Conclusioni dell avvocato generale
1 La direttiva del Consiglio 95/21/CE relativa all'attuazione di norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo, per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri (controllo dello Stato di approdo) (1), è stata adottata il 19 giugno 1995. Il suo articolo 20, n. 1, stabilisce: «Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 giugno 1996 e ne informano immediatamente la Commissione».
2 Il 16 gennaio 1997, la Commissione, non avendo ricevuto dall'Italia informazione alcuna in merito all'attuazione di tale direttiva, ha posto il Governo italiano in condizione di presentare le sue osservazioni conformemente all'articolo 169 del Trattato CE (divenuto art. 226 CE).
3 Con risposta in data 30 aprile 1997, il Governo italiano ha informato la Commissione che la direttiva 95/21 era stata inserita nell'allegato D del disegno di legge comunitaria 1995-1996.
4 Il 24 novembre 1997, la Commissione, constatando che non era stata adottata alcuna misura per l'attuazione della direttiva, ha inviato al Governo italiano un parere motivato ex art. 169 del Trattato CE, invitandolo a provvedere a detta attuazione entro due mesi.
5 Il 13 febbraio 1998 le autorità italiane hanno inviato alla Commissione un progetto di regolamento recante attuazione della direttiva; il 26 maggio 1998 le hanno comunicato che il 24 aprile 1998 era stata adottata la legge n. 128 (2). La direttiva 95/21 era inserita nell'allegato D di tale legge, in un elenco di direttive che dovevano ancora ricevere attuazione tramite regolamento ministeriale.
6 Il 12 agosto 1998 la Commissione ha presentato il ricorso alla base della presente causa, chiedendo alla Corte di dichiarare che la Repubblica italiana, non adottando le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 95/21, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza di tale direttiva e del Trattato CE, e di condannare la stessa alle spese del procedimento.
7 Nel suo controricorso, il Governo italiano sostiene che gli obblighi derivanti dal Memorandum d'intesa sul controllo dello Stato di approdo firmato a Parigi il 26 gennaio 1982 e dalle relative risoluzioni dell'Organizzazione Marittima Internazionale, sostanzialmente ripresi dalla direttiva, sono stati adempiuti in Italia tramite una serie di circolari del ministero della Marina mercantile e del ministero dei Trasporti e della Navigazione che risalgono al periodo compreso tra il 1977 e il 1998. Esso fa anche presente che è in avanzata fase di approvazione lo schema di regolamento recante attuazione della direttiva 95/21.
8 Quanto alle circolari citate e prodotte dal Governo italiano, secondo una giurisprudenza costante della Corte semplici prassi amministrative, per natura modificabili a piacimento dell'amministrazione e prive di adeguata pubblicità, non possono essere considerate valido adempimento degli obblighi imposti dal Trattato (3). Le circolari in questione ricadono in tale categoria e non possono pertanto essere invocate dal Governo italiano a propria difesa.
9 Quanto al progetto di regolamento recante attuazione della direttiva 95/21 e al fatto che questa si trovi inserita nell'allegato D della legge 24 aprile 1998, n. 128, sempre secondo una giurisprudenza costante della Corte l'esistenza di un inadempimento deve essere valutata in relazione alla situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato. (4) Così, anche ove detti provvedimenti dovessero costituire attuazione della direttiva e a prescindere dalla misura di tale attuazione, essi non potrebbero venir presi in considerazione nella presente causa.
Conclusioni
10 Pertanto, propongo che la Corte:
1) dichiari che la Repubblica italiana, non adottando le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 19 giugno 1995, 95/21/CE, relativa all'attuazione di norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo, per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati Membri (controllo dello Stato di approdo), è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza di detta direttiva e del Trattato CE;
2) condanni la Repubblica italiana alle spese del procedimento.
(1) - GU 1995 L 157, p. 1.
(2) - Cosiddetta «legge comunitaria 1995-1997», Supplemento ordinario GURI n. 88 del 7 maggio 1998.
(3) - V., nel periodo più recente, causa C-316/96, Commissione/Italia, Racc. 1997 pag. I-7231, punto 16 della sentenza.
(4) - Ibid., punto 14.
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