CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
PHILIPPE LÉGER
presentate l'11 maggio 2000 ( *1 )
1.
Dal 1989, la società di diritto inglese Ingmar GB Ltd (in prosieguo: la «Ingmar») era l'agente commerciale della Eaton Leonard Technologies Inc., società di diritto californiano (in prosieguo: la «Eaton»), sul territorio britannico e irlandese.
2.
Dopo l'estinzione del contratto di agenzia commerciale, avvenuta nel 1996, la Ingmar faceva causa per ottenere il pagamento di provvigioni nonché il risarcimento del danno causato dalla cessazione dei rapporti tra le due società.
3.
Alle richieste formulate dalla Ingmar, basate sulla normativa britannica che ha attuato la direttiva 86/653/CEE ( 1 ), la Eaton oppone il fatto che il diritto applicabile non può essere quello invocato dalla ricorrente, in quanto il contratto tra le due società contiene una clausola la quale stipula che esso è disciplinato dalla legge dello Stato della California (Stati Uniti).
4.
La Court of Appeal of England lk. Wales (Regno Unito), adita nella causa a qua, ritiene necessario interrogare la Corte circa l'applicabilità della direttiva al contratto controverso, nelle circostanze della fattispecie, in cui le parti avevano espressamente scelto di assoggettare tale contratto alla legge di uno Stato terzo, piuttosto che al diritto nazionale che attuava la legislazione comunitaria pertinente.
I — La normativa applicabile
La direttiva
5.
La direttiva, che mira al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali, si giustifica con il fatto che «(...) le differenze tra le legislazioni nazionali in materia di rappresentanza commerciale influenzano sensibilmente all'interno della Comunità le condizioni di concorrenza e l'esercizio della professione e possono pregiudicare il livello di protezione degli agenti commerciali nelle loro relazioni con il loro preponente, nonché la sicurezza delle operazioni commerciali (...)» ( 2 ).
6.
Secondo il medesimo ‘considerando’, «(...) tali differenze sono di natura tale da ostacolare sensibilmente la stesura ed il funzionamento dei contratti di rappresentanza commerciale tra un preponente ed un agente commerciale, stabiliti in Stati membri diversi».
7.
L'art. 1, n. 1, della direttiva prevede che «le misure di armonizzazione prescritte nella presente direttiva si applicano alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che regolano i rapporti tra gli agenti commerciali ed i loro preponenti».
8.
Ai sensi dell'art. 17, n. 1, della direttiva, «gli Stati membri prendono le misure necessarie per garantire all'agente commerciale, dopo l'estinzione del contratto, un'indennità in applicazione del paragrafo 2 o la riparazione del danno subito in applicazione del paragrafo 3». I paragrafi da 2 a 5 precisano le condizioni alle quali il pagamento dell'indennità e della riparazione è soggetto, nonché le modalità della loro determinazione.
9.
L'art. 18 elenca determinati casi nei quali l'indennità o la riparazione non sono dovute: risoluzione del contratto su iniziativa del preponente per un'inadempienza imputabile all'agente commerciale, o recesso su iniziativa dell'agente commerciale, salvo giustificazioni specifiche, o ancora, ai sensi di un accordo con il preponente, cessione da parte dell'agente commerciale ad un terzo dei diritti e degli obblighi che ha in virtù del contratto d'agenzia.
10.
Ai sensi dell'art. 19 della direttiva, «Le parti non possono derogare, prima della scadenza del contratto, agli articoli 17 e 18 a detrimento dell'agente commerciale».
Il diritto nazionale
11.
Nel Regno Unito, la direttiva è stata trasposta dal Commercial Agents (Council Directive) Regulations 1993 (regolamento concernente gli agenti commerciali, recante attuazione della direttiva del Consiglio ( 3 )), entrato in vigore il 1o gennaio 1994, conformemente all'art. 1o, n. 1, del suddetto regolamento.
12.
L'art. 1, n. 2, del regolamento sottolinea che esso «(...) disciplina i rapporti tra gli agenti commerciali e i loro preponenti e, con riserva del successivo n. 3, si applica alle attività svolte dagli agenti commerciali in Gran Bretagna».
13.
Ai sensi dell'art. 1, n. 3, «gli articoli da 3 a 22 non si applicano qualora le parti abbiano convenuto che il contratto di agenzia sia disciplinato dalla legge di un altro Stato membro».
II — Procedimento nella causa a qua e questione pregiudiziale
14.
La High Court of Justice (Regno Unito), adita dalla Ingmar, ha pronunciato la sua sentenza il 23 ottobre 1997. Essa ha dichiarato che il regolamento non era applicabile, in quanto il contratto controverso era soggetto alla legge dello Stato della California.
15.
La Ingmar ha interposto appello contro la sentenza dinanzi alla Court of Appeal. Ritenendo che la soluzione della controversia nella causa a qua dipendesse dall'interpretazione della direttiva, quest'ultima ha sospeso il giudizio e ha sottoposto alla Corte la seguente questione:
«Premesso che, in forza del dirritto inglese, il diritto prescelto dalle parti per disciplinare un contratto è applicabile salvo che motivi di ordine pubblico, quali ad esempio l'esistenza di una norma imperativa, escludano tale applicazione: se, ciò posto, le disposizioni della direttiva del Consiglio 86/653/CEE, quali attuate negli ordinamenti degli Stati membri, e in particolare quelle relative al pagamento di un risarcimento agli agenti, all'atto dell'estinzione dei loro contratti con i loro preponenti, siano applicabili quando:
a)
un preponente nomini un agente esclusivo nel Regno Unito e nella Repubblica d'Irlanda per la messa in commercio dei propri prodotti in questi paesi,
e
b)
per quanto riguarda la vendita di tali prodotti nel Regno Unito, l'agente svolga le proprie attività nel Regno Unito medesimo,
e
e)
il preponente sia una società costituita in uno Stato terzo, in particolare nello Stato della California, US, e sia colà stabilito,
e
d)
la legge applicabile al contratto espressamente concordata dalle parti sia quella dello Stato della California, US».
III — Sulla questione pregiudiziale
16.
