Conclusioni dell avvocato generale
1 Con ricorso ai sensi dell'art. 169 del Trattato CE (divenuto art. 226 CE) la Commissione chiede alla Corte di constatare che la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi ad essa derivanti dal Trattato CE e dalla direttiva 93/15/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente l'armonizzazione delle disposizioni relative all'immissione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile (in prosieguo: la «direttiva») (1).
Il quadro normativo
2 L'art. 9 della direttiva stabilisce un regime autorizzatorio per il trasferimento all'interno della Comunità di quegli esplosivi il cui regime essa ha lo scopo di definire. Più in particolare, il n. 3 di detto articolo prevede che l'acquirente, destinatario degli esplosivi, debba ottenere per effettuare il loro trasferimento un'autorizzazione ad hoc da parte dell'autorità competente del luogo di destinazione. Detta autorità verifica che il destinatario sia legalmente abilitato ad acquistare esplosivi e che detenga le licenze o autorizzazioni necessarie. Se l'autorità competente autorizza il trasferimento, «rilascia al destinatario un documento che materializza la licenza di trasferimento contenente tutte le informazioni di cui al paragrafo 7» (art. 9, n. 5).
In assenza di esigenze particolari di sicurezza pubblica uno Stato membro può autorizzare il trasferimento di esplosivi nel suo territorio o in una parte di esso senza informazione preventiva. In tal caso l'autorità competente del luogo di destinazione «rilascia una licenza di trasferimento valida per una durata determinata» (art. 9, n. 6).
3 Un regime autorizzatorio è altresì stabilito per il trasferimento di munizioni da uno Stato membro ad un altro (art. 10 e ss.). L'autorizzazione in tale caso viene rilasciata dallo Stato membro in cui si trovano le munizioni in questione.
Il n. 3 di detto articolo stabilisce che ogni Stato membro «può concedere agli armaioli il diritto di effettuare trasferimenti di munizioni dal suo territorio verso un armaiolo stabilito in un altro Stato membro senza l'autorizzazione preventiva prevista». A tal fine lo Stato «rilascia un'autorizzazione che è valida per un periodo di tre anni, e che può essere sospesa o annullata in qualsiasi momento con decisione motivata». Il n. 4 di detto articolo prevede, inoltre, che ogni Stato membro «comunica agli Stati membri un elenco di munizioni il cui trasferimento nel suo territorio può essere autorizzato senza il suo accordo preventivo».
4 L'art. 11 della direttiva stabilisce che in deroga agli artt. 9 e 10 ogni Stato membro «nel caso di minacce gravi o di pregiudizi alla sicurezza pubblica a seguito della detenzione o dell'uso illeciti di esplosivi o di munizioni (...) può prendere qualsiasi misura necessaria in materia di trasferimento di esplosivi o di munizioni per prevenire detta detenzione o detto uso illeciti».
Ai sensi dell'art. 12 della direttiva gli Stati membri sono tenuti ad istituire delle «reti di scambio delle informazioni per la messa in applicazione» della direttiva (2).
L'art. 13 della direttiva prevede poi che le questioni relative all'applicazione della stessa vengano esaminate da un comitato consultivo, che assiste la Commissione, composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.
Fatto e procedura
5 Le disposizioni contenute negli artt. 9, 10, 11, 12, 13 e 14 della direttiva andavano adottate dagli Stati membri, e comunicate alla Commissione, anteriormente al 30 settembre 1993 (art. 19 della direttiva).
Decorso detto termine e in assenza di qualsiasi comunicazione da parte del governo francese, la Commissione inviava a questo governo, in data 13 aprile 1994, una lettera di messa in mora contestandogli l'inadempimento dell'obbligo di adottare le disposizioni di attuazione della direttiva e chiedendo informazioni al riguardo.
Il governo francese rispondeva con lettera del 4 luglio 1994, asserendo che un decreto di trasposizione riguardante gli esplosivi per uso civile sarebbe stato pubblicato nell'autunno 1995.
In data 26 novembre 1996 il governo francese inviava alla Commissione il testo del decreto n. 96-1046 del 26 novembre 1996 (3), con il quale venivano recepite le disposizioni della direttiva relative all'immissione sul mercato, al controllo di conformità, alla marcatura CE degli esplosivi e alle sanzioni applicabili in caso di inosservanza delle regole sulla marcatura.
