Conclusioni dell avvocato generale
1. La presente domanda di decisione pregiudiziale riguarda le disposizioni dell'art. 2 del regolamento (CE) della Commissione 6 aprile 1994, n. 762, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio per quanto riguarda il ritiro di seminativi dalla produzione . Tali disposizioni definiscono il «ritiro dei seminativi dalla produzione» come la messa a riposo di una «superficie che nell'anno precedente era stata coltivata per ottenerne un raccolto». La High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Divisional Court) (Regno Unito) , chiede alla Corte di dichiarare se tale espressione possa comprendere terreno seminato a erba che è stato tagliata nell'anno precedente il periodo di messa a riposo.
I - Contesto normativo comunitario
2. Nel 1992, la politica agricola comune (in prosieguo: la «PAC») ha costituito oggetto di una riforma che comprendeva la creazione o la modifica di un determinato numero di regimi di aiuti . Tale riforma perseguiva essenzialmente due obiettivi, vale a dire controllare l'aumento del costo finanziario della PAC ed evitare la sovrapproduzione .
Il regolamento (CEE) n. 1765/92
3. Entrato in vigore a decorrere dalla campagna di commercializzazione 1993/1994, il regolamento (CEE) n. 1765/92 ha istituito un nuovo regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi. Esso si prefigge di evitare la sovrapproduzione nel settore interessato, migliorare l'equilibrio del mercato e compensare la perdita di reddito causata dalla riduzione dei prezzi istituzionali mediante un pagamento compensativo a favore degli agricoltori .
4. Per raggiungere tali obiettivi, il legislatore comunitario ha modificato i principi che disciplinavano la concessione degli aiuti ai seminativi. In tal senso, dal 1992, i pagamenti compensativi sono «fissati per ettaro» in funzione della superficie e della capacità di resa delle diverse regioni della Comunità . Inoltre, il legislatore ha subordinato la concessione dei pagamenti compensativi all'obbligo per i coltivatori di ritirare dalla produzione parte della superficie della loro azienda.
5. Il preambolo del regolamento n. 1765/92 enuncia «(...) che, per poter fruire dei pagamenti compensativi nel quadro del "regime generale", i produttori devono ritirare dalla produzione agricola una percentuale prestabilita dei propri seminativi (...)» .
6. Il titolo I del medesimo regolamento è dedicato al pagamento compensativo.
L'art. 2, n. 1, dispone che «[i] produttori comunitari di seminativi possono chiedere un pagamento compensativo in base alle condizioni stabilite nel presente titolo».
In forza dell'art. 2, n. 2, «[i]l pagamento compensativo è accordato per la superficie investita a seminativi o ritirata dalla produzione conformemente all'articolo 7 del presente regolamento (...)».
Ai sensi dell'art. 2, n. 5, «[i] produttori che chiedono il pagamento compensativo nel quadro del regime generale hanno l'obbligo di ritirare dalla produzione parte della superficie della loro azienda e ricevono una compensazione per tale obbligo».
L'art. 7 enuncia le principali disposizioni applicabili al ritiro di seminativi dalla produzione. Il n. 4 precisa che «[l]e superfici ritirate dalla produzione possono essere utilizzate per ottenere materiali per la fabbricazione, nella Comunità, di prodotti che non sono destinati in primo luogo al consumo umano o animale, a condizione che vengano adottati efficaci sistemi di controllo».
7. L'allegato I del regolamento n. 1765/92 elenca tassativamente i prodotti agricoli che rientrano nella definizione dei «seminativi» .
Il regolamento n. 762/94
8. Il regolamento n. 762/94 fissa le modalità di applicazione del regolamento n. 1765/92 per quanto riguarda il ritiro dei seminativi dalla produzione.
9. Il preambolo di tale regolamento conferma «(...) che il beneficio dei pagamenti compensativi concessi secondo il regime generale di cui all'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 1765/92 è subordinato all'obbligo, per i produttori interessati, di ritirare dalla produzione parte della superficie della loro azienda (...)» .
10. L'art. 2 del regolamento n. 762/94 definisce il «ritiro dei seminativi dalla produzione» come segue:
«Salvo il disposto dell'articolo 7, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1765/92, per ritiro dei seminativi dalla produzione si intende la messa a riposo di una superficie che nell'anno precedente era stata coltivata per ottenerne un raccolto».
