Conclusioni dell avvocato generale
1. Con ricorso presentato il 21 ottobre 1998 ai sensi dell'art. 93, n. 2, secondo comma, del Trattato CE (divenuto art. 88, n. 2, secondo comma, CE) la Commissione ha chiesto di dichiarare che il Regno del Belgio non si è conformato alla decisione della stessa Commissione del 4 dicembre 1996, 97/239/CE, relativa agli aiuti concessi dal Belgio a titolo dell'operazione «Maribel bis/ter» (in prosieguo: la «Decisione»).
2. Più in particolare, la Commissione ha contestato al Regno del Belgio di non aver adottato nel termine prescritto le misure necessarie per recuperare presso le imprese beneficiarie gli aiuti illegalmente concessi nel quadro di detta operazione. In tal modo, secondo l'istituzione ricorrente, esso è venuto meno agli obblighi che gli incombono in virtù dell'art. 189, quarto comma, del Trattato CE (divenuto art. 249, quarto comma, CE) e degli artt. 2 e 3 della Decisione.
Fatti e procedura
3. Come risulta dalla Decisione, nel 1981 lo Stato belga aveva adottato una normativa sui «principi generali della sicurezza sociale dei lavoratori subordinati», in base alla quale «gli imprenditori che [avessero assunto] lavoratori manuali [avrebbero beneficiato] per ciascun lavoratore di una riduzione sul pagamento dei contributi di sicurezza sociale» (c.d. operazione Maribel). Va precisato che, a «motivo del suo carattere generale ed automatico, questa misura non era stata considerata come un aiuto al quale si dovesse applicare l'art. 92, paragrafo 1, del trattato CE» . Tra il 1993 e il 1994 la stessa misura formò oggetto di successive modifiche volte ad incrementare gli sgravi contributivi per le imprese attive nei settori maggiormente esposti alla concorrenza internazionale (Maribel bis/ter).
4. La concessione di questi ulteriori sgravi fu portata all'attenzione della Commissione da diverse imprese, le quali ne denunciavano il carattere di aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune. In esito ad una prima valutazione, la Commissione avviò quindi, in contraddittorio con le parti interessate, la procedura di cui all'art. 93, n. 2, del Trattato CE (divenuto art. 88, n. 2, CE) per esaminare in maniera più approfondita le misure denunciate.
5. Tale procedura si concluse con la ricordata Decisione del 4 dicembre 1996. In essa la Commissione dichiarava che le misure in questione costituivano un aiuto di Stato illegittimo, in quanto non ne era stata data previa comunicazione alla Commissione conformemente alle disposizioni di cui all'art. 93, n. 3, del Trattato CE (divenuto art. 88, n. 3, CE). Detto aiuto era inoltre considerato incompatibile con il mercato comune, conformemente alle disposizioni dell'art. 92, n. 1, del Trattato CE (divenuto 87, n. 1, CE), poiché non poteva beneficiare delle deroghe previste ai nn. 2 e 3 dello stesso articolo (art. 1 della Decisione). Conseguentemente la Decisione imponeva al Regno del Belgio «l'obbligo di adottare adeguate misure per porre fine quanto prima alla concessione delle riduzioni maggiorate dei contributi sociali di cui all'articolo 1» e di «recuperare dalle imprese beneficiarie gli aiuti illegittimamente versati». Il rimborso doveva essere effettuato conformemente alle procedure e alle disposizioni della legge belga, con pagamento degli interessi decorrenti dalla data di concessione degli aiuti fino alla data del loro rimborso effettivo, calcolati a un tasso pari al tasso di riferimento utilizzato per il calcolo dell'equivalente sovvenzione netto degli aiuti regionali in Belgio in vigore alla data di erogazione degli aiuti stessi (art. 2). Si imponeva infine al Regno del Belgio di informare la Commissione, entro il termine di due mesi a decorrere dalla data di notifica della Decisione, delle misure adottate per conformarvisi (art. 3).
6. La Decisione fu notificata alle autorità belghe il 20 dicembre 1996. Essa fu tempestivamente impugnata dal Regno del Belgio con ricorso del 19 febbraio 1997 (causa C-75/97), ma non formò oggetto di un'istanza di sospensione cautelare ex art. 185 del Trattato CE (divenuto art. 242 CE). Per quanto qui interessa, occorre sottolineare che tra i motivi di ricorso era invocata, inter alia, l'assoluta impossibilità di recuperare gli aiuti Maribel bis/ter.
