Conclusioni dell avvocato generale
I - Introduzione
1. Nel presente procedimento pregiudiziale lo Hoge Raad dei Paesi Bassi sottopone alla Corte quattro questioni e numerose sottoquestioni vertenti sull'interpretazione della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale (la cosiddetta Convenzione di Bruxelles, v. infra, parte II) in merito alla validità di clausole attributive di competenza inserite nelle polizze di carico. Si tratta in particolare di stabilire se la clausola attributiva di competenza inserita in tali documenti commerciali debba essere formulata in modo tale che anche da parte di terzi - in particolare da parte del giudice - si possa determinare con precisione semplicemente dal suo tenore letterale qual è il giudice competente, o se sia sufficiente - eventualmente sulla base delle ulteriori circostanze della fattispecie - che ciò risulti chiaro (soltanto) per le parti.
2. Lo Hoge Raad intende anche appurare se dette clausole tra le parti, vale a dire tra speditore e vettore, siano valide anche per successivi terzi portatori della polizza di carico e se tale vincolo sussista sempre o solo quando il terzo portatore sia subentrato nei diritti e negli obblighi dello speditore. Lo Hoge Raad chiede inoltre se sulla validità delle clausole possano incidere anche particolari circostanze del caso - come ad esempio i rapporti commerciali di lunga durata con una delle due parti - e, in tal caso, se si possa richiedere al terzo portatore, qualora il contenuto della polizza di carico non gli fornisca sufficiente chiarezza circa la validità della clausola attributiva di competenza, di informarsi sulle particolari circostanze del caso.
3. Il giudice a quo intende infine sapere in base a quale diritto nazionale debbano essere disciplinate la successione nei diritti e negli obblighi nonché le questioni connesse.
II - Sulla Convenzione di Bruxelles
Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (in prosieguo: la «Convenzione di Bruxelles»)
4. Ai sensi dell'art. 5 del protocollo relativo all'interpretazione della Convenzione da parte della Corte di giustizia, questa è competente a pronunciarsi in via pregiudiziale sulle questioni relative all'interpretazione della Convenzione.
5. Riguardo alla struttura generale della Convenzione occorre anzitutto tenere presente che essa stabilisce che, di regola, le persone aventi il domicilio nel territorio di uno Stato contraente devono essere convenute davanti agli organi giurisdizionali di tale Stato (art. 2). Ai sensi dell'art. 53 la sede delle società e delle persone giuridiche è assimilata al domicilio.
6. Le parti possono essere convenute in altri Stati contraenti solo in forza delle norme enunciate alle sezioni 2-6 (art. 3) . L'art. 5, punto 1, su cui il giudice di primo grado ha fondato il procedimento principale, stabilisce che, in materia contrattuale, la competenza del giudice del luogo in cui l'obbligazione deve essere eseguita. Per risolvere le questioni sollevate nel caso di specie è rilevante la sesta sezione (artt. 17 e 18) concernente la proroga di competenza.
7. L'art. 17, primo comma, rilevante nel caso di specie recita:
«Qualora le parti, di cui almeno una domiciliata nel territorio di uno Stato contraente, abbiano convenuto la competenza di un giudice o dei giudici di uno Stato contraente a conoscere delle controversie, presenti o future, nate da un determinato rapporto giuridico, la competenza esclusiva spetta al giudice o ai giudici di quest'ultimo Stato contraente. Questa clausola attributiva di competenza deve essere conclusa:
a) per iscritto o verbalmente con conferma scritta, o
b) in una forma ammessa dalle pratiche che le parti hanno stabilito tra loro, o
c) nel commercio internazionale, in una forma ammessa da un uso che le parti conoscevano o avrebbero dovuto conoscere e che, in tale campo, è ampiamente conosciuto e regolarmente rispettato dalle parti di contratti dello stesso tipo nel ramo commerciale considerato».
8. La Convenzione è stata più volte modificata, sempre in relazione all'adesione di nuovi Stati contraenti. Ad esempio, nel 1978, alle possibilità di concludere una clausola attributiva di competenza «per iscritto» o «verbalmente con conferma scritta», fu aggiunta l'ulteriore possibilità di cui alla lett. c).
9. Tale modifica era volta unicamente ad eliminare - attenuando i requisiti di forma - l'«eccessivo formalismo» della forma scritta ai sensi della lett. a). Come emerge dal rapporto Schlosser, non doveva venire a mancare l'effettività del consenso .
III - I fatti
10. Nel 1991 alcune partite di semi di arachidi venivano spedite dalla Cina verso i Paesi Bassi con una motonave russa, sulla base di contratti di trasporto conclusi dalla Coreck Maritime GmbH, con sede ad Amburgo (in prosieguo: la «Coreck» ovvero la «ricorrente»), in qualità di noleggiatore temporaneo della nave, con lo speditore. Per questa spedizione venivano rilasciate da parte della Coreck GmbH alcune polizze di carico Conlinebill - redatte in originale in lingua inglese - in cui erano poste tra l'altro le seguenti condizioni:
«3. Competenza
Qualsiasi controversia derivante da questa polizza di carico sarà decisa nel paese in cui il vettore ha la sua sede principale e si applica il diritto di tale paese, salvo quanto stabilito altrove nella presente».
«17. Identità del vettore
Il contratto risultante da questa polizza di carico è concluso tra il commerciante e il proprietario della nave qui di seguito indicato (o un suo sostituto) e si conviene pertanto che detto proprietario della nave è responsabile solo per danni o perdite causati da una violazione o inadempimento di un obbligo derivante dal contratto di trasporto, sia o meno esso collegato alla idoneità alla navigazione della nave. Se, nonostante quanto sopra, sia accertato in giudizio che un altro sia il vettore o il consegnatario della merce imbarcata in base a questo atto, tale altro può usufruire di tutte le limitazioni di responsabilità e le esenzioni dalla responsabilità previste dalla legge o da questa polizza di carico.
E' inoltre inteso e convenuto che poiché l'armatore, la società o l'agente che ha dato esecuzione a questa polizza di carico per conto e in nome del committente non è la parte principale nella transazione, detto servizio, società o agente non incorre in alcuna responsabilità derivante dal contratto di trasporto né come vettore né come consegnatario della merce».
11. Sulla prima pagina delle polizze di carico in alto a destra era impresso:
«CORECK» MARITIME GmbH HAMBURG.
