Conclusioni dell avvocato generale
I - Oggetto della causa
1. Nel presente procedimento contro il Regno del Belgio per inadempimento agli obblighi derivanti dal Trattato la Commissione chiede dichiararsi che il Regno del Belgio, prelevando contributi personali sulle pensioni belghe per malattia professionale i cui titolari non risiedano in Belgio e non percepiscano nessuna altra prestazione previdenziale belga ad esclusione della pensione in oggetto ovvero non siano più assoggettati al regime previdenziale belga, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell'art. 13, n. 2, lett. f), del regolamento (CEE) del Consiglio n. 1408/71 .
2. In questi casi il Regno del Belgio non sarebbe legittimato a prelevare alcuno di tali contributi, dal momento che le persone interessate sarebbero sottoposte esclusivamente alla normativa di un altro Stato, vale a dire dello Stato di residenza, ragion per cui la disciplina belga - compresa quella relativa agli obblighi di contribuzione - non troverebbe ovvero non potrebbe trovare applicazione.
3. La Commissione deduce che l'art. 46 del testo unico 3 giugno 1970 relativo al risarcimento delle malattie professionali (art. 46 delle lois relatives à la réparation des maladies professionnelles coordonnées; in prosieguo: l'«art. 46 della legge») sarebbe incompatibile con l'art. 13, n. 2, lett. f), del regolamento n. 1408/71.
4. L'art. 46 della legge dispone sostanzialmente quanto segue:
Colui che è vittima di una malattia professionale, in quanto beneficiario di una pensione, di un'indennità ovvero di un sussidio ai sensi della legge stessa, resta soggetto all'obbligo del versamento dei contributi dovuti in forza della normativa previdenziale.
5. La Commissione non contesta l'obbligo di contribuzione così formulato in sé e per sé, come può dedursi dalla diffida introduttiva del procedimento per inadempimento, bensì unicamente l'imposizione di contributi previdenziali su determinate pensioni i cui titolari risiedano in un altro Stato membro ed ivi percepiscano una pensione erogata dallo Stato di residenza.
II - Procedimento
6. A seguito dell'avvio del procedimento per inadempimento, avvenuto mediante lettera di diffida 24 settembre 1996, il governo belga chiedeva una proroga del termine per rispondere alla diffida stessa, proroga che veniva accordata. La Commissione, avendo sollecitato invano una comunicazione di risposta, emanava in data 6 novembre 1997 un parere motivato, nel quale contestava essenzialmente il prelievo di un contributo personale nella misura del 13,07% sulle pensioni belghe per malattia professionale i cui titolari non percepiscano nessun'altra prestazione previdenziale al di fuori della pensione in oggetto, e non risiedano in Belgio. Il governo belga rispondeva con lettera del 12 maggio 1998, sostenendo che l'art.46 della legge, contestato dalla Commissione, non sarebbe incompatibile con il regolamento n. 1408/71. La Commissione proponeva pertanto ricorso per inadempimento agli obblighi derivanti dal Trattato, registrato il 22 settembre 1998, chiedendo alla Corte:
1. di dichiarare che il Regno del Belgio, prelevando contributi personali in misura del 13,07% sulle pensioni belghe per malattia professionale i cui titolari non risiedano in Belgio e non siano più assoggettati al regime previdenziale belga, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell'art. 13, n. 2, lett. f), del regolamento del Consiglio n. 1408/71;
2. di condannare il Regno del Belgio alle spese.
7. Il Regno del Belgio chiede che il ricorso venga respinto, e che sulle spese si decida secondo diritto.
8. Con ordinanza 1° marzo 1999 veniva ammesso l'intervento del Regno dei Paesi Bassi a sostegno dello Stato membro convenuto.
9. Nel procedimento non ha avuto luogo la fase orale.
III - Il pertinente contesto normativo
A - La normativa comunitaria
1) Il regolamento (CEE) n. 1408/71
10. L'art. 13, nn.1 e 2, lett. a) e f), così dispone:
«1. Le persone cui è applicabile il presente regolamento sono soggette alla legislazione di un solo Stato membro, fatto salvo l'articolo 14 quater. Tale legislazione è determinata conformemente alle disposizioni del presente titolo.
2. Con riserva degli articoli da 14 a 17:
a) la persona che esercita un'attività subordinata nel territorio di uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato anche se risiede nel territorio di un altro Stato membro (...)
b)-e) (...)
f) la persona cui cessi d'essere applicabile la legislazione di uno Stato membro senza che ad essa divenga applicabile la legislazione di un altro Stato membro in forza di una delle norme enunciate alle precedenti lettere o di una delle eccezioni o norme specifiche di cui agli articoli da 14 a 17, è soggetta alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiede, in conformità delle disposizioni di questa sola legislazione».
11. Ai sensi dell'art. 17:
«Due o più Stati membri, le autorità competenti di detti Stati o gli organismi designati da tali autorità possono prevedere di comune accordo, nell'interesse di determinate categorie di persone o di determinate persone, eccezioni alle disposizioni degli articoli da 13 a 16».
12. L'art. 27 così recita:
«Il titolare di pensioni o di rendite dovute secondo le legislazioni di due o più Stati membri, tra cui quella dello Stato membro nel cui territorio egli risiede che abbia diritto alle prestazioni secondo la legislazione di quest'ultimo Stato membro (...) nonché i suoi familiari, ottengono tali prestazioni dall'istituzione del luogo di residenza e a carico di questa stessa istituzione, come se l'interessato fosse titolare di una pensione o di una rendita dovuta in virtù della sola legislazione di quest'ultimo Stato membro».
13. L'art. 33 così dispone:
«1. L'istituzione di uno Stato membro debitrice di una pensione o di una rendita, che applica una legislazione che prevede trattenute di contributi a carico del titolare di una pensione o di una rendita per la copertura delle prestazioni di malattia e maternità, è autorizzata a operare tali trattenute, calcolate in base alla suddetta legislazione, sulla pensione o rendita da essa dovuta, se le prestazioni corrisposte ai sensi degli articoli 27, 28, 28 bis, 29, 31 e 32 sono a carico di un'istituzione del suddetto Stato membro.