I regolamenti (CEE) nn. 3508/92 e 3887/92
11. Il regolamento (CEE) n. 3508/92 stabilisce un sistema integrato di gestione e di controllo applicabile a taluni regimi di aiuti comunitari e, in particolare, al regime istituito dal regolamento n. 1765/92 .
12. L'art. 6 prevede che, per essere ammesso a beneficiare di uno o più regimi di aiuti, ciascun imprenditore deve presentare, per ciascun anno civile, una domanda di aiuto «superfici» che indichi le parcelle agricole, comprese le superfici foraggere, che costituiscono oggetto di una misura di ritiro di seminativi nonché le parcelle che sono state messe a riposo.
13. Il regolamento (CEE) n. 3887/92 definisce le modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo.
L'art. 4 precisa le informazioni che la domanda di aiuto per superficie deve contenere. L'art. 6 prescrive che i controlli amministrativi e in loco siano effettuati in modo da consentire la verifica del rispetto delle condizioni di concessione degli aiuti. Infine, l'art. 9 stabilisce le sanzioni applicabili qualora la superficie dichiarata dall'interessato nella domanda di aiuto per superficie sia diversa dalla superficie effettivamente determinata dalle autorità competenti in seguito ai controlli che hanno effettuato.
II - Fatti e procedimento nella causa a qua
14. La società J. H. Cooke & Sons (in prosieguo: la «Cooke») detiene e gestisce la Bates Farm in Maer, nel Regno Unito.
15. Il 16 aprile 1997, essa presentava una domanda di aiuto per superficie presso il Ministry of Agriculture, Fisheries and Food (in prosieguo: il «MAFF»), l'autorità competente in Inghilterra e nel Galles per la gestione del regime di pagamenti compensativi nel settore dei seminativi.
16. La domanda presentata dalla Cooke era diretta ad ottenere un pagamento compensativo per una superficie destinata al ritiro dei seminativi dalla produzione per il 1997. Essa riguardava 60,64 ettari di cereali, 23,90 ettari di semi oleosi e 5 ettari di terra messa a riposo.
17. Nel 1996, ovvero nell'anno precedente il periodo di messa a riposo, i terreni controversi erano stati seminati con arba temporanea, più precisamente con loglio. La Cooke afferma che tale foraggio è stato tagliato ed insilato nel corso dello stesso 1996 .
18. Il 17 settembre 1997, il MAFF respingeva la domanda della Cooke in quanto i terreni controversi non avevano i requisiti necessari per poter essere qualificati come «ritirati dalla produzione». Infatti, il MAFF aveva ritenuto che, nell'anno precedente il periodo di messa a riposo, i terreni non fossero stati «coltivati al fine di ottenerne un raccolto» conformemente all'art. 2 del regolamento n. 762/94. Di conseguenza, esso infliggeva una sanzione alla Cooke, che perdeva il diritto al versamento dell'intero ammontare degli aiuti sollecitati, per un totale di GBP 28 000.
19. Il 28 gennaio 1998, la Cooke veniva autorizzata a presentare ricorso dinanzi al giudice a quo. La ricorrente nella causa a qua contesta l'interpretazione fatta dal MAFF dell'art. 2 del regolamento n. 762/94. A suo giudizio, la circostanza che i terreni controversi siano stati coltivati, nell'anno precedente il periodo di messa a riposo, temporaneamente a foraggio, che è stato tagliato ed insilato, non fa sì che essi non possano essere qualificati come terreni da ritirare dalla produzione nell'anno successivo.
III - Questione pregiudiziale
20. Dato che la soluzione della controversia dipendeva dall'interpretazione delle citate disposizioni, la High Court ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte la seguente questione:
«Se l'espressione "una superficie che nell'anno precedente era stata coltivata per ottenerne un raccolto", di cui all'art. 2 del regolamento (CE) della Commissione, 6 aprile 1994, n. 762, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio per quanto riguarda il ritiro di seminativi dalla produzione, sia da interpretare come comprendente il terreno lasciato a foraggio nell'anno precedente e in cui tale foraggio è stato tagliato ed insilato».
IV - Soluzione della questione pregiudiziale
21. Il giudice a quo chiede alla Corte se l'art. 2 del regolamento n. 762/94 debba essere interpretato nel senso che l'espressione «una superficie che nell'anno precedente era stata coltivata per ottenerne un raccolto» comprenda terreni lasciati temporaneamente a foraggio che è stato tagliato ed insilato nel corso dello medesimo anno.
