Conclusioni dell avvocato generale
1. La presente causa ha ad oggetto la classificazione doganale di circuiti elettronici, indistintamente definiti come schede di rete (network card), pannelli o adattatori, destinati ad essere installati in personal computer (in prosieguo: «PC») in modo da permettere a questi ultimi di scambiare informazioni o dati con altri elaboratori elettronici - PC o file server - attraverso una rete locale di computer (denominata local area network, in prosieguo: la «rete LAN») della quale fanno tutti parte. In prosieguo farò riferimento ad essi come «schede di rete».
2. All'interno della Comunità le merci sono classificate ai fini doganali conformemente alla nomenclatura nominata (in prosieguo: il «NC») , basato sul sistema armonizzato (in prosieguo: il «SA») a livello mondiale , che essa ricalca in maniera identica per quanto riguarda le voci e sottovoci composte di sei cifre, tenendo presente che la nomenclatura combinata presenta sottoripartizioni specifiche costituite dalla settima e dall'ottava cifra. Poiché la NC e il SA fanno riferimento ai computer come «macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione», adopererò la stessa espressione oppure l'abbreviazione inglese «macchine ADP» (automatic data-processing).
3. Le merci controverse nel procedimento a quo sono state importate tra il 1990 e il 1995. Durante questo periodo, i titoli delle voci 8471, 8473 e 8517 della NC e del SA erano redatti nel seguente modo:
8471 macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e loro unità; lettori magnetici ed ottici, macchine per l'inserimento di informazioni su supporto in forma codificata e macchine per l'elaborazione di queste informazioni, non nominate né comprese altrove;
8473 parti ed accessori (diversi dai cofanetti, dagli involucri e simili) riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine ed apparecchi delle voci da 8469 a 8472;
8517 apparecchi elettrici per la telefonia o la telegrafia su filo, compresi gli apparecchi per la telecomunicazione a corrente portante.
4. Le voci 8471 e 8473 rientrano nel capitolo 84 della NC. Stando alla nota 5 B relativa a questo capitolo, le unità di macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione che si presentano in forma di sistemi possono considerarsi far parte del sistema completo, escludendo tuttavia dalla voce 8471 le macchine incorporanti una macchina ADP che esercitano una specifica funzione, le quali sono da classificare nella voce corrispondente a questa funzione o, in difetto, in una voce residua.
5. Il problema che viene prospettato nella presente controversia è in sostanza quello se, all'epoca dei fatti rilevanti, le schede di rete andassero classificate nelle voci 8471 o 8473 della NC, quali unità, parti o accessori di macchine ADP, oppure nella voce 8517, quali macchine che esercitano una funzione specifica, in particolare quella della telegrafia.
6. Successivamente alle importazioni controverse nel procedimento a quo, il regolamento 1165/95 ha classificato nella voce NC 8517 le merci, apparentemente corrispondenti a quelle controverse nel caso di specie, descritte come segue:
«Scheda destinata ad essere inserita negli elaboratori digitali (AT), collegati via cavo in modo da consentire lo scambio di dati codificati attraverso una rete locale senza utilizzare il modem.
Con detta scheda l'elaboratore può funzionare da unità di entrata ed uscita per un altro elaboratore o per un'unità centrale.
(...)».
Fatti e procedimento a quo
7. Risulta dall'ordinanza di rinvio che la Peacock AG (in prosieguo: la «ricorrente nel procedimento a quo»), società tedesca, importava tra il luglio 1990 e il maggio 1995 ingenti quantitativi di schede di rete provenienti dagli Stati Uniti d'America e da altri paesi terzi, dichiarandoli in dogana nella sottovoce 8473 3000 della NC, quali «circuiti elettronici, utilizzabili esclusivamente come parti di elaboratori elettronici rientranti nella voce 8471 (schede)» . Nel 1993 pervenivano alla ricorrente nel procedimento a quo e a due sue controllate comunicazioni doganali vincolanti emesse dalle amministrazioni doganali danese, olandese e britannica, ai cui termini queste schede di rete dovevano essere classificate nella voce 8473 della NC.
8. Lo Hauptzollamt (Ufficio doganale principale) di Paderborn (in prosieguo: il «resistente nel procedimento a quo») inviava loro susseguenti comunicazioni di rettifica, ingiungendo il pagamento dei dazi aggiuntivi che avrebbero dovuto essere versati se le merci fossero state correttamente classificate nella voce NC 8517. La ricorrente nel procedimento a quo presentava opposizione tanto avverso queste due comunicazioni di rettifica quanto avverso le dichiarazioni di regolarizzazione effettuate in conformità di queste ultime. Con provvedimento in data 11 settembre 1995, il resistente nel procedimento a quo respingeva le opposizioni in quanto infondate e confermava che le schede di rete andavano classificate nella voce 8517. La ricorrente nel procedimento a quo impugnava tale provvedimento dinanzi al Finanzgericht di Düsseldorf, giudice competente in materia tributaria. Quest'ultimo, pur essendo propenso ad accogliere il ricorso, ha chiesto alla Corte di pronunciarsi sulla seguente questione pregiudiziale:
«Se la nota 5 B del capitolo 84 della Nomenclatura combinata, nella versione in vigore dal 1990 al 1995, sia da interpretare nel senso che la trasmissione di dati, attuabile attraverso schede per rete quali quelle dettagliatamente descritte nella motivazione del presente atto, sia da considerare non già una funzione specifica, ma un'elaborazione dell'informazione, di modo che tali merci devono classificarsi nella voce 8473».
9. Il giudice nazionale non ha prospettato una questione di validità del regolamento n. 1165/95, entrato in vigore dopo le importazioni controverse nel procedimento a quo, ma ha tuttavia fatto rilevare come una sentenza in forza della quale le schede di rete andassero classificate nella voce 8473 comporterebbe indirettamente l'invalidità di tale regolamento, nei limiti in cui esso le ha classificate in una diversa voce.
Contesto ampliato
10. Preliminarmente all'esame circostanziato delle considerazioni che consentiranno di fornire una risposta al giudice nazionale, ritengo utile esporre alcuni aspetti del più ampio contesto a cui la presente controversia è riferibile, e di cui costituisce solo un piccolo aspetto.
11. Le reti locali, o reti LAN, sono apparse in tempi relativamente recenti nella tecnologia informatica. esse hanno sostituito sistemi precedenti nei quali terminali sprovvisti di qualsiasi autonomia di elaborazione dell'informazione potevano avere accesso a distanza ad un macroelaboratore centrale, che effettuava tutte le operazioni di elaborazioni dei dati. Una rete locale collega un certo numero di PC capaci di elaborare l'informazione in maniera autonoma con altre macchine ADP, compresi i file server e i macroelaboratori più potenti, e con accessori periferici, come le stampanti, in modo tale che i dati possano essere scambiati tra le varie parti dei sistemi e che, quanto meno nei «network ripartiti», ogni macchina ADP nell'ambito della rete LAN può, entro certi limiti, fare uso della capacità di elaborazione di altre componenti. Sebbene le macchine ADP possano essere di tipo analogico o di tipo digitale, i tipi della rete LAN di cui trattasi nel caso di specie sono basati su tecnologia digitale e i dati sono trasferiti secondo questa tecnologia. Le reti LAN sono generalmente circoscritte ad una zona riservata, come ad esempio un complesso di uffici, anche se possono essere coperte zone più vaste mediante reti denominate WAN (wide area networks) e MAN (metropolitan area networks), che si avvalgono della medesima tecnologia.
12. La tecnologia delle telecomunicazioni si è inoltre notevolmente evoluta nel corso degli ultimi anni e, al giorno d'oggi, la trasmissione per reti telefoniche avviene sovente in forma digitale, anche se occorre operare una conversione, a ciascuna estremità di una comunicazione telefonica vocale, dalla forma analogica verso la forma digitale e viceversa. Per comunicare sulla rete telefonica, ad esempio via internet, o per scambiare posta elettronica, le macchine ADP digitali necessitano di un modem (modulator-demodulator), il quale converte i segnali dalla forma digitale verso quella analogica e viceversa. Con decorrenza dal 1° gennaio 1996, il tenore della voce 8517 della NC è stato ampliato in modo da includervi un riferimento agli apparecchi per la telecomunicazione destinati ai sistemi di linea digitale.