12. Con ricorso proposto il 5 marzo 1993 la Handelsveem B.V., la V. Berg and Sons Ltd., la Man Producten Rotterdam B.V. e la The Peoples Insurance Company of China (società popolare cinese di assicurazioni) (in prosieguo: la «Handelsveem e a.» ovvero i «convenuti» ), in quanto,rispettivamente, titolare delle polizze di carico - come indicato dalla Haldelsveem - e proprietaria e assicuratore del carico, citavano il proprietario russo della nave e la Coreck GmbH dinanzi al Rechtbank di Rotterdam in qualità di giudice del porto di scarico indicato nelle polizze di carico, in base alla competenza ai sensi dell'art. 5, punto 1, della Convenzione di Bruxelles, chiedendo il risarcimento dei danni assertivamente provocati in occasione del trasporto. Essi chiedevano il pagamento di un importo di 1 milione di USD.
13. Con un ricorso incidentale la Coreck chiedeva che il Rechtbank si dichiarasse incompetente. Tuttavia, il 24 febbraio 1995 il Rechtbank si dichiarava competente nell'ambito del ricorso incidentale. Contro questa decisione la Coreck interponeva appello dinanzi al Gerechtshof dell'Aia, che confermava la sentenza impugnata con sentenza 22 aprile 1997. Contro tale sentenza la Coreck ha proposto ricorso in cassazione dinanzi allo Hoge Raad.
14. Nel procedimento nazionale la ricorrente ha fatto riferimento agli artt. 2 e 17 della Convenzione di Bruxelles nonché alla clausola attributiva di competenza contenuta nelle polizze di carico. Essa ha sostenuto che, poiché la sua sede principale era ad Amburgo, cosa che era nota anche ai convenuti e risultava dalle polizze di carico, il Rechtbank di Rotterdam non era competente. I convenuti hanno replicato sostenendo che la clausola attributiva di competenza non era efficace a causa della sua mancanza di chiarezza. Il Rechtbank ha rilevato che nel caso di specie vi erano due possibili vettori, cosicché era incerta la sede principale su cui ci si doveva basare. Anche per tale motivo la clausola attributiva di competenza sarebbe stata priva di sufficiente precisione.
IV - Le questioni pregiudiziali
15. Lo Hoge Raad sottopone alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se dal primo comma dell'art. 17 della Convenzione di Bruxelles (in particolare dall'espressione "abbiano convenuto") unitamente alla giurisprudenza della Corte secondo cui "tale articolo è inteso a garantire che il consenso delle parti le quali mediante la proroga di competenza derogano ai principi generali in materia di competenza sancita dagli artt. 2, 5 e 6 della Convenzione, (...) sia manifestato in maniera chiara e precisa" si debba dedurre che:
a) perché siano valide tra le parti clausole di proroga di competenza ai sensi di questa disposizione è necessario in ogni caso che la clausola sia formulata in modo tale che (anche) per i terzi - in particolare anche per il giudice - semplicemente sulla base della sua formulazione sia senz'altro chiaro, o quanto meno si possa determinare con precisione, quale sia il giudice competente a statuire su controversie che sorgono dal rapporto giuridico nel cui ambito la clausola è stata adottata o
b) da sempre o attualmente, in seguito o unitamente alle attenuazioni apportate un po' alla volta all'art. 17 della Convenzione di Bruxelles e alla giurisprudenza della Corte in relazione alla questione intesa ad accertare quando si debba ritenere che una tale clausola sia stata validamente stipulata - perché essa sia valida è sufficiente che per le parti stesse, sulla base delle (ulteriori) circostanze della fattispecie, sia chiaro quale giudice sia competente a statuire sulle controversie.
2) Se l'art. 17 della Convenzione disciplini anche in relazione a terzi portatori la validità di una clausola che designi come giudice competente per le controversie "derivanti da questa polizza di carico" il giudice del luogo in cui il vettore ha la sua "principale sede di attività", e che è inserita in una polizza di carico che al tempo stesso contiene una cosiddetta clausola di identità del vettore (clausola identity of carrier), la quale polizza di carico è rilasciata in relazione ad un trasporto, nel quale:
(a) il caricatore e uno dei possibili vettori non sono stabiliti in uno degli Stati contraenti, mentre
(b) il secondo possibile vettore ha senz'altro una sede di stabilimento in uno degli Stati contraenti, ma non è accertato se la sua "principale sede di attività" si trovi in tale Stato o in uno Stato non contraente.
3) In caso di soluzione affermativa della seconda questione:
a) se la circostanza che la clausola attributiva di competenza inserita in una polizza di carico debba essere considerata valida tra il vettore e il caricatore comporti che tale clausola sia valida anche per qualsiasi terzo portatore oppure tale sia il caso solo in relazione a un terzo portatore che acquistando la polizza di carico sia subentrato, in base al diritto nazionale vigente, nei diritti e negli obblighi dello speditore.
b) Se - ammesso che la clausola attributiva di competenza inserita nella polizza di carico debba essere considerata valida tra vettore e caricatore - per la soluzione della questione se la clausola sia valida in relazione ad un terzo portatore, accanto al contenuto della polizza di carico possano incidere anche particolari circostanze del caso, come la particolare conoscenza del terzo portatore interessato o i suoi rapporti di lunga durata con il vettore, e, in tal caso, se si possa richiedere al terzo portatore che, qualora il contenuto della polizza di carico non gli fornisca sufficiente chiarezza circa la validità della clausola, si informi sulle particolari circostanze del caso.
4. Qualora la questione sub 3.a debba essere risolta nel senso da ultimo indicato, in base a quale diritto nazionale si debba stabilire se il terzo portatore, acquistando la polizza di carico, sia subentrato nei diritti e negli obblighi del caricatore, e cosa si debba applicare qualora nel relativo diritto nazionale né la legge né la giurisprudenza abbiano ancora dato una soluzione alla questione se il terzo portatore, acquistando la polizza di carico, subentri nei diritti e negli obblighi del caricatore».
