Conclusioni dell avvocato generale
1. Jean de La Fontaine nella sua favola «Il mugnaio, il figlio e l'asino» fa dire al mugnaio: «E' senz'altro folle chi pretende di accontentare tutti e suo padre». Mi sembra che alla luce dell'abbondante contenzioso che si è sviluppato in merito alla fissazione del prezzo d'intervento per lo zucchero in Italia, il Consiglio potrebbe fare propria questa espressione di esasperazione.
2. Infatti, risalendo solo ad un recente passato, la fissazione per l'Italia del prezzo d'intervento derivato per lo zucchero bianco, in ragione di un prevedibile deficit nell'approvvigionamento del mercato italiano per le campagne di commercializzazione 1996/1997 e 1997/1998, ha provocato un forte malcontento tra i produttori italiani di zucchero, tenuti a pagare un prezzo maggiorato ai loro fornitori di barbabietole, malcontento, il cui riflesso contenzioso è andato ad arricchire sia il ruolo della Corte che quello del Tribunale di primo grado . Quando, a partire dalla campagna 1998/1999, non è stato più fissato il prezzo d'intervento derivato per l'Italia, il malcontento suscitato dalla scelta del Consiglio non è scomparso, ma, anzi, al malcontento dei soli produttori italiani di zucchero si è sostituito il malcontento del governo italiano e, contemporaneamente, dei produttori italiani di barbabietole.
3. I regolamenti che fissano il prezzo dello zucchero per la campagna 1998/1999 vengono di conseguenza impugnati dall'Italia dinanzi alla Corte nella causa C-340/98 e, dai bieticoltori, dinanzi al Tribunale nelle cause T-152/98, Azienda agricola Ponte S. Pietro/Consiglio, e T-153/98, ANB e a./Consiglio, e i regolamenti che fissano gli stessi prezzi per la campagna di commercializzazione 1999/2000 sono stati già fin da ora impugnati dall'Italia nella causa C-352/00.
4. Nell'ambito di questo abbondante contenzioso, debbo ora procedere all'esame della causa C-340/98, cioè quella che oppone l'Italia al Consiglio, sostenuto dalla Commissione, in merito alla fissazione del prezzo d'intervento per lo zucchero per la campagna di commercializzazione 1998/1999. Tale causa si presenta sotto la forma di un ricorso di annullamento dell'art. 1 del regolamento (CE) del Consiglio 26 giugno 1998, n. 1361, che fissa per la campagna di commercializzazione 1998/1999 i prezzi d'intervento derivati per lo zucchero bianco, il prezzo d'intervento dello zucchero greggio, i prezzi minimi della barbabietola A e della barbabietola B, nonché l'importo del rimborso per la compensazione delle spese di magazzinaggio , «nella parte in cui omette di fissare il prezzo d'intervento derivato per lo zucchero bianco per tutte le zone dell'Italia, rendendo così applicabile in Italia il prezzo d'intervento dello zucchero bianco stabilito dall'art. 1, n. 2, del regolamento (CE) del Consiglio n. 1360/98 , per le zone non deficitarie, regolamento che in questa parte, per quanto occorre, viene altresì impugnato».
5. Ricordo, molto succintamente, che l'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero, quale attualmente risulta dal regolamento (CEE) del Consiglio 30 giugno 1981, n. 1785, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (in prosieguo: il «regolamento di base»), istituisce, tra l'altro, un regime di prezzi garantiti. Questo implica, in particolare, la fissazione anno per anno, entro il 1° agosto, per la campagna di commercializzazione iniziantesi il 1° luglio dell'anno successivo, del prezzo d'intervento dello zucchero bianco al quale gli organismi d'intervento sono tenuti a pagare lo zucchero loro fornito dai produttori (art. 3 del regolamento di base).
6. Parallelamente, il Consiglio fissa annualmente un prezzo base per le barbabietole (art. 4 del regolamento di base). A partire da questo prezzo base, il Consiglio fissa un prezzo minimo che deve essere pagato dai produttori di zucchero ai fornitori di barbabietole (art. 5, n. 1, del regolamento di base).
