Conclusioni dell avvocato generale
1. Con atto introduttivo del 29 luglio 1998, la società Metsä-Serla Oyj, già Metsä-Serla Oy, e altre tre società finlandesi produttrici di cartoncino hanno proposto un ricorso diretto all'annullamento della sentenza del Tribunale di primo grado 14 maggio 1998, Metsä-Serla e a./Commissione (in prosieguo: la «sentenza impugnata»).
2. Con la decisione 13 luglio 1994, 94/601/CE, relativa ad un procedimento a norma dell'art. 85 del Trattato CE (IV/C/33.833 - Cartoncino) (in prosieguo: la «decisione»), la Commissione aveva inflitto un'ammenda a 19 produttori che forniscono cartoncino nel mercato comunitario per violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato CE (divenuto art. 81, n. 1, CE).
3. Tra le ammende inflitte a numerose imprese figura quella riguardante le ricorrenti, così definita all'art. 3 della decisione:
«Finnboard - the Finnish Board Mills Association, un'ammenda di 20 000 000 di ECU, per la quale Oy Kyro AB è responsabile in solido con Finnboard per la somma di 3 000 000 di ECU, Metsä-Serla Oy per la somma di 7 000 000 di ECU, Tampella Corp. per la somma di 5 000 000 di ECU e United Paper Mills Ltd per la somma di 5 000 000 di ECU».
4. Tutte le società precitate sono state destinatarie della decisione.
5. Nella sentenza impugnata, il Tribunale ha così descritto la situazione delle società ricorrenti:
«9 Le società ricorrenti, destinatarie della decisione, sono produttori finlandesi di cartoncino. Esse smerciano i loro prodotti nella Comunità nonché su altri mercati tramite il Finnish Board Mills Association - Finnboard (in prosieguo: il "Finnboard"). Il Finnboard è un'associazione di categoria di diritto finlandese che nel 1991 contava sei membri, tra cui le società ricorrenti.
10 Risulta dal punto 174 del preambolo della decisione che la Commissione ha inflitto un'ammenda al Finnboard in quanto era quest'ultimo, e non le società ricorrenti, che aveva preso parte attivamente e direttamente all'intesa. Tuttavia essa ha ritenuto le società ricorrenti responsabili in solido con il Finnboard per il pagamento della parte dell'ammenda approssimativamente corrispondente alle vendite di cartoncino realizzate per conto di ciascuna di esse dal Finnboard».
6. Nell'ambito del ricorso da esse proposto il 14 ottobre 1994 dinanzi al Tribunale avverso la decisione, le ricorrenti hanno dedotto un motivo unico. Esse hanno fatto valere, in sostanza, che l'art. 15, n. 2, del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento d'applicazione degli articoli 85 e 86 del Trattato , non autorizzava la Commissione ad adottare una decisione che imponesse ad un'impresa la responsabilità del pagamento di un'ammenda alla quale era stata condannata un'altra impresa. Questa disposizione avrebbe permesso soltanto di infliggere ammende alle imprese che avessero esse stesse commesso l'infrazione alle regole della concorrenza. Orbene, la Commissione avrebbe ravvisato una responsabilità per fatto altrui, nozione distinta dalla responsabilità per fatto personale.
7. Le ricorrenti contestavano inoltre che la Commissione avesse potuto considerarle solidalmente responsabili per il pagamento dell'ammenda dimostrando l'esistenza di un'unica entità economica e che essa avesse potuto sostenere che il Finnboard aveva agito «alla stregua di un (...) "alter ego" e nel(l')interesse» delle ricorrenti.
8. Per un'esposizione dettagliata dei motivi dedotti dalle ricorrenti e della motivazione con cui il Tribunale ha respinto il loro ricorso, mi permetto di rinviare alla sentenza impugnata. Nell'ambito della mia presa di posizione, menzionerò solo i brani ai quali si fa riferimento nell'impugnazione.
9. Nel loro ricorso avverso la sentenza impugnata, le ricorrenti concludono che la Corte voglia:
«annullare la sentenza del Tribunale di primo grado 14 maggio 1998, cause riunite T-339/94, T-340/94, T-341/94 e T-342/94, Metsä-Serla, UPM, Tampella e Kyro contro Commissione delle Comunità europee e statuire definitivamente quanto segue:
1) dichiarare nulla la decisione della convenuta 13 luglio 1994, notificata alle ricorrenti l'8 agosto 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee il 19 settembre 1994, relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 85 del Trattato CE (IV/C/33.833 - Cartoncino), nella parte che riguarda le ricorrenti e
2) condannare la convenuta alle spese».