2. Quando, nei casi contemplati all'articolo 28 bis, il titolare di una pensione o di una rendita è soggetto, in ragione della sua residenza, al versamento di contributi o a trattenute equivalenti per la copertura delle prestazioni di malattia e di maternità a norma della legislazione dello Stato membro nel cui territorio egli risiede, detti contributi non sono esigibili».
14. L'art. 52 così recita:
«Il lavoratore subordinato o autonomo, che risiede nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato competente e che è vittima di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale, beneficia, nello Stato membro nel quale risiede:
a) delle prestazioni in natura erogate, per conto dell'istituzione competente, dall'istituzione del luogo di residenza secondo le disposizioni della legislazione che quest'ultima applica, come se fosse ad essa iscritto;
b) delle prestazioni in denaro erogate dall'istituzione competente secondo le disposizioni della legislazione che essa applica. Tuttavia, previo accordo tra l'istituzione competente e l'istituzione del luogo di residenza, le prestazioni possono essere erogate da quest'ultima istituzione per conto della prima, secondo la legislazione dello Stato competente».
15. L'art. 77 così recita:
«1. Il termine "prestazioni", ai sensi del presente articolo, designa gli assegni familiari previsti per il titolare di una pensione o di una rendita di vecchiaia, di invalidità, di infortunio sul lavoro, o di malattia professionale, nonché le maggiorazioni o supplementi di tale pensione o rendita previsti per i figli di tali titolari, eccettuati i supplementi concessi in base all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
2. Qualunque sia lo Stato membro nel cui territorio il titolare di pensione o rendita o i figli risiedono, le prestazioni sono concesse secondo le seguenti norme:
a) al titolare di una pensione o di una rendita dovuta in base alla legislazione di un solo Stato membro, conformemente alla legislazione al titolare di una pensione o di una rendita dovuta in base alla dello Stato membro competente per la pensione o la rendita;
b) al titolare di pensioni o rendite dovute in base alle legislazioni di più Stati membri:
i) conformemente alla legislazione dello Stato sul cui territorio risiede, se il diritto ad una delle prestazioni di cui al paragrafo 1 è ivi acquisito in base alla legislazione di tale Stato (...) oppure
ii) negli altri casi, conformemente a quella delle legislazioni di tali Stati membri alla quale l'interessato è stato più lungamente soggetto se il diritto ad una delle prestazioni di cui al paragrafo 1 è acquisito in base alla predetta legislazione (...); se non è acquisito alcun diritto in virtù della predetta legislazione, le condizioni di acquisizione del diritto sono esaminate in rapporto alla legislazione degli altri Stati membri interessati, nell'ordine decrescente della durata dei periodi di assicurazione o di residenza compiuti sotto la legislazione di tali Stati membri».
2) Il regolamento (CEE) n. 574/72
16. L'art. 10 ter di detto regolamento così dispone:
«La data e le condizioni alle quali la legislazione di uno Stato membro cessa di essere applicabile ad una persona contemplata dall'articolo 13, paragrafo 2, lettera f), del regolamento [1408/71] sono determinate secondo le disposizioni di detta legislazione. L'istituzione designata dall'autorità competente dello Stato membro la cui legislazione diviene applicabile all'interessato si rivolge all'istituzione designata dall'autorità competente del primo Stato membro per conoscere tale data».
B - Normativa nazionale
17. L'art. 46 - controverso nella specie - del testo unico, relativo al risarcimento delle malattie professionali, è stato già riportato al paragrafo 4.
IV - Tesi delle parti
1) La Commissione
18. La Commissione contesta allo Stato membro convenuto il prelievo di contributi sociali sulle pensioni per malattia professionale i cui titolari risiedono in un altro Stato membro dal quale percepiscono parimenti una pensione. Questo sarebbe incompatibile con l'art. 13, n. 2, lett. f), del regolamento n. 1408/71. Tale disposizione costituirebbe espressione del principio sancito dall'art. 13, n. 1, del regolamento medesimo, secondo cui deve essere applicata la normativa di un solo Stato membro. La detta disposizione sarebbe stata introdotta a seguito della sentenza Ten Holder , al fine di individuare lo Stato competente per quelle persone che avessero cessato qualsiasi attività lavorativa nell'ambito di giurisdizione di uno Stato membro e risiedessero nel territorio di un altro Stato membro. Conseguentemente, nel caso in cui la normativa previdenziale di uno Stato membro cessasse di essere applicabile, diverrebbe applicabile la legge dello Stato di residenza ai sensi dell'art. 13, n. 2, lett. f), del regolamento n. 1408/71.
19. La Commissione si richiama alle sentenze Perenboom , Commissione/Belgio e Kuusijärvi per pervenire alla conclusione secondo cui le persone che non svolgano più alcuna attività lavorativa in Belgio ed abbiano trasferito la propria residenza in un altro Stato membro sarebbero soggette unicamente alla normativa di quest'ultimo Stato. Conseguentemente, le autorità belghe non avrebbero più alcun potere di prelevare contributi sociali sulle pensioni per malattia professionale corrisposte a persone che si trovino in una siffatta posizione.
20. A fronte dell'argomento contrario dedotto dal governo belga, secondo cui l'art. 13, n. 2, lett. f), non troverebbe applicazione nella fattispecie descritta, in quanto i titolari di pensioni per malattia professionale continuerebbero a restare soggetti al regime di previdenza sociale belga con riguardo tanto alle spese mediche quanto alle prestazioni familiari, la Commissione fa valere che, a termini dell'art. 27 del regolamento n. 1408/71, per le spese mediche sarebbe competente lo Stato di residenza. Ai sensi del successivo art. 33, il potere di imporre contributi spetterebbe unicamente allo Stato sul quale incomberebbero i relativi oneri . Allo stesso modo, per le prestazioni familiari sarebbe competente, conformemente al capitolo 8 del regolamento n. 1408/71, lo Stato di residenza.