13. Lo sviluppo delle reti locali e la convergenza della tecnologia impiegata per la trasmissione di dati informatici e della tecnologia telefonica hanno dato causa ad incertezze in ordine al punto se occorra distinguere tra i due tipi di sistema. Tale distinzione ha un'evidente rilevanza ai fini della classificazione doganale, la quale riveste a sua volta una certa importanza economica, poiché le aliquote dei dazi doganali riscossi sulle importazioni nella Comunità erano generalmente più elevate, nel corso degli anni considerati nel presente procedimento, per le merci classificate nella voce 8517 che non per quelle classificate nelle voci 8471 o 8473.
14. Riferirò alcuni esempi, tra vari altri, che dimostrano il grado di incertezza che pervade questo settore.
15. Fino al 1992 le autorità doganali degli Stati Uniti hanno classificato gli apparecchi LAN nella voce 8517 del SA e, successivamente, nella voce 8471; il Canada ne ha seguito l'esempio nel 1995, in seguito ai negoziati condotti in vista dell'istituzione della North American Free Trade Association (NAFTA). All'inizio degli anni '90, le autorità doganali di vari Stati membri della Comunità hanno emesso, in riferimento alla classificazione di articoli rientranti negli apparecchi LAN, comunicazioni tariffarie vincolanti tra loro incompatibili, classificando tali articoli in modo disparato nelle voci 8471, 8473 e 8517. Allorché il comitato del codice doganale ha preso in esame la proposta di regolamento n. 1165/95, non ha emesso alcun parere circa la classificazione delle schede di rete, a quanto sembra, perché non si era potuta raggiungere la maggioranza richiesta.
Altre controversie
16. La presente controversia rientra in una serie considerevole di controversie, sulle quali vari organi giurisdizionali o paragiurisdizionali sono stati chiamati a pronunciarsi.
17. Ad esempio, sia la Corte sia il Tribunale di primo grado sono stati aditi con controversie correlate a questa. Nella causa C-463/98, Caletron, gli Appeal Commissioners (Irlanda), hanno chiesto alla Corte di pronunciarsi in via pregiudiziale sulla classificazione di un determinato numero di apparecchi LAN, comprese le schede di rete, nonché sulla validità dei regolamenti n. 1638/94 e 1165/95. Nelle cause riunite T-133/98 e T-134/98, Hewlett Packard France/Commissione, dinanzi al Tribunale di primo grado, la ricorrente chiede l'annullamento di una decisione della Commissione che ordina la revoca delle comunicazioni tariffarie vincolanti con cui sono classificati nella voce 8471 commutatori e schede che consentono a più computer integrati in una rete locale di ripartire il controllo di una o più stampanti; in queste cause, il procedimento è stato sospeso fino alla pronuncia della Corte sulla presente causa o sulla causa Cabletron.
18. Un certo numero di cause sono pendenti o sono state decise in Germania e sembra che altre siano pendenti anche in Francia. Il giudice proponente segnala che cause analoghe sono pendenti dinanzi ad esso e dinanzi al Bundensfinanzhof (Corte federale suprema in materia tributaria). Nelle sue osservazioni, la Commissione afferma che il Finanzgericht del Baden-Württemberg e il Bundesfinanzhof hanno già classificato le schede di rete e di altri apparecchi collegati alla rete nella voce 8517. In udienza, il governo olandese ha segnalato che anche nel suo paese i giudici sono confrontati ad analoghe controversie.
L'OMD e l'OMC
19. Ancor più significative sono forse le controversie sulla corretta classificazione doganale degli apparecchi LAN, comprese le schede di rete, suscitate dinanzi agli organi giurisdizionali dell'Organizzazione mondiale delle dogane (OMD) e dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC).
20. L'OMD, già noto come consiglio di cooperazione doganale, è l'organismo sotto i cui auspici è stato istituito il SA. Esso comprende il comitato per il sistema armonizzato (comitato SA) nel quale la Comunità europea è rappresentata quale parte della convenzione SA. Il comitato SA ha il compito, tra gli altri, di proporre modifiche del SA e di predisporre note esplicative al riguardo, pareri di classificazione e altri pareri per l'interpretazione del sistema e di formulare raccomandazioni intese a garantire l'uniformità di interpretazione e di applicazione del SA . Tali note esplicative, pareri di classificazione, altri pareri e raccomandazioni sono considerati approvati automaticamente dal consiglio dell'OMD, a meno che una parte contraente chieda un riesame . Pur non essendo riconosciuto loro un carattere vincolante, essi sono generalmente considerati autorevoli .
21. Nell'aprile 1997, in seguito a questioni postegli nel 1996, il comitato SA ha deciso, con maggioranze diversificate, di classificare i dispositivi di controllo di trasmissione dati o routers, le unità di controllo a gruppo (cluster), le unità di accesso multistation e convertitori di fibre ottiche - tutte merci rientranti negli apparecchi LAN - nella voce 8471. Nel novembre 1998, in seguito alle riserve espresse dalla Comunità europea, il comitato ha confermato tali classificazioni. Nel corso della stessa seduta, esso ha classificato le Ethernet Adapter Cards, merci dello stesso tipo di quello controverso nel presente procedimento, altresì nella voce 8471 a maggioranza di 25 voti favorevoli e 13 contrari (con 3 astensioni), dopo una discussione sulla natura della differenza esistente tra le voci 8517 e 8471.
22. Il 26 gennaio 1999 la Comunità europea ha espresso un'ulteriore riserva, chiedendo che tutte le suddette classificazioni fossero sottoposte all'esame del consiglio dell'OMD, successivamente al quale esse dovevano essere riesaminate dal comitato SA nell'ottobre 1999. Da elementi dello scambio di corrispondenza avvenuto al riguardo, prodotti dinanzi alla Corte, emerge che la Commissione e l'OMD condividono la preoccupazione che la linea di demarcazione tra telecomunicazioni ed apparecchi per l'elaborazione dell'informazione venga tracciata in via definitiva nell'ambito del comitato SA.
23. Pur essendo competente in questioni attinenti alla classificazione doganale, l'OMD non può pronunciarsi circa le tariffe che saranno applicate, le quali sono negoziate nell'ambito dell'OMC, al quale competono anche le decisioni sulle controversie relative a tali tariffe.
24. Nel corso dei negoziati dell'Uruguay Round, sfociati nel 1994 con l'adozione della versione modificata dell'Accordo generale sulle tariffe e sul commercio (in prosieguo: il «GATT 1994») e nell'istituzione dell'OMC, la Comunità europea ha «congelato» le proprie tariffe (vale a dire, essa si è impegnata a non aumentarle nei confronti delle altre parti contraenti) per quanto riguarda, tra le altre, le voci 8471, 8473 e 8517. Quando la Commissione ha adottato i regolamenti nn. 1638/94 e 1165/95, al termine del periodo di incertezza di cui ho in precedenza riferito , classificando quindi in via definitiva alcune merci rientranti tra gli apparecchi LAN, comprese le schede di rete, nella voce 8517 e assoggettandole di conseguenza ad un'aliquota di dazio doganale più elevata rispetto a quella che sarebbe stata applicata con una classificazione nella voce 8471 o nella voce 8473, gli Stati Uniti hanno considerato tale evento alla stregua di una modifica del trattamento tariffario e nel 1997, appoggiati dall'India, dal Giappone, dalla Corea e da Singapore, hanno sottoposto la controversia davanti ad un panel, organo di composizione delle controversie in seno all'OMC. Essi hanno fatto valere non già che la Comunità avesse erroneamente classificato le merci in questione, bensì che la classificazione nella voce 8517, laddove gli stessi beni erano in precedenza classificati nella voce 8471 o 8473, equivaleva ad una violazione dell'impegno assunto dalla Comunità di non aumentare le aliquote congelate dei dazi su tali merci, con conseguente pregiudizio arrecato alle legittime aspettative degli Stati Uniti al riguardo.
