Conclusioni dell avvocato generale
1 Oggetto della controversia è la validità del regolamento (CE) della Commissione n. 1509/97 (1) nella parte in cui classifica «legni a sezione rettangolare di dimensioni di 48 mm x 72 mm oppure 85 mm x 72 mm (larghezza x altezza) per la fabbricazione di telai per finestre, composti da assi con incollaggio parallelo alla venatura, con i bordi leggermente smussati» nella sottovoce 4418 90 10 della nomenclatura combinata (in prosieguo: la «NC») contenuta nell'allegato I al regolamento del Consiglio n. 2658/87 (2), così come di volta in volta modificato.
La normativa in materia di classificazione doganale, i fatti e il procedimento
2 La NC è la nomenclatura tariffaria doganale comunitaria basata sul sistema armonizzato mondiale (in prosieguo: l'«SA») (3), identica ad essa per quanto riguarda le prime sei cifre di ogni codice, mentre la settima e l'ottava costituiscono delle suddivisioni specifiche della NC.
3 Il capitolo 44 dell'SA e della NC riguarda il «Legno, carbone di legna e lavori di legno». La struttura di base (a sei cifre) della voce 4418 («Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni, compresi i pannelli cellulari, i pannelli per pavimenti e le tavole di copertura ("shingles" e "shakes"), di legno» è la seguente:
4418 10 Finestre, porte-finestre e loro telai e stipiti
4418 20 Porte e loro telai, stipiti e soglie
4418 30 Pannelli per i pavimenti
4418 40 Casseforme per gettate di calcestruzzo
4418 50 Tavole di copertura («shingles» e «shakes»)
4418 90 Altri
4 Con decorrenza dal 1_ gennaio 1996 il regolamento (CE) della Commissione n. 3009/95 (4) ha ulteriormente suddiviso la sottovoce 4418 90 NC in 4418 90 10 «di legni lamellari» e 4418 90 90 «altri». Questa suddivisione è stata effettuata per ragioni puramente statistiche (5) su richiesta di un certo numero di federazioni dell'industria del legno in seno alla Comunità.
5 La voce 4421, l'ultima del capitolo, riguarda la categoria residuale «Altri lavori in legno» e la sottovoce 4421 90 99 comprende la più residuale di tutte, «Altri - altri - altri», cioè i lavori di carpenteria che non possono essere classificati in nessun'altra voce o sottovoce.
6 Le merci in questione sono conosciute nel mestiere, ci dicono, sotto il nome inglese di «laminated window scantlings». Quelle che l'attrice nel procedimento principale, la Holz Geenen GmbH, importa, per i suoi telai per finestre, hanno lunghezza variabile tra 76 e 300 cm e sono composte da un'anima di legno tenero con uno strato di meranti, un legno duro tropicale, incollato sulle due parti. Si sostiene che questa composizione mira a realizzare un utilizzo più economico del legno piuttosto che ad ottenere un vantaggio strutturale come una maggiore resistenza.
7 Prima dell'adozione del regolamento n. 1509/97, per mezzo del quale è stata stabilita la classificazione controversa, le note esplicative della NC (6) della Commissione (in prosieguo: le «NENC») dichiaravano che «gli elementi di legno costituiti da tavolette incollate, piallate su quattro lati» rientrano nella sottovoce residuale 4421 90 99. La Commissione conferma che questi articoli erano gli stessi ai quali si riferisce in altri termini il regolamento n. 1509/97. (Nell'edizione seguente delle NENC (7), pubblicata dopo l'adozione del regolamento, sono stati omessi dalla lista della sottovoce 4421 90 99).
8 Il regolamento n. 3009/95, che ha introdotto le sottovoci NC 4418 90 10 e 4418 90 90, è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità Europee il 30 dicembre 1995. Il 2 gennaio 1996 la Holz Geenen ha richiesto un'informazione tariffaria vincolante riguardo alla classificazione doganale dei suoi articoli d'importazione all'Oberfinanzdirektion di Monaco di Baviera (il principale ufficio contributi a Monaco; in prosieguo: l'«OFD»), che ha risposto che erano compresi nella sottovoce NC 4418 90 10 legni «lamellari».
9 La Holz Geenen ha presentato reclamo all'OFD contro il provvedimento di quest'ultimo, ma il procedimento in opposizione è stato sospeso nell'attesa di una decisione della Commissione sulla classificazione delle merci contestate. La decisione della Commissione è intervenuta sotto la forma del regolamento n. 1509/97, alla luce del quale l'OFD ha confermato il suo punto di vista iniziale. La Commissione dichiara di aver adottato questo regolamento - e conseguentemente emendato le NENC - allo scopo di risolvere quella che considerava una contraddizione tra la classificazione che figurava allora nelle NENC e la dichiarazione presente nelle note esplicative dell'SA (in prosieguo: le «NESA»), secondo la quale la voce 4418 comprendeva i legni lamellari.