21. La Commissione contesta il richiamo del governo belga all'art. 52 del regolamento n. 1408/71, a termini del quale le persone che siano vittima di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale beneficiano delle prestazioni in natura erogate, per conto dell'istituzione competente, dall'istituzione del luogo di residenza e delle prestazioni in denaro erogate dall'istituzione competente, argomentando che tale disciplina non riguarderebbe le spese di malattia classiche ai sensi del capitolo 1 del regolamento n. 1408/71, bensì prestazioni specifiche a seguito di una malattia professionale o di un infortunio sul lavoro. La Commissione contesta, infine, l'obiezione del governo belga secondo la quale i contributi costituirebbero controprestazioni connesse all'appartenenza al sistema previdenziale belga richiamandosi all'art. 13, n. 2, lett. f), del regolamento n. 1408/71, a termini del quale non sarebbe affatto più competente lo Stato belga, ma solo lo Stato di residenza.
2) Il governo belga
22. Il governo belga sostiene, in via principale, che l'art. 13, n. 2, lett. f) del regolamento n. 1408/71 non troverebbe applicazione alle fattispecie indicate dalla Commissione. In subordine rileva che, anche ammessa l'applicabilità dell'art. 13, n. 2, lett. f), del regolamento, il prelievo dei contributi previdenziali contestati non sarebbe incompatibile con tale disposizione.
23. Nella propria difesa il governo belga sostiene anzitutto che nell'art. 13, n. 2, lett. a), del regolamento n. 1408/71, è insito il principio della «lex loci laboris» in base al quale sarebbe applicabile, in linea di principio, la legge dello Stato di esercizio dell'attività lavorativa, ancorché il lavoratore risieda in un altro Stato membro. L'art. 13, n. 2, lett. f) del regolamento prevedrebbe una deroga di carattere sussidiario a questo principio, che pertanto dovrebbe essere interpretata in senso stretto; solo in presenza dei presupposti di tale deroga potrebbe operarsi il passaggio del regime applicabile dallo Stato di esercizio dell'attività lavorativa allo Stato di residenza. A tal fine uno dei presupposti consisterebbe nel fatto che la persona non sia più soggetta alla normativa di uno Stato membro senza che ciò determini l'applicabilità della normativa di un altro Stato membro. Sarebbe da chiedersi, allora, in presenza di quali presupposti una determinata normativa - nel caso in esame la legislazione previdenziale belga - cesserebbe di essere applicabile ai titolari di pensioni per malattie professionali residenti in un altro Stato membro nel quale, d'altra parte, percepiscono un'altra pensione.
24. Il titolo II del regolamento n. 1408/71 non sostituirebbe le diverse legislazioni degli Stati membri con la normativa comunitaria, bensì conterrebbe disposizioni - come può evincersi dalla sentenza Kits van Heijningen - che consentirebbero di individuare la normativa applicabile al fine di evitare la contemporanea applicabilità delle normative di più Stati membri e di impedire che le persone ricomprese nella sfera di applicazione del regolamento n. 1408/71 perdano, in mancanza di una normativa applicabile, la loro tutela previdenziale.
25. Nel caso in esame la legislazione previdenziale belga resterebbe effettivamente applicabile. Ciò si manifesterebbe, da un lato, nella concessione di prestazioni in base al regime delle malattie professionali belga, nonché, dall'altro, nell'accollo di prestazioni di altri rami previdenziali, quali ad esempio prestazioni familiari, spese mediche ed il riconoscimento di periodi ai fini della maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia in tutti i casi nei quali si sia verificata un'inabilità lavorativa superiore al 66%. Per tali persone verrebbe quindi mantenuto lo status di affiliati al regime previdenziale.
26. Inoltre, la questione della ulteriore applicabilità o meno della legislazione di uno Stato membro, ai sensi dell'art. 10 ter del regolamento n. 574/72, dipenderebbe dalle disposizioni nazionali degli Stati membri. Il diritto comunitario farebbe quindi espresso rinvio al diritto nazionale degli Stati membri. Quanto alla competenza di uno Stato membro di determinare i limiti di applicabilità della propria legge nazionale, il governo belga si richiama alle sentenze Coppola e Ten Holder .
27. Sarebbe del resto incompatibile con il principio dei diritti quesiti non applicare ulteriormente la normativa belga e, conseguentemente, non concedere più le prestazioni di cui trattasi. Il solo mutamento della residenza non potrebbe far sì che una persona ricada sotto il regime previdenziale dello Stato di residenza.
28. La compatibilità del mantenimento della normativa belga con il diritto comunitario troverebbe conferma anche nell'art. 52 del regolamento n. 1408/71, nel quale si fa menzione della «istituzione competente» a carico della quale sarebbero le prestazioni, sia in natura sia in denaro, a favore di una persona residente in un altro Stato membro. Nella prassi accadrebbe che il titolare di una pensione per malattia professionale residente in un altro Stato membro riceverebbe il modello E 123 del «Fonds des Maladies professionnelles» (FMP). In base ad esso gli verrebbero concesse nello Stato di residenza le prestazioni per malattia che il FMP rimborserebbe.
29. In conclusione si dovrebbe partire dal principio secondo cui l'art. 13, n. 2, lett. f), del regolamento n. 1408/71 non troverebbe applicazione, rimarrebbe dunque applicabile il diritto belga sia in considerazione della competenza attribuita agli Stati membri sia in considerazione della circostanza che la vittima di una malattia professionale rimarrebbe assoggettata a detto sistema previdenziale pur essendo residente in un altro Stato membro, e che, infine, non ne deriverebbe alcun contrasto con il diritto comunitario.