22. Occorre osservare che i termini di tale questione non lasciano nessun dubbio riguardo all'oggetto del presente rinvio pregiudiziale.
Infatti, la Corte è chiaramente interrogata sui diritti concessi ai produttori nell'anno che ha preceduto il periodo di messa a riposo. La High Court chiede se, durante tale anno, gli interessati siano autorizzati a coltivare temporaneamente foraggio destinato ad essere raccolto ed insilato. Pertanto la Corte non è chiamata a determinare il tipo di colture che potrebbero essere effettuate nel periodo di messa a riposo vero e proprio.
23. Nel corso del procedimento svoltosi dinanzi alla Corte, il governo del Regno Unito è stato l'unico interveniente a proporre alla Corte una lettura restrittiva dell'art. 2 del regolamento n. 762/94.
In sostanza, tale Stato membro reputa che, per poter fruire di un pagamento compensativo per superfici messe a riposo, i terreni interessati devono, nell'anno precedente il periodo di messa a riposo, essere coltivati a seminativi ai sensi del regolamento n. 1765/92 o destinati a colture esclusivamente destinate al raccolto. Orbene, il Regno Unito ritiene che il loglio non soddisfi tale requisito in quanto può essere utilizzato per due scopi diversi. Infatti, il loglio potrebbe non solo essere destinato al raccolto, ma anche essere lasciato a foraggio per far pascolare il bestiame. Il Regno Unito sostiene, soprattutto, che il loglio non costituisce una vera «coltura» ai sensi dell'art. 2 del regolamento n. 762/94.
24. Conformemente ai criteri di interpretazione della Corte , occorre esaminare se la lettura proposta dal Regno Unito sia suffragata dal tenore letterale, dall'economia e dagli obiettivi del regolamento n. 762/94.
Il tenore letterale dell'art. 2 del regolamento n. 762/94
25. E' noto che, quando la Corte è chiamata ad interpretare il senso di una disposizione di diritto comunitario, essa procede spesso ad un raffronto delle versioni linguistiche del testo da interpretare .
Nella fattispecie, tale criterio d'interpretazione non fornisce tuttavia nessuna indicazione supplementare circa il significato esatto dell'espressione «une superficie cultivée en vue d'une récolte» («una superficie che era stata coltivata per ottenerne un raccolto»). Infatti, le altre versioni linguistiche dell'art. 2 del regolamento n. 762/94 si limitano ad offrire l'equivalente letterale dell'espressione francese, utilizzando termini che concordano perfettamente sul piano semantico.
26. Pertanto, per procedere all'interpretazione testuale della disposizione controversa, concentrerò la mia analisi sul testo della versione francese.
27. L'art. 2 del regolamento n. 762/94 utilizza due termini che sono essenziali per la causa in esame: esso prevede che, nell'anno precedente il periodo di messa a riposo, la superficie interessata deve essere stata «coltivata» per «ottenerne un raccolto».
28. Se ci si sofferma sul «senso comune» delle parole, il verbo «coltivare» indica il fatto di lavorare la terra per farle produrre vegetali utili alle necessità dell'uomo . Tale termine presuppone così un'azione o un intervento dell'uomo sulla terra al fine di raccogliere prodotti vegetali determinati. Un tale intervento comprende generalmente la semina o la posa nel terreno della specie vegetale voluta.
L'idea di un intervento o di un'azione dell'uomo sottesa al termine «coltivare» esclude quindi dall'ambito di applicazione dell'art. 2 del regolamento n. 762/94 le terre che sono lasciate all' «abbandono» o che non sono lavorate, e sulle quali si sia sviluppata una produzione che non è stata particolarmente voluta dall'uomo.
29. Peraltro, il termine «raccolto» indica, conformemente al «senso comune» delle parole, il fatto di raccogliere i prodotti della terra . Tale termine implica, anch'esso, un intervento o un'azione dell'uomo, che consiste nel cogliere o raccogliere i prodotti della terra per conservarli al fine di un successivo utilizzo. Un simile intervento comprende generalmente il taglio, la potatura o l'estirpazione dei vegetali che sono presenti sulla superficie coltivata.
