Conclusioni dell avvocato generale
1. Con il ricorso in oggetto la Commissione delle Comunità europee vi chiede di dichiarare che la Repubblica ellenica, non avendo emanato nel termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/43/CEE, sull'igiene dei prodotti alimentari (in prosieguo: la «direttiva»), è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza di tale direttiva.
2. Ai sensi dell'art. 16 della direttiva, gli Stati membri dovevano emanare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla stessa entro trenta mesi a decorrere dalla sua adozione, vale a dire entro il 14 dicembre 1995. Ai sensi dello stesso articolo, essi erano tenuti a informare immediatamente la Commissione delle disposizioni emanate.
3. Non avendo ricevuto alcuna comunicazione relativa alla trasposizione della direttiva nell'ordinamento giuridico ellenico, la Commissione ha promosso il procedimento precontenzioso previsto dall'art. 169 del Trattato CE (divenuto art. 226 CE).
4. Con lettera di diffida 27 febbraio 1996, essa ha invitato la Repubblica ellenica a presentare le sue osservazioni entro un termine di due mesi.
5. Con lettera 14 maggio 1996, il governo ellenico ha dichiarato che le disposizioni di trasposizione della direttiva erano in corso di adozione.
6. Il 23 dicembre 1996 la Commissione ha inviato alla Repubblica ellenica un parere motivato in cui la invitava a conformarsi alla direttiva nel termine di due mesi.
7. Poiché tale parere è rimasto privo di riscontro, essa ha proposto il presente ricorso.
8. Pur concludendo per il rigetto del ricorso, la Repubblica ellenica non contesta la censura formulata nei suoi riguardi. Infatti, nel controricorso fa rilevare che il provvedimento di trasposizione della direttiva sarà sottoscritto quanto prima dai ministri competenti.
9. Pertanto, in conformità alla vostra giurisprudenza , vi invito ad accogliere il ricorso della Commissione.
10. Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ha chiesto la condanna della Repubblica ellenica alle spese e poiché questa è rimasta soccombente, le spese vanno poste a suo carico.
Conclusione
11. Sulla base delle considerazioni che precedono, vi propongo di dichiarare che:
«1) La Repubblica ellenica, non avendo emanato nel termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/43/CEE, sull'igiene dei prodotti alimentari, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell'art. 16 di tale direttiva.
2) La Repubblica ellenica è condannata alle spese».
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