Conclusioni dell avvocato generale
1. Il presente ricorso s'inserisce nell'ambito del contenzioso generato in seno al pubblico impiego comunitario in seguito alla sentenza del Tribunale di primo grado 5 ottobre 1995, Alexopoulou/Commissione .
Il signor Gevart (altrimenti chiamato il «ricorrente»), dipendente della Commissione, chiede alla Corte di annullare l'ordinanza del Tribunale 19 agosto 1998 nella parte in cui ha dichiarato irricevibile il ricorso che egli aveva proposto contro la decisione della Commissione che rigettava la sua domanda di riesame dell'inquadramento nel grado.
I - Il contesto di fatto e di diritto
2. L'art. 31 dello Statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo: lo «Statuto») disciplina l'inquadramento dei funzionari al momento della loro assunzione.
Il n. 1 di questa norma prevede che i funzionari scelti dalle istituzioni siano nominati nel grado iniziale della loro categoria o del loro quadro. Il n. 2 permette all'Autorità che esercita il potere di nomina (in prosieguo: l'«APN») di derogare a questa disposizione nel limite di una certa disponibilità di posti da occupare.
3. Gli artt. 90 e 91 dello Statuto riguardano le modalità di ricorso aperte ai funzionari.
L'art. 90, n. 1, dispone che «qualsiasi persona cui si applica lo (...) Statuto può presentare all'(APN) una domanda che l'inviti a prendere una decisione nei suoi confronti».
L'art. 90, n. 2, enuncia che «qualsiasi persona cui si applica lo (...) Statuto può presentare all'(APN) un reclamo avverso un atto che le arrechi pregiudizio, sia che l'autorità abbia preso una decisione, sia che essa non abbia preso una misura imposta dallo Statuto. Il reclamo deve essere presentato entro un termine di tre mesi».
Infine, l'art 91, n. 2, prevede che «un ricorso (davanti al Tribunale di primo grado) (...) è ricevibile soltanto se l'(APN) ha ricevuto un reclamo ai sensi dell'art. 90, n. 2, nel termine ivi previsto (...)».
4. Il 1° settembre 1983, la Commissione ha adottato una decisione relativa ai criteri applicabili alla nomina nel grado e all'inquadramento nello scatto al momento dell'assunzione (in prosieguo la «decisione del 1° settembre 1983»). Secondo l'art. 2, primo comma, di questa decisione:
«L'(APN) nomina il dipendente in prova nel grado iniziale della carriera per la quale viene assunto».
5. Nel 1995, il Tribunale fu investito di un ricorso introdotto da una dipendente della Commissione che era stata inquadrata nel grado iniziale della sua categoria in applicazione della decisione sopra menzionata. La signora Alexopoulou, ritenendo di possedere qualifiche eccezionali, aveva sollecitato l'annullamento della decisione della Commissione che rifiutava di nominarla a un grado superiore al grado iniziale.
Nella sentenza Alexopoulou, il Tribunale ha ricordato che la decisione di inquadramento nel grado, fondata sull'art. 31, n. 2, dello Statuto, rientrava in un «ampio potere discrezionale» dell'amministrazione . Tuttavia, ha dichiarato che l'APN doveva, se sussistevano circostanze particolari, quali le eccezionali caratteristiche di un candidato, procedere ad una valutazione minuziosa dell'eventuale applicazione di detta disposizione .
Il Tribunale ha precisato che: «un siffatto obbligo sussiste in particolare allorchè le esigenze specifiche del servizio richiedono l'assunzione di una persona particolarmente qualificata e giustificano dunque il ricorso all'art. 31, n. 2 dello Statuto o allorchè la persona assunta presenta qualifiche eccezionali e chiede di fruire di dette disposizioni» .
Il Tribunale ha ugualmente respinto l'argomento della Commissione secondo il quale, adottando la decisione del 1° settembre 1983, essa avrebbe rinunciato alla discrezionalità che le conferisce l'art. 31, n. 2, dello Statuto. Ha dichiarato che questa decisione era incompatibile con lo Statuto nella parte in cui non permetteva all'APN di nominare un dipendente in un grado superiore a quello iniziale .