10. La Commissione conclude che la Corte voglia:
«- respingere il ricorso;
- condannare le ricorrenti alle spese del procedimento d'impugnazione».
Essa mantiene peraltro le conclusioni formulate in primo grado.
Osservazione preliminare
11. A titolo preliminare, la Commissione constata che, fatta eccezione per il caso della Kyro Oyj ABp, gli estratti del registro delle imprese sono forniti solo sotto forma di traduzione, che la procura della Kyro Oyj ABp presenta, tra le altre firme, quella di una persona che, secondo l'estratto del registro delle imprese prodotto, non sarebbe autorizzata a firmare e che l'altro firmatario di tale procura non avrebbe il potere di rappresentare da solo la società.
12. Le ricorrenti si dichiarano pronte, se del caso, a fornire i documenti che si asseriscono mancanti se la Corte lo ritiene necessario. Esse non ne vedono tuttavia la necessità, poiché l'art. 112 del regolamento di procedura della Corte non soltanto non prevede una nuova produzione di tali documenti in sede d'impugnazione, ma escluderebbe tale possibilità (v. art. 112, n. 3, da cui discenderebbe che l'art. 38, n. 5, del regolamento di procedura non si applica nel caso dell'impugnazione).
13. A tale riguardo, occorre rilevare che ai sensi dell'art. 112, n. 1, del regolamento di procedura della Corte, si applica all'impugnazione l'art. 38, nn. 2 e 3. Questa disposizione non prevede quindi l'applicabilità del n. 5 dello stesso articolo che dispone, alla lett. b), che una persona giuridica di diritto privato debba allegare al suo ricorso «la prova che il mandato all'avvocato è stato regolarmente conferito da un rappresentante a ciò legittimato».
14. Ne risulta che l'obiezione della Commissione non può essere accolta.
15. La Commissione sostiene inoltre che il ricorso si limita a ripetere in gran parte gli argomenti di fatto e di diritto dedotti in primo grado, che si trovano riassunti ai punti 21-30 della sentenza impugnata, e che, per quanto riguarda il criterio dell'unica entità economica, esso non si basa su una violazione del diritto comunitario, ma contesta le constatazioni fatte dal Tribunale, il che sarebbe irricevibile. Esaminerò tali questioni di ricevibilità in relazione agli argomenti presentati dalle ricorrenti.
Sulla mancanza di un fondamento giuridico
16. Le ricorrenti fanno valere che la decisione non ha alcun fondamento giuridico che consenta alla Commissione di renderle solidalmente responsabili del pagamento dell'ammenda.
17. Esse ritengono che il Tribunale abbia commesso un errore di diritto nell'interpretazione e nell'applicazione dell'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, dato che tale disposizione non prevede responsabilità per fatto altrui e non poteva pertanto servire da fondamento giuridico per contestare loro una responsabilità in solido per il pagamento di un'ammenda inflitta ad un'altra impresa.
18. Infatti, secondo tale disposizione, la Commissione può infliggere ammende ad imprese o ad associazioni d'imprese soltanto se queste ultime hanno violato, intenzionalmente o per negligenza, l'art. 85, n. 1, del Trattato. Orbene, né la Commissione né il Tribunale avrebbero dimostrato che le ricorrenti avevano commesso una siffatta infrazione. Dall'art. 1 della decisione emergerebbe anzi che le ricorrenti non hanno violato l'art. 85, n. 1, del Trattato.
19. Ciò nonostante, al punto 43 della sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato che un'impresa può essere dichiarata solidalmente responsabile con un'altra impresa per il pagamento di un'ammenda inflitta a quest'ultima, per aver commesso un'infrazione, «a condizione che la Commissione dimostri, nello stesso atto, che questa infrazione avrebbe potuto parimenti essere accertata a carico dell'impresa solidalmente responsabile per l'ammenda».
20. Quest'interpretazione presenterebbe un errore di diritto, poiché sarebbe contraria al testo inequivocabile dell'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, che richiede la constatazione di una violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato, commessa, intenzionalmente o per negligenza, dal destinatario della decisione. Non sarebbe sufficiente il fatto che la Commissione «avrebbe potuto accertare» un'infrazione.