10 Successivamente la Holz Geenen ha presentato un ricorso al Finanzgericht di Monaco avverso il provvedimento dell'OFD, sostenendo, essenzialmente, che gli articoli in questione non erano adatti ad essere usati come elementi portanti di lavori di carpenteria (la sola categoria che, secondo lei, poteva comprendere i legni lamellari) e che non si trattava neppure di telai di finestre, anche se non finiti, perché il lavoro richiesto per renderli atti ad essere utilizzati come telai per finestre non era stato ancora effettuato. Visto che non rientrerebbero in nessun'altra voce o sottovoce, potrebbero rientrare solo nella categoria rimanente relativa agli altri lavori in legno. Secondo la Holz Geenen il regolamento era perciò illegittimo, perché la Commissione non aveva alcuna competenza ad adottare regole di classificazione in contrasto con l'SA e perché la sua motivazione era insufficiente.
11 Il Finanzgericht sembrava incline a propendere verso l'argomentazione della Holz Geenen, ma si sentiva vincolato dal regolamento. Ha quindi domandato alla Corte se il regolamento è invalido nella parte in cui opera la classificazione in esame.
12 L'art. 1 del regolamento dispone che «[l]e merci descritte nella colonna 1 della tabella contenuta in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 della stessa tabella». La colonna 1 di questa tabella comprende il succitato «legno a sezione rettangolare per la fabbricazione di telai per finestre, composto da assi con incollaggio parallelo alla venatura, con i bordi leggermente smussati, avente le seguenti dimensioni: 48 x 72 mm, oppure 85 x 72 mm (larghezza x altezza)». Queste merci debbono essere classificate, come indica la colonna 2, sotto il codice NC 4418 90 10 (legni lamellari), poiché, in base alla colonna 3, «la classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 4418, 4418 90 e 4418 90 10. Si tratta di lavoro di carpenteria (legno lamellare)».
13 La regola generale 1 per l'interpretazione della NC precisa che «(...) la classificazione delle merci è determinata legalmente dal testo delle voci, da quello delle note premesse alle sezioni o ai capitoli e, occorrendo, dalle norme che seguono, purché queste non contrastino col testo di dette voci e note».
14 Tra queste «norme che seguono», una sola potrebbe eventualmente apparire pertinente. La regola generale 2 a) stabilisce quanto segue: «Qualsiasi riferimento ad un oggetto nel testo di una determinata voce comprende questo oggetto anche se incompleto o non finito purché presenti, nello stato in cui si trova, le caratteristiche essenziali dell'oggetto completo o finito, o da considerare come tale per effetto delle disposizioni precedenti, quando è presentato non montato o smontato».
15 La regola generale 6 applica, mutatis mutandis, le stesse regole alla classificazione in una sottovoce.
16 Non esistono note relative alla sezione IX, nella quale figura il capitolo 44, ed una sola delle note relative a questo capitolo sembra, a prima vista (8), poter incidere sulla classificazione in oggetto. La nota 3 del capitolo 44 prevede che «per l'applicazione delle voci da 4414 a 4421, gli articoli (...) in legno lamellare (...) sono assimilati ai corrispondenti oggetti in legno».
Il diritto applicabile e le questioni rilevanti
17 La questione che si pone nel caso di specie è quella della validità di un regolamento della Commissione, e non di una classificazione stabilita da un'autorità doganale nazionale. Dobbiamo allora esaminare la normativa che disciplina l'esercizio del potere della Commissione di adottare tali regolamenti e il sindacato giurisdizionale della Corte su di esso.
18 La competenza della Commissione a determinare la classificazione delle merci nella NC deriva dall'art. 9, n. 1, lett. a), del regolamento n. 2658/87, ed è sottoposta alle condizioni enunciate nel suo articolo 10 (9) relativo alla consultazione del comitato del codice doganale istituito dall'art. 247 del regolamento n. 2913/92.
19 La Corte ha enunciato nel seguente modo i principi che reggono l'esercizio di queste competenze:
«(...) il Consiglio ha attribuito in materia alla Commissione, la quale agisce di concerto con gli esperti doganali degli Stati membri, un ampio potere discrezionale quanto alla precisazione del contenuto delle voci doganali di cui tener conto per la classificazione di una determinata merce (...)
Tuttavia, il potere della Commissione di adottare le misure di cui all'art. 9, n. 1, lett. a) (...) del regolamento n. 2658/87 non autorizza la medesima a modificare il contenuto delle voci doganali, stabilite in base al sistema armonizzato istituito dalla convenzione, di cui la Comunità si è impegnata a non modificare la portata in forza dell'art. 3 della convenzione medesima.
Occorre pertanto accertare se la Commissione, nonostante le enunciazioni effettuate nei `considerando' del regolamento controverso, abbia di fatto modificato la voce 2303 della nomenclatura combinata, eccedendo così i limiti dei poteri attribuitile dall'art. 9 del regolamento n. 2658/87 (10)».
20 I punti salienti sono: i) la Commissione gode di un ampio potere discrezionale per precisare i contenuti delle voci doganali; ii) nell'esercizio di questo potere, deve agire di concerto con il comitato del codice doganale; e (iii) non deve modificare, per nessuna ragione, il contenuto delle voci o sottovoci del SA, cioè quelle che precedono la sesta cifra.