V - Soluzione delle questioni pregiudiziali
1. Sulla prima questione
Argomenti delle parti
16. La ricorrente ritiene che tale questione debba essere risolta conformemente all'alternativa sub 1.b. La formula citata dallo Hoge Raad, secondo la quale il consenso «deve essere manifestato in maniera chiara e precisa», che rimanda alla sentenza Tilly Russ , non richiederebbe - come si deduce dall'espressione «abbiano convenuto» di cui all'art. 17 - che il giudice competente emerga ipso facto dal testo della clausola attributiva di competenza ovvero vi sia esplicitamente menzionato. Oltre al testo si dovrebbe invece considerare quanto convenuto in maniera chiara tra le parti ovvero risultante dalla prassi esistente. Allo stesso modo sarebbero rilevanti gli usi consueti nel ramo commerciale considerato.
17. Poiché i convenuti si sarebbero ripetutamente rivolti alla ricorrente per iscritto, indirizzando le lettere sempre ad Amburgo come sede principale della ricorrente e indicando inoltre quest'ultima in qualità di vettore, essi non avrebbero potuto avere alcun dubbio sull'identità del vettore e sulla sua sede principale. La formula delle polizze di carico corrisponderebbe alla polizza di carico standard, elaborata nel 1950 - e modificata nel 1978 - dal BIMCO, il Baltic and International Maritime Council, e tra l'altro è già stata utilizzata dalla ricorrente per 77 volte nei rapporti commerciali con la Handelsveem e a.
18. La ricorrente cita numerose sentenze in cui la Corte avrebbe statuito che non occorre che il foro competente sia espressamente menzionato nella clausola .
19. I convenuti sostengono invece che la prima questione va risolta conformemente all'alternativa sub 1.a, vale a dire è necessario che il testo della clausola attributiva di competenza consenta ad chiunque di determinare con precisione il giudice competente. Secondo una costante giurisprudenza della Corte l'art. 17 non richiederebbe solo che la determinazione del giudice competente sia effettivamente oggetto di una clausola tra le parti, ma anche che ciò sia manifestato in maniera chiara e precisa ai terzi.
20. Nel determinare la competenza sussisterebbe, in generale, una particolare esigenza di certezza del diritto che le varie versioni dell'art. 17 non avrebbero affatto messo in dubbio. Gli adeguamenti apportati con le Convenzioni di adesione del 9 ottobre 1978 e del 26 maggio 1989 avrebbero perseguito unicamente lo scopo di semplificare la stipulazione di siffatte clausole attributive di competenza nel commercio internazionale, senza però compromettere l'esigenza di chiarezza nella formulazione di dette clausole.
21. Il governo olandese ritiene che affinché una clausola attributiva di competenza sia valida non è sufficiente che sia chiaro solo per le parti, sulla base delle circostanze della fattispecie, quale giudice sia competente. Detto governo esamina anche le singole versioni dell'art. 17 e perviene alla conclusione che le progressive attenuazioni apportate alla stipulazione di una clausola di tale tipo non avrebbero condotto all'indebolimento dei requisiti di forma. Spetta al giudice nazionale stabilire se egli sia competente o meno.
22. Secondo il governo olandese, la questione se il giudice debba fondarsi esclusivamente sul testo della clausola o se debba prendere in considerazione anche le altre circostanze del caso dipende dal fatto che tale clausola sia conclusa nella forma stabilita dalle lett. a), b) o c) dell'art. 17.
23. Secondo il governo italiano costituisce una condizione indispensabile per la validità della clausola attributiva di competenza che il giudice competente possa essere determinato in maniera chiara e precisa. Tale requisito dovrebbe essere valido non solo tra le parti originarie che hanno stipulato la clausola, ma anche in relazione a tutti i soggetti nei cui confronti la clausola dovrebbe produrre effetti.
24. Per risolvere la prima questione il Regno Unito propone, richiamandosi alla sentenza Tilly Russ, di determinare la validità di una clausola attributiva di competenza a seconda della situazione delle parti originarie della polizza di carico. Ciò non comporta necessariamente che le parti originarie dovessero conoscere effettivamente la rilevanza della clausola, purché tale conoscenza possa essere dedotta sulla base degli usi vigenti.
25. Secondo il Regno Unito, se la clausola attributiva di competenza prevede che si statuisca sulle controversie nel paese in cui il vettore ha la sua sede principale di attività, spetta al giudice nazionale accertare l'identità del vettore e se questi abbia la sua sede principale di attività in uno Stato contraente.
26. Secondo la Commissione è sufficiente che si possa determinare il foro competente sulla base della clausola e delle concrete circostanze del caso di specie, purché risulti che esiste effettivamente o può essere considerato come esistente un consenso tra le parti.
27. La giurisprudenza, più volte citata, secondo cui il consenso deve essere manifestato in maniera chiara e precisa, richiederebbe unicamente che dal contratto emerga che le parti hanno effettivamente convenuto qual è il giudice competente. L'art. 17 non imporrebbe invece che si debba poter determinare dal solo testo quale giudice è competente. A questo riguardo sarebbe sufficiente che ciò si possa determinare sulla base di elementi oggettivi. Nel caso di specie la clausola attributiva di competenza controversa consentirebbe di stabilire il foro competente.
Presa di posizione
28. La formula utilizzata nelle questioni pregiudiziali con riferimento alla giurisprudenza della Corte, secondo cui l'art. 17 è inteso a garantire «che il consenso delle parti (...) sia manifestato in maniera chiara e precisa», si ritrova ad esempio nella sentenza Tilly Russ . In detta causa si trattava tra l'altro della questione se una siffatta clausola possa essere considerata valida in mancanza di sottoscrizione. A tale proposito la Corte si è richiamata alla sua precedente giurisprudenza, secondo cui le condizioni alle quali l'art. 17 subordina la validità della clausola attributiva di competenza vanno interpretate restrittivamente «poiché l'art. 17 è inteso a garantire che il consenso delle parti le quali, mediante la proroga di competenza, derogano ai principi generali in materia di competenza sanciti dagli artt. 2, 5 e 6 della Convenzione, sia effettivamente provato e sia manifestato in maniera chiara e precisa» . Nella sentenza MSG la Corte ha confermato la necessità della reale esistenza del consenso anche secondo la nuova versione dell'art. 17, basata anche sugli usi commerciali. Risulta da tale sentenza che, nonostante la semplificazione formale introdotta, l'art. 17 deve garantire come prima la reale esistenza del consenso delle parti. Poiché alla luce della modifica apportata all'art. 17 non è più necessaria la forma scritta, in determinate circostanze l'esistenza di un accordo di volontà tra i contraenti si può anche presumere . Tale giurisprudenza è stata confermata dalla sentenza Castelletti .
