Conclusioni dell avvocato generale
1. La presente causa verte sui legami esistenti tra, da un lato, il diritto comunitario in materia di tutela delle indicazioni d'origine geografica e di libera circolazione delle merci e, dall'altro, il diritto nazionale in materia di indicazioni di origine e di concorrenza sleale, ivi compresa la tutela dei consumatori. Il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia) tedesco domanda alla Corte se il regolamento (CEE) del Consiglio 14 luglio 1992, n. 2081, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari osti all'applicazione di una disposizione nazionale che vieta l'uso ingannevole di un'indicazione di origine geografica semplice.
2. Anzitutto rilevo che la terminologia utilizzata in questo settore rischia di essere fonte di confusione. Impiegherò il termine «indicazione di origine geografica» solo nel senso di nome di località che caratterizza un prodotto, intendendo con ciò, in primo luogo, che non esiste alcun nesso tra le caratteristiche del prodotto e la sua origine geografica e, in secondo luogo, che l'uso del nome può o meno indurre i consumatori a ritenere che detto prodotto sia originario del luogo menzionato; dall'ordinanza di rinvio si evince che tale è anche il senso che il giudice a quo attribuisce all'espressione «indicazione di origine geografica semplice». Per contro, utilizzerò le espressioni «indicazione geografica» e «denominazione d'origine» soltanto nel significato loro attribuito dal regolamento n. 2081/92, ossia (in breve) allorché esiste un nesso tra le caratteristiche del prodotto e la sua origine geografica .
I fatti ed il procedimento a quo
3. La convenuta, che gestisce una birreria in Warstein, è titolare del marchio tedesco n. 1 166 399 «Warsteiner» per «birre di tipo Pilsen», registrato il 24 ottobre 1990. Nell'autunno 1990 la convenuta acquistava la birreria di Paderborn, situata a 40 km da Warstein.
4. Oggetto della controversia è la dicitura delle etichette applicate dalla ricorrente sulle bottigliette di birra dei tipi «Light» e «Fresh» prodotte sino alla fine del 1991 nella birreria di Paderborn. L'etichetta applicata sulla parte anteriore designa le birre rispettivamente come «Warsteiner Premium Light» e «Warsteiner Marke [marca] Premium Fresh». L'etichetta apposta sulla parte posteriore ripete la denominazione, fornisce alcune informazioni promozionali sulla birra e termina con la frase:
«Prodotta conformemente alla legge tedesca
sulla purezza della birra e imbottigliata nella nostra nuova
BIRRERIA DI PADERBORN».
5. Rilevo a questo punto che, da un lato, è pacifico che «Warsteiner», ossia la forma aggettivale del nome di luogo «Warstein», costituisce un'indicazione di origine geografica e che, dall'altro, la birra prodotta a Warstein non possiede caratteristiche particolari attribuibili alla località: la reputazione della birra di marca Warsteiner deriva dalla qualità della birra e dalla promozione del marchio.
6. L'attrice, un'associazione che ha per scopo sociale la lotta alla concorrenza sleale, sostiene che le etichette così redatte sono ingannevoli e che l'indicazione di origine geografica «Warsteiner» non può quindi essere utilizzata per la birra prodotta a Paderborn . La convenuta controbatte che i consumatori non vedono nel termine «Warsteiner» alcuna indicazione di origine geografica. La località di Warstein sarebbe sconosciuta al pubblico; anche se una parte dei consumatori dovesse associare la denominazione «Warsteiner» ad un'origine geografica, la reputazione della birra non dipenderebbe comunque dalle caratteristiche del luogo di produzione. Anche altre birre che recano una denominazione d'origine geografica non sono prodotte (esclusivamente) nella località a cui la denominazione si riferisce.
7. Il Landgericht (Tribunale regionale) di Mannheim, dopo aver fatto procedere ad un sondaggio demoscopico, sostanzialmente accoglieva la richiesta dell'attrice e, con ingiunzione 10 giugno 1994, vietava alla convenuta di offrire, diffondere e/o porre in vendita, con le etichette citate, le birre «Warsteiner Premium Light» e «Warsteiner Premium Fresh», prodotte nella birreria di Paderborn. Il Landgericht basava la sua decisione sull'art. 3 della legge sulla concorrenza sleale (Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb; in prosieguo: l'«UWG») .
8. In secondo grado, l'Oberlandesgericht (Alta corte regionale) di Karlsruhe, dopo aver raccolto un parere integrativo sul sondaggio demoscopico, annullava la sentenza del Landgericht e respingeva la domanda dell'attrice. Esso dichiarava che dai sondaggi effettuati non risultava che una parte considerevole dei gruppi di clienti intervistati fosse tratta in inganno dalla suddetta denominazione in modo da influenzarne i comportamenti di consumo. In fin dei conti, solo l'8% dei consumatori interrogati che bevevano birra, anche occasionalmente o raramente, sapevano che esiste una località chiamata Warstein e, rispondendo ad una specifica domanda, le attribuivano importanza in tale contesto.
9. L'attrice adiva il Bundesgerichtshof in cassazione adducendo un motivo di diritto. Quest'ultimo dichiarava che la pronuncia sul ricorso dipendeva dalla questione se il regolamento n. 2081/92 ostasse alla protezione a livello nazionale di indicazioni di origine geografica semplici: se il detto regolamento non incideva sulla legislazione nazionale, allora, per i motivi sottoindicati, il ricorso andava accolto. Il Bundesgerichtshof ha pertanto sospeso il procedimento e con ordinanza 2 luglio 1998 ha sottoposto alla Corte la seguente questione:
«Se il regolamento (CEE) del Consiglio 14 luglio 1992, n. 2081, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari, osti ad una normativa nazionale che proibisca l'uso ingannevole di una denominazione di origine geografica semplice, vale a dire di un'indicazione che non implica nessun rapporto fra le caratteristiche del prodotto e la sua origine geografica».
