito del commercio di articoli di cancelleria consistente in vendita all'ingrosso, importazione ed esportazione. Essa aveva chiesto alla Parker Pen Ltd (in prosieguo: la «Parker»), società produttrice di penne e di altri articoli simili, di fornirle i suoi prodotti a condizioni equivalenti a quelle applicate alle filiali e ai distributori indipendenti della Parker medesima. Non avendo ottenuto soddisfazione, la Viho Europe BV (in prosieguo: la «Viho»), presentava una denuncia alla Commissione ai sensi dell'art. 3 del regolamento n. 17.
33. La Commissione dichiarava di «non ravvisare alcun elemento nel detto sistema di distribuzione che andasse al di là di una normale ripartizione dei compiti all'interno di un gruppo di imprese».
34. Aditi dalla Viho, il Tribunale ed in seguito la Corte hanno dichiarato che l'art. 85, n. 1, lett. d), del Trattato non era applicabile ai rapporti tra la Parker e le sue filiali, in quanto esse formavano «una sola entità economica» (punto 63 della sentenza del Tribunale Viho/Commissione, citata), o un'«unità economica» (punto 16 della sentenza della Corte Viho/Commissione ).
35. E' vero che, per giustificare tale affermazione, la Corte ha rilevato che la Parker deteneva il 100% del capitale delle sue filiali e che queste ultime non godevano di reale autonomia nella determinazione della loro linea di condotta sul mercato, bensì applicavano le istruzioni loro impartite dalla società madre che le controllava (punto 16 della sentenza della Corte Viho/Commissione, citata).
36. Tuttavia, si trattava di constatazioni di fatto atte a dimostrare che non poteva parlarsi di accordo o di pratica concordata tra la Parker e le sue filiali.
37. Da quanto sopra non consegue che legami così stretti costituiscano in ogni caso una condizione necessaria per poter imputare ad una società madre il comportamento delle sue controllate. Lo stesso vale per quanto riguarda le citate sentenze Sterling Drug, Bodson e Ahmed Saeed Flugreisen e Silver Line Reisebüro.
38. Il problema che si pone è se si debba nondimeno ritenere che, prima di poter imputare l'infrazione della controllata alla società madre, occorra provare in ciascun caso che la società madre «si sia effettivamente avvalsa» di tale potere d'influenza sulla controllata derivantele dal controllo della totalità o della maggioranza del capitale di questa.
39. Nelle citate sentenze ICI/Commissione, Europemballage e Continental Can/Commissione e BPB Industries e British Gypsum/Commissione, la Corte ha constatato che la società madre aveva effettivamente impartito istruzioni alla sua controllata, e doveva evidentemente far riferimento a questo importante elemento di fatto per fondare il proprio ragionamento. D'altro canto, come ha sottolineato l'avvocato generale Léger nelle conclusioni nella citata causa BPB Industries e British Gypsum/Commissione (alle quali la Corte ha aderito in toto), in un caso del genere «(è...) privo d'interesse esaminare il problema se il potere d'influenza di una società madre sulla rispettiva controllata al 100% debba essere presunto», cosicché il passaggio del ragionamento del Tribunale in cui l'imputazione alla società madre viene giustificata con l'applicazione della sentenza AEG/Commissione dev'essere giudicato «superfluo» (paragrafo 29).
40. Dalle suddette sentenze si può tuttavia evincere, con un ragionamento a contrario, che in mancanza della prova dell'esistenza di istruzioni impartite dalla società madre alla controllata non possano imputarsi alla prima le infrazioni commesse dalla seconda? Ritengo che ciò significherebbe allontanarsi troppo e che non possa pretendersi la prova dell'esistenza di siffatte istruzioni. Ciò detto, sono però dell'avviso che la semplice detenzione di una partecipazione al 100% non sia di per sé sufficiente per dimostrare la responsabilità della società madre.
41. Al riguardo, ritengo che occorra svolgere un ragionamento articolato in due fasi, come ha fatto l'avvocato generale Darmon nelle conclusioni relative alla causa Orkem/Commissione .
42. L'avvocato generale, dopo aver ricordato che nella citata sentenza BMW Belgium e altri/Commissione la Corte aveva dichiarato che il legame di dipendenza economico fra società madre e società figlia non esclude né una diversità di comportamento, né, al limite, una diversità di interessi fra le due società, proseguiva in questi termini: «Mi sembra una chiara indicazione che lo status giuridico di controllata al 100% non consente, di per sé, di presumere un'unitarietà di comportamento sul mercato e di non tener conto dell'individualità giuridica di ogni impresa dal punto di vista procedurale. In linea di principio, solo dopo aver accertato, nei fatti, l'esistenza di tale unitarietà di comportamento la Commissione può tenerne conto» (paragrafo 19).