21 Nulla suggerisce nel caso presente una mancata concertazione con il comitato del codice doganale. Il conflitto di posizioni si limita alla questione se la Commissione abbia agito correttamente nell'ambito del suo ampio potere discrezionale o se, classificando le merci in oggetto nella sottovoce 4418 90 10, abbia modificato il contenuto di una voce definita sulla base dell'SA.
22 Conviene esaminare queste questioni alla luce di un certo numero di regole evidenziate dalla giurisprudenza. In primo luogo, «nell'interesse della certezza del diritto e per facilitare i controlli, il criterio determinante per la classificazione doganale delle merci va reperito, in linea di massima, nelle loro caratteristiche e proprietà oggettive, come definite nel testo della voce della NC» (11).
23 In secondo luogo, le «note esplicative elaborate, per quanto riguarda la NC, dalla Commissione e, per quanto riguarda il sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci, dal Consiglio di cooperazione doganale (12) (...) forniscono un rilevante contributo all'interpretazione della portata delle varie voci doganali, senza però essere giuridicamente vincolanti» (13).
24 Inoltre, «la destinazione del prodotto può costituire un criterio oggettivo di classificazione sempre che sia inerente a detto prodotto, e detta inerenza deve potersi valutare in funzione delle caratteristiche e delle proprietà obiettive dello stesso» (14).
25 La voce 4418 comprende «lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni». La Holz Geenen e la Commissione sono d'accordo con la giurisdizione nazionale che gli articoli in questione non costituiscono «lavori di falegnameria» perché non sono ancora stati sagomati o tagliati per tale uso; né, nello stesso senso, possono essere ritenuti come finestre o stipiti di finestre «incompleti o non finiti» secondo la regola generale 2 a) per l'interpretazione della NC. La differenza di opinione verte sul considerarli come «lavori di carpenteria per costruzioni» o no.
26 Le NESA relative alla voce 4418 cominciano con tre paragrafi di ordine generale che descrivono il campo d'applicazione di questa voce:
«Questa voce comprende vari lavori di legno, compresi quelli di legno intarsiato o in legno incrostato, utilizzati nelle costruzioni di qualsiasi specie. Questi lavori possono essere presentati anche smontati, ma, in questo caso, i vari pezzi che li costituiscono devono presentare tacche, incastri a maschio e femmina (tenoni e mortase) ed altri dispositivi di giunzione di tale tipo. Le guarniture di ferro (cardini, cerniere, serrature, telai metallici, ecc.) eventualmente applicate ai lavori di cui si tratta non ne modificano la classificazione.
L'espressione lavori di falegnameria si riferisce specialmente ai lavori di legno destinati ad equipaggiare i fabbricati, quali porte, finestre, scurini o imposte, scale, telai per porte e finestre, ecc., mentre la denominazione lavori da carpentiere vuol riferirsi più particolarmente ai lavori di legno che sono destinati a costituire l'ossatura di costruzioni in genere o ad essere impiegati per montare impalcature, rivestimenti di gallerie, casseforme per cemento armato, ecc., quali, ad esempio, travature, longarine, capriate, puntoni e correnti per tetti, ecc. (...)
Fra i prodotti di questa voce si può citare il legno lamellare che è un legno per lavori da carpentiere, ottenuto incollando assieme un certo numero di strati di legno con filo disposto nella medesima direzione.
Le lamelle degli elementi da curvare sono disposte in modo che il loro piano e quello della carica che viene applicata formi un angolo di 90_; è per questo che gli strati d'una trave diritta di legno lamellare sono disposti piani».
27 La Holz Geenen sottolinea i riferimenti presenti in quelle note al legno lamellare inteso come comprendente elementi di costruzione e strutturali, e la scelta del termine «timber» in inglese, per avvalorare il suo argomento secondo il quale gli articoli in causa non ricadono in questa categoria, anche se si tratta di strutture stratificate. Sottolinea che anche il «legno compensato, legno impiallacciato o legno simile stratificato» (voce 4412) ne sono egualmente esclusi nonostante la loro natura stratificata. Quindi, secondo il suo punto di vista, la voce 4418 ricomprende solo il legno lamellare strutturale e non tutti i legni lamellari. Gli articoli in questione non sarebbero adatti a codesto uso: le colle utilizzate non sarebbero sufficientemente resistenti e la loro produzione sarebbe inoltre determinata da ragioni di economicità e non di resistenza. Dato che la loro natura oggettiva e il loro uso specifico non rientrerebbero nei termini della voce 4418, il regolamento sarebbe illegittimo nella parte in cui pretende di ricomprenderle. Secondo la Holz Geenen, gli articoli in causa debbono quindi essere classificati come «altri lavori in legno» nella voce 4421, essendo la 4421 90 99 la sola sottovoce che possa loro convenire.