30. Di conseguenza, il governo belga fa valere solo in subordine che il prelievo di contributi sarebbe in ogni caso conforme al diritto comunitario. Il prelievo sarebbe imposto senza operare discriminazioni indipendentemente dalla circostanza che il titolare risieda nel territorio belga ovvero in un altro Stato membro. Inoltre i beneficiari conserverebbero - del tutto o in parte - lo status di affiliati al regime previdenziale a seconda che l'inabilità lavorativa raggiunga o meno un minimo del 66%. Il versamento dei contributi costituirebbe la controprestazione per le prestazioni alle quali i legittimati avrebbero diritto.
31. Nel solo caso in cui la Corte dovesse ciò nonostante ritenere fondato il ricorso, il governo belga sottolinea che eventuali restituzioni di contributi non potrebbero essere richieste per il periodo anteriore all'entrata in vigore del regolamento n. 2195/91 , vale a dire anteriormente al 29 luglio 1991.
3) Il governo dei Paesi Bassi
32. Il governo dei Paesi Bassi, intervenuto a sostegno del governo belga, fa presente che dalle norme di conflitto del regolamento n. 1408/71 ed in particolare dall'art. 13, n. 2, lett. f), non deriverebbe che il soggetto che cessi l'attività lavorativa in uno Stato membro non sia più soggetto alla normativa previdenziale di tale Stato qualora risieda in un altro Stato membro ovvero vi trasferisca la propria residenza. L'art. 13, n. 2, lett. f), non osterebbe all'ulteriore applicabilità della normativa dello Stato in cui sia stata esercitata l'ultima attività lavorativa, in quanto detta normativa così preveda.
33. Il governo olandese adduce a motivo del proprio intervento la posizione assunta dalla Commissione nei confronti del regime previdenziale obbligatorio olandese. La normativa olandese prevedrebbe un'assicurazione obbligatoria per le persone beneficiarie di prestazioni previdenziali di lunga durata per inabilità lavorativa, vecchiaia o morte, anche se residenti al di fuori del territorio dei Paesi Bassi. Per effetto di tale assicurazione, gli assicurati godrebbero di talune prestazioni per vecchiaia o morte, nonché di prestazioni familiari e dell'accollo di determinate spese mediche. Essi sarebbero soggetti, al pari degli assicurati residenti nei Paesi Bassi, all'obbligo di contribuzione. La Commissione avrebbe richiesto informazioni per iscritto in merito alla cessazione dell'assicurazione obbligatoria presso l'ente di previdenza sociale per i titolari di pensioni residenti in un altro Stato membro. Il governo olandese ne avrebbe tratto la conclusione che i Paesi Bassi sarebbero parimenti autorizzati a mantenere il regime previdenziale obbligatorio per i beneficiari di prestazioni di lunga durata per inabilità lavorativa residenti in un altro Stato membro. A seguito del ricorso proposto nella causa in esame, il governo olandese non esclude che la Commissione possa aver mutato la propria posizione nei confronti della normativa olandese.
34. Il governo olandese procede ad un'analisi della sentenza Kuusijärvi nonché della genesi del regolamento n. 2195/91 al fine di avvalorare la propria tesi secondo cui la normativa di uno Stato membro cesserebbe di trovare applicazione, ai sensi dell'art.13, n. 2, lett. f), del regolamento, solamente quando così preveda la normativa dello Stato membro medesimo. Dalla possibilità per uno Stato membro di mantenere l'applicabilità della propria normativa - a favore della quale si pone l'art. 10 ter del regolamento n. 574/72 - deriverebbe che gli interessati possono mantenere i propri diritti pensionistici, senza esporre lo Stato di residenza ad oneri sproporzionati. Resterebbe sostanzialmente irrilevante al riguardo che l'ulteriore applicabilità della normativa si estenda a tutto il sistema previdenziale ovvero solo ad alcuni suoi rami. Infine, in occasione dell'emanazione del regolamento n. 2195/91, anche l'art. 17 del regolamento n. 1408/71 è stato modificato, nel senso che possono essere ora previste deroghe anche per quelle categorie di soggetti che non svolgano attività lavorativa. Secondo il governo olandese, le norme di conflitto contenute nel regolamento n. 1408/71 potrebbero essere così interpretate :
- Fintantoché un lavoratore svolga attività lavorativa nel territorio di uno Stato membro, la sua affiliazione al sistema previdenziale di tale Stato non potrebbe essere subordinata ad alcun requisito di residenza.
- Requisiti di residenza sarebbero ammissibili dal momento in cui il lavoratore cessi l'attività lavorativa senza avviarne un'altra in un altro Stato membro.
- Qualora peraltro il primo Stato membro non imponga alcun requisito di residenza ai fini dell'affiliazione al proprio sistema previdenziale, la normativa del medesimo resterebbe applicabile anche quando l'ex lavoratore risieda in un altro Stato membro.
- Qualora il lavoratore non soddisfi più, in un momento successivo, i presupposti per l'affiliazione al sistema previdenziale del primo Stato membro, troverebbe applicazione da quel momento la normativa dello Stato di residenza.
- Deroghe a favore dei soggetti interessati potrebbero essere concordate tra lo Stato membro di svolgimento dell'ultima attività lavorativa e quello di residenza.
35. Il governo olandese sottopone ad analisi più approfondita le norme di conflitto relative alle prestazioni per malattia ed a quelle familiari giungendo alla conclusione che - a differenza di quanto sostenuto dalla Commissione - la normativa vigente dello Stato di residenza non debba trovare applicazione se non quando così risulti dalla normativa applicabile dello Stato membro (v. artt. 27, 28 e 77 del regolamento n. 1408/71). Ciò dipenderebbe pertanto, caso per caso, dalle circostanze della specie.
36. L'applicabilità della normativa dello Stato membro di svolgimento dell'ultima attività lavorativa implicherebbe il potere di riscuotere contributi previdenziali. Il governo olandese rinvia, in tale contesto, alle sentenze Perenboom , De Jaeck e Molenaar .
37. Il governo olandese prende posizione anche in merito all'eventuale contrasto tra gli artt. 33 e 52 del regolamento n. 1408/71. In esito ad una dettagliata analisi di dette disposizioni e dei casi in cui esse trovano applicazione, conclude nel senso che il regolamento n. 1408/71 non prevede la prevalenza di una disposizione nei confronti dell'altra.