43. Sennonché l'avvocato generale aveva anche aggiunto:
«Tuttavia, mi sembra anche, in presenza di un comportamento delle due imprese dal quale traspare, con una certa costanza, un'intercambiabilità nei confronti degli atti procedurali provenienti dalla Commissione, che né l'una né l'altra di tali imprese possono, a causa di uno scrupolo tardivo di rigore formale, invocare un'individualità giuridica che essi in precedenza avevano singolarmente contribuito a smorzare» (paragrafo 20).
44. Tale ragionamento è stato sostanzialmente ripreso dalla Corte, al punto 6 della sentenza.
45. Nel caso in esame, la situazione di fatto non è sicuramente la stessa, ma siamo comunque in presenza di un ragionamento in due fasi. Il Tribunale, infatti, non si è limitato a dichiarare che una controllata al 100% segue necessariamente la politica della società madre. Esso ha aggiunto che «[i]n ogni caso, la ricorrente non si è avvalsa di alcun elemento di prova che potesse suffragare le sue affermazioni secondo cui la Kopparfors avrebbe esercitato la propria attività sul mercato del cartoncino come un'entità giuridica autonoma, determinando da sola gran parte della propria politica commerciale, e avrebbe avuto un proprio consiglio di amministrazione con rappresentanti esterni».
46. Occorre chiedersi se con ciò il Tribunale abbia voluto dire che gravava sulla Stora l'onere di dimostrare l'autonomia del comportamento della controllata. La ricorrente interpreta in tal senso il passaggio sopra riportato, e, se tale interpretazione fosse corretta, non potrei essere d'accordo con il Tribunale.
47. Ma, come emerge dal punto 72 della sentenza impugnata, è la stessa Stora, anzitutto, ad aver formulato queste affermazioni. Il Tribunale si è quindi limitato a constatare che esse non erano state provate. Tuttavia, svolgendo quest'osservazione in tale fase del suo ragionamento (vale a dire al punto 80 della sentenza impugnata), il Tribunale ammette implicitamente che il controllo del 100% del capitale non risolve definitivamente la questione.
48. A questo punto, propongo alla Corte di dichiarare che, sebbene l'onere di dimostrare che la società madre abbia effettivamente esercitato un'influenza determinante sul comportamento della sua controllata sia a carico della Commissione, tuttavia detto onere è meno gravoso nel caso di un controllo al 100%. Un elemento ulteriore rispetto alla quota di partecipazione è pur sempre necessario, ma può essere costituito da indizi di prova.
49. Infatti, allorché una società possiede la totalità del capitale di un'altra società, l'ipotesi di un controllo stretto sulla controllata da parte della società madre per quanto riguarda le decisioni strategiche in materia di prezzi, retribuzioni ed investimenti importanti è molto più probabile di quanto non sia l'ipotesi di un disinteresse della società madre e dell'autonomia totale della controllata.
50. Inoltre, allorché una società produttrice di una determinata materia prima acquisisce altre società di trasformazione della stessa materia, lo fa in particolare per ottenere il plusvalore determinato dalla trasformazione. La detta società s'interesserà quindi necessariamente dei prezzi ai quali vengono venduti i detti prodotti trasformati, e ciò l'indurrà inevitabilmente ad informarsi circa le pratiche concordate di aumento dei prezzi esistenti nel settore di cui trattasi.
51. Anche se nella specie la Stora non ha impartito istruzioni alla Kopparfors affinché partecipasse all'intesa, in quanto quest'ultima vi partecipava già prima di essere acquisita, ed anche se non ha formalmente approvato la partecipazione della Kopparfors agli aumenti di prezzi effettuati in seguito, il Tribunale ben poteva concludere ch'essa ne era a conoscenza e non vi si era opposta in quanto la Kopparfors aveva continuato a partecipare all'intesa in questione.
52. Per quanto riguarda i necessari indizi di prova supplementari, occorre tenere in debito conto le constatazioni del Tribunale in merito all'atteggiamento assunto dalla Stora durante il procedimento amministrativo e successivamente alla comunicazione degli addebiti, nonché le conclusioni ch'esso ne ha tratto.
53. Al punto 48 della sentenza impugnata il Tribunale ha infatti dichiarato che:
«la Commissione poteva legittimamente dedurre dall'atteggiamento della ricorrente, viste le circostanze descritte ai punti 43-47, che essa si considerava la destinataria appropriata dell'emananda decisione e non avrebbe eccepito nulla al riguardo dinanzi al Tribunale».