28 La Commissione sostiene una posizione opposta. Ritiene che la formulazione della voce 4418 non si riferisca agli articoli classificati secondo il loro scopo o la loro destinazione; si tratta di sapere cosa significhi, oggettivamente, l'espressione «lavori di carpenteria per costruzioni». L'inclusione di «casseforme per gettate di calcestruzzo» dimostrerebbe che non sono ricompresi solo gli elementi portanti. L'espressione «lavori di carpenteria per costruzioni» («pièces de charpente» in francese) sarebbe neutra, e il legno lamellare vi sarebbe specificamente incluso in applicazione delle NESA (l'utilizzazione della parola «structural» nella versione inglese sarebbe senza importanza dato che la voce deve essere interpretata secondo i suoi propri termini). Il fatto che gli elementi di legno costituiti da tavolette incollate, piallate su quattro lati, figurassero in un primo tempo nella sottovoce 4421 90 99 sarebbe ininfluente, perché la voce 4418 non può essere spiegata sulla base di quella sottovoce. Il riferimento nel regolamento al fatto che gli elementi in legno in causa sono destinati alla fabbricazione di telai di finestre sarebbe egualmente privo d'influenza, dato che la classificazione nella voce 4418 non dipenderebbe dalla destinazione e che gli elementi, che possono essere di tutte le lunghezze, potrebbero essere utilizzati ad altri fini. Anche se la parola «timber» in inglese indica unicamente elementi di legno portanti, il legno lamellare non sarebbe escluso dai lavori di carpenteria per costruzioni, dato che una voce non può essere interpretata alla luce di una sottovoce. Gli elementi rientrerebbero semplicemente nella sottovoce 4418 90 90, «Altri», e non nella sottovoce 4421 90 99.
29 Così circoscritta, la questione consiste essenzialmente nello stabilire se gli articoli di cui è causa rientrino nella voce 4418 o meno. In caso affermativo (come ritiene la Commissione) debbono rientrare in una delle suddivisioni del 4418 90. In caso contrario (come ritiene la Holz Geenen), possono rientrare solo nella voce 4421 a, dato il tenore letterale e la struttura di tale voce, nella sottovoce 4421 90 99. Deve tuttavia esser chiaro che un'altra classificazione potrebbe essere più appropriata.
La classificazione degli articoli in oggetto nella voce 4418 modifica il contenuto di questa voce?
30 I due punti di vista divergono sulla questione se occorrra o meno tener conto della destinazione delle merci: uno dei principali argomenti della Commissione consiste nel sostenere che la classificazione nella voce 4418 deve dipendere esclusivamente dalle caratteristiche oggettive, e non dalla destinazione, anche se il regolamento descrive gli articoli in causa come «destinati alla fabbricazione di telai di finestre». La Holz Geenen asserisce che la destinazione costituisce il criterio determinante, che gli articoli in parola non sono destinati (o appropriati) per essere utilizzati come «lavori di carpenteria per costruzioni» e che, anche se sono destinati ad essere utilizzati nei telai delle finestre (e negli stipiti delle porte) , non potrebbero essere catalogati in quelle categorie che costituiscono «lavori di falegnameria per costruzioni», perché non posseggono le «caratteristiche essenziali» dell'articolo completo o finito come esige la regola generale 2 a).
31 Nell'esame del problema, la prima tappa, prima di consultare le NESA, consiste nell'analizzare la formulazione della voce 4418 nelle due versioni linguistiche dell'SA che fanno fede e che costituiscono il fondamento degli impegni internazionali della Comunità a questo riguardo. Se si esclude la lista indicativa che completa il titolo di questa voce, rimane «Builders' joinery and carpentry of wood» in inglese, e «ouvrage de menuiserie et pièces de charpente pour construction» in francese.
32 Sembra evidente che le espressioni «builders'» e «pour construction» si riferiscono tanto ai lavori di rifiniture in legno che a parti per costruzioni, e che introducono chiaramente un criterio di destinazione. Questo è confermato - anche se il titolo della voce è sufficiente - dalla dichiarazione generale, presente nelle NESA, secondo la quale la voce «comprende vari lavori di legno (...) utilizzati nelle costruzioni di qualsiasi specie».
33 Si rileverà altresì che nessuna distinzione è fatta tra lavori di falegnameria e lavori di carpenteria. La circostanza che le NESA indichino ciò che comprende ciascuna di queste voci è dunque senza rilevanza nella misura in cui il fatto che un articolo costituisca un «lavoro di falegnameria» piuttosto che un lavoro di carpenteria o viceversa non dovrebbe avere l'effetto di escluderlo da una qualunque delle sottovoci della voce 4418, sempre che si tratti dell'una o dell'altra.
34 Dopo i tre paragrafi che abbiamo citato supra (15) le NESA proseguono con la descrizione di «pannelli cellulari di legno», «tavolette per pavimenti a parchetti, etc., assemblati in pannelli o tegole», «tavole di copertura», per stabilire, in seguito che:
«Sono esclusi dalla presente voce:
a) I pannelli di compensato o di legno impiallacciato, usati come pannelli di rivestimento del suolo, che hanno una fine impiallacciatura fissata alla superficie in modo da simulare una tavoletta per pavimento a parchetti (n. 44.12).
b) Gli armadi, con o senza fogli posteriori, anche se sono destinati ad essere inchiodati o fissati in altro modo al soffitto o alle pareti (n. 94.03).
c) Le costruzioni prefabbricate (n. 94.06)».