29. Gli argomenti dedotti nelle suddette cause riguardano tuttavia il problema se sia venuto in essere un reale consenso ovvero da quando esso si possa considerare come esistente. Nel caso di specie non si contesta invece che le parti abbiano convenuto ai sensi dell'art. 17 che le controversie derivanti dalla polizza di carico debbano essere decise nel paese in cui il vettore ha la sua sede principale e si applichi il diritto di tale paese, per cui ai sensi dell'art. 2 della Convenzione è competente il giudice cui spetta decidere in tale luogo. Si tratta piuttosto della questione - diversa dal problema della reale esistenza del consenso - relativa alla precisione con cui deve essere formulata una clausola di tale tipo. A questo proposito è lecito sollevare la questione se la citata giurisprudenza possa estendersi anche a tale problema, con la conseguenza che anche per quanto riguarda la formulazione della clausola attributiva di competenza si dovrebbero esigere «chiarezza e precisione».
30. Considerando il testo dell'art. 17, non emergono requisiti in ordine alla formulazione della clausola attributiva di competenza. Anche lo scopo di tutela dell'art. 17 non impone che dal testo stesso della clausola attributiva di competenza debba già risultare il giudice competente. La tutela consiste - come ha anche statuito la Corte nella sentenza MSG - nel proteggere il contraente più debole, evitando che clausole attributive di competenza, inserite nel contratto da una sola delle parti, passino inosservate. Se però una siffatta clausola fosse effettivamente convenuta tra le parti, un'esigenza di protezione della parte più debole potrebbe comunque riguardare il fatto che la clausola non è formulata in maniera sufficientemente chiara, cosicché la parte più debole non potrebbe lo stesso richiamarvisi. Ciononostante, una formulazione chiara non richiede che si possa desumere il giudice competente già dal testo. Anche una formulazione che può essere precisata sulla base di criteri oggettivi è sufficientemente inequivoca. Al riguardo spetta al giudice nazionale determinare, tenuto conto di tali criteri, quale foro debba essere competente.
31. Criteri oggettivi consentono che anche terzi, e soprattutto il giudice nazionale adito, possano accertare in inequivoca quale foro sia competente. Di conseguenza, non può essere sufficiente che solo le parti possano designare il giudice competente sulla base di particolari circostanze del caso. La clausola deve essere formulata in modo tale che il giudice nazionale che è stato adito e la cui competenza venga eventualmente contestata possa accertare in maniera inequivoca la propria competenza. Possono quindi senz'altro risultare necessarie ulteriori verifiche. In tal senso, nella sentenza Castelletti, con riferimento alla sentenza MSG, la Corte ha indicato che spetta al giudice nazionale verificare l'esistenza di un uso nel settore del commercio internazionale . In tale contesto è anche possibile che il giudice nazionale si basi su informazioni supplementari fornite dalla parte che si appella alla clausola attributiva di competenza. Ad esempio, nel caso di specie l'indicazione del luogo in cui si trova la sede principale della ricorrente potrebbe costituire un dato utile.
32. In tal senso la Corte ha più volte dichiarato, in casi in cui la clausola attributiva di competenza prevedeva unicamente la competenza del giudice del luogo in cui aveva sede una società, che la clausola in ogni caso non può essere considerata nulla perché la determinazione del foro competente sulla base della sede (domicilio) non è sufficientemente precisa . Come ha giustamente sostenuto la Commissione, una siffatta clausola non può essere dichiarata nulla per mancanza dell'indirizzo completo. Il giudice può facilmente accertare la situazione, in modo da determinare in maniera chiara il foro competente sulla base di tali indicazioni oggettive.
33. Di conseguenza, occorre rilevare che una clausola attributiva di competenza è valida se il giudice nazionale può accertare inequivocabilmente la propria competenza, sulla base di criteri oggettivi contenuti nella clausola stessa, eventualmente tenendo conto di ulteriori informazioni fornite dalle parti. Nel caso tale verifica non consenta di pervenire a conclusioni evidenti, la clausola attributiva di competenza va considerata invalida. Lo stesso dicasi per quanto riguarda elementi soggettivi. La clausola citata come esempio dai convenuti, secondo cui il giudice competente dovrebbe essere «quello che meglio conosce il diritto marittimo», sarebbe basata su criteri soggettivi imprecisi e quindi invalida.
34. La clausola attributiva di competenza controversa nel caso di specie si fonda sull'espressione «principal place of business» - come riporta la versione originale inglese - e quindi sulla principale sede di attività dell'impresa. Il giudice nazionale dovrebbe poter determinare in maniera inequivoca tale sede, eventualmente sulla base della documentazione fornita dalla ricorrente.
35. Infine, un'imprecisione della clausola attributiva di competenza potrebbe tuttavia emergere dal fatto che la persona del vettore non risulta in maniera chiara, in quanto sia la ricorrente che la Sevryba possono essere considerate come vettori effettivi. Ciò non significa però ancora che entrambe siano anche vettori ai sensi della polizza di carico. Come risulta dai dati forniti dal giudice a quo, le polizze di carico sono state rilasciate dalla ricorrente e vi era impressa la dicitura Coreck GmbH Hamburg. Ciò induce a considerare che dalla polizza di carico emerga che la ricorrente era una delle parti originarie dell'accordo e che quindi essa va considerata come il vettore nell'ambito delle polizze di carico controverse. Diverso sarebbe se le polizze di carico recassero impressa anche la denominazione Sevryba; in questa circostanza la clausola sarebbe effettivamente imprecisa. Tuttavia, spetta al giudice nazionale verificare se dalla polizza di carico emerga in maniera chiara chi deve essere considerato come vettore - e questo è il punto essenziale - nel quadro della polizza di carico. Se non è possibile accertare tale situazione ovvero se vi sono più vettori nel quadro della polizza di carico, la clausola deve essere considerata invalida.
2. Sulla seconda questione
Argomenti delle parti
36. La ricorrente osserva che l'art. 17 presuppone che una delle parti nell'ambito della clausola attributiva di competenza abbia la sede ovvero il domicilio in uno Stato contraente e che sia stata convenuta la competenza del giudice di uno Stato contraente. Per soddisfare la prima condizione non sarebbe necessario che si tratti della sede principale.