54. Al punto 50, il Tribunale ha aggiunto quanto segue:
«(...) pur se il riconoscimento esplicito o implicito di elementi di fatto o di diritto da parte di un'impresa durante il procedimento amministrativo dinanzi alla Commissione può costituire un elemento di prova ai fini dell'esame della fondatezza di un ricorso giurisdizionale, esso non può limitare l'esercizio stesso del diritto di proporre un ricorso dinanzi al Tribunale in forza dell'art. 173, quarto comma, del Trattato. In mancanza di una base giuridica esplicita, una limitazione del genere sarebbe in contrasto con i principi fondamentali di legalità e di rispetto dei diritti della difesa.
Nel caso di specie, il comportamento della Stora durante il procedimento amministrativo svoltosi dinanzi alla Commissione e, in particolare, il contenuto delle dichiarazioni rese a quest'ultima costituiranno un elemento di valutazione di cui si dovrà tener conto nell'ambito dell'esame della fondatezza del ricorso».
55. Effettivamente, se il giudice comunitario ammette come ricevibile un argomento non contestato dopo la comunicazione degli addebiti, non può però essere obbligato ad astenersi dal trarre qualunque conclusione da un comportamento consistente nel replicare a determinati punti della comunicazione degli addebiti ma non al punto principale, da cui dipende tutto il resto, ossia, nella fattispecie, la questione se alla Stora potesse o meno essere imputato il comportamento delle sue controllate (rammento che la Stora, in quanto tale, non era membro degli organismi istituiti dall'accordo).
56. A mio parere, il Tribunale ha quindi giustamente concluso, al punto 85 della sentenza impugnata, che «il comportamento adottato dalla ricorrente durante il procedimento amministrativo, nell'ambito del quale essa si è presentata, per quanto riguarda le società del gruppo Stora, come l'unico interlocutore della Commissione in relazione all'infrazione in esame [v., per analogia, sentenza della Corte 18 ottobre 1989, causa 374/87, Orkem/Commissione (...)]», confermava le altre considerazioni in base alle quali, a suo giudizio, la Commissione poteva imputare alla ricorrente il comportamento delle sue controllate.
57. Infine, occorre rilevare come uno degli argomenti addotti dalla Stora a proprio discarico possa essere interpretato anche in senso ad essa sfavorevole. Si tratta delle considerazioni esposte al punto 72 della sentenza impugnata, secondo le quali:
«la Kopparfors avrebbe continuato ad esercitare la propria attività sul mercato del cartoncino come entità giuridica autonoma, determinando in gran parte la propria politica commerciale da sola , giacché era, all'epoca, l'unica società del gruppo operante nel settore del cartoncino. Essa avrebbe peraltro avuto un suo consiglio d'amministrazione e rappresentanti esterni» .
58. Dalla prima affermazione discende che la Kopparfors non determinava la sua politica commerciale in assoluta autonomia e quindi, necessariamente, che la Stora esercitava effettivamente un certo potere di controllo su di essa. Parallelamente, il fatto che il consiglio d'amministrazione della Kopparfors comprendesse «rappresentanti esterni» lascia intendere che ne facevano parte anche amministratori o dipendenti della società madre.
59. Tutti i suddetti elementi, a mio parere, costituiscono la prova minima che, come ho già rilevato, è richiesta per dichiarare la società madre responsabile del comportamento di una consociata di cui essa detiene il 100% del capitale.
60. Anche qualora non fosse stato corretto da parte del Tribunale ritenere che nel caso di una controllata al 100% fosse superfluo verificare se la società madre avesse effettivamente esercitato il potere, da essa non contestato, d'influenzare in modo determinante la politica commerciale della controllata, lo stesso Tribunale ha tuttavia menzionato elementi sufficienti per concludere che nella fattispecie tale ipotesi si era verificata.
61. Orbene, dalla giurisprudenza della Corte risulta che «qualora dalla motivazione di una sentenza del Tribunale risulti una violazione del diritto comunitario, ma il dispositivo della medesima sentenza appaia fondato per altri motivi di diritto, il ricorso avverso tale sentenza deve essere respinto» .
62. E' stato pertanto corretto, da parte del Tribunale, concludere nel senso che la ricorrente era responsabile del comportamento della Kopparfors per il periodo successivo all'acquisizione della detta impresa.
Sull'imputazione alla Stora del comportamento della Feldmühle e della CBC successivo all'acquisizione
63. Le stesse considerazioni valgono per quanto riguarda l'imputazione alla Stora del comportamento delle sue controllate Feldmühle e CBC a partire dal momento in cui ne ha avuto il controllo.