Con la questione sollevata, il giudice a quo chiede, in sostanza, se le disposizioni della direttiva che impongono, dopo l'estinzione di un contratto di agenzia commerciale, il pagamento da parte del preponente di un'indennità al suo agente o la riparazione del pregiudizio causato a quest'ultimo, si applichino al contratto con il quale il preponente ha incaricato un agente stabilito nel territorio di uno Stato membro della Comunità di vendere i suoi prodotti in esclusiva nel territorio comunitario, allorquando, da un lato, il preponente è stabilito nel territorio di uno Stato terzo e, dall'altro, i contraenti hanno espressamente scelto la legge di quest'ultimo Stato come legge applicabile al contratto.
17.
Come risulta dal suo tenore letterale, la questione formulata dalla Court of Appeal comporta in realtà due interrogativi.
18.
In primo luogo, le parti hanno discusso sull'idoneità della direttiva a disciplinare un contratto di cui una delle parti è stabilita in uno Stato terzo. In tale circostanza, la Eaton ha in particolare osservato che la cortesia internazionale ostava all'applicazione extraterritoriale delle norme sostanziali adottate dal diritto nazionale ( 4 ).
Tale argomento non sembra connesso alla scelta della legge da parte dei contraenti. Vale la pena dedicargli una trattazione indipendente di tale questione per valutare l'incidenza che può avere, sul diritto applicabile, la circostanza che i contraenti non siano entrambi stabiliti nel territorio comunitario. Occorre pertanto precisare l'ambito di applicazione territoriale della direttiva in quanto tale è, in definitiva, il problema sollevato al riguardo.
19.
In secondo luogo, nell'ipotesi in cui la direttiva fosse territorialmente applicabile, occorre determinare se le sue disposizioni relative agli importi dovuti dal preponente all'agente dopo l'estinzione del contratto di agenzia commerciale siano sostanzialmente applicabili, sebbene il contratto sia espressamente soggetto, per volontà delle parti, alla legge di uno Stato terzo.
Sull'ambito di applicazione territoriale della direttiva
20.
Preliminarmente, ricordo che è pacifico che la controversia nella causa a qua rientra nell'ambito di applicazione ratione matériáé e temporis della direttiva.
La controversia oppone, come già detto, un agente commerciale al suo preponente ( 5 ). Come risulta dall'art. 1, n. 1, della direttiva, quest'ultima mira ad armonizzare il diritto degli Stati membri per quanto riguarda i rapporti giuridici fra tale tipo di operatori economici ( 6 ).
Inoltre, come risulta dal combinato disposto dei nn. 1 e 3 dell'art. 22 della direttiva, contrariamente agli Stati membri, tenuti alla trasposizione della direttiva entro il 1o gennaio 1990, l'Irlanda e il Regno Unito dovevano adottare le misure di attuazione entro il 1o gennaio 1994. Per contro, come per gli altri Stati membri, tali misure si applicavano, al più tardi, ai contratti che erano in corso a quest'ultima data, e ricomprendono quindi il contratto controverso, concluso nel 1989 e risolto nel 1996.
21.
Come risulta dall'ordinanza di rinvio, la High Court of Justice, primo giudice a pronunciarsi nella causa a qua, ha ritenuto che il regolamento fosse applicabile soltanto se entrambi i contraenti avevano la cittadinanza di uno Stato membro, il che non avviene nella fattispecie. A suo parere, né dal regolamento né dalla direttiva si evincono elementi che autorizzino a concludere che tali norme abbiano effetto extraterritoriale ( 7 ).
22.
In altri termini, l'applicazione di una norma comunitaria ad un operatore economico stabilito in uno Stato terzo costituirebbe, in mancanza di una disposizione giuridica contraria, un'estensione inaccettabile di tale diritto a soggetti che, in via di principio, non vi sono assoggettati, data la loro localizzazione geografica.
23.
Pur esaminando, tra le disposizioni della direttiva, quelle che possono aiutarci a delimitare il suo ambito di applicazione territoriale, in presenza di un contratto tra le parti, di cui una è stabilita nel territorio di uno Stato membro e l'altra in uno Stato terzo, occorre ricordare alcuni dati relativi all'ambito di applicazione nello spazio del diritto comunitario in generale.
24.
In forza dell'art. 227 (divenuto, in seguito a modifica, art. 299 CE), il Trattato si applica agli Stati membri della Comunità, il che, in sostanza, fa dipendere la sua base geografica dal territorio di tali Stati ( 8 ). Tale disposizione stabilisce un principio di coincidenza tra l'ambito di applicazione nello spazio del diritto comunitario e quello del diritto degli Stati membri ( 9 ).
25.
Più precisamente, l'applicazione del diritto comunitario dipende dalla localizzazione geografica di determinati elementi all'interno del territorio degli Stati membri ( 10 ).
26.
L'idea di una localizzazione degli attori economici o dei loro comportamenti nel territorio della Comunità occupa, in numerosi articoli del Trattato, un posto che non può essere ignorato al fine della loro interpretazione e della loro applicazione.
27.
L'art. 85 del Trattato CE (divenuto art. 81 CE), ad esempio, si riferisce agli accordi che possono pregiudicare il commercio tra Stati membri e che restringono il gioco della concorrenza «all'interno del mercato comune». La Corte è stata indotta a precisare, nella sentenza Ahlström e a./Commissione, l'ambito di applicazione territoriale di tale norma ( 11 ).
28.
In tale causa, la Commissione aveva accertato pratiche concordate tra i produttori di pasta di legno sui prezzi annunciati periodicamente ai clienti stabiliti nella Comunità e sui prezzi di transazione praticati effettivamente nei loro confronti. La Commissione, con la sua decisione, aveva inflitto ammende alle imprese interessate, in quanto i comportamenti rilevati costituivano un'infrazione all'art. 85 del Trattato.
29.
Nell'adire la Corte di un ricorso di annullamento della decisione adottata dalla Commissione, i produttori asserivano che la Comunità non era competente ad applicare le proprie regole sulla concorrenza nei loro confronti, in quanto le loro sedi sociali erano tutte situate al di fuori dei limiti del suo territorio.