37. Del resto, dall'accertamento dei fatti del giudice a quo, che vincola la Corte e non può più essere contestato, emergerebbe che la principale sede di attività della ricorrente è Amburgo e che, in quanto vettore, essa era una parte nell'ambito della clausola attributiva di competenza.
38. I convenuti presumono che nel caso di specie l'art. 17 non possa essere applicato in quanto non è provata l'esistenza di una condizione per la sua applicazione, vale a dire la sede di una parte in uno Stato contraente.
39. Il governo olandese fa valere che nell'ambito dell'art. 17 sarebbe determinante la relazione tra caricatore (speditore) e vettore. In caso di proroga di competenza in un contratto, quando il caricatore e uno dei possibili vettori non sono stabiliti in uno Stato contraente, si dovrebbe verificare se nel momento in cui il giudice viene adito almeno un contraente abbia la sua sede in uno Stato contraente.
40. Secondo il governo olandese, nel caso in cui il vettore sia stabilito in uno Stato contraente, ma non sia dimostrato che egli vi abbia anche la sede principale, la clausola attributiva di competenza soddisferebbe solo la condizione del domicilio delle parti. Se si attribuisce la competenza al giudice del paese in cui il vettore ha la sede principale, in caso sorgesse il dubbio che tale sede si trovi in uno Stato contraente, non si soddisferebbe tuttavia l'ulteriore condizione secondo cui il giudice cui viene attribuita la competenza deve trovarsi in uno Stato contraente.
41. La Commissione sostiene che con la seconda questione il giudice a quo intende sapere se l'art. 17 sia applicabile solo quando almeno una delle parti ha la sua sede principale all'interno della Comunità o se sia sufficiente che una delle parti abbia una sede in uno Stato contraente. La Commissione ritiene che nulla possa giustificare la limitazione dell'applicabilità dell'art. 17 ai casi in cui una parte ha la sua sede principale all'interno della Comunità. Si tratterebbe meramente di stabilire se l'art. 17 possa essere applicato.
42. Dall'art. 17, secondo comma, emergerebbe inoltre che la questione se una delle parti abbia sede in uno Stato contraente non ha molta rilevanza. Ai sensi dell'art. 17, secondo comma, anche le parti provenienti da Stati non contraenti potrebbero concludere una clausola attributiva di competenza a favore del foro di uno Stato contraente .
Presa di posizione
43. La seconda questione riguarda i requisiti posti all'art. 17, primo comma, prima frase, che devono essere soddisfatti per poter applicare detto articolo. Anche se qui il giudice a quo menziona di nuovo il rapporto con il terzo portatore della polizza di carico, occorre esaminare tale rapporto solo nel quadro della soluzione della terza questione. Tuttavia, si può già affermare che una clausola attributiva di competenza può essere fatta valere nei confronti di un terzo portatore della polizza di carico solo se essa è valida. Secondo la giurisprudenza della Corte a tal fine è determinante il rapporto tra le parti originarie e non quello nei confronti del terzo portatore. Al riguardo l'art. 17, primo comma, prima frase, presuppone che almeno una di tali parti originarie che hanno stipulato la clausola attributiva di competenza abbia il suo domicilio in uno Stato contraente, cui è assimilata ai sensi dell'art. 53 la sede delle società e delle persone giuridiche. Spetta al giudice nazionale accertare (ai sensi dell'art. 53) dove si trovi la sede di una società.
44. La questione se l'impresa abbia sede in uno Stato contraente è determinante per la validità (astratta) di una clausola attributiva di competenza, ma occorre distinguerla dalla questione della sede principale dell'impresa. Quest'ultima è rilevante per la precisa determinazione del giudice competente nell'ambito della clausola attributiva di competenza del caso di specie. Il fatto che il foro competente debba essere quello della sede principale non significa che per l'applicabilità dell'art. 17 sia altrettanto determinante solo la sede principale. Non c'è motivo perché si debba limitare in tal senso l'art. 17 e la sua applicabilità, né tale limitazione può emergere dal testo degli artt. 17 ovvero 53 della Convenzione di Bruxelles. Occorre inoltre considerare che ai sensi dell'art. 17, secondo comma - al riguardo v. nota 18 - persino parti entrambe non domiciliate nel territorio di uno Stato contraente possono stipulare una siffatta clausola attributiva di competenza. Dall'art. 17, secondo comma, emerge quindi che la possibilità di stipulare clausole attributive di competenza non deve essere utilizzata restrittivamente. Se persino imprese che non hanno alcuna sede in uno Stato contraente possono concludere una clausola di tale tipo, non si vede perché ciò non dovrebbe applicarsi quando una delle parti ha una sede - eventualmente non la sede principale - in uno Stato contraente.
45. Se, esaminando la prima questione, il giudice a quo perviene alla conclusione che la ricorrente va considerata come il vettore ai sensi della polizza di carico e che la clausola attributiva di competenza è quindi formulata in maniera sufficientemente precisa, occorre determinare se la ricorrente abbia una sede in uno Stato contraente. La validità della clausola attributiva di competenza non può infatti venir meno per il motivo che eventualmente il vettore non ha la sede principale in uno Stato contraente. Affinché la clausola attributiva di competenza sia valida ai sensi dell'art. 17, primo comma - indipendentemente dalla questione della sufficiente precisione della clausola nel quadro della prima questione - è sufficiente che una delle parti originarie che hanno stipulato la clausola, e non l'altra (Sevryba), abbia una sede in uno Stato contraente. Qualora la Sevryba non fosse una parte originaria, la sua sede non sarebbe in ogni caso rilevante per risolvere la questione della validità ai sensi dell'art. 17, primo comma. Dalle informazioni fornite dal giudice a quo emerge unicamente che la Sevryba ha sede in Russia. Non si è accennato ad altre sedi, né tanto meno è chiaro se ed eventualmente come la Sevryba abbia partecipato alla stipulazione originaria della clausola e quindi possa esservi vincolata.
46. Le premesse per localizzare la sede principale discendono dalla soluzione della prima questione. Se da tale analisi dovesse emergere che in uno Stato contraente è situata una sede ovvero uno stabilimento, ma non la sede principale dell'impresa, la prima condizione di cui all'art. 17, primo comma - domicilio di una delle parti in uno Stato contraente - sarebbe soddisfatta. Per contro, la seconda condizione - la designazione del giudice in uno Stato contraente - non sarebbe soddisfatta. Tuttavia, come emerge dalla soluzione proposta alla prima questione, dovrebbe essere possibile accertare l'esistenza della sede principale della ricorrente in uno Stato contraente sulla base di criteri oggettivi.
