Conclusioni dell avvocato generale
1 Col presente ricorso, proposto ai sensi dell'art. 169 del Trattato CE, la Commissione chiede alla Corte di giustizia di dichiarare che, non avendo adottato o comunicato entro i termini prescritti le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 ottobre 1994, 94/47/CE, concernente la tutela dell'acquirente per taluni aspetti dei contratti relativi all'acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili (1), il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi impostigli dal Trattato.
2 L'art. 12 della direttiva dispone in effetti che gli Stati membri adegueranno il loro diritto interno alle disposizioni della medesima entro il 30 aprile 1997, e che ne informeranno immediatamente la Commissione.
3 In fase precontenziosa, la Commissione aveva inviato al governo belga, in data 9 settembre 1997, una lettera di messa in mora. Non avendo ricevuto risposta, essa inoltrò in data 19 febbraio 1999 un parere motivato a tale governo, invitandolo ad emanare i necessari provvedimenti di trasposizione della direttiva.
4 In risposta al parere motivato, il governo belga informava la Commissione, con lettera 20 aprile 1998, che, pur con un certo ritardo, il Consiglio dei ministri aveva varato un progetto di legge, che, una volta convertito in legge, sarebbe stato trasmesso alla Commissione.
5 Non constatando, alla data 17 agosto 1998, che si fosse data attuazione alla suddetta direttiva, la Commissione ha proposto il presente ricorso dinanzi alla Corte.
6 Nelle sue allegazioni, il governo belga ha assicurato che il progetto di legge traspositivo della direttiva è stato presentato alla Camera dei rappresentanti il 18 agosto 1998, e che sarà approvato prima possibile.
7 Risultando palese l'inadempimento di cui la Commissione fa carico al Regno del Belgio, occorre accogliere il ricorso, nonché condannare la convenuta alle spese di causa (art. 69, secondo comma, del regolamento di procedura).
Conclusione
8 Pertanto, propongo alla Corte di giustizia di accogliere il presente ricorso e di dichiarare quanto segue:
1) Non avendo adottato, o comunicato, nei termini prescritti le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 ottobre 1994, 94/47/CE, concernente la tutela dell'acquirente per taluni aspetti dei contratti relativi all'acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi del Trattato CE.
2) Il Regno del Belgio è condannato alle spese.
(1) - GU L 280, pag. 83.
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