7. Il prezzo d'intervento dello zucchero bianco e il prezzo minimo delle barbabietole non sono eguali in tutta la Comunità. Viene, infatti, operata una distinzione tra le zone non deficitarie e le zone deficitarie. Per queste ultime vengono fissati prezzi d'intervento derivati per lo zucchero bianco nonché prezzi minimi maggiorati per le barbabietole (artt. 3, n. 1, e 5, n. 3, del regolamento di base).
8. Nel regolamento n. 1361/98, a differenza dei regolamenti relativi alle campagne di commercializzazione precedenti, non viene fissato il prezzo d'intervento derivato per l'Italia, con la conseguenza che viene ad essa applicato il prezzo d'intervento fissato con regolamento n. 1360/98.
9. A sostegno del ricorso il governo italiano deduce tre motivi:
- violazione dell'art. 3, nn. 4 e 5, del regolamento di base per il fatto che i prezzi per la campagna di commercializzazione 1998/1999 sono stati fissati solo il 26 giugno 1998 e violazione del principio della tutela del legittimo affidamento conseguente a tale tardiva fissazione;
- violazione dell'art. 190 del Trattato CE (divenuto art. 253 CE), dovuta al fatto che i regolamenti impugnati non contengono una motivazione che soddisfi le esigenze di questo articolo per quanto riguarda la mancata fissazione di un prezzo d'intervento derivato dello zucchero bianco in Italia;
- violazione del principio della parità di trattamento in quanto non è sulla base degli stessi criteri che la Repubblica italiana è stata considerata zona non deficitaria, mentre altri Stati membri sono stati classificati zone deficitarie.
Procedo ad esaminare i detti motivi uno dopo l'altro e in tale ordine.
Per quanto riguarda i motivi che deducono l'adozione tardiva dei regolamenti n. 1360/98 e n. 1361/98
Sulla violazione dell'art. 3, nn. 4 e 5, del regolamento di base n. 1785/91
10. Il governo italiano sostiene che sia il prezzo d'intervento sia il prezzo d'intervento derivato sono stati fissati per la campagna 1998/1999 solo il 26 giugno 1998. Poiché avrebbe dovuto fissare tali prezzi prima del 1° agosto 1997, il Consiglio avrebbe pertanto violato le disposizioni previste dall'art. 3, nn. 4 e 5, del detto regolamento.
11. A sostegno della tesi secondo la quale quest'ultima data avrebbe dovuto essere stata rispettata imperativamente dal Consiglio, il governo italiano non produce alcun argomento che non sia già stato disatteso con la menzionata sentenza 6 luglio 2000, Eridania, e, quindi, nulla giustifica a mio avviso che tale sentenza venga rimessa in discussione.
12. Ricordo che in quella sentenza, la Corte ha esaminato gli obiettivi che il regime dei prezzi istituito dal regolamento di base persegue. Ha constatato che «nell'interesse di un buon funzionamento del meccanismo dei prezzi d'intervento con riguardo a tali obiettivi, occorre, come ha giustamente rilevato il Consiglio, che la data in cui sono fissati tali prezzi sia la più vicina possibile a quella dell'apertura della campagna pertinente. Infatti, tali prezzi sono determinati in funzione del rapporto tra il volume della produzione disponibile ai fini della futura campagna e quello del consumo prevedibile, nel corso della medesima campagna. Così, quanto più la fissazione dei prezzi si avvicina alla data del 1° luglio tanto più possono considerarsi affidabili i dati su cui poggia la valutazione degli stessi volumi» (punto 30 della sentenza).
13. La Corte ha concluso dichiarando che «la data limite del 1° agosto di cui all'art. 3, nn. 4 e 5, del regolamento n. 1785/91 non ha carattere perentorio e, quindi, l'inosservanza di tale data limite non può avere per effetto l'invalidazione del regolamento [annuale] quando quest'ultimo fissa i prezzi d'intervento dopo il 1° agosto» (punto 34 della stessa sentenza).