10. Hanno presentato osservazioni scritte le parti, la Commissione e i governi austriaco, francese, tedesco, greco e italiano. All'udienza erano rappresentati le parti, la Commissione e i governi tedesco, greco e italiano.
La legislazione nazionale pertinente e la sua interpretazione secondo il giudice a quo
11. L'art. 3 dell'UWG dispone quanto segue:
«Contro chiunque fornisca, nell'ambito di relazioni commerciali, per ragioni di concorrenza, indicazioni ingannevoli relative (...) all'origine (dei prodotti) può essere intentata un'azione inibitoria dell'uso di tali indicazioni».
12. Sebbene sembri che l'azione sia stata originariamente esercitata in primo grado e che il relativo procedimento sia stato ivi deciso sulla base della succitata disposizione, nell'ordinanza di rinvio il Bundesgerichtshof dichiara che la controversia è disciplinata in primo luogo dalla legge tedesca sui marchi (Markengestz), entrata in vigore il 1° gennaio 1995, e tutte le osservazioni presentate alla Corte sono fondate su tale premessa.
13. La parte sesta della legge sui marchi contiene tre sezioni. La prima (comprendente gli artt. 126-129) è intitolata «Tutela delle indicazioni geografiche di origine», mentre la seconda (artt. 130-136) è intitolata «Tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92». La terza sezione contiene disposizioni relative alla delega di poteri per l'adozione di regolamenti.
14. L'art. 126 della legge sui marchi è rubricato «Denominazioni, indicazioni o contrassegni tutelati quali indicazioni di origine geografica». L'art. 126, n. 1, dispone:
«Per indicazioni di origine geografica si intendono, ai sensi della presente legge, i nomi di luoghi, regioni, territori o paesi, nonché le altre indicazioni o contrassegni usati nelle relazioni commerciali per indicare la origine geografica di prodotti o di servizi».
15. L'art. 127 della legge sui marchi, rubricato «Portata della protezione», dispone, per quanto rileva nella fattispecie:
«1. Le indicazioni di origine geografica non possono essere usate nelle relazioni commerciali per prodotti o servizi che non provengono dal luogo, dalla regione, dal territorio o dal paese che le stesse indicano, allorché l'uso di tali denominazioni, indicazioni o contrassegni per prodotti o servizi di diversa origine comporti un rischio di frode circa la loro origine geografica.
2. Allorché un'indicazione di origine geografica designi prodotti o servizi che possiedono caratteristiche particolari o una qualità particolare, l'indicazione di origine geografica può essere usata nelle relazioni commerciali per tale tipo di prodotti o di servizi aventi tale origine solo quando gli stessi presentano tali caratteristiche o tale qualità.
3. Allorché un'indicazione di origine geografica goda di particolare rinomanza, non può essere usata nelle relazioni commerciali per prodotti o servizi di diversa origine, ancorché in assenza di qualsivoglia rischio di frode circa l'origine geografica, se il suo uso per prodotti o servizi di diversa provenienza è atto a produrre un vantaggio sleale e ingiusto grazie alla rinomanza o alla qualità caratteristica dell'indicazione di origine geografica, o a recarvi pregiudizio».
16. L'art. 128, n. 1, della legge sui marchi così dispone:
«Un'azione inibitoria può essere intentata da parte di chi è legittimato in forza dell'art. 13, n. 2, della legge sulla concorrenza sleale [UWG] contro chiunque usi nelle relazioni commerciali denominazioni, indicazioni o contrassegni in violazione dell'art. 127».
17. Secondo l'ordinanza di rinvio, le persone legittimate ad agire ai sensi dell'art. 13, n. 2, dell'UWG sono i concorrenti, le associazioni di categoria, le associazioni di consumatori e le camere di commercio o le camere dell'artigianato.
18. Nell'ordinanza di rinvio il Bundesgerichtshof sottolinea che la tutela delle indicazioni di origine geografica apprestata dagli artt. 126-128 della legge sui marchi va considerata come lex specialis di una disciplina protettiva che per sua natura rientra nel diritto della concorrenza; attualmente l'art. 3 dell'UWG può essere invocato soltanto per fattispecie che non ricadono sotto gli artt. 126 e seguenti della suddetta legge. Le indicazioni di origine geografica, tuttavia, non costituiscono una sorta di ulteriore diritto di proprietà intellettuale perché l'indicazione non viene ricondotta ad un titolare ben individuato (ed esclusivo). La protezione individuale nasce, come prima, soltanto di riflesso da una tutela che, di per sé, è propria del diritto della concorrenza.
19. Il Bundesgerichtshof dichiara inoltre che, poiché già ragioni di protezione dei concorrenti vietano di smerciare un prodotto con indicazioni inesatte in merito alla sua origine geografica, si può invocare la tutela dell'indicazione di origine geografica anche quando l'origine del prodotto non sia rilevante per determinare il consumatore all'acquisto. La protezione dell'indicazione di origine geografica semplice ai sensi dell'art. 127, n. 1, della legge sui marchi richiede soltanto che la località indicata non possa essere chiaramente esclusa come luogo di produzione in base alla peculiarità o alla caratteristica particolare del prodotto ; essa non postula che il consumatore ricolleghi all'indicazione una qualità particolare, dovuta a caratteristiche regionali o locali, né che l'indicazione sia nota al pubblico in quanto tale. Nella specie, quindi, è irrilevante accertare se il consumatore ricolleghi al luogo di fabbricazione della birra una specifica immagine di qualità o se l'indicazione di località «Warsteiner» influisca sulla determinazione del consumatore all'acquisto del prodotto. Poiché la convenuta non fornisce indicazioni sufficienti e ragionevolmente chiare sul luogo di produzione della birra, Paderborn, le è vietato usare l'indicazione di località «Warsteiner» per la birra prodotta a Paderborn.
