Conclusioni dell avvocato generale
1 In questa causa la Commissione, con atto introduttivo presentato alla Corte il 26 ottobre 1998, ai sensi dell'art. 169 del Trattato CE (divenuto articolo 226 CE), chiede alla Corte di dichiarare che, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie alla trasposizione della direttiva del Consiglio 23 novembre 1993, 93/104/CE, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (1), o non avendone informato la Commissione, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del Trattato e della direttiva.
2 L'articolo 18, n. 1, lett. a) della direttiva prevede che gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva stessa al più tardi il 23 novembre 1996 o provvedono affinché, al più tardi entro tale data, le parti sociali applichino consensualmente le disposizioni necessarie, fermo restando che gli Stati membri devono prendere tutte le misure necessarie per poter garantire in qualsiasi momento i risultati imposti dalla direttiva.
3 Nel suo controricorso, depositato il 12 febbraio 1999, l'Italia afferma che i principi generali e talune specifiche disposizioni della direttiva trovano già applicazione all'interno della normativa nazionale e che nel novembre 1997, allo scopo di migliorare ed integrare tale normativa, le parti sociali hanno siglato un avviso comune in materia di recepimento della direttiva comunitaria; tale avviso trova di fatto applicazione generalizzata nel settore produttivo. Inoltre, allo scopo di dare alla direttiva forma normativa, il governo italiano ha presentato un disegno di legge separato, il quale nel febbraio 1999 era in discussione alla Camera dei Deputati. L'Italia conclude affermando di confidare nell'approvazione in tempi ragionevoli del disegno di legge e del conseguente decreto delegato del Governo.
4 E' chiaro che l'Italia non ha adottato tutte le misure necessarie per la corretta trasposizione della direttiva entro la data fissata del 23 novembre 1996. Riguardo al periodo che decorre da tale data, il fatto che l'Italia abbia cercato di sanare il proprio inadempimento non costituisce una difesa. Un'azione ai sensi dell'art. 169 del Trattato CE richiede un semplice accertamento obiettivo della trasgressione e non una prova di qualsivoglia inerzia od opposizione da parte dello Stato membro interessato (2). E' giurisprudenza costante anche il fatto che ogni Stato membro deve attuare le direttive in modo da soddisfare pienamente le esigenze di certezza del diritto e deve conseguentemente trasporre il loro dettato nel diritto nazionale attraverso disposizioni vincolanti.
5 Date tali circostanze il ricorso della Commissione è fondato.
Conclusione
6 Concludo conseguentemente che la Corte dovrebbe:
«1) dichiarare che, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie alla trasposizione della direttiva del Consiglio 23 novembre 1993, 93/104/CE, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, o non avendone informato la Commissione, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del Trattato e della direttiva;
2) condannare la Repubblica italiana alle spese».
(1) - GU L 307 del 13. 12. 1993, pag. 18.
(2) - Sentenza 1_ marzo 1983, causa 301/81, Commissione/Regno del Belgio (Racc. pag. 467, punto 8).
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