64. Infatti, come il Tribunale ha rilevato, in sostanza, ai punti 81 e 82 della sentenza impugnata, è pacifico che alla data in cui la ricorrente ha acquisito il 75% delle azioni del gruppo tedesco Feldmühle-Nobel (in prosieguo: il «gruppo FeNo»), cui appartenevano la Feldmühle e la CBC, le dette società partecipavano ad un'infrazione a cui prendeva parte anche la Kopparfors. Considerato che il comportamento della Kopparfors andava imputato alla Stora, era corretto il rilievo della Commissione secondo cui la ricorrente non poteva non essere a conoscenza del comportamento anticoncorrenziale della Feldmühle e della CBC.
65. Tale constatazione del Tribunale, a mio parere, è persuasiva. Infatti, tramite la Kopparfors, la Stora sapeva come venissero effettuati gli aumenti di prezzo nel settore del cartoncino. Acquisendo il gruppo FeNo, e, per mezzo di questo, la Feldmühle e la CBC, la Stora sapeva che le dette società avevano partecipato allo stesso accordo. Come sottolinea il Tribunale (punto 84 della sentenza impugnata), la ricorrente «non ha mai sostenuto di aver anche soltanto tentato di porre fine all'infrazione di cui trattasi, rivolgendo per esempio un semplice invito in tal senso al consiglio di amministrazione della Feldmühle».
66. Inoltre è legittimo supporre che, dopo aver acquisito più società operanti nello stesso settore, la ricorrente abbia applicato attraverso di esse una strategia di gruppo comprendente le questioni di prezzo.
67. Pertanto, propongo alla Corte di dichiarare che il Tribunale non ha commesso un errore di diritto nel confermare l'imputazione alla Stora delle infrazioni commesse dalla Feldmühle e dalla CBC successivamente all'acquisizione delle dette società.
Sull'imputazione della responsabilità per il periodo anteriore all'acquisizione delle società controllate
68. Resta da esaminare se sia corretta la conclusione del Tribunale secondo cui la Stora doveva essere considerata responsabile anche del comportamento delle sue tre controllate per il periodo anteriore alla loro acquisizione.
69. Dalla tabella 8 della decisione risulta che:
- la Kopparfors è stata acquisita dalla Stora con effetto dal 1° gennaio 1987;
- il gruppo FeNo, comprendente la CBC, è stato acquisito dalla Stora tra l'aprile e il dicembre del 1990.
70. Al punto 81 della sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato che la «ricorrente ha stipulato contratti di acquisto per il 75% circa delle azioni del gruppo FeNo a cui apparteneva la società Feldmühle, sebbene l'effettivo trasferimento delle azioni abbia avuto luogo soltanto nel settembre 1990. Infine, la ricorrente ha essa stessa affermato di aver acquisito azioni presso alcuni piccoli azionisti alla fine dell'anno 1990 e deteneva quindi il 97,84% del pacchetto azionario della FeNo».
71. Si può quindi ritenere che, a partire dal settembre 1990, la Stora controllasse il gruppo FeNo in maniera determinante.
72. Rimane da chiarire se la Stora possa essere riconosciuta responsabile del comportamento delle sue tre consociate per il periodo anteriore alla loro acquisizione.
73. Orbene, ho già rilevato che, per essere dichiarata responsabile del comportamento di una consociata, una società madre dev'essere stata in grado di influenzarne in maniera determinante la politica commerciale e che, oltre ad una partecipazione del 100% nel capitale della consociata, devono sussistere indizi sufficienti a dimostrare ch'essa abbia effettivamente esercitato tale potere.
74. Ciò, evidentemente, non potrebbe accadere in relazione ad un periodo in cui la futura società madre non era presente nel capitale della sua futura consociata, né aveva alcun potere di determinarne il comportamento.
75. Senza dubbio, qualora la controllata fosse stata successivamente incorporata dalla società madre, quest'ultima ne avrebbe acquisito attività e passività, compresa la responsabilità per infrazioni del diritto comunitario. Tuttavia la Kopparfors, la Feldmühle e la CBC hanno continuato ad esistere in quanto società autonome dopo la loro acquisizione da parte della Stora.
76. Pertanto, l'unico argomento che possa giustificare un'imputazione alla Stora degli atti commessi dalla Feldmühle e dalla CBC è quello secondo cui la Stora non poteva non essere a conoscenza della loro partecipazione all'accordo, in quanto essa stessa vi aveva partecipato a partire dal gennaio del 1987 mediante la sua controllata Kopparfors, e secondo cui si deve ritenere ch'essa abbia avallato tali comportamenti anticoncorrenziali in quanto, non potendo non esserne a conoscenza, non ha fatto nulla per obbligare le sue nuove controllate a porvi fine.