25. Su tale specifico argomento, il panel dell'OMC ha accolto la doglianza degli Stati Uniti con decisione 5 febbraio 1998, pur statuendo in senso favorevole alla Comunità europea sotto altri aspetti. La sua decisione è stata nondimeno annullata il 5 giugno 1998 dall'organo d'appello dell'OMC, fondamentalmente sul motivo che il panel aveva erroneamente ritenuto che il GATT 1994 potesse essere inteso alla luce delle «legittime aspettative» di una singola parte contraente piuttosto che alla luce delle comuni intenzioni di tutte le parti .
26. Sebbene le parti di quella controversia, il panel dell'OMD e l'organo d'appello fossero tutti intenti a sottolineare che non si trattava del trattamento tariffario, quanto piuttosto della classificazione doganale, è evidente che le due questioni sono strettamente connesse. A parte le finalità statistiche, lo scopo principale della classificazione doganale è quella di consentire l'applicazione di tariffe diversificate per merci differenti e la fonte principale delle controversie relative a classificazioni discende dal fatto che l'interesse degli operatori e dei paesi esportatori ad ottenere tariffe più favorevoli entra in conflitto con quello delle autorità tributarie dei paesi importatori ad applicare loro tariffe più elevate. Per giunta, si è rivelato praticamente impossibile, per entrambi gli organi giudicanti dell'OMC, risolvere tali questioni ignorando quella della classificazione e, in ogni caso, l'esistenza di simili controversie consente di illustrare la potenziale portata delle ripercussioni del problema che la Corte è chiamata a risolvere nel caso presente.
L'accordo PTI
27. Va infine menzionato l'accordo sul commercio dei prodotti delle tecnologie dell'informazione (in prosieguo: l'«accordo PTI») .
28. L'accordo PTI, di cui figura come parte la Comunità europea e che rappresenta nel complesso il 90% circa del commercio mondiale dei prodotti delle tecnologie dell'informazione, è stato stipulato a Singapore il 13 dicembre 1996 ed è entrato in vigore nel 1997. In forza di tale accordo, tutti i dazi doganali sui prodotti delle tecnologie dell'informazione in vigore tra le parti vanno eliminati entro il 1° gennaio 2000, con progressive riduzioni attuate nel 1997, nel 1998 e nel 1999. Nell'accordo rientrano, da un lato, la voce 8471 del SA e relative sottovoci, la voce 8473 30 (parti e accessori di macchine della voce 8471) nonché la voce 8517 e le relative sottovoci e, dall'altro, gli «apparecchi rete: apparecchi di rete locale (LAN) e di rete ampliata a lunga distanza (WAN), compresi i prodotti destinati in via esclusiva o principale a consentire l'interconnessione di macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e loro componenti per una rete utilizzata essenzialmente per la condivisione di risorse quali le unità centrali e di immagazzinamento dei dati nonché l'unità di entrata e di uscita - compresi gli adattatori, i raccordi, i ripetitori in linea, i convertitori, i concentratori, i ponti e i routers nonché gli assemblaggi per l'incorporazione fisica nelle macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e loro componenti», qualunque sia la classificazione di queste merci nel SA .
29. Nell'EC-ITA Schedule CXL, allegato all'accordo PTI, si legge che questi apparecchi di rete rientrano nelle voci 8471 e 8517 del SA. In risposta ad un quesito della Corte, tuttavia, la Commissione ha dichiarato che queste voci sono citate solo a titolo indicativo e senza valore vincolante.
30. Merita di essere infine ricordato, al riguardo, il fatto che al punto 5 dell'allegato dell'accordo PTI le parti contraenti abbiano convenuto che «i partecipanti si riuniscono ogni qualvolta necessario (...) per discutere eventuali divergenze in materia di classificazione di prodotti delle tecnologie dell'informazione (...). I partecipanti convengono sull'obiettivo comune di arrivare, se del caso, ad una classificazione comune di tali prodotti nella nomenclatura SA esistente, tenendo conto delle interpretazioni e delle disposizioni dell'(OMD). Qualora non sia possibile accordarsi per risolvere una divergenza in materia di classificazione, i partecipanti valutano se presentare congiuntamente all'OMD una proposta di aggiornamento della Nomenclatura già esistente oppure una richiesta di soluzione della controversia per quanto riguarda l'interpretazione della nomenclatura SA».
Collocazione della presente controversia nel contesto ampliato
31. E' evidente che esiste un conflitto di vedute ad ampio raggio in ordine alla corretta classificazione doganale degli apparecchi LAN in generale, di cui le schede di rete come quelle controverse nel presente procedimento costituiscono un esempio. Le divergenze di opinioni risalgono almeno all'inizio degli anni '90, tuttavia una soluzione dovrebbe essere imminente.
32. Infatti, per un verso, sembra che siano state avviate discussioni nell'ambito del comitato SA dell'OMD intese a pervenire ad una definizione della linea di demarcazione tra le telecomunicazioni e l'elaborazione dell'informazione e, nell'ambito dell'accordo PTI, per pervenire ad un accordo sulla corretta classificazione degli apparecchi LAN.
33. Inoltre, nell'ambito dell'accordo PTI , le aliquote dei dazi doganali dovrebbero tutte convergere all'aliquota zero per i prodotti di cui alle voci 8471, 8473 e 8517 a decorrere dal 1° gennaio 2000, ed è improbabile che la Corte venga ancora chiamata a pronunciarsi sulla corretta classificazione degli apparecchi di rete di computer con riferimento ad importazioni effettuate successivamente a tale data (almeno nei limiti in cui i paesi esportatori sono parti contraenti dell'accordo PTI e fintantoché tale accordo rimanga in vigore per la Comunità).
34. Il caso in esame riguarda tuttavia la classificazione doganale di importazioni effettuate tra il 1990 e il 1995, ossia in un periodo nel quale l'aliquota dei dazi applicati dal resistente nel procedimento a quo per la voce 8517 (a quanto sembra il 7,5%, identica a quella applicata in forza del regolamento n. 1165/95) era dal 2,5 al 4% più alta delle varie aliquote che avrebbero potuto trovare applicazione per le voci 8471 o 8473. Per giunta, tali importazioni sono state effettuate anteriormente all'adozione del regolamento n. 1165/95, che ha classificato le schede di rete nella voce 8517, anteriormente alla revisione del SA e della NC nel 1996 e anche anteriormente ai pareri di classificazione emessi dall'OMD ed alle decisioni dell'OMC del 1997 e del 1998.
35. Questioni analoghe attendono la Corte anche nella causa Cabletron, con riguardo ad una gamma più ampia di apparecchi LAN importati lungo un periodo iniziatosi nel 1993 e che include pertanto le dette modifiche. Per evitare di pregiudicare tali questioni, che annoverano quella della validità dei regolamenti nn. 1638/94 e 1165/95, mi limiterò quindi al singolo prodotto e allo specifico periodo in cui si sono svolti i fatti controversi.
36. Muoverò quindi dalla premessa che la presente causa debba essere esaminata nel contesto definito dello specifico prodotto e nell'ambito temporale a cui fa riferimento il procedimento a quo, ancorché sia con ogni evidenza impossibile ignorare del tutto considerazioni di più ampia portata. In particolare, tralascerò di prendere in considerazione la questione della validità del regolamento n. 1165/95, che sarà più appropiato prendere in esame nel contesto della causa Cabletron.
37. Un'ulteriore considerazione da fare è che codesta Corte è un giudice di diritto, specificamente di diritto comunitario. Nel novero delle sue funzioni rientra manifestamente quella di interpretare in punto di diritto le definizioni della NC. La Corte non è un organismo tecnico qualificato per risolvere controversie su problemi prettamente tecnici, né dovrebbe intervenire in qualsiasi maniera nell'iter di negoziati di natura tecnica riguardanti il contenuto delle varie voci SA, negoziati nell'ambito dei quali esperti in possesso delle conoscenze adeguate tenteranno di pervenire ad un accordo internazionale su quella che, senza dubbio, si presenta come una questione altamente controversa ed eminentemente tecnica. Tale iter può comportare modifiche intese a chiarire il tenore del SA ed è il mezzo più appropriato per dissipare nel lungo periodo le divergenze di vedute attualmente suscitata. La Corte può nondimeno contribuire pronunciandosi sui modi in cui le pertinenti definizioni della NC vanno interpretate, in un determinato momento, alla luce del diritto comunitario.