20. Il Bundesgerichtshof conclude dichiarando che la convenuta potrebbe evitare l'assimilazione di «Warsteiner» ad un'indicazione geografica se precisasse sulle etichette applicate alla parte anteriore delle bottiglie che la birra viene prodotta a Paderborn ed aggiungesse, eventualmente, il termine «Marke» (marca) alla denominazione «Warsteiner» . L'attrice afferma che alcune birre «Fresh» e «Light» prodotte dalla convenuta a Paderborn erano state commercializzate con etichette che rispondevano a tali criteri e che in una sentenza pronunciata in un procedimento parallelo instaurato dall'attrice nei confronti della convenuta, ed avente ad oggetto tale etichettatura, il Bundesgerichtshof si era pronunciato in favore della convenuta. Apparentemente, tuttavia, le parti non ritengono che detta sentenza abbia reso privo d'oggetto il procedimento all'origine della presente domanda pregiudiziale; a parere dell'attrice, la convenuta intende ritornare alla dicitura controversa delle etichette qualora risulti legittimata a farlo.
La normativa comunitaria pertinente
Il regolamento n. 2081/92
21. Il regolamento n. 2081/92 offre un regime di protezione valido in tutta la Comunità alle denominazioni che soddisfino le condizioni in esso previste e che siano registrate ai sensi dello stesso.
22. Il settimo, nono e decimo considerando del regolamento n. 2081/92 enunciano che:
«(...) le prassi nazionali di elaborazione e di attribuzione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche sono attualmente eterogenee; (...) in effetti un quadro normativo comunitario recante un regime di protezione favorirà la diffusione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine poiché garantirà, tramite un'impostazione più uniforme, condizioni di concorrenza uguali tra i produttori dei prodotti che beneficiano di siffatte diciture, ciò che farà aumentare la credibilità dei prodotti in questione agli occhi dei consumatori;
(...) il campo d'applicazione del presente regolamento si limita ai prodotti agricoli e alimentari in ordine ai quali esiste un nesso fra le caratteristiche del prodotto e la sua origine geografica; (...) tuttavia, all'occorrenza detto campo d'applicazione potrebbe essere esteso ad altri prodotti;
(...) tenuto conto delle prassi esistenti, sembra opportuno definire due diversi livelli di riferimento geografico, ossia le indicazioni geografiche protette e le denominazioni di origine protette».
23. L'art. 1, n. 1, così dispone:
«Il presente regolamento stabilisce le norme relative alla protezione delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli destinati all'alimentazione umana elencati nell'allegato II del trattato e dei prodotti alimentari elencati nell'allegato I del presente regolamento, nonché dei prodotti agricoli elencati nell'allegato II del presente regolamento (...)».
I prodotti alimentari elencati nell'allegato I comprendono la birra.
24. A norma dell'art. 2, n. 1, del regolamento, «[l]a protezione comunitaria delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli ed alimentari» è ottenuta conformemente al regolamento.
25. La definizione generale della «denominazione d'origine» e della «indicazione geografica» ai fini del regolamento è contenuta all'art. 2, n. 2:
«a) denominazione d'origine: il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare
- originario di tale regione, di tale luogo determinato o di tale paese e
- la cui qualità o le cui caratteristiche siano dovute essenzialmente o esclusivamente all'ambiente geografico comprensivo dei fattori naturali ed umani e la cui produzione, trasformazione ed elaborazione avvengano nell'area geografica delimitata;
b) indicazione geografica: il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare
- originario di tale regione, di tale luogo determinato o di tale paese e
- di cui una determinata qualità, la reputazione o un'altra caratteristica possa essere attribuita all'origine geografica e la cui produzione e/o trasformazione e/o elaborazione avvengano nell'area geografica determinata».
26. A norma dell'art. 17, n. 1, del regolamento, gli Stati membri avrebbero dovuto, «entro un termine di sei mesi a decorrere dalla data dell'entrata in vigore del presente regolamento, comunica[re] alla Commissione quali denominazioni, tra quelle giuridicamente protette o, negli Stati membri in cui non vige un sistema di protezione, sancite dall'uso, essi desiderano far registrare a norma del presente regolamento». Inoltre l'art. 17, n. 3, dispone che «gli Stati membri possono mantenere la protezione nazionale delle denominazioni comunicate in conformità del paragrafo 1 sino alla data in cui viene presa una decisione in merito alla registrazione». Sono ovviamente possibili registrazioni successive, ed infatti esiste ancora un flusso continuo di domande di registrazione ai sensi del regolamento. La procedura di registrazione è stabilita dagli artt. 4-7: in breve, le associazioni o, a determinate condizioni, le persone fisiche o giuridiche possono inoltrare una domanda di registrazione per prodotti agricoli o alimentari che esse producono od ottengono ai sensi dell'art. 2, n. 2, lett. a) o b); la Commissione verifica se la domanda comprenda tutti gli elementi prescritti e, in caso affermativo, ne dà comunicazione dettagliata nella Gazzetta ufficiale; qualora non intervenga opposizione entro sei mesi dalla pubblicazione, la denominazione viene registrata.
Le direttive in materia di etichettatura e pubblicità
27. Nelle loro osservazioni l'attrice, la convenuta, il governo tedesco e la Commissione si richiamano a vario titolo alla direttiva 79/112, concernente l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari nonché la relativa pubblicità , ed alla direttiva 84/450 in materia di pubblicità ingannevole .
28. La direttiva 79/112 stabilisce norme comunitarie di carattere generale ed orizzontale applicabili a tutti i prodotti alimentari immessi in commercio e destinati al consumatore finale . La normativa è fondata anzitutto sulla necessità d'informare e tutelare i consumatori; le norme di etichettatura devono comportare anche il divieto di indurre in errore l'acquirente . Ai sensi della direttiva, l'«etichettatura» comprende le menzioni, indicazioni e i marchi di fabbrica o di commercio riferentisi ad un prodotto alimentare e figuranti sull'imballaggio ; essa non dev'essere tale da indurre in errore l'acquirente, specialmente per quanto riguarda le caratteristiche del prodotto alimentare e in particolare l'origine o la provenienza .