La Commissione considerava però che con detto decreto non fossero state recepite altre disposizioni della direttiva, e segnatamente quelle relative al trasferimento di esplosivi e di munizioni nella Comunità (artt. 9, 10 e 11), nonché quelle concernenti gli obblighi di informazione (artt. 12 e 14).
La Commissione, pertanto, non essendo stata informata dalle autorità francesi del recepimento di queste altre disposizioni, il 30 aprile 1997 adottava un parere motivato ai sensi dell'art. 169 del Trattato CE e lo comunicava alle dette autorità.
6 In assenza di risposta, la Commissione adiva la Corte con il presente ricorso chiedendole di constatare che la Repubblica francese, non avendo posto in essere entro i termini prescritti le misure necessarie per conformarsi agli artt. 9, 10, 11, 12 e 14 della direttiva, era venuta meno agli obblighi che le derivavano dal Trattato CE.
Argomentazioni delle parti
7 Il governo francese contesta le conclusioni della Commissione facendo valere, da una parte, per quanto concerne le munizioni, l'avvenuta trasposizione delle pertinenti disposizioni della direttiva e, dall'altra, riguardo agli esplosivi, l'esistenza di difficoltà oggettive che avrebbero ostacolato l'attuazione delle disposizioni contenute nel citato art. 9 della direttiva.
Riguardo al primo profilo, esso fa valere che le disposizioni dell'art. 10 della direttiva concernenti il trasferimento di munizioni sarebbero state trasposte in diritto interno mediante il titolo V del decreto n. 95-589, del 6 maggio 1995, (segnatamente mediante gli artt. 92, 93 e 94 della sezione 2 del titolo V) (4), relativo all'applicazione del decreto del 18 aprile 1939, che stabilisce il regime dei materiali da guerra, armi e munizioni. L'art. 95 del decreto n. 95-589 rinvia ad un regolamento di esecuzione la determinazione delle condizioni per il rilascio delle autorizzazioni preventive e delle relative deroghe.
In conformità a quanto previsto nell'art. 12 della direttiva, l'art. 101 del decreto n. 95-589 stabilisce che il Ministro delle Dogane, allorché verrà adottato il regolamento di esecuzione di cui sopra, dovrà trasmettere ad ogni Stato membro interessato le informazioni riguardanti l'applicazione degli artt. 9 e 10 della direttiva.
Il governo francese ha depositato con il primo atto difensivo il testo del progetto del predetto regolamento di esecuzione ed ha poi dichiarato, nel corso dell'udienza orale, che tale progetto, adottato dal governo il 25 maggio 1999, è stato pubblicato sul Journal officiel del 4 giugno ed è applicabile a partire dal 15 giugno 1999.
La trasposizione dell'art. 11 della direttiva sarebbe stata, invece, assicurata, secondo il governo francese, dall'art. 80 del decreto n. 95-589, il quale conferisce al Ministro responsabile delle dogane il potere di prendere tutte le misure necessarie in caso di minacce gravi o di pregiudizi all'ordine pubblico provocati dalla detenzione o dall'uso illeciti di esplosivi o di munizioni.
8 Per quanto concerne le misure di attuazione relative al trasferimento degli esplosivi, il governo francese non contesta il fatto di non aver recepito le disposizioni di cui agli artt. 9 e 11 della direttiva. Esso fa valere, invece, di avere incontrato difficoltà oggettive nella trasposizione delle disposizioni contenute nell'art. 9. Più in particolare, quel governo sottolinea l'inutilità e la natura provvisoria della trasposizione dell'art. 9 non accompagnata dall'adozione di un documento armonizzato valido quale autorizzazione al trasferimento. Allo stato, infatti, in caso di trasferimento di esplosivi verso la Francia, l'autorizzazione rilasciata da questo paese potrebbe essere non riconosciuta idonea dalle autorità di un altro Stato membro, ciò anche perché la forma giuridica del documento sarebbe oggi notevolmente diversa da Stato a Stato. Il governo francese fa presente che, in caso di trasferimento dalla Francia verso un altro Stato membro, in assenza di trasposizione da parte di tutti gli Stati obbligati (causata, secondo il governo francese, dalle predette difficoltà oggettive) il sistema previsto dalla direttiva non sarebbe attualmente in grado di funzionare e che per realizzare gli scopi della direttiva la Commissione dovrebbe adottare una decisione che renda obbligatorio un documento armonizzato di autorizzazione.