Sulla violazione del principio di tutela del legittimo affidamento
14. Per quanto riguarda la seconda censura formulata dal governo italiano nell'ambito del suo primo motivo, cioè la violazione del principio della tutela del legittimo affidamento comincerò col rilevare che il detto argomento, nella misura in cui è basato sulla premessa che la fissazione dei prezzi anteriormente al 1° agosto è intesa a consentire agli operatori economici, cioè ai fabbricanti di zucchero e ai bieticoltori, di pianificare la loro attività con piena conoscenza di causa, è esso stesso in contrasto con la citata sentenza 6 luglio 2000, Eridania.
15. In tale sentenza la Corte ha infatti dichiarato che «(...) tale meccanismo di fissazione dei prezzi non può essere destinato a dettare regole che permettano agli operatori del settore saccarifero di programmare le loro attività prima della conclusione dei contratti tra fabbricanti di zucchero e produttori di barbabietole e prima della semina dei terreni da parte di questi ultimi. In effetti, i prezzi in questione non mirano a guidare il comportamento economico degli operatori del mercato saccarifero, ma costituiscono un tentativo di anticipare, nel loro interesse, la probabile evoluzione della produzione e del consumo allo scopo di stabilizzare il mercato comunitario» (punti 31 e 32).
16. La Corte ha altresì negato, per quanto riguarda la formazione dei prezzi, qualsiasi connessione con la sentenza 11 agosto 1995 invocata dal governo italiano.
17. Lasciando da parte tale erronea premessa, è tuttavia ancora possibile considerare, come sostenuto dal governo italiano, che sia stato violato il principio di tutela del legittimo affidamento in considerazione del fatto che, alcuni giorni prima dell'inizio di una nuova campagna di commercializzazione, il Consiglio ha adottato un regolamento che non prevede un prezzo d'intervento, mentre in passato per l'Italia era sempre stato fissato un siffatto prezzo?
18. Credo di no per due ragioni: una giuridica e l'altra di fatto. Dal punto di vista giuridico, dalla sentenza 17 settembre 1998 emerge molto chiaramente che qualora un'organizzazione comune dei mercati preveda la fissazione annuale dei prezzi di campagna in funzione dell'evoluzione dei mercati, gli operatori economici non possono riporre legittimo affidamento nella riconduzione dei prezzi deliberati per la campagna precedente.
19. Come sottolineato in tale sentenza, la fissazione annuale dei prezzi implica per definizione la possibilità che i prezzi siano modificati da un anno all'altro e, come era già stato in precedenza ricordato nella sentenza 5 ottobre 1994 , «(...) anche se il principio del rispetto del legittimo affidamento è uno dei principi fondamentali della Comunità, gli operatori economici non possono fare legittimamente affidamento sulla conservazione di una situazione esistente che può essere modificata nell'ambito del potere discrezionale delle istituzioni comunitarie. Ciò vale in particolare in un settore, come quello delle organizzazioni comuni di mercato, il cui scopo implica un costante adattamento in funzione dei mutamenti della situazione economica (...)» (punto 57).
20. Da un punto di vista fattuale non posso condividere l'affermazione del governo italiano secondo cui la mancata fissazione di un prezzo d'intervento derivato per l'Italia ha costituito un evento talmente inatteso che ha sorpreso tutti gli operatori del settore.
21. Anzi, già prima della pubblicazione delle proposte della Commissione in materia di prezzi del 13 marzo 1998, tutti questi operatori erano perfettamente al corrente del fatto che l'Italia non pareva più dover essere interessata dalla situazione deficitaria conosciuta in passato. I loro rappresentanti seggono infatti in vari organismi consultivi associati alla gestione dell'organizzazione comune dei mercati dello zucchero.
22. E' vero che, per le campagne 1996/1997 e 1997/1998, all'epoca in cui i regolamenti relativi ai prezzi venivano deliberati, era ancora stato previsto un deficit, ma i fatti avevano smentito tali previsioni e si era successivamente accertato che la produzione italiana di zucchero aveva ecceduto il consumo nel corso di tali campagne. Pertanto, occorreva prendere in considerazione l'ipotesi che per la campagna 1998/1999 non venisse fissato alcun prezzo d'intervento derivato.