7. In pendenza del ricorso dinanzi alla Corte, il 5 marzo 1997 il governo belga informò la Commissione della sua intenzione di modificare il regime di sgravi contributivi Maribel bis/ter, introducendo un nuovo sistema (c.d. Maribel quater) in grado di eliminare il carattere selettivo del regime contestato nella Decisione. Con lettera del 15 aprile 1997 tale sistema fu espressamente approvato dalla Commissione in quanto considerato una misura generale e come tale escluso dal campo di applicazione dell'art. 92, n. 1, del Trattato CE (divenuto art. 87, n. 1, CE). La Commissione convenne dunque con le autorità belghe che l'introduzione del sistema contributivo Maribel quater ponesse fine al regime di aiuti contestato nella Decisione.
8. Nessun accordo fu invece raggiunto sul recupero degli aiuti nel frattempo concessi a titolo dell'operazione Maribel bis/ter, ed appunto tale (mancato) recupero è alle origini della presente controversia. Le posizioni delle parti, quali esposte nell'ambito di diverse riunioni tra le autorità belghe ed i servizi della Commissione nonché in un significativo scambio di corrispondenza, possono essere brevemente riassunte come segue.
9. Da un lato, le autorità belghe facevano valere che il calcolo esatto dell'importo da recuperare presso ciascuna impresa era reso estremamente difficile da una serie di circostanze. Tra queste, segnatamente: la scomparsa o il fallimento di alcune imprese; la confusione tra gli sgravi Maribel bis e ter; la considerazione delle diverse forme di finanziamento cui le imprese avrebbero avuto diritto se non avessero beneficiato degli sgravi; le difficoltà contabili connesse ad un'eventuale deduzione dell'importo da restituire dai nuovi sgravi Maribel quater; l'elevato numero delle imprese beneficiarie, per le quali gli sgravi avrebbero dovuto essere calcolati trimestre per trimestre in funzione del numero di lavoratori impiegati; e, in sostanza, l'elevato costo e l'intollerabile carico di lavoro che una simile operazione avrebbe comportato per l'amministrazione competente. Per superare tali difficoltà le autorità belghe ritenevano necessario ricorrere ad un calcolo forfettario dell'importo degli aiuti da recuperare, ma si astenevano dal fornire più precise indicazioni al riguardo. Esse facevano comunque presente che in applicazione della c.d. regola de minimis sarebbero state escluse dall'obbligo di restituzione le imprese con meno di 50 lavoratori.
10. Per parte sua, la Commissione, pur non scartando in principio l'applicazione della regola de minimis ed un'eventuale compensazione tra l'importo da restituire e quello dei nuovi sgravi Maribel quater, chiedeva a più riprese alle autorità belghe di presentare una proposta concreta sul recupero degli aiuti in questione. In particolare, essa eccepiva il carattere estremamente vago dell'ipotizzato calcolo forfettario dell'importo da recuperare e comunque escludeva ogni ipotesi di calcolo che prescindesse dall'ammontare degli sgravi contributivi di cui le diverse imprese avevano effettivamente beneficiato.
11. E' importante notare che le trattative sull'esecuzione della Decisione si protrassero per molti mesi, durante i quali apparentemente le autorità belghe non compirono alcun tentativo per recuperare gli aiuti de causa e comunque non presentarono alcuna proposta concreta per superare le difficoltà che esse dichiaravano di incontrare nel calcolo di detti aiuti. Al contrario esse dettero più di un segnale d'incertezza, come quando, con una lettera del 10 aprile 1998, qualificarono come puramente teorici e non utilizzabili determinati modelli di calcolo precedentemente proposti ed accettati dalla Commissione.
12. Al fine di sbloccare la situazione, in due successive lettere del 10 marzo e del 4 maggio 1998, la Commissione intimò quindi alle autorità belghe di presentare entro un breve termine (rispettivamente di 20 e 15 giorni lavorativi) proposte concrete sul recupero degli aiuti. In entrambe le lettere era precisato che se la Commissione non avesse ricevuto una siffatta proposta nel termine impartito sarebbe stata costretta ad adire la Corte per la mancata esecuzione della Decisione.