Il governo francese fa valere di non essere rimasto inattivo di fronte alle difficoltà sopra evidenziate. La delegazione francese, infatti, in due riunioni del comitato consultivo istituito in base all'art. 13 della direttiva, rispettivamente in data 6 dicembre 1996 e 23 aprile 1998, ha proposto che venisse adottato un documento armonizzato per il trasferimento degli esplosivi. Dal verbale della riunione dell'aprile 1998 risulterebbe che un progetto di documento armonizzato dovrebbe essere sottoposto a votazione in seno al comitato e costituire poi oggetto di un'apposita decisione della Commissione. Lo stesso governo sottolinea che, fino ad oggi, non avrebbe avuto luogo né la votazione del comitato né la decisione della Commissione.
Secondo il governo francese, pertanto, il mancato recepimento della direttiva per quanto riguarda il trasferimento degli esplosivi sarebbe dovuto al difetto di chiarezza e precisione delle sue disposizioni. Questa lacuna sarebbe addebitabile in larga misura alla Commissione, la quale non avrebbe, sino ad oggi, adottato le misure di applicazione cui farebbe riferimento l'art. 13, circostanza, questa, che risulterebbe anche dal citato verbale del comitato.
9 La Commissione, invece, contesta che un siffatto obbligo sia rinvenibile nella direttiva. L'art. 9, infatti, non richiederebbe in alcun modo l'adozione di un documento armonizzato comprendente la licenza di trasferimento, né subordinerebbe l'obbligo di dare attuazione alla disposizione de qua ad una tale condizione.
La Commissione, inoltre, sostiene, contrariamente a quanto affermato dal governo francese, che le disposizioni della direttiva sarebbero sufficientemente precise e che, in ogni caso, anche ove non lo fossero, tale circostanza non potrebbe giustificare la mancata osservanza da parte di uno Stato membro degli obblighi che gli derivano dal Trattato. La Commissione aggiunge che gli eventuali ritardi degli altri Stati membri nella trasposizione della direttiva non potrebbero essere invocati da uno Stato membro per giustificare il proprio inadempimento.
10 Per quanto concerne le disposizioni della direttiva riguardanti le munizioni, la Commissione sottolinea innanzitutto che il decreto n. 95-589 del 6 maggio 1995 non le è stato mai notificato, che ne avrebbe avuto conoscenza solo nel corso della procedura contenziosa e che ciò comporterebbe violazione dell'obbligo di comunicazione di cui all'art. 19 della direttiva. La Commissione, inoltre, nel corso della procedura orale ha fatto presente che non le era stato ancora formalmente notificato il regolamento di esecuzione del predetto decreto.
In sostanza, secondo la Commissione sarebbe fuori discussione quanto meno il fatto che, allo scadere del termine fissato dal parere motivato, la Francia non aveva ancora completato la trasposizione delle disposizioni riguardanti le munizioni, e in particolare di quelle di cui agli artt. 10 e 12 della direttiva.
Sulla sussistenza dell'inadempimento
11 Si premette che resta fuori dalla presente controversia l'addebito relativo alla mancata trasposizione dell'art. 14 della direttiva concernente le informazioni relative alle imprese del settore degli esplosivi che possiedono una licenza o un'autorizzazione: ciò perché, a seguito della comunicazione da parte del governo francese del decreto di recepimento del 10 febbraio 1998 (JORF 14 marzo 1998, pag. 3837), la Commissione ha rinunciato, nella memoria di controreplica, a questo capo del suo ricorso (5).
12 L'inadempimento addebitato alla Repubblica francese, che tuttora è oggetto di controversia e sul quale quindi la Corte dovrà pronunciarsi, comprende essenzialmente due aspetti: la mancata trasposizione, da una parte, delle disposizioni della direttiva riguardanti il trasferimento degli esplosivi (artt. 9, 11 e 12) e, dall'altra, delle disposizioni riguardanti il trasferimento di munizioni (artt. 10, 11 e 12).