Di conseguenza, il Tribunale ha dichiarato che la decisione di nomina della signora Alexopoulou era affetta da un errore di diritto. Infatti, la Commissione aveva rifiutato di inquadrare la ricorrente in un grado superiore per il solo motivo che la decisione del 1° settembre 1983 escludeva una possibilità in tal senso, senza procedere a una valutazione minuziosa delle caratteristiche della signora Alexopoulou, in applicazione dell'art. 31, n. 2, dello Statuto.
6. Al fine di conformarsi alla sentenza Alexopoulou, la Commissione ha modificato la decisione del 1° settembre 1983 con una seconda decisione, adottata il 7 febbraio 1996 (in prosieguo: la «decisione del 7 febbraio 1996») e pubblicata nelle Informazioni amministrative del 27 marzo 1996. L'art. 2 della sua prima decisione dispone legge ormai quanto segue:
«L'(APN) nomina il dipendente in prova nel grado iniziale della carriera per la quale viene assunto.
In deroga a questo principio, l'APN può decidere di nominare il dipendente in prova al grado superiore della carriera, nel caso in cui esigenze specifiche del servizio richiedano l'assunzione di una persona particolarmente qualificata o quando la persona assunta possegga qualifiche eccezionali.
La presente decisione ha effetto a partire dal 5 ottobre 1995 (data della sentenza del Tribunale)».
7. La sentenza Alexopoulou è stata recepita da numerosi dipendenti della Commissione come un cambiamento sostanziale di orientamento della giurisprudenza. Nei mesi che hanno seguito la sua pronuncia, circa 950 dipendenti hanno presentato una domanda che mirava a ottenere un riesame del loro inquadramento nel grado, sulla base dell'art. 31, n. 2, dello Statuto. Più di 80 ricorsi sono poi stati depositati al Tribunale di primo grado .
Nell'ambito di questi fascicoli, il Tribunale ha essenzialmente distinto due categorie di ricorsi :
a) i ricorsi proposti dai dipendenti che avevano presentato una domanda di reinquadramento dopo più di tre mesi dalla decisione di inquadramento definitivo nel grado (prima categoria), e
b) i ricorsi proposti dai dipendenti che avevano contestato la decisione di inquadramento nel grado nel termine di tre mesi previsto dall'art. 90, n. 2, dello Statuto (seconda categoria).
Con riferimento alla prima categoria di ricorsi, il Tribunale ha dichiarato, in una serie di ordinanze , che i ricorrenti erano decaduti dal diritto di impugnare la decisione relativa al loro inquadramento nel grado. Esso ha constatato che i ricorrenti non avevano fornito la prova dell'esistenza di fatti nuovi e sostanziali idonei a riaprire i termini di reclamo e di ricorso fissati dagli artt. 90 e 91 dello Statuto.
Per quanto riguarda la seconda categoria di cause, il Tribunale ha, in un'altra serie di decisioni , respinto alcuni ricorsi in quanto infondati. In sostanza, ha ritenuto che i ricorrenti non avessero dedotto alcun elemento che permettesse di concludere nel senso che, respingendo le loro domande di riesame dell'inquadramento nel grado, l'APN aveva commesso un errore manifesto nell'esercizio del potere discrezionale conferitole dall'art. 31, n. 2, dello Statuto.
8. Il ricorso proposto dal signor Gevaert dinanzi al Tribunale di primo grado rientrava nella prima categoria di cause.
II - Fatti e procedimento
9. Dall'ordinanza impugnata risulta che il ricorrente è stato nominato, il 18 gennaio 1995 dipendente in prova della Commissione con un inquadramento nel grado B 5. E' stato nominato in ruolo il 1° giugno 1995.
10. Il 24 giugno 1996, poco dopo cioè la pubblicazione della decisione 7 febbraio 1996, il ricorrente ha proposto, a norma dell'art. 90, n. 1, dello Statuto, una domanda di revisione del suo inquadramento nel grado.
