Conclusioni dell avvocato generale
1. Con la questione pregiudiziale da essa proposta ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), la Cour d'appel di Lione (Francia) chiede alla Corte di giustizia di interpretare le disposizioni dell'art. 30 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 28 CE), che vieta tra gli Stati membri le restrizioni quantitative all'importazione e tutte le misure di effetto equivalente, e dell'art. 14 della direttiva 79/112/CEE (in prosieguo: la «direttiva»), concernente l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari nonché la relativa pubblicità.
I - I fatti della causa principale
2. Nell'ordinanza di rinvio, la Cour d'appel indica che in occasione di un controllo effettuato il 5 giugno 1996 presso l'ipermercato Géant (Établissements Casino) di Clermont-Ferrand, i funzionari della Direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes accertavano quanto segue:
- l'etichettatura di 432 bottiglie di Coca-Cola, di 47 bottiglie di sidro Merry Down e di 22 bottiglie di birra allo zenzero Red Raw non era effettuata in francese, tranne che per il loro volume e per il loro titolo alcolometrico;
- la pubblicità presentava le bottiglie contrassegnate con il marchio OD (Old Deadly) Pirat e Shock come bottiglie di sidro, laddove esse non potevano rispondere a tale denominazione, che è riservata agli alcolici a base di mele;
- la segnalazione (etichette apposte sugli scaffali) dei prodotti OD Pirat, Snake Bite e Blackadder presentava anche tali prodotti come sidri.
Ultimati i loro accertamenti, i funzionari compilavano un verbale.
3. Nel corso della sua audizione il signor Yannick Geffroy, imputato nel procedimento penale, eccepiva a sua difesa, quanto alla mancanza di etichettatura in francese: che la Coca-Cola era stata acquistata in Gran Bretagna; che si trattava di un prodotto arcinoto; che il consumatore non poteva sentirsi disturbato da un'etichettatura in lingua inglese da tutti facilmente comprensibile; che vi era un cartello recante la traduzione di tali etichette, ma che con tutta probabilità un cliente lo aveva fatto cadere in fondo allo scaffale; e che i fornitori dei sidri Merry Down e delle birre Red Raw avevano commesso un errore non fornendo gli adesivi in lingua francese destinati a essere incollati sulle bevande, diversamente da quanto loro richiesto.
Quanto alla denominazione dei sidri, eccepiva che, anche se tre prodotti erano stati contrassegnati come sidri mediante etichette, di fatto essi erano stati posti in vendita nello scaffale delle birre.
4. Con sentenza 18 novembre 1997 il Tribunal de police di Saint-Étienne dichiarava il signor Geffroy colpevole di 506 contravvenzioni consistenti nella detenzione al fine della vendita, nella vendita o nell'offerta di generi alimentari etichettati in modo ingannevole, lo condannava al pagamento di 501 ammende di 50 FRF ciascuna nonché di 5 ammende di 2 000 FRF ciascuna, e dichiarava la SNC Casino France civilmente responsabile.
Il signor Geffroy, la società Casino e il Pubblico Ministero impugnavano tale sentenza dinanzi alla Cour d'appel di Lione.
II - La questione pregiudiziale
5. Al fine di risolvere tale controversia, la Cour d'appel di Lione ha deciso di sospendere il procedimento e, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE, ha chiesto alla Corte di giustizia:
«(...) [di pronunciarsi] sul punto se il combinato disposto degli artt. 30 del detto Trattato e 14 della direttiva del Consiglio delle Comunità europee 18 dicembre 1978, 79/112/CEE, osti o meno all'applicazione di una normativa nazionale come quella dettata dal decreto 7 dicembre 1984, n. 84-1147, adottato in applicazione della legge 1° agosto 1905 allora vigente, modificata con gli artt. L.213-1 e seguenti del code de la consommation [codice del consumo]».