Oltre al motivo relativo all'inosservanza dell'ambito di applicazione territoriale dell'art. 85, le ricorrenti invocavano l'esistenza di una contraddizione tra la decisione controversa e il diritto internazionale pubblico. Esse sostenevano che quest'ultimo osta a che la Comunità disciplini comportamenti restrittivi della concorrenza adottati al di fuori del suo territorio in base alle sole ripercussioni economiche che esse hanno ivi prodotte.
30.
La Corte ha respinto tali argomenti. Infatti, la concertazione sui prezzi contestata alle ricorrenti, la cui attività consisteva nel vendere direttamente i loroprodotti ad acquirenti stabiliti nella Comunità, aveva senza dubbio ristretto il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune ( 12 ). La Corte ha rilevato che determinante era il luogo in cui l'accordo incriminato era stato attuato e non il luogo di formazione dell'intesa ( 13 ). Nell'affermare chiaramente il fondamento giuridico e, perciò, il criterio di riferimento sul quale si basava la sentenza della Corte, quest'ultima ha aggiunto che: «Così stando le cose, la competenza della Comunità ad applicare le proprie norme sulla concorrenza nei confronti di detti comportamenti trae fondamento dal principio di territorialità che è universalmente accolto nel diritto internazionale pubblico» ( 14 ).
31.
La Corte, nel pronunciarsi su un altro argomento dedotto dalle parti, relativo all'inosservanza della cortesia internazionale, ha semplicemente osservato che tale argomento equivaleva a contestare la competenza della Comunità ad applicare le proprie norme sulla concorrenza a comportamenti come quelli che erano stati accertati nella fattispecie e che come tale questo argomento era già stato disatteso ( 15 ).
32.
Con la citata sentenza Ahlström e a./Commisione, la Corte riconosce nel principio di territorialità il fondamento di determinate regole essenziali sulla concorrenza previste dal Trattato. Ma il suo principale interesse, rispetto alla presente causa, deriva dal fatto che tale principio sembra legittimare la competenza della Comunità qualora gli operatori economici abbiano, con il territorio comunitario, un legame tale che il loro comportamento possa avere un'incidenza sugli interessi della Comunità. Nella fattispecie, il territorio comunitario era il luogo in cui l'intesa era stata attuata e aveva prodotto degli effetti.
33.
Osservo che, nella fattispecie, uno degli obiettivi perseguiti dalla direttiva è di garantire la parità delle condizioni di concorrenza tra operatori economici vincolati da un contratto d'agenzia commerciale, «all'interno della Comunità» ( 16 ).
Se il fondamento giuridico della norma da interpretare non è formalmente identico nella presente causa e nella citata sentenza Ahlström e a./Commissione, in quanto la direttiva non è direttamente basata sulle disposizioni del Trattato relative alla concorrenza, l'interesse comunitario di cui trattasi, basato sull'esercizio di una concorrenza leale [art. 3, lett. g) del Trattato CE, divenuto, in seguito a modifica, art. 3, lett. g), CE] è il medesimo.
34.
Dato che si tratta di difendere tale principio nel territorio comunitario, la presenza di un operatore economico o l'esercizio della sua attività professionale nel territorio di uno Stato membro non può essere senza conseguenze sulla soluzione della controversia.
35.
I principi della libertà di stabilimento e della libertà di prestazione dei servizi, enunciati all'art. 52 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 43 CE) e successivi articoli, e all'art. 59 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 49 CE) e successivi articoli, appartengono anch'essi alle norme del Trattato che fanno riferimento alla nozione di territorialità.
36.
Il riferimento fatto da tali norme al territorio di uno Stato membro della Comunità riflette, in entrambi i regimi, la volontà del legislatore comunitario di riservare il beneficio delle libertà di cui trattasi ai soli operatori economici già stabiliti in tale territorio, favorendo così la loro mobilità nonché quella dei servizi che forniscono in tutto il mercato comune. La territorialità del diritto comunitario costituisce, in tale ambito, un criterio obiettivo di connessione dei soggetti di diritto che consente loro di esercitare un'attività economica libera da qualsiasi restrizione ingiustificata.
37.
L'esistenza di un legame territoriale — sia per la presenza effettiva di uno degli operatori nel territorio di uno Stato membro, sia attraverso l'esercizio di un'attività economica in tale territorio — impone quindi una competenza comunitaria sul rapporto giuridico di cui trattasi. In tale ipotesi, infatti, la logica di eliminazione delle restrizioni all'esercizio delle attività economiche da uno Stato membro all'altro, imposta dal regime delle libertà comunitarie fondamentali, deve poter essere invocata dall'operatore economico interessato, quali che siano le sue relazioni all'esterno della Comunità.
38.
Per la precisione, nella causa a qua, la Ingmar è non solo stabilita sul territorio britannico, ma vi esercita, come sul territorio irlandese, la sua attività quale agente commerciale della Eaton, mentre quest'ultima è stabilita al di fuori della Comunità.
Come già detto, l'attività della Ingmar corrisponde alla definizione data dalla direttiva degli agenti commerciali. Quest'ultima coordina i diritti nazionali che ne disciplinano la professione nella Comunità. Orbene, la direttiva è stata adottata sulla base dell'art. 57, n. 2, del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 47, n. 2, CE), applicabile, in forza dell'art. 66 del Trattato CE (divenuto art. 55 CE) tanto in materia di stabilimento che di servizi-
39.
In tal senso, la base geografica che caratterizza il diritto comunitario, secondo gli stessi termini del Trattato, ci induce a pensare che l'esistenza di un elemento di connessione al territorio comunitario nel rapporto giuridico, anche se contrattuale, è tale da giustificare l'applicazione della norma di diritto comunitario di cui trattasi.
40.
Tale analisi non significa affatto riconoscere un effetto extraterritoriale alle disposizioni della direttiva, contrariamente a quanto sostiene la Eaton.
41.
A mio giudizio, una norma giuridica produrrebbe un tale effetto se modificasse la situazione giuridica di un operatore per fatti privi di legami diretti con il territorio delle autorità che l'hanno fissata.