11. Il 26 agosto 1996 la Commissione ha respinto tale domanda in quanto presentata più di tre mesi dopo la decisione di inquadramento iniziale, presa nei confronti del ricorrente.
12. Il 25 novembre 1996 il signor Gevaert ha proposto reclamo, in forza dell'art. 90, n. 2, dello Statuto, che è stato respinto con decisione della Commissione 3 febbraio 1997.
13. Il ricorrente ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale il 23 maggio 1997. Egli chiedeva l'annullamento della decisione della Commissione 26 agosto 1996 recante rigetto della sua domanda di reinquadramento nel grado.
14. Il 14 novembre 1997 il Tribunale ha invitato le parti, così come le parti di numerose altre cause di «reinquadramento», a partecipare a una riunione informale col giudice relatore. In seguito a questa riunione, la maggior parte dei ricorrenti ha designato la causa Gevaert/Commissione come causa «pilota».
15. Per atto depositato il 26 febbraio 1998 la Commissione ha sollevato un'eccezione di irricevibilità sulla base dell'art. 114, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale.
La Commissione eccepiva l'irricevibilità del ricorso in quanto il ricorrente aveva omesso di proporre, nel termine di tre mesi previsto dall'art. 90, n. 2, dello Statuto, un reclamo contro l'atto che gli recava pregiudizio, cioè la decisione dell'APN 18 gennaio 1995 che ne sanciva l'inquadramento definitivo. Essa ha aggiunto che né la sentenza Alexopoulou né la decisione 7 febbraio 1996 costituivano un fatto nuovo e sostanziale tale da riaprire questo termine di reclamo .
III - L'ordinanza impugnata
16. Dinanzi al Tribunale, il ricorrente ha messo in evidenza che la sua domanda di reinquadramento non voleva rimettere in causa la decisione dell'APN riguardante il suo inquadramento iniziale. Al contrario, essa era volta ad ottenere un esame delle sue qualifiche in vista di una revisione del suo inquadramento attuale. La sua domanda avrebbe quindi unicamente riguardato un'eventuale applicazione dell'art. 31, n. 2, dello Statuto e, pertanto, una rivalutazione del suo inquadramento nel grado in seguito alla decisione 7 febbraio 1996.
Il ricorrente ha sostenuto che, in queste condizioni, non era necessario interrogarsi sull'esistenza di un fatto nuovo tale da riaprire il termine di reclamo riguardo al suo inquadramento iniziale . Ad ogni modo, la decisione 7 febbraio 1996 avrebbe effettivamente costituito un fatto nuovo e sostanziale di questo tipo .
Il ricorrente ha fatto ugualmente valere che la decisione 7 febbraio 1996 aveva creato una situazione nuova per tutti i dipendenti entrati in servizio tra il 1° settembre 1983 e il 5 ottobre 1995, e che erano stati inquadrati secondo i criteri dichiarati illegittimi dalla sentenza Alexopoulou. A tale titolo, egli sarebbe stato autorizzato a presentare una domanda ai sensi dell'art. 90, n. 1, dello Statuto per ottenere una revisione del suo inquadramento a partire dal 5 ottobre 1995 .
Inoltre, il ricorrente riteneva che, rifiutandosi di procedere a un riesame del suo inquadramento nel grado, la Commissione avesse disatteso il suo dovere di sollecitudine e violato il principio di parità di trattamento sancito all'art. 5, n. 3, dello Statuto .
17. Nell'ordinanza impugnata, il Tribunale ha dichiarato quanto segue:
«32 Secondo una giurisprudenza costante, i termini del reclamo e del ricorso fissati agli artt. 90 e 91 dello Statuto sono di ordine pubblico e non rientrano nella disponibilità delle parti o del giudice (...).
33 E' pacifico che il ricorrente non ha presentato, nel termine dei tre mesi di cui all'art. 90, n. 2, dello Statuto, reclamo contro la decisione dell'APN 18 gennaio 1995 relativa al suo inquadramento al momento dell'assunzione. Di conseguenza, l'inquadramento del ricorrente è divenuto definitivo a partire dalla scadenza del termine per il reclamo, cioè il 31 agosto 1995, avendo il ricorrente ricevuto la decisione dell'APN il 31 maggio 1995 (...).