III - La normativa comunitaria
6. Il giudice nazionale chiede alla Corte di interpretare l'art. 30 del Trattato CE, il quale recita:
«Senza pregiudizio delle disposizioni che seguono, sono vietate fra gli Stati membri le restrizioni quantitative all'importazione nonché qualsiasi misura di effetto equivalente».
7. Tale giudice chiede inoltre l'interpretazione dell'art. 14 della direttiva 79/112:
«Gli Stati membri si astengono dal precisare, oltre a quanto previsto dagli articoli da 3 a 11, le modalità secondo cui devono essere fornite le indicazioni previste dall'articolo 3 e dall'articolo 4, paragrafo 2.
Tuttavia, gli Stati membri vietano il commercio dei prodotti alimentari nel proprio territorio se le indicazioni di cui all'articolo 3 e all'articolo 4, paragrafo 2, non sono fornite in una lingua facilmente compresa dagli acquirenti, a meno che l'informazione dell'acquirente non venga altrimenti garantita. La presente disposizione non impedisce peraltro che dette indicazioni siano fornite in più lingue».
8. Nell'interpretare queste due norme la Corte dovrà tener conto anche dei seguenti articoli della medesima direttiva:
Articolo 2
«1. L'etichettatura e le relative modalità di realizzazione non devono:
a) essere tali da indurre in errore l'acquirente, specialmente:
i) per quanto riguarda le caratteristiche del prodotto alimentare e in particolare la natura, l'identità, le qualità, la composizione, la quantità, la conservazione, l'origine o la provenienza, il modo di fabbricazione o di ottenimento,
(...)».
Articolo 3
«1. Alle condizioni e con le deroghe previste dagli articoli da 4 a 14, l'etichettatura dei prodotti alimentari comporta soltanto le seguenti indicazioni obbligatorie:
1) la denominazione di vendita,
2) l'elenco degli ingredienti,
3) per i prodotti alimentari in imballaggi preconfezionati, il quantitativo netto,
4) il termine minimo di conservazione o, nel caso di prodotti molto deperibili dal punto di vista microbiologico, la data di scadenza ,
5) le condizioni particolari di conservazione e di utilizzazione,
6) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo del fabbricante o del condizionatore o di un venditore stabilito nella Comunità,
(...)
7) il luogo d'origine o di provenienza, qualora l'omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore circa l'origine o la provenienza effettiva del prodotto alimentare,
8) le istruzioni per l'uso, quando la loro omissione non consenta all'acquirente di fare un uso appropriato del prodotto alimentare,
9) per le bevande con contenuto alcolico superiore all'1,2% in volume, l'indicazione del titolo alcolometrico volumico effettivo .
(...)».
IV - La normativa francese
9. L'art. R. 112-7 del codice del consumo stabilisce, nella parte che qui interessa, che l'etichettatura e le sue modalità di realizzazione non devono essere tali da creare confusione nell'acquirente o nel consumatore, segnatamente quanto alle caratteristiche del genere alimentare e, più in particolare, quanto alla sua natura, identità, qualità, composizione, quantità, durata, conservazione, origine o provenienza, modo di fabbricazione o di ottenimento. Tale articolo del codice del consumo corrisponde all'art. 3 del decreto 7 dicembre 1984, n. 84-1147, recante applicazione della legge 1° agosto 1905 sulle frodi e falsificazioni in materia di prodotti e servizi per quanto riguarda l'etichettatura e la presentazione dei generi alimentari, il quale è stato inserito nel detto codice.
10. Secondo l'art. R. 112-8 del medesimo codice (corrispondente all'art. 4 del decreto n. 84-1147), tutte le diciture delle etichettature devono essere facilmente comprensibili, redatte in lingua francese e prive di abbreviazioni diverse da quelle previste dalla normativa o dalle convenzioni internazionali. Le diciture devono figurare in luogo evidente, in modo da essere visibili, chiaramente leggibili e indelebili. Esse non possono in nessun modo essere dissimulate, velate o separate da altre indicazioni o immagini.