38. Con queste riserve, passo ora ad analizzare la presente controversia.
Descrizione delle schede di rete
39. Prima di prendere in esame in dettaglio i criteri d'interpretazione della NC e di passare in rassegna le osservazioni presentate alla Corte al riguardo, mi sembra utile compiere una descrizione più dettagliata del funzionamento di una scheda di rete. Il giudice nazionale, che aveva disposto una perizia circa le modalità con le quali tali schede trasformano i dati e permettono la comunicazione a distanza, ne ha fornito una descrizione circostanziata.
40. Dai chiarimenti forniti dal giudice nazionale emerge che tutti i processi di comunicazione nell'ambito di una rete locale si conformano al medesimo modello, stabilito dalla norma ISO IS 7498. Tale modello è composto da 7 strati rigorosamente divisi in modo gerarchico. Lo strato superiore è utilizzato dall'applicazione dell'elaborazione dei dati ad un terminale di rete, ad esempio un PC o un server, mentre lo strato inferiore utilizza un supporto di trasmissione, ossia un cavo. I dati sono trasferiti verso il basso, attraverso gli strati successivi, dal sistema emittente fino a che essi pervengono allo strato sottostante, che procede alla formazione dei dati nelle «trame di dati» (data frames) e li trasmette allo strato sottostante del sistema terminale ricevente, il quale ripete il trasferimento all'inverso. Le schede di rete corrispondono ai due strati più bassi del modello. Durante questo processo, i dati non vengono modificati e restano in forma binaria ancorché altri dati indicanti gli indirizzi della fonte e del destinatario ed indicazioni analoghe possano essere aggiunti alle trame di dati. A seconda della tecnologia impiegata, può essere o no necessario convertire i segnali in tensione in aumento (1) oppure in tensione in calo (0), in contrapposto alle tensioni discrete, al fine di indicare valori binari (il che tuttavia non equivale alla modulazione ed alla demodulazione operate dai modem). Lo standard utilizzato per la comunicazione su una rete locale è la norma IEE 802. Ricetrasmettitori o ripetitori esterni possono essere utilizzati per coprire distanze fino a 4 000 metri all'interno di un edificio o di un insieme di edifici; senza di essi, si possono coprire solo distanze fino a 185 metri. Le trame di dati sono diffuse attraverso la rete in modo da poter raggiungere tutti gli altri terminali della rete LAN, ma sono accettati solo da quelli di cui contengono l'indirizzo .
Disposizioni che governano l'interpretazione della Nomenclatura combinata.
41. La NC e il SA contengono una presentazione nella quale sono enunciate sei regole generali di interpretazione. La prima di queste regole dispone che «(...) la classificazione delle merci è determinata legalmente dal testo delle voci, da quello delle note premesse alle sezioni o ai capitoli e, occorrendo, dalle norme che seguono, purché queste non contrastino con il testo di dette voci e note».
42. Tra queste «norme che seguono», le regole 2, 3 (b), 4 e 5 non sembrano applicabili al caso di specie. La regola 6 riguarda la classificazione in una sottovoce, ipotesi che non ricorre poiché il problema qui controverso è quello della classificazione nella voce corretta. La regola 3 (a) dispone tuttavia che, qualora una merce sia ritenuta classificabile in due o più voci, la voce più specifica deve avere la priorità sulle voci di portata più generale. Quando ciò non è possibile, la regola 3 (c) dispone che la merce deve essere classificata nella voce che, in ordine di numerazione, è posta per ultima tra quelle suscettibili di essere validamente prese in considerazione. Queste due ultime regole possono apparire pertinenti; tuttavia, come si vedrà in seguito, non ritengo che siano applicabili al caso in esame.
43. Risulta inoltre da una giurisprudenza costante della Corte che, per garantire la certezza del diritto e facilitare i controlli, il criterio decisivo per la classificazione doganale delle merci va ricercato, in linea di principio, nelle loro caratteristiche e proprietà obiettive, quali definite nel contesto della voce della tariffa doganale comune e delle note delle sezioni e dei capitoli. Allo stesso modo, ai fini dell'interpretazione della tariffa doganale comune, le note che precedono i capitoli della tariffa doganale comune nonché le note esplicative del SA costituiscono mezzi importanti per garantire l'applicazione uniforme della detta tariffa e come tali possono considerarsi strumenti validi per la sua interpretazione .
44. Il testo delle voci 8471, 8473 e 8517 è stato citato in precedenza .
45. Queste voci rientrano nei capitoli 84 e 85, rientranti a loro volta nella sezione XVI, che alla nota 2 dispone che le parti consistenti in oggetti compresi in una voce qualsiasi dei capitoli 84 o 85 (ossia ricompresi in una voce specifica, come ad esempio la voce 8483) rientrano nella detta voce [nota 2 (a)]. Se così non è, e se sono riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente ad una macchina particolare, rientrano nella voce afferente a tale macchina [nota 2 (b)]. Tutte le altre parti rientrano nella voce residua del capitolo in questione [nota 2 (c)].
46. Ai termini della nota 3 a) di questa stessa sezione XVI, le combinazioni di macchine di specie diversa, destinate a funzionare insieme, nonché le macchine che compiono due o più funzioni diverse, alternative o complementari, sono da classificare tenendo conto della loro funzione principale. Ai sensi della nota 4, una macchina costituita da elementi distinti per assicurare congiuntamente una funzione ben determinata compresa in una delle voci del capitolo 84 o del capitolo 85 è da classificare nella voce corrispondente a tale funzione.
47. La nota 5 recita:
«5. Per l'applicazione delle note che precedono, il termine "macchine" comprende le macchine, apparecchi, dispositivi, congegni e materiali diversi citati nelle voci dei capitoli 84 o 85».
48. Il capitolo 84 reca il titolo «reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o apparecchi». Per quanto possa apparire sorprendente, è in questo capitolo che si rinvengono i computer. Il testo completo della nota 5 del medesimo, di cui abbiamo in precedenza riassunto la parte B , è il seguente:
«A. Ai sensi della voce 8471 per "macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione" si intendono:
a) le macchine numeriche atte a:
1) registrare il o i programmi di elaborazione e almeno i dati immediatamente necessari per l'esecuzione di questo o di questi programmi;
2) essere liberamente programmate conformemente ai bisogni dell'utilizzatore;
3) eseguire elaborati aritmetici definiti dall'utilizzatore;
4) eseguire, senza intervento umano, un programma di elaborazione, di cui esse devono essere in grado, con decisione logica, di modificare l'esecuzione nel corso dell'elaborazione;
(...)
B. Le macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione possono presentarsi in forma di sistemi che comprendono un numero variabile di unità distinte, ciascuna situata nel proprio involucro. Deve essere considerata come facente parte del sistema completo ogni unità che risponde simultaneamente ai requisiti seguenti:
a) essere collegabile all'unità centrale di elaborazione, sia direttamente, sia con una o più altre unità intermedie;
b) essere stata appositamente costruita come parte di un tale sistema (essa, in particolare, deve essere atta a ricevere o fornire dati in una forma - codice o segnali - utilizzabile dal sistema, a meno che non si tratti di un'unità di alimentazione stabilizzata).
Anche se presentate isolatamente, le unità della specie di cui trattasi sono da classificare nella voce 8471.
Sono escluse dalla voce 8471 le macchine che incorporano una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione o che lavorano in collegamento con tale macchina e che esercitano una specifica funzione. Queste macchine sono da classificare nella voce corrispondente a questa funzione o, in difetto, in una voce residua».
49. Nessuna delle note al capitolo 85 fa riferimento alla voce 8517.
50. Ai sensi della nota I relativa alla voce 8471 delle note esplicative del SA, «il trattamento dell'informazione consiste nel mettere in opera dati di ogni specie, secondo diversi processi logici prestabiliti, per uno o più fini determinati». Secondo questa nota, le macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione «si presentano sia in forma di blocchi unitari che riuniscono, sotto uno stesso involucro, tutti gli elementi necessari al trattamento dell'informazione, sia in forma di complessi o di sistemi composti di un numero variabile di unità distinte». Nella voce rientrano altresì le unità costitutive dei sistemi automatici presentate isolatamente, non invece «le macchine, strumenti e apparecchi che incorporano una macchina automatica per il trattamento dell'informazione o che lavorano in collegamento con una tale macchina e svolgono una funzione propria».