42.
Ora, come già visto, la restrizione della concorrenza nel territorio della Comunità da parte di imprese che non vi risiedono rende legittima l'applicazione di sanzioni nei loro confronti, proprio a causa della localizzazione territoriale del comportamento incriminato. Pertanto niente osta a che l'esercizio effettivo di un'attività economica, qualora si svolga in tale territorio, sia disciplinato dal diritto comunitario sostanzialmente applicabile.
43.
La Eaton ha anche osservato che l'esplicito riferimento, nel secondo ‘considerando’della direttiva, allo stabilimento del preponente e dell'agente commerciale «in Stati membri diversi» costituisce un indizio a sfavore di un'applicazione imperativa della direttiva ai rapporti giuridici stipulati con un operatore stabilito fuori della Comunità.
44.
La resistente nella causa a qua sostiene, in sostanza, che il coordinamento delle legislazioni nazionali ricercato dalla direttiva è destinato a favorire la libertà di stabilimento e la libera circolazione dei servizi tra gli Stati membri della Comunità. Qualora siano stabilite in Stati membri diversi, le due parti interessate a stipulare un contratto di agenzia commerciale potrebbero essere dissuase dal farlo a causa delle differenze esistenti tra le legislazioni applicabili. Tuttavia, se il preponente non si trova nel territorio della Comunità, le sue relazioni con il suo agente commerciale non potrebbero essere esaminate alla luce dei principi della libera circolazione delle persone e dei servizi.
45.
Di fatto, l'idea espressa dal secondo ‘considerando’ della direttiva implica che, grazie a un riavvicinamento delle legislazioni applicabili nei diversi Stati membri, i preponenti e gli agenti commerciali stabiliti in Stati membri diversi potranno negoziare più facilmente.
46.
Tuttavia, non ne deriva necessariamente che l'ambito di applicazione territoriale della direttiva non disciplini un contratto di cui una delle parti non è stabilita nel territorio comunitario.
47.
L'opera di armonizzazione iniziata è destinata a favorire la libertà di stabilimento, in altri Stati membri della Comunità, degli agenti commerciali stabiliti nel territorio comunitario, anche se già legati a preponenti stabiliti in uno Stato terzo, o la libera prestazione di servizi di questi ultimi nei confronti di altri preponenti della Comunità.
48.
Dato che una delle parti è stabilita nel territorio della Comunità, essa beneficia quindi potenzialmente degli effetti di armonizzazione della direttiva nel caso in cui voglia invocarne le disposizioni per sviluppare la sua attività in tale territorio. Non è necessario subordinare l'applicazione territoriale della direttiva alla presenza di tutte le parti di un accordo nella Comunità. La menzione, nel secondo ‘considerando’, della localizzazione del preponente nel territorio di uno Stato membro non può, di conseguenza, essere considerata come un presupposto generale per una tale applicazione.
49.
Ricordo anche che l'aumento delle relazioni di affari tra preponenti e agenti commerciali stabiliti in Stati membri diversi costituisce solo uno degli obiettivi perseguiti dalla direttiva.
50.
L'armonizzazione mira anche a ridurre le differenze che influenzano, come è noto, le condizioni di concorrenza e a garantire un livello minimo di tutela sociale degli agenti commerciali ( 17 ).
51.
Anche in tali settori, certamente, il coordinamento dei diritti nazionali è atto a favorire la mobilità di tali operatori o dei servizi che forniscono. Il ravvicinamento delle legislazioni nazionali mira a sopprimere gli ostacoli che possono dissuaderli dall'esercitare la loro attività in altri Stati membri o per preponenti stabiliti in tali Stati, in quanto i vantaggi sociali non garantirebbero un livello di tutela sufficiente o in quanto tali coercizioni ingiustificate all'esercizio della loro attività li pregiudicherebbero nei confronti dei loro concorrenti.
52.
Ma l'esercizio di una concorrenza leale e la necessità di una minima tutela sociale non costituiscono soltanto strumenti al servizio delle libertà comunitarie. Essi costituiscono obiettivi a pieno titolo, i quali giustificano che la direttiva si applichi a situazioni nelle quali la circolazione degli operatori economici all'interno della Comunità non viene direttamente e immediatamente in rilievo.
53.
Come già visto, l'osservanza di una parità delle condizioni di concorrenza, principio al quale la direttiva fa esplicitamente riferimento, non può limitarsi solo alle relazioni tra operatori stabiliti nel territorio comunitario ( 18 ). E anche quello che risulta, quanto alla tutela degli agenti commerciali, dal quinto ‘considerando’ della direttiva, ai sensi del quale «(...) è opportuno ispirarsi ai principi dell'articolo 117 del trattato e procedere ad una armonizzazione nel progresso della legislazione degli Stati membri concernente gli agenti commerciali» ( 19 ).
54.
Il secondo ‘considerando’ della direttiva conferma tale lettura. Quest'ultimo distingue due categorie di interessi. La seconda parte del ‘considerando’, con il riferimento esplicito che essa effettua al luogo di stabilimento dei contraenti e all'ostacolo che ne risulta per l'esercizio dell'attività di agente commerciale, si ricollega chiaramente alla logica della libera circolazione che ispira la direttiva. Al contrario, la prima parte, relativa alle differenze tra le legislazioni nazionali, riguarda le condizioni di concorrenza e il livello di tutela degli agenti commerciali. Essa non fa affatto riferimento alla localizzazione dei contraenti, il che avvalora l'idea di una presa in considerazione di tali questioni che non è strettamente dipendente dai principi della libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi. La seconda parte, del resto, si distingue dalla prima non solo per il suo contenuto, ma perla sua formulazione, come risulta dall'uso dei termini «d'altro canto».
55.
Alla luce di quanto precede concludo che la direttiva deve essere interpretata nel senso che essa è, in via di principio, territorialmente applicabile ad un contratto di agenzia commerciale qualora, come nella fattispecie, l'agente commerciale sia stabilito nel territorio di uno Stato membro ed eserciti la sua attività nel territorio di uno o più Stati membri.
56.