38. Infine il governo olandese prende posizione in ordine al problema degli effetti nel tempo di una sentenza con cui venga eventualmente dichiarato un inadempimento degli obblighi derivanti dal Trattato. A tale riguardo, invita a limitarne gli eventuali effetti al periodo successivo all'emanazione della sentenza stessa.
39. Nelle osservazioni presentate in risposta all'istanza di intervento, il governo belga si associa espressamente a tale richiesta di limitazione nel tempo degli effetti della sentenza.
V - Analisi delle questioni
40. Il ricorso della Commissione si fonda manifestamente sulla considerazione secondo cui il titolare di una pensione per inabilità al lavoro non sarebbe più soggetto, successivamente alla cessazione - per qualsivoglia ragione - della propria attività lavorativa in Belgio, alla normativa belga a decorrere dal momento del trasferimento della residenza in un altro Stato membro. Nel caso di residenza in un altro Stato membro già nel corso dell'attività lavorativa, come ad esempio nel caso dei lavoratori frontalieri, già dalla sola cessazione dell'attività lavorativa deriverebbe l'inapplicabilità della normativa belga. Ai sensi dell'art. 13, n. 2, lett. f), sarebbe allora applicabile la normativa dello Stato di residenza. L'inapplicabilità della normativa belga determinerebbe l'inammissibilità del prelievo di contributi previdenziali sulle pensioni belghe per malattie professionali.
41. Il governo belga si fonda invece sulla considerazione secondo cui la legislazione belga resterebbe applicabile in primo luogo nella corresponsione di pensioni per malattie professionali, nonché eventualmente nella concessione di altre prestazioni previdenziali quali l'accollo di spese mediche o la corresponsione di assegni familiari. Il prelievo di contributi previdenziali sarebbe il corollario del mantenimento dello status di affiliato al regime di previdenza sociale che implicherebbe, ad esempio, anche il riconoscimento di periodi contributivi ai fini dell'assicurazione per la pensione.
42. C'è da chiedersi, quindi, se per effetto del trasferimento di residenza, nelle circostanze descritte, trovi applicazione unicamente l'art. 13, n. 2, lett. f), del regolamento n. 1408/71, che indica quale legge applicabile quella dello Stato di residenza, ovvero se spetti allo Stato membro di esercizio dell'ultima attività lavorativa stabilire se e, eventualmente, in presenza di quali presupposti debba continuare ad applicarsi la propria normativa.
43. La soluzione di tale questione dipende dall'interpretazione dell'art. 13, n. 2, lett. f) del regolamento n. 1408/71, ed in particolare della locuzione «la persona cui cessi d'essere applicabile la legislazione di uno Stato membro». Nell'interpretazione della Commissione tale disposizione interviene direttamente al venir meno della competenza ai sensi dell'art. 13, n. 2, lett. a), vale a dire al venir meno del criterio di collegamento costituito dall'attività lavorativa. Nell'interpretazione del governo belga si tratta di un requisito sostanziale della fattispecie, che non è soddisfatto, in assenza di verifica della normativa dello Stato membro, nel solo contesto del regolamento n. 1408/71.
44. E' significativo, a tale riguardo, l'art. 10 ter del regolamento n. 574/72, che fa espresso riferimento all'art. 13, n. 2, lett. f), del regolamento n. 1408/71. Entrambe le disposizioni sono state inserite successivamente, per mezzo del regolamento n. 2195/91, nei regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72. L'art. 10 ter del regolamento n. 574/72 rinvia espressamente alla legislazione dello Stato membro per determinare «la data e le condizioni alle quali la legislazione di uno Stato membro cessa di essere applicabile ad una persona contemplata dall'articolo 13, paragrafo 2, lettera f) del regolamento». Di conseguenza, la questione se una persona continui ad essere soggetta o meno alla normativa di uno Stato membro deve essere risolta alla luce delle sue stesse disposizioni. A tale riguardo è del tutto corretto l'argomento del governo belga, secondo il quale il titolare di una pensione per malattia professionale continuerebbe ad essere soggetto, indipendentemente dalla propria residenza, al sistema previdenziale belga.
45. Il contesto di fatto e la genesi delle disposizioni dimostrano che l'art. 13, n. 2, lett. f), del regolamento n. 1408/71 costituisce una fattispecie residuale, da intendersi come norma attributiva di competenza che trova applicazione solo quando non possa essere dedotta alcuna altra competenza dal diritto di uno Stato membro o dal regolamento n. 1408/71. Solo in conseguenza della sentenza nella causa Ten Holder - alla quale si fa espresso riferimento nei considerando del regolamento n. 2195/91 ed in seguito alla quale vennero emanati l'art. 13, n. 2, lett. f), del regolamento n. 1408/71, e l'art. 10 ter del regolamento n. 574/72 - si è evidenziata una «lacuna» nel titolo II del regolamento n. 1408/71, che è stata colmata proprio per mezzo delle disposizioni menzionate.
46. L'art. 13, n. 2, lett. f), non costituisce pertanto una originaria attribuzione di competenza, ma una «competenza sussidiaria» per i casi nei quali non operi alcuna altra competenza prevista dal titolo II del regolamento e non trovi più applicazione, per effetto delle sue stesse norme, la normativa - precedentemente applicabile - di uno Stato membro, a seguito di un mutamento delle circostanze determinato dallo stesso interessato.
47. Nella sentenza Kuusijärvi la Corte ha dichiarato in proposito:
«Le disposizioni del titolo II del regolamento n. 1408/71, di cui fa parte l'art. 13, costituiscono un sistema completo ed uniforme di norme di conflitto. Dette disposizioni sono intese non solo ad evitare la simultanea applicazione di più normative nazionali, ma anche a far sì che i soggetti rientranti nella sfera di applicazione del regolamento n. 1408/71 non restino senza tutela in materia di previdenza sociale per mancanza di una normativa cui far ricorso nel loro caso (...)» .