29. La direttiva 84/450 si prefigge di rafforzare la tutela del consumatore nonché di porre fine alle distorsioni della concorrenza e agli ostacoli alla libera circolazione delle merci e alla libera prestazione dei servizi, derivanti dalle disparità esistenti tra le normative degli Stati membri in materia di pubblicità ingannevole . A tal fine, essa è intesa a fissare criteri minimi oggettivi in base ai quali si possa giudicare se una determinata forma di pubblicità è ingannevole nonché requisiti minimi per gli strumenti volti a garantire la protezione contro tale pubblicità. La «pubblicità» viene definita in modo ampio all'art. 2, n. 1, come qualsiasi forma di messaggio che sia diffuso nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, allo scopo di promuovere la fornitura di beni o servizi; l'art. 2, n. 2, definisce «pubblicità ingannevole» qualsiasi pubblicità che, in qualsiasi modo, induca in errore o possa indurre in errore le persone alle quali è rivolta o che essa raggiunge e che, dato il suo carattere ingannevole, possa pregiudicare il comportamento economico di dette persone o che, per questo motivo, leda o possa ledere un concorrente. L'art. 3 precisa che per determinare se la pubblicità sia ingannevole, se ne devono considerare i riferimenti all'origine geografica o commerciale dei prodotti. L'art. 7 dispone che gli Stati membri possono mantenere o adottare disposizioni che abbiano lo scopo di garantire una più ampia tutela, tra gli altri, dei consumatori.
Analisi delle questioni
30. Il caso di specie solleva vari problemi. In primo luogo, e soprattutto, occorre stabilire se il regolamento n. 2081/92 autorizzi la coesistenza di una disciplina nazionale in materia di indicazioni d'origine semplici: si tratta invero della questione deferita dal Bundesgerichtshof. In caso affermativo, si pone il problema della compatibilità della legislazione nazionale con altri precetti di diritto comunitario, in particolare con le disposizioni del Trattato relative alla libera circolazione delle merci. Tale questione è stata sollevata nelle osservazioni scritte dalla convenuta e dai governi francese, tedesco e italiano. Poiché, tuttavia, le osservazioni vertevano essenzialmente sull'ambito di applicazione del regolamento n. 2081/92, ovvero sull'oggetto dell'unica questione deferita, la Corte ha chiesto che all'udienza gli interventi riguardassero anche i collegamenti tra la tutela nazionale delle indicazioni d'origine geografica semplici e le disposizioni del Trattato sulla libera circolazione delle merci e, a tale proposito, sulla compatibilità dell'interpretazione data dal Bundesgerichtshof all'art. 127, n. 1 della legge sui marchi con le norme di diritto comunitario, in particolare per quanto riguarda la tutela dei consumatori. Prenderò in esame anzitutto la questione deferita, ossia se il regolamento n. 2081/92 consenta la coesistenza di una legislazione nazionale sulle indicazioni d'origine geografica semplici.
L'ambito di applicazione del regolamento n. 2081/92
31. L'attrice, i governi francese, tedesco e italiano e la Commissione riprendono il giudizio espresso dal Bundesgerichtshof nell'ordinanza di rinvio: il regolamento n. 2081/92 si applica esclusivamente alle denominazioni d'origine ed alle indicazioni geografiche definite al suo art. 2 - ossia le indicazioni relative ai prodotti per i quali esiste un nesso tra la loro origine geografica e la loro particolare qualità - e non osta a che una legislazione nazionale tuteli altri tipi di indicazioni geografiche.
32. Il governo tedesco aggiunge che la direttiva 79/112 relativa all'etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari e la direttiva 84/450 sulla pubblicità ingannevole impongono agli Stati membri di vietare tutte le indicazioni ingannevoli, comprese quindi le indicazioni ingannevoli relative all'origine geografica; il regolamento sarebbe in contrasto con tali direttive qualora privasse gli Stati membri di poteri nel settore delle indicazioni geografiche d'origine . Inoltre, se il regolamento fosse esaustivo, l'uso ingannevole di dette indicazioni d'origine sfuggirebbe a qualunque controllo, sia a livello nazionale che a livello comunitario.
33. Il governo austriaco aderisce alla tesi secondo cui il regolamento non vieta alla legislazione nazionale di tutelare le indicazioni geografiche d'origine, ma perviene a tale conclusione seguendo un ragionamento diverso. Esso rileva che il regolamento si prefigge in particolare di incrementare il reddito delle zone rurali; tale obiettivo verrebbe compromesso qualora le indicazioni d'origine geografica semplici, che non beneficiano della tutela prevista dal regolamento, dovessero perdere anche la protezione offerta a livello nazionale, in quanto il tenore di vita dei produttori interessati ne sarebbe colpito in maniera significativa. I governi austriaco e tedesco si richiamano inoltre all'art. 22 dell'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPS) , che impone alle parti - comprese la stessa Comunità e gli Stati membri in quanto membri del l'OMC - di proteggere le «indicazioni geografiche».
34. La convenuta ed il governo greco, per converso, sostengono che il regolamento ha disciplinato in modo esaustivo la protezione di ogni tipo di indicazione geografica e di denominazione d'origine e pertanto osta a qualsiasi legislazione nazionale nel settore (sebbene la convenuta, nelle osservazioni svolte all'udienza in merito alle questioni aggiuntive sollevate dalla Corte, si sia basata sul presupposto che la legislazione nazionale non è esclusa da tale settore). La convenuta aggiunge che il regolamento non incide sulle legislazioni nazionali in materia di concorrenza dirette a proteggere il consumatore da pratiche ingannevoli, in particolare la normativa di attuazione delle direttive 79/112 sull'etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari e 84/450 sulla pubblicità ingannevole .