Sulla mancata trasposizione delle disposizioni relative al trasferimento degli esplosivi
13 Per quanto concerne il primo aspetto, dico subito che le argomentazioni prospettate dal governo francese a giustificazione del mancato recepimento delle disposizioni della direttiva non possono essere condivise.
Occorre infatti considerare che la circostanza che la direttiva non sarebbe sufficientemente precisa non avendo la Commissione addottato le relative misure di applicazione, riconducibili in buona sostanza all'imposizione di un documento armonizzato per il rilascio delle autorizzazioni, non può far venir meno l'obbligo di recepire la direttiva e di provvedere in tal senso entro il termine all'uopo fissato.
Al riguardo si osserva innanzitutto che l'adozione di un documento armonizzato non figura in alcun punto della direttiva. La circostanza che in seno al comitato consultivo sia stata più volte sottolineata l'esigenza di adottare un tale documento e che la stessa Commissione si sia pronunciata in tal senso non può comportare la sospensione dell'obbligo di dare attuazione all'art. 9 della direttiva. Al riguardo è sufficiente ricordare che, secondo la giurisprudenza della Corte (6), le dichiarazioni figuranti nel verbale di una riunione del Consiglio nella quale è stata adottata una disposizione di diritto derivato non possono essere prese in considerazione per l'interpretazione della disposizione adottata qualora il contenuto di tali dichiarazioni non trovi alcun riscontro nel testo della disposizione di cui trattasi e non abbia pertanto portata giuridica. Secondo la stessa logica, non possono, a maggior ragione, essere prese in considerazione nell'interpretazione delle disposizioni di una direttiva quelle dichiarazioni che figurano nel verbale di un comitato istituito in base alla direttiva stessa.
Va poi considerato che, contrariamente a quanto sembra sostenere il governo francese, non si rinviene nel testo dell'art. 13 alcun accenno al preteso obbligo per la Commissione di adottare un atto siffatto. Questo articolo prevede infatti soltanto l'obbligo generico della Commissione di sottoporre al comitato «un progetto delle misure da prendere» in ordine all'applicazione della direttiva, progetto sul quale il comitato formula il proprio parere, nonché l'obbligo, parimenti generico, della stessa Commissione di adottare misure «immediatamente applicabili».
14 Neppure può essere condivisa l'argomentazione del governo francese secondo la quale la mancata trasposizione dell'art. 9 della direttiva sarebbe comunque giustificata tenuto conto della mancata trasposizione di detta disposizione da parte degli altri Stati membri. Ciò per più considerazioni.
Tale assunto, innanzitutto, non poggia su dati certi. Anzi, dagli atti di causa sembra risultare proprio il contrario. Ed infatti, secondo le dichiarazioni rese dal rappresentante della Commissione nel corso della fase orale, tutti gli altri Stati membri avrebbero recepito nei rispettivi ordinamenti la direttiva, ivi comprese le disposizioni di cui all'art. 9.
In ogni caso, secondo la giurisprudenza costante della Corte, «uno Stato membro non può giustificare l'inadempimento degli obblighi che gli incombono in forza del Trattato adducendo il fatto che anche gli altri Stati membri sarebbero venuti meno e verrebbero meno ai loro obblighi. Infatti, nell'ordinamento giuridico comunitario delineato dal Trattato l'attuazione del diritto comunitario ad opera degli Stati membri non può essere soggetta ad una condizione di reciprocità» (7).
15 Rimane ora da valutare se, in linea generale, possa riconoscersi natura di causa di giustificazione dell'inadempimento contestato alla Francia alla circostanza che questo paese avrebbe incontrato difficoltà di ordine pratico nel trasporre le prescrizioni dell'art. 9.
Questo argomento non ha fondamento. E' sufficiente al riguardo ricordare che la Corte ha più volte affermato che «le difficoltà di ordine pratico rivelatesi in sede di attuazione di un atto comunitario non consentono allo Stato membro di dispensarsi unilateralmente dall'osservanza di propri obblighi» (8).
16 Questi rilievi valgono soprattutto quando la struttura istituzionale della Comunità o la struttura creata dalla normativa in questione offre «allo Stato membro interessato i mezzi per ottenere che si [tengano] nel debito conto gli inconvenienti da esso lamentati, senza intaccare i principi del mercato comune né ledere i legittimi interessi degli altri Stati membri» (9).