34 Il Tribunale ricorda che, come già stabilito dal giudice comunitario, un dipendente non può rimettere in discussione le condizioni relative alla sua assunzione iniziale dopo che questa è divenuta definitiva (...).
35 Il Tribunale ritiene che la domanda [di reinquadramento] del ricorrente del 24 giugno 1996 sia diretta appunto a rimettere in discussione le condizioni relative alla sua assunzione iniziale, in particolare il suo inquadramento nel grado. A questo proposito, si può sottolineare che, dal tenore della suddetta domanda, si desume che il ricorrente riteneva di avere "l'esperienza e le qualifiche sufficienti per domandare un riesame del [suo] inquadramento reale (...)". Tuttavia, l'art. 31, n. 2, dello Statuto si riferisce all'inquadramento nel grado al momento dell'assunzione iniziale. Quindi, anche se si volesse, come chiede il ricorrente, interpretare la sua domanda nel senso che tendeva solo ad ottenere la revisione del suo inquadramento attuale e non di quello avvenuto al momento della sua assunzione, ciò non toglie che questa domanda, basata sull'art. 31, n. 2, dello Statuto, era diretta necessariamente a rimettere in discussione le condizioni relative alla sua assunzione iniziale.
36 Anche ammettendo che la domanda [di reinquadramento] del 24 giugno 1996 debba essere interpretata in maniera restrittiva, come proposto dal ricorrente (...) vale a dire come diretta solamente a ottenere un giudizio delle sue qualifiche in vista di una applicazione dell'art. 31, n. 2, dello Statuto, ciò non toglie che questa domanda sia atta a mettere indirettamente in discussione la decisione dell'APN del 18 gennaio 1995, la quale è divenuta definitiva.
37 Ora, risulta da una giurisprudenza costante che, sebbene, secondo l'art. 90, n. 1, dello Statuto, ogni dipendente possa presentare all'APN una domanda che l'inviti a prendere una decisione nei propri confronti, questa facoltà non permette tuttavia al dipendente di eludere i termini previsti agli artt. 90 e 91 per la presentazione del reclamo e del ricorso, mettendo indirettamente in discussione, per mezzo di una domanda, una decisione anteriore non contestata nei termini. Solo l'esistenza di un fatto nuovo e sostanziale può giustificare la presentazione di una domanda diretta al riesame di una tale decisione (...).
38 A questo punto del ragionamento, si può quindi esaminare la questione se il ricorrente abbia dimostrato l'esistenza di un fatto nuovo e sostanziale che permetta di presentare, oltre il termine di reclamo, una domanda di reinquadramento.
39 Per quanto riguarda la decisione 7 febbraio 1996 che modifica la decisione generale del 1° settembre 1983, il Tribunale ritiene che, a causa delle sua stessa natura e della sua portata giuridica, essa non costituisca un fatto nuovo. La suddetta decisione non aveva nè lo scopo, nè l'effetto di rimettere in causa decisioni amministrative divenute definitive prima della sua entrata in vigore (...).
40 Si deve rilevare, in questo contesto, che il fatto di aver dichiarato efficace la decisione 7 febbraio 1996 a partire dal 5 ottobre 1995 (data della sentenza Alexopoulou) significa che essa si applica solamente ai dipendenti assunti dopo il 5 ottobre 1995. Infatti, come è già stato ricordato (vedi supra punto 34), l'art. 31, n. 2 dello Statuto si riferisce all'inquadramento nel grado al momento dell'assunzione iniziale».
18. Il Tribunale ha altresì respinto gli argomenti del ricorrente relativi alla violazione del principio di sollecitudine e del principio di parità di trattamento .