23. Mi pare pertanto che il primo motivo vada interamente respinto.
Per quanto riguarda la mancanza o l'insufficienza della motivazione
24. Il secondo dei motivi dedotti si scinde in due argomenti distinti. Con il primo argomento viene affermato che è inammissibile che i regolamenti nn. 1360/98 e 1361/98 non contengano, neanche letti congiuntamente, alcuna indicazione circa le ragioni per le quali non era stato fissato, al contrario di quanto fatto per tutte le campagne precedenti, il prezzo d'intervento derivato dello zucchero bianco per l'Italia.
25. Con il secondo argomento, si sostiene che la mancata inclusione dell'Italia tra le zone deficitarie può spiegarsi solo con un cambiamento del metodo di identificazione degli Stati membri per i quali si impone la fissazione di un prezzo d'intervento derivato dello zucchero bianco, e tale cambiamento avrebbe già di per sé richiesto una motivazione specifica, che nella specie mancherebbe del tutto.
26. Comincio col constatare che effettivamente, come afferma il governo italiano, il regolamento n. 1360/98 non indica specificatamente perché il prezzo d'intervento dello zucchero bianco in esso fissato debba applicarsi all'Italia e il regolamento n. 1361/98 non indica specificatamente perché non fissi il prezzo d'intervento derivato dello zucchero bianco per l'Italia. Se ne deve concludere che il trattamento riservato all'Italia è privo di qualsiasi motivazione? Certamente no, perché dalla lettura combinata dei due regolamenti risulta che, se all'Italia non viene applicato un prezzo d'intervento derivato dello zucchero bianco, ciò è evidentemente dovuto al fatto che non deve essere classificata tra le zone deficitarie, che sono le sole per le quali il regolamento di base prevede che un siffatto prezzo debba essere fissato.
27. Tuttavia è siffatta motivazione sufficiente per potersi concludere che non vi è stata violazione dell'art. 190 del Trattato? Se ci si rifà, una volta ancora, alla citata sentenza 6 luglio 2000, Eridania, a mio avviso si deve considerare che, per quanto succinta la detta motivazione è sufficiente. In tale sentenza viene infatti ricordato che:
«(...) la motivazione dev'essere adeguata alla natura dell'atto considerato e deve far apparire in forma chiara e non equivoca l'iter logico seguito dall'istituzione da cui promana l'atto controverso, onde consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e onde permettere al giudice competente di esercitare il proprio controllo (...)» (punto 38).
28. La stessa sentenza ha poi precisato che «(...) secondo una giurisprudenza consolidata, non si può esigere che la motivazione dei regolamenti specifichi i vari elementi di fatto o di diritto, talvolta molto numerosi e complessi, che costituiscono oggetto dei regolamenti, qualora questi siano in armonia con il contesto normativo di cui fanno parte (...)» (punto 40).
29. La Corte ha infine ricordato che «(...) l'accertamento del se la motivazione di un atto soddisfi i requisiti di cui all'art. 190 del Trattato va effettuato alla luce non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia (...)» (punto 41).
30. Orbene, siamo in presenza di una motivazione non equivoca, perché non lascia alcun dubbio circa il fatto che, se alla Repubblica italiana non è stato applicato un prezzo d'intervento derivato dello zucchero bianco, ciò è dovuto al fatto che non è stata ritenuta zona deficitaria. Tale classificazione non doveva necessariamente essere accompagnata da un'esposizione degli elementi complessi alla luce dei quali era stata operata, tanto più che i detti elementi erano perfettamente noti al governo italiano, che è presente in tutte le istanze del Consiglio e rappresentato nei comitati che aiutano la Commissione a gestire l'organizzazione comune.
31. Del resto, non si deve dimenticare che la classificazione come zona non deficitaria non è il risultato di una scelta operata dal Consiglio, nell'esercizio di un potere discrezionale di cui avrebbe dovuto spiegare l'uso fattone. Essa è il risultato obiettivo dell'applicazione di un metodo, pure esso obiettivo, che accerta la prevedibilità di un deficit.
32. Occorreva tuttavia spiegare dettagliatamente che, con riferimento alla campagna 1998/1999, l'applicazione di tale metodo aveva, per la prima volta, portato a ritenere che per l'Italia non si dovesse prevedere alcun deficit?