V - Il procedimento dinanzi alla Corte di giustizia
11. Nel procedimento in oggetto hanno presentato osservazioni scritte, nel termine stabilito a tal fine dall'art. 20 dello Statuto CE della Corte, l'imputato nella causa penale nazionale, i governi francese, austriaco e britannico, nonché la Commissione.
All'udienza, che ha avuto luogo il 20 ottobre 1999, sono comparsi per presentare osservazioni orali il rappresentante del signor Geffroy e dell'impresa Casino, quello del governo francese e quello della Commissione.
VI - Esame delle questioni sollevate
12. Il testo della questione con cui il giudice nazionale chiede l'interpretazione dell'art. 30 del Trattato e dell'art. 14 della direttiva 79/112 non brilla precisamente per chiarezza.
13. Tuttavia, dai documenti agli atti si evince che il procedimento penale promosso in Francia contro il signor Geffroy trova origine nell'imputazione di trasgressione degli artt. 3 e 4 del decreto 7 dicembre 1984, n. 84-1147, che è stato inserito nel codice del consumo. Il primo di tali articoli stabilisce che l'etichettatura non deve esser tale da creare confusione nel consumatore, segnatamente quanto alle caratteristiche del prodotto alimentare e alla sua natura, il secondo dispone che tutte le diciture delle etichettature devono essere facilmente comprensibili e redatte in lingua francese.
14. Ne deduco che le due disposizioni comunitarie di cui si chiede l'interpretazione debbono essere applicate ad un caso che, ai fini dell'analisi, va scisso in due parti: le condizioni linguistiche che gli Stati membri possono imporre in materia di etichettatura di generi alimentari provenienti da altri Stati membri e destinati ad essere distribuiti nel loro territorio e la condizione che l'etichettatura non ingeneri confusione nell'acquirente.
Esaminerò i due aspetti in tale ordine.
A - I requisiti linguistici
15. Tanto l'imputato nel procedimento penale quanto il governo austriaco e la Commissione ritengono che nel richiedere l'uso del francese nelle etichette dei prodotti alimentari, senza nessuna alternativa, la normativa francese ecceda quanto consentito dall'art. 14 della direttiva 79/112. Al contrario, il governo francese e quello britannico sostengono che la normativa comunitaria non impedisce agli Stati membri di richiedere che le diciture che devono figurare sull'etichetta del prodotto siano nella lingua dello Stato in cui viene smerciato: infatti per l'acquirente la lingua più facilmente comprensibile è quella dello Stato in cui si vende il prodotto.
16. Viste le differenze esistenti tra le disposizioni di legge, di regolamento e amministrative degli Stati membri in materia di etichettatura dei prodotti alimentari, che ne ostacolavano la libera circolazione e potevano creare disparità nelle condizioni di concorrenza, alla fine del 1978 il Consiglio ha adottato la direttiva 79/112 al fine di ravvicinare le dette legislazioni per contribuire al funzionamento del mercato comune. Nella motivazione il legislatore comunitario afferma che qualsiasi regolamentazione relativa all'etichettatura dei prodotti alimentari deve essere fondata anzitutto sulla necessità d'informare e tutelare i consumatori .
17. A tal fine l'art. 14, comma secondo, della direttiva 79/112, stabilisce che gli Stati membri vietano il commercio dei prodotti alimentari nel loro territorio se le indicazioni sulle etichette di cui all'art. 3 e all'art. 4, n. 2, non sono fornite in una lingua facilmente compresa dagli acquirenti, a meno che l'informazione dell'acquirente non venga altrimenti garantita.
18. Come si vede, l'obbligo che grava sugli Stati membri è quello di escludere dal commercio i prodotti la cui etichettatura non è facilmente comprensibile per l'acquirente, senza che sia prescritto l'uso di una lingua determinata.
Per decifrare il significato di tale disposizione è necessario ricorrere all'interpretazione datane dalla giurisprudenza della Corte di giustizia. Non è la prima volta che un giudice nazionale chiede a questa Corte di interpretare l'art. 14 della direttiva 79/112. Esiste anzi una giurisprudenza consolidata in materia di limiti posti dal diritto comunitario agli Stati membri che intendono disciplinare i requisiti linguistici per la messa in commercio nel loro territorio dei prodotti alimentari provenienti da altri Stati membri.