19. Pertanto, ha dichiarato il ricorso del ricorrente irricevibile.
IV - Il ricorso contro la pronuncia del Tribunale
20. Con il presente ricorso, il signor Gevaert chiede alla Corte di annullare l'ordinanza impugnata e di decidere la causa nel merito. Chiede altresì di annullare la decisione della Commissione 26 agosto 1996 recante rigetto della sua domanda di riesame dell'inquadramento nel grado e di condannare l'istituzione convenuta alle spese di entrambi i gradi del giudizio.
21. La Commissione, da parte sua, domanda il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese del presente grado del giudizio.
22. A sostegno del suo ricorso, il ricorrente invoca tre motivi:
- errore di qualificazione giuridica della sua domanda di reinquadramento;
- errore di qualificazione giuridica della decisione 7 febbraio 1996, violazione del principio di parità di trattamento e violazione dell'art. 5, n. 3, dello Statuto;
- carenza di motivazione dell'ordinanza impugnata.
23. Esaminerò questi tre motivi nell'ordine in cui sono stati presentati.
Sul primo motivo, fondato su un errore di qualificazione giuridica della domanda di reinquadramento del ricorrente
24. Il ricorrente sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di qualificazione giuridica dei fatti dichiarando la sua domanda di reinquadramento del 24 giugno 1996 era diretta a contestare le condizioni della sua assunzione iniziale.
Ricorda che la domanda controversa non mirava a rimettere in causa il suo inquadramento iniziale. Al contrario, essa sarebbe stata diretta ad ottenere un esame delle sue qualifiche in vista di una revisione del suo inquadramento attuale con effetto a partire dal 5 ottobre 1995.
Questo errore di qualificazione giuridica avrebbe provocato conseguenze dirette in quanto ha portato il Tribunale a interrogarsi sull'esistenza di un fatto nuovo e sostanziale, atto a riaprire il termine di reclamo relativo alla decisione dell'APN di inquadramento iniziale del ricorrente. Ora, in luogo di questo esame, il Tribunale avrebbe dovuto interrogarsi sull'esistenza di un cambiamento sostanziale di circostanze che sarebbe sopravvenuto con l'adozione della suddetta decisione di inquadramento. Infatti, risulterebbe dalla giurisprudenza della Corte che un tale cambiamento di circostanze autorizzerebbe il ricorrente a depositare una domanda in forza dell'art. 90, n. 1, dello Statuto per ottenere un riesame della sua posizione amministrativa.
25. Si deve ricordare che, secondo l'art. 51 dello Statuto CE della Corte, l'impugnazione deve limitarsi ai motivi di diritto. D'altra parte l'art. 112, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura prevede che il ricorso deve specificare i motivi e gli argomenti di diritto che sostengono le conclusioni che il ricorrente chiede alla Corte di accogliere. Secondo una giurisprudenza costante, la Corte dichiara che:
«Deriva da dette disposizioni che un ricorso contro una decisione del Tribunale di primo grado deve indicare in maniera precisa gli elementi contestati della sentenza di cui si chiede l'annullamento nonché gli argomenti di diritto su cui si fonda in maniera specifica tale domanda» .
Inoltre, la Corte ha costantemente dichiarato irricevibile «(...) il ricorso [o i motivi] che si limiti[no] a ripetere o (...) a riprodurre testualmente i mezzi e gli argomenti già dedotti dinanzi al Tribunale, ivi compresi quelli basati su fatti esplicitamente rigettati da tale giudice» . La Corte osserva che «(...) un ricorso di questo tipo costituisce in realtà una domanda diretta ad ottenere un semplice riesame della domanda presentata dinanzi al Tribunale, il che, a norma dell'art. 49 dello Statuto CE della Corte di giustizia, esula [dalla] competenza [della Corte]» .
Più specificatamente la Corte respinge come manifestamente irricevibile il ricorso per mezzo del quale «Il ricorrente (...) si limita a ribadire la sua critica nei confronti degli argomenti addotti dalla Commissione dinanzi al Tribunale e considerati da quest'ultimo non pertinenti» .