L'idea di un intervento dell'uomo che mira alla raccolta dei prodotti della terra esclude anche dall'ambito di applicazione dell'art. 2 del regolamento n. 762/94 le superfici la cui produzione vegetale sia eliminata da un processo naturale o dal solo fatto degli animali. Questo sarebbe in particolare il caso di una terra lasciata a prateria per farvi pascolare il bestiame.
30. Eccetto i due criteri precedentemente citati (vale a dire, l'esistenza di una «coltura» e di un «raccolto») il disposto dell'art. 2 del regolamento n. 762/94 non sancisce nessun requisito circa la specie vegetale che deve essere coltivata sulle terre nell'anno precedente il periodo di messa a riposo. In particolare, il legislatore comunitario non ha espressamente limitato l'ambito di applicazione di tale disposizione alle sole superfici che, nell'anno precedente il periodo di messa a riposo, erano state coltivate a seminativi ai sensi del regolamento n. 1765/92.
31. Sulla scorta di un'interpretazione rigorosamente letterale, ritengo quindi che l'art. 2 del regolamento n. 762/94 possa comprendere terreni che, nell'anno precedente il periodo di messa a riposo, sono stati seminati con un'erba temporanea qualora sia accertato che tale foraggio abbia costituito oggetto di un raccolto.
32. Le disposizioni dell'art. 9 del regolamento n. 1765/92 mi sembrano confermare la lettura testuale dell'art. 2 del regolamento n. 762/94.
33. Infatti, con tali disposizioni, il legislatore comunitario ha espressamente escluso taluni terreni e talune colture dal beneficio del regime di sostegno istituito dal regolamento n. 1765/92. L'art. 9 prevede che le domande di pagamento compensativo e le dichiarazioni di ritiro dei seminativi dalla produzione «non possono essere presentate per terreni destinati, al 31 dicembre 1991, al pascolo permanente, a colture permanenti, a colture forestali o ad usi non agricoli» .
34. Come risulta dall'art. 9, quando il legislatore comunitario ha voluto escludere talune colture dal beneficio del regime di sostegno istituito dal regolamento n. 1765/92, si è preoccupato di introdurre disposizioni esplicite al riguardo.
35. Alla luce di quanto sopra, la mancanza di altri requisiti circa la specie vegetale che deve essere coltivata nell'anno precedente il periodo di messa a riposo mi sembra volontaria. In altri termini, ritengo che, eccetto i terreni esclusi dall'art. 9 del regolamento n. 1765/92, il legislatore comunitario non abbia avuto l'intenzione di imporre agli agricoltori l'obbligo di praticare una coltura determinata nella campagna che ha immediatamente preceduto il periodo di messa a riposo.
L'economia del regolamento n. 762/94
36. Come già visto , il ritiro dei seminativi dalla produzione costituisce la pietra angolare del nuovo regime di sostegno ai produttori di seminativi. Esso adempie due funzioni essenziali poiché, da un lato, conferisce il diritto ad un pagamento compensativo al pari di una coltura e, dall'altro, la sua esistenza condiziona il diritto dei produttori all'attribuzione di un aiuto ai seminativi.
37. Tenuto conto dell'importanza delle due citate funzioni, il legislatore comunitario ha organizzato in modo preciso e completo il regime degli obblighi che incombono ai produttori per quanto riguarda il ritiro dei seminativi dalla produzione.
In tal senso, l'art. 2 del regolamento n. 1765/92 e l'art. 3 del regolamento n. 762/94 fissano una superficie minima e una superficie massima per i terreni che sono messi a riposo: la superficie interessata deve essere inferiore a «una superficie di base regionale» , ma superiore a «una superficie non frazionata di 0,3 ha».
Peraltro, l'art. 7, n. 1, del regolamento n. 1765/92 prescrive che i produttori ritirino una percentuale prestabilita dei terreni della loro azienda: tale percentuale, inizialmente fissata al 15% , è regolarmente riesaminata per tener conto dell'andamento della produzione e dei mercati .
Il legislatore comunitario ha anche sancito le condizioni d'uso e di manutenzione alle quali sono sottoposti i terreni nel periodo di ritiro dei seminativi dalla produzione . In forza dell'art. 7, n. 4, del regolamento n. 1765/92, le superfici ritirate dalla produzione possono essere utilizzate per ottenere materiali per la fabbricazione di prodotti che non sono destinati in primo luogo al consumo umano o animale. Tuttavia, fatto salvo un tale uso, le superfici ritirate dalla produzione non possono essere utilizzate per produzioni agricole, né venir destinate ad un uso lucrativo che sarebbe incompatibile con la coltivazione di seminativi . L'art. 3, n. 2, del regolamento n. 762/94 prevede anche che «[l]e superfici ritirate dalla produzione devono venir mantenute in buone condizioni agronomiche».