19. Nel 1991 la Corte ha interpretato l'art. 14 della direttiva 79/112 su domanda di un giudice belga che doveva applicare la normativa recante trasposizione in diritto interno di tale direttiva . Tale normativa prescriveva che le indicazioni obbligatorie figuranti sulle etichette dovevano essere scritte, quantomeno, nella lingua o nelle lingue della regione linguistica in cui i prodotti alimentari venivano messi in vendita. La questione pregiudiziale era stata sollevata in una controversia sorta tra diverse società che importavano e distribuivano acque minerali in Belgio, da una parte, e la società Peeters, dall'altra. Le prime si consideravano danneggiate dalla seconda, che aveva sede nella regione fiamminga del Belgio, e l'avevano convenuta in giudizio adducendo che le bottiglie di acqua minerale da essa poste in vendita erano etichettate solo in francese o in tedesco, laddove, ai sensi della normativa belga, in tale regione le indicazioni dovevano essere redatte in olandese.
20. Nella sua sentenza la Corte ha affermato che l'art. 14, interpretato letteralmente, non osta ad una normativa nazionale che per informare il consumatore ammette soltanto l'uso della lingua o delle lingue della regione in cui si vendono i prodotti, sempreché la detta norma consenta agli acquirenti di comprendere facilmente le indicazioni che figurano sui prodotti. Effettivamente la lingua della regione linguistica è quella che sembra la più «facilmente compresa». La Corte ha tuttavia aggiunto che tale interpretazione dell'art. 14 non terrebbe conto dell'obiettivo della direttiva, la quale è in particolare diretta a sopprimere le differenze che esistono tra le disposizioni nazionali e che ostacolano la libera circolazione delle merci. Per questa ragione l'art. 14 si limita ad esigere che venga usata una lingua facilmente compresa dall'acquirente , prevedendo inoltre che, quando le indicazioni pertinenti non sono fornite in una lingua facilmente comprensibile, uno Stato membro può autorizzare l'ingresso di prodotti alimentari nel suo territorio sempreché «l'informazione dell'acquirente venga altrimenti garantita» .
La Corte ha concluso che l'obbligo di utilizzare esclusivamente la lingua della regione linguistica integrava gli estremi di una misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa delle importazioni, vietata dall'art. 30 del Trattato. Per tal motivo ha risposto in modo categorico che il detto articolo del Trattato CEE e l'art. 14 della direttiva 79/112 ostano ad una normativa nazionale che impone l'uso esclusivo di una lingua determinata per l'etichettatura dei prodotti alimentari, misconoscendo così la possibilità di utilizzare un'altra lingua facilmente compresa dagli acquirenti o di assicurare altrimenti l'informazione dell'acquirente .
21. Tuttavia tale pronuncia non venne ritenuta sufficientemente chiarificatrice dal tribunale belga adito in secondo grado dalle società ricorrenti nel giudizio a quo. Conseguentemente, alla Corte sono state proposte altre tre questioni pregiudiziali, con le quali le si chiedeva in sostanza di chiarire la sua sentenza del 1991. Nell'ordinanza di rinvio il tribunale belga osservava che la normativa nazionale non conteneva alcuna disposizione che vietasse l'impiego di un'altra lingua facilmente comprensibile, bensì prevedeva semplicemente che le indicazioni prescritte fossero formulate quantomeno nella lingua o nelle lingue della regione linguistica in cui i prodotti alimentari erano posti in vendita. Si consentiva quindi, oltre all'uso obbligatorio della lingua della regione linguistica, l'uso contestuale di altre lingue.