35 Mi sembra quindi chiaro che questa voce comprende tutti gli elementi in legno utilizzati dagli imprenditori edili per la struttura di un edificio (pavimenti, pareti, divisori, soffitti, tetti, etc. così come gli elementi quali le porte e le finestre che fanno parte della struttura dei muri e dei divisori) o per la sua costruzione (impalcature, casseforme per gettate di calcestruzzo), con l'eccezione del legno compensato o similare e delle costruzioni interamente prefabbricate, che dispongono ciascuna di una propria voce. Non comprende le attrezzature in legno non facenti parte della struttura (resto perplessa all'idea, a questo riguardo, che i carpentieri possano inchiodare gli armadi al soffitto). Non comprende nemmeno, in virtù della regola generale 2 a), gli articoli di legno ai quali altri specialisti del ramo (come i fabbricanti di finestre) debbano apportare un lavoro supplementare prima che si possa parlare di elementi di legno destinato a essere utilizzati dagli imprenditori nella struttura di un edificio o nella sua costruzione.
36 Le NESA e l'insieme dei termini utilizzati dalla lista indicativa delle voci e delle sottovoci corroborano pienamente questo punto di vista. Le tavole di copertura («shingles and shakes» in inglese, «bardeaux» in francese) sono elementi per il rivestimento del tetto o della facciata, e il fatto che i pannelli cellulari in legno possano essere «a volte» utilizzati nella fabbricazione di alcuni mobili (16) è chiaramente senza influenza sulla loro classificazione in questa voce conformemente alla loro utilizzazione principale.
37 Le merci di cui è causa sono elementi di lunghezza variabile composti da vari strati di legno incollati insieme. In conformità del regolamento, sono «destinat[e] alla fabbricazione di telai di finestre», e la Holz Geenen ha dichiarato innanzi alla giurisdizione nazionale che «possono essere largamente utilizzate come elementi non portanti di costruzione in legno, per esempio anche nelle porte». Niente indica che possano essere utilizzate o destinate ad essere utilizzate direttamente per la costruzione di un qualunque tipo di edificio o che costituiscano esse stesse «lavori di legno destinati ad equipaggiare i fabbricati», dello stesso tipo delle porte, finestre, imposte, gradini, telai o stipiti, e si ammette che non sono parti riconoscibili non assemblate di tali lavori, preparate coi tenoni, coi congiungimenti a mortasa, con incastri a coda di rondine o altri dispositivi di assemblaggio dello stesso genere. Peraltro, le loro caratteristiche e proprietà oggettive non sono nemmeno quelle di articoli che rientrano in queste categorie (a meno, eventualmente, che la loro composizione non sia tale che vadano qualificati come legno lamellare e che tutto il legno lamellare debba rientrare nella voce 4418, ipotesi che esaminerò in seguito).
38 Ritenere il contrario porterebbe ad includere in «Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni» articoli che non sono utilizzati nella struttura o per la costruzione di edifici, come «accessori o come parti riconoscibili ma non assemblate delle suddette», che possono nondimeno servire a fabbricare tali accessori o parti di essi. In ciò, sono paragonabili a tutti gli altri pezzi di legno dalle stesse dimensioni che, se non fossero stratificati, rientrerebbero verosimilmente nella voce 4407 («Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato con giunture a spina, di spessore superiore a 6 mm») o 4409 («Legno (...) profilato lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture a spina»). Il fatto che tali pezzi di legno debbano essere classificati in altre voci se non sono stratificati sembra particolarmente eloquente.
39 Mentre, secondo la nota 3 del capitolo 44 (17), la voce 4418 si applica - come tutte le altre voci dalla 4414 alla 4421 - agli articoli di legno stratificato così come si applica agli articoli corrispondenti in legno, questa nota non può fare rientrare questi articoli in questa voce (né in nessun'altra voce in oggetto) per il semplice fatto che sono composti di legno stratificato. E, sebbene il legno lamellare possa essere classificato nella voce 4418 conformemente alle NESA - e sia stato perciò del tutto possibile per la Commissione inserire nelle NC una sottovoce specifica per accoglierlo -, non ne consegue che tutto il legno che sia incollato e stratificato rientri per forza in questa sottovoce. Solo i prodotti che costituiscono lavori di falegnameria o di carpenteria per costruzioni vi rientreranno. Questo ragionamento allo stesso tempo spiega e riceve conferma dal riferimento nelle NESA a prodotti strutturali («pièce de charpente» nella versione francese e «structural timber products» nella versione inglese) piuttosto che a una definizione di ordine più generale.
40 Mi volgo adesso ad analizzare la differenza tra legno stratificato e legno lamellare. La Holz Geenen ha energicamente sostenuto che le merci in contenzioso non sono legno lamellare.
41 L'espressione «legno lamellare» appare per la prima volta nelle NESA per designare, senza altra precisazione, un prodotto incluso nella voce 4418 e, sia in inglese che in francese, l'espressione utilizzata differisce da quella impiegata nella nota 3 del capitolo 44. In seguito è stata ripresa nella sottovoce 4418 90 10 NC a cominciare dal 1_ gennaio 1996 e, ancora una volta, l'espressione utilizzata da tutte le lingue ufficiali della Comunità (ad eccezione del portoghese) è differente da quella usata per il «legno stratificato». Anche se non attribuirò molta importanza all'uso della parola «timber» in inglese, che non si ritrova nelle altre lingue, sembra del tutto evidente che si è voluto designare qualcosa di differente.