3. Sulla terza questione
Argomenti delle parti
47. La ricorrente ritiene che occorra risolvere la questione sub 3.a nel senso che la clausola attributiva di competenza sarebbe valida anche nei confronti di qualsiasi terzo portatore della polizza di carico e non solo nel caso in cui egli sia subentrato in tutti i diritti e negli obblighi del caricatore.
48. Per quanto riguarda la questione sub 3.b la ricorrente adduce che le circostanze della fattispecie potrebbero essere rilevanti per gli obblighi del terzo portatore derivanti dalla clausola attributiva di competenza. In tale contesto la ricorrente sottolinea nuovamente gli assidui rapporti commerciali di lunga durata esistenti con la convenuta, che potrebbe quindi avere molti meno dubbi riguardo alle polizze di carico rispetto a qualunque altro terzo portatore. Un terzo portatore che abbia accettato, essendo a piena conoscenza delle circostanze complessive, una siffatta clausola inserita in una polizza di carico non potrebbe richiamarsi all'art. 17 e all'invalidità della clausola attributiva di competenza, perché lo scopo di tutela di cui all'art. 17 non è solo inteso ad evitare clausole attributive di competenza indesiderate, ma anche a promuovere l'osservanza delle clausole accettate.
49. I convenuti ritengono che una clausola attributiva di competenza inserita in una polizza di carico sia opponibile ad un terzo portatore solo se quest'ultimo, acquistando la polizza di carico, è subentrato, in base al diritto nazionale, nei diritti e negli obblighi del caricatore. Anche i convenuti si richiamano in tale contesto alla sentenza Tilly Russ, secondo cui l'art. 17 della Convenzione è soddisfatto, allorché la clausola attributiva di competenza sia stata riconosciuta valida tra il caricatore ed il vettore e, in base al diritto nazionale vigente, il terzo portatore, acquistando la polizza di carico, sia subentrato nei diritti e negli obblighi del caricatore . Affinché la clausola attributiva di competenza sia opponibile ad un terzo portatore, dovrebbero essere soddisfatti entrambi i requisiti.
50. Nell'ambito della soluzione della questione sub 3.b i convenuti osservano che le circostanze del caso specifico, come nella fattispecie le particolari conoscenze del terzo portatore o il suo rapporto commerciale di lunga durata con il vettore, non potrebbero essere rilevanti a tale fine. Se, sulla base di una clausola attributiva di competenza, non fosse possibile determinare il giudice competente, non si potrebbero considerare le particolari circostanze del caso né ci si potrebbe aspettare in alcun caso che il terzo portatore si informi di tali circostanze.
51. Il governo olandese propone di risolvere la terza questione, richiamandosi alla sentenza Tilly Russ, nel senso che il diritto nazionale applicabile alla clausola attributiva di competenza stabilisce se e in quale misura il terzo portatore, acquistando la polizza di carico, subentri nei diritti e negli obblighi del caricatore. Il diritto nazionale definirebbe anche se le particolari circostanze del caso influiscano sulla misura in cui il terzo portatore subentra nei diritti e negli obblighi derivanti dalla polizza.
52. Richiamandosi alle osservazioni presentate in merito alla seconda questione, il governo italiano rileva che il terzo portatore è vincolato alla clausola solo se subentra nel rapporto giuridico e si assume tutti i relativi diritti ed obblighi. Se ciò non fosse, la clausola originaria non gli potrebbe essere automaticamente opposta, bensì solo sulla base di un accordo specifico e chiaro che egli ha accettato.
53. Il Regno Unito sostiene che la questione se il consegnatario subentri nei diritti e negli obblighi del caricatore è subordinata al diritto nazionale applicabile. La questione se un terzo portatore che non subentra nei diritti e negli obblighi sia vincolato alla clausola attributiva di competenza deve essere anch'essa risolta applicando il diritto nazionale. Al riguardo il Regno Unito aggiunge che, nel caso in cui il terzo portatore non subentri nei diritti e negli obblighi, è difficile immaginare di quali diritti possa avvalersi tale terzo portatore sulla base della polizza di carico.
54. Anche la Commissione si richiama alla sentenza Tilly Russ, da cui ritiene che emerga la soluzione della questione. Poiché il terzo portatore subentra nei diritti e negli obblighi di un contraente originario, gli sarebbe opponibile anche la clausola attributiva di competenza. Le circostanze menzionate nell'ambito della questione sub 3.b sarebbero irrilevanti per risolvere la terza questione. La questione non sarebbe se il terzo portatore abbia dato il proprio consenso alla clausola attributiva di competenza o se tale consenso possa essere presunto. Tale terzo portatore sarebbe vincolato alla clausola in quanto avente causa.
Presa di posizione
55. Nel caso di specie le parti si richiamano giustamente alla sentenza Tilly Russ, in cui la Corte ha statuito in merito alla questione del vincolo di un terzo portatore della polizza di carico alla clausola attributiva di competenza. Da tale sentenza risulta che: «[q]ualora la clausola attributiva di competenza inserita in una polizza di carico sia valida ai sensi dell'art. 17 della Convenzione nel rapporto tra il caricatore ed il vettore e il terzo portatore, acquistando la polizza di carico, sia subentrato al caricatore nei suoi diritti ed obblighi in forza del vigente diritto nazionale, non si può consentire al terzo portatore di sottrarsi all'obbligo derivante, in materia di foro, dalla polizza di carico perché non ha dato il proprio consenso a quest'ultima (...).
In effetti, nell'ipotesi sopra prospettata l'acquisto della polizza di carico non può attribuire al terzo portatore più diritti di quanti ne aveva il caricatore. Il terzo portatore diventa così titolare ad un tempo di tutti i diritti e di tutti gli obblighi derivanti dalla polizza di carico, compresi quelli relativi alla proroga di competenza» .
56. Di conseguenza, l'art. 17 della Convenzione è rispettato «allorché questa clausola [attributiva di competenza] sia stata riconosciuta valida tra il caricatore ed il vettore e, in base al diritto nazionale vigente, il terzo portatore, acquistando la polizza di carico, sia subentrato nei diritti e negli obblighi del caricatore» .