35. A mio parere, sia dallo scopo che dalla lettera del regolamento emerge ch'esso non osta ai regimi nazionali di tutela delle indicazioni di origine geografica semplici, vale a dire le indicazioni per le quali non esiste alcun nesso tra l'origine e la qualità o la reputazione.
36. In primo luogo, secondo me è chiaro che il regolamento riguarda soltanto i prodotti agricoli ed alimentari in ordine ai quali esiste un nesso fra le caratteristiche del prodotto e la sua origine geografica: si vedano il nono considerando e le definizioni di cui all'art. 2, n. 2, di «denominazione d'origine» e di «indicazione geografica», cui l'art. 1, n. 1, limita il campo d'applicazione del regolamento . E' pacifico che le indicazioni d'origine geografica semplici non rientrano in tale definizione.
37. Ovviamente si potrebbe obiettare che, poiché la qualifica di «indicazioni geografiche» ai sensi del regolamento è subordinata all'esistenza di precise condizioni, sarebbe strano che le indicazioni semplici potessero essere protette senza l'imposizione di alcuna condizione. A tale argomento si può replicare che, se nell'ambito delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche «vere» (ossia quelle rientranti nelle definizioni di cui all'art. 2, n. 2) occorre stabilire condizioni precise per garantire una tutela efficace in tutta la Comunità in forza di un regime comunitario, ciò però non deve impedire agli Stati membri di assicurare la tutela che ritengano opportuna (sempreché, beninteso, siffatta tutela sia compatibile con altre disposizioni di diritto comunitario, in particolare con le norme del Trattato in materia di libera circolazione delle merci).
38. La convenuta sostiene che, sebbene in forza dell'art. 2 il regolamento protegga mediante registrazione soltanto le denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche conformi alle definizioni in esso contenute, l'ambito d'applicazione del regolamento, quale stabilito all'art. 1, comprende tutti i tipi di denominazione e di indicazione geografica ed osta pertanto alla protezione nazionale di qualsiasi tipo di denominazione, comprese le indicazioni d'origine. Tale interpretazione mi sembra in qualche modo forzata; soprattutto, essa contrasta con la dichiarazione di cui al preambolo del regolamento, che ne limita l'ambito d'applicazione ai prodotti agricoli ed alimentari in ordine ai quali esiste un nesso fra le caratteristiche del prodotto e l'origine geografica .
39. Come ho già detto, a sostegno dei propri argomenti alcune delle parti si richiamano alle direttive 79/112 sull'etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari e 84/450 sulla pubblicità ingannevole . Entrambe le direttive sono state citate sia dalle parti secondo cui il regolamento non può essere esaustivo, in quanto in tal caso impedirebbe agli Stati membri di adempiere l'obbligo di vietare le etichettature e le pubblicità che inducano in errore circa l'origine, ad essi incombente in forza delle direttive, sia dalla convenuta, la quale afferma che il regolamento, pur ostando ad una legislazione nazionale sulle indicazioni d'origine, lascia impregiudicate disposizioni come quelle previste dalle direttive il cui obiettivo è la tutela dei consumatori.
40. A mio parere, le direttive non forniscono alcuna indicazione per stabilire se il regolamento sia esaustivo o meno. Esse rivestono nondimeno una certa importanza per verificare la legittimità della disciplina nazionale a prescindere dall'ambito di applicazione del regolamento. Pertanto, tornerò su di esse più avanti, nell'ambito dell'esame di tale questione.
41. Riconosco che non è chiaro se il regolamento osti alla coesistenza di regimi nazionali di protezione di prodotti e derrate alimentari rientranti nel suo ambito di applicazione, ossia di prodotti e derrate alimentari caratterizzati da indicazioni geografiche e da denominazioni d'origine ivi definite. Si tratta, tuttavia, di una questione che non si pone nella fattispecie, la quale verte unicamente sulla legittimità di un regine nazionale di tutela di indicazioni d'origine geografica semplici, chiaramente escluse dall'ambito di applicazione del regolamento.
42. Concludo pertanto sulla questione deferita dal Bundesgerichtshof nel senso che il regolamento non osta ad una norma nazionale quale l'art. 127, n. 1, della legge sui marchi, che protegge le indicazioni di origine geografica semplici. La questione della legittimità della norma considerata va pertanto risolta alla luce di altri principi di diritto comunitario.
Sull'applicabilità dell'art. 30 del Trattato CE
43. La successiva questione da esaminare è se una norma nazionale quale l'art. 127, n. 1, della legge sui marchi rientri nel campo d'applicazione dell'art. 30 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 28 CE), che vieta fra gli Stati membri le restrizioni quantitative all'importazione e tutte le misure di effetto equivalente.
44. Ci si potrebbe domandare se i fatti che hanno dato origine al procedimento a quo rientrino nell'ambito di applicazione della suddetta disposizione, considerato che un'associazione tedesca agisce in forza del diritto tedesco, avverso una società tedesca ed in relazione ad una birra prodotta in Germania. Il governo italiano ha appunto espresso questo dubbio all'udienza. La convenuta, tuttavia, ed implicitamente i governi francese e tedesco, ritengono che l'art. 30 in linea di principio sia applicabile in ragione dei possibili effetti della legislazione tedesca sul commercio intracomunitario.