Ciò si verifica nel caso di specie, considerato che il comitato consultivo di cui all'art. 13 della direttiva ha appunto la funzione di esaminare le questioni relative all'applicazione della direttiva. E' infatti nell'ambito di tale comitato che si è deciso di adottare un documento armonizzato per facilitare la procedura di cui all'art. 9.
Da questo elemento tuttavia non può trarsi la conseguenza che la disposizione di tale articolo non fosse di per sé chiara e già attuabile all'interno degli ordinamenti nazionali anche senza le dette misure di esecuzione. Ciò del resto è dimostrato dalla circostanza che, fatta eccezione per la Francia, gli Stati membri hanno trasposto nei rispettivi ordinamenti la disposizione de qua.
Occorre, inoltre, osservare che il fatto che la Francia abbia proposto una modifica o un completamento della predetta disposizione mediante l'adozione di un documento armonizzato e che la Commissione si sia impegnata a presentare un progetto in tal senso non può far venir meno, conformemente a quanto la Corte ha affermato nella sentenza Commissione/Belgio del 12 febbraio 1987 (10), il suo inadempimento.
Sul punto conviene altresì ricordare che, secondo la Corte, anche «il fatto che le istituzioni comunitarie procedano a modifiche delle direttive non è sufficiente per dispensare gli Stati membri dall'obbligo di conformarsi alle direttive stesse entro i termini impartiti» (11).
17 Ne deriva che le difficoltà fatte valere dal governo francese non sono tali da giustificare l'inosservanza degli obblighi che ad esso derivano dal diritto comunitario.
Sulla mancata trasposizione delle disposizioni relative al trasferimento delle munizioni
18 Al riguardo occorre innanzitutto ricordare che soltanto nel corso della fase orale il governo francese ha reso noto che il regolamento di esecuzione del decreto n. 95-589 del 6 maggio 1995 (12) è stato adottato in data 25 maggio 1999.
19 Il fatto che tale regolamento possa aver completato l'iter della trasposizione nell'ordinamento nazionale delle disposizioni relative al trasferimento delle munizioni è destinato a rimanere senza influenza sulle sorti della causa. E' infatti il termine fissato nel parere motivato che delimita, anche temporalmente, l'inadempimento dello Stato, sì che l'adempimento tardivo, sia esso avvenuto prima dell'introduzione del ricorso o durante il giudizio, non determina il venir meno dell'interesse all'azione, salvo una rinuncia agli atti da parte della Commissione, che, nella fattispecie, almeno su questo punto, non vi è stata (13).
20 Non rimane, dunque, che constatare che alla scadenza del predetto termine la Repubblica francese non aveva ancora adottato le misure di esecuzione della direttiva che attualmente figurano nel decreto sopra richiamato. Quest'ultimo, le cui disposizioni relative agli artt. 10 e 11 della direttiva erano appunto subordinate quanto alla loro applicazione all'adozione del predetto regolamento, non può essere certamente considerato come un atto normativo idoneo a trasporre in modo completo e preciso tali articoli (14). Questo assunto è in linea con quanto affermato dalla Corte nella sentenza 18 dicembre 1997, Commissione/Belgio (15), secondo cui una normativa nazionale che non contenga nessuna disposizione sostanziale di trasposizione di una direttiva, ma si limiti ad autorizzare un'autorità ad emanarle successivamente, non può essere considerata idonea a trasporre in modo completo e preciso la direttiva.
21 Ma anche nell'ipotesi che la Commissione intendesse rinunciare agli atti in relazione a questo punto, e cioè con riguardo alla mancata trasposizione delle disposizioni relative al trasferimento delle munizioni, rimarebbe comunque provata e non giustificata la mancata trasposizione delle disposizioni relative al trasferimento degli esplosivi. Non vi può essere, quindi, alcun dubbio circa la violazione da parte della Repubblica francese degli obblighi ad essa derivanti dall'art. 189 del Trattato CE (divenuto, a seguito di modifica, art. 249 CE) e dalla direttiva. Infatti, come è noto, la direttiva è obbligatoria per gli Stati in relazione a tutti i risultati che prescrive, senza tuttavia che agli Stati vincolati sia consentito dare attuazione solo ad alcuni di questi risultati (16).