33. Non lo penso. Infatti, non vi è, di per sé, nulla di straordinario nel fatto che lo stesso metodo possa, a seconda delle annate, portare a risultati diversi. Non si è mai pensato che la Repubblica italiana avesse una vocazione al deficit permanente e il miglioramento della sua situazione per quanto riguarda l'approvvigionamento di zucchero, lungi dall'essere anormale, può essere, al contrario, considerato come il felice coronamento della politica di incentivo alla produzione di barbabietole da zucchero costituita dalla fissazione, per molti anni, di un prezzo d'intervento derivato dello zucchero bianco. Il fatto che, una volta raggiunto il risultato, i mezzi posti in opera a tal fine non vengano più utilizzati mi sembra, stando alla ratio stessa del regolamento di base, qualcosa di così logico da rendere superflua qualsiasi motivazione.
34. Segnalo infine che sarebbe quantomeno paradossale se, dopo aver constatato che, ai sensi della citata sentenza 6 luglio 2000, Eridania (punto 39), la prevedibilità di un deficit è sufficiente a motivare la fissazione di un prezzo d'intervento derivato, si dovesse ritenere che il fatto di non prevedere un deficit non basti a giustificare la mancata fissazione di un prezzo d'intervento derivato.
35. Come indicato nella detta sentenza, l'applicazione di un prezzo d'intervento e quella di un prezzo d'intervento derivato non stanno tra loro in un rapporto regola/eccezione. Esse corrispondono ciascuna a una determinata situazione contemplata dal regolamento di base, con la conseguenza che, qualora, alla lettura dei regolamenti, non si possa nutrire il minimo dubbio circa la situazione nella quale si trova una determinata zona, l'applicazione del prezzo d'intervento a tale situazione non deve essere motivata in modo speciale.
36. Poiché il primo degli argomenti prodotti dal governo italiano non può che essere scartato, occorre esaminare il secondo.
37. Ammettiamo, fin da ora, che se, come sostiene il governo italiano, il Consiglio avesse realmente modificato, da un anno all'altro, il metodo utilizzato per valutare se, in un determinato Stato membro, sia prevedibile per la futura campagna una situazione di deficit, la motivazione che risulta dalla lettura dei considerando dei regolamenti n. 1360/98 e n. 1361/98 dovrebbe essere considerata insufficiente.
38. Una cosa, infatti, è, senza cambiare metodo, pervenire, in ragione dell'evoluzione che hanno conosciuto la produzione e il consumo, a constatazioni diverse per quanto riguarda la situazione di approvvigionamento, e altra cosa è cambiare gli strumenti di valutazione per operare constatazioni diverse.
39. Applicare un nuovo metodo senza informarne gli operatori è come privarli della possibilità di far controllare efficacemente dal giudice che non siano stati sottoposti ad un trattamento arbitrario.
40. Il metodo usato dal Consiglio e dalla Commissione, con riferimento alla campagna 1998/1999, per valutare la situazione dell'approvvigionamento nei vari Stati membri, risulta diverso da quello al quale tali istituzioni avevano fatto ricorso l'anno precedente?
41. Il governo italiano che, ricordiamocene, è l'attore nella presente causa e deve quindi sostenere l'onere della prova, non fornisce, a mio avviso, elementi validi per convincercene. Stando a quanto esso afferma, il metodo utilizzato per la campagna 1998/1999, consistente nel confrontare con il consumo prevedibile la produzione disponibile costituita dai quantitativi prevedibili di zucchero A e di zucchero B che saranno prodotti, eventualmente aumentati del riporto di zucchero C operato in osservanza delle norme comunitarie, non sarebbe stato impiegato in occasione delle precedenti campagne.