13. Non soddisfatta dalle risposte del governo belga a tali richieste, il 21 ottobre 1998 la Commissione si è risolta ad introdurre la presente causa. Nel ricorso essa ha contestato al Regno del Belgio: a) di non aver adempiuto pienamente l'obbligo di leale cooperazione di cui all'art. 5 del Trattato CE (divenuto art. 10 CE) per cercare, d'intesa con la Commissione, una soluzione soddisfacente per il recupero degli aiuti Maribel bis/ter; b) di non aver intrapreso alcuna iniziativa per cercare di recuperare tali aiuti presso le imprese beneficiarie; e c) di non aver proposto modalità alternative di esecuzione della Decisione che permettessero di superare le difficoltà incontrate per il recupero degli aiuti.
14. Il Regno del Belgio ha risposto con controricorso del 4 febbraio 1999, nel quale ha obiettato di essersi diligentemente adoperato per procedere al recupero degli aiuti in questione, ma di aver incontrato difficoltà insormontabili nel calcolo esatto - trimestre per trimestre - degli sgravi contributivi di cui avevano beneficiato le diverse imprese. Solo un calcolo forfettario dell'importo da recuperare, secondo le autorità belghe, avrebbe consentito di superare tali difficoltà, ipotesi, questa, che era stata tuttavia scartata dalla Commissione. Nel controricorso, inoltre, il governo convenuto ha contestato a quest'ultima di non aver collaborato costruttivamente alla ricerca di una soluzione accettabile al problema del recupero, sottolineando come l'obbligo di leale cooperazione vincoli le istituzioni comunitarie al pari degli Stati membri. Il governo belga ha infine sottolineato che in mancanza di una soluzione di carattere generale a quel problema, esso non avrebbe potuto procedere solo nei confronti di alcune delle imprese beneficiarie senza violare il principio di parità di trattamento.
15. Tali questioni costituiscono l'oggetto della presente controversia e saranno di seguito esaminate nella parte in diritto delle conclusioni. Devo tuttavia segnalare, per completezza, che dopo l'introduzione del giudizio le parti hanno continuato a trattare in merito all'esecuzione della Decisione. In particolare, in risposta ad un quesito della Corte, è stato precisato che tra febbraio e maggio 1999 le autorità belghe hanno esaminato e discusso con la Commissione diverse versioni di un «progetto di protocollo» da esse predisposto per risolvere il problema del recupero degli aiuti Maribel bis/ter.
16. Detto documento (nell'ultima versione del 19 maggio 1999) prevedeva essenzialmente quanto segue: a) il recupero sarebbe stato eseguito nell'arco di tre anni (dal 1° aprile 2000 al 1° aprile 2003), ma non sarebbe avvenuto in caso di sgravi contributivi inferiori alle soglie de minimis; b) nel calcolo della somma da recuperare si sarebbe tenuto presente che i contributi non pagati a causa degli sgravi Maribel bis/ter erano fiscalmente deducibili, e tale somma sarebbe stata dunque corrispondentemente ridotta; c) gli interessi maturati dalla data di concessione degli aiuti sarebbero stati calcolati al tasso medio di riferimento del 6,36%; d) la situazione delle imprese in difficoltà o sottoposte ad un processo di ristrutturazione avrebbe formato oggetto di uno specifico esame; e) gran parte della somma da recuperare sarebbe stata ridistribuita attraverso una diminuzione generalizzata dei contributi sociali e un'altra parte sarebbe stata utilizzata nei limiti consentiti dalle soglie de minimis.
17. La metodologia proposta nel documento è stata sostanzialmente accettata dalla Commissione, la quale si è limitata a richiedere alcune puntualizzazioni alle autorità belghe. Per quanto qui interessa, va in particolare sottolineato che, con lettera del 1° luglio 1999, il governo belga ha precisato che la somma da recuperare sarebbe stata determinata per ciascuna impresa in funzione del numero di lavoratori effettivamente impiegati al momento della concessione dell'aiuto.