26. Ora, nel caso di specie, il ricorrente si limita appunto a riproporre gli argomenti che ha dedotto dinanzi al Tribunale in risposta all'eccezione d'irricevibilità sollevata dalla Commissione.
Infatti, nelle osservazioni che ha depositato su questa eccezione d'irricevibilità, il ricorrente aveva riassunto la tesi della Commissione nel seguente modo:
«La Commissione sostiene che, con la sua domanda di reinquadramento, così come con il ricorso al quale quest'ultima ha dato luogo, il ricorrente mira a contestare il suo inquadramento iniziale adottato più di tre mesi prima. La Commissione ne deduce che questa contestazione sarebbe tardiva, in mancanza di un fatto tale da riaprire il termine statutario per il reclamo, nel frattempo scaduto» .
E, basandosi su una giurisprudenza identica a quella che egli invoca a sostegno del presente motivo, il ricorrente aveva risposto a questa tesi nei seguenti termini:
«La domanda di reinquadramento non mira a contestare la decisione di inquadramento iniziale del ricorrente. Essa ha come scopo solamente quello di sollecitare un esame delle sue qualifiche in vista di un'eventuale revisione del suo inquadramento attuale [v., in questo senso, le sentenze 6 ottobre 1982, Williams/Corte dei conti (...) punto 13, e 6 marzo 1996, causa T-93/94, Becker/Corte dei conti, Racc. PI pag. II-301, punti 6 e 10, nella quale la questione dell'irricevibilità non è stata nemmeno sollevata, né da parte della convenuta, né d'ufficio dal Tribunale].
Non occorre quindi interrogarsi sull'esistenza o meno di un fatto nuovo tale da far riaprire il termine del reclamo contro la decisione di inquadramento iniziale. Ci si deve solamente domandare se l'insorgere dei nuovi criteri di inquadramento sia tale da recare pregiudizio al ricorrente e quale sia la natura della decisione di rigetto della sua domanda (v. punto 13 della sentenza Williams, citata)» .
27. Nella parte in cui egli si limita a ripetere gli argomenti dedotti dinanzi al Tribunale, il primo motivo deve essere dichiarato manifestamente irricevibile.
Sul secondo motivo, fondato su un errore di qualificazione giuridica della decisione 7 febbraio 1996, su una violazione del principio di parità di trattamento e su una violazione dell'art. 5, n. 3, dello Statuto
28. Con il suo secondo motivo, il ricorrente sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di qualificazione giuridica dei fatti ritenenedo che la decisione 7 febbraio 1996 non costituisse un fatto nuovo e sostanziale tale da riaprire i termini per il reclamo e per il ricorso fissati agli artt. 90 e 91 dello Statuto. Inoltre, il ricorrente contesta al Tribunale di aver violato il principio di parità di trattamento e l'art. 5, n. 3, dello Statuto.
29. Si deve osservare che, nelle cinque pagine del ricorso dedicate al secondo motivo, il ricorrente si è limitato a ricopiare testualmente gli argomenti che aveva dedotto dinanzi al Tribunale .
Per le ragioni esposte al paragrafo 25 delle presenti conclusioni, propongo quindi alla Corte di dichiarare questo secondo motivo manifestamente irricevibile.
Sul terzo motivo, fondato su una carenza di motivazione dell'ordinanza impugnata
30. Con il suo terzo motivo, il ricorrente sostiene che la motivazione dell'ordinanza impugnata è affetta da una contraddizione.
Infatti, al punto 39 della detta ordinanza, il Tribunale ha dichiarato che «(...) la decisione 7 febbraio 1996 non costituisce un fatto nuovo [in quanto] non aveva nè lo scopo, nè l'effetto, di rimettere in causa decisioni amministrative divenute definitive prima della sua entrata in vigore». Il ricorrente precisa che, con l'espressione «decisioni definitive», si devono intendere le decisioni di inquadramento nel grado che non sono state contestate nel termine di tre mesi previsto dall'art. 90, n. 2, dello Statuto.
