Conclusioni dell avvocato generale
I - Oggetto del presente procedimento, argomenti delle parti ed analisi giuridica
1 La Commissione delle Comunità europee (in prosieguo: la «Commissione») ha chiesto a codesto Collegio di voler dichiarare nel presente procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 228 CE (ex art. 171), che la Francia ha mancato di adempiere gli obblighi derivanti dall'art. 3, n. 1, della direttiva del Consiglio 20 dicembre 1996, 96/97/CE, che modifica la direttiva 86/378/CEE relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne nei regimi professionali di sicurezza sociale (in prosieguo: la «direttiva») (1). L'art. 1 della direttiva ha sostituito il testo degli artt. 2, 3, 6, 8 e 9 della menzionata direttiva 86/378/CEE e vi ha introdotto un nuovo art. 9 bis ed un allegato, per adeguarla alla sentenza da voi pronunciata nel caso Barber (2).
2 Ex art. 3, n. 1, della direttiva, gli Stati membri erano tenuti ad adottare entro il 1º luglio 1997 le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per trasporla nell'ordinamento interno, e ad informarne senza indugio la Commissione. Non avendo ricevuto alcuna comunicazione riguardante la trasposizione della direttiva, e non disponendo di alcun elemento d'informazione che le consentisse di accertare se la Francia aveva effettivamente adempiuto i suoi obblighi, il 9 settembre 1997 la Commissione ha avviato il procedimento previsto dall'art. 226 CE (ex art. 169). Essa ha inviato al governo francese una lettera di diffida, con la quale lo invitava a presentare le sue osservazioni entro il termine di due mesi. Le autorità francesi, pur informando la Commissione, con lettera di risposta del successivo 26 novembre, che le misure necessarie per conformarsi alla direttiva erano in corso di elaborazione, hanno omesso di comunicarle il testo delle disposizioni adottate a tal fine. Il 22 aprile 1998 la Commissione ha così notificato alla Francia un parere motivato, invitandola contestualmente ad adottare dette misure nel termine di due mesi dalla notifica. Con lettera 17 luglio 1998 le autorità francesi hanno informato la ricorrente del fatto che le disposizioni normative concernenti i lavoratori subordinati sarebbero state contenute in un disegno di legge recante diverse misure di ordine sociale, di prossima presentazione al Parlamento.
3 Nessuna misura nazionale di trasposizione della direttiva veniva, tuttavia, comunicata alla Commissione, la quale, perciò, il 24 settembre 1998 ha proposto il ricorso in esame. La Francia non nega l'inadempimento ad essa addebitato e conferma che sarebbe imminente la modifica per via legislativa del testo vigente dell'ultimo paragrafo dell'art. L 913-1 del codice di sicurezza sociale, che consente discriminazioni tra gli uomini e le donne per quanto riguarda la fissazione dell'età pensionistica e le condizioni di attribuzione delle pensioni di reversibilità. Secondo il governo resistente, tuttavia, discende dai principi dell'effetto diretto e della supremazia del diritto comunitario che già da ora la norma nazionale in questione non può essere invocata dai privati dinanzi al giudice francese nei confronti dei lavoratori subordinati rientranti nei regimi professionali. La Francia ha dedotto, poi, che i regimi professionali interessati vengono liberamente definiti e modificati dalle parti sociali nel contesto normativo interno ed in conformità al divieto di discriminazione in base al sesso, stabilito dall'ordinamento comunitario. D'altronde, gran parte dei regimi privati era già stata oggetto degli adattamenti necessari già prima dell'adozione della direttiva, direttamente sulla base della giurisprudenza Barber, ormai largamente conosciuta ai responsabili dei detti regimi.
4 Osservo che, quand'anche la direttiva venisse effettivamente trasposta nell'ordinamento francese nel corso del presente procedimento, ad essa non potrebbe comunque riconoscersi l'effetto di rendere l'odierno ricorso della Commissione infondato o privo d'oggetto. Secondo la vostra consolidata giurisprudenza, infatti, «l'esistenza di un inadempimento deve essere valutata in relazione alla situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato[, mentre] la Corte non può tenere conto dei mutamenti successivi» (3). Ciò che conta, pertanto, è esclusivamente la circostanza che alla scadenza del termine fissato dalla Commissione nel suo parere motivato, la direttiva risultava ancora non trasposta in Francia.