22. Nella seconda sentenza Piageme la Corte di giustizia ha precisato che l'espressione «lingua facilmente compresa», di cui all'art. 14 della direttiva, non equivale né all'espressione «lingua ufficiale dello Stato membro» né a quella di «lingua della regione». In realtà, tale espressione mira a garantire l'informazione del consumatore piuttosto che ad imporre l'uso di una lingua specifica. La Corte continua stabilendo una relazione tra l'obbligo di usare una «lingua facilmente compresa», imposto dalla direttiva 79/112 in materia di etichettatura di prodotti alimentari, e l'obbligo più rigoroso imposto da altre norme comunitarie come la direttiva 92/27/CEE concernente l'etichettatura ed il foglietto illustrativo dei medicinali per uso umano, la quale, all'art. 8, prevede espressamente l'obbligo di usare la o le lingue ufficiali dello Stato membro in cui il prodotto è immesso sul mercato.
23. Al fine di chiarire la sentenza precedente la Corte ha affermato che l'obbligo di utilizzare una determinata lingua per l'etichettatura dei prodotti alimentari, quand'anche l'utilizzo contestuale di altre lingue non sia escluso, è più rigoroso dell'obbligo di far uso di una lingua facilmente compresa e che né l'art. 128 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 151 CE), relativo alla cultura, né l'art. 129 A del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 153 CE), relativo alla tutela dei consumatori, autorizzano uno Stato membro a sostituire una norma più restrittiva a quella prevista dalla direttiva .
La soluzione concreta fornita dalla Corte è stata, nella parte che qui interessa, che l'art. 14 della direttiva 79/112 osta a che uno Stato membro, in considerazione della necessità di adottare una lingua facilmente compresa dagli acquirenti, imponga l'uso della lingua dominante nella regione in cui il prodotto è messo in vendita, quand'anche il contestuale utilizzo di un'altra lingua non sia escluso .
24. Più di recente la Corte, in una sentenza del 1998 , ha statuito che l'art. 14 della detta direttiva non osta ad una normativa nazionale che prescriva, per quanto riguarda i requisiti linguistici, l'uso di una determinata lingua per l'etichettatura dei prodotti alimentari, ma che consenta del pari, in via alternativa, l'uso di un'altra lingua facilmente compresa dagli acquirenti. A differenza della normativa nazionale applicata nelle due cause precedenti, la normativa tedesca, pur prescrivendo l'uso di una lingua determinata per l'etichettatura dei prodotti alimentari, consentiva del pari, in via alternativa, l'uso di un'altra lingua facilmente compresa dagli acquirenti e non imponeva un obbligo più rigoroso di quello dell'uso di una lingua facilmente compresa.
25. In ciascuna occasione che le si è presentata la Corte ha interpretato l'art. 14 della direttiva 79/112 nel senso che osta ad una normativa nazionale che impone l'uso di una lingua determinata per l'etichettatura dei prodotti alimentari, anche ove essa, eventualmente, preveda l'uso aggiuntivo di un'altra lingua. Ritengo che tale articolo osterà a fortiori ad una normativa come quella francese , la quale, prescrivendo che tutte le diciture delle etichette devono essere redatte in francese e non consentendo, in via alternativa, né che si utilizzi un'altra lingua facilmente compresa dai consumatori né che l'informazione del consumatore sia garantita altrimenti, va ben al di là degli obblighi posti dalla direttiva.
Anzi, come la Corte ha affermato nella sentenza Piageme I , l'obbligo di utilizzare esclusivamente la lingua di una regione linguistica, che, nella fattispecie in oggetto, coincide con il territorio dello Stato membro, costituisce una misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa alle importazioni, vietata dall'art. 30 del Trattato.
26. Infine, debbo richiamare, sebbene solo per rilevare che non va interpretata in quanto è inapplicabile nella causa principale, la direttiva 97/4/CE , che ha modificato varie disposizioni della direttiva 79/112, tra cui l'art. 14, e che è stata menzionata dalla maggior parte di coloro che hanno presentato osservazioni nel presente procedimento. Infatti dagli atti di causa si ricava che all'imputato nel processo a quo è addebitata la commissione di fatti accaduti nel giugno 1996, data alla quale tale direttiva non era stata nemmeno adottata .