48. Si può pertanto ritenere che, in ordine all'applicabilità dell'art. 13, n. 2, lett. f), del regolamento n. 1408/71, la questione preliminare da porre - da risolvere in base al diritto dello Stato membro - è se continui o meno a trovare applicazione la normativa nazionale, precedentemente applicabile, di uno Stato membro. L'elemento costituito da «la persona cui cessi d'essere applicabile la legislazione di uno Stato membro» rappresenta a questo proposito uno dei requisiti sostanziali caratterizzanti la fattispecie normativa.
49. Nel ricorso la Commissione fa ora riferimento - per la prima volta rispetto alla fase precontenziosa del procedimento - ai titolari di pensioni per malattia «che non siano più affiliati al regime previdenziale belga». In tal modo, astrattamente, ha eluso la questione preliminare relativa alla ulteriore vigenza della normativa precedentemente applicabile, questione da risolvere secondo la legislazione dello Stato membro. Nel parere motivato essa aveva formulato il petitum in termini tali da riferirsi ai titolari di pensioni per malattia che non percepissero nessuna altra prestazione previdenziale al di fuori delle pensioni in oggetto.
50. Nella formulazione della domanda nel ricorso si lascia in sospeso la questione dell'individuazione dei presupposti in presenza dei quali le persone in esame non siano più affiliate al sistema previdenziale belga. Subordinatamente a tale presupposto, la sfera di applicazione dell'art. 13, n. 2, lett. f) - e dunque l'applicabilità della normativa dello Stato di residenza - può intendersi senz'altro ammessa. D'altra parte il governo belga ha privato tale tesi di fondamento sostenendo che i titolari di pensioni per malattie professionali apparterrebbero sempre al sistema previdenziale belga.
51. In questo contesto rileva l'impostazione scelta dalla Commissione nella fase precontenziosa del procedimento, nella quale essa si è riferita alle persone che, secondo la normativa belga, non percepiscano nessuna altra prestazione previdenziale al di fuori della pensione loro spettante.
52. E' senz'altro discutibile l'argomento del governo belga, secondo cui l'appartenenza al sistema previdenziale belga deriverebbe unicamente dalla concessione di una pensione per malattia professionale e pertanto si potrebbe parlare di cessazione dell'applicabilità della normativa belga solo in caso di cessazione della corresponsione della pensione, ancorché la pensione per malattia professionale costituisca una prestazione maturata sulla base di contributi precedentemente versati e per la quale le clausole di residenza siano revocate ai sensi dell'art. 10 del regolamento n. 1408/71. La sola circostanza che il soggetto avente diritto alla corresponsione di una pensione per malattia professionale trasferisca la propria residenza in un altro Stato membro non legittima lo Stato membro che conceda la pensione ad interromperne il versamento.
53. Come lo stesso governo belga sostiene, ciò sarebbe incompatibile con il principio dei diritti quesiti. Tale modo di agire sarebbe anche in contrasto con i principi della normativa comunitaria di coordinamento nel settore della previdenza sociale, che ai sensi dell'art. 42 CE assicurano ai lavoratori migranti:
«a) il cumulo di tutti i periodi presi in considerazione dalle varie legislazioni nazionali, sia per il sorgere e la conservazione del diritto alle prestazioni sia per il calcolo di queste;
b) il pagamento delle prestazioni alle persone residenti nei territori degli Stati membri» .
54. Tanto meno l'altro argomento del governo belga, secondo cui i contributi costituirebbero la controprestazione per le pensioni erogate, depone a favore della conservazione del diritto dello Stato belga al percepimento di contributi. I contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro o le malattie professionali vengono regolarmente versati nel corso dell'attività lavorativa, tanto dal datore di lavoro quanto dal datore di lavoro unitamente al lavoratore. Al verificarsi dell'evento assicurato opera, al contrario, il vincolo di solidarietà tra assicurati.
55. Il governo belga ha fatto peraltro riferimento anche ad altre prestazioni previdenziali spettanti ai soggetti aventi diritto alla corresponsione di una pensione per malattia professionale. A questo proposito il governo belga ha espressamente menzionato le spese mediche, nonché le prestazioni familiari. Inoltre ha sottolineato che lo status di affiliato al sistema previdenziale in quanto tale verrebbe mantenuto, con la conseguenza che i periodi di corresponsione della pensione per malattia professionale potrebbero risultare validi ai fini della maturazione della pensione di vecchiaia. Soprattutto quest'ultimo aspetto, unitamente al diritto alle prestazioni per malattia, costituisce un elemento tipico caratterizzante l'appartenenza ad un sistema previdenziale. E' pur vero che il governo belga ha indicato una differenza in ordine all'intensità della tutela previdenziale, a seconda che il grado di inabilità lavorativa del titolare della pensione per malattia professionale sia superiore o inferiore al 66%. Tuttavia da quanto indicato dal governo belga non emerge con certezza se ed in che modo i titolari di pensioni per malattia professionale il cui grado di inabilità lavorativa sia inferiore al 66% siano affiliati al sistema previdenziale belga.
56. Da parte sua la Commissione ha omesso di spiegare in presenza di quali circostanze la normativa belga non sarebbe più applicabile al titolare di una pensione per malattia professionale residente in un altro Stato membro. In particolare, essa non ha tentato di confutare l'affermazione del governo belga, secondo cui queste persone continuerebbero ad essere soggette in toto alla disciplina previdenziale.
57. Premesso che il presupposto secondo cui una persona non è più soggetta alla normativa di uno Stato membro rappresenta un elemento sostanziale della fattispecie di cui all'art. 13, n. 2, lett. f, del regolamento n. 1408/71, l'argomento svolto nel ricorso dalla Commissione non appare convincente, ovvero viene confutato dall'argomento difensivo dedotto dal governo belga.