51. La nota I (A) dispone in particolare quanto segue:
«Le macchine numeriche per il trattamento dell'informazione sono composte, il più delle volte, di parecchie unità distinte interconnesse. Esse formano, allora, un sistema.
Un sistema numerico completo per il trattamento dell'informazione comporta almeno:
1) Un'unità centrale di trattamento che comprende generalmente la memoria principale, gli elementi aritmetici e logici e gli organi di comando e di controllo. Tuttavia questi differenti elementi possono, in certi casi, essere separati in più unità.
2) Un'unità d'entrata che riceve le informazioni e le trasforma in segnali atti ad essere trattati dalla macchina.
3) Un'unità d'uscita che trasforma i segnali forniti dalla macchina in una forma accessibile (testi stampati, grafici, manifesti, ecc.) o in dati cifrati per altre utilizzazioni (trattamento, comando, ecc.).
Due di queste unità (per esempio unità d'entrata e d'uscita) possono essere riunite in una sola unità.
Questi sistemi possono comportare unità d'entrata e d'uscita a distanza, in forma di apparecchi terminali. Sistemi del genere possono comprendere unità periferiche diverse dalle unità d'entrata e d'uscita, destinate ad accrescere la capacità del complesso, specialmente rinforzando la funzione di uno o più dispositivi dell'unità centrale [leggasi appresso la parte (D)]».
La nota prosegue in questi termini:
«non sono, invece, da considerare specificamente progettati come parti del sistema automatico per il trattamento dell'informazione, in particolare, gli apparecchi di misura o di controllo che non sono stati equipaggiati di un'aggiunta di dispositivi (per esempio, convertitori di segnali) che permettano di connetterli direttamente ad una macchina per il trattamento dell'informazione. Tali apparecchi sono da classificare nella voce che è loro propria».
52. Nella nota I (D) relativa alla voce 8471 e riguardante le unità presentate isolatamente, può leggersi tra l'altro quanto segue:
«indipendentemente dalle unità centrali di trattamento e dalle unità di entrata e di uscita, si possono citare come esempi di queste unità:
1) Le unità supplementari di entrata e di uscita (...)
(...)
(4) Le unità di controllo o di adattamento come quelle destinate a compiere l'interconnessione dell'unità centrale con altre macchine numeriche per il trattamento dell'informazione o con gruppi di unità d'entrata e d'uscita che possono comprendere mensole di visualizzazione, terminali lontani, ecc.
Appartengono ugualmente a questa categoria le unità dette adattatori di canali, che servono a collegare tra loro sistemi numerici.
(5) Le unità di conversione di segnali che rendono, all'entrata, il segnale esterno comprensibile dalla macchina numerica di trattamento dell'informazione o che trasformano, all'uscita, i segnali utilizzabili per l'ambiente esterno.
(...)»
53. La nota relativa alla voce 8471 esclude tuttavia espressamente i modem «che permettono di modulare l'informazione tenuta da una macchina automatica per il trattamento dell'informazione, in forma trasmissibile in una rete telefonica, e di restituire quest'informazione in forma numerica». I modem vanno classificati nella voce 8517 .
54. Ai sensi della nota relativa alla voce 8473, «gli accessori di questa voce possono consistere sia in organi di attrezzatura intercambiabili che rendono le macchine atte a un particolare lavoro, sia in meccanismi che conferiscono loro delle possibilità supplementari, sia ancora in dispositivi di natura tale da assicurare un servizio particolare in relazione alla funzione principale della macchina». L'unico esempio citato in questa nota che rivesta uno specifico interesse per le macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione sono i dischetti costruiti per la pulizia di meccanismi di dischetti.
55. In ordine alla voce 8517, le note esplicative dispongono che «per telefonia o telegrafia su filo, s'intende la trasmissione a distanza sia della parola o di qualsiasi altro suono, sia di un segnale che rappresenta un testo, un'immagine o qualsiasi altra informazione, mediante modulazione della corrente elettrica o di un'onda ottica circolanti in un circuito metallico o dielettrico (rame, fibre ottiche, cavo misto, ecc.) che collega l'apparecchio trasmittente all'apparecchio ricevente».
Analisi
56. Sebbene il giudice proponente abbia espressamente richiesto alla Corte di pronunciarsi sull'interpretazione della nota 5 (B) del capitolo 84 della NC, in ordine alla classificazione nella voce 8473, la vera questione è quella di accertare quale fosse, all'epoca dei fatti, la voce doganale corretta ai fini della classificazione delle schede di rete. Per fornire una risposta utile a tale quesito, può pertanto considerarsi indicato prendere in esame tutte le voci e le note pertinenti, raffrontando la voce 8473 non soltanto alla voce 8517, ma anche alla voce 8471.
57. Prenderò in esame, anzitutto, la rilevanza della distinzione tra le tecniche di elaborazione dell'informazione e le tecniche di telecomunicazioni, quindi la definizione di macchine che esercitano un'azione specifica ai sensi della nota 5 (B) e, infine, la distinzione tra unità, parti e accessori di una macchina ADP.
Rilevanza della distinzione tra elaborazione dell'informazione e telecomunicazioni
58. Sia davanti al giudice nazionale sia davanti alla Corte, le parti hanno sollevato la questione, dibattendola in modo abbastanza particolareggiato, se le schede di rete debbano considerarsi come apparecchi per l'elaborazione dell'informazione oppure come apparecchi di telecomunicazioni.
59. La ricorrente nel procedimento a quo ha sostenuto dinanzi al giudice nazionale che le schede di rete non utilizzano la tecnologia delle telecomunicazioni, la quale implica la trasformazione, l'amplificazione e la modulazione dei segnali sul mezzo trasmittente, che necessita dell'utilizzo di un filo conduttore di energia; esse funzionano allo stesso modo di altre unità di entrata o di uscita come le tastiere o lo schermo. I dati non sono modulati o demodulati, contrariamente alla tecnologia delle telecomunicazioni, di cui costituiscono un tratto essenziale; essi sono trasmessi con l'ausilio delle schede di rete, ma sotto il controllo delle macchine ADP, in una configurazione che, salvo aggiunta di dati di controllo, resta immutata.
60. Nelle osservazioni presentate davanti alla Corte, la ricorrente nel procedimento a quo fa rilevare che lo scambio di dati tra diversi livelli e la loro formattazione e trasmissione via cavo corrispondono alla definizione di elaborazione dell'informazione data dalle note esplicative del SA, vale a dire che tale elaborazione «consiste nel mettere in opera dati di ogni specie, secondo diversi processi logici prestabiliti, per uno o più fini determinati». La circostanza che tale «messa in opera» o tale elaborazione includano la trasmissione è irrilevante, dal momento che la trasmissione all'interno di una rete LAN costituisce una parte essenziale dell'elaborazione dell'informazione da parte della rete locale e della macchina ADP, e in quanto è strettamente comparabile alla trasmissione tra diverse unità di una macchina ADP (tastiera, schermo, stampante, memoria centrale), ai quali la norma ISO IS 7498 trova altresì applicazione e nei quali la conversione in trame di dati ha altresì luogo . Ai sensi della nota 5 (B) (b) del capitolo 84 della NC, una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione deve «essere atta a ricevere o a fornire dati in una forma - codice o segnale - utilizzabili dal sistema». Talché le schede di rete non esercitano alcuna altra funzione che quella di elaborazione dell'informazione. La circostanza che la comunicazione possa effettuarsi su distanze fino a 4 000 metri è riconducibile all'utilizzazione di apparecchi ausiliari come i ripetitori; conformemente alla sentenza Techex , sono le caratteristiche e le proprietà dell'unità di cui trattasi, e non quelle della rete nel suo complesso, che vanno prese in considerazione. Nel corso dell'udienza, la ricorrente nel procedimento a quo ha sottolineato come la caratteristica fondamentale della comunicazione telefonica o telegrafica sia lo stabilire, per la sola durata di questa comunicazione, una connessione specifica tra le stazioni ricevente e mittente operanti, mentre in una rete LAN tutte le stazioni sono in comunicazione costante, stiano esse o no inviando dati o siano o no i dati che stanno ricevendo indirizzati ad esse.