45. Un problema analogo era stato sollevato dalla causa Pistre , che verteva su procedimenti penali a carico di cittadini francesi in relazione a prodotti francesi commercializzati sul mercato francese. Le accuse erano state formulate a causa della mancanza dell'autorizzazione prescritta dal diritto nazionale per l'uso di determinate denominazioni nella commercializzazione della merce. Un argomento secondo cui, in tali circostanze, i procedimenti non rientravano nella sfera dell'art. 30 è stato respinto dalla Corte in quanto tale disposizione non poteva essere disattesa per il solo fatto che, nella fattispecie concreta sottoposta all'esame del giudice nazionale, tutti gli elementi si collocavano all'interno di un solo Stato membro giacché, in una situazione del genere, l'applicazione del provvedimento nazionale poteva altresì incidere sulla libera circolazione delle merci tra gli Stati membri . Occorre tenere presente, tuttavia, che in detta causa la questione veniva posta in modo piuttosto insolito: era stato affermato che il problema della compatibilità del diritto nazionale con l'art. 30 era pertinente in quanto, se le disposizioni nazionali fossero state illegittime soltanto per quanto riguardava le importazioni, vi sarebbe stata discriminazione nei confronti dei produttori nazionali. Tale discriminazione all'inverso sarebbe stata illecita ai sensi del diritto nazionale. Di conseguenza, i produttori nazionali potevano basarsi indirettamente sull'art. 30 per opporsi all'applicazione del diritto nazionale nei loro confronti.
46. Nel caso in esame non sussiste alcun nesso del genere. Rimango del parere che l'applicazione dell'art. 30 sia subordinata all'esistenza di un effetto attuale o potenziale sul commercio tra Stati membri; rilevo che anche l'avvocato generale Saggio ha recentemente espresso tale parere nella causa Guimont . Tuttavia, poiché è stata sollevata la questione dell'art. 30, esaminerò i vari problemi partendo dall'assunto che si potrebbe verificare un effetto del genere.
47. E' chiaro che, ratione materiae, l'art. 127, n. 1, della legge sui marchi rientra nel campo di applicazione dell'art. 30, che ha ad oggetto ogni normativa commerciale degli Stati membri che possa ostacolare direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, gli scambi intracomunitari .
48. Pertanto, resta da verificare se la disposizione nazionale controversa possa essere giustificata in base all'art 36 del Trattato (divenuto, in seguito a modifica, art. 30 CE) ovvero in base ad un'esigenza imperativa ai sensi della giurisprudenza Cassis de Dijon .
La tutela della proprietà industriale e commerciale in forza dell'art. 36
49. L'art. 36 consente le restrizioni all'importazione giustificate da vari motivi, compresa la tutela della proprietà industriale e commerciale, a condizione che tali restrizioni non costituiscano un mezzo di discriminazione arbitraria né una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri. L'attrice sostiene che la legislazione nazionale rientra nella predetta deroga e cita a sostegno di questa tesi la sentenza Exportur , in cui la Corte sembra aver riconosciuto che la tutela delle indicazioni di origine geografica semplici è compresa nella «salvaguardia della proprietà industriale e commerciale» ai sensi dell'art. 36 .
50. La convenuta controbatte che la causa a qua può essere tenuta distinta dalla causa Exportur per un elemento fondamentale. In quest'ultima la Corte sembra aver riconosciuto che le indicazioni d'origine devono essere tutelate in quanto «possono [...] godere di una grande reputazione presso i consumatori e costituire per i produttori, stabiliti nei luoghi che esse designano, un mezzo essenziale per costituirsi una clientela» . La tutela di tali indicazioni d'origine era pertanto giustificata dal rischio che altre persone potessero sfruttarne la reputazione. Nella specie, tuttavia, la legislazione nazionale vieta l'uso di indicazioni d'origine a prescindere dal fatto ch'esse godano o meno di una certa reputazione. L'indicazione «Warsteiner» è stata promossa dalla convenuta e la sua reputazione è basata sulla qualità della birra ch'essa identifica piuttosto che sull'origine geografica del prodotto. La convenuta pertanto conclude affermando di essere l'unica a poter agire in giudizio per violazione del suo diritto fondamentale, di rango comunitario, alla tutela della sua proprietà intellettuale.
51. Questo argomento della convenuta mi sembra persuasivo. La sentenza Exportur è stata originata dall'azione che un'associazione spagnola di esportatori del prodotto considerato (torrone denominato «Turrón de Alicante» e «Turrón de Jijona»), costituita allo scopo di avviare e promuovere le esportazioni, aveva esercitato nei confronti di due produttori francesi di torrone denominato «touron Alicante», «touron type Alicante» «touron Jijona» e «touron type Jijona», per ottenere un provvedimento che inibisse ai convenuti l'uso delle denominazioni spagnole in questione. Il ricorso era stato proposto in forza della convenzione sulla tutela delle denominazioni d'origine, delle indicazioni di provenienza e delle denominazioni di taluni prodotti, firmata a Madrid il 27 giugno 1973 fra la Repubblica francese e lo Stato spagnolo, la quale disponeva che le denominazioni «Turrón de Alicante» e «Turrón de Jijona» erano riservate esclusivamente, nel territorio francese, ai prodotti o alle merci spagnole e potevano essere usate unicamente in conformità della normativa dello Stato spagnolo. A prescindere dalla questione se le indicazioni di origine geografica semplici come quelle di cui alla causa Exportur possano o meno essere ragionevolmente equiparate ai diritti di proprietà intellettuale in senso proprio, quali i brevetti, i marchi e i diritti d'autore, è chiaro tuttavia che in detta causa la ricorrente intendeva far valere un diritto di natura quanto meno analoga conferito (a lei o ai suoi membri) dalla convenzione; la Corte ha anche sottolineato l'importanza del fatto che i nomi protetti ed i prodotti delle imprese ivi stabilite godevano di una reputazione da cui i produttori convenuti potevano trarre vantaggio . Per contro, nella specie l'attrice, che non ha diritto all'uso dell'indicazione di origine geografica di cui trattasi, intende inibirne l'uso all'impresa che ne ha costruito la reputazione. Mi sembra che equivarrebbe ad una forzatura della comune applicazione delle nozioni di diritto comunitario ritenere che la legislazione in forza della quale è stata esercitata tale azione sia compresa nella «tutela della proprietà industriale e commerciale» ai sensi dell'art. 36.