42. A suo avviso, fino alla campagna 1997/1998 si sarebbe giunti alla previsione di un deficit prendendo in considerazione i quantitativi di zucchero non trasformati importati in Italia ed esportati dall'Italia nonché il saldo corrispondente. A sostegno delle sue affermazioni, esso fa riferimento alla motivazione che figurava fino al 1980 nei regolamenti che fissavano un prezzo d'intervento derivato dello zucchero bianco per l'Italia. Tale motivazione osserva che:
«(...) in Italia, per effetto dei costi di produzione relativamente elevati, la produzione saccarifera non supererà probabilmente la quantità di base fissata; che si dovrà quindi tener conto di un disavanzo superiore a 200 000 tonnellate da coprire con la produzione delle zone eccedentarie della Comunità»,
e che
«considerando che, in tali circostanze, il livello dei prezzi di mercato in Italia sarà determinato dai prezzi d'offerta dello zucchero proveniente dal nord della Francia (...) il prezzo d'intervento derivato per l'Italia può essere fissato in (...) tenuto conto del prezzo d'intervento valido nel nord della Francia, aumentato delle spese di commercializzazione per le consegne nell'Italia del nord e delle spese di smercio dell'industria saccarifera in Italia».
43. Orbene, è giocoforza constatare che tali considerando non dimostrano in alcun modo che il deficit di cui fanno menzione sia stato evidenziato applicando il metodo al quale si riferisce il governo italiano.
44. In secondo luogo, il governo italiano ha omesso di segnalare che le condizioni che all'epoca i regolamenti di base indicavano affinché potesse essere fissato un prezzo d'intervento derivato dello zucchero bianco non erano identiche a quelle che fissa l'attuale regolamento di base. Nel regolamento (CEE) del Consiglio 19 dicembre 1974, n. 3330, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero si legge, ad esempio, all'art. 3 quanto segue:
«1. Ogni anno viene fissato per la zona più eccedentaria della Comunità un prezzo d'intervento per lo zucchero bianco.
2. Per le altre zone vengono fissati prezzi d'intervento derivati tenendo conto delle differenze regionali del prezzo dello zucchero da prevedere in caso di raccolto normale e di libera circolazione dello zucchero, sulla base delle condizioni naturali della formazione dei prezzi di mercato».
45. Così risulta chiaramente che la fissazione di un prezzo d'intervento derivato non era, sotto la vigenza di tale regolamento, disciplinata da regole identiche a quelle attualmente in vigore. Ricordo semplicemente a questo proposito che il regolamento di base, di cui il regolamento impugnato ha fatto applicazione, dispone all'art. 3:
«1. Per lo zucchero bianco è fissato annualmente
a) un prezzo d'intervento per le zone non deficitarie;
b) un prezzo d'intervento derivato per ciascuna delle zone deficitarie.
(...)».
46. Perché la sua tesi potesse apparire credibile, il governo italiano avrebbe dovuto dimostrarci che, sotto la vigenza del regolamento di base attuale, cioè a partire dal 1981, è stato regolarmente fissato per l'Italia un prezzo d'intervento derivato in applicazione di un metodo diverso da quello preso in considerazione per la campagna 1998/1999. Orbene il detto governo non fa questo. E' vero, si sforza di dimostrarci che il metodo che assume essere stato in realtà applicato portava senz'altro ad una constatazione di deficit. Ma ciò non dimostra pur tuttavia che è questo metodo che il Consiglio e la Commissione applicavano effettivamente.
47. A ciò deve aggiungersi il fatto, a mio avviso non trascurabile, che il governo italiano, che pertanto è sempre stato strettamente associato, non fosse che in seno al comitato di gestione dello zucchero, alla preparazione delle decisioni in materia di prezzi, non fornisce elementi da cui risulti che, pur concordando con la previsione di un deficit e la fissazione di un prezzo d'intervento derivato, avrebbe formulato, se non delle proteste, quantomeno delle riserve circa il metodo utilizzato. Non contesta neppure, come si noterà, l'esattezza delle cifre alle quali il metodo da esso criticato è stato applicato: certamente perché tali cifre sono quelle che esso stesso ha comunicato alla Commissione in applicazione del regolamento (CE) della Commissione 29 aprile 1996, n. 779, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) del Consiglio n. 1785/81, per quanto riguarda le comunicazioni nel settore dello zucchero .