21. Un'interpretazione o un'applicazione in tal senso dell'art. 15, n. 2, contrasterebbe con il principio elementare nulla poena sine lege e con il conseguente divieto del ragionamento per analogia. Secondo le ricorrenti è notorio che le garanzie fondamentali del diritto penale devono essere parimenti rispettate nel diritto relativo alle sanzioni.
22. Il principio di legalità sarebbe un diritto essenziale previsto dall'art. 7 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, da cui deriverebbe un divieto del ragionamento per analogia.
23. L'interpretazione del Tribunale autorizzerebbe in definitiva la Commissione ad infliggere sanzioni ad imprese a norma dell'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 senza dover assolvere l'onere della prova di una violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato né tener conto del caso specifico di ogni impresa (e in particolare di circostanze attenuanti) nella valutazione della gravità o della durata della violazione per la fissazione dell'importo dell'ammenda.
24. Infine, l'interpretazione del Tribunale contravverrebbe al principio della presunzione di innocenza, riconosciuto in diritto comunitario . Il Tribunale avanzerebbe un'interpretazione in contraddizione con tale principio, laddove afferma che la semplice possibilità di accertare un'infrazione sarebbe sufficiente per applicare l'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17.
25. A fronte di tali motivi dedotti dalle ricorrenti, la Commissione fa valere che il ricorso sarebbe irricevibile, poiché ripeterebbe unicamente, in gran parte, gli argomenti di fatto e di diritto dedotti in primo grado e riassunti ai punti 21-30 della sentenza impugnata.
26. Questa osservazione è esatta. Tuttavia, ho appena rilevato che le ricorrenti si riferiscono anche ad un passaggio preciso della sentenza impugnata, vale a dire il punto 43 che, a loro avviso, denoterebbe un errore di diritto. Occorre pertanto esaminare nel merito la prima parte del motivo.
27. Come la Commissione, ritengo a tale proposito che le ricorrenti contestino a torto l'interpretazione che il Tribunale ha dato dell'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 al punto 43 della sentenza impugnata. Tale lettura è conforme al tenore di detta disposizione.
28. Un'impresa viola l'art. 85, n. 1, del Trattato se può esserle imputato il comportamento di un'altra impresa che viola la stessa disposizione . Di conseguenza, l'imposizione di un'ammenda all'impresa a cui viene imputato il comportamento di un'altra impresa, e che pertanto viola essa stessa l'art. 85, n. 1, del Trattato, è prevista dal testo dell'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17.
29. Vero è che in questo caso si configura la situazione opposta a quella esaminata nell'ambito del ricorso proposto dall'impresa Stora Kopparbergs Bergslags AB (causa C-286/98 P).
30. In quel caso, una società capogruppo, che non aveva partecipato in quanto tale agli organismi dell'intesa, è stata condannata ad un'ammenda per la partecipazione delle sue controllate a tali organismi, mentre le controllate non erano destinatarie della decisione.
31. Nella fattispecie, viene inflitta un'ammenda a un'«entità che esercita funzione commerciale», qualificata come impresa , per la propria partecipazione agli organismi dell'intesa, ma ciascuno dei quattro fabbricanti finlandesi di cartoncino che erano membri di tale entità, e che non hanno preso parte in prima persona agli organismi dell'intesa, è ritenuto «responsabil[e] in solido con Finnboard, (...) per la parte dell'ammenda globale commisurata all'incirca alle proprie vendite di cartoncino» .
32. Pertanto, l'imputazione dell'infrazione avviene, almeno in apparenza, dall'alto verso il basso (vale a dire dalla società che ha partecipato agli organismi dell'intesa ai suoi membri) e non dal basso verso l'altro (imputazione del comportamento delle controllate alla società capogruppo).
33. Ciò nondimeno, a mio parere, tale meccanismo non è atto ad inficiare il ragionamento di principio accolto innanzi per quanto riguarda le possibilità d'imputazione, né il ragionamento del Tribunale, che ai punti 44-46 della sentenza impugnata ha dichiarato:
«44 Nella fattispecie, sebbene il Finnboard sia l'impresa direttamente e formalmente considerata responsabile della violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato (art. 1 della decisione) e ad esso sia conseguentemente inflitta l'ammenda prevista dall'art. 3, punto v), della decisione, ciascuna delle ricorrenti viene tuttavia dichiarata responsabile in solido con il Finnboard per il pagamento di parte di quest'ammenda, in quanto la Commissione ha ritenuto che il Finnboard avesse agito alla stregua di un loro "alter ego" e nel loro interesse (punto 174, secondo comma, del preambolo della decisione).