27. Per le ragioni esposte ritengo che la prima parte della questione pregiudiziale vada risolta nel senso che l'art. 30 del Trattato e l'art. 14 della direttiva 79/112 ostano ad una normativa nazionale che impone l'uso esclusivo di una determinata lingua nelle etichette dei prodotti alimentari, così negando la possibilità di utilizzare un'altra lingua facilmente compresa dagli acquirenti o di garantire in altro modo l'informazione dell'acquirente.
B - La condizione che l'etichettatura non confonda l'acquirente
28. Le opinioni di coloro che hanno presentato osservazioni nel presente procedimento divergono anche su tale punto.
29. L'imputato nella causa penale, il governo austriaco e il governo britannico, il quale afferma che almeno una delle bibite menzionate nell'ordinanza di rinvio (denominata «Shock») era fabbricata e posta in commercio legalmente come sidro nel suo territorio, sostengono che tanto l'art. 30 del Trattato quanto l'art. 14 della direttiva 79/112 ostano a che uno Stato membro limiti o vieti la vendita nel suo territorio di sidro, prodotto e distribuito legalmente in un altro Stato membro, che non risponde alla definizione che la sua normativa dà di tale prodotto.
30. La Commissione ritiene invece che l'art. 30 del Trattato non osti ad una normativa nazionale in cui si prevede, in modo generale, che le etichette e le modalità di realizzazione non possono adottare forme che ingenerino confusione nell'acquirente o nel consumatore, in particolare, quanto alle caratteristiche del prodotto alimentare.
31. Il governo francese, da parte sua, afferma che l'infrazione contestata all'imputato consiste nell'aver fatto pubblicità ingannevole, giacché l'etichetta dei sidri britannici non corrispondeva alla presentazione di tali prodotti negli opuscoli pubblicitari distribuiti dall'impresa Casino. Afferma che i servizi di controllo non hanno mai richiesto la modifica della denominazione che figurava sulle etichette dei sidri britannici perché la loro composizione non rispondeva alla definizione che di tale prodotto dà la normativa francese sui sidri.
Aggiunge che le differenze tra la normativa francese e quella del Regno Unito in materia di fabbricazione del sidro sono già state prese in considerazione in un accordo sull'etichettatura dei sidri britannici concluso nel 1993 da parte dei principali rappresentanti professionali del settore della produzione di sidro del Regno Unito e della Francia . Tale accordo, che, come confermato in udienza dalla rappresentante del governo francese, è applicato da un'ampia maggioranza dei fabbricanti britannici di sidro, stabilisce che i sidri britannici recano la denominazione «cider(s)» e la dicitura «boisson alcoolisée à base de pommes» (bevanda alcolica a base di mele).
Il governo francese assicura che nella presente fattispecie la maggior parte delle bevande erano etichettate in tale maniera e che il verbale redatto dai servizi di controllo del consumo non era diretto a richiedere il cambiamento della denominazione di vendita dei prodotti.
32. Dall'ordinanza del giudice che ha sollevato la questione pregiudiziale non è facile dedurre né quale sia esattamente l'addebito mosso al signor Geffroy né quale sia il contesto fattuale e giuridico a cui deve essere applicato il diritto comunitario.
33. A prova di tale difficoltà si consideri quanto segue: il governo francese afferma che l'imputato ha fatto pubblicità ingannevole che poteva indurre in errore l'acquirente; i governi austriaco e britannico hanno inteso che egli è accusato di aver messo in vendita con la denominazione «cidre» bevande a base di mele prodotte e smerciate legalmente in un altro Stato membro e denominate «cider», ma la cui composizione non rispondeva alle condizioni poste dalla normativa francese in materia di fabbricazione del sidro; la Commissione è consapevole dell'indeterminatezza dell'ordinanza di rinvio e, nelle osservazioni scritte, ha proposto alla Corte di dare alla questione la soluzione più ampia possibile al fine di facilitare il compito del giudice nazionale, fornendogli gli elementi necessari per pronunciarsi sulle restrizioni all'uso della parola «cidre» contenute nella normativa francese. La Commissione ha però mutato posizione all'udienza.