Non intendo tuttavia attribuire un carattere assoluto al principio di territorialità della direttiva. Occorre determinare quale conseguenza trarre da una clausola contrattuale mediante la quale i contraenti abbiano, come nella causa a qua, manifestato la loro intenzione comune di sottrarsi alla legislazione nazionale adottata in applicazione della direttiva.
Sull'incidenza della scelta della legge di uno Stato terzo sul regime giuridico applicabile nel caso di estinzione del contratto
57.
Ritengo, come l'insieme delle parti intervenienti, che si debba tener conto del principio della libertà contrattuale e della facoltà che ne deriva alle parti di sottrarsi al regime giuridico applicabile.
58.
Nell'introdurre nel contratto una clausola la quale stipula che quest'ultimo rientra nell'ambito della legge dello Stato della California, le parti hanno chiaramente manifestato la loro volontà di non assoggettare le loro relazioni contrattuali al regime della direttiva.
59.
La questione sollevata dalla Court of Appeal vuole che venga precisata la portata esatta di tale impegno tenuto conto dei dettami della legislazione comunitaria pertinente.
60.
Nella sua questione il giudice a quo fa riferimento alle norme di diritto inglese secondo le quali occorrerebbe applicare la legge scelta dalle parti, come legge applicabile, salvo che vi ostino motivi di ordine pubblico.
61.
Per interpretare la direttiva, seguirò un metodo analogo. Ciò presuppone che si determini la forza vincolante che la direttiva impone ai testi nazionali di trasposizione di avere nei confronti dei contraenti. Occorre quindi distinguere, tra le disposizioni della direttiva, quelle che, eventualmente, non ammettono deroghe.
62.
Prima di procedere alla sua interpretazione sulla scorta dei criteri tradizionali ( 20 ), occorre precisare i motivi per cui non mi sembra che un testo come la convenzione di Roma del 19 giugno 1980, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali ( 21 ), fatta valere a diversi titoli dalle parti intervenienti, possa essere considerato determinante.
63.
La convenzione di Roma si applica alle obbligazioni contrattuali nelle situazioni che implicano un conflitto di leggi ( 22 ). E entrata in vigore, anche per il Regno Unito, il 1o aprile 1991. Tuttavia, ai sensi dell'art. 17, la convenzione di Roma si applica ai contratti conclusi dopo la sua entrata in vigore, sicché il contratto stipulato nel 1989 tra la Ingmar e la Eaton non è soggetto al regime da essa adottato.
64.
Di conseguenza, non si può far ricorso a tale convenzione come fonte di diritto positivo. Vi farò riferimento, tuttavia, a titolo meramente indicativo, nei limiti in cui essa integri utilmente l'interpretazione della direttiva che potrebbe essere tratta dal suo proprio contenuto.
65.
Ritorniamo sugli obiettivi perseguiti dal legislatore con la direttiva. Quest'ultimo ha inteso, armonizzando le normative nazionali che disciplinano le relazioni tra gli agenti commerciali ed i loro preponenti, creare condizioni di esercizio della professione di agente commerciale indipendente uguali per tutti coloro che svolgono tale professione nel territorio della Comunità. Analogamente, il ravvicinamento dei diversi ordinamenti giuridici nazionali mira a garantire un livello minimo di tutela degli agenti commerciali, il che, come già detto, equivale anche a favorire l'esercizio della concorrenza e la libera circolazione delle persone e dei servizi, in quanto gli operatori economici sono soggetti agli stessi oneri sociali ( 23 ).
66.
Tali obiettivi conferiti alla direttiva si traducono in un ravvicinamento delle legislazioni nazionali quanto alle condizioni di esercizio dell'attività degli agenti commerciali. In particolare, gli Stati membri, conformemente all'art. 17 della direttiva, sono tenuti ad adottare un meccanismo di indennizzo dell'agente commerciale per il caso in cui il contratto dovesse estinguersi. Tale disposizione costituisce sia una garanzia per l'agente sia un obbligo per il suo preponente.
67.
É evidente che una clausola contrattuale con la quale le parti intendono sottrarre le loro relazioni all'ambito di una normativa che mira a stabilire un contesto giuridico uniforme per accordi dello stesso tipo di quello che le unisce, rompe l'armonizzazione ricercata. Di per sé, l'idea di una facoltà generale di scelta della legge applicabile contrasta con qualsiasi processo di coordinamento normativo.
68.
La scelta, ad opera delle parti, di una legge che non preveda l'obbligo di indennizzo o che lo violi istituendo un regime meno favorevole, diminuirebbe la tutela dell'agente. Così facendo, essa lo sfavorirebbe nei confronti dei suoi concorrenti, avvantaggiando nel contempo il suo preponente rispetto agli altri preponenti. La rottura delle condizioni di armonizzazione della normativa applicabile provocherebbe ipso facto uno squilibrio concorrenziale tra gli operatori economici che esercitano la loro attività nel territorio della Comunità, il che si opporrebbe agli obiettivi della direttiva.
69.
La Corte, nel pronunciarsi riguardo all'ambito di applicazione dell'art. 85 del Trattato, nella citata sentenza Ahlström e a./Commissione, ha seguito il seguente ragionamento: «Subordinare l'applicazione dei divieti posti dal diritto di concorrenza al luogo di formazione dell'intesa si risolverebbe chiaramente nel fornire alle imprese un facile mezzo per sottrarsi a detti divieti» ( 24 ). L'iter logico seguito dalla Corte si può trasporre, mutatis mutandis, alla presente causa.
Nella fattispecie, non si tratta di un regime di divieto, ma di un regime di indennizzo contrattuale. In entrambi i casi, tuttavia, si tratta di determinare il regime giuridico pertinente facendo attenzione a che la finalità del regime giuridico territorialmente applicabile non sia compromessa. Ora, la facoltà concessa ai contraenti di scegliere una legge che tuteli in misura minore gli interessi dell'agente commerciale si risolverebbe in un'inosservanza dei motivi che sono all'origine della legislazione comunitaria.
70.