45 Occorre pertanto esaminare se esistessero tra il Finnboard e le ricorrenti vincoli giuridici tali che la Commissione avrebbe potuto considerare ciascuna delle ricorrenti come direttamente e formalmente responsabile dell'infrazione.
46 Al riguardo, emerge dalla decisione che la Commissione ha ritenuto le ricorrenti responsabili degli atti del Finnboard (...)».
34. Il Tribunale ha in seguito esaminato se tale valutazione della Commissione fosse convincente.
35. A mio parere, questo ragionamento del Tribunale non è viziato da alcun errore di diritto. Dal momento che la Corte ha ammesso, come ha fatto, che un'impresa può commettere un'infrazione alle disposizioni dell'art. 85, n. 1, del Trattato se può esserle imputato il comportamento di un'altra impresa, il Tribunale aveva pieno diritto di ritenere che alle quattro imprese ricorrenti potesse imputarsi il comportamento del Finnboard, nei limiti in cui fossero effettivamente responsabili del comportamento di tale società.
36. La questione se tale responsabilità sia stata accertata a giusto titolo dipende dalla seconda parte del motivo sollevato dalle ricorrenti.
37. Dalle considerazioni precedenti consegue parimenti che l'interpretazione data dal Tribunale dell'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 non è contraria al principio nulla poena sine lege né al divieto del ragionamento per analogia. In quanto responsabili del Finnboard, le ricorrenti sono infatti condannate ad una pena per un'infrazione che hanno commesso esse stesse, mediante il Finnboard, ad una disposizione di legge che prevede una sanzione.
38. La Commissione contesta inoltre l'affermazione delle ricorrenti, secondo cui accogliendo l'interpretazione del Tribunale non sarebbe possibile prendere in considerazione le circostanze peculiari alle singole imprese ritenute solidalmente responsabili. La Commissione fa valere che tali imprese possono essere rese solidalmente responsabili soltanto se l'infrazione ha potuto essere accertata anche a loro carico, il che implica la presa in considerazione delle rispettive circostanze particolari. Ciò è quanto era accaduto nella fattispecie, poiché ciascuna ricorrente aveva risposto dell'ammenda inflitta al Finnboard per un importo diverso. Per di più, le ricorrenti non farebbero valere l'esistenza di circostanze specifiche di cui la Commissione o il Tribunale non avrebbero tenuto conto.
39. La Commissione sottolinea infine che neanche il principio della presunzione di innocenza è stato violato. La Commissione e il Tribunale hanno effettuato constatazioni che giustificavano l'imposizione diretta di ammende alle ricorrenti, che sono state destinatarie della comunicazione degli addebiti e che hanno quindi potuto difendersi incondizionatamente.
40. Quanto osservato dalla Commissione è, a mio parere, pienamente convincente. Propongo pertanto di respingere la prima parte del motivo unico dedotto dalle ricorrenti.
Sull'interpretazione e sull'applicazione giuridicamente errate dell'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, mediante il ricorso alla nozione di unica entità economica
41. Le ricorrenti fanno valere che a torto il Tribunale ha fatto riferimento ai principi elaborati dalla Corte per la determinazione delle ammende da infliggere alle imprese che formano un'unica entità economica. Esse sostengono che, in nessun caso, la Corte ne ha dedotto la responsabilità per il pagamento di un'ammenda inflitta ad altri.
42. Per di più, esse ritengono che, in questo caso, non ricorrano i criteri che definiscono l'entità economica unica.
43. Esaminerò in prosieguo questi due argomenti.
1. L'accertamento di una responsabilità in solido può derivare dai principi dell'entità economica unica?
44. Secondo le ricorrenti la Corte esigerebbe sempre, affinché una società capogruppo possa essere ritenuta responsabile di un'infrazione commessa dalla sua controllata, che si dimostri una violazione personale delle norme sulla concorrenza da parte della società capogruppo e che a quest'ultima venga inflitta un'ammenda .
45. Il principio dell'entità economica unica non potrebbe quindi essere fatto valere a sostegno della responsabilità per fatto altrui delle ricorrenti per il pagamento di un'ammenda inflitta al Finnboard, non essendo state accertate infrazioni a carico delle ricorrenti e non essendo stata loro inflitta alcuna ammenda.