42 La consultazione di opere di riferimento e di dizionari tecnici bilingui e monolingui non mostra alcun impiego uniforme delle espressioni utilizzate nelle varie lingue comunitarie. Ogni opera di riferimento può essere invocata, per una data lingua, a sostegno di un punto di vista o dell'altro; ma più le opere consultate sono numerose e varie, più diventa chiaro che le espressioni utilizzate nell'SA e nella NC non riflettono nessuna delle distinzioni terminologiche sistematiche generalmente adottate dai professionisti.
43 Penso, nondimeno, di poter dedurre chiaramente dagli elementi che ho precedentemente esaminato che la differenza che si è voluta evidenziare si attua tra una categoria generale di legno stratificato, di cui fa parte ogni articolo riconducibile alle voci 4414-4421, e una sottocategoria specifica di questo tipo di legno, utilizzata dai costruttori nella struttura o nella costruzione di un edificio (in generale come elemento di armatura) e, in conseguenza, classificata nella voce 4418.
44 Ritengo quindi che gli articoli in causa non debbano essere classificati nella voce 4418 né in relazione alla loro destinazione né in relazione alle loro caratteristiche e proprietà oggettive.$
45 L'insieme dei ragionamenti che precedono mi fa pensare che la Commissione, classificando gli articoli in causa nella voce 4418, ha modificato il contenuto di quest'ultima. Tuttavia, prima di confermare questa conclusione, mi propongo di esaminare come converebbe classificare le merci in oggetto.
46 Non si tratta di una questione sollevata dal giudice a quo, ed è di tale natura che, come ho dichiarato nelle mie conclusioni nella causa Wiener SI (18), egli dovrebbe normalmente essere in grado di risolverla da solo: in un caso di questo genere, tuttavia, ritengo che sia del tutto conforme al dovere di cooperazione fra la Corte e le giurisdizioni nazionali fornire degli orientamenti. Un'istituzione comunitaria ha operato una classificazione formale, ed è del tutto normale che il giudice comunitario si esprima sulla corretta classificazione.
Qual è la corretta classificazione degli articoli in oggetto?
47 La Holz Geenen e altri importavano verosimilmente merci di questo tipo prima dell'introduzione della sottovoce corrispondente al «legno lamellare» e, qualunque sia stata la classificazione appropriata allora, presumo che potrebbe andare altrettanto bene adesso. Forse erano classificate nella sottovoce 4421 90 99 conformemente alla versione del 1994 delle NENC che, secondo la Commissione, aveva per oggetto merci identiche. Si tratta peraltro della sola voce alternativa che è stata invocata (dalla Holz Geenen), dato che la sottovoce 4418 90 90, suggerita dalla Commissione, non è più corretta della sottovoce 4418 90 10, se si ritiene che gli articoli in causa non appartengano per nulla alla voce 4418. Inoltre, il rappresentante della Commissione, invitato in sede di udienza ad affrontare l'ipotesi che il regolamento fosse invalido, ha avanzato l'ipotesi che la sottovoce 4421 90 99 avrebbe potuto essere la sola altra classificazione possibile.
48 Tuttavia, le osservazioni seguenti potrebbero egualmente dimostrarsi utili al giudice a quo.
49 Risulta chiaramente dalla nota 3 del capitolo 44 della NC (v. il paragrafo 16 supra) che le voci 4414-4421 comprendono tutti gli articoli di legno stratificato, ed è costante che gli articoli in specie sono in legno e sono costituiti da strati. Le voci 4414 («Cornici di legno per quadri, fotografie, specchi o articoli simili»), 4415 («Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno; tamburi (rocchetti) per cavi, di legno, palette di carico, semplici palette-casse ed altre piattaforme di carico, di legno; spalliere di palette di legno»), 4416 («Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio»), 4417 («Utensili, montature e manici di utensili, montature di spazzole, manici di scope o di spazzole, di legno; forme, formini e tenditori per calzature, di legno»), 4419 («Articoli di legno per la tavola o per la cucina») e 4420 («Legno intarsiato o legno incrostato: cofanetti, scrigni e astucci per gioielli, per oggetti di oreficeria e lavori simili, di legno; statuette e altri oggetti ornamentali, di legno; oggetti di arredamento, di legno, che non rientrano nel capitolo 94»), sono tutte manifestamente inadeguate. Se gli articoli in parola devono rientrare in una delle voci che comprende il legno stratificato in virtù della nota 3 del capitolo, si deve allora trattare della voce 4421, «Altri lavori in legno». Poiché non si tratta di uno degli articoli specificamente citati sotto questa voce 4421 90, devono rientrare nella sottovoce 4421 90, «altri», che è suddivisa in 4421 90 91 «di pannelli di fibre» e 4421 90 99 «altri»; questa ultima sottovoce offre la sola classificazione possibile dato che gli articoli non sono in pannelli di fibre.