Infine, le disposizioni del regolamento n. 762/94 fissano la durata del periodo di messa a riposo dei terreni: esse prevedono che, per venir prese in considerazione ai fini del regime previsto dal regolamento n. 1765/92, le superfici interessate devono «restare a riposo per un periodo che inizi non oltre il 15 gennaio e si concluda non prima del 31 agosto» .
38. Come risulta da tali disposizioni, i regolamenti nn. 1765/92 e 762/94 prescrivono in modo preciso e completo i requisiti che gli interessati devono soddisfare per fruire dei pagamenti compensativi previsti dal regime di sostegno. Il legislatore comunitario impone quindi ai produttori una serie di oneri la cui osservanza è obbligatoria per poter beneficiare del versamento dei pagamenti compensativi.
39. Orbene, ai sensi di una giurisprudenza costante , il principio della certezza del diritto - che costituisce un principio fondamentale del diritto comunitario - esige in particolare che una normativa che impone oneri al contribuente sia chiara e precisa, affinché esso possa conoscere con certezza i propri diritti ed obblighi.
40. Di conseguenza, qualsiasi lettura dell'art. 2 del regolamento n. 762/94 che aggiunga a tale testo prescrizioni che la sua lettera - o altre disposizioni - non prevede in modo chiaro e preciso sarebbe tale da contravvenire al principio della certezza del diritto. Infatti, una simile lettura non consentirebbe più ai produttori di conoscere precisamente gli obblighi ad essi incombenti e, di conseguenza, rischierebbe di esporli a sanzioni che essi non hanno potuto ragionevolmente prevedere.
41. L'economia generale del regolamento n. 762/94 conferma quindi che l'art. 2 può comprendere terreni come quelli di cui trattasi nella fattispecie.
Gli obiettivi del regolamento n. 762/94
42. E' noto che i regolamenti nn. 1765/92 e 762/94 si prefiggono di compensare la perdita di reddito causata dalla riduzione dei prezzi istituzionali mediante un pagamento compensativo a favore degli agricoltori. Ma tali due regolamenti si prefiggono anche - e soprattutto - di evitare la sovrapproduzione nel settore dei seminativi .
43. In tal senso, nell'ambito della riforma della PAC, il ritiro dei seminativi dalla produzione ha assunto un «nuovo aspetto» in quanto è divenuto una «misura ordinaria del controllo della produzione» . Il legislatore comunitario considera il ritiro dei seminativi «come uno strumento di gestione della produzione di seminativi, la cui percentuale può essere modificata ad ogni campagna in funzione della situazione del mercato» . Il ritiro dei seminativi dalla produzione costituisce pertanto una delle principali misure destinate a ridurre la produzione eccedentaria generata dall'agricoltura comunitaria.
44. Orbene, come sottolineato giustamente dal governo finlandese , una soluzione affermativa della questione pregiudiziale sarebbe tale da contribuire alla realizzazione di tale obiettivo.
Infatti, essa autorizzerebbe i produttori comunitari a fruire di pagamenti compensativi per superfici messe a riposo anche quando, nell'anno precedente il periodo di messa a riposo, i terreni interessati non sono stati destinati alla produzione di «seminativi» ai sensi del regolamento n. 1765/92. Al contrario, la soppressione del beneficio dei pagamenti compensativi in tali circostanze rischierebbe probabilmente di incitare gli agricoltori a destinare i loro terreni a seminativi nell'anno precedente il periodo di messa a riposo e, di conseguenza, di ridurre l'efficacia del regime istituito dal regolamento n. 1765/92.
45. Tenuto conto delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di risolvere la questione pregiudiziale nel seguente modo: l'art. 2, primo comma, del regolamento n. 762/94 deve essere interpretato nel senso che l'espressione «una superficie che nell'anno precedente era stata coltivata per ottenerne un raccolto» comprende i terreni seminati con un'erba temporanea qualora tale erba abbia costituito oggetto di un raccolto.
V - Su un'eventuale limitazione degli effetti della sentenza che sarà pronunciata
46. Nelle sue osservazioni scritte , il governo del Regno Unito ha richiamato l'attenzione della Corte sulle conseguenze della causa in esame.