46. Le ricorrenti aggiungono che la posizione difesa dalla Commissione non trova riscontro nella sua prassi amministrativa, che avrebbe riconosciuto solo due casi di contestazione della responsabilità in solido. Orbene, tali casi differirebbero fondamentalmente, tanto sotto il profilo giuridico quanto sotto quello sostanziale, dalla fattispecie, in quanto le imprese, che avevano commesso un'infrazione in comune, erano perseguite come coautrici e colpite da un'ammenda unica [decisioni della Commissione 14 dicembre 1972, 72/457/CEE, relativa ad una procedura ai sensi dell'articolo 86 del Trattato CEE (IV/26.911 - Zoja/C.S.C. - ICI) , e 25 novembre 1980, 80/1283/CEE, relativa ad una procedura a norma dell'articolo 85 del Trattato CEE (IV/29.702 - Johnson & Johnson) ].
47. Ritengo, come la Commissione, che questa parte del ragionamento delle ricorrenti sia irricevibile, poiché si limita a ripetere, con lievi sfumature nella presentazione, gli argomenti dedotti dinanzi al Tribunale, riassunti ai punti 24 e 25 della sentenza impugnata.
48. Pertanto, farò le due osservazioni seguenti solo in subordine.
49. Innanzitutto, ho rilevato in precedenza, d'accordo con la Commissione, che le ricorrenti sono state effettivamente condannate per un'infrazione che hanno commesso esse stesse, quand'anche per il tramite del Finnboard.
50. Inoltre, farò osservare che, poiché il principio dell'entità economica unica permette di condannare una società A per l'infrazione commessa da una società B, dal momento che queste due società costituiscono in realtà un'unica entità economica (in quanto la società B applica in sostanza le direttive impartitele dalla società A), più società del tipo della società A (le ricorrenti) devono a fortiori poter essere dichiarate solidalmente responsabili per il pagamento dell'ammenda inflitta ad una società del tipo della società B (Finnboard), considerato ch'esse hanno determinato, insieme, il comportamento di quest'ultima.
51. La Commissione ha peraltro pienamente ragione nel far notare che dichiarare un'impresa responsabile in solido costituisce una sanzione meno gravosa rispetto ad infliggerle semplicemente un'ammenda per l'infrazione commessa da un'altra impresa.
2. Vi erano i presupposti per dichiarare l'esistenza dell'entità economica unica?
52. In subordine, le ricorrenti fanno valere che nella specie non ricorrono le condizioni per ritenere che sussista un'unica entità economica.
53. Innanzitutto, la giurisprudenza relativa all'imputazione alla società capogruppo del comportamento della controllata sarebbe inapplicabile ai rapporti tra il Finnboard e le imprese che ne sono membri, dal momento che non sarebbe soddisfatta la condizione della partecipazione delle imprese aderenti al capitale del Finnboard, condizione sine qua non, secondo la giurisprudenza, per il riconoscimento di un'unica entità economica tra la società capogruppo e la controllata .
54. Inoltre, la determinazione di un'unica entità economica presuppone che l'impresa a cui deve essere imputato il comportamento dell'altra impresa sia in grado di esercitare una certa influenza su quest'ultima e di controllarne il comportamento e che tale potere di influenza e di controllo sia stato effettivamente esercitato . Orbene, la sentenza impugnata non avrebbe accertato che le ricorrenti abbiano potuto controllare il Finnboard né lascerebbe intendere ch'esse abbiano potuto esercitare un effettivo controllo. I fatti constatati dal Tribunale e i mezzi di prova che ne derivano dimostrerebbero anzi che nessuna delle ricorrenti era in grado di controllare il Finnboard e che effettivamente ciò non è avvenuto.
55. A tale riguardo, le ricorrenti fanno parimenti valere l'impossibilità per ciascuna di loro di controllare o di influire sulla gestione del Finnboard, tenuto conto dei voti di cui dispongono in seno al «Board of Directors».