Il vantaggio concorrenziale che risulta dalla scelta di una diversa legislazione indurrebbe, infatti, qualsiasi preponente, per poco che sia in posizione di superiorità economica di fronte al futuro contraente, ad inserire nel contratto una clausola di scelta della legge di uno Stato terzo per preservarne il beneficio.
71.
La necessità di non ostacolare l'opera di armonizzazione del diritto comunitario non deve tuttavia indurre a condannare a priori qualsiasi proposito di deroga al regime giuridico di diritto comune applicabile nel territorio della Comunità.
72.
Il principio di autonomia, che, secondo la citata convenzione di Roma ( 25 ), prevale in materia contrattuale, sarebbe compromesso se il processo di armonizzazione comunitaria dovesse sistematicamente prevalere, in tale settore, sulla libertà riconosciuta agli operatori economici di decidere riguardo alla legge applicabile ai loro rapporti giuridici.
73.
La validità di una clausola contrattuale derogatoria dipende innanzi tutto dalla forza vincolante della norma che è diretta a sostituire. L'imperatività di tale norma deve essere verificata sulla scorta del suo tenore letterale e del sistema generale della direttiva.
74.
L'art. 19 della direttiva prevede che le parti non possono derogare, prima della scadenza del contratto, agli artt. 17 e 18 a detrimento dell'agente commerciale.
75.
Tale norma deve essere intesa nel senso che non consente ai contraenti, nemmeno di comune accordo, di escludere l'applicazione delle disposizioni della direttiva relative all'indennità di fine contratto o al risarcimento del danno, in modo tale che la situazione patrimoniale dell'agente commerciale ne sia pregiudicata.
Ne deriva che gli artt. 17 e 18 non possono essere esclusi a favore di norme meno vantaggiose per l'agente commerciale. Per contro, qualsiasi altra disposizione estranea alla direttiva potrebbe prevalere su quest'ultima se fosse provato che va a vantaggio dell'agente commerciale ( 26 ).
76.
Tuttavia, sussiste una difficoltà di interpretazione, che merita di essere risolta se si vuole dare un senso esatto all'art. 19.
77.
L'impossibilità per le parti di derogare agli artt. 17 e 18, «prima della scadenza del contratto», induce a interrogarci sulla pertinenza di un'interpretazione a contrario di tale disposizione. Come sembra risultare da una lettura in tal senso dell'art, 19, le regole enunciate da tali articoli potrebbero essere ignorate una volta estinto il contratto.
Interpretato in tal modo, l'art. 19 vieterebbe qualsiasi deroga all'obbligo di indennizzo della direttiva che intervenga nel corso del contratto d'agenzia. Per contro, una volta scaduto il contratto, le parti avrebbero il diritto di concordare un regime meno favorevole per l'agente commerciale, e persino di esonerare il preponente da qualsiasi indennizzo.
Una tale interpretazione non mi sembra verosimile. Infatti, non si capisce bene che cosa potrebbe indurre un agente commerciale a rinunciare al suo diritto ad indennizzo, in una situazione in cui è, per ipotesi , libero da qualsiasi obbligo nei confronti del suo preponente, in quanto il contratto è estinto. Al contrario, se, alla scadenza del contratto, fosse avviata una trattativa per il suo rinnovo, il riconoscimento di un diritto di deroga al regime di indennità della direttiva equivarrebbe puramente e semplicemente a svuotare l'art. 19 della sua sostanza ( 27 ).
78.
Di conseguenza, l'art. 19 deve essere interpretato nel senso che osta a che i contraenti sostituiscano il regime di indennizzo definito dagli artt. 17 e 18 della direttiva con modalità di indennizzo meno favorevoli rispetto a quelle che essa prevede. Così è qualunque sia l'origine delle norme scelte dai contraenti, in quanto il testo dell'art. 19 non distingue, a tal proposito, le norme giuridiche provenienti da uno Stato terzo o semplicemente elaborate, ab initio, dalle stesse parti.
79.
Il sistema generale della direttiva conferma la natura imperativa di tale disposizione.
80.
Ricordo che, sebbene lascino agli organi nazionali la competenza per quanto riguarda la forma e i mezzi, le direttive vincolano ogni Stato membro destinatario riguardo al risultato da raggiungere [art. 189, terzo comma, del Trattato CE (divenuto art. 249, terzo comma, CE). La forza vincolante del loro contenuto può tuttavia comportare diversi livelli.
81.
La lettura della direttiva ci indica, a tal proposito, che possono essere distinti due tipi di disposizioni.
82.
Una prima categoria comprende norme corredate da una facoltà di deroga. Esse valgono in mancanza di accordo tra le parti e senza pregiudizio delle norme obbligatorie previste dai diritti nazionali.
Così è, ad esempio, nel caso delle disposizioni dell'art. 6, n. 1, della direttiva, che fissano criteri di valutazione delle retribuzioni dell'agente commerciale in riferimento «(...) agli usi del luogo dove esercita la sua attività e per la rappresentanza delle merci che sono oggetto del contratto di agenzia». Lo stesso vale per l'art. 13, da cui risulta, come ha rilevato la Corte, che il contratto di agenzia non è soggetto ad alcuna forma, pur lasciando agli Stati membri la facoltà di imporre la forma scritta ( 28 ). A ciascuna delle parti è riconosciuto, su richiesta, uno stesso diritto ad ottenere dalla controparte uno scritto firmato.
Tali norme riconoscono talvolta agli Stati membri una facoltà di deroga di cui non dispongono simultaneamente i contraenti. In tal senso, l'art. 2, n. 2, della direttiva riserva ad ogni Stato membro la facoltà di «(...) prevedere che la direttiva non si applichi alle persone che svolgono le attività di agente commerciale considerate accessorie secondo la legge di tale Stato membro».
83.
Tale tipo di norme corrisponde a quelle che il legislatore comunitario ha deliberatamente scelto di lasciare alla discrezionalità delle autorità nazionali. Esse rientrano nell'ambito del potere sovrano riconosciuto agli Stati membri nell'esercizio della loro compito di trasposizione. In quanto tali, queste norme riflettono la libertà degli Stati membri di scegliere i mezzi per raggiungere gli obiettivi fissati dalla direttiva.
84.