48. La Commissione e il Consiglio si sono riferiti, da parte loro, a documenti prodotti dinanzi alla Corte nella menzionata causa C-289/97, e portati a conoscenza del governo italiano, che non ne ha contestato l'autenticità. Tali documenti non consentono di evidenziare un qualsiasi mutamento di metodo che sia intervenuto in occasione della fissazione delle previsioni per la campagna 1998/1999.
49. Ciò considerato posso solo constatare che il secondo motivo del governo italiano non può essere accolto.
Per quanto riguarda il principio di parità
50. Resta da esaminare il terzo motivo dedotto, con cui il governo italiano fa valere che l'assenza della Repubblica italiana dall'elenco degli Stati membri per i quali si imponeva la fissazione di un prezzo derivato d'intervento può spiegarsi solo con il ricorso a criteri differenti a seconda degli Stati membri. Questa discriminazione sarebbe particolarmente evidente nel caso dell'Irlanda, a proposito della quale il governo italiano afferma che tale paese può essere stato considerato deficitario solo perché non gli è stato applicato lo stesso metodo di cui s'è fatto uso per l'Italia.
51. Il Consiglio e la Commissione non solo negano ogni discriminazione, ma affermano altresì che, non avendo chiesto l'annullamento della fissazione di un prezzo d'intervento derivato per altri Stati membri, il governo italiano non può pretendere di ottenere l'annullamento richiesto facendo riferimento alla situazione di altri Stati membri. Premetto subito che non condivido quest'ultima affermazione.
52. Se dovesse risultare, a seguito di un esame, che le misure adottate per quanto riguarda altri Stati membri possono spiegarsi soltanto con il ricorso ad un metodo di previsione di deficit diverso da quello applicato all'Italia, il ricorso andrebbe accolto. Spetterebbe allora al Consiglio, in applicazione dell'art. 176 del Trattato CE (divenuto art. 233 CE), interrogarsi sullo strumento più razionale per eliminare la discriminazione: applicare all'Italia il metodo utilizzato per altri Stati membri o applicare agli altri Stati membri il metodo differente utilizzato per l'Italia.
53. Ciò premesso, ha il governo italiano fornito la prova di una discriminazione? Non mi sembra. Come rilevato dal Consiglio e dalla Commissione, i documenti dei quali esso si avvale non hanno alcun valore probatorio, nella misura in cui da essi non risulta che, al momento in cui la Commissione ha redatto le sue proposte e al momento in cui il Consiglio ha statuito, il metodo applicato per constatare che per l'Italia non erano prevedibili deficit per la campagna a venire, qualora fosse stato rigorosamente applicato anche ai dati disponibili relativi agli altri Stati membri, per i quali è stato infine fissato un prezzo d'intervento derivato, avrebbe portato a considerare anche questi ultimi Stati come zone non deficitarie.
54. Orbene solo questa prova permetterebbe di concludere che la parità di trattamento non è stata osservata. E' infatti privo d'interesse constatare che, per campagne precedenti, la previsione di un deficit per questo o quell'altro Stato membro si è rivelata, ex post, errata, come, sottolineo en passant, è stato specificamente il caso dell'Italia. Ciò che conta è che, al momento in cui la decisione è stata emanata dal Consiglio, la previsione sia stata operata secondo un metodo unico applicato a dati di pari affidabilità.
55. Sono ben cosciente del fatto che fornire la prova di una discriminazione non è facile per quanto riguarda i regolamenti nn. 1360/98 e 1361/98, vista la stringatezza della loro motivazione. Ma poiché il governo italiano è stato strettamente associato alla preparazione della decisione e alla sua adozione, esso non può assumere che i documenti che gli avrebbero consentito di dimostrare la fondatezza delle sue affermazioni non gli erano accessibili.
56. Ritengo pertanto che la Repubblica italiana non sia riuscita a dimostrare, mediante elementi probatori, le affermazioni sulle quali si basa il suo terzo motivo.
Conclusione
57. Poiché nessuno dei motivi invocati dal governo italiano è apparso fondato debbo suggerire alla Corte di statuire dichiarando che
«- il ricorso è respinto;
- il governo italiano sopporterà le proprie spese e quelle del Consiglio;
- la Commissione sopporterà le proprie spese».
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