61. Nella sua argomentazione svolta dinanzi al giudice nazionale, il resistente nel procedimento a quo ha sottolineato come la norma IEEE 802 riguardi la trasmissione telegrafica su una distanza fino a 4 000 metri e non la trasmissione tra le interfacce di elaboratori, possibile fino a 25-30 metri. Le schede di rete sono interfacce telegrafiche che collegano la rete all'elaboratore elettronico e sono controllate dalla rete. I cavi di trasmissione utilizzati sono cavi telegrafici e non cavi informatici.
62. La Commissione ritiene che le schede di rete assolvano una funzione specifica diversa dall'elaborazione dell'informazione. I trasferimenti verso l'alto e verso il basso tra i vari livelli di una rete LAN comportano mutamenti di configurazione o di formato, ma non di contenuto; si tratta quindi della trasmissione di segnali e non dell'elaborazione di dati. Le tecniche di trasmissione utilizzate tra computer (principalmente la modulazione mediante impulsi codificati) sono inoltre quelle delle telecomunicazioni e la classificazione deve pertanto operarsi nella voce 8517. Se quest'ultima voce dovesse escludersi, potrebbe entrare in gioco solo la voce residua 8543, poiché le schede svolgono pur sempre una funzione specifica diversa dall'elaborazione dell'informazione.
63. Il governo olandese ritiene che le schede di rete formino parte integrante della rete LAN - che esso sembra considerare quale entità a sé stante, distinta dalle macchine che essa collega tra loro - e non anche delle macchine per il trattamento dell'informazione nelle quali sono inserite. Secondo il suo ragionamento, una rete LAN trasmette dati ma non li elabora, con la conseguenza che le schede di rete dovrebbero, al pari della rete LAN stessa, essere classificate come apparecchi di telecomunicazioni ai sensi della voce 8517.
64. Una parte sostanziale di questo argomento verte sulla distinzione tra l'elaborazione dell'informazione e la telecomunicazione in generale, spesso nel contesto di una rete LAN considerata nel suo complesso. Entro tali limiti, tale argomento va oltre, a mio giudizio, quanto è necessario per risolvere il caso di specie. Nel presente caso si verte sulla classificazione delle sole schede di rete in base alle loro caratteristiche e proprietà oggettive esaminate alla luce delle voci e delle note di cui trattasi . Nonostante le osservazioni presentate in udienza dal governo olandese, gli apparecchi LAN non sono una categoria riconosciuta nella NC, indipendentemente dal fatto che le schede di rete siano o no ricomprese in questa nozione. Non è quindi né necessario né opportuno, ai fini della presente causa, segnatamente alla luce delle più ampie questioni dibattute nella causa Cabletron , formulare una qualche definizione generale della distinzione esistente tra l'elaborazione dell'informazione e le telecomunicazioni. Si può a mio giudizio pervenire ad una soluzione in un modo più semplice, pur tenendo pienamente conto degli argomenti testé riassunti e che avranno pertinenza nell'ambito dell'esame della funzione svolta dalla scheda di rete.
65. Ciò che è essenziale, come lo stesso giudice nazionale ha riconosciuto, è l'interpretazione della nota 5 (B) del capitolo 84 della NC. Pertanto prenderò dapprima in esame il punto se le schede di rete siano «macchine che incorporano una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione o che lavorano in collegamento con tale macchina e che esercitano una specifica funzione», ai sensi di tale nota. In caso affermativo, occorrerà individuare la voce corrispondente a tale funzione e, se ciò non fosse possibile, individuare ciò che esse di fatto costituiscono rispetto ad una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione.
Macchine che esercitano una specifica funzione
- Macchine
66. La Commissione ha fatto valere, argomentando dalla nota 5 della sezione XVI , che una scheda di rete deve essere considerata «macchina» in quanto può essere classificata solo nei capitoli 84 o 85. Nel corso dell'udienza, la ricorrente nel procedimento a quo ha confutato tale argomento, qualificandolo come specioso e contrario al significato comune da attribuire a tale parola. Sono propenso a condividere questo punto di vista.
67. In primo luogo, va sottolineato come la nota 5 della sezione XVI non faccia riferimento a merci che possono essere classificate solo all'interno dei capitoli 84 o 85, bensì a «macchine, apparecchi, dispositivi, congegni e materiali diversi citati nelle voci dei capitoli 84 o 85». Le schede di rete non vengono «citate» in tali capitoli .
68. Anche a prescindere da una tale esegesi letterale, da un'analisi testuale della nota emergono argomenti contrari all'interpretazione fornita dalla Commissione.
69. La nota 5 è l'ultima della sezione XVI e consegue a tre altre note riguardanti, rispettivamente, la classificazione delle parti di macchine, quella delle combinazioni di macchine e quella delle macchine costituite da elementi distinti. Il testo della versione inglese della nota 5 di cui trattasi si inizia come segue: «For the purposes of these notes (...)» . Nel contesto delle note precedenti, essa persegue uno scopo evidente, tuttavia non ritengo che fosse destinata ad essere applicata altresì all'interpretazione della nota 5 (B) del capitolo 84, da cui è distinta. Infatti, la versione francese (che è l'altra facente fede del SA) mostra chiaramente come la definizione di una macchina si riferisca alle note precedenti e la maggior parte delle altre versioni linguistiche comunitarie della NC hanno seguito la versione francese. La versione tedesca fa specificatamente riferimento alle note della sezione XVI.
70. Tuttavia, neanche la versione inglese è idonea ad estendere la definizione alla nota 5 (B) del capitolo 84. Se il termine «macchine» nel contesto di quest'ultima andasse considerato come riferentesi unicamente alle merci citate nelle voci dei capitoli 84 e 85, come dev'essere il caso della nota 5 della sezione XVI, la nota 5 (B) non escluderebbe dispositivi come gli strumenti di misura o di controllo (capitolo 90) che operano in combinazione con una macchina ADP, che sarebbe assurdo non escludere stando al tenore della nota e che vengono specificatamente menzionati come esclusi nelle note esplicative del SA. Oltretutto, le note al capitolo 84 [in particolare la nota 1 (b)] si riferiscono specificamente alle «macchine» rientranti nel capitolo 69, il che milita decisamente a sfavore dell'utilizzo della definizione più formale nel contesto delle note ai capitoli. Infine, nelle note esplicative del SA , l'esclusione viene riferita espressamente alle «macchine, strumenti e apparecchi», e non alle «merci da classificare nelle voci 84 o 85».
71. L'espressione «macchine che incorporano una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione o che lavorano in collegamento con tale macchina», figurante nella nota 5 (B) al capitolo 84, dovrebbe quindi, a mio avviso, essere interpretata non già alla luce della nota 5 della sezione XVI, bensì secondo il suo significato comune. Ritengo che rientri in questo significato comune almeno la presenza di parti mobili, staccabili, asportabili o intercambiabili, in altri termini, che presentino un certo carattere meccanico. Muovendo da questo presupposto, sono convinto che il termine in questione non ricomprende elementi come le schede di rete.
72. Il paragrafo di cui trattasi della nota 5 (B) è quindi, a mio parere, piuttosto inteso ad escludere dalla voce 8471 tutte le macchine, nel senso comune della parola, che incorporino una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione (il che non è certamente il caso delle schede di rete) o che operino in modo autonomo, ma siano in qualche modo collegate ad una macchina ADP, indipendentemente da come vadano classificate all'interno della NC.
- Funzione specifica
73. Le predette considerazioni mi portano, indipendentemente dalla definizione da dare al termine «macchina», alla questione della «specifica funzione». Non credo che gli standard utilizzati nella tecnologia LAN, oppure la distanza coperta da una rete, siano fattori decisivi; il criterio viene esplicitamente derivato dalla funzione svolta e non dagli strumenti tecnici grazie ai quali tale funzione è svolta.