Occorre osservare che, secondo la Corte, ogniqualvolta la direttiva lascia agli Stati membri la facoltà di derogare alle sue disposizioni, ne fa espressa menzione ( 29 ). Gli Stati membri hanno pertanto il diritto di escludere determinate disposizioni della direttiva o di integrarle come vogliono.
85.
Pertanto, si può considerare che tale primo insieme di norme rientra nell'ambito di una stessa logica, che si potrebbe qualificare come «suppletiva di volontà», restando inteso che si tratta della volontà delle parti oppure degli Stati membri e che l'ima e l'altra non obbediscono evidentemente alle stesse motivazioni.
86.
Un secondo insieme che mi sembra possa essere individuato comprende le norme a carattere imperativo. Queste ultime non menzionano alcuna facoltà di deroga. Al contrario, esse precisano chiaramente che non ammettono nessuna eccezione da parte dei contraenti.
87.
L'art. 19 della direttiva fa parte di tale categoria di norme imperative, come indica in modo non equivoco il divieto che esso fissa di derogare agli artt. 17 e 18.
88.
Aggiungo che, come ha giustamente sottolineato il Regno Unito, una tale qualificazione va nel senso di quanto prescritto dall'art. 7, n. 2, della citata convenzione di Roma, ai sensi del quale «La presente convenzione non può impedire l'applicazione delle norme in vigore nel paese del giudice, le quali disciplinano imperativamente il caso concreto indipendentemente dalla legge che regola il contratto».
89.
Infatti, sembra che l'art. 19 della direttiva possa essere paragonato alla categoria delle leggi che, in diritto internazionale, sono qualificate come «leggi di polizia», espressione che indica «(...) il meccanismo di applicazione di una regola interna ad una situazione internazionale in funzione della sua volontà di applicazione e indipendentemente dalla sua scelta mediante una regola di conflitto» ( 30 ).
90.
L'art. 19 della direttiva impone l'applicazione di disposizioni imperative a prescindere da qualsiasi scelta contraria, quand'anche tale scelta riguardasse, come nella fattispecie, la scelta di una legge adottata da uno Stato terzo.
91.
Gli interessi che le disposizioni di cui trattasi mirano a tutelare, vale a dire la concorrenza nel territorio della Comunità e la tutela degli agenti commerciali che ivi esercitano la loro attività, sono all'origine della volontà fermamente espressa dal legislatore comunitario di far prevalere il loro contenuto su qualsiasi manifestazione contraria dei contraenti. Occorre pertanto concludere in tal senso.
Conclusione
92.
Alla luce di tali considerazioni, propongo alla Corte di risolvere la questione pregiudiziale sollevata dalla Court of Appeal nel modo seguente:
«La direttiva del Consiglio 18 dicembre 1986, 86/653/CEE, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti, deve essere interpretata nel senso che, in forza dell'art. 19 della medesima direttiva, i suoi artt. 17 e 18 si applicano al contratto con il quale il preponente ha incaricato un agente commerciale stabilito nel territorio di uno Stato membro della Comunità di vendere i suoi prodotti in esclusiva nel territorio comunitario anche se, da un lato, il preponente è stabilito nel territorio di uno Stato terzo e, dall'altro, i contraenti hanno espressamente scelto la legge di quest'ultimo Stato come legge applicabile al contratto».
( *1 ) Lingua originale: il francese.
( 1 ) Direttiva del Consiglio 18 dicembre 1986, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti (GU L 382, pag. 17; in prosieguo: la «direttiva»).
( 2 ) Secondo ‘considerando’.
( 3 ) In prosieguo: il «regolamento».
( 4 ) Punto 2.3 delle osservazioni scritte della resistente nella causa a qua. Per cortesia, «(...) occorre intendere regole di correttezza, di convenienza o di cortesia intemazionale che accompagnano generalmente la condotta degli Stati. Non si tratta in questo caso di norme giuridiche obbligatorie», Carreau, D., Droit international, Pedone, Paris, 1997, 5o edizione, paragrafo 684.
( 5 ) L'art. 1, n. 2, della direttiva sottolinea che, «ai sensi della presente direttiva per “agente commerciale” si intende la persona che, in qualità di intermediario indipendente, è incaricata in maniera permanente di trattare per un'altra persona, qui di seguito chiamata “preponente”, la vendita o l'acquisto di merci, ovvero di trattare e di concludere dette operazioni in nome e per conto del preponente».
( 6 ) Sentenza 30 aprile 1998, causa C-215/97, Bellone (Racc. pag. I-2191, punto 10).
( 7 ) Pag. 9 della traduzione in francese dell'ordinanza di rinvio.
( 8 ) V. Stathopoulos, A., secondo il quale «(...) l'ambito di applicazione nello spazio dell'ordinamento giuridico comunitario è, in via di principio, quello del “territorio”, nel senso geografico e costituzionale, degli Stati membri con i suoi prolungamenti naturali del sottosuolo e dello spazio marittimo (mare territoriale) e aereo», «Commentaire du TCE, article 229», Commentaire article par article des traités UE et CE, Helbing & Lichtenhahn, Dalloz, Bruylant, 1999, pag. 1887, n. 3.
( 9 ) Ibidem, n. 7.
( 10 ) V. Groux, J., «“Territorialité” et droit communautaire», RTDE, n. 1 gennaio-marzo 1987, pag. 5.
( 11 ) Sentenza 27 settembre 1988, cause riunite 89/85, 104/85, 114/85, 116/85, 117/85 e da 125/85 a 129/85 (Racc. pag. 5193).
( 12 ) Ibidem, punti 12 e 13.
( 13 ) Ibidem, punti 16 e 17.
( 14 ) Ibidem, punto 18, il corsivo è mio. V. anche le conclusioni dell'avvocato generale Darmon nella citata causa Ahlström e a./Commissione e, più in particolare, la parte II, dedicata al diritto internazionale.
( 15 ) Ibidem, punto 22.
( 16 ) Secondo ‘considerando’
( 17 ) Secondo ‘considerando’ della direttiva. Nella citata sentenza Bellone, la Corte ha ricordato che «(...) la direttiva riguarda la tutela delle persone che, ai sensi delle suedisposizioni, hanno la qualifica di agente commerciale» (punto 13).