18. Il recupero degli aiuti Maribel bis/ter è stato quindi disciplinato con legge del 24 dicembre 1999 e, a quanto risulta, è attualmente in corso; secondo le indicazioni fornite dalle autorità belghe, alla data del 3 novembre 2000 il recupero era già avvenuto per tre quarti delle imprese interessate. Alcune modalità di tale recupero sono state tuttavia contestate dalla Commissione, che ha rappresentato alle autorità belghe la necessità di apportare qualche modifica al testo della legge. Al momento, a quanto pare, le parti sono ancora in disaccordo solo su due aspetti specifici della legge in parola: sulla possibilità di applicare la regola de minimis attraverso un'automatica e generalizzata deduzione di euro 100 000 dalla somma che ciascuna impresa è chiamata a restituire; e su un'ambiguità della legge stessa, che sembrerebbe consentire alle imprese interessate una doppia deduzione fiscale sulla somma da restituire.
19. Va da ultimo ricordato che, mentre era ancora in corso la procedura scritta nella presente controversia, la Corte si è pronunciata sul ricorso presentato dal governo belga per l'annullamento della Decisione (causa C-75/97). Con sentenza 17 giugno 1999 , essa ha respinto detto ricorso ed ha disatteso - tra gli altri - il motivo fondato sull'illegittima imposizione di un obbligo di recupero «la cui esecuzione sarebbe [stata], fin dall'origine, in maniera obiettiva e assoluta, impossibile da realizzare» . Essa ha in particolare ritenuto che «le difficoltà di ordine amministrativo e pratico che il gran numero di imprese interessate porterà necessariamente con sé» non «sono tali da consentire di ritenere il recupero tecnicamente impossibile da realizzare. Infatti, nonostante l'incontestabile presenza delle difficoltà quali enunciate dal governo belga al momento stesso dell'intimazione impugnata, nulla prova, da un lato, che è assolutamente impossibile procedere al recupero e, dall'altro, che questa impossibilità assoluta esisteva già al momento in cui la Commissione ha adottato la decisione impugnata» .
Analisi giuridica
Sull'oggetto della causa
20. Nell'affrontare l'esame della presente controversia occorre preliminarmente definirne l'esatta portata e valutare la rilevanza delle vicende successive all'instaurazione del giudizio. Risulta infatti da una costante giurisprudenza di questa Corte che nell'ambito dei giudizi ex art. 169 del Trattato CE (divenuto art. 226 CE) «l'esistenza di un inadempimento dev'essere valutata in relazione alla situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato e la Corte non può tenere conto dei mutamenti successivi (...) Ne deriva che le disposizioni legislative o regolamentari adottate dopo la scadenza di tale termine non possono essere prese in considerazione» .
21. Tale consolidata giurisprudenza deve trovare applicazione, a mio avviso, anche nel caso di un'azione ex art. 93, n. 2, secondo comma, del Trattato CE (divenuto art. 88, n. 2, secondo comma, CE), che la stessa Corte ha definito come «una variante del ricorso per inadempimento specificamente adattato ai problemi particolari che gli aiuti statali sollevano in relazione alla concorrenza nel mercato comune» . Se infatti l'evidente parallelismo che il Trattato istituisce tra le due procedure vuole avere un senso, è chiaro che il principio secondo cui la Corte deve valutare la situazione quale esistente allo scadere del termine fissato per l'adempimento deve valere anche per i ricorsi ex art. 93, n. 2, secondo comma. Naturalmente, poiché nell'ambito di questi ultimi, diversamente da quanto accade per i ricorsi per inadempimento, non è prevista una fase precontenziosa e non viene quindi emesso un parere motivato con l'imposizione agli Stati membri di un termine per conformarvisi, il termine di riferimento sarà in questi casi quello previsto nella decisione di cui si contesta la mancata esecuzione o, eventualmente, quello successivamente impartito dalla Commissione.