5 Inoltre, ho osservato nelle mie conclusioni nella causa C-96/95, e ribadisco in questa sede, che i diritti riconosciuti dal legislatore comunitario debbono risultare dal contesto normativo nazionale con sufficiente chiarezza e senza necessità di rinviare alle norme comunitarie che vanno trasposte: proprio a questo serve il ricorso alla trasposizione delle direttive, espressamente prescritto dagli artt. 10 CE (ex art. 5) e 249 CE (ex art. 189), qui invocati dalla ricorrente (4).
Le disposizioni di una direttiva devono, dunque, essere attuate con efficacia cogente incontestabile e con la specificità, la precisione e la chiarezza necessarie a garantire pienamente la certezza del diritto, la quale esige che, qualora la direttiva miri ad attribuire diritti ai singoli, i destinatari siano posti in grado di conoscere la piena portata dei loro diritti (5). Come risulta dalla vostra costante giurisprudenza, lo stesso obbligo del giudice nazionale di garantire la piena efficacia di una direttiva, disapplicando qualsiasi disposizione nazionale contraria, non può avere l'effetto di modificare una norma legislativa (6). L'incompatibilità di una normativa nazionale con le disposizioni comunitarie, anche se direttamente applicabili, può essere, perciò, definitivamente eliminata solo tramite disposizioni interne vincolanti che abbiano lo stesso valore giuridico di quelle da modificare (7).
II - Conclusioni
Alla luce delle precedenti osservazioni, propongo, perciò, alla Corte di:
- accogliere il ricorso, dichiarando che la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 3, n. 1, della direttiva del Consiglio 20 dicembre 1996, 96/97/CE, che modifica la direttiva 86/378/CEE relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne nei regimi professionali di sicurezza sociale; e
- condannare la Repubblica francese alle spese.
(1) - GU 1997, L 46, pag. 20.
(2) - V. sentenza 17 maggio 1990, causa 262/88, Barber (Racc. pag. I-1889), con cui la Corte ha stabilito che le pensioni versate dai regimi professionali privati - caratterizzati dal fatto di essere istituiti in esito ad una concertazione tra le parti sociali ovvero ad una decisione unilaterale del datore di lavoro, che il loro finanziamento è interamente a carico del datore di lavoro o di quest'ultimo e dei lavoratori, che la legge ammette che con il consenso dei lavoratori si sostituiscano in parte al regime legale e che riguardano solo i lavoratori di talune imprese - costituiscono vantaggi pagati dal datore di lavoro al lavoratore in ragione dell'impiego di quest'ultimo e rientrano pertanto nella sfera di applicazione dell'art. 119 del Trattato. A norma del quattordicesimo, quindicesimo e sedicesimo `considerando' della direttiva, «per effetto [della sentenza Barber] risultano necessariamente annullate talune disposizioni della direttiva 86/378/CEE del Consiglio per quanto riguarda i lavoratori subordinati; (...) l'articolo 119 del trattato è direttamente applicabile e può essere invocato davanti ai giudici nazionali e questo avverso qualsiasi datore di lavoro, sia esso una persona fisica o una persona giuridica, e (...) spetta a detti giudici nazionali garantire la tutela dei diritti che questa disposizione conferisce ai singoli; (...) tuttavia (...), per ragioni di certezza del diritto, è necessario modificare la direttiva 86/378/CEE per adeguarne le disposizioni interessate dalla giurisprudenza Barber».
(3) - V. sentenze 27 novembre 1990, causa C-200/88, Commissione/Grecia (Racc. pag. I-4299, punto 13), e 18 dicembre 1997, causa C-361/95, Commissione/Spagna (Racc. pag. I-7351, punti 13 e 14); nonché, da ultimo, sentenza 27 ottobre 1998, causa C-364/97, Commissione/Irlanda (Racc. pag. I-6593, punto 8).
(4) - V. le mie conclusioni presentate il 19 settembre 1996, causa C-96/95, Commissione/Germania (Racc. 1997, pag. I-1656, paragrafo 33).
(5) - V., ex multis, sentenza 4 dicembre 1997, causa C-207/96, Commissione/Italia (Racc. pag. I-6869, punto 26).
(6) - V. sentenza 13 marzo 1997, causa C-197/96, Commissione/Francia (Racc. pag. I-1489, punto 16).
(7) - V. sentenza 4 dicembre 1997 (citata supra, nota 5), punto 26.
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