34. Ma la confusione creatasi non finisce qui, come si è visto nel corso dell'udienza. Infatti, da una parte, il rappresentante del signor Geffroy e dell'impresa Casino, richiamandosi a documenti quali la pubblicità distribuita o la sentenza emessa dal Tribunal de police di Saint-Étienne, allegati alle sue osservazioni scritte ma il cui contenuto non era noto né al governo francese né alla Commissione, ha insistito che i suoi rappresentati sono perseguiti per aver smerciato in Francia sidro importato da un altro Stato membro, ove è fabbricato e distribuito legalmente, in quanto non conforme alla normativa francese che disciplina la produzione e la composizione del sidro.
D'altra parte, nell'ordinanza di rinvio il giudice a quo indica che, quanto alla denominazione dei sidri, l'imputato adduce a sua difesa che, sebbene tre prodotti fossero stati contrassegnati come sidro mediante etichette, ciononostante erano stati posti in vendita nello scaffale delle birre.
35. Rilevo che, nella fotocopia dell'opuscolo pubblicitario allegato alle osservazioni del signor Geffroy, le bevande denominate Blackadder, O.D. Pirat, Snake Bite, Strongbow Ice, Merry Down e Shock sono presentate, tutte insieme, come «Les ciders», con un asterisco che rinvia ad una nota a piè di pagina recante: «Boissons alcoolisées à base de pomme». Di esse, alcune vengono descritte nell'opuscolo come sidro britannico (è il caso dell'O.D. Pirat, della Merry Down e della Shock), mentre altre vi figurano come miscela di birra, sidro e sciroppo di ribes neri (è il caso della Blackadder) o come miscela di birra e sidro (come, per esempio, la Snake Bite).
Debbo aggiungere che nessuno degli avvocati intervenuti in udienza ha saputo indicarmi, anche solo in modo approssimativo, quale fosse la percentuale di ciascun prodotto nelle bevande miscelate. Mi pare sorprendente che, come è stato affermato in udienza, nemmeno tale questione sia stata oggetto di accertamenti da parte del Tribunal de police de Saint-Étienne che ha inflitto una multa al signor Geffroy.
36. Esiste una giurisprudenza costante secondo la quale le informazioni fornite nelle decisioni di rinvio pregiudiziale devono non solo consentire alla Corte di fornire soluzioni utili, ma altresì dare ai governi degli Stati membri nonché alle altre parti interessate la possibilità di presentare osservazioni ai sensi dell'art. 20 dello Statuto CE della Corte di giustizia. E' compito della Corte vigilare affinché tale possibilità sia salvaguardata, tenuto conto del fatto che, a norma della citata disposizione, alle parti interessate vengono notificate solo le decisioni di rinvio .
37. E' certo che, a fronte di questioni formulate in modo impreciso, la Corte di giustizia si riserva la facoltà di trarre dal complesso dei dati forniti dal giudice nazionale e dal fascicolo del processo a quo i punti di diritto comunitario che vanno interpretati, tenuto conto dell'oggetto della lite .
38. Ritengo tuttavia che nella causa in oggetto il giudice che ha sollevato la questione pregiudiziale non abbia definito l'ambito giuridico in cui si deve applicare l'interpretazione richiesta: egli si riferisce infatti unicamente alla normativa nazionale che disciplina l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari e non chiarisce se questa vieti o meno la distribuzione in Francia, con il nome di sidro, delle bevande a base di mela prodotte e smerciate legalmente in altri Stati membri.
39. Per questa ragione ritengo che non sia necessario riformulare la questione per dare al giudice a quo una risposta più completa. Pertanto, contrariamente a quanto avevo deciso prima dell'udienza, non esaminerò le restrizioni all'uso della denominazione «cidre» eventualmente poste nell'ordinamento francese dal decreto 30 settembre 1953, n. 53-978, relativo all'orientamento della produzione di sidro e allo smercio dei sidri, dei sidri di pere e di talune bevande analoghe, per il semplice motivo che ignoro se ciò sia in relazione con la condotta imputata all'accusato nel processo a quo. Di conseguenza proporrò alla Corte di limitarsi a risolvere la questione così come è stata sollevata.