22. Venendo ora al caso in esame, e premesso che comunque in esso l'inadempimento sussisteva ancora al momento del ricorso della Commissione, ricordo che il governo belga era tenuto, ai sensi dell'art. 2 della Decisione, a por fine «quanto prima» alla concessione degli aiuti e a procedere al loro recupero. Ai sensi dell'art. 3, esso era poi tenuto ad informare la Commissione, nel termine di due mesi a decorrere dalla notifica della Decisione stessa, delle misure adottate per conformarvisi. Si è già sottolineato, peraltro, che a due riprese (il 10 marzo 1998 ed il l4 maggio dello stesso anno) la Commissione ha assegnato un termine alle autorità belghe (rispettivamente di 20 e 15 giorni lavorativi) per presentare una proposta concreta sul recupero degli aiuti, specificando che in caso contrario avrebbe adito la Corte. Ritengo pertanto che l'esistenza dell'inadempimento contestato nella presente causa debba essere accertata, al più tardi, alla scadenza del termine impartito dalla Commissione nella lettera del 4 maggio 1998. A tal fine non dovrebbero dunque essere valutate le iniziative intraprese dalle autorità belghe successivamente a tale data (se non addirittura diversi mesi dopo l'introduzione del presente giudizio), quali segnatamente il «progetto di protocollo» sul recupero degli aiuti e la legge del 24 dicembre 1999. Tali iniziative possono al più essere prese in considerazione in punto di fatto per valutare se alla scadenza del termine impartito dalla Commissione sussistesse o meno l'asserita impossibilità di procedere al recupero degli aiuti Maribel bis/ter.
Sull'assoluta impossibilità di procedere al recupero
23. Come si è visto, nella presente causa è pacifico che le autorità belghe non hanno proceduto al recupero degli aiuti Maribel bis/ter nel termine impartito dalla Commissione; si controverte invece sulle giustificazioni addotte da dette autorità per tale omissione.
24. Al riguardo giova ricordare che, «secondo una costante giurisprudenza, il solo mezzo di difesa che uno Stato membro può opporre al ricorso per inadempimento proposto dalla Commissione sulla base dell'art. 93, n. 2, del Trattato è quello dell'impossibilità assoluta di dare correttamente esecuzione alla decisione (...). Tale condizione non è tuttavia soddisfatta quando il governo convenuto si limita a comunicare alla Commissione le difficoltà giuridiche, politiche o pratiche che presentava l'esecuzione della decisione, senza compiere alcun passo verso le imprese interessate, al fine di ripetere l'aiuto, e senza proporre alla Commissione altre modalità di esecuzione della decisione, che consentano di superare le difficoltà segnalate» . «L'impossibilità assoluta, pertanto, non può essere semplicemente supposta, ma dev'essere dimostrata dal fallimento di tentativi di recupero dell'aiuto illegittimo operati in buona fede e dev'essere accompagnata dalla collaborazione con la Commissione, conformemente all'art. 5 del Trattato, al fine di superare le difficoltà incontrate» .
25. Ebbene, nel caso in esame ritengo che le autorità belghe non abbiano fornito prove convincenti sull'assoluta impossibilità di procedere al recupero degli aiuti Maribel bis/ter. Esse si sono in pratica limitate a denunciare l'esistenza di difficoltà di carattere tecnico-amministrativo per tale recupero, derivanti essenzialmente dall'elevato numero delle imprese interessate (circa 1 200) e dalla necessità di determinare l'ammontare degli aiuti - trimestre per trimestre - sulla base del numero di lavoratori effettivamente impiegati in tali imprese. Non risulta per contro che abbiano compiuto «alcun passo verso le imprese interessate, al fine di ripetere l'aiuto» e che siano falliti «tentativi di recupero dell'aiuto illegittimo operati in buona fede».
26. Va anche sottolineato, del resto, che questa Corte ha già avuto modo di chiarire che le difficoltà di carattere tecnico-amministrativo del tipo di quelle invocate dalle autorità belghe non comportano di per sé l'assoluta impossibilità di recupero degli aiuti. Mi riferisco, in particolare, alla citata causa Commissione/Italia (C-280/95), nella quale lo Stato convenuto aveva appunto invocato l'impossibilità di procedere al recupero di aiuti concessi sotto forma di sgravi fiscali, sostenendo che tale recupero avrebbe imposto «la determinazione dei teorici beneficiari (circa 100 000), l'esame di ciascuna posizione individuale, per uno o più anni (...), la verifica del credito d'imposta effettivamente utilizzato, la ripartizione del credito complessivo utilizzato da ciascuno nelle singole voci d'imposta, la predisposizione della documentazione cartacea a supporto di ciascuna richiesta di restituzione e la richiesta di restituzione, fermo restando che ciascun ufficio [avrebbe provveduto] al recupero delle imposte di sua competenza sia con riferimento al territorio sia alla tipologia dell'imposta» . La Corte ha tuttavia disatteso tali argomenti sulla base della considerazione che, «anche supponendo che il recupero del credito d'imposta controverso ponga difficoltà sul piano amministrativo, tale circostanza non è tale da consentire di considerare il recupero tecnicamente impossibile da realizzare» . L'obbligo di recuperare aiuti illegalmente concessi non può infatti venire meno per la semplice presenza di difficoltà pratiche, ma è necessario a tal fine che l'adempimento di tale obbligo risulti oggettivamente ed assolutamente impossibile.