50 Tuttavia, sebbene sembri derivare dalla circostanza che le voci 4414-4421 comprendono espressamente gli articoli di legno stratificato che le altre voci del capitolo 44 non comprendono tali articoli, questa deduzione potrebbe non ritenersi veritiera per ciò che concerne la voce 4412, che comprende «legno compensato, legno impiallacciato e legno simile stratificato», suddiviso in «legno compensato, costituito esclusivamente di fogli di legno, in cui ciascun foglio non superi lo spessore di 6 mm», «altro avente almeno uno strato esterno di legno diverso dalle conifere» e «altro». Sebbene questa voce sembri a prima vista riferirsi a pannelli piuttosto che a elementi di legno del genere di cui trattasi (presentando infatti lunghezze che vanno fino a tre metri), da un esame più minuzioso risulta che, in alcune circostanze, questi articoli possono esservi inclusi.
51 La nota 4 del capitolo 44 dichiara che «i prodotti delle voci 4410, 4411 o 4412 possono essere sottoposti a lavorazioni intese ad ottenere i profili ammessi per il legno della voce 4409, curvati, ondulati, perforati, tagliati o ottenuti in forme diverse dalla quadrata o rettangolare oppure sottoposti a qualsiasi altra lavorazione, purché questa non conferisca agli stessi il carattere di oggetti compresi in altre voci».
52 La voce 4409 include il «legno» (comprese le liste e le tavolette [parchetti] per pavimenti, non riunite) profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture a spina. Le diverse categorie incluse sono: «liste e modanature in legno, per mobili, per cornici, per la decorazione interna, per impianti elettrici e simili»; «per cornici per quadri, fotografie, specchi o articoli simili»; «Liste e tavolette (parchetti) per pavimenti non riunite»; e «altro».
53 Ci si ricorderà che gli articoli di cui è causa sono «legni a sezione rettangolare (...) composti da assi (...) incolla[ti] (...) con i bordi leggermente smussati». Sembrerebbe dunque corrispondere alla definizione dei «legni stratificati», «sottoposti a lavorazioni intese ad ottenere i profili ammessi per il legno della voce 4409» essendo «profilato con arrotondamenti», ciò che ci fa propendere per una classificazione in una delle sottovoci della voce 4412, secondo la loro composizione reale, della quale non disponiamo d'informazioni sufficientemente precise.
54 In effetti, nell'aggiornamento n. 22 del giugno 1998 della raccolta di pareri sulla classificazione (SH) pubblicato dall'OMD, è dichiarato che, in applicazione della nota 4 del capitolo 44, sono da classificare nella sottovoce 4412 99 (la sottovoce residua per il legni compensati, legno impiallacciato e simili legni stratificati, che altrimenti sarebbero senza classificazione): I «pezzi rettangolari di legno stratificato (213 cm di lunghezza x 11,26 cm di larghezza x 23,8 mm di spessore), utilizzati per fabbricare degli stipiti di porte, costituiti da un'anima spessa e da due strati esterni di lieve spessore in legno di conifere, scanalati sui due bordi al fine di adattarsi allo stipite e, su una faccia, ad un listello bloccaporta. Può essere tagliato alla lunghezza desiderata, una volta che lo stipite e il bloccaporta sono stati fissati nelle scanalature, in modo da ottenere uno stipite finito».
55 Questi articoli sembrerebbero molto simili a quelli di cui trattasi, sia nella destinazione (la Holz Geenen ha dichiarato che gli articoli in causa sono egualmente utilizzati negli stipiti delle porte) sia per le caratteristiche e proprietà oggettive.
56 La Corte ha invitato la Holz Geenen e la Commissione a esprimersi sull'eventuale pertinenza di questo parere di classificazione e su ogni distinzione che possa essere fatta tra i prodotti ai quali si riferisce e quelli in questione nel presente caso.
57 La Holz Geenen distingue i due prodotti secondo le dimensioni di sezione e la misura nella quale vengono lavorati.
58 Devo dire che il primo criterio non mi convince. Non vedo nessuna differenza sostanziale tra un pezzo di legno stratificato utilizzato per fabbricare stipiti di porte, che misuri 112,6 mm su 23,8 mm (cioè una sezione di 2 680 mm2) e un pezzo di legno stratificato utilizzato per fabbricare telai di finestre, che misuri 72 mm su 48 mm (cioè una sezione di 3 456 mm2). Una è più larga e meno spessa dell'altra, ma non mi sembra evidente che le differenze di dimensioni le facciano appartenere a categorie differenti.
59 Né mi pare determinante il grado di finitura. Le merci classificate dal regolamento comportano esplicitamente lievi arrotondamenti. Il profilo, ivi compresa la bisellatura, per tutta la lunghezza è un criterio di inclusione nella voce 4409. Non ritengo che un minor grado di smussatura possa determinare l'esclusione delle merci da questa voce, purché siano arrotondate. La circostanza che altri prodotti possano essere profilati in maniera più marcata non è rilevante a questo riguardo.