74. Nel caso delle macchine che incorporano una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione, il riferimento ad una funzione specifica riguarda probabilmente macchine che utilizzano una macchina ADP affinché quest'ultima svolga una funzione specifica diversa dall'elaborazione dell'informazione. Si potrebbe ad esempio pensare ad una linea automatizzata di produzione industriale. Analogamente, con riguardo all'espressione «macchina che lavora in collegamento con una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione», tale riferimento implica che la prima sia destinata ad esercitare una funzione specifica e sia atta ad esercitarla, ma che di fatto si tragga qualche vantaggio dalla sua connessione ad una macchina ADP. Un esempio calzante vi è fornito dalle note esplicative del SA, che citano il caso di una macchina per la misurazione collegata ad una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione per mezzo di un'unità di conversione di segnali, presumibilmente allo scopo di permettere alla macchina ADP di elaborare i dati risultanti dalle misurazioni e, quindi, di fornire un feedback per quanto concerne le misurazioni che vanno effettuate. Esistono numerosi esempi, nell'industria o in altri campi, di tale tecnologia computerizzata .
75. Tutti i suddetti esempi hanno un denominatore comune, che mi sembra emergere da una lettura normale dell'ultimo paragrafo della nota 5 (B), ossia che il tipo di macchina escluso dalla voce 8471 è un'entità autonoma che esegue una funzione specifica che potrebbe altresì essere eseguita, sia pure in modo più laborioso, ma senza l'ausilio di una macchina ADP o che, in ogni caso, è distinta dall'elaborazione dell'informazione.
76. Non è questo il caso delle schede di rete. Non esiste alcuna funzione specifica che esse potrebbero esercitare senza una macchina ADP o che sia distinta dall'elaborazione dell'informazione, essendo la loro funzione quella di convertire, nel corso di tale elaborazione o in preparazione della stessa, i segnali emessi o ricevuti dalle macchine ADP nei quali le stesse schede sono inserite. In ciò esse sono paragonabili a qualsiasi altro strumento con il quale le macchine ADP accettano o forniscono dati, ma non possono ragionevolmente essere definite come macchine che esercitano una funzione specifica in collegamento con una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione.
- Elaborazione dell'informazione
77. Per approfondire ulteriormente l'analisi, vorrei ricollegarmi alle considerazioni che ho già precedentemente esposto in ordine alla natura dell'elaborazione dell'informazione , ed esaminare brevemente l'argomento, formulato dinanzi alla Corte, relativo alla questione se le schede di rete svolgano esse stesse una funzione di elaborazione dell'informazione allorché convertono i dati da una configurazione utilizzabile dalla macchina ADP ad una che permette la trasmissione in una rete LAN o viceversa. Per un verso, si è affermato che siffatta conversione fa riscontro alla definizione delle note esplicative del SA, ai cui sensi «il trattamento dell'informazione consiste nel mettere in opera dati di ogni specie, secondo diversi progetti logici prestabiliti, per uno o più fini determinati». Per l'altro, tale conversione non implica alcun calcolo aritmetico né decisione logica e le schede di rete non possono essere programmate liberamente, come richiesto dalla nota 5 (A) (a) del capitolo 84.
78. Alla luce della mia conclusione riguardo alla «specifica funzione» nel contesto dell'ultimo paragrafo della nota 5 (B), si potrebbe ritenere superfluo dare una risposta a quest'ultima questione. A prescindere dal fatto che la funzione svolta dalle schede di rete sia o no una funzione di «elaborazione dell'informazione», ritengo che non si tratti di una «specifica funzione» ai sensi di questa nota. Non è necessario dimostrare che ciascun componente di un sistema informatico elabori l'informazione quale presupposto della sua classificazione come unità, parte o accessorio di una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione: ad esempio, le unità di alimentazione non esercitano tale funzione.
79. In ogni modo, ritengo utile precisare che la definizione di cui alla nota 5 (A) (a) è quella di una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione, nonché quella della funzione dell'elaborazione dell'informazione in quanto tale. Oltretutto, va rilevato come le note esplicative del SA facciano uso dell'espressione «messa in opera» (nel testo francese: «mise en oeuvre»), che a mio giudizio implica un minor grado di intervento rispetto alla trasformazione mediante operazioni aritmetiche logiche. La conversione operata dalle schede di rete, quale è descritta nell'ordinanza di rinvio e nelle osservazioni presentate dinanzi alla Corte, può a mio avviso ricomprendersi nella definizione data dalle note esplicative.
80. Da ultimo, al punto 20 della sentenza Techex , la Corte ha statuito che i «Vista boards», la cui funzione è quella di convertire segnali analogici esterni in una forma che consenta alla macchina ADP in cui sono incorporati di elaborarli e rappresentare sullo schermo il risultato delle operazioni, non svolgono altra funzione «diversa dall'elaborazione dell'informazione». Tale principio mi sembra potersi applicare ugualmente alla funzione svolta dalle schede di rete.
81. Con riguardo alla nota 5 (B) del capitolo 84 della NC, concludo pertanto nel senso che le schede di rete non sono «macchine (...) che esercitano una specifica funzione» ai sensi di tale nota. Esse non sono quindi escluse per tale motivo dalla voce 8471.
Unità, parti o accessori
82. Ciò peraltro non implica necessariamente che esse debbano essere classificate nella voce 8471. Poiché le schede di rete sono destinate esclusivamente ad essere inserite nelle macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione, le quali sembrano destinate a riceverle, esse potrebbero certamente essere considerate «unità» ai sensi di questa voce, ma potrebbero altrettanto essere ricomprese nella definizione di «parti» oppure di «accessori» di cui alla voce 8473.
83. Giova segnalare in questo contesto che le unità, le parti e gli accessori di macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione sono espressamente menzionati in queste due voci. Pertanto, conformemente alla nota 2 (a) della sezione XVI, non è necessario far ricorso alle note 2 (b) o (c), che si riferiscono alle parti per le quali non vi sia alcuna voce specifica. Analogo rilievo deve farsi per le note 3 e 4 della sezione, manifestamente preordinate a stabilire i criteri di orientamento per la classificazione delle combinazioni di macchine o degli elementi di simili combinazioni in mancanza di un'espressa disposizione nelle voci o sottovoci . E' difficile supporre che gli estensori del SA, che si sono sforzati di prevedere la classificazione delle unità, delle parti e degli accessori delle macchine ADP in generale e di alcune loro forme specificamente indicate, abbiano inteso prevedere altre categorie non denominate di componenti da classificare in base a differenti criteri.
84. La distinzione che occorre quindi tracciare è tra «unità» rientranti nella voce 8471 e le «parti» o «accessori» rientranti nella voce 8473.
- Parti
85. Dovendosi suddividere gli elementi che compongono una macchina ADP tra queste tre categorie, la prima che eliminerei è quella di «parti».
86. Nel corso dell'udienza, il governo olandese ha rilevato, e la Commissione sembra aver concordato con esso, che nella definizione di «parti» deve rientrare la parte che sia essenziale per il funzionamento dell'insieme. La ricorrente nel procedimento a quo, d'altro canto, sostiene che la caratteristica essenziale di una «parte» è quella di essere incorporata (come lo sono le schede di rete) nella macchina, senza potersi «presentare isolatamente».
87. A mio parere, poiché la scheda di rete non è essenziale per il funzionamento di una macchina ADP, questa non andrebbe considerata alla stregua di «parte» ai sensi della voce 8473, indipendentemente dal fatto che essa possa o no presentarsi isolatamente. Su tale ultimo punto, risulta da un documento prodotto dalla Commissione in riscontro ad una richiesta d'informazioni della Corte che le schede di rete possono presentarsi in diverse configurazioni, quali ad esempio «slot-in card, stand-alone unit oppure credit-card-like divice», da inserire all'interno di un computer (il corsivo è mio).
- Unità o accessori
88. Ciò non risolve tuttavia il problema della classificazione, posto che le schede di rete possano ancora costituire «unità» ai sensi della voce 8471 ovvero «accessori» ai sensi della voce 8473.