Esso ha riferito che, dall'entrata in vigore del regolamento n. 1765/92, aveva negato la concessione dei pagamenti compensativi - per superfici destinate al ritiro dei seminativi dalla produzione - ai produttori che, nell'anno precedente il periodo di messa a riposo, avevano lasciato i loro terreni a colture foraggere, anche nell'ipotesi in cui le colture avevano costituito oggetto di un raccolto per l'insilamento. Il governo del Regno Unito ritiene che, se la Corte dovesse fornire una soluzione affermativa della questione pregiudiziale, esso sarebbe obbligato a riesaminare l'insieme dei fascicoli trattati dal 1993, in modo da verificare se le decisioni di rigetto riguardassero terreni lasciati temporaneamente a foraggio e se tale foraggio avesse costituito oggetto di un raccolto. L'onere amministrativo di un tale riesame sarebbe considerevole in quanto riguarderebbe circa 10 000 fascicoli.
Il governo del Regno Unito ha pertanto espressamente domandato alla Corte di limitare nel tempo gli effetti della sentenza che sarà pronunciata, nell'ipotesi in cui l'art. 2 del regolamento n. 762/94 comprendesse terreni come quelli di cui trattasi nella causa a qua.
47. Conformemente ad una giurisprudenza costante, la Corte «può decidere, in via eccezionale, in applicazione di un principio generale di certezza del diritto inerente all'ordinamento giuridico comunitario, tenuto conto dei gravi inconvenienti che la sua sentenza potrebbe provocare per il passato nei rapporti giuridici costituiti secondo buona fede, di limitare la possibilità degli interessati di avvalersi di una disposizione, da essa interpretata, allo scopo di rimettere in discussione detti rapporti giuridici (...)» .
48. Al riguardo, la Corte «[si sofferma] a verificare l'esistenza dei due criteri essenziali perché possa essere disposta una limitazione del genere, vale a dire la buona fede degli ambienti interessati e il rischio di gravi inconvenienti» .
49. Il presupposto relativo alla «buona fede» esige che i settori interessati abbiano potuto ragionevolmente sbagliarsi sull'applicabilità o sulla portata della disposizione comunitaria interpretata.
Nella fattispecie, come risulta dagli atti , fin dall'agosto 1992 la Commissione era a conoscenza del fatto che le autorità britanniche ritenevano che i terreni lasciati temporaneamente a foraggio non costituivano superfici «coltivate per ottenerne un raccolto» ai sensi dell'art. 2 del regolamento n. 762/94. Tra il 1992 e il 1997, le autorità britanniche si sono rivolte regolarmente alla Commissione per sapere se l'interpretazione che esse facevano delle disposizioni controverse fosse tale da sollevare difficoltà rispetto al diritto comunitario. Orbene, nel corso dell'udienza, la Commissione ha espressamente confermato di non aver mai risposto a tali domande.
Alla luce di quanto sopra, ritengo che l'atteggiamento della Commissione abbia potuto indurre i settori interessati nel Regno Unito a ritenere ragionevolmente che l'art. 2 del regolamento n. 762/94 non si applicasse ai terreni come quelli di cui trattasi nella controversia a qua .
50. Per contro, dubito che la seconda condizione, relativa all'esistenza di «gravi inconvenienti», sia soddisfatta. Vero è che il governo del Regno Unito ha esposto i motivi per cui l'emananda sentenza rischia di imporre alle autorità competenti un onere amministrativo considerevole. Tuttavia, mi sembra che non abbia dedotto alcun elemento che consenta di stabilire, conformemente alla giurisprudenza della Corte , l'esistenza di un vero «sconvolgimento» in seno alla sua amministrazione nazionale.
51. Sulla base degli elementi di cui dispongo, ritengo quindi che non occorra che la Corte limiti gli effetti dell'emananda sentenza.
Conclusione
52. Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di dichiarare che:
«L'art. 2, primo comma, del regolamento (CE) della Commissione 6 aprile 1994, n. 762, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio per quanto riguarda il ritiro di seminativi, deve essere interpretato nel senso che l'espressione "una superficie che nell'anno precedente era stata coltivata per ottenerne un raccolto" comprende terreni lasciati temporaneamente a foraggio qualora tale foraggio abbia costituito oggetto di un raccolto».
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