56. Le ricorrenti aggiungono che, a differenza dei fatti alla base della causa Suiker Unie e a./Commissione , a cui ha fatto riferimento il Tribunale, il Finnboard avrebbe rivestito diversi ruoli ed assunto rischi economici che ostano a che lo si consideri integrato in una delle imprese aderenti, come se si trattasse di un rappresentante di commercio, in veste di «organismo ausiliario» integrato nell'impresa del suo committente (v. punto 54 della sentenza impugnata). Le ricorrenti ritengono che il Tribunale abbia ingiustamente ritenuto che il Finnboard non avesse alcun interesse economico diretto ad aumentare i prezzi (v. punto 57 della sentenza impugnata). Il Finnboard sarebbe intervenuto sul mercato come impresa indipendente ed avrebbe eseguito, per conto dei suoi membri, incarichi d'intermediazione. Le ricorrenti osservano che le entrate del Finnboard provenivano dalle commissioni riscosse come compenso per il suo ruolo d'intermediario; poiché queste ultime rappresentavano una percentuale del fatturato, il Finnboard avrebbe tratto vantaggi economici propri dell'aumento dei prezzi.
57. Infine, le ricorrenti ritengono che la Commissione, nella sua comparsa di risposta, cerchi di alterare i fatti accertati dal Tribunale. Non si parla di «azionisti» né di «gruppo degli azionisti» nelle constatazioni del Tribunale. Secondo le ricorrenti, occorrerebbe verificare, nel caso di un'adesione ad un'associazione di diritto finlandese, i poteri o le possibilità d'influenza riservate ai suoi diversi membri nell'ambito di una struttura organizzativa che non prevede partecipazione al capitale né attribuzione dei diritti di voto in funzione delle quote di capitale, e di conseguenza come sia possibile giustificare un'imputazione di responsabilità e la determinazione di un'ammenda in funzione della gravità dei contributi individuali all'azione censurata e del grado di colpevolezza di ciascuno.
58. La Commissione ribatte che, mediante tali argomenti, le ricorrenti non fanno valere l'esistenza di una violazione del diritto comunitario, bensì criticano le constatazioni fatte dal Tribunale ai punti 45-59 della sentenza impugnata, il che sarebbe irricevibile.
59. Condivido pienamente tale valutazione della Commissione. La constatazione dell'esistenza di un'unica entità economica è soltanto la risultante di una serie di accertamenti di natura fattuale eseguiti dal Tribunale che non possono essere censurati nell'ambito di un'impugnazione, tranne che nell'ipotesi di uno snaturamento dei fatti. Pertanto l'argomento delle ricorrenti, che si risolve in una contestazione di tali accertamenti, è irricevibile.
60. In subordine, ritengo che il ragionamento seguito dal Tribunale sia pienamente convincente ed esente da errori di diritto. Come fa giustamente osservare la Commissione, «non è vero che per ammettere l'esistenza di un'unica entità economica e l'imputabilità del comportamento di un'altra impresa occorra necessariamente che le imprese siano legate da partecipazioni di capitale. La nozione di unica entità economica non presuppone che una delle imprese interessate sia una società di capitali di cui l'altra impresa detenga azioni o quote sociali rappresentanti un apporto al capitale sociale della prima impresa. L'elemento determinante è ch'esse formino un'unità aziendale risultante dal potere di un'impresa di impartire direttive all'altra. Tale entità economica unica può altresì esistere tra imprese che non sono società di capitali, ma società di persone o associazioni. Non è neanche necessaria una partecipazione maggioritaria, se per altri motivi una delle imprese segue le direttive dell'altra».
61. Orbene, ai punti 45-58 della sentenza impugnata il Tribunale ha dimostrato che, nelle trattative con gli acquirenti di cartoncino, il Finnboard era tenuto ad attenersi alle direttive emanate dalle singole ricorrenti. Nessuna vendita poteva aver luogo senza la previa approvazione dei prezzi e delle altre condizioni di vendita da parte della società ricorrente interessata. La trasmissione della proprietà avveniva direttamente tra la società ricorrente interessata e il cliente finale (punti 55 e 56 della sentenza impugnata).
62. Le ricorrenti non hanno potuto dimostrare l'inesattezza di tali constatazioni.
63. E' quindi a giusto titolo che, al punto 58 della sentenza impugnata, il Tribunale ha concluso che, poiché il Finnboard non poteva adottare sul mercato un comportamento indipendente dalle ricorrenti, esso «costituiva in realtà un'unica entità economica con ciascuna delle società produttrici di cartoncino ad essa aderenti».
64. Pertanto, la seconda parte del motivo unico dedotto dalle ricorrenti, quand'anche fosse ricevibile, dev'essere anch'essa disattesa nel merito.
Conclusione
65. Alla luce delle suesposte considerazioni, propongo alla Corte di statuire come segue:
1) respingere il ricorso;
2) condannare le ricorrenti alle spese relative ai due gradi del giudizio.
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