77. Questo argomento viene avanzato dalla Commissione ed implicitamente accolto dal Tribunale, il quale non indica espressamente i motivi per i quali considera la Stora responsabile degli atti della Feldmühle e della CBC per il periodo anteriore alla loro acquisizione da parte della Stora.
78. Il ragionamento è semplice: la Stora sapeva che cosa avrebbe acquisito e, non avendo adottato provvedimenti per porre fine all'infrazione dopo esserne venuta a conoscenza, si è collocata in posizione tale da dover rispondere dell'infrazione commessa dalle sue nuove controllate.
79. A rigore, potrei accettare tale ragionamento nel caso in cui la Stora avesse fatto parte degli organi di amministrazione dell'accordo.
80. Tuttavia, poiché si è già dovuto fare ricorso a tale ragionamento per dichiararne la responsabilità in base alla partecipazione nella Kopparfors, sua controllata al 100%, non posso pensare che il semplice fatto che la Stora non poteva ignorare che vi avessero partecipato anche la Feldmühle e la CBC possa essere sufficiente per imputarle la responsabilità di infrazioni commesse dalle dette società anteriormente alla loro acquisizione.
81. Pertanto, è giocoforza concludere che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel dichiarare, al punto 83 della sentenza impugnata, che la Commissione ha giustamente imputato alla ricorrente il comportamento della Kopparfors, della Feldmühle e della CBC nel periodo precedente la loro acquisizione da parte della ricorrente. Propongo quindi alla Corte di annullare questa parte della sentenza impugnata.
82. Ci troviamo tuttavia di fronte ad un ulteriore problema, in quanto la Commissione ha considerato, tenuto conto della partecipazione della Feldmühle e della CBC alle riunioni del «Presidents Working Group (PWG)», che la Stora fosse una delle imprese «capofila» dell'accordo e avesse, a tale titolo, una responsabilità specifica (v., in particolare, punti 170 della decisione e 19 della sentenza impugnata).
83. Poiché la Stora ha assunto il controllo di queste due imprese soltanto dal settembre 1990, mentre all'accordo si è posto fine nell'aprile del 1991, non è possibile infliggerle un'ammenda calcolata applicando al suo fatturato del 1990 la percentuale del 9% riservata alle capofila (anche se l'importo ottenuto applicando la detta percentuale è stato successivamente ridotto di due terzi in considerazione della collaborazione della ricorrente).
84. Tenuto conto di tutti questi elementi che devono essere considerati nel calcolo dell'ammenda che in definitiva occorre infliggere alla Stora, la questione non può essere risolta e dev'essere rinviata al Tribunale.
Sul secondo motivo, relativo alla carenza di motivazione per quanto riguarda il calcolo dell'ammenda
85. Nelle mie conclusioni relative al ricorso proposto dalla società Mo och Domsjö AB (causa C-283/98 P) ho spiegato le ragioni per le quali questo motivo, dedotto da vari ricorrenti, deve essere respinto.
Sul terzo motivo, relativo ad un errore di diritto per quanto riguarda l'incidenza sulla gravità dell'infrazione della mancanza di prova degli asseriti effetti sui prezzi dell'accordo
86. Anche questo motivo è stato esaminato nelle mie conclusioni relative alla testé citata causa Mo och Domsjö AB/Commissione, in cui ne ho proposto il rigetto.
Sulle spese
87. Ai sensi dell'art. 121 del regolamento di procedura del Tribunale, quest'ultimo provvede sulle spese relative ai procedimenti instaurati dinanzi al Tribunale e al procedimento d'impugnazione dinanzi alla Corte.
Conclusione
88. Alla luce delle suesposte considerazioni, propongo alla Corte di:
1) annullare la sentenza del Tribunale di primo grado 14 maggio 1998, causa T-354/94, Kopparbergs Bergslags/Commissione, nella parte in cui:
- imputa alla Stora Kopparbergs Bergslags AB la responsabilità delle infrazioni commesse dalla Kopparfors AB anteriormente al 1° gennaio 1987 e dalla Feldmühle e dalla Papeteries Béghin-Corbehem anteriormente al settembre del 1990;
- conferma il ruolo di «capofila» della Stora Kopparbergs Bergslags AB;
- respinge la domanda di riduzione dell'ammenda presentata dalla ricorrente;
- condanna la ricorrente alle spese;
2) respingere il ricorso nella parte restante;
3) rinviare la causa dinanzi al Tribunale di primo grado.
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