27. Nella specie quindi, anche se le autorità belghe avessero effettivamente incontrato - nel corso di tentativi infruttuosi - gravi difficoltà a recuperare gli aiuti Maribel bis/ter, esse avrebbero comunque dovuto «proporre alla Commissione altre modalità di esecuzione della decisione, che [consentissero] di superare le difficoltà segnalate» . Non mi sembra, tuttavia, che una simile proposta sia stata formulata nel caso in esame. Tale, comunque, non ritengo possa considerarsi l'ipotesi, prospettata in termini estremamente vaghi dalle autorità belghe, di un calcolo forfettario degli aiuti da recuperare. Per quanto risulta, infatti, il governo belga non ha fornito alla Commissione alcuna indicazione per chiarire in cosa consistesse tale criterio ed in particolare quali elementi dovessero essere considerati in maniera «forfettaria». Non ha chiarito, cioè, se il calcolo forfettario dovesse riguardare l'ammontare degli aiuti ricevuti da ciascuna impresa (indipendentemente dal numero di lavoratori effettivamente impiegati), ovvero se dovesse portare su altri elementi, come ad esempio il tasso applicabile per calcolare gli interessi su tale somma (tasso che nel «progetto di protocollo» e nella successiva legge del 24 dicembre 1999 è stato calcolato in base alla media dei tassi applicabili nel periodo di riferimento). Ed in assenza di indicazioni più precise, ritengo che la Commissione non potesse far altro che dichiarare inaccettabile un eventuale calcolo forfettario che prescindesse dall'ammontare degli sgravi contributivi di cui le diverse imprese avevano effettivamente beneficiato.
28. Ma ciò che più rileva nella presente causa è che l'asserita impossibilità di calcolare in maniera esatta l'ammontare degli aiuti Maribel bis/ter appare in realtà smentita nei fatti. Ciò risulta anzitutto dall'impegno assunto dalle autorità belghe nella lettera del 1° luglio 1999 (in risposta alle puntualizzazioni della Commissione sul «progetto di protocollo») di calcolare la somma da recuperare in base al numero di lavoratori effettivamente impiegati nelle imprese beneficiarie al momento della concessione degli sgravi contributivi; ed ancor più risulta dall'affermazione del governo belga secondo cui dopo l'adozione della legge del 24 dicembre 1999 esso aveva proceduto in pochi mesi al recupero degli aiuti presso tre quarti delle imprese interessate. Ma se è vero che in un così breve arco di tempo è stato possibile recuperare gran parte degli aiuti de causa, non vedo come si potesse fondatamente sostenere, fino a poco tempo prima, l'assoluta impossibilità di procedere a tale recupero.
29. Ritengo dunque, per chiudere su questo punto, che il Regno del Belgio non possa giustificare la mancata esecuzione della Decisione nel termine prescritto invocando una pretesa impossibilità di recuperare gli aiuti Maribel bis/ter.
Sull'obbligo di leale collaborazione
30. Da quanto detto sopra discende anche, a mio avviso, che il governo belga è venuto meno al suo obbligo di collaborare lealmente con la Commissione per ricercare, nel termine prescritto, una soluzione accettabile al problema del recupero.
31. Per la verità, secondo quel governo, nella specie non esso, ma la Commissione avrebbe violato l'obbligo di leale collaborazione che le incombe in virtù dell'art. 5 del Trattato CE (divenuto art. 10 CE). Ed è vero in effetti che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, «le relazioni tra gli Stati membri e le istituzioni comunitarie sono rette, in forza dell'art. 5 del Trattato CEE, da un principio di leale collaborazione» e che «questo principio non obbliga solo gli Stati membri ad adottare tutte le misure atte a garantire (...) la portata e l'efficacia del diritto comunitario (...), ma impone anche alle istituzioni comunitarie obblighi reciproci di collaborazione con gli Stati membri» . E' chiaro però che nel caso in esame la posizione del Regno del Belgio e quella della Commissione sono nettamente diverse e che i reciproci obblighi di cooperazione si concretizzano in maniera assai differente. E ciò almeno per due ordini di ragioni.