52. Inoltre, nella giurisprudenza relativa all'ambito di applicazione di detta deroga, la Corte ha costantemente dichiarato che l'art. 36 del Trattato ammette deroghe alla libera circolazione dei prodotti solo nella misura in cui appaiono indispensabili per la tutela dei diritti che costituiscono oggetto specifico di detta proprietà . La Corte ha fornito indicazioni in merito a ciò che costituisce oggetto specifico di determinati tipi di proprietà intellettuale: in materia di brevetti, ad esempio, tale oggetto è garantire al titolare, per ricompensare lo sforzo creativo concretatosi nell'invenzione, il diritto esclusivo di valersi di questa per la produzione e la prima immissione in commercio, nonché il diritto di opporsi alle contraffazioni ; in materia di marchi, garantire al titolare il diritto esclusivo di servirsi del marchio per la prima immissione di un prodotto sul mercato, tutelandolo, in tal modo, contro eventuali concorrenti che intendessero sfruttare la posizione dell'impresa e la reputazione del marchio, mediante utilizzazione abusiva di questo . E' evidente che l'oggetto di una disposizione nazionale quale l'art. 127, n. 1, del Markengesetz non è tutelare alcun analogo diritto in materia di indicazioni d'origine; d'altro canto, il Bundesgerichtshof ha cura di sottolineare che in mancanza di attribuzione dell'indicazione d'origine ad un titolare esclusivo determinato, è inopportuno parlare di diritti di proprietà intellettuale. A mio parere, i principi elaborati dalla Corte nel settore della proprietà industriale e commerciale, nel senso stretto di diritti alienabili quali brevetti, marchi e diritti d'autore, costituiscono un quadro essenzialmente inadeguato alla valutazione della legittimità di disposizioni nazionali in materia di indicazioni di origine geografica semplici.
53. Rilevo infine che i fatti di cui alla causa Exportur sono intervenuti in un contesto storico e normativo del tutto diverso da quello in esame nel caso di specie. Nella causa Exportur la Corte esaminava una convenzione il cui obiettivo era ben più vasto di quello del diritto nazionale considerato nel caso di specie: la convenzione era intesa a tutelare le denominazioni d'origine, le indicazioni di provenienza e le denominazioni di taluni prodotti, nessuno dei quali formava oggetto di tutela comunitaria all'epoca dei fatti della causa principale . Non sono convinto che l'affermazione di carattere generale della Corte, secondo cui l'oggetto di detta convenzione «può essere considerato compreso nella salvaguardia della proprietà industriale e commerciale ai sensi dell'art. 36», vada applicata nel contesto molto più limitato delle indicazioni di origine geografica semplici, tanto più che le denominazioni d'origine rientrano attualmente nell'ambito di applicazione del regolamento e sono da questo tutelate a livello comunitario.
54. Concludo pertanto nel senso che una disposizione nazionale quale l'art. 127, n. 1, del Markengesetz non rientra nella deroga relativa ai provvedimenti intesi a tutelare la proprietà industriale e commerciale ai sensi dell'art. 36 del Trattato.
Giustificazione per motivi connessi ad esigenze imperative
55. Sebbene sembri pacifico che l'esigenza di tutelare i produttori contro la concorrenza sleale ed i consumatori contro le indicazioni ingannevoli quanto all'origine dei prodotti potrebbe costituire una giustificazione per motivi d'ordine pubblico ai sensi dell'art. 36 , nella giurisprudenza successiva la Corte ha precisato che l'art. 36, poiché stabiliva un'eccezione al principio fondamentale sancito dal Trattato all'art. 30, andava interpretato restrittivamente e le deroghe elencate in detto articolo, quali la tutela dei consumatori e la lealtà dei negozi commerciali, non potevano essere estese a casi diversi da quelli ivi tassativamente previsti . La giustificazione della normativa nazionale controversa determinata dall'esigenza di tutelare i consumatori va quindi ricercata altrove.
56. Poiché la normativa nazionale è espressamente intesa ad essere applicata indiscriminatamente ai prodotti nazionali e a quelli importati, la restrizione alla libera circolazione delle merci all'interno della Comunità ch'essa comporta può essere giustificata in linea di principio in base alla formula enunciata dalla Corte nella sentenza Cassis de Dijon , vale a dire per rispondere a motivi imperativi attinenti, in particolare, alla protezione contro la concorrenza sleale ed alla difesa dei consumatori, sempreché la legislazione sia proporzionata all'obiettivo che si prefigge.
57. Nell'ordinanza di rinvio il Bundesgerichtshof sottolinea che l'art. 127, n. 1, della legge sui marchi costituisce una norma del diritto della concorrenza; il governo tedesco insiste sul fatto ch'essa è fondata sulla tutela dei consumatori. Tale aspetto della normativa traspare chiaramente non soltanto dal suo contenuto ma anche dal fatto che, conformemente al combinato disposto degli artt. 128, n. 1, della legge sui marchi e 13, n. 2, dell'UWG, le associazioni di consumatori possono denunciare la violazione dell'art. 127 n. 1, e dal fatto che l'art. 3 dell'UWG - che l'art. 127, n. 1 della legge sui marchi sembra volto ad integrare, se non a sostituire, nel settore delle indicazioni d'origine - è stato spesso considerato dalla Corte come una disposizione volta alla tutela dei consumatori .
58. In ogni caso, dalla stessa giurisprudenza Cassis de Dijon emerge che le due nozioni di tutela dei consumatori e lealtà dei negozi commerciali sono intimamente connesse: in detta sentenza la Corte ha dichiarato che la fissazione imperativa del contenuto minimo di alcool non poteva essere considerata come una garanzia sostanziale della lealtà dei negozi commerciali , dal momento che era facile garantire l'adeguata informazione dell'acquirente sull'imballo dei prodotti . Per loro natura, spesso i due motivi di giustificazione sussisteranno contemporaneamente ; il duplice obiettivo della protezione dei consumatori e della tutela dei produttori è peraltro alla base del regolamento n. 2081/92 .