89. Né le «unità» né gli «accessori» vengono definiti nella sezione o nelle note ai capitoli della NC, anche se è stabilito che le unità classificabili nella voce 8471 devono poter essere collegate all'unità centrale ed essere specificatamente destinate ad essere parti del sistema, criteri che vengono entrambi soddisfatti dalle schede di rete e circostanza che milita a favore della loro classificazione in tale voce. Sennonché le note esplicative del SA relative alla voce 8473 offrono altresì una definizione di «accessori» che merita attenzione, quella di «organi di attrezzatura intercambiabili» (in francese: «organes d'équipements interchangeables») «che rendono le macchine atte ad un particolare lavoro, sia in meccanismi che conferiscono loro delle possibilità supplementari, sia ancora in dispositivi di natura tale d'assicurare un servizio particolare di relazione alla funzione principale della macchina». Anche questa definizione potrebbe applicarsi alle schede di rete quali sono state descritte nell'ambito del presente procedimento.
90. Tuttavia, gli autori del SA intendevano chiaramente tracciare una distinzione tra le «unità» e gli «accessori» delle macchine ADP. Poiché nessuna delle due voci, anche se lette in combinato con le note della sezione o del capitolo pertinenti, fornisce una descrizione più specifica, la regola generale 3 (a) non può applicarsi, mentre la regola 3 (c) milita a favore di una classificazione nella voce 8473 . E' peraltro necessario, in primo luogo, far riferimento alle pertinenti note esplicative del SA, le quali, conformemente alla giurisprudenza della Corte , debbono considerarsi alla stregua di criteri autorevoli di orientamento circa la corretta classificazione delle schede di rete. E' in ogni caso opportuno che la Comunità applichi, se possibile, la classificazione che risulta dalle note esplicative, sia in conseguenza dei suoi impegni assunti in forza della convenzione sul sistema armonizzato sia perché tali note esplicative sono state redatte dal comitato al quale è attribuita più precisamente la responsabilità in materia d'interpretazione del SA, sul quale si fonda la NC, e nell'ambito del quale la Comunità e i suoi Stati membri sono rappresentati e prendono parte alle deliberazioni.
91. Le note esplicative del SA forniscono un solo esempio di accessorio per macchina ADP rientrante nella voce 8473, quello dei dischetti costruiti per la pulizia di meccanismi di dischetti, esempio che è di natura manifestamente assai diversa da quella delle schede di rete. D'altro lato, le descrizioni fornite delle unità rientranti nella voce 8471 sono altrettanto manifestamente di natura assai simile a quella delle schede di rete.
92. Ad esempio, viene precisato che il sistema numerico completo per il trattamento (SIC) dell'informazione comporta almeno un'unità di entrata che riceve le informazioni e le trasforma in segnali atti ad essere trattati dalla macchina e un'unità di uscita che trasforma i segnali forniti dalla macchina, in particolare, in dati cifrati per altre utilizzazioni . Come esempio sono inoltre citate le unità supplementari di entrata o di uscita, le unità di controllo o di adattamento che compiono un'interconnessione dell'unità centrale con altre macchine numeriche per il trattamento dell'informazione (segnatamente, le unità cosiddette «adattatori di canali», che servono a collegare tra loro sistemi numerici) nonché le unità di conversione di segnali che rendono, all'entrata, un segnale esterno comprensibile dalla macchina numerica di trattamento dell'informazione o che trasformano, all'uscita, i segnali utilizzabili dall'ambiente esterno . Queste funzioni sembrano assai strettamente paragonabili a quelle svolte dalle schede di rete di cui trattasi nel caso di specie.
93. Si potrebbe obiettare che le schede di rete non sono «unità distinte, ciascuna situata nel proprio involucro» ai sensi della nota 5 (B) del capitolo 84 della NC (e delle note esplicative del SA), poiché destinate ad essere inserite nell'involucro della stessa macchina ADP. In effetti, il patrocinante della ricorrente nel procedimento a quo ha prodotto in udienza una scheda di rete al fine di dimostrare che essa non è «situata nel proprio involucro» ed ha argomentato che, per tale motivo, essa non poteva essere considerata come un'unità.
94. Non ritengo che tale obiezione possa essere accolta. Ho già rilevato come le schede di rete possano presentarsi in forma di dispositivi autonomi. Inoltre, il tenore letterale della voce 8471 fa riferimento soltanto alle «unità» e non a «unità ciascuna situata nel proprio involucro», talché sarebbe assurdo che una merce debba essere classificata in tale voce quando si presenti nel proprio involucro e non debba esserlo quando sia situata nello stesso involucro della macchina ADP. Comunque sia, emerge chiaramente dal tenore della sottovoce 8471 20, riferentesi alle macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione «che comportano, in uno stesso involucro, almeno un'unità centrale di elaborazione e (...) un'unità di entrata o di uscita», come pure, dal tenore delle sottovoci 8471 91, 8471 92 e 8471 93, che si riferiscono alle unità «anche presentate unitamente col resto di un sistema», che le unità non devono necessariamente essere ciascuna situata nel proprio involucro. La Corte ha inoltre statuito che i «Vista boards», destinati ad essere incorporati in macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione, sono «unità» ai sensi della nota 5 (B) del capitolo 84 della NC . In riscontro ad un quesito rivoltole dalla Corte nell'ambito del presente procedimento, la Commissione ha precisato che le schede grafiche e le schede seriali di interfaccia, che sono inserite in maniera analoga, possono essere classificate nella voce 8471.
95. Inoltre, un esempio di funzione prettamente parallela a quella di una scheda di rete è offerta dal lettore di dischetti «floppy», elemento comune alla gran maggioranza dei PC. La funzione di tale unità è quella di trasporre i dati dal PC sul dischetto e vice versa, convertendoli tra due differenti formati. Il dischetto può essere utilizzato semplicemente come dispositivo di salvaguardia (backup) del PC (macchina ADP) di cui trattasi, oppure (e ciò avviene spesso, in mancanza di una rete LAN) per trasferire dati o programmi tra macchine ADP. Mi sembra che la classificazione doganale delle schede di rete dovrebbe essere la medesima di quella dei lettori di dischetti floppy. Dalla sentenza Vobis micro-computers emerge che questi lettori di dischetti floppy vanno classificati nella voce 8471. Ritengo quindi che le schede di rete debbano essere classificate nella medesima voce.
96. La classificazione in tale voce è al tempo stesso coerente con le note esplicative di I A) e (D), citate in precedenza , e la loro lettura lo conferma. La scheda di rete soddisfa con ogni evidenza i criteri enunciati nella nota esplicativa I (A) e nella nota 5 (B) del capitolo 84, secondo cui essa deve poter essere collegata all'unità centrale ed essere specificamente costruita come parte di un sistema automatico di elaborazione dell'informazione. Essa è idonea (ed è, di fatto, specificatamente all'uopo concepita) a ricevere e fornire i dati in una forma utilizzabile dal sistema. All'entrata, essa riceve dati e li trasforma in segnali atti ad essere elaborati dalla macchina e, all'uscita, trasforma i segnali forniti dalla macchina in dati cifrati per altre utilizzazioni o in segnali utilizzabili dall'ambiente esterno. Essa è utilizzata per compiere un'interconnessione dell'unità centrale con altre macchine ADP oppure per collegare tra loro due sistemi automatici per l'elaborazione dell'informazione.
97. Concludo pertanto nel senso che le schede di rete di cui trattasi vanno considerate unità di macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione ai sensi della voce 8471 della NC, conclusione che è conforme non soltanto alla prassi costante della Corte, ma anche alle posizioni successivamente adottate dal Comitato del sistema armonizzato dell'OMD.
Conclusione
Alla luce delle considerazioni che precedono, ritengo che la soluzione da dare alla questione posta dal giudice nazionale debba essere la seguente:
«Nel periodo compreso tra il luglio 1990 e il maggio 1995, le schede di rete destinate ad essere inserite nelle macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione rientranti nella voce 8471 della nomenclatura combinata, per consentire a queste ultime di scambiare informazioni o dati con altre macchine dello stesso tipo tramite una rete locale, dovevano essere classificate nella voce 8471 quali unità di tali macchine».
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