40. Dall'ordinanza di rinvio si evince che la disposizione nazionale che l'imputato avrebbe trasgredito è l'art. 3 del decreto n. 84-1147, il cui primo comma coincide quasi alla lettera con il disposto dell'art. 2, n. 1, della direttiva 79/112. Infatti, secondo quanto dispone la normativa francese, l'etichettatura e le relative modalità di realizzazione non devono essere tali da indurre in errore l'acquirente o il consumatore, specialmente per quanto riguarda le caratteristiche del prodotto alimentare e, in particolare, la natura, l'identità, le qualità, la composizione, la quantità, la durata, la conservazione, l'origine o la provenienza, le modalità di fabbricazione o di ottenimento dello stesso.
41. Ritengo, come la Commissione, che una siffatta disposizione, ammesso che possa avere l'effetto di ostacolare la libera circolazione delle merci, non faccia altro che riflettere la necessità di tutelare i consumatori e la lealtà dei negozi commerciali e sia giustificata da tali esigenze imperative.
Infatti la Corte ha statuito che, se non vi è una disciplina comunitaria sulla produzione e sulla vendita di un prodotto, spetta agli Stati membri disciplinare, ciascuno sul suo territorio, tutti gli aspetti relativi alla produzione, alla distribuzione e al consumo dello stesso, purché tale disciplina non ostacoli direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, il commercio intracomunitario . Tuttavia gli ostacoli alla libera circolazione intracomunitaria derivanti dalla disparità fra le normative nazionali vanno accettati qualora tale disciplina, indistintamente applicata alle merci nazionali e a quelle importate, possa giustificarsi con la necessità di far fronte ad esigenze inderogabili relative, fra l'altro, alla tutela della sanità pubblica, alla lealtà dei negozi commerciali e alla tutela dei consumatori .
42. Non esiste una disciplina comunitaria in materia di produzione e smercio dei vari tipi di sidro nella Comunità, e l'art. 3 del decreto n. 84-1147 non fa altro che riprodurre una delle disposizioni della direttiva 79/112, il cui scopo è, per l'appunto, il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di etichettatura dei prodotti alimentari per contribuire al funzionamento del mercato comune, tenendo in considerazione, anzitutto, la necessità dell'informazione e della tutela dei consumatori.
43. Per le ragioni esposte, propongo alla Corte di risolvere la questione sollevata dal giudice a quo nel senso che l'art. 30 del Trattato non osta ad una norma nazionale che, come l'art. 3 del decreto n. 84-1147, prevede che l'etichettatura e le relative modalità di realizzazione non devono indurre in errore l'acquirente o il consumatore, specialmente per quanto riguarda le caratteristiche del prodotto alimentare.
VII - Conclusione
44. Alla luce del ragionamento che precede, propongo alla Corte di giustizia di risolvere nel modo seguente le questioni pregiudiziali sollevate dalla Cour d'appel di Lione:
«1) L'art. 30 del Trattato e l'art. 14 della direttiva del Consiglio 18 dicembre 1978, 79/112/CEE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale nonché la relativa pubblicità, ostano ad una normativa nazionale che impone l'uso esclusivo di una determinata lingua nelle etichette dei prodotti alimentari, così negando la possibilità di utilizzare un'altra lingua facilmente compresa dagli acquirenti o di garantire in altro modo l'informazione dell'acquirente.
2) L'art. 30 del Trattato non osta ad una norma nazionale che, come l'art. 3 del decreto n. 84-1147, prevede che l'etichettatura e le relative modalità di realizzazione non devono indurre in errore l'acquirente o il consumatore, specialmente per quanto riguarda le caratteristiche del prodotto alimentare».
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