( 18 ) Paragrafo 33 delle presenti conclusioni.
( 19 ) Il corsivo e mio. Gli artt. 117-120 del Trattato CE sono stati sostituiti dagli artt. 136 CE-143 CE. L'obicttivo perseguito dall'art. 117, primo comma, è chiaro: «Gli Stati membri convengono sulla necessità di promuovere il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro della mano d'opera che consenta la loro parificazione nel progresso». Sebbene le finalità sociali enunciate abbiano un «carattere essenzialmente programmatico», la Corte ha dichiarato che esse non sono prive di efficacia giuridica c costituiscono elementi importanti, in particolare per l'interpretazione di altre disposizioni del Trattato e del diritto comunitario nel campo sociale (sentenza 17 marzo 1993, cause riunite C-72/91 e C-73/91, Sloman Neptun, Racc. pag. I-887, punto 26). Nella fattispecie, la direttiva persegue un tale obiettivo in occasione di un'azione di armonizzazione instaurata in forza dell'art. 100 del Trattato CE (divenuto art. 94 CE). Peraltro, l'art. 117, secondo comma, fa esplicitamente riferimento a tale tipo di azione. Infatti, esso prevede che il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro della mano d'opera deve risultare sia dal funzionamento del mercato comune sia dalle procedure previste dal Trattato e dal ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri. In altri termini, l'armonizzazione delle normative nazionali, anche basate su considerazioni specifiche connesse al perseguimento di obiettivi comunitari precisi, può essere l'occasione per il legislatore comunitario di migliorare il livello di tutela delle condizioni di lavoro degli operatori economici. L'assenza di condizioni restrittive se non di mera procedura menzionate in tale articolo e l'afférmazione esplicita da parte del legislatore della sua intenzione di migliorare il livello generale di tutela sociale assicurato dagli Stati membri nel settore interessato ci inducono a pensare che misure di ordine sociale come quelle che figurano nella direttiva devono essere interpretate in modo autonomo, senza tenere conto del fatto che esse fanno parte di una normativa comunitaria che mira anche a raggiungere l'obiettivo di libera circolazione delle persone e dei servizi (per un esempio di direttiva basata esclusivamente sull'art. 100 del Trattato e che si riferisce all'art. 117, v., ad esempio, la direttiva del Consiglio 20 luglio 1998, 98/59/CE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi (GU L 225, pag. 16)].
( 20 ) V., ad esempio, quanto all'interpretazione sulla scorta della lettera, del contesto e dello scopo della direttiva, sentenza 12 dicembre 1996, causa C-104/95, Kontogeorgas (Racc. pag. I-6643, punti 16 e 25).
( 21 ) GU 1998, C 27, pag. 34.
( 22 ) Art. 1, n. 1.
( 23 ) V. sentenza 13 maggio 1997, causa C-233/94, Germania/Parlamento e Consiglio (Racc. pag. I-2405, punti 17-19).
( 24 ) Punto 16.
( 25 ) Ai sensi del suo art. 3, n. 1, prima frase, «Il contratto è regolato dalla legge scelta dalle parti».
( 26 ) In udienza, la Eaton ha sviluppato la tesi secondo la quale il compito che spetta al giudice, quando è incaricato di valutare i meriti comparati di una legge rispetto ad un'altra per determinare quella che offre più vantaggi per l'agente commerciale, si scontrerebbe con enormi difficoltà pratiche. L'obbligo di procedere ad un'analisi economica complessa dell'insieme della relazione tra i contraenti si concluderebbe con risultati imprevedibili, generatori di una reale incertezza del diritto. Di fatto, la valutazione dei rispettivi vantaggi di una legislazione rispetto ad un'altra è senza dubbio un esercizio complicato. Tale esigenza risulta tuttavia dalla lettera stessa dell'art. 19, come, dopo tutto, da quella di altri articoli della direttiva (artt. 10, n. 4, 11, n. 3, 12, n. 3). Pertanto, essa non può essere ignorata. Il proposito chiaramente manifestato dal legislatore comunitario può tanto meno essere escluso in quanto riflette la filosofia generale della direttiva, clic mira alla preservazione dell'equilibrio degli interessi dell'agente commerciale rispetto a quelli del suo preponente. Inoltre, la difficoltà dell'esercizio di raffronto al quale deve sottoporsi il giudice non sembra tale da non poter essere risolta, eventualmente, mediante una perizia.
( 27 ) Una spiegazione di tale incerta redazione può essere trovata nelle proposte iniziali di direttive presentate dalla Commissione (GU 1977, C 13, pag. 2, e GU 1979, C 56, pag. 5). L'art. 30, n. 5, di tali proposte prevedeva infatti che «Il diritto all'indennità di clientela non può essere escluso o limitato in anticipo. Può essere esercitato soltanto nei tre mesi che seguono la cessazione del contratto». I precedenti paragrafi di tale articolo fissavano le modalità di calcolo dell'indennità di clientela. Veniva fatta una distinzione, al n. 4, tra l'indennità dovuta in caso di risoluzione ordinaria, con osservanza di preavviso, e risoluzione per motivi eccezionali (comportamento del preponente o motivo legittimo proprio all'agente) che davano luogo a indennità di diverso importo, in quanto il massimale della prima era ridotto rispetto a quello della seconda. Tale differenza nelle modalità di fissazione dell'indennità giustifica il riferimento fatto da tale articolo ad una limitazione del diritto all'indennità. Essa può giustificare che, nella versione iniziale come nella versione finale della direttiva, il legislatore abbia rinviato alla scadenza del contratto l'esercizio della facoltà di limitare l'indennità, con la riserva che, nella versione finale della direttiva, l'ipotesi di una limitazione dell'indennità o del risarcimento è venuta meno.
( 28 ) Sentenza Bellone, citata, punto 14.
( 29 ) Ibidem, punto 15.
( 30 ) Audit, B., Droit international privé, Economica, Paris, 1997, 2o edizione, pag. 97.
Full & Egal Universal Law Academy