57. Affinché sia valida in relazione ad un terzo portatore della polizza di carico, la clausola attributiva di competenza deve essere anzitutto valida tra le parti originarie. Se tale requisito è soddisfatto e il terzo portatore subentra nei diritti e negli obblighi del caricatore, la proroga di competenza può essere opposta al terzo portatore. Ciò vale indipendentemente dalle particolari circostanze del caso ovvero dalla conoscenza del terzo portatore riguardo alla clausola attributiva di competenza. Come ha giustamente sostenuto la Commissione, non si tratta di verificare se il terzo portatore abbia dato il consenso alla clausola attributiva di competenza ovvero se tale consenso possa essere presunto. Particolari circostanze potrebbero essere rilevanti, al massimo, nell'ambito della verifica della successione nei rapporti giuridici in base al diritto nazionale. Tuttavia, qualora si provi che il terzo portatore è subentrato, in base al diritto nazionale vigente, in tutti i diritti e in tutti gli obblighi, le particolari circostanze della fattispecie sono irrilevanti.
58. Occorre esaminare nell'ambito dei rapporti tra le parti originarie se tali circostanze possano di per sé inficiare la validità della clausola attributiva di competenza. In tale contesto il terzo portatore e il suo particolare rapporto con una delle parti originarie sono irrilevanti. In tal senso, la Corte ha nuovamente confermato anche nella sentenza nella causa Castelletti i requisiti enunciati nella sentenza Tilly Russ per la validità della clausola attributiva di competenza nei confronti del terzo portatore e ha statuito in merito alla questione volta a stabilire quale parte debba essere a conoscenza dell'uso commerciale: «[p]oiché la validità della clausola alla luce dell'art. 17 dev'essere accertata nei rapporti tra le parti originarie, ne consegue che la conoscenza dell'uso deve essere valutata in capo alle parti» . Di conseguenza, l'argomento secondo cui la clausola attributiva di competenza non sarebbe formulata in maniera sufficientemente precisa e non sarebbe quindi valida nei confronti del terzo portatore non è rilevante nell'ambito della terza questione, ma va invece esaminato in relazione alle parti originarie. Al riguardo occorre rimandare alla soluzione della prima e della seconda questione.
59. Di conseguenza, occorre rilevare che un terzo portatore di una polizza di carico è vincolato alla clausola attributiva di competenza in essa inserita se tale clausola è valida tra il caricatore ed il vettore - vale a dire tra le parti originarie - e il terzo portatore, acquistando la polizza di carico, è subentrato, in base al diritto nazionale vigente, nei diritti e negli obblighi del caricatore.
60. Tuttavia, tale terzo portatore non è vincolato alla clausola attributiva di competenza se non è subentrato nei diritti e negli obblighi del caricatore. Non c'è motivo perché l'obbligo di rispettare la clausola attributiva di competenza conclusa dalle parti originarie debba interessare anche chi non subentra nei diritti e negli obblighi di una delle parti originarie. Per motivi di certezza del diritto si deve applicare restrittivamente il vincolo di terzi, vale a dire persone che non hanno concluso la clausola attributiva di competenza. Ciò s'impone anche perché con tale clausola si stabilisce un'eccezione ai principi generali in materia di competenza.
61. Nelle conclusioni nella causa Tilly Russ l'avvocato generale Slynn ha così affermato:
«Qualora, in base al diritto nazionale vigente, il portatore non entri nei panni del caricatore originario, è necessario un nuovo accordo fra il portatore ed il vettore, scritto o confermato per iscritto, in ordine alla clausola attributiva di competenza. Non mi sembra che la semplice presentazione della polizza al vettore, da parte del portatore, che ha già acquistato le merci, costituirebbe tale accordo o conferma di un accordo ai sensi dell'art. 17» .
62. Nella sentenza Tilly Russ la Corte non è esplicitamente entrata nel merito di tale questione. Al punto 23 della sentenza si richiamava alla causa Gerling, in cui si esaminava tuttavia la questione relativa alla possibilità, per un terzo beneficiario di una clausola a favore di terzi nell'ambito di un contratto di assicurazione, di invocare la clausola attributiva di competenza contenuta nel contratto. Invece, nel caso di specie il terzo - situazione diametralmente opposta - non considera valida la clausola.
63. Tuttavia, nella sentenza Tilly Russ la Corte ha statuito che non si può consentire al terzo portatore - che sia subentrato al caricatore nei suoi diritti ed obblighi - di sottrarsi all'obbligo derivante, in materia di foro, dalla polizza di carico perché non ha dato il proprio consenso a quest'ultima. In effetti, nell'ipotesi sopra prospettata l'acquisto della polizza di carico non può attribuire al terzo portatore più diritti di quanti ne aveva il caricatore . Da quanto precede risulta che un terzo portatore che non è subentrato in tutti i diritti e in tutti gli obblighi non è automaticamente vincolato alla clausola attributiva di competenza.
64. Neppure i rapporti commerciali di lunga durata tra la Coreck e la Handelsveem addotti nel caso di specie sono rilevanti. Come citato in precedenza, nella causa Castelletti la Corte ha statuito che, poiché la validità della clausola alla luce dell'art. 17 dev'essere accertata nei rapporti tra le parti originarie, ne consegue che la conoscenza dell'uso deve essere valutata in capo alle parti . Desumere dai rapporti commerciali di lunga durata tra il terzo portatore della polizza di carico ed un contraente un tacito consenso in ordine alla clausola attributiva di competenza inserita nella polizza di carico costituirebbe un'interpretazione troppo ampia. In caso contrario si equiparerebbero elementi soggettivi a criteri oggettivi.
4. Sulla quarta questione
Argomenti delle parti
65. Qualora la questione sub 3.a debba essere valutata in base al diritto nazionale, la ricorrente ritiene che la questione se il terzo portatore di una polizza di carico sia subentrato nei diritti e negli obblighi del caricatore vada risolta in base al diritto del paese in cui si trova il porto di scarico.
66. I convenuti ritengono che non sia compito della Corte risolvere la quarta questione. Spetterebbe al giudice investito del caso, sulla base delle norme del diritto internazionale privato da esso applicabili, risolvere la questione del diritto nazionale in base al quale valutare se il terzo portatore della polizza di carico sia subentrato nei diritti e negli obblighi del caricatore. Sebbene la soluzione di tale questione possa ripercuotersi sull'applicabilità dell'art. 17 della Convenzione di Bruxelles, non si tratterebbe di una questione vertente sull'interpretazione della Convenzione.