32. In primo luogo, perché i problemi relativi al recupero degli aiuti illegalmente concessi non sarebbero neppure sorti se lo Stato belga avesse rispettato l'obbligo di notifica preventiva di cui all'art. 93, n. 3, del Trattato CE. Dalla ricordata sentenza Belgio/Commissione (causa C-75/97) risulta, del resto, che poco dopo l'adozione del regime Maribel bis/ter la Commissione aveva chiesto chiarimenti alle autorità belghe su tale operazione ed aveva sottolineato «che ogni aiuto illegalmente concesso può costituire oggetto di una domanda di rimborso», sicché «il governo belga non poteva ignorare il rischio di un eventuale recupero dell'aiuto illegittimo» (punti 77 e 79). In tale situazione mi sembra evidente che il Regno del Belgio aveva una particolare responsabilità al fine di eliminare gli effetti distorsivi degli aiuti illegalmente concessi adottando ogni misura utile a superare le relative difficoltà.
33. In secondo luogo, è ben noto che «per costante giurisprudenza, in assenza di disposizioni comunitarie sulla procedura di recupero delle somme indebitamente erogate, la ripetizione degli aiuti illegalmente concessi va effettuata secondo le modalità previste dal diritto nazionale» . Ne consegue che spetta alle autorità nazionali - sia pure sotto il controllo della Commissione - la definizione delle modalità appropriate per realizzare tale recupero.
34. Proprio per queste ragioni, come si è detto, la giurisprudenza comunitaria ha precisato che se incontrano gravi difficoltà nel recuperare aiuti illegali conformemente a una decisione della Commissione, le autorità nazionali sono tenute a proporre modalità alternative di esecuzione della decisione stessa che consentano di superare dette difficoltà. Né possono esimersi da tale incombenza riversando sulla Commissione l'onere di individuare autonomamente una soluzione ai problemi posti dal recupero. E' chiaro infatti che solo attraverso una proposta concreta delle autorità nazionali la Commissione è messa in condizione di collaborare costruttivamente alla ricerca di una soluzione che assicuri il recupero «nel pieno rispetto delle norme del Trattato e soprattutto di quelle relative agli aiuti» .
35. Considerato quindi che il governo belga non ha formulato nel termine prescritto alcuna proposta concreta per superare le difficoltà sollevate dal recupero degli aiuti Maribel bis/ter, esso non può certo addebitare alla Commissione un difetto di cooperazione nella ricerca di una soluzione a tali problemi. Dal fascicolo di causa risulta del resto che la Commissione ha seguito con attenzione le problematiche evidenziate dalle autorità belghe, esprimendo di volta in volta la propria valutazione in proposito. Risulta inoltre che la Commissione ha ripetutamente sollecitato dette autorità a presentare proposte concrete, in assenza delle quali il suo contributo non poteva che essere marginale.
36. Ritengo dunque che anche sotto questo profilo vadano disattesi gli argomenti del governo belga e che pertanto il ricorso della Commissione debba essere accolto.
Sulle spese
37. In base al disposto dell'art. 69 del regolamento di procedura, la parte soccombente va condannata alle spese se ne è stata fatta richiesta. Poiché la Commissione ha concluso in questo senso e considerato quanto ho appena detto sull'accoglimento del ricorso, ritengo che la richiesta vada accolta.
Conclusioni
Per le ragioni sopra esposte, propongo pertanto alla Corte di dichiarare che:
«1) non essendosi conformato nel termine prescritto alla decisione della Commissione 97/239/CE del 4 dicembre 1996, relativa agli aiuti concessi dal Belgio a titolo dell'operazione "Maribel bis/ter", il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza dell'art. 189, quarto comma, del Trattato CE (divenuto art. 249, quarto comma, CE);
2) il Regno del Belgio è condannato alle spese».
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