Per contro, al punto 40 dell'ordinanza impugnata, il Tribunale ha «(...) rileva[to] (...) che il fatto di aver dichiarato efficace la decisione 7 febbraio 1996 a partire dal 5 ottobre 1995 (data della sentenza Alexopoulou) significa che essa si applica solamente ai dipendenti assunti dopo il 5 ottobre 1995». Il ricorrente fa osservare che, alla data dell'adozione della decisione 7 febbraio 1996, le decisioni di inquadramento nel grado dei dipendenti assunti il 5 ottobre 1995 erano, anch'esse, divenute definitive dal momento che più di tre mesi separano queste due date.
Il ricorrente contesta quindi al Tribunale di:
a) avergli negato - dichiarando il suo ricorso irricevibile - la possibilità di contestare la sua decisione di inquadramento nel grado adducendo il fatto che fosse divenuta definitiva, ma
b) avere ammesso - dichiarando che la decisione 7 febbraio 1996 veniva applicata ai dipendenti assunti a partire dal 5 ottobre 1995 - che questi ultimi potessero contestare la loro decisione di inquadramento nel grado, quando le citate decisioni erano anch'esse divenute definitive.
31. Si deve ricordare che, nell'ambito del primo motivo, il ricorrente non ha dedotto alcun elemento che permetta di concludere che il Tribunale avesse commesso un errore di diritto nel ritenere che la sua domanda di reinquadramento mirasse a mettere in causa le condizioni del suo inquadramento iniziale. Peraltro, a sostegno del secondo motivo, il ricorrente non ha dedotto alcun argomento capace di scalfire il ragionamento del Tribunale secondo il quale la decisione 7 febbraio 1996 non costituiva un fatto nuovo e sostanziale tale da riaprire i termini statutari per il reclamo e per il ricorso nei confronti di questo inquadramento. Allo stato attuale del mio ragionamento, devo quindi concludere per l'inesistenza di un fatto nuovo che permetta al ricorrente di contestare la decisione dell'APN 18 gennaio 1995 riguardo al suo inquadramento iniziale.
Orbene, come la Corte ha recentemente ricordato:
«Secondo la costante giurisprudenza solamente l'esistenza di fatti nuovi e sostanziali può giustificare la presentazione di una domanda diretta al riesame di una decisione dopo la scadenza dei termini previsti agli artt. 90 e 91 dello Statuto» .
Quindi, anche se supponessimo che il Tribunale si sia contraddetto nel dichiarare che la decisione 7 febbraio 1996 era applicabile ai dipendenti assunti a partire dal 5 ottobre 1995, un annullamento dell'ordinanza impugnata su questo punto non permetterebbe al ricorrente di giustificare la presentazione della sua domanda di reinquadramento nel grado. Infatti, poiché egli non fornisce la prova di un errore di diritto sull'unico elemento tale da permettergli di proporre, dopo il termine di tre mesi previsto dall'art. 90, n. 2, dello Statuto, una domanda diretta ad ottenere un riesame della sua decisione definitiva di inquadramento nel grado, il ricorrente non può avvalersi di un annullamento dell'ordinanza impugnata sul punto criticato nell'ambito del presente motivo.
32. Alla luce di quanto sopra, ritengo che il terzo motivo di ricorso sia inoperante. Propongo pertanto alla Corte di respingerlo come tale .
Sulle spese
33. Ai sensi degli artt. 69, n. 2, e 118 del regolamento di procedura della Corte, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Secondo l'art. 70 di questo stesso regolamento, le spese sostenute dalle istituzioni nei ricorsi dei dipendenti restano a loro carico. Tuttavia, in forza dell'art. 122, n. 2, del menzionato regolamento, l'art. 70 non si applica alle impugnazioni proposte dai funzionari o da altri dipendenti di un'istituzione contro essa stessa. Poiché il ricorrente è rimasto soccombente, dev'essere condannato alle spese, conformemente alle conclusioni della Commissione in tal senso.
Conclusione
34. Sulla base delle considerazioni che precedono, propongo quindi alla Corte di:
«1) respingere il ricorso;
2) condannare il ricorrente alle spese del presente grado del giudizio».
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