60 La Commissione, da parte sua, sostiene che la differenza tra i due tipi di articoli risiede nel fatto che il legno stratificato al quale fa riferimento il parere di classificazione dell'OMD è rivestito solo da due strati esterni sottilissimi. Ritengo, perciò, che si tratti di un prodotto vicino al legno impiallacciato, anche se lo strato esteriore può essere più spesso di quello di un legno impiallacciato.
61 Ho espresso qui sopra (19) il mio punto di vista su ciò che conviene intendere per «legno stratificato» ai sensi della nota 3 del capitolo 44 e delle voci dalla 4414 alla 4421. Ci si potrebbe attendere che questo termine abbia lo stesso significato quando è utilizzato al di fuori di questo capitolo. Tuttavia, la voce 4412 si applica al «legno compensato, legno impiallacciato e legno simile stratificato» (il corsivo è mio). Vista questa formulazione, vista la risposta della Commissione al quesito della Corte e visti i documenti che l'accompagnano, sono convinto che i pezzi di legno stratificati ai quali si riferisce il parere dell'OMD sono stati classificati nella voce 4412 perché, tra l'altro, i due strati esterni presentano uno spessore paragonabile a quello degli strati del legno compensato o impiallacciato.
62 La Corte non dispone di alcuna precisazione concernente lo spessore dei differenti strati di prodotti ai quali si riferisce il regolamento. Se gli strati esterni presentano uno spessore paragonabile a quelli degli strati del legno compensato o impiallacciato, questione di fatto di competenza del giudice a quo, conviene, a mio parere, classificare questi prodotti nella voce 4412 perché in tutti gli altri aspetti pertinenti sono analoghi a quelli a cui si rifà il parere di classificazione. Se i tre strati presentano tutti uno spessore simile, com'è il caso del campione prodotto in udienza dal rappresentante della Holz Geenen, allora, come ha chiarito sopra (20), la sottovoce 4421 90 99 è la sola classificazione possibile.
Conclusioni
63 Concludo, quindi, che il regolamento è invalido nella parte in cui classifica le merci in oggetto nella sottovoce NC 4418 90 10, e che le dette merci dovrebbero essere classificate dalla sottovoce della voce 4412 corrispondente alla loro composizione se i due strati esterni presentano uno spessore paragonabile a quelli degli strati del legno compensato o impiallacciato o, in caso contrario, nella sottovoce 4421 90 99.
64 Tuttavia, dato che la questione di corretta classificazione delle merci di cui trattasi non è stata sollevata dal giudice a quo, la Corte potrà, forse, limitarsi a dichiarare quanto segue:
«Il regolamento (CE) della Commissione 30 luglio 1997, n. 1509, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata, è invalido nella parte in cui classifica "legni a sezione rettangolare di dimensioni di 48 mm x 72 mm oppure 85 mm x 72 mm (larghezza x altezza) per la fabbricazione di telai per finestre, composti da assi con incollaggio parallelo alla venatura, con i bordi leggermente smussati" nella sottovoce NC 4418 90 10 della nomenclatura combinata».
(1) - Regolamento (CE) della Commissione 30 luglio 1997, n. 1509, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (GU L 204, pag. 8; in prosieguo: «il regolamento»).
(2) - Regolamento (CEE) del 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256, pag.1).
(3) - Il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, introdotto con la Convenzione internazionale del 14 giugno 1983, conclusa in nome della Comunità mediante la decisione del Consiglio 7 aprile 1987, 87/369/CEE (GU L 198, pag. 1).
(4) - Regolamento del 22 dicembre 1995, modificante l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 (GU L 319, pag. 1, a pag. 376).
(5) - In applicazione dell'art. 9, n. 1, lett. b), del regolamento n. 2658/87.
(6) - Note esplicative della nomenclatura combinata delle Comunità europee (GU C 342, pag. 1, a pag. 209).
(7) - GU 1998, C 287, pag.1, a pag. 228.
(8) - La nota 4, che presenta una rilevanza a prima vista lievemente meno evidente, sarà esaminata in seguito (v. punti 51 e seguenti).
(9) - Così come modificato dall'art. 252, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1).
(10) - Sentenza della Corte 14 dicembre 1995, causa C-267/94, Francia/Commissione (Racc. pag. I-4845, punti 19-21).
(11) - V., in ultimo, sentenza 28 aprile 1999, causa C-405/97, Mövenpick Deutschland (Racc. pag. I-2397, punto 18).
(12) - Attualmente conosciuta sotto il nome di Organizzazione mondiale delle dogane (in prosieguo «l'OMD»). Le NESA sono pubblicate in francese e in inglese, ma esistono delle traduzioni ufficiose in altre lingue.
(13) - Sentenza Mövenpick, citata alla nota 11, punto18.
(14) - Sentenza della Corte 1_ giugno 1995, causa C-459/93, Thyssen Haniel Logistic (Racc. pag. I-1381, punto 13).
(15) - Punto 26.
(16) - NESA, quinto paragrafo.
(17) - Menzionato al punto 16.
(18) - Sentenza 20 novembre 1997, causa C-338/95 (Racc. pag. I-6495, punto 3 delle conclusioni).
(19) - Punto 43.
(20) - Punto 49.
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