Sulle spese
22 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alla spese se ne è stata fatta domanda. Avendo la Commisssione formulato la domanda, la Repubblica francese va condannata alla spese.
Conclusioni
Alla luce delle osservazioni che precedono suggerisco alla Corte di:
- dichiarare che la Repubblica francese, non avendo adottato entro i termini prescritti le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi agli artt. 9, 10, 11 e 12 della direttiva 93/15/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente l'armonizzazione delle disposizioni relative all'immissione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in virtù del Trattato CE;
- condannare la Repubblica francese alle spese del giudizio.
(1) - GU L 121, pag. 20.
(2) - L'art. 14 della direttiva prevede, inoltre, che gli Stati membri mettano «a disposizione degli altri Stati membri e della Commissione le informazioni aggiornate relative alle imprese del settore degli esplosivi che possiedono una licenza o un'autorizzazione (...)».
(3) - JORF 5 dicembre 1996, pag. 17695.
(4) - JORF 7 maggio 1995, pag. 7458.
(5) - Si precisa che copia del predetto decreto è stata depositata dal governo francese unitamente alla memoria di replica.
(6) - Sentenza 26 febbraio 1991, causa C-292/89, Antonissen (Racc. pag. I-745, punto 18). In senso analogo anche le sentenze 13 febbraio 1996, cause riunite C-197/94 e C-252/94, Bautiaa e Société française maritime (Racc. pag. I-505, punto 47), e 29 maggio 1997, causa C-329/95, VAG Sverige (Racc. pag. I-2675, punto 23).
(7) - Sentenza 9 luglio 1991, causa C-146/89, Commissione/Regno Unito (Racc. pag. I-3533). V. anche la sentenza 26 febbraio 1976, causa 52/75, Commissione/Italia (Racc. pag. 277).
(8) - Sentenza 7 febbraio 1979, causa 128/78, Commissione/Regno Unito (Racc. pag. 419, punto 10). V. anche la sentenza 12 luglio 1990, causa C-236/88, Commissione/Francia (Racc. pag. I-3163, punto 17).
(9) - Sentenza Commission/Regno Unito, citata, punto 10.
(10) - Sentenza 12 febbraio 1987, causa 306/84, Commissione/Belgio (Racc. pag. 675, punto 7).
(11) - Sentenza 1_ giugno 1995, causa C-182/94, Commissione/Italia (Racc. pag. I-1465, punto 6). V. anche la sentenza 12 marzo 1998, causa C-344/96, Commissione/Germania (Racc. pag. I-1165, punto 9).
(12) - Si ricorda che la Commissione ha avuto conoscenza del testo del decreto n. 95-589 soltanto con la prima memoria difensiva del governo francese nella presente causa.
(13) - V. le sentenze 21 giugno 1988, causa 283/86, Commissione/Belgio (Racc. pag. 3271, punto 6), e 17 settembre 1987, causa 291/84, Commissione/Paesi Bassi (Racc. pag. 3483). La Corte ha altresì dichiarato che ove vi sia una adempimento tardivo sussiste comunque l'«interesse alla prosecuzione del giudizio onde stabilire il fondamento dell'eventuale responsabilità dello Stato membro, in conseguenza dell'inadempimento, nei confronti di altri Stati membri, della Comunità o di singoli» (sentenza 18 gennaio 1990, causa C-287/87, Commissione/Grecia, Racc. pag. I-125).
(14) - Anche l'art. 80 del decreto sopra citato, che ha recepito l'art. 11 della direttiva, pur non apparendo formalmente subordinato all'adozione di un regolamento di esecuzione, assume una valenza pratica soltanto nel momento in cui le disposizioni di cui all'art. 10 diventeranno operative.
(15) - Sentenza 18 dicembre 1997, causa C-263/96, Commissione/Belgio (Racc. pag. I-7453, punto 26). V. anche la sentenza 28 febbraio 1991, causa C-131/88, Commissione/Germania (Racc. pag. I-825).
(16) - V. le mie conclusioni presentate 1_ ottobre 1998 nella causa C-409/97, Commissione/Lussemburgo (non ancora pubblicate nella Raccolta).
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