59. Dalla giurisprudenza della Corte emerge con chiarezza che un rischio di inganno dei consumatori può prevalere sulle esigenze della libera circolazione delle merci e quindi giustificare ostacoli agli scambi solo qualora sia sufficientemente grave e che, per valutare la portata di tale rischio, occorre prendere in considerazione l'aspettativa presunta di un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto .
60. Pertanto, se il consumatore medio, così definito, di un determinato prodotto commercializzato con un'indicazione di origine geografica semplice non stabilisce alcun nesso tra le caratteristiche del prodotto che l'inducono all'acquisto e l'indicazione d'origine, allora quest'ultima non può influenzarne la scelta, egli non può essere ragionevolmente considerato come indotto in errore ed il divieto di commercializzare il prodotto con detta indicazione, apparentemente al fine di tutelare i consumatori, costituirebbe palesemente un mezzo sproporzionato e non adeguato allo scopo.
61. Dalle cifre indicate nell'ordinanza di rinvio (tratte dall'indagine demoscopica su cui l'Oberlandesgericht di Karlsruhe ha basato la sua sentenza) risulta che, anche se quasi l'81% dei consumatori abituali di birra conosceva la località di Warstein, solo l'8% dei consumatori che bevevano birra, anche occasionalmente o raramente, vi attribuiva importanza ai fini dell'acquisto.
62. Nell'ordinanza di rinvio il Bundesgerichtshof rileva che la tutela di un'indicazione d'origine in forza dell'art. 127, n. 1, della legge sui marchi non è subordinata alla circostanza che la denominazione d'origine sia nota in quanto tale, ma semplicemente al fatto che la località indicata non possa essere chiaramente esclusa come luogo di produzione. Secondo tale interpretazione, è inutile chiedersi se l'esistenza di una località denominata Warstein costituisca un elemento significativo ai fini della decisione del consumatore medio di acquistare birra Warsteiner: non si tiene conto della questione se esista realmente il rischio che il consumatore sia indotto in errore in merito all'origine geografica del prodotto.
63. Orbene, se il consumatore medio non è indotto in errore, è difficile capire quale tipo di interesse pubblico sia tutelato dalla restrizione all'uso dell'indicazione d'origine. E' impossibile conciliare una restrizione del genere con il criterio del consumatore medio, che la Corte, come ho già detto, ha stabilito quale criterio per il giudizio sulla legittimità in tale contesto degli ostacoli alla libera circolazione delle merci. In altri termini, in siffatte condizioni è palesemente sproporzionato vietare la commercializzazione di un prodotto con un'indicazione d'origine. Pertanto, concludo nel senso che, per i suddetti motivi, l'art. 127, n. 1, della legge sui marchi, come interpretato dal Bundesgerichtshof, costituisce una restrizione ingiustificata alla libera circolazione delle merci garantita dall'art. 30, in quanto avrebbe l'effetto di tutelare denominazioni d'origine geografica semplici e quindi di restringere potenzialmente il commercio intracomunitario anche in mancanza di un effettivo rischio di confusione per i consumatori. Sarebbe tuttavia compatibile con l'art. 30, in quanto giustificato per motivi attinenti alla tutela dei consumatori, qualora fosse interpretato dal giudice a quo nel senso che esige l'esistenza di un rischio sufficientemente grave per il consumatore medio, quale definito dalla Corte, di essere indotto in errore in merito all'origine geografica.
64. Tale impostazione garantisce inoltre che la legittimità della normativa nazionale venga valutata in base agli stessi criteri applicati per accertarne la compatibilità con la direttiva 79/112 concernente l'etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari , poiché lo stesso criterio del consumatore medio, quale definito dal diritto comunitario, troverà applicazione nel caso di detta direttiva: dalla giurisprudenza della Corte risulta chiaramente che tale criterio si applica per stabilire in quale misura una denominazione, un marchio o un'indicazione pubblicitaria induca in errore ai sensi delle norme del Trattato o del diritto comunitario.
65. La situazione, tuttavia, è leggermente diversa per quanto riguarda la direttiva 84/450 sulla pubblicità ingannevole ; si tratta di una direttiva che fissa criteri minimi e che non si oppone al mantenimento o all'adozione da parte degli Stati membri di disposizioni che abbiano lo scopo di garantire una più ampia tutela dei consumatori, delle persone che esercitano un'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, nonché del pubblico in generale . La direttiva stessa, pertanto, non si opporrebbe ad una disposizione nazionale come l'art. 127, n. 1, del Markengesetz, quale interpretata dal Bundesgerichtshof. Siffatta disposizione, tuttavia, come ho già osservato, dovrà essere compatibile con i principi enunciati dalla Corte nel contesto dell'art. 30 : il risultato sarà quindi lo stesso.
Conclusione
66. Ritengo pertanto che la questione deferita dal Bundesgerichtshof vada risolta come segue:
1) Il regolamento (CEE) del Consiglio 14 luglio 1992, n. 2081, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari non osta all'applicazione di una normativa nazionale che vieta l'uso ingannevole di una denominazione di origine geografica semplice, ossia di un'indicazione in ordine alla quale non esiste alcun nesso tra le caratteristiche del prodotto e la sua origine geografica.
2) Detta normativa nazionale sarà in contrasto con l'art. 30 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 28 CE) qualora abbia un effetto, in atto o in potenza, sul commercio tra Stati membri e sia interpretata dal giudice nazionale nel senso che vieta l'uso di una denominazione di origine geografica semplice quando non sia tale da indurre in errore il consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto.
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