58. L'assunto della Commissione secondo cui, in caso di trasferimento, in un altro Stato membro, della residenza di un soggetto che ricada nella sfera di applicazione ratione personae del regolamento n. 1408/71, diverrebbe applicabile la normativa dello Stato di residenza per effetto della norma comunitaria costituita dall'art. 13, n. 2, lett. f), non sembra inoltre necessariamente emergere né dal medesimo art. 13, n. 2, lett. f), né dalla giurisprudenza della Corte. E' significativo, al riguardo, che le parti abbiano fatto riferimento alle medesime sentenze a sostegno delle loro rispettive opposte tesi. Il testo dell'art. 13, n. 2, lett. f) recita peraltro espressamente: «la persona (...) è soggetta alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiede, in conformità delle disposizioni di questa sola legislazione» , vale a dire in base alle disposizioni dello Stato di residenza.
59. Questa formulazione rinvia dunque alle disposizioni dello Stato di residenza, che diviene competente ai sensi dell'art. 13, n. 2, lett. f), sempreché ricorrano peraltro i presupposti di cui alla detta disposizione. Il rinvio in sé peraltro non offre ancora una risposta alla questione relativa all'individuazione dei settori della previdenza sociale per i quali ricorra detta competenza. Questo dipende piuttosto dalla configurazione della normativa dello Stato membro. Deve pertanto aderirsi alla tesi del governo belga, secondo cui l'appartenenza ad un sistema previdenziale non discende dalla sola acquisizione della residenza. In questo senso è anche l'intendimento - di cui fa menzione il governo dei Paesi Bassi - del legislatore comunitario nella emanazione del regolamento n. 2195/91, di risparmiare oneri sproporzionati allo Stato di residenza, che diviene competente ai sensi dell'art. 13, n. 2, lett. f), del regolamento n. 1408/71.
60. Occorre ora verificare in qual misura le pertinenti disposizioni del titolo III del regolamento n. 1408/71 - che elenca le «disposizioni specifiche alle varie categorie di prestazioni» - si concilino con l'interpretazione precedentemente delineata dell'art. 13, n. 2, lett. f), del regolamento n. 1408/71, ovvero se da tali disposizioni possa evincersi la cessazione dell'applicazione della normativa belga.
61. L'art. 27 del regolamento, contenuto nella sezione 5 - «Titolari di pensioni o di rendite e loro familiari» - del capitolo 1 - «Malattia e maternità» -, disciplina la competenza con riguardo alle «prestazioni per malattia e maternità» nei confronti di titolari di pensioni o rendite dovute in base alle legislazioni di due o più Stati membri. Qualora il soggetto abbia diritto ad una pensione in base alla normativa dello Stato membro nel cui territorio risieda e abbia diritto, al tempo stesso, secondo la normativa di tale Stato, a prestazioni del detto genere, beneficerà delle prestazioni in base a tale normativa dall'istituzione del luogo di residenza e a carico della medesima. Qualora non abbia invece diritto a prestazioni di tal genere nello Stato di residenza, troverà applicazione l'art. 28 del regolamento n. 1408/71. Il successivo art. 28 bis disciplina la fattispecie particolare in cui sussiste il diritto a prestazioni in natura in assenza di un diritto alla pensione nello Stato di residenza. In tali casi rilevano, ancora una volta, quelle disposizioni degli Stati membri, secondo le quali deve essere garantito, in linea di principio, il diritto alle prestazioni. E' solo su tale premessa che opera poi la ripartizione degli oneri ai sensi degli artt. 27, 28 e 28 bis del regolamento n. 1408/71.
62. Tali disposizioni non si oppongono affatto alla possibilità teorica dell'ulteriore applicabilità della normativa previdenziale dello Stato membro che eroghi una pensione. Al contrario, l'istituzione dello Stato membro erogante la pensione è e resta potenzialmente obbligata a provvedere alla prestazione. Per tale motivo nell'art. 28 si fa menzione in più punti di «istituzioni competenti», e nell'art. 28 bis di «istituzione di uno degli Stati membri competenti in materia di pensioni».
63. La disciplina di cui all'art. 33 del regolamento n. 1408/71 è solo una conseguenza della precedente ripartizione degli oneri. La norma disciplina la legittimazione a procedere al prelievo o alla trattenuta di contributi per la copertura delle prestazioni di malattia. L'«istituzione competente» è perciò autorizzata a trattenere contributi - per così dire a titolo di controprestazione per il proprio obbligo di prestazioni eccedenti quella consistente nell'erogazione di un pensione per invalidità professionale - laddove ciò sia previsto dalla normativa cui detta istituzione è soggetta. Non a caso il governo belga rinvia pertanto all'art. 33 per giustificare il prelievo di contributi sociali sulle pensioni per malattia professionale versate al titolare in un altro Stato membro. Esso non manca in tale contesto di rilevare che in questi casi le prestazioni per malattia sono in linea di principio a carico dell'istituzione belga. In ogni caso il prelievo del contributo è conforme all'art. 33, n. 1. Né vi è contrasto con l'art. 33, n. 2 del regolamento n. 1408/71. Detta disposizione si riferisce ai casi particolari disciplinati dall'art. 28 bis del regolamento nei quali sussiste il diritto a prestazioni in natura nello Stato di residenza, senza che da questo Stato membro sia dovuta una pensione. Solo nel caso in cui, nelle circostanze descritte, il beneficiario è assoggettato a contributi o a detrazioni equivalenti nello Stato di residenza, tali contributi non sono più esigibili, ai sensi dell'art. 33, n. 2, dallo Stato che eroga la pensione. Senza incidere sulla nascita dell'obbligo di contribuzione in quanto tale, il legislatore comunitario dispone dunque in conclusione che il diritto al prelievo di contributi è correlato in ultima analisi all'obbligo alla prestazione. La Corte ha confermato del resto tale analisi nella causa Noij .