67. Per quanto riguarda la seconda sottoquestione, i convenuti deducono che, conformemente a quanto stabilito nella sentenza Tilly Russ, la questione della successione nei rapporti giuridici deve essere risolta in base al diritto nazionale vigente. Qualora tale diritto non offrisse una soluzione alla questione, sarebbe impossibile determinare se il terzo portatore sia subentrato nei diritti. Di conseguenza, non si potrebbe stabilire se egli sia vincolato o meno alla clausola attributiva di competenza ai sensi dell'art. 17. Sulla base della sentenza Tilly Russ anche il terzo portatore della polizza di carico sarebbe eccezionalmente vincolato - a determinate condizioni - alla clausola attributiva di competenza. Se però non fosse chiara l'esistenza di un'eccezione in tal senso, si dovrebbe applicare la norma generale e non si potrebbe concedere alcuna eccezione. Tale risultato è compatibile anche con la riflessione secondo cui il rischio dell'insufficiente chiarezza riguardo al foro competente in base alla clausola attributiva di competenza deve essere sopportato dal responsabile dell'emissione della polizza di carico.
68. Il governo olandese, alla luce della soluzione da esso proposta per la terza questione, ritiene che non occorra più risolvere il quarto quesito.
69. Secondo il governo italiano spetta al giudice nazionale investito della controversia accertare, sulla base delle norme del diritto internazionale privato che egli deve applicare nell'ambito del proprio ordinamento giuridico, in che misura il terzo portatore sia subentrato nei diritti e negli obblighi del caricatore.
70. Il Regno Unito sostiene che il diritto nazionale da applicare nel caso di specie è il «diritto della polizza di carico». Spetterebbe al giudice nazionale statuire in merito a tale questione conformemente alle condizioni della polizza di carico e - nel caso tale polizza non contenga alcun elemento utile - conformemente alla Convenzione di Roma del 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali . Tale questione non potrebbe essere risolta sulla base della Convenzione di Bruxelles.
71. Per quanto riguarda la seconda sottoquestione il Regno Unito ritiene che non spetti alla Corte colmare le lacune del diritto sostanziale degli Stati contraenti, tanto più che la questione possiede un carattere ipotetico.
72. La Commissione ritiene che tale questione superi i confini dell'interpretazione della Convenzione di Bruxelles. Essa non riguarderebbe né direttamente né indirettamente la determinazione della competenza giurisdizionale. Le risposte alle prime tre questioni consentirebbero al giudice nazionale di accertare la validità della clausola attributiva di competenza. In caso affermativo, tale clausola si applicherebbe tra i contraenti e i loro successori. La determinazione delle parti e dei loro eventuali successori non è connessa in alcun modo all'interpretazione dell'art. 17 della Convenzione di Bruxelles.
Presa di posizione
73. Come emerge dalla sentenza Tilly Russ, la questione della successione del terzo portatore, con l'acquisto della polizza di carico, nei diritti e negli obblighi del caricatore, è disciplinata dal diritto nazionale applicabile. Di conseguenza, non spetta alla Corte bensì al giudice nazionale statuire in merito a tale questione. Lo stesso dicasi per la questione relativa a quale sia il diritto nazionale applicabile in questo caso.
74. La questione relativa a quale norma si debba applicare qualora nel relativo diritto nazionale né la legge né la giurisprudenza diano una soluzione alla questione se il terzo portatore subentri nei diritti e negli obblighi ha carattere puramente ipotetico. Inoltre, essa si riferisce ad una situazione in cui si configura una lacuna giuridica nel diritto nazionale. Non spetta quindi alla Corte - in quanto tale circostanza non è direttamente connessa all'interpretazione della Convenzione di Bruxelles - stabilire come tale lacuna possa ovvero debba essere colmata.
VI - Sulle spese
75. Le spese sostenute dai governi olandese e italiano e dal governo del Regno Unito, nonché dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
VII - Conclusione
76. Alla luce delle suesposte considerazioni, propongo alla Corte di risolvere le questioni pregiudiziali nel modo seguente:
«1) L'art. 17, primo comma, della Convenzione di Bruxelles va interpretato nel senso che la validità di una clausola attributiva di competenza non è subordinata al fatto che sia possibile desumere semplicemente sulla base della sua formulazione quale sia il giudice competente. E' invece sufficiente che il foro competente possa essere determinato sulla base di criteri oggettivi contenuti nella clausola attributiva di competenza, non solo dalle parti stesse, ma anche da terzi, ed in particolare dal giudice adito.
2) I requisiti enunciati dall'art. 17 della Convenzione di Bruxelles sono soddisfatti se almeno una delle parti originarie che hanno convenuto la clausola attributiva di competenza è stabilita in uno Stato membro. In proposito, spetta al giudice nazionale stabilire chi siano i contraenti originari e dove si trovi la loro sede. Al riguardo non occorre che la sede principale dell'impresa si trovi in uno Stato contraente.
Se però è stato designato come foro competente il giudice del luogo della sede principale, che non si trovi in uno Stato contraente, non è soddisfatto il secondo requisito di cui all'art. 17 della Convenzione di Bruxelles, secondo cui spetta al giudice di uno Stato contraente conoscere delle controversie.
3) Il terzo portatore di una polizza di carico è vincolato alla clausola attributiva di competenza in essa inserita se tale clausola è valida ed egli è subentrato, in base al diritto nazionale vigente, nei diritti e negli obblighi del caricatore.
Se tale terzo portatore non è subentrato nei diritti e negli obblighi del caricatore, non gli può essere opposta la clausola attributiva di competenza, a meno che egli non abbia dato il consenso a tale clausola. Particolari conoscenze ovvero rapporti commerciali di lunga durata con il vettore non sono sufficienti per presumere un (tacito) consenso.
4. Spetta al giudice nazionale decidere in base a quale diritto nazionale si debba stabilire se il terzo portatore della polizza di carico sia subentrato nei diritti e negli obblighi del caricatore. Allo stesso modo tale giudice nazionale deve stabilire quale sia la legge applicabile, qualora dal diritto nazionale non risulti se il terzo portatore subentri nei diritti e negli obblighi del caricatore».
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