64. L'art. 52 del regolamento n. 1408/71 contiene invece una disciplina eccezionale per i beneficiari di prestazioni conseguenti a infortunio sul lavoro o a malattia professionale. Questa cerchia di persone gode, ai sensi dell'art. 52, lett. a), del regolamento, di prestazioni in natura nello Stato di residenza, ma «per conto dell'istituzione competente». Anche prestazioni in denaro possono eventualmente essere corrisposte, ai sensi dell'art. 52, lett. b), del regolamento, dall'istituzione dello Stato di residenza, ma sempre per conto dell'istituzione competente. E' pur vero che il capitolo 4, «Infortuni sul lavoro e malattie professionali» non contiene alcuna disciplina a sé stante dell'obbligo di contribuzione. D'altro canto, ciò è in linea con i principi generali, secondo i quali l'obbligo di contribuzione per l'assicurazione relativa ad infortuni sul lavoro e malattie professionali sussiste regolarmente prima dell'evento assicurato.
65. L'art. 52 del regolamento n. 1408/71 non è comunque in contrasto con l'assunto secondo il quale l'istituzione belga, in quanto soggetto debitore di una pensione per malattia professionale, sia anche in linea di principio l'«istituzione competente», che in ultima analisi deve provvedere all'erogazione delle prestazioni. Pertanto non si ravvisa alcun conflitto delle disposizioni del capitolo 1, «Malattia e maternità» con quelle del capitolo 4, «Infortuni sul lavoro e malattie professionali».
66. Il governo belga si richiama infine all'art. 77 del regolamento n. 1408/71 per dimostrare che lo Stato belga, conformemente al diritto comunitario, è competente in materia di prestazioni familiari a favore dei titolari di pensioni per malattie professionali. In quanto lo Stato belga è l'unico Stato membro che corrisponda una pensione, questa competenza discende dall'art. 77, n. 2, lett. a), del regolamento n. 1408/71. La Commissione, invece, si richiama anche a casi nei quali sia parimenti dovuta una pensione nello Stato di residenza, e pertanto ad un'ipotesi di applicazione dell'art. 77, n. 2, lett. b), del regolamento n. 1408/71, secondo cui il diritto alle prestazioni familiari, ai sensi della lett. i), sussiste nello Stato di residenza quando il diritto ad una prestazione sia acquisito in base alla legislazione dello Stato medesimo. Anche in questo caso, ancora una volta è determinante il diritto dello Stato membro. Se la normativa dello Stato membro non prevede un siffatto diritto, trova applicazione l'art. 77, n. 2, lett. b), ii). Su questa disposizione si fonda, di volta in volta, la competenza sussidiaria degli Stati membri che corrispondono una pensione, in considerazione della durata dell'applicazione della legge nazionale nei confronti dell'interessato ovvero dei requisiti di applicazione delle norme sulle quali si fonda il diritto di ogni singolo Stato membro.
67. Anche applicando tale disposizione lo Stato belga resterebbe quindi, in linea di principio, in ogni caso competente in via sussidiaria con riguardo alla concessione di prestazioni familiari. Tale disposizione appare pertanto parimenti idonea a sostenere l'argomento del governo belga.
68. Occorre fare riferimento, infine, anche all'art. 17 del regolamento n. 1408/71, emendato in occasione dell'emanazione del regolamento n. 2195/91, che modifica il regolamento n. 1408/71. La norma ha sempre consentito di prevedere deroghe alle disposizioni di cui agli artt. 13 - 16 a favore dei lavoratori . Il menzionato regolamento di modifica ha esteso tale possibilità a «determinate categorie di persone o determinate persone». L'art. 17 costituisce pertanto espressione di una relativa flessibilità, per poter far adeguatamente fronte, in caso di necessità, a determinate situazioni. La disciplina derogatoria si riferisce quindi all'art. 13, n. 2, lett. f), del regolamento n. 1408/71, ma non per questo pone in discussione tale disposizione. L'art. 17 resta quindi irrilevante per quanto attiene alla determinazione della sfera di applicazione dell'art. 13, n. 2, lett. f).
69. Si deve ritenere, in conclusione, che la Commissione ha omesso di indicare quando ed in presenza di quali presupposti la normativa belga non trovi più applicazione nei confronti delle persone beneficiarie, in base al diritto belga, di pensioni per malattie professionali. Si tratta al riguardo di un presupposto inderogabile della fattispecie dell'art. 13, n. 2, lett. f), del regolamento n. 1408/71, la cui violazione viene fatta valere dalla Commissione. Il ricorso risulterebbe fondato solo qualora i soggetti aventi diritto ad una pensione per inabilità lavorativa in base alla normativa belga non avessero diritto ad alcuna altra prestazione previdenziale belga e non possedessero del resto nemmeno più lo status di affiliato al regime previdenziale belga, con la conseguenza che non verrebbero presi in considerazione, nell'ambito del regime previdenziale belga, i periodi di corresponsione della pensione per inabilità lavorativa. Solo in presenza di tali presupposti si dovrebbe escludere che la normativa belga possa continuare a trovare applicazione nei confronti dei titolari di pensioni per inabilità lavorativa. Per motivi inerenti alla certezza del diritto, lo Stato membro deve determinare il momento a decorrere dal quale la propria normativa in materia cessi di essere applicabile ai soggetti de quibus, ed i presupposti a tal fine necessari ai sensi dell'art. 10 ter del regolamento n. 574/72. La Commissione non ha sostenuto che le autorità belghe abbiano prelevato contributi previdenziali sulle pensioni per inabilità lavorativa in questione anche successivamente al termine così fissato. Il ricorso deve essere pertanto respinto.
VI - Spese
70. Ai sensi dell'art. 69, n. 2 del regolamento di procedura la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Dal momento che la Commissione è soccombente, deve essere condannata alle spese. Ai sensi dell'art. 69, n. 4, del regolamento di procedura, gli Stati membri intervenuti nella causa sopportano le proprie spese. Il Regno dei Paesi Bassi sopporterà pertanto le proprie spese.
VII - Conclusione
71. Alla luce delle suesposte considerazioni suggerisco pertanto di dichiarare quanto segue:
1. Il ricorso è respinto.
2. La Commissione sopporterà le proprie spese e le spese del Regno del Belgio.
3. Il Regno dei Paesi Bassi sopporterà le proprie spese.
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